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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/11/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 868 /2021 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Via Colle Pretara, 70 L'Aquila, Parte_1 presso e nello studio dell' Avv. CIUCCI VINCENZO ALESSANDRO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E
elettivamente domiciliato in Via Napoli N. 33 Giulianova Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. GIALLUCA LUIGI dal quale è rappresentato e difeso opposto
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 14/05/2021, ritualmente notificato in data
17/05/2021 a mezzo pec, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 86/2021 di data 10/03/2021, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 244/2021 R.G. su conforme richiesta di Controparte_2
con cui gli era stato intimato il pagamento di € 6.554,00, oltre gli
[...]
interessi e le spese della procedura monitoria, a titolo di saldo di sevizi investigativi forniti sulla base di un mandato di incarico irrevocabile di data 25/07/2020.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Teramo;
nel merito deduceva: - la non debenza della pretesa creditoria per inadempimento contrattuale di per non aver prestato il servizio così come pattuito e per non aver Controparte_1
autorizzato la divulgazione e la produzione in giudizio della relazione investigativa - la violazione dell'art. 257 e segg. Reg. TULPS per assenza di autorizzazione all'attività investigativa svolta non direttamente ma a mezzo di non meglio identificati operatori;
-la nullità della clausola con cui è stato determinato il costo della prestazione;
-erronea determinazione del corrispettivo dovuto;
- violazione art. 15
D.P.R. 26 /10/1972 n. 633.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto:
a. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Teramo per le causali meglio esposte nella narrativa e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
b. in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
c. negare in ogni caso all'ingiunzione la provvisoria esecuzione, non sussistendone le condizioni di legge.
Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio l' opposto per contestare la ricostruzione Controparte_1
avversaria del fatto e del rapporto giuridico intercorso e per eccepire l'assoluta infondatezza dell' opposizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione, in via pregiudiziale e/o preliminare:
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la propria competenza territoriale;
nel merito: 1) rigettare in toto l'opposizione proposta dal signor Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2021 Ing. - n. 244/2021 R.G., confermando in ogni sua parte il medesimo;
2) condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni a favore dell'opposto, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario ed agli oneri di legge.”
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prova testimoniale, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
In via preliminare va esaminata l' eccezione preliminare ed assorbente di incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Teramo sollevata dall'opponente nell' atto di citazione in opposizione, non aderita dall' opposto.
Parte opponente ha eccepito l' incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila sul presupposto che nel mandato di incarico del 04.08.2020, all'art. 14 delle condizioni contrattuali, vi è espressa designazione convenzionale di un foro territoriale (Teramo) diverso da quello adito, con attribuzione al Tribunale di Teramo carattere di esclusività. Parte opposta, dall'altro canto, ribadendo la correttezza del Tribunale di
L' Aquila, quale foro di residenza di , ha contestato che potesse Parte_1
applicarsi il citato art. 14 al procedimento di ingiunzione, in quanto non rientrante nelle materie in esso previste, per il quale, invece, ex lege sarebbe competente il foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c) o in alternativa i fori facoltativi per le cause in materia di obbligazioni (art. 20 c.p.c.) o il foro esclusivo del consumatore ex art. 33, comma 2 lett. u) D.lg. n. 206/2005, in virtù del quale la suddetta clausola, palesemente vessatoria, sarebbe nulla. Nella specie deve essere ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore vertendosi nella fattispecie di un contratto tra un professionista e un consumatore.
Dunque, si tratta di stabilire se, a fronte di una clausola derogativa della competenza territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, l'opposto, assumendo l'invalidità di detta clausola, possa proporre la domanda monitoria dinanzi al Tribunale di L' Aquila, luogo di residenza dell'opponente così derogando al foro contrattuale e se una volta proposta la domanda monitoria dinanzi al giudice competente ai sensi del D.Lgs. n.
205/2006, il consumatore ingiunto abbia la facoltà di eccepire la incompetenza territoriale del giudice adito rinunciando ad avvalersi del foro del consumatore.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dal D. Lgs. n.205 del 2006, art. 33, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per la sua tutela (cfr.Cass.
10811/2011;Cass. 5933/2012;Cass. 8167/2013;Cass. 13944/2014).
