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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6179 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa OF NO Presidente
Dott.ssa CA AN DO Consigliere rel.
Dr Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 2311 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 101, Parte_1
presso lo studio dell'Avv CA AN Panacciulli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avvti Alessia Momo e Valeria CP_1
Pacifico ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Eoma,
Via G Bettolo 17,
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
15598/2023, pubblicata il 30/10/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, adito dal on ricorso Pt_1
depositato il 6/12/2018, ha, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n 4971/2020,
. affidato il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso Per_1
la madre cui ha assegnato la casa familiare sita in Roma Via Palosci n° 24,
. regolato il diritto di visita del padre -potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso e con le sue esigenze lavorative e, comunque, in difetto di diverso accordo, a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì sera alle ore 19.30, il lunedì pomeriggio fino alle ore 19.30 ed il giovedì pomeriggio con pernotto e con riaccompagno a scuola la mattina successiva nella settimana in cui il minore starà con la madre durante il weekend successivo, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore
15.00 o dal 30 dicembre alle ore 15.00 al 6 gennaio alle ore 20.00 ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta ad anni alterni, una settimana durante l'inverno da concordarsi entro il 30 dicembre di ogni anno, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il giorno del 12 suo compleanno ed il giorno della festa del papà, salvo diverso accordo fra le parti- . posto a carico del quale contributo al mantenimento del figlio, un Pt_1
assegno di € 400 mensili annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
. ripartito al le spese per la consulenza tecnica al 50% e compensato le spese del giudizio.
Il primo Giudice ha rappresentato, per quel che qui interessa, che
. nell'udienza presidenziale del 17.4.2019, venivano confermati i provvedimenti della separazione, nel cui ambito gli ex coniugi avevano fra l'altro convenuto il contributo paterno per il figlio di euro 200 mese,
. all'esito del deposito della ctu psicologica, il GI confermava affidamento condiviso del figlio e collocamento dello stesso presso la madre -sui quali i genitori avevano raggiunto un accordo-, non autorizzava il trasferimento della residenza abituale del figlio minore a Foggia -richiesto dalla madre per ragioni di lavoro e per usufruire della collaborazione della sua famiglia di origine-, aumentava il contributo paterno ad euro 400 mensili -in luogo dei
600 euro chiesti dalla stanti le accresciute esigenze del figlio e la CP_1
necessità di avvalersi di babysitter- e regolava il diritto di visita,
. quanto al profilo economico, i) il padre ha chiesto determinarsi il contributo in euro 200 dapprima e in euro 300 poi, mentre la madre è passata dal richiedere 700 euro a 400 euro mensili;
entrambi hanno chiesto ripartirsi le spese straordinarie al 50%, ii) il agente di commercio con Pt_1
contratto di collaborazione a partita Iva, percepisce emolumenti variabili fra euro 2.600 ed i 6.000 euro mensili “e, dunque, redditi maggiori, al netto delle imposte, rispetto a quelli in precedenza dichiarati come si evince dall'esame degli estratti conto relativi all'anno 2021 versati in atti”, iii) la percepisce un reddito medio mensile netto di euro 1.100 come si CP_1 evince dalle buste paga e dagli estratti conto versati in atti, iv) il è Pt_1
onerato del rimborso del mutuo gravante sulla casa familiare per euro 400 mensili circa, mentre la moglie paga euro 114 mensili per il finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, v) il non ha spese Pt_1
abitative, perchè vive con i suoi genitori, mentre la beneficia della casa CP_1
familiare, vi) occorre tener conto delle presumibili esigenze del figlio minore rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, nonché dei tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre quale genitore collocatario.
Ha proposto tempestivo appello il che ha dedotto che Pt_1
. la sentenza impugnata vii) non fa menzione del ricorso dal deducente presentato in data 8/5/2020 ai sensi degli artt. 700 e 709 ter c.p.c., visto che, in occasione della proclamazione del lockdown -9 marzo 2020- la , CP_1
senza preventiva comunicazione, gli comunicava di trovarsi a Chieti con il minore, presso l'abitazione dei genitori del compagno e di essere impossibilitata a fare rientro a Roma;
nel costituirsi, la rappresentava CP_1
che aveva deciso di trasferirsi a Chieti insieme al minore e aveva anche già trovato “un lavoro in farmacia a Pescara” (come dichiarato all'udienza del
26/8/2020), emergendo, inoltre, che la stessa aveva già effettuato la preiscrizione di in una scuola a Chieti, richiedendo a quella di Roma Per_1
il nulla osta al trasferimento;
con provvedimento in data 28/08/2020, il primo Giudice, segnalando il pregiudizio per lo sradicamento, per la difficoltà nell'esercizio degli incontri padre/figlio e per l'inserimento unilaterale del minore in un altro nucleo familiare, ha disposto il ripristino della residenza abituale del figlio, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ferme le altre disposizioni, ammonendo la madre al rispetto della bigenitorialità, viii) non considera che, con ricorso del 11/6/2021, egli chiedeva una rimodulazione del diritto di visita, essendo stato assunto dalla società (presso la quale prima lavorava come agente/libero CP_2
professionista) il che gli imponeva di lavorare fuori Roma dal lunedì sera al giovedì pomeriggio, impedendogli la frequentazione come proposta dal
CTU: la , pur concordando con la necessità di rimodulazione, aderiva CP_1
alla soluzione proposta dal deducente -cambio della giornata del giovedì (e del venerdì per la logopedia) rispetto al mercoledì originariamente proposto- purchè limitatamente ai fine settimana che il minore avrebbe trascorso con il padre, perché, diversamente, ella non avrebbe potersi più andare a dai genitori a Foggia, ix) non ha considerato che la , facendo leva su CP_1
indimostrato “evidente divario economico tra le parti”> e sull'impegno lavorativo del deducente tale da impedire una sua fattiva collaborazione, ha chiesto, con “istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 4 comma 8 Legge 878/1970” del 17/9/2021 l'aumento del contributo a 600 euro mensili o, in alternativa, il pagamento integrale da parte del padre di una baby sitter e delle sedute di logopedia, x) ha, all'esito dell'istruttoria e previa esibizione documentale ordinata ad entrambe le parti, recepito le condizioni concordate dalle parti nel corso della CTU, rigettato la richiesta di trasferimento a Foggia, aumentato il contributo paterno ad € 400 mensili, considerando redditi, accresciute esigenze del bambino e tempi di permanenza presso i genitori,
. quanto ai redditi, xi) occorre precisare, relativamente alla modalità di erogazione dei proventi de così come evidenziato dal c/c CP_3
tratto su Banca Generali, che le somme recanti la causale “salary payment” costituiscono lo stipendio percepito, pari a medi 2500 euro mese, mentre i
“supplier payment” indicano i rimborsi delle spese anticipate durante le trasferte (cfr doc. d primo grado e 3 attuale grado): nel periodo successivo all'assunzione, infatti, si registrano in data 17/05/2021 un bonifico di €
388,80, a fronte della nota spese di aprile 2021 (in atti); in data 25/05/2021 un bonifico di € 205,13, corrispondente alla liquidazione del FIRR relativa alla sua cessata attività di agente (doc. 4); in data 21/06/2021 un bonifico di
