Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00356/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 356 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da registri di giustizia, e già dall’avvocato Roberta Nicastro, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone, Fabiola Leone, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per
l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall'Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AR LU OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - il quale espone, in particolare, di essere ex appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, congedato a domanda, successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo - chiede l’accertamento del suo diritto ai benefici economici ex art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 e ss.mm.ii., con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali in questione, nonché la condanna alle spettanti somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto fino all’effettivo soddisfo.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure, così rubricate:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n. 232/1990.
Richiamati, in particolare, l’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e ss.mm.ii. e l’art. 1911, comma 3 del decreto legislativo n. 66/2010, contesta, essenzialmente, l’esclusione, da parte dell’Ente di previdenza, dall’ambito di applicazione del beneficio dei sei scatti, del personale congedato a domanda, considerato che il mancato riconoscimento della maggiorazione dei sei scatti stipendiali discende da un’erronea interpretazione della normativa da parte dell’Amministrazione resistente; in particolare, la tesi secondo la quale il beneficio economico sarebbe applicabile esclusivamente al personale cessato dal servizio per limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, con esclusione del personale congedato a domanda, nel quale rientrano i ricorrenti, contrasta con il dato letterale dell’articolo 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
Infatti, dal combinato disposto del comma 1 e del comma 2 della citata disposizione si evince che i sei scatti stipendiali da computarsi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita si applicano anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuti i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio”.
Invoca giurisprudenza a supporto ( solo per citarne alcune, la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23 aprile 2021, n. 133; sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1184; sentenza del T.R.G.A. Sez. Autonoma di Bolzano, 4 novembre 2021, n. 308; sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 7 ottobre 2021, n. 2962; sentenza T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 6; sentenza T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 193; sentenza del T.A.R. T.R.G.A. Sez. Autonoma di Bolzano, 09 febbraio 2022, n. 36; sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 11 marzo 2022, n. 712; sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 15 marzo 2022, n. 756; sentenza T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 17 maggio 2022, n. 287; sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 24 gennaio 2023, n. 206, per le quali il dato testuale del comma 2 dell’art. 6-bis impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni, senza ulteriori limitazioni ).
Deduce che le precedenti considerazioni non sono scalfite neppure dalla disciplina dettata dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che ha riguardo solo alla base pensionabile (cita C.G.A.R.S., Sez. I, n. 776/2022 e T.A.R. Lazio, n. 11659/2022), e che alcun effetto decadenziale può essere correlato al termine di cui all’art. 6 bis, comma 2 del decreto legge n. 387/1987 ( la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ), considerato che il mancato rispetto del termine previsto da una norma non comporta effetti decadenziali quando la norma non contenga un’esplicita previsione in tal senso.
Invoca, in definitiva, il suo diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987 e ss.mm.ii., in quanto il militare, congedatosi a domanda, risulta in possesso di entrambi i requisiti relativi all’età e al servizio.
1.1 - Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S..
Ha eccepito l’incompetenza territoriale del T.A.R. Puglia – Bari in favore del T.A.R. Lazio, in quanto i provvedimenti di liquidazione della buonuscita in favore del ricorrente, sono stati rilasciati dalla sede INPS di Roma Tuscolano, come emerge pacificamente dai prospetti di liquidazione allegati.
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione delle somme differenziali.
Nel merito, ha contestato le avverse pretese e ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2 - Le parti hanno rispettivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.3 - All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - In limine , va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa dell’Istituto resistente.
Invero, è dedotta in causa, e incontestata, la circostanza che il ricorrente sia residente in [...], più precisamente a San Severo (Foggia).