Nel caso in esame, però, l'iniziativa giudiziaria è stata assunta dall'opposto CP_1
e nell' opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha assunto la posizione
[...]
di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale. Il consumatore nell'eccepire l' incompetenza del Tribunale di L' Aquila, quale foro del consumatore, stante l'esistenza della clausola convenzionale, avrebbe dovuto affermare la rinuncia ad avvalersi del foro del consumatore ed evidenziare che la clausola contrattuale, che fissava la competenza in luogo diverso rispetto al foro del consumatore, non era nulla perché validamente sottoscritta previa specifica trattativa tra le parti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ipotesi in cui il consumatore venga convenuto fuori dal luogo di sua residenza o domicilio in un luogo determinato da una clausola derogatoria, essendo la vessatorietà e, quindi, la nullità presunta, fino a prova dell'esistenza di una trattativa individuale (a norma dell'art. 34, commi 4 e 5) ed essendo, altresì, da valutare la stessa vessatorietà alla stregua dell'apprezzamento di cui al comma 1, stesso art. 34, il rilievo della incompetenza potrà essere escluso se sia stata data dimostrazione della trattativa individuale (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 19061/2016).
Senonché l'opponente nella citazione in opposizione, integrando il primo atto con cui l'ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore, si è limitato ad eccepire l'incompetenza territoriale facendo riferimento alla specifica approvazione della clausola contrattuale in punto di competenza territoriale, non rendendo la suddetta precisazione. Soltanto nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
l'opponente ha dedotto che la sottoscrizione della clausola era stata oggetto di trattativa effettiva tra le parti e che, pertanto, non essendo la clausola vessatoria,
l'accordo derogatorio era stato legittimo.
Ne consegue che la formulazione dell'eccezione di incompetenza non può ritenersi valida perché non è stata censurata tempestivamente dall'opponente in modo completo e adeguato.
La causa, pertanto, deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto.
Passando all'esame del merito l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ.
Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453
c.c.), nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. Cass. Sezioni Unite
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie l'opposto ha assolto all'onere probatorio essendo risultata l'esistenza del contratto e l'esecuzione della prestazione.
Le risultanze istruttorie, difatti, hanno consentito di dimostrare che con contratto di mandato irrevocabile di incarico sottoscritto in data 25/07/2020 l' opponente
[...]
ha conferito all'opposto un mandato investigativo;
l'art. Pt_1 Controparte_1
6 delle condizioni contrattuali prevede che questi avrebbe svolto il servizio mediante propri investigatori, i quali nel corso del giudizio sono risultati essere, come collaboratrici occasionali, le sigg.re e , i cui relativi Parte_2 Parte_3
nominativi erano stati comunicati alla Prefettura di Rieti l'una in data 13/07/2015
l'altra in data 27/11/ 2017; che l'opponente ed il suo difensore erano stati informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione dei pedinamenti, degli spostamenti e dei sopraluoghi effettuati per permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazione da adottare anche riguardo al contenuto delle relazione investigativa funzionale all'esercizio del diritto in sede giudiziaria e al diritto di prova , come risultante dalla trascrizione delle telefonate intercorse tra le parti e allegate in atti.
Quanto poi al compenso per le indagini investigative nel preventivo di data
04/08/2020 esso era stato pattuito un prezzo forfettario di € 6.500,00 oltre Iva e spese connesse all'attività. Detto compenso pattuito per l' “ accertamento di una settimana
(settimana lavorativa) h24 nei pressi dell'abitazione del target, per dimostrare il suo attuale domicilio;
2. accertamenti a spot di 1/2 giorni a settimana, per un totale di circa 4 settimane, di cui la prima di settembre;
3.cercare di accertare possibili attività lavorative…. È stato un prezzo forfettario considerando circa 200 ore di lavori e circa due operatori” è pertinente al servizio espletato ivi comprese le n. 11 giornate di accertamento in loco effettuate.
