CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF FO Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 4 giugno 2025 h pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1979/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA appresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Corbo e Massimiliano Grant e con Parte_1 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del primo;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara Parpaglioni e Francesco Controparte_1
Tedeschi ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima sito in Roma, Via Flaminia 195;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 957/2023, pubblicata il 31 gennaio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita
1. in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;
2. sempre in via pregiudiziale, ma subordinata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso non ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 38 D.lgs. 198/2006;
3. in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di o quanto Parte_1 meno la necessità di procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...] e/o di quali gestori rispettivamente Controparte_2 CP_3 nell'attualità ed all'epoca della Sicurezza del Servizio Ferroviario Nazionale;
4. in ogni caso, e previo si opus sit rinnovo di idonea CTU, rigettare integralmente, o per quanto di ragione, il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto;
5. in subordine, rigettare la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro e/o di accertamento del diritto a detta costituzione;
6. in ogni caso, e previo si opus sit rinnovo di idonea CTU, rigettare qualunque domanda risarcitoria o, in subordine, accoglierla nei limiti di quanto effettivamente provato e/o dovuto, sulla base delle eccezioni e contestazioni in atti.
CONCLUSIONI APPELLATA: Chiede, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo;
nel merito il rigetto dell'appello.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarre in favore dei difensori costituiti.
Fatto e diritto
1. ricorreva, in data 12 dicembre 2019, al giudice del lavoro del Tribunale di CP_1 CP_1
Roma, ex articolo 38 del d.lgs. 198/2006, lamentando la discriminazione indiretta derivante dall'applicazione, da parte di dell'unico limite staturale, per uomini e donne, di Parte_1
160 cm per l'assunzione alla posizione di capo treno/capo servizi treno.
Deduceva di avere partecipato alla selezione indetta da per l'assunzione in detta qualifica Parte_1
e, convocata con mail del 16 marzo 2016, aveva superato sia la prova scritta che i successivi colloqui relativi alla conoscenza della lingua inglese ed alla valutazione motivazionale personale allo svolgimento del richiesto lavoro.
Chiamata, poi, a visita medica in data 30 novembre 2017, era stata ritenuta non idonea solamente a cagione della statura inferiore al limite di cm 160 previsto in via generale dalla disposizione di n. 55/06, punto 5. Parte_1
Allegava di avere richiesto la visita medica superiore, svolta in data 9 aprile 2018, che aveva condotto al medesimo esito.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: <piaccia al giudice ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:
A. In via incidentale, accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità e/o l'inefficacia e, in ogni caso, la illegittimità dei certificati medici rispettivamente datati 30.11.2017 e 24.4.2018
(rispettivamente emessi dall' e dalla direzione sanitaria centrale R.F.I. di Roma), ai fini CP_4 della immissione in servizio e/o dell'assunzione della ricorrente, previa, se del caso, disapplicazione della norma contenuta nella disposizione n. 55 del 28.11.2006.
2 B. In via principale, se del caso verificata in capo alla ricorrente la relativa idoneità fisica, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta e nel profilo di Capotreno/Capo Servizi
Treno, e conseguentemente ordinare alla Società, in persona del legale rappresentante p.t.,
l'immissione in servizio e/o l'assunzione della sig.ra alle proprie Controparte_1 dipendenze, nella qualifica di Capotreno/Capo Servizi Treno, con relativo trattamento economico e normativo previsto dalla legge e dal CCNL di settore, a far data dal 30.11.2017, ovvero da quella data, anche successiva, che sarà ritenuta di giustizia.
C. In subordine, se del caso verificata in capo alla ricorrente la relativa idoneità fisica, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta e nel profilo di Capotreno/Capo Servizi Treno, ed ordinare alla convenuta di provvedere alla sua collocazione in graduatoria, ai fini della assunzione alle proprie dipendenze.
D. In ogni caso:
1. Accertare la sussistenza, nel caso di specie, del danno patito dalla sig.ra in ragione della CP_1 condotta discriminatoria posta in essere dalla Società per i motivi descritti nella narrativa del presente ricorso.
2. Conseguentemente, condannare la Società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di un importo pari alle retribuzioni contrattualmente spettanti a far data dal
30.11.2017, ovvero del diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito di valutazione equitativa a cui la ricorrente si riporta integralmente, a titolo di risarcimento del danno patito nell'occasione.
Con vittoria di compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.>>.
1.1. Si costituiva nella fase sommaria che deduceva sulla natura tecnica del limite Parte_1 staturale reso necessario dallo svolgimento di determinate manovre per la sicurezza dei viaggiatori che il capo treno/capo servizi treno poteva essere chiamato ad effettuare nel corso del trasporto.
1.2. Il Tribunale di Roma, richiamando un precedente del medesimo ufficio, respingeva con decreto il ricorso evidenziando la giustificazione tecnica del limite staturale.
2. Avverso tale decreto proponeva ricorso in opposizione la , ai sensi dell'articolo 38, CP_1 comma 3 del d.lgs. 198/2016 deducendo sull'esistenza della discriminazione indiretta e sull'arbitrarietà del limite staturale applicato da , perché la materia era attualmente Parte_1 regolata dal Regolamento UE 2015/995 che non prevedeva limiti staturali.
3 Deduceva che lo stesso DPCM 411/1987 – richiamato da a fondamento della sua Parte_1 disposizione n. 55/06 – non prevedeva per il capo treno il limite di statura di cm 160.
Si doleva che, comunque, il giudice della fase sommaria avesse deciso senza nemmeno procedere ad una consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'effettiva sussistenza della giustificazione tecnica invocata dalla società opposta.
2.1. Si costituiva che, dopo aver dedotto sulla normativa applicabile, eccepiva il difetto di Parte_1 giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di normativa dettata dall'Autorità Nazionale
Sicurezza Ferroviaria (d'ora in poi solo , Autorità amministrativa indipendente preposta alla CP_2 vigilanza sulla sicurezza del traffico ferroviario, che era obbligata ad applicare, ed il Parte_1 proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la disapplicazione della menzionata normativa, stante la conferma della suddetta da parte di tutte le autorità di controllo del settore ferroviario susseguitesi nel tempo, essere effettuata nel contraddittorio delle stesse.
Deduceva, quindi, sulla fondatezza dei motivi tecnici posti a fondamento della regola.
Deduceva, anche, sull'irrilevanza della disciplina sopravvenuta che aveva abbassato il limite staturale a 155 cm.
In subordine, deduceva comunque sull'infondatezza della domanda di costituzione del rapporto di lavoro.
3.Il processo era istruito con i documenti prodotti dalle parti e con l'affidamento ad un consulente tecnico d'ufficio medico – legale del seguente incarico: <letti gli atti ed i documenti di causa, verifichi il ctu la compatibilità tra le caratteristiche fisiche della ricorrente e suo impiego sui mezzi resistente (materiale rotabile) ai quali viene destinato personale del livello, con riferimento alla salvaguardia delle garanzie sicurezza connesse al ruolo capotreno>>.
L'incarico era espletato dal consulente d'ufficio mediante il deposito dell'elaborato peritale e dell'ulteriore supplemento richiesto dal giudice.
3.1. All'esito il Tribunale di Roma pronunciava la seguente sentenza: <accoglie parzialmente la domanda e, in riforma del decreto opposto, dichiara sussistente il requisito fisico richiesto nella procedura per l'immissione servizio alle dipendenze della convenuta con profilo professionale di capotreno caposervizi treno e ricorrente idonea all'attività controparte_1 accompagnamento treni;
l'effetto, ordina a parte resistente cessare comportamento illegittimo dare corso alla assunzione secondo l'ordine graduatoria, considerando superata fase verifica dell'idoneità fisica>>.
Il giudice a quo così motivava la decisione:
4 <infondate appaiono le eccezioni preliminari di difetto giurisdizione e legittimazione passiva.