Ciò posto, giova richiamare al riguardo l’ordinanza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato 1° giugno 2023, n. 5414 (cui pure si riporta il ricorrente con la memoria difensiva del 2 novembre 2025), resa in un giudizio per regolamento di competenza, la quale - dopo aver premesso che può convenirsi sul fatto che, nella fattispecie, non trovi applicazione il criterio della sede di servizio, stabilito dall’art. 13, comma 2, c.p.a. per le cause in materia di pubblico impiego, in quanto tale foro speciale presuppone l’attualità del rapporto di lavoro nel momento in cui sorge la lite (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, ord. 7 maggio 2015, n. 2310), requisito nella specie pacificamente mancante - ha così argomentato:
- Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo gli insegnamenti offerti dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr., da ultimo, ordinanza n. 13\2021), il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale, come si evince dalla parola «comunque» inserita nel secondo periodo della norma richiamata, atta ad indicare che si deve avere riguardo, per individuare il Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, in primo luogo all’efficacia dell’atto: se questa è limitata ad una determinata Regione, sarà competente il Tribunale competente per tale Regione. Pertanto, il criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell’autorità che ha emesso l’atto impugnato, è suscettibile di essere sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell’atto qualora detta efficacia si esplichi esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione di Tribunale amministrativo regionale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 settembre 2012, n. 33; Consiglio di Stato, Ad. plen.,19 novembre2012, n. 34; Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2014, n. 1383). La competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell’ente che ha emesso l’atto; ma tale criterio viene integrato (rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso. In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell’efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale.
- Nella specie, gli effetti degli atti impugnati e della decisione richiesta, essendo necessariamente riferiti a soggetti determinati, acquistano per effetto della soggettivizzazione una ben chiara dimensione territoriale: pertanto la competenza non spetta né al TAR del Lazio, bensì alla competenza del TAR del luogo di residenza dell’ex impiegato .
Pertanto, nel caso de quo, la competenza territoriale è quella dell’adito T.A.R. Puglia - Sede di Bari.
3. - Va, altresì, disattesa l’eccezione di prescrizione, formulata dall’I.N.P.S.
Invero, osserva il Collegio che, trattandosi di un’eccezione in senso proprio, è onere della parte debitrice specificare, tramite puntuale allegazione e prova, i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Invece, nel caso di specie, agli atti del giudizio non è acquisita la prova, da parte dell’I.N.P.S., della data in cui il ricorrente avrebbe ricevuto l’ultimo ordinativo di pagamento o il prospetto di liquidazione del T.F.S. né vi è prova del giorno in cui i prospetti siano stati trasmessi all’interessato, dunque della data in cui egli avrebbe potuto rendersi conto dell’errore nella liquidazione del T.F.S. - di cui certo non poteva accorgersi sulla sola base dell’importo complessivo accreditato sul conto corrente, per il quale comunque non è provata la data di versamento - e far valere il diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987 (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123).
4. - Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
5. - Preliminarmente, è opportuno rilevare che si verte in materia di applicazione di benefici economici (ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali), che, investendo l’esistenza o l’entità di una obbligazione legale, concernono diritti soggettivi perfetti rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista nel pubblico impiego in regime di diritto pubblico (art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; art. 133, comma 1, lett. i), Cod. proc. amm.).
6. - Pacifico e incontestato tra le parti è che non sono stati conteggiati i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del T.F.S., ex art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, come modificato dall’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232.
7. - Ciò posto, giova rammentare che l’art. 6 bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla legge n. 472/1987, come modificato dall’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, al comma 1 stabilisce che:
Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
Il comma 2 amplia la platea dei beneficiari, prevedendo che Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
8. - Orbene, nello specifico, questa Sezione ha già rilevato - con argomentazioni dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi - che, ai sensi dell’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987 n. 468, come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, l’attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
L’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l’art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987.
13.3. Ora, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l’effetto, non può ritenersi che l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione.
Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell’abrogare l’art. 11 legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda.
La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da questo Cons. di Stato (CGARS, decisioni nn. 929 e 936 del 2022) a proposito della norma contenuta nell’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, è istituto di carattere eccezionale.
13.4. Si aggiunge che il Codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990 (per mezzo dell’art. 2268 comma 1 n. 872), ha altresì statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell’art. 1911.
Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa.
13.5. Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
L’istituto dell’attribuzione di sei scatti è stato esteso dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia.
L’introduzione della disciplina recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna infatti all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto. Invero, come anticipato, l’art. 13 della legge n. 804/1973 è stato abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 682 del c.o.m., come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell’art. 9 del d. lgs. 24 febbraio 2012 n. 20, l’art. 32 comma 9-bis della legge n. 224/1986 è stato abrogato dall’art. 67 comma 3 del d. lgs. n. 69/2001 e l’art. 1 comma 15 bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, è stato abrogato (nei termini sopra illustrati) dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m. (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, che richiama Consiglio di Stato, n. 2980 del 2023) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123).
Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, condivisibilmente, che, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 il beneficio in questione deve essere riconosciuto “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 23 ottobre 2024, n. 1117 e giurisprudenza ivi richiamata - cfr., da ultimo, Sez. II, 23/03/2023, n. 2985; id., 16/03/2023 n. 2762 e precedenti ivi richiamati).
In definitiva, il dato testuale del comma 2 dell’art. 6-bis impone il riconoscimento dei citati sei scatti al personale collocato a riposo dopo i 55 anni di età e con un servizio utile di 35 anni, senza ulteriori limitazioni (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 maggio 2021, n. 1184 e giurisprudenza ivi citata - Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1231/2019 e TAR Friuli Venezia Giulia n. 133/2021).
Nel senso della riconoscibilità dell’anelata maggiorazione è la giurisprudenza oramai prevalente (ex multis: T.A.R. Puglia, sez. III, 23 luglio 2024, n. 894; T.A.R. Puglia, sez. III, 19 luglio 2024, n. 882; T.A.R. Puglia, sez. II, 4 ottobre 2023, n. 1184; T.A.R. Puglia, sez. II, 4 ottobre 2023, n. 1182; Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Milano, sez. IV, 13 maggio 2021 n. 1184; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, 13 aprile 2021, n. 124; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 1° luglio 2021, n. 114; T.A.R. Campania, sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7221, T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. III, 20 dicembre 2021, n. 3844; T.A.R. Valle d’Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14; T.A.R. Lazio, sez. III-quater, 2 marzo 2022, n. 2445; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sez. I, 14 aprile 2022, n. 83) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 ottobre 2024, n. 1044; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 aprile 2025, n. 481 e giurisprudenza ivi citata - Consiglio di Stato, sentenza n. 1231/2019, Consiglio di Stato, pronunce n. 2833/2023 e 2986/2023 della Sezione II, nonché la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi Regionali - il T.A.R. Friuli Venezia Giulia (sent. n. 124/2021), il T.A.R. Lombardia (sent. n. 1184/2021), il T.A.R. Lazio Sez. V (sent. n. 9011/2022), il T.A.R. Catania (sent. n. 1568/2022) e il T.A.R. Palermo (sent. n. 416/2025); in termini, Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e giurisprudenza ivi citata - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ex multis, 29 dicembre 2022, nn. 1329, 1331, 1326; Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 2023 n. 2831) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 ottobre 2025, n. 1114).
9. - Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121.
Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis.
Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 ottobre 2025, n. 1114).
10. -Vanno disattese le controdeduzioni dell’I.N.P.S., laddove l’Ente oppone l’applicabilità dell’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 e ss.mm.ii., recante “maggiorazione della base pensionabile”, esclude dai casi del beneficio il collocamento a riposo “a domanda”; per meglio dire, il comma 2 del citato art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 prevede che tali benefici pensionistici siano “attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”.
Invero, è stato in proposito condivisibilmente ritenuto che, mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplina l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della liquidazione dell’indennità di buonuscita, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina invece l’applicazione dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico, non esistendo peraltro una specifica disposizione che affermi che la base di calcolo della prestazione pensionistica e quella dell’indennità di buonuscita debbano necessariamente corrispondere.
Sicché, circa il riferito obbligo contributivo, appare dirimente e condivisibile quanto affermato dal Consiglio di Stato con il parere n. 01906/2019 (Adunanza di Sezione del 5/06/2019), con il quale ha chiarito che: “Con il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, a tutto il personale destinatario del beneficio, all’atto della cessazione dal servizio per qualunque causa determinata, venga applicato un sistema di finanziamento differenziato in funzione del regime di liquidazione della prestazione pensionistica. Dalla predetta data, pertanto, l’assoggettamento del beneficio all’obbligo contributivo previdenziale è previsto solo ai fini del trattamento di quiescenza mentre l’indennità di buonuscita rimane a carico della fiscalità generale.”
Più di recente il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 2831/2023, ha appunto rilevato che “ L’art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e al riferimento all’articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione”; per concludere sul punto nel senso che “L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6 bis d.l. 387/1987” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 17 gennaio 2024, n. 829; in termini, Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, con il testuale richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2980 del 2023 ) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123).
11. - Non ha pregio, poi, l’argomento che l’I.N.P.S. cerca di desumere dall’art. 6- bis , comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, laddove questa norma dispone che la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità: da ciò, l’Istituto desume una qualche forma di preclusione al riconoscimento del diritto in questione.
Invero, il Collegio osserva che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza: sul punto, questa Sezione condivide l’orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui “... il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione, evidenziata dai rilievi appena formulati, non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
…D’altra parte il Consiglio di Stato è tornato più di diffusamente sulla questione con la citata sentenza n. 2831/2023 con la quale osservato che “Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza”.
... Pertanto, non può ritenersi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 26 aprile 2024, n. 8306; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 17 gennaio 2024, n. 829) .
In altri termini, la disposizione appena riportata prevede a ben vedere solo un termine procedurale e può solo significare che, qualora i benefici siano domandati in ritardo, rispetto al loro insorgere, scaturiranno in ritardo; e, in effetti, nessuna decadenza espressa da siffatto diritto soggettivo è comminata da alcuna disposizione normativa, né potrebbe ragionevolmente esserlo. In materia di diritti patrimoniali dei pubblici impiegati, non può operare alcuna decadenza, se non nel senso che l’eventuale ritardo di proposizione della domanda, per l’attribuzione di un diritto, da presentarsi, alla stregua della disciplina in concreto, entro un dato termine, non può che determinare che la sua istruttoria amministrativa, per averne riconoscimento (con i tempi necessari), varrà per l’anno seguente a quello della domanda presentata in ritardo, ma non può aversi, per ciò solo, alcuna decadenza definitiva, laddove non vi sia comminatoria espressa di alcuna decadenza, o previsione di una prescrizione breve (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 ottobre 2024, n. 1044; in termini, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 23 ottobre 2024, n. 1117) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123).
12. - Considerato il quadro normativo sopra delineato, neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale.
A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte Costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l’orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.
D’altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell’art. 6-bis del d. l. 387/1987ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva del medesimo a violare l’art. 81 Cost. e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell’ammontare delle prestazioni sociali, che consente di “aggredire” la scelta del legislatore sulla base del solo canone dell’irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio» (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807 e giurisprudenza ivi richiamata - Consiglio di Stato, sentenza n. 2980 del 2023) (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123).
13. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso va accolto, con accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della determinazione del T.F.S. in favore del ricorrente e alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita, con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis , del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387 e ss.mm.ii. e conseguente condanna dell’Istituto resistente alla corresponsione delle spettanti somme aggiuntive.
Sulle relative somme, tuttavia, dovranno essere corrisposti solamente gli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, benché richiesta, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 ((T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2025, n. 1123 e giurisprudenza ivi citata - T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 23 ottobre 2024, n. 1117; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 26 aprile 2024, n. 8306; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 17 gennaio 2024, n. 829 ).
14. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), accoglie il ricorso, di cui in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO TT, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AR LU OT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LU OT | EO TT |
IL SEGRETARIO