€ 744,40, a fronte della nota spese di maggio 2021 (in atti); il 12/07/2021 un bonifico di € 640,31, a fronte della nota spese di giugno 2021 (in atti); in data 1/09/2021 un bonifico di € 241,60, a fronte della nota spese di luglio
2021 (in atti); in data 13/09/2021 un bonifico di € 512,00, a fronte della nota spese di agosto 2021 (in atti); in data 18/10/2021 un bonifico di € 1.355,09,
a fronte della nota spese di settembre 2021 (in atti); in data 15/11/2021 un bonifico di € 1.078,85 a fronte della nota spese di ottobre 2021 (doc. 5, non ancora disponibile al momento del deposito in primo grado); la causale
“supplier payment” riguarda anche gli emolumenti (variabili) percepiti quando egli ancora era agente (quindi fino al marzo 2021), vale a dire: €
5.605,17, in data 18/01/2021, come da fattura n. 1 del 5/01/2021 (relativa alle provvigioni di dicembre 2020; doc. 6); € 2.125,94, in data 15/02/2021, come da fattura n. 2 del 2/02/2021 (relativa alle provvigioni di gennaio
2021; doc. 7); € 3.375,90, in data 15/03/2021, come da fattura n. 3 del
2/03/2021 e n. 4 del 3/03/2021 (relative, rispettivamente, alle provvigioni di febbraio 2021 e all'importo di € 500 erogato una tantum a titolo di transazione novativa;
doc. 8); € 3.840,10, in data 19/04/2021, come da fattura n. 5 del 2/04/2021 (ultima fattura emessa come agente e relativa alle provvigioni del mese di marzo 2021; doc. 9), xii) va segnalato che, assunto dal marzo 2021 a tempo indeterminato, egli percepisce un reddito mensile fisso, dimostrabile con le buste paga (cfr. doc. 2), mentre gli unici importi variabili sono stati percepiti sino al marzo 2021 e sono le provvigioni guadagnate con l'attività di agente e comprovate da fatture, xiii) non risponde al vero che gli emolumenti siano “maggiori …… rispetto a quelli in precedenza dichiarati”, come ritenuto in sentenza –a differenza di quanto asserito nell'ordinanza del 28/08/2020, resa all'esito del ricorso ex art. 709 ter c.p.c- visto che, nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata nel giugno 2020 (sub doc. 46), il deducente -che all'epoca ancora lavorava come agente- aveva dichiarato una media mensile di circa € 2.300, importo comunque “(al tempo) variabile in ragione della tipologia di lavoro svolto”; anzi, dopo l'assunzione a tempo indeterminato i redditi sono diminuiti (cfr. doc. 2), xiii) in nessuno degli estratti conto versati in atti figurano “emolumenti” per € 6.000, mentre l'unico movimento che corrisponde a tale importo si trova sull'estratto del c/c tratto su Banca Intesa
e si riferisce a movimenti denominati “salvadanaio/disinvestimenti/BTP”, che sono una sorta di “conto deposito”, alimentato e gestito, comunque, sempre dal medesimo titolare,
. quanto a controparte, il Tribunale xiv) ha fatto leva sulle buste paga di gennaio/settembre 2021, avendo la omesso il deposito della CP_1
documentazione fiscale (l'unica dichiarazione depositata afferisce ai redditi
2018) e bancaria, xv) non ha considerato che la (cfr dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio) percepisce dal 2017 una pensione di invalidità dall'INPS di circa 285,55 euro per 14 mensilità, che aggiunge al suo reddito da lavoro, il tutto pari a complessivi € 1.400 circa mensili, xvi) non ha rilevato che l'accredito della pensione di invalidità compare solo dall'anno 2020 e non ha accertato dove il suddetto importo mensile veniva accreditato e se vi fosse un conto corrente che non era stato documentato,
. quanto agli oneri gravanti sul deducente xvii) la rata del mutuo relativo all'ex casa coniugale, in comproprietà con la -che non è nemmeno CP_1
sollecita nel pagare le utenze ancora intestate al deducente-, non è di € 400 mensili ma è aumentata nel tempo ed è ora pari ad euro 625 (doc. 10), xviii) egli ha spese abitative: invero egli, che aveva originariamente dichiarato di vivere a casa dei genitori, ha precisato, già nella dichiarazione sostitutiva del giugno 2020, di vivere nell'appartamento di proprietà dell'attuale moglie, e di contribuire con € 600 circa al pagamento di Parte_2
spese ed utenze;
nel mese di giugno 2023, è peraltro diventato padre di un secondo figlio, circostanza da considerare nella quantificazione Per_2
finale dell'assegno di mantenimento, xix) paga € 121 circa, quale premio della polizza D'Oro di n. 23147914, con Controparte_4
unico beneficiario il figlio (scadenza agosto 2034), polizza Persona_3
contratta al momento del battesimo del minore in accordo con la madre e il cui premio in costanza di matrimonio veniva pagato con le risorse familiari, xx) essi, unitamente al mantenimento del minore, riducono la sua disponibilità mensile a circa € 750,
. il Tribunale ha errato nell'indicare l'entità del finanziamento dalla CP_1
contratto per l'acquisto di un'autovettura nuova -nonostante dichiari di percepire redditi mensili inferiori a quelli risultanti dalle buste paga-, finanziamento il cui rimborso comporta un'uscita mensile di euro € 278,88
(come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio della resistente, allegata sub doc. 7) e non di € 114 mensili, . i tempi di permanenza non sono tali da giustificare la quantificazione dell'assegno, visto che xxi) il piccolo trascorre con il padre (nel Per_1
regime ordinario): week end alternati, dal venerdì al lunedì mattina, il lunedì pomeriggio e, nelle settimane il cui week-end spetta alla madre, anche il giovedì pomeriggio con riaccompagno a scuola il venerdì successivo;
trattasi di 12/13 giorni su trenta, oltre al regime “straordinario” (vacanze estive e festività), nel quale la collocazione è paritaria, xxii) il regime di frequentazione (ordinaria) è superiore a quello vigente sin dai provvedimenti presidenziali (in cui non erano stati neppure previsti i pernotti e che, anche per tale ragione, era stato “corretto” dal CTU) e si avvicina molto ad un collocamento paritario al 50%,
. nulla è stato stabilito in merito alla ripartizione delle spese di mutuo al
50%, chiesta sin dal ricorso di primo grado, mutuo intestato solo al deducente, all'epoca agente di e fruitore di un tasso Controparte_4
agevolato, così come nulla è stato stabilito in merito alla chiesta ripartizione della polizza assicurativa il cui unico beneficiario è il minore,
. ha errato il Tribunale a compensare integralmente le spese, stante la parziale soccombenza della nei ricorsi cautelari svoltisi nel corso del CP_1
giudizio, ricorsi nemmeno considerati dal primo Giudice: l'uno risalente al maggio 2020 e introdotto dal deducente ex art. 709 ter c.p.c., relativamente al temporaneo trasferimento della a Chieti durante il lockdown e CP_1
l'altro risalente al settembre 2021 e introdotto dalla per l'aumento CP_1
dell'assegno di mantenimento e l'autorizzazione al trasferimento a Foggia;
quanto a quest'ultimo, benché abbia accolto la sua domanda di aumento del contributo (seppure in misura inferiore rispetto a quella richiesta), il Tribunale ha comunque “rigettato la sua (ennesima) richiesta di autorizzazione al “trasferimento permanente”.
Ha chiesto quindi alla Corte di a) determinare il contributo paterno al mantenimento in € 300 mensili ovvero nella minore somma che dovesse risultare equa e/o di giustizia, b) disporre la ripartizione al 50% -ovvero nella diversa percentuale che dovesse risultare equa e/o di giustizia- della rata del mutuo della ex casa coniugale, attualmente pari a circa € 630 mese,
c) disporre la ripartizione al 50% del premio della polizza assicurativa n.
23147914, denominata “D'Oro”, contratta con Controparte_4
in data 1 agosto 2014 (€ 120 mensili), d) condannare la
[...] CP_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado, tenendo conto dell'esito dei ricorsi cautelari svoltisi nel corso del giudizio, oltre che delle spese del presente giudizio di appello. Ha insistito “nelle istanze istruttorie già articolate in primo grado nei propri scritti difensivi, da intendersi […] integralmente richiamate e trascritte”.
Costituendosi, la ha segnalato che CP_1
. correttamente, il Tribunale ha determinato l'assegno in euro 400, visto che il percepisce uno stipendio di importo superiore rispetto alla Pt_1
deducente, “cui si aggiungono consistenti rimborsi spese e provvigioni”, mentre essa deducente continua a percepire un reddito mensile di circa ad
€.1.100 (cfr certificazione unica allegata come doc.04), cui si aggiunge una pensione di invalidità di € 285 mensili,
. nel ricordare le spese affrontate per la nuova abitazione, controparte dimentica che anche la deducente, munita di reddito che non subirà una modifica migliorativa rilevante, ha sempre sostenuto e sostiene tutt'ora integralmente le spese inerenti la casa familiare, la gestione quotidiana del minore e i relativi costi,
. la frequentazione padre-figlio non giustifica la riduzione dell'assegno, in quanto il calendario visite è stato concordato tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e sulla base di un accordo raggiunto in sede di operazioni peritali,
. il Tribunale ha considerato l'onere del mutuo nella determinazione dell'assegno, come esposto nella parte motiva della sentenza, mutuo peraltro contratto esclusivamente dal ad un tasso oltretutto particolarmente Pt_1
agevolato,
. quanto alla polizza, trattasi di onere volontariamente assunto dal padre nell'interesse del figlio e comunque considerato nella determinazione del contributo,
. quanto al regime delle spese, “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice” e “vi è stata parziale e reciproca soccombenza su più domande e gli esiti dei procedimenti cautelari sono stati già definiti con i relativi provvedimenti”.
Ha chiesto alla Corte il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
Con note del 24/7/2025, il ha, fra l'altro, dedotto che 1) la Pt_1
controparte non ha integrato la documentazione come richiesto dal decreto presidenziale del 22/5/2024, fatta eccezione per la CUD 2025, continuando a mancare le dichiarazioni dei redditi anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e
2024 e gli estratti di conto anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è carente di alcune indicazioni richieste dalla Corte di Appello, mentre invece contiene informazioni assolutamente irrilevanti quali i pagamenti delle utenze dell'ex casa coniugale, i pagamenti relativi alla polizza auto, tassa automobilistica, revisione, convergenza, cambio pneumatici (anteriori e posteriori) dell'autovettura di sua esclusiva proprietà
e relativo carburante, la rata mensile per l'acquisto di un divano allo scopo di ospitare i suoi parenti dalla Puglia, le spese sostenute per l'abbonamento in piscina, le sedute di linfodrenaggio, l'acquisto periodico di tutori contenitivi per la sua patologia e il costo dell'infermiere per la somministrazione dell'infusione (la percepisce una invalidità per detta CP_1
patologia), la sanzione all'Agenzia delle Entrate per erronea dichiarazione
IRPEF, le spese dell'attività sportiva del figlio (che ella sostiene al Per_1
100%, a causa del dissenso del padre che aveva individuato una scuola calcio diversa e con un costo nettamente inferiore), le spese per le uscite extrascolastiche del figlio (rientranti nell'assegno di mantenimento Per_1
perché svolte “in giornata”), la spesa per lo strumento musicale per Per_1
(comunque pagato anche dal deducente), 3) la dichiarazione detta evidenzia che la retribuzione mensile lorda della è aumentata (€ 1.130 attuali CP_1
rispetto a € 900 circa dell'anno 2021) e che l'invalidità civile è passata da €
286 mensili ad euro 490, mentre omette di indicare il saldo del conto corrente, 4) la ha la piena ed esclusiva gestione dell'indennità di CP_1
frequenza di € 290 circa, versata dall'INPS su un libretto postale intestato al minore e destinata alle sue sedute di logopedia, viene utilizzata dalla CP_1
solo parzialmente e cioè per circa la metà del totale, 5) solo dopo la proposizione dell'appello, il deducente ha appreso che la ex moglie ha conseguito anche il diploma in naturopatia, cosmetologia e riflessologia plantare (doc. 15), qualifiche grazie alle quali ella svolge consulenze sia presso alcune farmacie “in presenza” sia sui social, attraverso pagine che si occupano di benessere e rilassamento (come la pagina presente su Instagram
e Facebook), promuovendo eventi, dibattiti e corsi;
quanto sopra impone alla di depositare la documentazione reddituale e bancaria degli ultimi CP_1
3 anni e comunque la valutazione della sua condotta processuale ai sensi dell'art. 116 c.p.c., 6) controparte nulla eccepisce in merito agli evidenti errori in cui è incorso il Giudice di primo grado, fatta eccezione per la rata di mutuo, che ella ritiene debba restare, nonostante l'aumento della relativa misura, a carico del deducente, e alla polizza che, contrariamente al vero, ella assume essere stata considerata per la determinazione dell'assegno, 7) la controparte non ha offerto una realistica descrizione della propria situazione reddituale ed economica (a differenza del deducente) e sembrerebbe svolgere anche un'altra attività lavorativa non dichiarata. Nel riportarsi alle conclusioni rassegnate, ha chiesto alla Corte “ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla sig.ra il deposito della documentazione CP_1
reddituale e bancaria completa degli ultimi 3 anni (Modello 730 e estratti conto corrente), nonché di dare conto dell'attività svolta come naturopata, cosmetologa e riflessologa plantare e dei relativi proventi. In difetto di adempimento, si chiede sin d'ora di disporre le opportune indagini nonché di valutare la condotta dell'appellata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 92 e 96 c.p.c.”.
Con note del 18/9/2025, la ha precisato 8) di aver regolarmente CP_1
depositato la certificazione unica 2025 attestante il proprio reddito da lavoro dipendente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione dettagliata delle proprie condizioni economiche e delle spese sostenute, la documentazione relativa alla pensione di invalidità percepita, 9) che, quanto alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2019-2024 ed agli estratti conto, la deducente, quale lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, percepisce, regolarmente, la propria retribuzione mensile, oltre alla pensione di invalidità, sicchè la sua situazione reddituale è cristallina e non necessita di ulteriori approfondimenti documentali, 10) le spese indicate nella dichiarazione sostitutiva sono tutte direttamente rilevanti, visto che le spese per le utenze dell'immobile assegnato sono necessarie per il mantenimento dell'abitazione del minore, le spese mediche per la patologia invalidante dell'appellata incidono direttamente sulla sua capacità economica e le spese per l'attività sportiva del figlio rientrano nelle esigenze del minore che il genitore collocatario deve fronteggiare, 11) che il semplice conseguimento di un diploma in naturopatia non implica automaticamente lo svolgimento di un'attività lavorativa, essendo l'attestato conseguito necessario al fine di poter vendere gli integratori all'interno della
Farmacia ove la stessa svolge la propria attività lavorativa in qualità di dipendente, 12) dal 730/2024 di controparte emergono redditi di lavoro dipendente per € 68.557, con ritenute IRPEF pari ad €.22.380, risultando dunque una capacità economica significativamente superiore a quella della deducente, 13) che l'esponente percepisce un reddito mensile di circa
€.1.130 (come da CUD 2025) cui si aggiunge la pensione di invalidità di €
490 mensili, 14) che non è vero che il trascorra "12/13 giorni al Pt_1
mese", col figlio, visto che poiché il regime di frequentazione stabilito dal
Tribunale prevede weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì sera, lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio con pernotto nelle settimane alterne, il che si concreta in una permanenza del minore presso il padre di circa 8-9 giorni al mese, 15) che controparte beneficia di detrazioni per interessi passivi su mutui, nel 2023 pari ad € 3.939,48, 16) che l'esponente sostiene integralmente le spese di gestione della casa familiare, le spese quotidiane per il minore, le spese mediche per la propria patologia invalidante, oltre alla rata del finanziamento per l'autovettura, 17) che l'appellante ha scelto liberamente di costituire un nuovo nucleo familiare e tale scelta non può comportare una diminuzione degli obblighi di mantenimento verso il figlio della precedente unione, 18) che la ripartizione della rata di mutuo comporterebbe un duplice vantaggio per l'appellante
(riduzione dell'onere e mantenimento della proprietà) a scapito della deducente che si vedrebbe costretta a versare il 50% del rateo di mutuo alla stessa non intestato, 19) che è corretta la decisione di compensare le spese, visto che il primo procedimento (ex art. 709 ter c.p.c.) si è concluso con il ripristino della residenza del minore a Roma, in considerazione delle eccezionali circostanze del lockdown e non di una condotta colpevole dell'appellata, mentre il secondo procedimento ha visto l'accoglimento parziale delle istanze della deducente (aumento dell'assegno) e il rigetto di altre (trasferimento a Foggia), 20) che l'appellante lamenta erroneamente una violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di ripartizione del mutuo e della polizza: il Tribunale ha implicitamente rigettato tali domande attraverso la regolamentazione complessiva dei rapporti economici tra le parti. Ha insistito.
Con note del 23/9/2025, il facendo rilevare che la controparte a Pt_1
distanza di 7 anni dalla separazione non ha ancora effettuato la voltura delle utenze dell'ex casa coniugale, ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
E' pervenuto il parere del PG. Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 21/10/2025, la ha reiterato le conclusioni già spiegate. CP_1
Con note del 22/10/2025, il ha fra l'altro rappresentato che l'avversa Pt_1
situazione economica è tutt'altro che cristallina, dovendo l'interessata presentare dichiarazioni redditi in quanto comproprietaria dell'ex casa familiare, che la dichiarazione ISEE non viene accettata nemmeno per la verifica dell'accesso al gratuito patrocinio, che le buste paga sono relative a
5 soli mesi nei quali peraltro controparte è stata in malattia, che non esiste documentazione afferente l'invalidità che l'appellata si limita a dichiarare, nemmeno segnalando se in misura netta o lorda, che all'esito di uno dei subprocedimenti, controparte è stata anche ammonita. Ha insistito anche nelle conclusioni rassegnate in via istruttoria.
Risulta generico il richiamo del alle istanze istruttorie formulate in Pt_1
primo grado e oltretutto privo della censura avverso la mancata ammissione dei mezzi articolati da parte del Tribunale, restando dunque preclusa la verifica sul punto;
per quanto riguarda invece l'esibizione documentale, il relativo ordine costituirebbe una duplicazione di quello contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza, restando l'accertata inottemperanza valutabile ai sensi dell'art 116 cpc, il che esime questa Corte anche dal disporre le “opportune indagini”, anche da ultimo, sollecitate dall'appellante. Quanto alla determinazione del contributo in esame, va segnalato che dai modelli reddituali (modelli 730) del emergono redditi annuali netti Pt_1
di euro 37.000 (3080 mese) nel 2021, 40.918 (3400/mese) nel 2022 e 44.563
(3.700 mese) nel 2023, redditi sostanzialmente coincidenti a quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva;
per gli anni a seguire non v'è ragione per non ritenere che il reddito si sia quanto meno mantenuto sullo stesso livello;
quanto agli anni 2019 e 2020, il all'epoca ancora agente di Pt_1
commercio e non dipendente subordinato, ha denunciato nella dichiarazione sostitutiva un introito netto annuale di euro 20.000 (circa 1650 mese), senza fornire gli estratti conto che consentano di verificarne l'effettiva consistenza, né di procedere con il ragionamento che richiede di mantenere distinte le voci “salary payment” e “supplier payment”, ragionamento effettivamente dal dettagliato con riferimento all'anno 2021. Pt_1
Se è vero che risulta aumentato il suo introito è anche vero che, al momento il che prima abitava con i genitori, si fa carico di nuovi oneri Pt_1
correlati alla fondazione del nuovo nucleo familiare, che ha visto la nascita nel 2023 di e alla contribuzione al menage domestico. Per_2
Quanto alla , la predetta, che nel 2018 aveva un introito di 900 euro CP_1
mensili per quanto dichiarato dalla controparte, ha mancato di produrre modelli reddituali, fatta eccezione per l'Unico 2018 (attestante un reddito di euro 10.696 con imposta netta pari a 0), per la CU 2020 -attestante un reddito netto mensile di euro 1000 circa, compresa tredicesima- e per la CU 2025 nella quale peraltro figura un reddito complessivo di euro 1134, e ha offerto in comunicazione le buste paga dei mesi aprile/agosto 2025 dalle quali risulta che ella percepisce, da dipendente di farmacia assunta con contratto tempo indeterminato dal 1/12/22, un reddito medio netto di euro 1240: l'appellata persiste nel suo atteggiamento omissivo che non dà visibilità della sua situazione reddituale, situazione che lungi dall'essere “cristallina,
[…] necessit[erebbe] di ulteriori approfondimenti” (cfr memorie replica), a maggior ragione ora che l'interessata ha conseguito un diploma da naturopata e acquisito competenze per consulenze nel campo, così come attestato dal suo profilo linkedin (cfr doc 1 . Al reddito da lavoro si Pt_1
aggiunge l'introito di euro 490 mensili che l'appellata correla ad una pensione di invalidità che non documenta.
Per quanto su esposto, sussiste dunque un divario economico fra le parti, ma deve d'altro canto valorizzarsi sia la fruizione dell'ex casa coniugale in comproprietà per la quale il paga l'intero mutuo passato da euro 405 Pt_1
ad euro 600 mensili sia la condotta della che fa ritenere l'esistenza di CP_1
risorse delle quali non intende dare visibilità: consegue la determinazione del contributo in euro 300 mensili, determinazione che
. appare congrua anche con riferimento ai tempi di permanenza del minore presso il padre, trattandosi di 12/13 giorni al mese,
. va fatta decorrere dalla domanda (2018), ciò che si giustifica in considerazione dei minori redditi originariamente fruiti dal che ha Pt_1
poi incrementato gli introiti e nel contempo visto aumentare anche gli oneri, ivi compreso il mutuo per l'ex casa familiare, passato, come chiarito dai 400 euro mensili ai 625.
Non va tenuto conto della polizza assicurativa che ha come destinatario il minore, contratta apparentemente dal solo e sulla cui intestazione Pt_1
questo Giudice non può incidere disponendone la ripartizione come richiesto dall'odierno appellante. Parimenti, non può disporsi la ripartizione del mutuo come richiesta dal mutuo il cui onere è tuttavia considerato ai fini della determinazione Pt_1
del contributo al mantenimento del figlio.
Quanto alle spese di lite, deve farsi leva sulla materia trattata -che involge profili di gestione del minore rispetto ai quali non è dato individuare una soccombenza- oltre che sul principio della soccombenza, dovendosi precisare sul punto che occorre avere riguardo non ai risultati delle singole fasi procedurali ma all'esito complessivo del processo (cfr Cass ord
20716/2025): l'esito evidenzia una soccombenza reciproca, poiché se è vero che si è accordata la misura offerta -solo in un secondo momento- dal Pt_1
è anche vero che egli ha insistito infondatamente sulle domande di ripartizione di mutuo e polizza assicurativa, implicitamente disattese in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa come sopra promossa, così provvede in parziale modifica della sentenza impugnata che per il resto conferma:
. determina in euro 300 mensili, annualmente rivalutabili secondo l'indice
Istat Foi, il contributo paterno al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda,
. dichiara compensate le spese del grado.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente
OF NO
Il Consigliere estensore CA AN DO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa OF NO Presidente
Dott.ssa CA AN DO Consigliere rel.
Dr Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 2311 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico 101, Parte_1
presso lo studio dell'Avv CA AN Panacciulli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avvti Alessia Momo e Valeria CP_1
Pacifico ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Eoma,
Via G Bettolo 17,
APPELLATA
E con l'intervento del P.G. in sede OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
15598/2023, pubblicata il 30/10/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Roma, adito dal on ricorso Pt_1
depositato il 6/12/2018, ha, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n 4971/2020,
. affidato il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso Per_1
la madre cui ha assegnato la casa familiare sita in Roma Via Palosci n° 24,
. regolato il diritto di visita del padre -potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso e con le sue esigenze lavorative e, comunque, in difetto di diverso accordo, a weekend alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì sera alle ore 19.30, il lunedì pomeriggio fino alle ore 19.30 ed il giovedì pomeriggio con pernotto e con riaccompagno a scuola la mattina successiva nella settimana in cui il minore starà con la madre durante il weekend successivo, durante le vacanze scolastiche natalizie dal 23 dicembre alle ore 10.00 al 30 dicembre alle ore
15.00 o dal 30 dicembre alle ore 15.00 al 6 gennaio alle ore 20.00 ad anni alterni, durante le vacanze scolastiche pasquali per tre giorni comprendenti il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta ad anni alterni, una settimana durante l'inverno da concordarsi entro il 30 dicembre di ogni anno, durante le vacanze scolastiche estive per quindici giorni da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, il giorno del 12 suo compleanno ed il giorno della festa del papà, salvo diverso accordo fra le parti- . posto a carico del quale contributo al mantenimento del figlio, un Pt_1
assegno di € 400 mensili annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
. ripartito al le spese per la consulenza tecnica al 50% e compensato le spese del giudizio.
Il primo Giudice ha rappresentato, per quel che qui interessa, che
. nell'udienza presidenziale del 17.4.2019, venivano confermati i provvedimenti della separazione, nel cui ambito gli ex coniugi avevano fra l'altro convenuto il contributo paterno per il figlio di euro 200 mese,
. all'esito del deposito della ctu psicologica, il GI confermava affidamento condiviso del figlio e collocamento dello stesso presso la madre -sui quali i genitori avevano raggiunto un accordo-, non autorizzava il trasferimento della residenza abituale del figlio minore a Foggia -richiesto dalla madre per ragioni di lavoro e per usufruire della collaborazione della sua famiglia di origine-, aumentava il contributo paterno ad euro 400 mensili -in luogo dei
600 euro chiesti dalla stanti le accresciute esigenze del figlio e la CP_1
necessità di avvalersi di babysitter- e regolava il diritto di visita,
. quanto al profilo economico, i) il padre ha chiesto determinarsi il contributo in euro 200 dapprima e in euro 300 poi, mentre la madre è passata dal richiedere 700 euro a 400 euro mensili;
entrambi hanno chiesto ripartirsi le spese straordinarie al 50%, ii) il agente di commercio con Pt_1
contratto di collaborazione a partita Iva, percepisce emolumenti variabili fra euro 2.600 ed i 6.000 euro mensili “e, dunque, redditi maggiori, al netto delle imposte, rispetto a quelli in precedenza dichiarati come si evince dall'esame degli estratti conto relativi all'anno 2021 versati in atti”, iii) la percepisce un reddito medio mensile netto di euro 1.100 come si CP_1 evince dalle buste paga e dagli estratti conto versati in atti, iv) il è Pt_1
onerato del rimborso del mutuo gravante sulla casa familiare per euro 400 mensili circa, mentre la moglie paga euro 114 mensili per il finanziamento contratto per l'acquisto della sua autovettura, v) il non ha spese Pt_1
abitative, perchè vive con i suoi genitori, mentre la beneficia della casa CP_1
familiare, vi) occorre tener conto delle presumibili esigenze del figlio minore rapportate all'età ed al tenore di vita della famiglia, nonché dei tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura incombenti in via prevalente sulla madre quale genitore collocatario.
Ha proposto tempestivo appello il che ha dedotto che Pt_1
. la sentenza impugnata vii) non fa menzione del ricorso dal deducente presentato in data 8/5/2020 ai sensi degli artt. 700 e 709 ter c.p.c., visto che, in occasione della proclamazione del lockdown -9 marzo 2020- la , CP_1
senza preventiva comunicazione, gli comunicava di trovarsi a Chieti con il minore, presso l'abitazione dei genitori del compagno e di essere impossibilitata a fare rientro a Roma;
nel costituirsi, la rappresentava CP_1
che aveva deciso di trasferirsi a Chieti insieme al minore e aveva anche già trovato “un lavoro in farmacia a Pescara” (come dichiarato all'udienza del
26/8/2020), emergendo, inoltre, che la stessa aveva già effettuato la preiscrizione di in una scuola a Chieti, richiedendo a quella di Roma Per_1
il nulla osta al trasferimento;
con provvedimento in data 28/08/2020, il primo Giudice, segnalando il pregiudizio per lo sradicamento, per la difficoltà nell'esercizio degli incontri padre/figlio e per l'inserimento unilaterale del minore in un altro nucleo familiare, ha disposto il ripristino della residenza abituale del figlio, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre, ferme le altre disposizioni, ammonendo la madre al rispetto della bigenitorialità, viii) non considera che, con ricorso del 11/6/2021, egli chiedeva una rimodulazione del diritto di visita, essendo stato assunto dalla società (presso la quale prima lavorava come agente/libero CP_2
professionista) il che gli imponeva di lavorare fuori Roma dal lunedì sera al giovedì pomeriggio, impedendogli la frequentazione come proposta dal
CTU: la , pur concordando con la necessità di rimodulazione, aderiva CP_1
alla soluzione proposta dal deducente -cambio della giornata del giovedì (e del venerdì per la logopedia) rispetto al mercoledì originariamente proposto- purchè limitatamente ai fine settimana che il minore avrebbe trascorso con il padre, perché, diversamente, ella non avrebbe potersi più andare a dai genitori a Foggia, ix) non ha considerato che la , facendo leva su CP_1
indimostrato “evidente divario economico tra le parti”> e sull'impegno lavorativo del deducente tale da impedire una sua fattiva collaborazione, ha chiesto, con “istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale ex art. 4 comma 8 Legge 878/1970” del 17/9/2021 l'aumento del contributo a 600 euro mensili o, in alternativa, il pagamento integrale da parte del padre di una baby sitter e delle sedute di logopedia, x) ha, all'esito dell'istruttoria e previa esibizione documentale ordinata ad entrambe le parti, recepito le condizioni concordate dalle parti nel corso della CTU, rigettato la richiesta di trasferimento a Foggia, aumentato il contributo paterno ad € 400 mensili, considerando redditi, accresciute esigenze del bambino e tempi di permanenza presso i genitori,
. quanto ai redditi, xi) occorre precisare, relativamente alla modalità di erogazione dei proventi de così come evidenziato dal c/c CP_3
tratto su Banca Generali, che le somme recanti la causale “salary payment” costituiscono lo stipendio percepito, pari a medi 2500 euro mese, mentre i
“supplier payment” indicano i rimborsi delle spese anticipate durante le trasferte (cfr doc. d primo grado e 3 attuale grado): nel periodo successivo all'assunzione, infatti, si registrano in data 17/05/2021 un bonifico di €
388,80, a fronte della nota spese di aprile 2021 (in atti); in data 25/05/2021 un bonifico di € 205,13, corrispondente alla liquidazione del FIRR relativa alla sua cessata attività di agente (doc. 4); in data 21/06/2021 un bonifico di
€ 744,40, a fronte della nota spese di maggio 2021 (in atti); il 12/07/2021 un bonifico di € 640,31, a fronte della nota spese di giugno 2021 (in atti); in data 1/09/2021 un bonifico di € 241,60, a fronte della nota spese di luglio
2021 (in atti); in data 13/09/2021 un bonifico di € 512,00, a fronte della nota spese di agosto 2021 (in atti); in data 18/10/2021 un bonifico di € 1.355,09,
a fronte della nota spese di settembre 2021 (in atti); in data 15/11/2021 un bonifico di € 1.078,85 a fronte della nota spese di ottobre 2021 (doc. 5, non ancora disponibile al momento del deposito in primo grado); la causale
“supplier payment” riguarda anche gli emolumenti (variabili) percepiti quando egli ancora era agente (quindi fino al marzo 2021), vale a dire: €
5.605,17, in data 18/01/2021, come da fattura n. 1 del 5/01/2021 (relativa alle provvigioni di dicembre 2020; doc. 6); € 2.125,94, in data 15/02/2021, come da fattura n. 2 del 2/02/2021 (relativa alle provvigioni di gennaio
2021; doc. 7); € 3.375,90, in data 15/03/2021, come da fattura n. 3 del
2/03/2021 e n. 4 del 3/03/2021 (relative, rispettivamente, alle provvigioni di febbraio 2021 e all'importo di € 500 erogato una tantum a titolo di transazione novativa;
doc. 8); € 3.840,10, in data 19/04/2021, come da fattura n. 5 del 2/04/2021 (ultima fattura emessa come agente e relativa alle provvigioni del mese di marzo 2021; doc. 9), xii) va segnalato che, assunto dal marzo 2021 a tempo indeterminato, egli percepisce un reddito mensile fisso, dimostrabile con le buste paga (cfr. doc. 2), mentre gli unici importi variabili sono stati percepiti sino al marzo 2021 e sono le provvigioni guadagnate con l'attività di agente e comprovate da fatture, xiii) non risponde al vero che gli emolumenti siano “maggiori …… rispetto a quelli in precedenza dichiarati”, come ritenuto in sentenza –a differenza di quanto asserito nell'ordinanza del 28/08/2020, resa all'esito del ricorso ex art. 709 ter c.p.c- visto che, nell'ultima dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata nel giugno 2020 (sub doc. 46), il deducente -che all'epoca ancora lavorava come agente- aveva dichiarato una media mensile di circa € 2.300, importo comunque “(al tempo) variabile in ragione della tipologia di lavoro svolto”; anzi, dopo l'assunzione a tempo indeterminato i redditi sono diminuiti (cfr. doc. 2), xiii) in nessuno degli estratti conto versati in atti figurano “emolumenti” per € 6.000, mentre l'unico movimento che corrisponde a tale importo si trova sull'estratto del c/c tratto su Banca Intesa
e si riferisce a movimenti denominati “salvadanaio/disinvestimenti/BTP”, che sono una sorta di “conto deposito”, alimentato e gestito, comunque, sempre dal medesimo titolare,
. quanto a controparte, il Tribunale xiv) ha fatto leva sulle buste paga di gennaio/settembre 2021, avendo la omesso il deposito della CP_1
documentazione fiscale (l'unica dichiarazione depositata afferisce ai redditi
2018) e bancaria, xv) non ha considerato che la (cfr dichiarazione CP_1
sostitutiva di atto notorio) percepisce dal 2017 una pensione di invalidità dall'INPS di circa 285,55 euro per 14 mensilità, che aggiunge al suo reddito da lavoro, il tutto pari a complessivi € 1.400 circa mensili, xvi) non ha rilevato che l'accredito della pensione di invalidità compare solo dall'anno 2020 e non ha accertato dove il suddetto importo mensile veniva accreditato e se vi fosse un conto corrente che non era stato documentato,
. quanto agli oneri gravanti sul deducente xvii) la rata del mutuo relativo all'ex casa coniugale, in comproprietà con la -che non è nemmeno CP_1
sollecita nel pagare le utenze ancora intestate al deducente-, non è di € 400 mensili ma è aumentata nel tempo ed è ora pari ad euro 625 (doc. 10), xviii) egli ha spese abitative: invero egli, che aveva originariamente dichiarato di vivere a casa dei genitori, ha precisato, già nella dichiarazione sostitutiva del giugno 2020, di vivere nell'appartamento di proprietà dell'attuale moglie, e di contribuire con € 600 circa al pagamento di Parte_2
spese ed utenze;
nel mese di giugno 2023, è peraltro diventato padre di un secondo figlio, circostanza da considerare nella quantificazione Per_2
finale dell'assegno di mantenimento, xix) paga € 121 circa, quale premio della polizza D'Oro di n. 23147914, con Controparte_4
unico beneficiario il figlio (scadenza agosto 2034), polizza Persona_3
contratta al momento del battesimo del minore in accordo con la madre e il cui premio in costanza di matrimonio veniva pagato con le risorse familiari, xx) essi, unitamente al mantenimento del minore, riducono la sua disponibilità mensile a circa € 750,
. il Tribunale ha errato nell'indicare l'entità del finanziamento dalla CP_1
contratto per l'acquisto di un'autovettura nuova -nonostante dichiari di percepire redditi mensili inferiori a quelli risultanti dalle buste paga-, finanziamento il cui rimborso comporta un'uscita mensile di euro € 278,88
(come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio della resistente, allegata sub doc. 7) e non di € 114 mensili, . i tempi di permanenza non sono tali da giustificare la quantificazione dell'assegno, visto che xxi) il piccolo trascorre con il padre (nel Per_1
regime ordinario): week end alternati, dal venerdì al lunedì mattina, il lunedì pomeriggio e, nelle settimane il cui week-end spetta alla madre, anche il giovedì pomeriggio con riaccompagno a scuola il venerdì successivo;
trattasi di 12/13 giorni su trenta, oltre al regime “straordinario” (vacanze estive e festività), nel quale la collocazione è paritaria, xxii) il regime di frequentazione (ordinaria) è superiore a quello vigente sin dai provvedimenti presidenziali (in cui non erano stati neppure previsti i pernotti e che, anche per tale ragione, era stato “corretto” dal CTU) e si avvicina molto ad un collocamento paritario al 50%,
. nulla è stato stabilito in merito alla ripartizione delle spese di mutuo al
50%, chiesta sin dal ricorso di primo grado, mutuo intestato solo al deducente, all'epoca agente di e fruitore di un tasso Controparte_4
agevolato, così come nulla è stato stabilito in merito alla chiesta ripartizione della polizza assicurativa il cui unico beneficiario è il minore,
. ha errato il Tribunale a compensare integralmente le spese, stante la parziale soccombenza della nei ricorsi cautelari svoltisi nel corso del CP_1
giudizio, ricorsi nemmeno considerati dal primo Giudice: l'uno risalente al maggio 2020 e introdotto dal deducente ex art. 709 ter c.p.c., relativamente al temporaneo trasferimento della a Chieti durante il lockdown e CP_1
l'altro risalente al settembre 2021 e introdotto dalla per l'aumento CP_1
dell'assegno di mantenimento e l'autorizzazione al trasferimento a Foggia;
quanto a quest'ultimo, benché abbia accolto la sua domanda di aumento del contributo (seppure in misura inferiore rispetto a quella richiesta), il Tribunale ha comunque “rigettato la sua (ennesima) richiesta di autorizzazione al “trasferimento permanente”.
Ha chiesto quindi alla Corte di a) determinare il contributo paterno al mantenimento in € 300 mensili ovvero nella minore somma che dovesse risultare equa e/o di giustizia, b) disporre la ripartizione al 50% -ovvero nella diversa percentuale che dovesse risultare equa e/o di giustizia- della rata del mutuo della ex casa coniugale, attualmente pari a circa € 630 mese,
c) disporre la ripartizione al 50% del premio della polizza assicurativa n.
23147914, denominata “D'Oro”, contratta con Controparte_4
in data 1 agosto 2014 (€ 120 mensili), d) condannare la
[...] CP_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado, tenendo conto dell'esito dei ricorsi cautelari svoltisi nel corso del giudizio, oltre che delle spese del presente giudizio di appello. Ha insistito “nelle istanze istruttorie già articolate in primo grado nei propri scritti difensivi, da intendersi […] integralmente richiamate e trascritte”.
Costituendosi, la ha segnalato che CP_1
. correttamente, il Tribunale ha determinato l'assegno in euro 400, visto che il percepisce uno stipendio di importo superiore rispetto alla Pt_1
deducente, “cui si aggiungono consistenti rimborsi spese e provvigioni”, mentre essa deducente continua a percepire un reddito mensile di circa ad
€.1.100 (cfr certificazione unica allegata come doc.04), cui si aggiunge una pensione di invalidità di € 285 mensili,
. nel ricordare le spese affrontate per la nuova abitazione, controparte dimentica che anche la deducente, munita di reddito che non subirà una modifica migliorativa rilevante, ha sempre sostenuto e sostiene tutt'ora integralmente le spese inerenti la casa familiare, la gestione quotidiana del minore e i relativi costi,
. la frequentazione padre-figlio non giustifica la riduzione dell'assegno, in quanto il calendario visite è stato concordato tenendo conto degli impegni lavorativi del padre e sulla base di un accordo raggiunto in sede di operazioni peritali,
. il Tribunale ha considerato l'onere del mutuo nella determinazione dell'assegno, come esposto nella parte motiva della sentenza, mutuo peraltro contratto esclusivamente dal ad un tasso oltretutto particolarmente Pt_1
agevolato,
. quanto alla polizza, trattasi di onere volontariamente assunto dal padre nell'interesse del figlio e comunque considerato nella determinazione del contributo,
. quanto al regime delle spese, “la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice” e “vi è stata parziale e reciproca soccombenza su più domande e gli esiti dei procedimenti cautelari sono stati già definiti con i relativi provvedimenti”.
Ha chiesto alla Corte il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del grado.
Con note del 24/7/2025, il ha, fra l'altro, dedotto che 1) la Pt_1
controparte non ha integrato la documentazione come richiesto dal decreto presidenziale del 22/5/2024, fatta eccezione per la CUD 2025, continuando a mancare le dichiarazioni dei redditi anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e
2024 e gli estratti di conto anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è carente di alcune indicazioni richieste dalla Corte di Appello, mentre invece contiene informazioni assolutamente irrilevanti quali i pagamenti delle utenze dell'ex casa coniugale, i pagamenti relativi alla polizza auto, tassa automobilistica, revisione, convergenza, cambio pneumatici (anteriori e posteriori) dell'autovettura di sua esclusiva proprietà
e relativo carburante, la rata mensile per l'acquisto di un divano allo scopo di ospitare i suoi parenti dalla Puglia, le spese sostenute per l'abbonamento in piscina, le sedute di linfodrenaggio, l'acquisto periodico di tutori contenitivi per la sua patologia e il costo dell'infermiere per la somministrazione dell'infusione (la percepisce una invalidità per detta CP_1
patologia), la sanzione all'Agenzia delle Entrate per erronea dichiarazione
IRPEF, le spese dell'attività sportiva del figlio (che ella sostiene al Per_1
100%, a causa del dissenso del padre che aveva individuato una scuola calcio diversa e con un costo nettamente inferiore), le spese per le uscite extrascolastiche del figlio (rientranti nell'assegno di mantenimento Per_1
perché svolte “in giornata”), la spesa per lo strumento musicale per Per_1
(comunque pagato anche dal deducente), 3) la dichiarazione detta evidenzia che la retribuzione mensile lorda della è aumentata (€ 1.130 attuali CP_1
rispetto a € 900 circa dell'anno 2021) e che l'invalidità civile è passata da €
286 mensili ad euro 490, mentre omette di indicare il saldo del conto corrente, 4) la ha la piena ed esclusiva gestione dell'indennità di CP_1
frequenza di € 290 circa, versata dall'INPS su un libretto postale intestato al minore e destinata alle sue sedute di logopedia, viene utilizzata dalla CP_1
solo parzialmente e cioè per circa la metà del totale, 5) solo dopo la proposizione dell'appello, il deducente ha appreso che la ex moglie ha conseguito anche il diploma in naturopatia, cosmetologia e riflessologia plantare (doc. 15), qualifiche grazie alle quali ella svolge consulenze sia presso alcune farmacie “in presenza” sia sui social, attraverso pagine che si occupano di benessere e rilassamento (come la pagina presente su Instagram
e Facebook), promuovendo eventi, dibattiti e corsi;
quanto sopra impone alla di depositare la documentazione reddituale e bancaria degli ultimi CP_1
3 anni e comunque la valutazione della sua condotta processuale ai sensi dell'art. 116 c.p.c., 6) controparte nulla eccepisce in merito agli evidenti errori in cui è incorso il Giudice di primo grado, fatta eccezione per la rata di mutuo, che ella ritiene debba restare, nonostante l'aumento della relativa misura, a carico del deducente, e alla polizza che, contrariamente al vero, ella assume essere stata considerata per la determinazione dell'assegno, 7) la controparte non ha offerto una realistica descrizione della propria situazione reddituale ed economica (a differenza del deducente) e sembrerebbe svolgere anche un'altra attività lavorativa non dichiarata. Nel riportarsi alle conclusioni rassegnate, ha chiesto alla Corte “ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare alla sig.ra il deposito della documentazione CP_1
reddituale e bancaria completa degli ultimi 3 anni (Modello 730 e estratti conto corrente), nonché di dare conto dell'attività svolta come naturopata, cosmetologa e riflessologa plantare e dei relativi proventi. In difetto di adempimento, si chiede sin d'ora di disporre le opportune indagini nonché di valutare la condotta dell'appellata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., nonché degli artt. 92 e 96 c.p.c.”.
Con note del 18/9/2025, la ha precisato 8) di aver regolarmente CP_1
depositato la certificazione unica 2025 attestante il proprio reddito da lavoro dipendente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con l'indicazione dettagliata delle proprie condizioni economiche e delle spese sostenute, la documentazione relativa alla pensione di invalidità percepita, 9) che, quanto alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2019-2024 ed agli estratti conto, la deducente, quale lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato, percepisce, regolarmente, la propria retribuzione mensile, oltre alla pensione di invalidità, sicchè la sua situazione reddituale è cristallina e non necessita di ulteriori approfondimenti documentali, 10) le spese indicate nella dichiarazione sostitutiva sono tutte direttamente rilevanti, visto che le spese per le utenze dell'immobile assegnato sono necessarie per il mantenimento dell'abitazione del minore, le spese mediche per la patologia invalidante dell'appellata incidono direttamente sulla sua capacità economica e le spese per l'attività sportiva del figlio rientrano nelle esigenze del minore che il genitore collocatario deve fronteggiare, 11) che il semplice conseguimento di un diploma in naturopatia non implica automaticamente lo svolgimento di un'attività lavorativa, essendo l'attestato conseguito necessario al fine di poter vendere gli integratori all'interno della
Farmacia ove la stessa svolge la propria attività lavorativa in qualità di dipendente, 12) dal 730/2024 di controparte emergono redditi di lavoro dipendente per € 68.557, con ritenute IRPEF pari ad €.22.380, risultando dunque una capacità economica significativamente superiore a quella della deducente, 13) che l'esponente percepisce un reddito mensile di circa
€.1.130 (come da CUD 2025) cui si aggiunge la pensione di invalidità di €
490 mensili, 14) che non è vero che il trascorra "12/13 giorni al Pt_1
mese", col figlio, visto che poiché il regime di frequentazione stabilito dal
Tribunale prevede weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì sera, lunedì pomeriggio e giovedì pomeriggio con pernotto nelle settimane alterne, il che si concreta in una permanenza del minore presso il padre di circa 8-9 giorni al mese, 15) che controparte beneficia di detrazioni per interessi passivi su mutui, nel 2023 pari ad € 3.939,48, 16) che l'esponente sostiene integralmente le spese di gestione della casa familiare, le spese quotidiane per il minore, le spese mediche per la propria patologia invalidante, oltre alla rata del finanziamento per l'autovettura, 17) che l'appellante ha scelto liberamente di costituire un nuovo nucleo familiare e tale scelta non può comportare una diminuzione degli obblighi di mantenimento verso il figlio della precedente unione, 18) che la ripartizione della rata di mutuo comporterebbe un duplice vantaggio per l'appellante
(riduzione dell'onere e mantenimento della proprietà) a scapito della deducente che si vedrebbe costretta a versare il 50% del rateo di mutuo alla stessa non intestato, 19) che è corretta la decisione di compensare le spese, visto che il primo procedimento (ex art. 709 ter c.p.c.) si è concluso con il ripristino della residenza del minore a Roma, in considerazione delle eccezionali circostanze del lockdown e non di una condotta colpevole dell'appellata, mentre il secondo procedimento ha visto l'accoglimento parziale delle istanze della deducente (aumento dell'assegno) e il rigetto di altre (trasferimento a Foggia), 20) che l'appellante lamenta erroneamente una violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande di ripartizione del mutuo e della polizza: il Tribunale ha implicitamente rigettato tali domande attraverso la regolamentazione complessiva dei rapporti economici tra le parti. Ha insistito.
Con note del 23/9/2025, il facendo rilevare che la controparte a Pt_1
distanza di 7 anni dalla separazione non ha ancora effettuato la voltura delle utenze dell'ex casa coniugale, ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
E' pervenuto il parere del PG. Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 21/10/2025, la ha reiterato le conclusioni già spiegate. CP_1
Con note del 22/10/2025, il ha fra l'altro rappresentato che l'avversa Pt_1
situazione economica è tutt'altro che cristallina, dovendo l'interessata presentare dichiarazioni redditi in quanto comproprietaria dell'ex casa familiare, che la dichiarazione ISEE non viene accettata nemmeno per la verifica dell'accesso al gratuito patrocinio, che le buste paga sono relative a
5 soli mesi nei quali peraltro controparte è stata in malattia, che non esiste documentazione afferente l'invalidità che l'appellata si limita a dichiarare, nemmeno segnalando se in misura netta o lorda, che all'esito di uno dei subprocedimenti, controparte è stata anche ammonita. Ha insistito anche nelle conclusioni rassegnate in via istruttoria.
Risulta generico il richiamo del alle istanze istruttorie formulate in Pt_1
primo grado e oltretutto privo della censura avverso la mancata ammissione dei mezzi articolati da parte del Tribunale, restando dunque preclusa la verifica sul punto;
per quanto riguarda invece l'esibizione documentale, il relativo ordine costituirebbe una duplicazione di quello contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza, restando l'accertata inottemperanza valutabile ai sensi dell'art 116 cpc, il che esime questa Corte anche dal disporre le “opportune indagini”, anche da ultimo, sollecitate dall'appellante. Quanto alla determinazione del contributo in esame, va segnalato che dai modelli reddituali (modelli 730) del emergono redditi annuali netti Pt_1
di euro 37.000 (3080 mese) nel 2021, 40.918 (3400/mese) nel 2022 e 44.563
(3.700 mese) nel 2023, redditi sostanzialmente coincidenti a quelli indicati nella dichiarazione sostitutiva;
per gli anni a seguire non v'è ragione per non ritenere che il reddito si sia quanto meno mantenuto sullo stesso livello;
quanto agli anni 2019 e 2020, il all'epoca ancora agente di Pt_1
commercio e non dipendente subordinato, ha denunciato nella dichiarazione sostitutiva un introito netto annuale di euro 20.000 (circa 1650 mese), senza fornire gli estratti conto che consentano di verificarne l'effettiva consistenza, né di procedere con il ragionamento che richiede di mantenere distinte le voci “salary payment” e “supplier payment”, ragionamento effettivamente dal dettagliato con riferimento all'anno 2021. Pt_1
Se è vero che risulta aumentato il suo introito è anche vero che, al momento il che prima abitava con i genitori, si fa carico di nuovi oneri Pt_1
correlati alla fondazione del nuovo nucleo familiare, che ha visto la nascita nel 2023 di e alla contribuzione al menage domestico. Per_2
Quanto alla , la predetta, che nel 2018 aveva un introito di 900 euro CP_1
mensili per quanto dichiarato dalla controparte, ha mancato di produrre modelli reddituali, fatta eccezione per l'Unico 2018 (attestante un reddito di euro 10.696 con imposta netta pari a 0), per la CU 2020 -attestante un reddito netto mensile di euro 1000 circa, compresa tredicesima- e per la CU 2025 nella quale peraltro figura un reddito complessivo di euro 1134, e ha offerto in comunicazione le buste paga dei mesi aprile/agosto 2025 dalle quali risulta che ella percepisce, da dipendente di farmacia assunta con contratto tempo indeterminato dal 1/12/22, un reddito medio netto di euro 1240: l'appellata persiste nel suo atteggiamento omissivo che non dà visibilità della sua situazione reddituale, situazione che lungi dall'essere “cristallina,
[…] necessit[erebbe] di ulteriori approfondimenti” (cfr memorie replica), a maggior ragione ora che l'interessata ha conseguito un diploma da naturopata e acquisito competenze per consulenze nel campo, così come attestato dal suo profilo linkedin (cfr doc 1 . Al reddito da lavoro si Pt_1
aggiunge l'introito di euro 490 mensili che l'appellata correla ad una pensione di invalidità che non documenta.
Per quanto su esposto, sussiste dunque un divario economico fra le parti, ma deve d'altro canto valorizzarsi sia la fruizione dell'ex casa coniugale in comproprietà per la quale il paga l'intero mutuo passato da euro 405 Pt_1
ad euro 600 mensili sia la condotta della che fa ritenere l'esistenza di CP_1
risorse delle quali non intende dare visibilità: consegue la determinazione del contributo in euro 300 mensili, determinazione che
. appare congrua anche con riferimento ai tempi di permanenza del minore presso il padre, trattandosi di 12/13 giorni al mese,
. va fatta decorrere dalla domanda (2018), ciò che si giustifica in considerazione dei minori redditi originariamente fruiti dal che ha Pt_1
poi incrementato gli introiti e nel contempo visto aumentare anche gli oneri, ivi compreso il mutuo per l'ex casa familiare, passato, come chiarito dai 400 euro mensili ai 625.
Non va tenuto conto della polizza assicurativa che ha come destinatario il minore, contratta apparentemente dal solo e sulla cui intestazione Pt_1
questo Giudice non può incidere disponendone la ripartizione come richiesto dall'odierno appellante. Parimenti, non può disporsi la ripartizione del mutuo come richiesta dal mutuo il cui onere è tuttavia considerato ai fini della determinazione Pt_1
del contributo al mantenimento del figlio.
Quanto alle spese di lite, deve farsi leva sulla materia trattata -che involge profili di gestione del minore rispetto ai quali non è dato individuare una soccombenza- oltre che sul principio della soccombenza, dovendosi precisare sul punto che occorre avere riguardo non ai risultati delle singole fasi procedurali ma all'esito complessivo del processo (cfr Cass ord
20716/2025): l'esito evidenzia una soccombenza reciproca, poiché se è vero che si è accordata la misura offerta -solo in un secondo momento- dal Pt_1
è anche vero che egli ha insistito infondatamente sulle domande di ripartizione di mutuo e polizza assicurativa, implicitamente disattese in primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa come sopra promossa, così provvede in parziale modifica della sentenza impugnata che per il resto conferma:
. determina in euro 300 mensili, annualmente rivalutabili secondo l'indice
Istat Foi, il contributo paterno al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla domanda,
. dichiara compensate le spese del grado.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente
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Il Consigliere estensore CA AN DO