TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7419/2016
Oggi, 6 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to VIRGINIA GALASSO per il la quale si riporta alle Controparte_1 approntate difese e chiede l'accoglimento dell'appello; avv.to GUGLIELMO GUARRACINO per il quale si riporta alle già Controparte_2 rassegnate conclusioni e chiede che la causa
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7419/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 2818/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Virginia Galasso, unitamente alla quale elettivamente domicilia in alla Piazza d'Arezzo; CP_1
- APPELLANTE -
E
, rappresentata e difesa, come da procura in Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Guglielmo Guarracino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla Via
Barbarulo, n. 98;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 5.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra aveva convenuto in Controparte_2
giudizio il dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, al fine di sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni – all'uopo quantificati in euro 5.000,00 – che avrebbe patito in
2 conseguenza dell'incidente che sarebbe occorso in data 28.8.11 nel territorio dell'Ente allora convenuto. Segnatamente, la difesa della sig.ra aveva dedotto che quest'ultima, mentre CP_2 sarebbe stata intenta a percorrere a piedi via Criscuolo, sarebbe “rovinata al suolo a causa di un dissesto del manto stradale”; che l'anomalia della sede viaria non sarebbe stata visibile né sarebbe stata segnalata;
che a seguito di siffatto incidente alla sig.ra sarebbe stata diagnosticata CP_2
una frattura meta-epifisaria distale del radio, ingranata con lieve flessione volare.
A suffragio della spiegata domanda, la sig.ra aveva sostenuto che la responsabilità CP_2 dell'incidente asseritamente verificatosi in data 28.8.11 avrebbe dovuto essere ascritta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al che avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia Controparte_1
della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre;
in ogni caso, aveva affermato che la responsabilità per l'evento dannoso avrebbe dovuto essere imputata, in via alternativa, al summenzionato Ente locale in forza del dettato dell'art. 2043 c.c., giacché il testé citato dissesto avrebbe costituito “insidia o trabocchetto”, in quanto non segnalato né percepibile.
Ad onta del rituale perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo del primo giudizio, il non aveva provveduto a costituirsi. Controparte_1
Escusso l'unico teste indicato dall'attrice, era stato disposto l'espletamento di una CTU medica;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, era stata rinviata per la discussione. Ebbene, nella gravata pronuncia il primo giudicante ha accolto la domanda attorea, avendo ritenuto il convenuto responsabile, ai sensi dell'art. Controparte_1
2051 c.c., del sinistro descritto nel libello introduttivo.
Con atto di citazione all'uopo notificato, ha interposto appello avverso siffatto arresto il CP_1
articolandolo in un unico motivo di gravame, rubricato “erronea e falsa applicazione delle
[...]
normative in materia in relazione alle fattispecie dedotte in atti. Mancata applicazione delle norme dell'art. 2043 c.c. e degli artt. 127 e ss. c.c. in relazione al nesso di causalità tra evento e danno”, con il quale la difesa dell'ente istante, preliminarmente evidenziato che il primo giudicante avrebbe ritenuto l'odierno appellante responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha sostenuto che tale responsabilità non sarebbe configurabile in capo alla P.A., giacché la stessa difetterebbe della
“materiale potestà di fatto sul bene capace di giustificare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.”.
Di là dall'aver de facto negato la configurabilità della responsabilità da cosa in custodia in capo alla
P.A., l'appellante ha dedotto che quest'ultima potrebbe rispondere ex art. 2043 c.c. di un evento dannoso cagionato da un bene di cui è proprietaria soltanto allorquando l'istante provi la riconducibilità causale del sinistro “ad una condizione pericolosa del bene imprevedibile e non
3 visibile”, assumendo che nel caso in esame l'anomalia della sede viaria sarebbe stata “ampiamente visibile” e, conseguentemente, che la sig.ra , ove avesse profuso un adeguato grado di CP_2
diligenza, avrebbe potuto avvedersi della stessa ed evitare la verificazione del sinistro.
All'udienza celebrata in data 11.4.18, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; con ordinanza resa in data 5.7.18, il G.U. cui il presente giudizio era in precedenza assegnato, “rilevato che sul proprio ruolo pendono in fase decisoria circa 150 procedimenti”, ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio.
All'udienza tenuta in data 1.4.21, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., salvo, poi, esser stata rimessa – con ordinanza del
12.10.21 – sul ruolo istruttorio, con l'assegnazione all'appellante di un termine per la rinnovazione dell'atto introduttivo, essendo stata rilevata la nullità dello stesso per un vizio della vocatio in ius, sostanziatosi nell'errata indicazione dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale l'appellata non costituitasi era stata invitata a costituirsi.
