Sentenza breve 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 18/03/2022, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00440/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2022, proposto da
Turistica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro De Matteis e Tiziana Tundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
della nota prot. n.0068137 del 7.12.2021 a firma del dirigente dell'Area Funzionale 4° Ing. Nicola D’Alessandro; e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 – ex art.1 comma 246 L. n.145/2018 ovvero ex art.103 co.2 D.L. n.18/2020 e ss.mm.ii.— delle strutture presenti sull’area dalla stessa detenuta in concessione demaniale marittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nardò e di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- La società ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima n. 9 del 14.10.2019 con scadenza al 14.10.2025 in forza di licenza di subingresso n. 9 del 5.10.2020 per la gestione dello stabilimento balneare Pai Beach sito in Nardò località S. Maria al Bagno su area censita nel SID al foglio 129 ptc. 111.
- Sull’area oggetto della concessione demaniale insistono le strutture poste a servizi dello stabilimento balneare, assentite in forza dell’autorizzazione paesaggistica n. 49 del 4.2.2021 e del permesso di costruire n. 67 del 16.2.2021.
- Stante la “clausola di stagionalità” apposta ai suddetti titoli abilitativi (comportante l’obbligo di rimozione di tutte le opere al termine di ogni stagione estiva), la ricorrente, con nota in data 19.11.2021, ha rappresentato la volontà di avvalersi della proroga di cui all’art. 1, comma 246, della L. n. 145/2018 ed all’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020 e ha comunicato di mantenere montate le strutture di stabilimento sino al 31.3.2022 ( id est , termine di cessazione dello stato di emergenza).
- Con nota dirigenziale del 7.12.2021, prot. n. 68137, il Comune di Nardò ha sostanzialmente disconosciuto l’applicabilità delle nominate disposizioni, in particolare rappresentando che a suo avviso “ le proroghe disposte dall’art. 103 co. 2 D.L. 18/2020 riguardano la durata dei provvedimenti e non incidono sulle condizioni speciali e/o sul contenuto degli stessi, e nel caso particolare sull’obbligo di rimozione delle strutture al termine della stagione estiva ”.
- La medesima nota dirigenziale concludeva con una “ diffida a procedere pertanto immediatamente allo smontaggio dello stabilimento in questione ”.
- La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 246, della legge n.145/2018. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, errore sui presupposti; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. – eccesso di potere per irragionevolezza, errore sui presupposti.
- In data 14.2.2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e del Paesaggio per le province di BR-LE, deducendo con successiva memoria che il ricorso appare infondato ed in parte inammissibile relativamente alla richiesta di accertamento.
- In data 3.3.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Nardò per chiedere il rigetto del ricorso perché inammissibile ed improponibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto.
Ritenuto che:
- Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- L’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 7.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
- Da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022.
- La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633).
- Tali argomentazioni, fondate sull’irragionevolezza di una diversa interpretazione, consentono di superare le deduzioni difensive svolte dalla difesa erariale, in base alle quali l’art. 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 atterrebbe esclusivamente a procedimenti ed atti e non precluderebbe attività materiali concrete, quali sono appunto quelle di smontaggio delle strutture stagionali, come sarebbe dimostrato dalle varie misure legislative volte ad incentivare le attività di cantiere.
- In ragione di quanto appena esposto, la nota dirigenziale del 7.12.2021 prot. n. 68137 del Comune di Nardò è illegittima e deve essere annullata - perché adottata in violazione della predetta proroga ex lege , che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica -, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, ma estranea al contenuto e alla portata dei predetti atti, oggetto di gravame.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO