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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Tornimparte, Frazione Rocca S. Stefano, Via dei Colli s.n.c., ed elettivamente domiciliato a
L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Ranalli
E
, (c.f. ), nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Tornimparte, Frazione Rocca S. Stefano, Via dei Colli s.n.c. ed ivi elettivamente domiciliata a L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Ranalli
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 26.08.2024, ed , premesso Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario a Tornimparte (AQ) in data 27.06.2004 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (maggiorenne) e Per_1 Per_2
(minorenne), nati entrambi a L'Aquila, rispettivamente il 26.8.2005 ed il 9.6.2008, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 13.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, già coniugati in virtù di matrimonio contratto a Tornimparte (AQ) in data 27.06.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2004 - n.
5 - Parte 2 – S. A.), dalla cui unione sono nati due figli, (maggiorenne) e (minorenne), nati entrambi a L'Aquila, Per_1 Per_2 rispettivamente il 26.8.2005 ed il 9.6.2008, alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tornimparte (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) Dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2) Stabilisce che la casa coniugale sita in Tornimparte, Frazione Rocca S. Stefano, Via dei
Colli s.n.c., di proprietà esclusiva di , viene a quest'ultima assegnata con CP_1 quanto ne costituisce arredo, rimanendo ad abitarvi con i figli e . Per_1 Per_2
3) Dispone che il figlio minore , che avrà collocazione prevalente presso la madre Per_2
nella abitazione di cui al precedente punto 2), viene affidato in maniera condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
4) Nel rispetto delle preminenti esigenze di vita, di studio e ricreative del minore e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, anche in considerazione dell'età del ragazzo ormai adolescente e della contiguità delle abitazioni dei ricorrenti, il padre avrà il diritto/dovere di tenerlo con sé quando vorrà, fine settimana compresi, previo preavviso alla madre di almeno 24 ore e nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi del minore stesso;
5) Ordina che il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali festività natalizie, pasquali e laiche. In particolare: durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, i giorni del 24/25/26 Per_2
dicembre; 31/12 e 01/01; 05.01/06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze pasquali, alternando i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
le ulteriori festività religiose e laiche secondo un criterio di alternanza annuale. 6) Stabilisce che ciascun genitore, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno, mentre quello del Per_2 minore sarà trascorso preferibilmente insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale e sempre compatibilmente con le esigenze di socialità del figlio stesso.
7) Durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione.
8) Ordina che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione del figlio minore verranno prese di concerto dai genitori nel preminente interesse dello stesso.
9) Prende atto dell'impegno che le parti assumono reciprocamente a garantire che il figlio possa avere rapporti continuativi e paritetici con i congiunti in linea materna e Per_2 paterna.
10) Dà atto che, per quanto attiene agli aspetti economici, le parti convengono che corrisponderà a , entro il giorno 5 di ogni mese, in via Parte_1 CP_1 anticipata, a titolo di mantenimento ordinario per la prole, la somma di € 600,00 (euro
300,00 per ciascun figlio). Detto assegno sarà soggetto agli aggiornamenti Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla emissione della sentenza di separazione.
11) Dà atto che le parti convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e verranno suddivise in parti uguali tra loro secondo le Per_1 Per_2 indicazioni ed i criteri di cui al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila, ivi comprese quelle che occorreranno per l'autovettura Mini One in uso al figlio Per_1 per tali intendendosi quelle per la manutenzione, per il bollo e per l'assicurazione.
12) La corresponsione del mantenimento ordinario e l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per i figli decorreranno per dal mese di agosto 2024. Parte_1 [...]
dà atto che le è stato già corrisposto l'assegno di mantenimento per il corrente CP_1 mese.
13) L'assegno unico universale per i figli erogato dall' verrà percepito integralmente CP_2 da che avrà cura di inoltrare apposita istanza ed si CP_1 Parte_1
impegna a prestare in tal senso il necessario consenso previsto per legge.
14) Dà atto che si obbliga a rottamare a proprie spese e/o vendere Parte_1
l'autovettura AUDI A3 Tg. DD649EV, rimanendo in entrambi i casi tenuto al pagamento di tutti i bolli pregressi da egli non corrisposti senza nulla avere a pretendere da CP_1
.
[...] 15) All'esito dell'adempimento di tutte le condizioni di cui al presente atto, le parti dichiarano che non avranno più nulla a pretendere per nessun titolo o ragione l'una dall'altra in relazione al rapporto di coniugio tra loro intercorso.
16) Le parti si riconoscono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
17) ed danno infine atto che il presente ricorso ha Parte_1 CP_1 formato oggetto di analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Tornimparte, Frazione Rocca S. Stefano, Via dei Colli s.n.c., ed elettivamente domiciliato a
L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Ranalli
E
, (c.f. ), nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Tornimparte, Frazione Rocca S. Stefano, Via dei Colli s.n.c. ed ivi elettivamente domiciliata a L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Ranalli
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 26.08.2024, ed , premesso Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio concordatario a Tornimparte (AQ) in data 27.06.2004 e che dall'unione matrimoniale sono nati due figli, (maggiorenne) e Per_1 Per_2
(minorenne), nati entrambi a L'Aquila, rispettivamente il 26.8.2005 ed il 9.6.2008, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 13.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
4. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e le condizioni proposte appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, già coniugati in virtù di matrimonio contratto a Tornimparte (AQ) in data 27.06.2004, trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2004 - n.
5 - Parte 2 – S. A.), dalla cui unione sono nati due figli, (maggiorenne) e (minorenne), nati entrambi a L'Aquila, Per_1 Per_2 rispettivamente il 26.8.2005 ed il 9.6.2008, alle condizioni del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tornimparte (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1) Dispone che i coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2) Stabilisce che la casa coniugale sita in Tornimparte, Frazione Rocca S. Stefano, Via dei
Colli s.n.c., di proprietà esclusiva di , viene a quest'ultima assegnata con CP_1 quanto ne costituisce arredo, rimanendo ad abitarvi con i figli e . Per_1 Per_2
3) Dispone che il figlio minore , che avrà collocazione prevalente presso la madre Per_2
nella abitazione di cui al precedente punto 2), viene affidato in maniera condivisa ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
4) Nel rispetto delle preminenti esigenze di vita, di studio e ricreative del minore e compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, anche in considerazione dell'età del ragazzo ormai adolescente e della contiguità delle abitazioni dei ricorrenti, il padre avrà il diritto/dovere di tenerlo con sé quando vorrà, fine settimana compresi, previo preavviso alla madre di almeno 24 ore e nel rispetto degli impegni di studio e ricreativi del minore stesso;
5) Ordina che il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, le principali festività natalizie, pasquali e laiche. In particolare: durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, i giorni del 24/25/26 Per_2
dicembre; 31/12 e 01/01; 05.01/06.01 di ciascun anno;
durante le vacanze pasquali, alternando i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
le ulteriori festività religiose e laiche secondo un criterio di alternanza annuale. 6) Stabilisce che ciascun genitore, anche in deroga alla ordinaria regolamentazione, avrà il diritto di trascorrere con il giorno del proprio compleanno, mentre quello del Per_2 minore sarà trascorso preferibilmente insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, sempre secondo un criterio di alternanza annuale e sempre compatibilmente con le esigenze di socialità del figlio stesso.
7) Durante le vacanze estive ognuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno per consentire la reciproca organizzazione delle ferie, con obbligo di entrambi di comunicare il luogo ed i recapiti di destinazione.
8) Ordina che tutte le decisioni riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione del figlio minore verranno prese di concerto dai genitori nel preminente interesse dello stesso.
9) Prende atto dell'impegno che le parti assumono reciprocamente a garantire che il figlio possa avere rapporti continuativi e paritetici con i congiunti in linea materna e Per_2 paterna.
10) Dà atto che, per quanto attiene agli aspetti economici, le parti convengono che corrisponderà a , entro il giorno 5 di ogni mese, in via Parte_1 CP_1 anticipata, a titolo di mantenimento ordinario per la prole, la somma di € 600,00 (euro
300,00 per ciascun figlio). Detto assegno sarà soggetto agli aggiornamenti Istat come per legge a partire dall'anno successivo alla emissione della sentenza di separazione.
11) Dà atto che le parti convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e verranno suddivise in parti uguali tra loro secondo le Per_1 Per_2 indicazioni ed i criteri di cui al protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila, ivi comprese quelle che occorreranno per l'autovettura Mini One in uso al figlio Per_1 per tali intendendosi quelle per la manutenzione, per il bollo e per l'assicurazione.
12) La corresponsione del mantenimento ordinario e l'obbligo di concorrere alle spese straordinarie per i figli decorreranno per dal mese di agosto 2024. Parte_1 [...]
dà atto che le è stato già corrisposto l'assegno di mantenimento per il corrente CP_1 mese.
13) L'assegno unico universale per i figli erogato dall' verrà percepito integralmente CP_2 da che avrà cura di inoltrare apposita istanza ed si CP_1 Parte_1
impegna a prestare in tal senso il necessario consenso previsto per legge.
14) Dà atto che si obbliga a rottamare a proprie spese e/o vendere Parte_1
l'autovettura AUDI A3 Tg. DD649EV, rimanendo in entrambi i casi tenuto al pagamento di tutti i bolli pregressi da egli non corrisposti senza nulla avere a pretendere da CP_1
.
[...] 15) All'esito dell'adempimento di tutte le condizioni di cui al presente atto, le parti dichiarano che non avranno più nulla a pretendere per nessun titolo o ragione l'una dall'altra in relazione al rapporto di coniugio tra loro intercorso.
16) Le parti si riconoscono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
17) ed danno infine atto che il presente ricorso ha Parte_1 CP_1 formato oggetto di analitica trattativa e che consegue ad un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 13 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli