Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza
composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 151/2024 r.g., vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv.Antonello Parte_1
Secchi del Foro di Castrovillari
E
non costituita Controparte_1
, in persona Controparte_2 del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Luca Forte del Foro di Macerata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29 aprile 2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del 2 marzo 2023, pubblicata il 30 ottobre 2023, con cui il Tribunale di Urbino aveva respinto la domanda di esso ricorrente - dipendente a tempo indeterminato presso
[...]
con mansioni di autista impegnato nel servizio 118 - intesa ad ottenere CP_1
l'annullamento dei provvedimenti di sospensione emessi nei suoi confronti dall'Azienda datrice di lavoro, per assenza di green-pass e mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale. Ha dedotto l'appellante la nullità della sentenza impugnata per mancata lettura del dispositivo in udienza ed in quanto emessa oltre i termini ex artt. 429 e 430 c.p.c., oltre che per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
nel merito, ha criticato la decisione del Tribunale, non
che l'errata interpretazione delle disposizioni legislative aveva determinato l'ingiusta limitazione delle libertà di esso operatore socio-sanitario istante, nel tentativo di contenimento del rischio di contagio tradottosi, nella realtà dei fatti, in un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del diritto all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost, come dimostravano i casi di infezione da Covid 19 contratta anche dai soggetti vaccinati;
che, in ogni caso, l'art.
4- quater, D.L. n. 44/21 estendeva l'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni “per la prevenzione dell'infezione” non per limitare in tutto o in parte le conseguenze dell'infezione; che non era condivisibile l'interpretazione della normativa offerta dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn.
14/2023 e 15/2023, posto che i vaccini per Sars CoV 2 in commercio non erano strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio. L'appellante ha sottolineato in fatto che, a causa di problemi di salute, aveva subito un cedimento agli arti inferiori e superiori ed era stato in malattia dal 14 ottobre al 2021 fino al 3 novembre 2021, allorché, guarito, si era presentato sul luogo del lavoro, era stato respinto dall'infermiera coordinatrice, incaricata dal Dirigente di di verificare il CP_1
possesso del Green Pass da parte del personale a tanto obbligato, senza che venisse presa in considerazione la certificazione medica a suo tempo trasmessa dalla , in virtù della Controparte_3 quale si profilava l'eventualità che egli ricevesse l'esonero dal vaccino. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, riconoscersi la responsabilità dell'ex
[...]
ora Controparte_1 [...]
, rispetto ad ogni conseguenza derivata Controparte_2 dall'illegittima sospensione irrogata al lavoratore non vaccinato, incluso l'obbligo di corrispondere le retribuzioni maturate durante il corso della misura sospensiva, pari ad otto mensilità, nonché
l'obbligo di risarcire il danno biologico temporaneo patito;
il tutto con vittoria di spese di lite.
L non si è costituita. Controparte_1
L in via preliminare ha eccepito il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Allo scadere dei termini assegnati per il deposito delle note illustrative, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta.
L'art. 42, nono comma, della Legge Regionale Marche n. 19 dell'8 agosto 2022 – di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, mediante l'istituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali (art.23) in sostituzione dell' e dalle Aree Controparte_1
Vaste di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 – recita:
“…9. Alla data del 31 dicembre 2022 l' è Controparte_1
soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite CP_1
dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa
[...]
l' svolge, secondo le modalità Controparte_1 Controparte_4
stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte ià facenti CP_5
capo all' Le funzioni di commissario liquidatore sono Controparte_1
svolte dal direttore generale dell' , che provvede altresì Controparte_4
agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell
[...]
Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione Controparte_1
contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell istituita con questa legge. La gestione liquidatoria è Controparte_4 posta a carico delle risorse del bilancio regionale…”
L'espresso ed univoco dato legislativo non lascia seri dubbi in ordine al sorgere in capo alla l' della legittimazione processuale esclusiva rispetto a tutto Controparte_4 il contenzioso dell'ormai soppressa , pendente alla data suindicata. CP_1
Pertanto, le Aziende Sanitarie Territoriali di nuova istituzione ( CP_6 [...]
; ; i cui ambiti territoriali CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree Vaste dell'ex sono subentrate in CP_1
tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale, già facenti capo all'Azienda estinta, ma non hanno conservato - lo si ripete, per espressa voluntas legis – la legittimazione processuale rispetto all'intero contenzioso già sorto ad iniziativa o nei confronti dell'ex delle alla data dell'1 gennaio 2023. CP_1 CP_1
Ciò è, del resto, quanto univocamente chiarito in seno alla Deliberazione della Giunta
Regionale n.1718 del 19 dicembre 2022, al paragrafo 15, sotto la rubrica Contenzioso:
“… 15.1 L' subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 CP_6 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti CP_1
capo, attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data. 15.2 Al riguardo sono salvaguardate le relative procedure di gestione da applicarsi coerentemente con l'intervenuta costituzione delle Aziende Sanitarie Territoriali che restano impegnate, mediante i propri Uffici, a fornire la necessaria collaborazione alla al CP_6 fine di assicurare l'efficacia della gestione ed il contenimento dei costi. ….”
In forza dei suesposti argomenti, la mancata instaurazione del contraddittorio, nei confronti dell'unico soggetto divenuto titolare in via esclusiva del rapporto processuale pendente a partire dall'entrata in vigore della legislazione surrichiamata, inibisce l'esame del merito dell'odierna causa, e ciò a prescindere dalla sollevata questione inerente alla ritualità della costituzione nel presente grado della - la cui disamina appare, quindi, superflua - attesa la Controparte_2 rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva della parte convenuta in ogni stato e grado del procedimento, “…salvo il limite del giudicato interno, che non è configurabile, neppure in forma implicita, nella fattispecie cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c…..” (così per tutte,
Cass., Sez. Lav. Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021).
Nel caso di specie, alla data di proposizione dell'originario ricorso non sussisteva ratione temporis la questione all'odierno esame, né la stessa ha richiesto di essere trattata nel corso del giudizio di primo grado;
peraltro, è di intuibile evidenza come il rigetto nel merito della domanda attorea abbia impedito in ogni caso la formazione su di essa del giudicato implicito.
Le spese del grado possono essere compensate tra le parti, in relazione alla circostanza che l'omessa produzione della delibera in corso di formazione non consente allo stato di valutare la ritualità della costituzione dell'Amministrazione convenuta
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' _2
, subentrata ex lege all' ; 2) compensa tra le parti le spese del
[...] Parte_2
grado; 3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 31 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente