TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/04/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1309 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
GHIBELLINA (ST. ANDRONACO) MESINA presso lo studio dell'Avv.
SICILIA ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 MESSINA presso lo studio dell'Avv. MARINUZZI DARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 aprile 2018, il sig. Parte_1
ha adito il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, al fine di ottenere la
[...]
reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente agli anni
2010 e 2011, deducendo di avere svolto attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricolo, alle dipendenze della società cooperativa denominata
"L'Oceania Soc. Coop. Arl", con sede in Caprileone.
La parte resistente, Controparte_2
regolarmente costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo
1970, n. 83, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle pretese azionate dalla parte ricorrente.
L'oggetto principale della controversia verte sulla sussistenza o meno della decadenza dal diritto di agire in giudizio, eccezione che risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione dedotta in causa, ivi comprese le questioni relative al rapporto di lavoro e alla legittimità della cancellazione dagli elenchi agricoli, che pertanto non necessitano di trattazione nel presente contesto.
L'articolo 22, comma 1, del Decreto Legge n. 7 del 1970, stabilisce espressamente che contro i provvedimenti definitivi adottati in materia di iscrizione e variazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, il lavoratore interessato è legittimato a proporre azione giudiziaria nel termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento medesimo.
La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato la natura sostanziale del suddetto termine, il quale, in quanto tale, non è soggetto né a sospensione né a interruzione, e deve ritenersi insuscettibile di proroga per cause soggettive o oggettive (tra le tante, Cass. civ. sez. lav. n. 5942/2001, Cass. civ. sez. lav. n. 8650/2008, Cass. civ. n.
25892/2009). Inoltre, trattandosi di decadenza prevista dalla legge, la stessa può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 2969 del codice civile.
Nel caso di specie, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli è stata effettuata a seguito della pubblicazione dell'elenco di variazione del Comune di Caprileone in data 15 settembre 2017, come previsto dall'art. 38, commi 6 e 7, del Decreto Legge n. 98/2011, convertito dalla Legge n.
111/2011. Tale norma ha introdotto la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi sul sito istituzionale dell' quale modalità valida di notificazione CP_2
agli interessati, superando le tradizionali modalità di comunicazione postale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45 del 2021, ha confermato la piena legittimità costituzionale di tale sistema di pubblicazione, riconoscendo come esso sia idoneo a garantire un'effettiva conoscibilità del provvedimento, specie in considerazione delle peculiarità del settore agricolo e della necessità di raggiungere un ampio numero di lavoratori operanti in contesti spesso frammentati e territorialmente dislocati. La Consulta ha sottolineato il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella scelta del legislatore.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha presentato in via amministrativa un ricorso dinanzi alla Commissione CISOA in data 12 ottobre
2017, ricorso che è stato successivamente rigettato in data 20 dicembre 2017.
Tuttavia, tale impugnativa non può considerarsi idonea a interrompere o sospendere il termine decadenziale di cui all'art. 22 sopra menzionato, poiché il ricorso giurisdizionale deve essere proposto nel rispetto rigoroso del termine perentorio di 120 giorni, a prescindere dall'esito o dalla pendenza della fase amministrativa.
Il ricorso giurisdizionale risulta, nella fattispecie, depositato soltanto in data 12 aprile 2018, quindi ben oltre il termine utile di 120 giorni decorrenti dal
15 settembre 2017, data della pubblicazione dell'elenco di variazione sul sito dell'Istituto previdenziale. Ne deriva la tardività dell'azione e l'intervenuta decadenza dalla possibilità di far valere in giudizio il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che la domanda proposta sia giuridicamente inammissibile, essendo preclusa dall'intervenuta decadenza, con conseguente definizione del giudizio in rito.
Si rileva, per completezza, che la materia oggetto della presente controversia presenta non trascurabili elementi di complessità, determinati dalla compresenza di disposizioni normative di non immediata intellegibilità e da una giurisprudenza che ha conosciuto nel tempo evoluzioni significative, tali da poter verosimilmente generare incertezza interpretativa nella parte ricorrente in merito ai termini perentori per agire in giudizio.
Considerata, pertanto, la particolare complessità della questione trattata, appare equo e conforme a criteri di giustizia sostanziale disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Detta determinazione tiene conto della buona fede della parte ricorrente e della difficoltà di orientarsi tra fonti normative e prassi amministrative, non sempre di immediata comprensione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa,
• Dichiara inammissibile la domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti dell' per intervenuta decadenza ai sensi
[...] CP_2
dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970;
• Dichiara assorbita ogni altra questione di merito;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della complessità e della recente evoluzione giurisprudenziale della materia.
Così deciso in Patti 29/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo