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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6008 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Chiara Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nata a [...] il [...], nella persona del suo Parte_2 tutore nato a [...] il [...], autorizzato dal Giudice Tutelare Parte_3 con provvedimento in data 30/09/2025, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Monni, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/05/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/05/1997 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile Pt_1 Parte_2 del Comune di Monserrato, anno 1997, numero 9, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) le parti vivranno separate, nel reciproco rispetto.
2) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di avere definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali.
3) Le parti dichiarano di non dover disporre nulla nei confronti dei figli che sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6008 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'avv. Chiara Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- nata a [...] il [...], nella persona del suo Parte_2 tutore nato a [...] il [...], autorizzato dal Giudice Tutelare Parte_3 con provvedimento in data 30/09/2025, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Monni, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/05/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/05/1997 tra
[...]
e , trascritto presso il registro dello stato civile Pt_1 Parte_2 del Comune di Monserrato, anno 1997, numero 9, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) le parti vivranno separate, nel reciproco rispetto.
2) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e di avere definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali.
3) Le parti dichiarano di non dover disporre nulla nei confronti dei figli che sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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