All'udienza celebrata in data 7.4.22, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti della sig.ra , appellata non costituitasi, CP_2
è stato assegnato all'istante un termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 31.1.23, si è costituita in giudizio la sig.ra CP_2
, chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa
[...] dell'originaria attrice ha in limine eccepito l'inammissibilità dell'appello per la – supposta – violazione dell'art. 342 c.p.c., esponendo che il redatto atto di appello non sarebbe “capace di esprimere in maniera chiara ed immediatamente percepibile dal Giudice del gravame i motivi di doglianza lamentati, la individuazione della parte della sentenza da modificare e le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto compiuto dal Giudice”, giacché l'appellante si sarebbe limitato “a richiamare genericamente pronunce giurisprudenziali in tema di art. 2051 e, nel merito, ad evidenziare – altrettanto genericamente – che la responsabilità dell'evento fosse da ricondursi alla medesima condotta della sig.ra ”; quanto al merito, ha asserito l'irreprensibilità del CP_2
percorso argomentativo elaborato dal giudice di prime cure, assumendo che le dichiarazioni rese dal teste escusso e la documentazione prodotta avrebbero “ampiamente provato non solo il fatto storico, ma anche la piena sussistenza del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, da ricondursi esclusivamente alla responsabilità dell'ente appellante ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine
4 indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla sig.ra , secondo la quale il CP_2 proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. Tale eccezione non è meritevole di accoglimento: dalla disamina del contenuto del libello introduttivo, infatti, risultano osservati i precetti dettati dalla formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre, per la quale l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere – secondo un monolitico indirizzo pretorio – l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis,
Cass. SS. UU. n. 18868/17). Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato – ancorché in maniera confusa e disorganica – i punti del gravato arresto da riformare (ritenuta applicabilità dell'art. 2051
c.c. alla PA ed affermata irreprensibilità della condotta dell'originaria attrice).
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la fondatezza dello spiegato gravame, i cui motivi devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, pare opportuno passare brevemente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza sia in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. che in merito alla configurabilità di tale responsabilità in capo alla
P.A. per danni cagionati dalle cose che ha in custodia. Infatti, qualora siffatta forma di responsabilità fosse ascrivibile alla P.A., quest'ultima – ai sensi del citato art. 2051 c.c. – sarebbe
“responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”; in caso contrario, invece, sarebbe necessario indagare se nella fattispecie in esame possa o meno configurarsi una responsabilità in capo alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge con nitore – vieppiù confrontando tale disposizione con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione
5 dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come
“exacta”, “exactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
6 l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di
“colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di quella “relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della “custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298;
Cass., 15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n.
699; Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673,
Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze significative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a
7 prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n.
15429, Cass. 15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass.
9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n.
584).
Tanto chiarito, ritiene questo Giudice – non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario – assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare
8 applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass.
30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi. Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica
– tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”. La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n. 156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche
9 amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”. Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso
[…], infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie CP_1
di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la CP_1
possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la
10 possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro per cui è causa in un'area urbanizzata del (come si evince con nitore tanto dalle Controparte_1 prospettazioni delle parti quanto dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, dalle quali si evince che il sinistro si è verificato entro il perimetro di un parcheggio comunale a pagamento), non v'è dubbio che sussistesse in concreto la possibilità da parte dell'ente di esercitare un'effettiva vigilanza in ordine allo stato di manutenzione del tratto di strada in esame. In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo al menzionato quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 c.c. CP_1 assegna al soggetto che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo costante da parte del – avrebbe senz'altro potuto CP_1 essere oggetto di un'efficace vigilanza da parte dell'Ente proprietario della strada.
Affermata la riconducibilità della vicenda in esame entro il perimetro applicativo dell'art. 2051 c.c., il proposto gravame non può che essere rigettato, avendo la sig.ra dato prova sia CP_2 dell'incidente che del nesso eziologico tra la cosa in custodia e detto evento.
Segnatamente, l'effettiva verificazione del sinistro è stata confermata dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sig. il quale, preliminarmente evidenziato che nel Testimone_1
frangente temporale in cui era occorso l'incidente avesse parcheggiato la propria vettura in via
Criscuolo, ha riferito di aver visto, “uscendo dal parcheggio”, una “signora di circa settant'anni” rovinare improvvisamente a terra, precisando che in corrispondenza del luogo ove la caduta era verificatasi vi fossero “delle mattonelle disconnesse”; inoltre, ha dichiarato che la predetta anomalia non fosse segnalata, aggiungendo che nell'occasione “il sole batteva sulla pavimentazione” generando “dei riflessi”.
L'approdo cui si è testé pervenuti è corroborato dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato che le lesioni patite dalla sig.ra “sono compatibili con CP_2
l'energia meccanica diretta e/o indiretta prodottasi a seguito dell'incidente per cui è causa”.
Né l'impugnata statuizione di condanna potrebbe essere destituita di fondamento asserendo – come sostanzialmente fatto dalla parte appellante – che la sig.ra avrebbe tenuto una condotta CP_2
colposa idonea ad interrompere la serie causale innescata dalla disconnessione della pavimentazione del parcheggio comunale e, conseguentemente, atteggiantesi a manifestazione del caso fortuito
11 eziologicamente efficiente rispetto all'incidente occorso. A tale argomentazione risulta agevole replicare che il ancorché ne fosse onerato, non ha offerto alcun elemento dal Controparte_1
quale poter arguire che la sig.ra non avesse profuso un adeguato grado di diligenza CP_2 nell'attraversare il parcheggio sito in via Criscuolo, non emergendo dalla deposizione resa dall'unico teste escusso che l'anomalia della sede viaria fosse percepibile: invero, il sig. non Tes_1 soltanto nulla ha chiarito in ordine all'estensione della disconnessione della pavimentazione del parcheggio, ma ha anche precisato che la superficie riflettesse la luce solare, lasciando intendere che tale circostanza rendesse disagevole percepire la riscontrata anomalia.
All'esito del tracciato iter argomentativo, il proposto appello non può che essere rigettato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Nocera Inferiore 6.3.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
12