Quanto al rimborso delle spese sostenute per conto del cliente ma in nome proprio l'art. 8 delle condizioni contrattuali intitolato: “Spese” prevede che il “costo del servizio è di € 80,00 a ora per singolo operatore (per un minimo 2 operatori a 4 ore) più iva più spese per le spese € 0,60 al Km più iva o come concordato………. o come da preventivo allegato e firmato”. Per le trasferte (vitto, alloggio, spese per l'utilizzo dell'autovettura) non essendo stato provato alcun accordo specifico occorre fare riferimento alla regola generale di cui all'art. 1720 cod.civ. in virtù del quale sono rimborsabili tutte le spese , comprensive degli interessi, anticipate per conto del cliente. Quindi con riferimento alle spese di vitto e alloggio in mancanza di una specifica indicazione nel preventivo e stante una specifica contestazione dell'opponente non possono che essere rimborsabili le sole spese documentate con relativo documento intestato al professionista, ossia soltanto le fatture dell'alloggio per complessivi € 449,29 come provato per tabulas. Mentre con riferimento alle spese conteggiate per l'utilizzo dell'autovettura Fiat Punto ad € 0,43 al Km e dell'autovettura Fiat 500L ad € 0,51 al Km per un totale di km 4302,82 , la spesa complessiva di € 2.063,38, esse sono state contenute entro le tabelle dell'
Automobile Club D'Italia dei costi chilometrici.
Le predette spese essendo assimilabili ad un compenso sono assoggettate ad IVA al
22% come da art. 15 del D.P.R. 26 /10/1972 n. 633.
Per quanto riguarda il compenso alle indagini per “rintraccio attività lavorativa
“ , autorizzata in un secondo momento e quantificata e richiesta nel Pt_4
procedimento monitorio in € 700,00, nella telefonata del 21/09/2020 intercorsa tra le parti , allegata in atti, si evince che sarebbe stata ricompresa nel quantum pattuito di € 6.500,00/ € 7.000,00. Ne consegue che il quantum accertato in corso del giudizio è risultato essere € 6.500,00 per compenso, € 2.512,67 per rimborso spese (€ 449,29+ € 1.063,38) ed € 1.982,75 per iva 22% per un importo complessivo di € 10.995,46. Avendo l'opponente corrisposto il compenso di € 6.500,00, risulta una differenza da dare di € 4.495,46 (di cui € 1.982,75 per Iva 22% ed € 2.512,67 per rimborso spese per le quali sono dovuti gli interessi maturati al saldo ).
Ciò posto, sebbene parte opposta nella sua domanda abbia chiesto la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento della somma minore di € 4.495,46, senza che ciò comporti una decisione extra petitum.
Infatti in punto di diritto va osservato che costituisce principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sussiste il vizio di "extra petita" (art. 112 c.p.c.) se il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore di quella dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (cfr. ex multis Cass. civ. sentenza n. 1954/2009).
Quanto infine alla eccezione sollevata dall'opponente di inadempimento di CP_1
che, sul presupposto di non essere stato adeguatamente remunerato, non
[...]
aveva autorizzato la divulgazione della relazione investigativa e il deposito in tribunale va osservato che valutando la situazione oggettiva venutasi a creare tra le parti in base alle regole contrattuali l'opponente, avendo già corrisposto € 6.500,00, come da contratto era tenuto al pagamento anche dell'Iva e al rimborso delle spese documentate. In punto di diritto, con il mancato consenso all'utilizzo dell' indagine investigativa eseguita, l'opposto ha sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ. in virtù del quale nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte anche solo in termini di inesatto adempimento. Nel caso in specie la condotta dell'opponente in concreto ha indubbiamente influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte a cui non è stata corrisposta né l'Iva gravante sul compenso né il rimborso delle spese documentate anticipate come per legge.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede. -accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 86/2021 di data 10/03/2021, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 244/2021;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della complessiva somma di € 4.495,46 e interessi legali come in parte motiva;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 868 /2021 R.G. vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Via Colle Pretara, 70 L'Aquila, Parte_1 presso e nello studio dell' Avv. CIUCCI VINCENZO ALESSANDRO dal quale è rappresentato e difeso opponente
E
elettivamente domiciliato in Via Napoli N. 33 Giulianova Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. GIALLUCA LUIGI dal quale è rappresentato e difeso opposto
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa, le comparse conclusionali e le note di repliche.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 14/05/2021, ritualmente notificato in data
17/05/2021 a mezzo pec, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 86/2021 di data 10/03/2021, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 244/2021 R.G. su conforme richiesta di Controparte_2
con cui gli era stato intimato il pagamento di € 6.554,00, oltre gli
[...]
interessi e le spese della procedura monitoria, a titolo di saldo di sevizi investigativi forniti sulla base di un mandato di incarico irrevocabile di data 25/07/2020.
A fondamento dell'opposizione l'opponente eccepiva, in rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Teramo;
nel merito deduceva: - la non debenza della pretesa creditoria per inadempimento contrattuale di per non aver prestato il servizio così come pattuito e per non aver Controparte_1
autorizzato la divulgazione e la produzione in giudizio della relazione investigativa - la violazione dell'art. 257 e segg. Reg. TULPS per assenza di autorizzazione all'attività investigativa svolta non direttamente ma a mezzo di non meglio identificati operatori;
-la nullità della clausola con cui è stato determinato il costo della prestazione;
-erronea determinazione del corrispettivo dovuto;
- violazione art. 15
D.P.R. 26 /10/1972 n. 633.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, accogliere la presente opposizione, e per l'effetto:
a. in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale civile di Teramo per le causali meglio esposte nella narrativa e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto;
b. in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi di cui alla narrativa dell'atto di opposizione a d.i.;
c. negare in ogni caso all'ingiunzione la provvisoria esecuzione, non sussistendone le condizioni di legge.
Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio l' opposto per contestare la ricostruzione Controparte_1
avversaria del fatto e del rapporto giuridico intercorso e per eccepire l'assoluta infondatezza dell' opposizione.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecuzione, in via pregiudiziale e/o preliminare:
rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la propria competenza territoriale;
nel merito: 1) rigettare in toto l'opposizione proposta dal signor Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 86/2021 Ing. - n. 244/2021 R.G., confermando in ogni sua parte il medesimo;
2) condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni a favore dell'opposto, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario ed agli oneri di legge.”
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prova testimoniale, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
In via preliminare va esaminata l' eccezione preliminare ed assorbente di incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila in favore del Tribunale di Teramo sollevata dall'opponente nell' atto di citazione in opposizione, non aderita dall' opposto.
Parte opponente ha eccepito l' incompetenza territoriale del Tribunale di L' Aquila sul presupposto che nel mandato di incarico del 04.08.2020, all'art. 14 delle condizioni contrattuali, vi è espressa designazione convenzionale di un foro territoriale (Teramo) diverso da quello adito, con attribuzione al Tribunale di Teramo carattere di esclusività. Parte opposta, dall'altro canto, ribadendo la correttezza del Tribunale di
L' Aquila, quale foro di residenza di , ha contestato che potesse Parte_1
applicarsi il citato art. 14 al procedimento di ingiunzione, in quanto non rientrante nelle materie in esso previste, per il quale, invece, ex lege sarebbe competente il foro generale delle persone fisiche (art. 18 c.p.c) o in alternativa i fori facoltativi per le cause in materia di obbligazioni (art. 20 c.p.c.) o il foro esclusivo del consumatore ex art. 33, comma 2 lett. u) D.lg. n. 206/2005, in virtù del quale la suddetta clausola, palesemente vessatoria, sarebbe nulla. Nella specie deve essere ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore vertendosi nella fattispecie di un contratto tra un professionista e un consumatore.
Dunque, si tratta di stabilire se, a fronte di una clausola derogativa della competenza territoriale ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, l'opposto, assumendo l'invalidità di detta clausola, possa proporre la domanda monitoria dinanzi al Tribunale di L' Aquila, luogo di residenza dell'opponente così derogando al foro contrattuale e se una volta proposta la domanda monitoria dinanzi al giudice competente ai sensi del D.Lgs. n.
205/2006, il consumatore ingiunto abbia la facoltà di eccepire la incompetenza territoriale del giudice adito rinunciando ad avvalersi del foro del consumatore.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dal D. Lgs. n.205 del 2006, art. 33, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per la sua tutela (cfr.Cass.
10811/2011;Cass. 5933/2012;Cass. 8167/2013;Cass. 13944/2014).
Nel caso in esame, però, l'iniziativa giudiziaria è stata assunta dall'opposto CP_1
e nell' opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente ha assunto la posizione
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di attore in senso formale e di convenuto in senso sostanziale. Il consumatore nell'eccepire l' incompetenza del Tribunale di L' Aquila, quale foro del consumatore, stante l'esistenza della clausola convenzionale, avrebbe dovuto affermare la rinuncia ad avvalersi del foro del consumatore ed evidenziare che la clausola contrattuale, che fissava la competenza in luogo diverso rispetto al foro del consumatore, non era nulla perché validamente sottoscritta previa specifica trattativa tra le parti.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'ipotesi in cui il consumatore venga convenuto fuori dal luogo di sua residenza o domicilio in un luogo determinato da una clausola derogatoria, essendo la vessatorietà e, quindi, la nullità presunta, fino a prova dell'esistenza di una trattativa individuale (a norma dell'art. 34, commi 4 e 5) ed essendo, altresì, da valutare la stessa vessatorietà alla stregua dell'apprezzamento di cui al comma 1, stesso art. 34, il rilievo della incompetenza potrà essere escluso se sia stata data dimostrazione della trattativa individuale (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 19061/2016).
Senonché l'opponente nella citazione in opposizione, integrando il primo atto con cui l'ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore, si è limitato ad eccepire l'incompetenza territoriale facendo riferimento alla specifica approvazione della clausola contrattuale in punto di competenza territoriale, non rendendo la suddetta precisazione. Soltanto nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
l'opponente ha dedotto che la sottoscrizione della clausola era stata oggetto di trattativa effettiva tra le parti e che, pertanto, non essendo la clausola vessatoria,
l'accordo derogatorio era stato legittimo.
Ne consegue che la formulazione dell'eccezione di incompetenza non può ritenersi valida perché non è stata censurata tempestivamente dall'opponente in modo completo e adeguato.
La causa, pertanto, deve ritenersi correttamente radicata dal professionista presso il foro del consumatore convenuto.
Passando all'esame del merito l'opposizione non è risultata fondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante che l'opponente introduca la causa mediante un atto di citazione (art. 645 c.p.c.) e sia colui che evoca in ius la controparte, è soltanto il creditore opposto ad essere la reale parte attrice (in senso sostanziale) della controversia, in quanto, pur assumendo la veste di convenuto in senso formale, è il solo soggetto che avanza l'originaria pretesa sulla quale il Tribunale è chiamato a pronunciarsi. Da questa premessa deriva che ogni facoltà processuale del convenuto nel giudizio di opposizione deve andare (tendenzialmente) esercitata nei limiti in cui la stessa competa ad un normale attore in una causa ordinaria, giungendosi , ad opinare diversamente, ad una grave disparità di trattamento tra parti processuali che avanzano - seppur in forme differenti, ordinaria e monitoria - analoghe istanze di giustizia (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 11/03/2006 Cass. Civ.
Sezione I, sentenza 2 agosto 2006 n. 17551; Cass. Civ. Sezione II, sentenza 27 ottobre 2006 n. 23294 ; Cassazione civile , sez. I, 21 maggio 2004, n. 9685).
In tale giudizio, poi, è il ricorrente- opposto ad assumere la veste sostanziale di attore,
e l'ingiunto - opponente quella di convenuto, ragione per la quale, in presenza, appunto di contestazioni del secondo, spetta al primo di provare l'esistenza della pretesa monitoriamente azionata e in sostanza la fondatezza nel merito della domanda avanzata nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al convenuto invece, incombe l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto del creditore.
Secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453
c.c.), nei contratti a prestazioni corrispettive, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (cfr. Cass. Sezioni Unite
Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nella fattispecie l'opposto ha assolto all'onere probatorio essendo risultata l'esistenza del contratto e l'esecuzione della prestazione.
Le risultanze istruttorie, difatti, hanno consentito di dimostrare che con contratto di mandato irrevocabile di incarico sottoscritto in data 25/07/2020 l' opponente
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ha conferito all'opposto un mandato investigativo;
l'art. Pt_1 Controparte_1
6 delle condizioni contrattuali prevede che questi avrebbe svolto il servizio mediante propri investigatori, i quali nel corso del giudizio sono risultati essere, come collaboratrici occasionali, le sigg.re e , i cui relativi Parte_2 Parte_3
nominativi erano stati comunicati alla Prefettura di Rieti l'una in data 13/07/2015
l'altra in data 27/11/ 2017; che l'opponente ed il suo difensore erano stati informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione dei pedinamenti, degli spostamenti e dei sopraluoghi effettuati per permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazione da adottare anche riguardo al contenuto delle relazione investigativa funzionale all'esercizio del diritto in sede giudiziaria e al diritto di prova , come risultante dalla trascrizione delle telefonate intercorse tra le parti e allegate in atti.
Quanto poi al compenso per le indagini investigative nel preventivo di data
04/08/2020 esso era stato pattuito un prezzo forfettario di € 6.500,00 oltre Iva e spese connesse all'attività. Detto compenso pattuito per l' “ accertamento di una settimana
(settimana lavorativa) h24 nei pressi dell'abitazione del target, per dimostrare il suo attuale domicilio;
2. accertamenti a spot di 1/2 giorni a settimana, per un totale di circa 4 settimane, di cui la prima di settembre;
3.cercare di accertare possibili attività lavorative…. È stato un prezzo forfettario considerando circa 200 ore di lavori e circa due operatori” è pertinente al servizio espletato ivi comprese le n. 11 giornate di accertamento in loco effettuate.
Quanto al rimborso delle spese sostenute per conto del cliente ma in nome proprio l'art. 8 delle condizioni contrattuali intitolato: “Spese” prevede che il “costo del servizio è di € 80,00 a ora per singolo operatore (per un minimo 2 operatori a 4 ore) più iva più spese per le spese € 0,60 al Km più iva o come concordato………. o come da preventivo allegato e firmato”. Per le trasferte (vitto, alloggio, spese per l'utilizzo dell'autovettura) non essendo stato provato alcun accordo specifico occorre fare riferimento alla regola generale di cui all'art. 1720 cod.civ. in virtù del quale sono rimborsabili tutte le spese , comprensive degli interessi, anticipate per conto del cliente. Quindi con riferimento alle spese di vitto e alloggio in mancanza di una specifica indicazione nel preventivo e stante una specifica contestazione dell'opponente non possono che essere rimborsabili le sole spese documentate con relativo documento intestato al professionista, ossia soltanto le fatture dell'alloggio per complessivi € 449,29 come provato per tabulas. Mentre con riferimento alle spese conteggiate per l'utilizzo dell'autovettura Fiat Punto ad € 0,43 al Km e dell'autovettura Fiat 500L ad € 0,51 al Km per un totale di km 4302,82 , la spesa complessiva di € 2.063,38, esse sono state contenute entro le tabelle dell'
Automobile Club D'Italia dei costi chilometrici.
Le predette spese essendo assimilabili ad un compenso sono assoggettate ad IVA al
22% come da art. 15 del D.P.R. 26 /10/1972 n. 633.
Per quanto riguarda il compenso alle indagini per “rintraccio attività lavorativa
“ , autorizzata in un secondo momento e quantificata e richiesta nel Pt_4
procedimento monitorio in € 700,00, nella telefonata del 21/09/2020 intercorsa tra le parti , allegata in atti, si evince che sarebbe stata ricompresa nel quantum pattuito di € 6.500,00/ € 7.000,00. Ne consegue che il quantum accertato in corso del giudizio è risultato essere € 6.500,00 per compenso, € 2.512,67 per rimborso spese (€ 449,29+ € 1.063,38) ed € 1.982,75 per iva 22% per un importo complessivo di € 10.995,46. Avendo l'opponente corrisposto il compenso di € 6.500,00, risulta una differenza da dare di € 4.495,46 (di cui € 1.982,75 per Iva 22% ed € 2.512,67 per rimborso spese per le quali sono dovuti gli interessi maturati al saldo ).
Ciò posto, sebbene parte opposta nella sua domanda abbia chiesto la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al pagamento della somma minore di € 4.495,46, senza che ciò comporti una decisione extra petitum.
Infatti in punto di diritto va osservato che costituisce principio assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non sussiste il vizio di "extra petita" (art. 112 c.p.c.) se il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore di quella dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito contenuta nel ricorso per ingiunzione e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore (cfr. ex multis Cass. civ. sentenza n. 1954/2009).
Quanto infine alla eccezione sollevata dall'opponente di inadempimento di CP_1
che, sul presupposto di non essere stato adeguatamente remunerato, non
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aveva autorizzato la divulgazione della relazione investigativa e il deposito in tribunale va osservato che valutando la situazione oggettiva venutasi a creare tra le parti in base alle regole contrattuali l'opponente, avendo già corrisposto € 6.500,00, come da contratto era tenuto al pagamento anche dell'Iva e al rimborso delle spese documentate. In punto di diritto, con il mancato consenso all'utilizzo dell' indagine investigativa eseguita, l'opposto ha sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ. in virtù del quale nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte anche solo in termini di inesatto adempimento. Nel caso in specie la condotta dell'opponente in concreto ha indubbiamente influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte a cui non è stata corrisposta né l'Iva gravante sul compenso né il rimborso delle spese documentate anticipate come per legge.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede. -accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 86/2021 di data 10/03/2021, emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 244/2021;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della complessiva somma di € 4.495,46 e interessi legali come in parte motiva;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.552,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in L' Aquila il 06/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini