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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/12/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9158 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Ca- Parte_1 paci, via Papa Giovanni XXIII n. 21, presso lo studio dell'Avv. RICCOBONO GIROLAMA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28/11/2025 la parte concludeva come da verba- le in pari data, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, na- Parte_1 to a PALERMO il 23/09/2002 (nel prosieguo parte identificata al femminile), ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di riconoscersi nel no- me di Per_1
L'odierna ricorrente ha dedotto, tra l'altro: di soffrire, fin dall'infanzia, di disforia di ge- nere a causa della mancata coincidenza tra l'identità fisica e quella psichica;
che il senso di disagio si manifestava in modo maggiore durante gli anni della pubertà; che dopo anni di conflitti interiori ed un forte senso di inadeguatezza, all'età di 16 anni faceva coming out con un'amica; che a causa della condizione disfunzionale familiare, caratterizzata da episo- di di aggressività del padre nei confronti suoi e della madre, già all'età di 15 anni intra- prendeva diversi percorsi psicoterapeutici;
che all'età di 18 anni seguiva un percorso di psi- coterapia presso l'Ospedale Santo Spirito di Carini ove le veniva per la prima volta diagno- sticata la disforia di genere, successivamente confermata dall'U.O.C. di psichiatria dell'ospedale Paolo Giaccone di Palermo;
che a distanza di un anno dall'avvio del percorso psicologico iniziava altresì la somministrazione di terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia dello stesso nosocomio.
La a allegato inoltre di presentarsi al femminile e di vivere la sua vita da donna in Pt_1 ogni ambito: individuale, sociale, relazionale e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte deside- rio di appartenere al genere opposto e di essere trattata come appartenente al genere fem- minile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale la ricorrente ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Cele- Pt_1 ste.
Conclusivamente la ricorrente ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione alla rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e al cambio del nome da “ a “ ”. Pt_1 Per_1
La ricorrente è comparsa personalmente all'udienza del 28/11/2025 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda di rettifica dell'atto di nascita può essere ac- colta.
Nel caso di specie, infatti, dalla relazione del dott. specialista in endo- Persona_2 crinologia e dirigente medico presso il Policlinico Giaccone, risulta che “in coerenza con la scelta consapevole di è stata iniziata la terapia ormonale, che ha determinato Parte_1 una graduale e irreversibile femminilizzazione del fenotipo, e che, nella prova di “vita rea- le” si è dimostrata soddisfacente per il paziente, amplificando il desiderio di proseguire il
- 2 - percorso di transizione, senza paure né ripensamenti”.
E ancora, dalla relazione clinica redatta congiuntamente dalla prof.ssa , diri- Persona_3 gente psicologo U.O. psichiatria del policlinico Paolo Giaccone e dalla dott.ssa Persona_4 dirigente psichiatra presso lo stesso nosocomio, emerge che “il percorso psicoterapico ha permesso alla paziente di raggiungere in maniera soddisfacente gli obiettivi concordati, in particolare: La piena consapevolezza della propria identità di genere;
La capacità di esprimere il proprio genere in modo coerente e stabile nel tempo;
L'assunzione regolare del- la terapia ormonale;
L'integrazione della propria identità nei contesti sociali e familiari;
Il miglioramento del benessere psichico e della qualità di vita” e pertanto concludono che
“…si ritiene opportuno sostenere la richiesta della paziente di procedere con il cambio ana- grafico del nome in quanto pienamente in linea con l'identità di genere consolidata e rico- nosciuta nel tempo”.
Orbene, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di Pt_1
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che essa sin dal 2021 ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica insieme a un iter psicologi- co di sostegno integrato con il percorso di terapia ormonale e che anche in pubblico si at- teggia nei comportamenti appartenenti al genere femminile, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
- 3 - In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie merita quindi accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che ha iniziato un trattamento ormonale femminilizzante che ha prodotto un Pt_1 risultato di evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I. in udienza
(aspetto esteriore di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile).
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte della ricorrente del no- me “ in luogo del nome “ . Per_1 Pt_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
- in accoglimento della domanda proposta da autorizza la rettificazione, Parte_1 nell'atto di nascita ed in ogni altro atto dello stato civile, del sesso da “maschio” a “femmi- na” e del nome da “ a “ Pt_1 Per_1
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 11/12/2025.
Il Presidente Francesco Micela Il relatore Donata D'Agostino
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9158 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Ca- Parte_1 paci, via Papa Giovanni XXIII n. 21, presso lo studio dell'Avv. RICCOBONO GIROLAMA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 28/11/2025 la parte concludeva come da verba- le in pari data, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, na- Parte_1 to a PALERMO il 23/09/2002 (nel prosieguo parte identificata al femminile), ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile ma di avere vissuto sin dalla tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminili e manifestando di riconoscersi nel no- me di Per_1
L'odierna ricorrente ha dedotto, tra l'altro: di soffrire, fin dall'infanzia, di disforia di ge- nere a causa della mancata coincidenza tra l'identità fisica e quella psichica;
che il senso di disagio si manifestava in modo maggiore durante gli anni della pubertà; che dopo anni di conflitti interiori ed un forte senso di inadeguatezza, all'età di 16 anni faceva coming out con un'amica; che a causa della condizione disfunzionale familiare, caratterizzata da episo- di di aggressività del padre nei confronti suoi e della madre, già all'età di 15 anni intra- prendeva diversi percorsi psicoterapeutici;
che all'età di 18 anni seguiva un percorso di psi- coterapia presso l'Ospedale Santo Spirito di Carini ove le veniva per la prima volta diagno- sticata la disforia di genere, successivamente confermata dall'U.O.C. di psichiatria dell'ospedale Paolo Giaccone di Palermo;
che a distanza di un anno dall'avvio del percorso psicologico iniziava altresì la somministrazione di terapia ormonale femminilizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia dello stesso nosocomio.
La a allegato inoltre di presentarsi al femminile e di vivere la sua vita da donna in Pt_1 ogni ambito: individuale, sociale, relazionale e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte deside- rio di appartenere al genere opposto e di essere trattata come appartenente al genere fem- minile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale la ricorrente ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Cele- Pt_1 ste.
Conclusivamente la ricorrente ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione alla rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e al cambio del nome da “ a “ ”. Pt_1 Per_1
La ricorrente è comparsa personalmente all'udienza del 28/11/2025 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda di rettifica dell'atto di nascita può essere ac- colta.
Nel caso di specie, infatti, dalla relazione del dott. specialista in endo- Persona_2 crinologia e dirigente medico presso il Policlinico Giaccone, risulta che “in coerenza con la scelta consapevole di è stata iniziata la terapia ormonale, che ha determinato Parte_1 una graduale e irreversibile femminilizzazione del fenotipo, e che, nella prova di “vita rea- le” si è dimostrata soddisfacente per il paziente, amplificando il desiderio di proseguire il
- 2 - percorso di transizione, senza paure né ripensamenti”.
E ancora, dalla relazione clinica redatta congiuntamente dalla prof.ssa , diri- Persona_3 gente psicologo U.O. psichiatria del policlinico Paolo Giaccone e dalla dott.ssa Persona_4 dirigente psichiatra presso lo stesso nosocomio, emerge che “il percorso psicoterapico ha permesso alla paziente di raggiungere in maniera soddisfacente gli obiettivi concordati, in particolare: La piena consapevolezza della propria identità di genere;
La capacità di esprimere il proprio genere in modo coerente e stabile nel tempo;
L'assunzione regolare del- la terapia ormonale;
L'integrazione della propria identità nei contesti sociali e familiari;
Il miglioramento del benessere psichico e della qualità di vita” e pertanto concludono che
“…si ritiene opportuno sostenere la richiesta della paziente di procedere con il cambio ana- grafico del nome in quanto pienamente in linea con l'identità di genere consolidata e rico- nosciuta nel tempo”.
Orbene, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di Pt_1
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che essa sin dal 2021 ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica insieme a un iter psicologi- co di sostegno integrato con il percorso di terapia ormonale e che anche in pubblico si at- teggia nei comportamenti appartenenti al genere femminile, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
- 3 - In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie merita quindi accoglimento la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che ha iniziato un trattamento ormonale femminilizzante che ha prodotto un Pt_1 risultato di evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I. in udienza
(aspetto esteriore di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile).
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte della ricorrente del no- me “ in luogo del nome “ . Per_1 Pt_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
- in accoglimento della domanda proposta da autorizza la rettificazione, Parte_1 nell'atto di nascita ed in ogni altro atto dello stato civile, del sesso da “maschio” a “femmi- na” e del nome da “ a “ Pt_1 Per_1
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 11/12/2025.
Il Presidente Francesco Micela Il relatore Donata D'Agostino
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