Parte resistente ha evidenziato che “l'Autorità Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF),
Autorità Amministrativa Indipendente preposta alla vigilanza sulla sicurezza del Traffico
Ferroviario…, in esercizio dei suoi poteri normativi, autorizzativi e di controllo per l'intero sistema ferroviario nazionale, con DECRETO N. 1/2009 DEL 6 APRILE 2009 - ATTRIBUZIONI
IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA (doc. 10 fasc. fase sommaria) aveva emanato gli standard di sicurezza relativi “all'accertamento e controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinali dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio” richiamando come norma tecnica e standard di Sicurezza (che essa stessa solamente può modificare) la “Disposizione n. 55 del 28 novembre 2006” adottata precedentemente da
[...]
(doc. 9 fasc. fase sommaria). L'esclusione della pertanto, non Controparte_5 CP_1 scaturisce da una autonoma determinazione regolamentare di , ma dall'applicazione di Parte_1 quanto stabilito dal Decreto 1/2009 ANSF, e dunque il requisito staturale del quale controparte reclama l'ingiustificatezza e comunque l'irragionevolezza, non proviene da che era Parte_1 obbligata al rispetto delle prescrizioni dell'Agenzia: prescrizioni che scaturiscono da una speciale e specifica. Questa, infatti, rilascia alle imprese ferroviarie un “certificato di sicurezza” necessario per l'accesso alla infrastruttura ferroviaria (art. 14 D.lgs. 162/2007): per ottenere e conservare tale (costituzione opposizione) valutazione, e cioè quella assunta dal
[...]
Controparte_6
in quanto tali dotati di una particolare stabilità. Da quanto precede scaturiscono,
[...] ad avviso di questa difesa, due corollari. Il primo corollario è che la disposizione 55/2006 non è un mero atto amministrativo, in quanto tale semplicemente “disapplicabile” dal Giudice Ordinario, ma una regola speciale, formata proprio avendo presente il divieto di discriminazione e, si aggiunge, in contemplazione dello stesso! Ritiene cioè questa difesa che in relazione alla funzione di verifica della sicurezza nella circolazione dei treni, in presenza di disposizioni ad hoc, sia configurabile UNA VERA E PROPRIA CARENZA DI POTERE GIURISDIZIONALE o, quanto meno ed in subordine, che sia configurabile un difetto di giurisdizione dal momento che quella emanata dal Gestore e dall'Agenzia per la sicurezza del traffico, è disciplina di rango pubblicistico. Il secondo alternativo corollario è che, proprio per la sua fonte, e per il fatto di essere stata confermata dalle Autorità di volta in volta succedutesi, la disapplicazione della disposizione 55/2006 (ammesso che sia superabile il dedotto difetto di giurisdizione), deve
AVVENIRE IN CONTRADDITTORIO CON I SOGGETTI CUI È AFFIDATO IL COMPITO DI
TUTELA DELLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. Ritiene infatti questa difesa
5 che l'Autorità sia legittimata passivo necessario e che non vi sia potere di mera disapplicazione in relazione a disposizioni tecniche provenienti da Autorità investita di specifici poteri di verifica e prescrizione, se non in contraddittorio con quest'ultima”.
La ricorrente ha proposto azione ex art.38 c.3 D.lgs. n. 198/2006, il quale prevede:
“1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parita' ((della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56)) o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove e' avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi.
5. La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere
((della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56)) o regionale di parità”.
Nel caso di specie viene denunciata una discriminazione indiretta, riferita al genere, nella fase dell'accesso al lavoro, essendo stata la ricorrente, che aveva superato le prove selettive bandite dall'azienda, considerata non idonea durante la visita medica per deficit staturale, a causa del
6 mancato raggiungimento della statura prevista dalla disposizione interna n.55/2006, che prevede una soglia staturale pari a cm 160 cm, soglia valida sia per gli uomini che per le donne.
L'azione mira ad ottenere l'emissione di un ordine rivolto a , oltre che il risarcimento Parte_1 danni, e riguarda un rapporto di lavoro ancora da costituire.
Nel procedimento in oggetto è la stessa norma che individua il “tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove e' avvenuto il comportamento denunziato”.
Non sussiste carenza di giurisdizione in quanto l'azione non è rivolta all'impugnazione di un provvedimento amministrativo, ma ha ad oggetto l'emissione di un ordine ad un soggetto ai fini della costituzione di un rapporto di lavoro in regime privatistico.
Ne consegue che appare corretta la scelta di sottoporre la questione alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Nel merito si osserva quanto segue.
La ricorrente ha partecipato alla selezione finalizzata all'assunzione di capotreno / capo servizi treno, sostenendo una prova scritta e una prova orale, al termine delle quali la stessa si è presentata presso l'unità sanitaria territoriale di per sottoporsi a visita medica preassuntiva, CP_4 finalizzata all'accertamento della idoneità alla figura professionale di capotreno capo servizi treno;
all'esito delle prove fisiche, cui è stata sottoposta, è stato emesso il giudizio circa il non possesso dei requisiti previsti per le attività di sicurezza richieste – accompagnamento treni- con la motivazione che la sua statura è inferiore al requisito minimo previsto ai sensi del disp.55/06 al punto 5.
Sottoposta nuovamente a visita su sua richiesta, veniva confermata l'inidoneità per deficit staturale.
Il raffronto riguarda le tabelle allegate alla disposizione interna n.55/2006, che prevedono per l'accompagnamento ai treni la statura minima di m 1,60.
Il profilo di capotreno/caposervizi treni comprende i lavoratori “che svolgono attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei casi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti;
alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in lingua straniera, al controllo ed intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche abilitazioni”.
7 La domanda appare fondata.
La S.C. si è già occupata della questione, ritenendo corretta la sentenza della Corte di Appello di
Roma, la quale aveva stabilito che “il limite staturale di 160 cm. prescritto, sulla base del quadro normativo oggetto di denuncia di violazione con il primo motivo, nella procedura di assunzione di personale con qualifica di , bandita dall'azienda nel 2006, costituisca appunto Parte_2 una discriminazione indiretta, in violazione dell'art. 4 l. 125/1991 come modificato dall'art. 2 dig.
145/2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE (in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e di condizioni di lavoro) poi confluito nell'art. 25 d.lg.
198/2006, siccome non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla suddetta qualifica” (v. Cass.n.3196/2019; v. anche
Cass. N. 816/2020).
E' stato infatti evidenziato che “Nella suddetta valutazione, essa ha esattamente applicato il principio di diritto, secondo cui, in tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni (Cass. 13 novembre 2007, n. 23562; in termini: Cass. 15 novembre 2013, n. 25734, con affermazione della valutazione in concreto, ai fini della disapplicazione, della funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni;
Cass. 14 dicembre 2017, n. 30083). E ciò sulla base di un apprezzamento in concreto del non avere "l'azienda", come "avrebbe dovuto" secondo l'onere probatorio a suo carico sopra illustrato, provato "la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere" (così al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), a dimostrazione di una congrua giustificazione della statura minima in riferimento alle mansioni comportate dalla qualifica. Sicché, la Corte territoriale ha compiuto un RG 29926/2014 accertamento incensurabile in sede di legittimità, di sindacato di ragionevolezza nell'individuazione e disapplicazione della norma discriminatoria indiretta, nel caso di specie rispettato”.
La S.C. ha anche ricordato che “È noto come le discriminazioni, fondate sul sesso, definite
"indirette" si distinguano da quelle dirette. Ed è stato ancora recentemente ribadito (Cass. 5 aprile
2016, n. 6575) che soltanto le disposizioni, i criteri o le prassi che integrino le prime possono, in forza dell'art. 2, n. 2, secondo trattino della direttiva n. 76/207/CEE, evitare la qualifica di discriminazione, a condizione che siano "giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati
8 per il (loro) conseguimento siano appropriati e necessari" (art. 25, secondo comma d.Ig.
198/2006), mentre una siffatta possibilità non è prevista per le disparità di trattamento atte a costituire discriminazioni dirette, ai sensi dell'art. 2, n. 2, primo trattino, di tale direttiva (Corte giustizia UE 18 novembre 2010, procedimento C-356/09)”.
Applicando nel caso in esame tali condivisibili principi, rilevandosi una discriminazione indiretta nell'avere previsto un unico requisito di statura per uomini e donne, senza temere conto delle differenze tra i due generi, è stato nominato un CTU, al fine di verificare se il requisito richiesto dall'azienda risponda a criteri di ragionevolezza e possa, nel caso di specie, evitarsi la qualifica di discriminazione.
IL CTU ha verificato che “L'altezza della ricorrente, misurata mediante altimetro, a piedi nudi posti sulla pedana dello stesso strumento, è risultata pari a 154,5 centimetri;
al riguardo si evidenzia, rispetto a precedenti determinazioni dello stesso parametro effettuate in altre sedi e occasioni, che la misurazione dell'altezza della ricorrente è stata effettuata nel primo pomeriggio e può aver risentito della fisiologica riduzione che si registra nel progredire della giornata rispetto a quella determinabile dopo il riposo notturno;
detta riduzione non è precisamente quantificabile con certezza risentendo anche della costituzione del soggetto e delle attività fisiche svolte nel corso della stessa giornata.
Secondo quanto riferito e sostenuto dal consulente tecnico di , l'altezza del tacco delle Parte_1 calzature da donna previste da regolamento per il personale di bordo dei treni è pari a 3 cm;
… nella memoria di costituzione nonché nella nota successiva di deposito del maggio 2022, viene sostenuto che la previsione di detta altezza regolamentare della calzatura “… discende dalla normativa nazionale ed europea per la progettazione e costruzione di “cabine guida”. Infatti, la norma EN 16186-1 (nonché le Specifiche Tecniche di Operabilità (STI) “Loc & Pas” ed il Decreto
ANSF n. 1/2016 Allegato 1: doc.ti 40 e 41 già in atti), stabiliscono che dette cabine debbano essere progettate e costruire tenendo conto di dati antropometrici riferiti ad un individuo di altezza minima pari a 1580 mm comprensiva di 30 mm per le scarpe e dunque 1,55 m senza calzature
(Punto 4 della norma europea EN 16186-1…” …. sull'allegato della CO/G n.4/DCRUO, del 2
Maggio 2018, di avente ad oggetto il “regolamento divise per il personale a contatto con la CP_7 clientela”, risulta specificato che per il personale di bordo, nel quale rientra la figura del capotreno “Le scarpe da donna devono essere di colore nero, modello classico e con tacco da 3 a
6 cm”…… in fase di sopralluogo la ricorrente indossava calzature sportive con altezza massima del complesso suola-soletta pari a 3 cm;
in merito a detta misurazione i rappresentanti delle Parti in causa hanno concordato.
9 Le prove effettuate, dunque, sono state effettuate con la ricorrente elevata dal piano d'appoggio plantare, per via delle calzature indossate, di 3 centimetri.
Le stesse prove sono state effettuate su un treno ad “Alta Frequentazione”, in esercizio su tratte regionali.
1) La prima prova di “azionamento del rubinetto di isolamento pneumatico e bloccaggio porte” viene effettuata nel caso che una porta di ingresso/uscita dalla carrozza, a treno ancora fermo, rimanga per qualche motivo aperta e, pertanto, risulta necessario chiuderla manualmente.
In occasione di detta prova, la ricorrente ha aperto il pannello di copertura (“mantovana”) dell'apparato di scorrimento della porta utilizzando un chiave quadra inserita nell'apposita serratura, posta a 201 cm dal piano della carrozza, ed ha effettuato la manovra rimanendo con entrambi i piedi al suolo;
dopo aver aperto la “mantovana” ha azionato il rubinetto di isolamento pneumatico, posto ad una altezza di 208 dal piano della carrozza, sollevandosi sulla punta dei piedi ed azionandolo con la parte distale delle dita della mano destra;
ha, quindi, ruotato, utilizzando la stessa chiave quadra, il dispositivo di blocco meccanico della porta, posto a 207 cm dal piano della carrozza, rimanendo con il piede sinistro poggiato a terra ed il piede destro sollevato sulla punta.
2) La seconda prova effettuata “azionamento della manopola del freno di emergenza” viene attuata all'occorrenza con il treno in movimento;
in occasione del sopralluogo è stata effettuata a treno fermo;
la ricorrente è risultata in grado di azionare la manopola del freno di emergenza, posta a 192 cm dal piano della carrozza, con la mano restando con entrambi i piedi appoggiati completamente a terra.
3) L'ultima prova effettuata “azionamento del rubinetto di isolamento pneumatico della porta intercomunicante tra le due carrozze”, anche detta manovra viene usualmente attuata con il treno in movimento ma in occasione del sopralluogo è stata svolta a treno fermo;
il rubinetto in discussione risultava situato a 203 cm dal piano della carrozza;
la Sig.ra ha effettuato CP_1 detta manovra sollevandosi sulla punta dei piedi;
poiché è presente un piccolo gradino antistante la suddetta porta intercomunicante la manovra è stata ripetuta con la ricorrente posizionata su tale gradino, risultando in tal caso l'altezza del rubinetto pari a 201,5 cm dal piano dello stesso gradino, la manovra è stata effettuata dalla ricorrente che ha azionato il rubinetto con la mano, il piede destro poggiato al suolo ed il controlaterale sollevato dallo stesso;
su richiesta della Parte attrice e senza rilevi mossi dai rappresentanti della Parte resistente, la ricorrente è riuscita altresì ad azionare ad azionare il rubinetto di isolamento con la punta delle dita della mano ed i piedi completamente poggiati a terra.
10 Sulla base di quanto sopra relazionato, si evidenzia che la ricorrente, nelle condizioni e circostanze sopra descritte, è stata in grado di effettuare senza alcuna difficoltà la manovra più cogente, in termini di sicurezza, fra le tre effettuate, ovvero quella di azionamento del freno di emergenza;
riguardo alle restanti manovre testate sulle porte, si evidenzia che le stesse sono state effettuate dalla medesima adottando naturali strategie finalizzate all'ampliamento dell'estensione in altezza dell'arto superiore utilizzato per attuarle. L'uso di calzature più alte di quelle indossate all'atto delle prove effettuate nel corso del sopralluogo e comunque entro i limiti previsti dal regolamento adottato da per le divise del personale di bordo, probabilmente renderebbe Parte_1 dette ultime ancora più agevoli”.
La dott.ssa ha ritenuto, inoltre, di dovere precisare che “… non sono state avanzate Persona_1 osservazioni in merito al descritto esito delle prove eseguite dalla ricorrente sui comandi di una carrozza ferroviaria né sull'esito della misurazione della statura effettuata con altimetro.
L'unica sostanziale contestazione ricevuta è quella di aver ritenuto la prova di azionamento del freno di emergenza come la più “cogente” fra le tre effettuate.
Al riguardo la succitata CTP definisce detta qualificazione “arbitraria e non Parte_1 corrispondente alla realtà” evidenziando che altrettanto cogente se non anche maggiormente rilevante è pure “… la manovra del rubinetto di isolamento pneumatico della porta intercomunicante tra le due carrozze, posizionato a un'altezza di 203 cm, che viene eseguita a treno in movimento in caso di particolari emergenze, tipo ad esempio un incendio a bordo”.
Partendo da tale assunto la stessa CTP sviluppa il resto delle sue controdeduzioni argomentando come la ricorrente in rapporto all'esito delle prove effettuate, e in particolare di quella finalizzata alla chiusura della porta intercomunicante fra due carrozze, non possa essere ritenuta idonea al ruolo di CT/CST sulla base di disposizioni di normative comunitarie e nazionali regolanti il trasporto ferroviario.
In merito alle suddette argomentazioni, ritengo di evidenziare al consulente tecnico di Parte_1 che non è compito dell'ausiliare del Giudice stabilirne la fondatezza tecnico-giuridica ai fini del giudizio, mentre per quanto attiene specificamente al rilievo ricevuto per aver presunto una gerarchia d'importanza delle manovre oggetto delle prove ritengo che possa essere ritenuto universalmente scontato che ognuna delle stesse manovre sia connessa alla sicurezza del convoglio ferroviario e, quindi, delle persone e cose trasportate.
Tuttavia, mentre la manopola per l'azionamento del freno di “emergenza” è per l'appunto il comando finalizzato ad azionare un meccanismo di sicurezza del convoglio ferroviario qualificato per l'appunto come anzidetto, per gli altri meccanismi azionati nelle restanti manovre provate
11 dalla ricorrente, detta specifica qualificazione non è stata considerata nella loro denominazione tecnica.
Per quanto sopra risposto ai rilievi ricevuti, ritengo di poter confermare immodificate le considerazioni medico-legali e le risposte ai quesiti, sopra riportate, redatte in merito al supplemento di consulenza tecnica”.
Le conclusioni del CTU, anche in risposta alle osservazioni della parte resistente, appaiono frutto di misurazioni e osservazioni accurate e pertanto devono ritenersi corrette e immuni da censure;
condivisibili appaiono le risposte ai rilevi del CTP;
va osservato, infatti, che la descrizione del profilo di capotreno/caposervizi treno contiene un esplicito riferimento alla sola effettuazione della prova freno, quale intervento da svolgere sul materiale, mentre sono indicate come attività principali quelle di dirigenza, sorveglianza, responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione;
del resto, la CTU ha accertato che tutte le manovre richieste sono state poste in essere dalla ricorrente, utilizzando “naturali strategie finalizzate all'ampliamento dell'estensione in altezza dell'arto superiore utilizzato per attuarle” e comunque con la possibilità di effettuarle anche più facilmente indossando calzature più alte come consentito dal regolamento aziendale.
Ne consegue che, nel caso concreto, il limite regolamentare invocato dall'azienda non può ritenersi assistito da ragionevolezza in quanto la ricorrente, pur non raggiungendo il limite staturale richiesto da disposizioni interne, è risultata in grado di effettuare tutte le manovre richieste dalla mansione di capotreno/caposervizi treno.
Sussiste dunque la discriminazione indiretta derivante dalla mancata previsione, da parte di
, nell'ambito della procedura selettiva, di requisiti di altezza differenziati per uomini e Parte_1 donne per l'accesso ad una posizione lavorativa, e non avendo provato "la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere, a dimostrazione di una congrua giustificazione della statura minima in riferimento alle mansioni comportate dalla qualifica”; la disposizione che prevede il requisito in questione deve essere dunque disapplicata.
Peraltro, come osservato dalla stessa CTU nella prima relazione, attualmente l'azienda ha abbassato a cm 1,55 l'altezza richiesta per tale tipo di mansioni, ritenendo quindi compatibile il ruolo di capotreno con tale requisito fisico (v. doc.9 di parte ricorrente).
La domanda è senz'altro da accogliere, ma deve tenersi conto dei limiti imposti dal rito, il quale consente al giudice di “provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita” e di ordinare “all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.
12 Pertanto, va ordinato a parte resistente di cessare il comportamento di diniego di assunzione e di assumere le iniziative necessarie a dare corso alla procedura di assunzione, secondo l'ordine di graduatoria, al fine di rimuovere gli effetti dell'applicazione della norma ritenuta discriminatoria.
Per ciò che concerne il risarcimento dei danni, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova a tal fine;
si è limitata a richiedere nelle conclusioni il riconoscimento delle retribuzioni dal 30.11.2017 senza però fornire elementi di allegazione e prova circa le effettive chances di essere assunta una volta superate le prove e circa l'epoca in cui si sarebbe dovuta concretizzare l'assunzione.
In mancanza di elementi precisi sui punti evidenziati, non può dirsi provato il danno asseritamente subito né per ciò che concerne la sua sussistenza né per ciò che concerne l'ammontare.>>.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base di quattro motivi Parte_1
d'impugnazione, cui resiste . Controparte_1
4.1.Prima di esaminare i motivi dell'appello, nell'ordine logico appare necessario affrontare l'eccezione pregiudiziale, proposta dalla parte appellata, di inammissibilità del gravame perché proposto tardivamente, oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza, ai sensi degli artt. 702 bis e seguenti c.p.c., applicabili al caso di specie trattandosi di procedimento antidiscriminatorio instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia;
e, comunque, tardivo, perché non notificato alla controparte entro 6 mesi dalla pubblicazione o notificazione della sentenza, dovendosi proporre con atto di citazione.
L'eccezione è infondata.
L'art. 28 del d.lgs. 150/2011 prevede che siano trattate con il rito sommario di cognizione, previsto dagli artt. da 702 bis a 702 quater c.p.c. – e, dopo la riforma di cui al d.lgs. 149/2022, c.d. Cartabia, con il rito semplificato di cognizione previsto dagli artt. da 281 decies a 281 terdecies -, le controversie in materia di discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'art. 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'art. 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'art. 3 della l. 1° marzo 2006, n. 67 e quelle di cui all'art. art. 55 quinquies del d.lgs.
11 aprile 2006, n. 198.
Con tutta evidenza, quindi, la presente controversia, instaurata ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), non rientra tra quelle cui era applicabile, in precedenza, il rito sommario di cognizione e, attualmente, il rito semplificato di cognizione.
Quanto appena osservato trova diretta ed esplicita conferma nella stessa lettera del richiamato art. 38 che, al comma 3, prevede che <contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla
13 comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.>>.
L'applicabilità al giudizio d'opposizione, ed all'odierna impugnazione, del processo disciplinato dal rito del lavoro è, quindi, espressamente dettata dalla legge.
L'appello, quindi, è tempestivo perché la sentenza è stata pubblicata il 31 gennaio 2023 ed il gravame, in assenza di notifica della sentenza, è stato proposto con ricorso depositato in data 28 luglio 2023, quindi entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.
5. Passando, quindi, all'esame dei motivi d'appello, con il primo censura il rigetto, da Parte_1 parte del Tribunale di Roma, dell'eccezione di difetto di giurisdizione, il rigetto dell'eccezione di non addebitabilità della condotta discriminatoria (trattandosi di comportamento dovuto), il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva a favore di (ora ). CP_2 CP_8
Deduce al riguardo, che: 1) il limite staturale è stato posto da per necessaria Parte_1 conformazione ad una disposizione cogente (provvedimento – ora ANSFISA - e Gestore CP_2
Infrastrutture); 2) pertanto, ciò di cui si discute è la legittimità della regola amministrativa;
3) il giudice dovrebbe disapplicare detta regola, ma ciò non gli sarebbe consentito ai sensi dell'art. 4 della l. 2448/1865, allegato E;
4) la disapplicazione è possibile quando l'atto costituisce mero antecedente del diritto fatto valere e non, come nel caso de quo, quando essa costituisce oggetto principale dell'azione; 5) non potendo operare la regola speciale sulla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, la cognizione relativa all'annullamento della regola posta dalla Autorità, spetterebbe al giudice amministrativo ed il giudice ordinario difetterebbe di giurisdizione al riguardo;
6) in ogni caso, dal momento che si discorre di un requisito richiesto per la sicurezza della circolazione ferroviaria e non si verte dunque in fattispecie di discriminazione fra uomo e donna, il giudizio doveva essere introdotto con il rito ordinario e non ex art. 38 d.lgs. 198/2006; 7) avendo la denunciato un comportamento discriminatorio di , ma non essendo quest'ultima il CP_1 Parte_1 soggetto al quale detto comportamento poteva essere ascritto, in quanto obbligata al rispetto delle prescrizioni dell'Autorità, sarebbe evidente il difetto di legittimazione passiva della stessa.
5.1. Il motivo d'appello è palesemente infondato.
Il difetto di giurisdizione è insussistente.
Afferma la consolidata ed univoca giurisprudenza di legittimità che
Nel caso di specie: a) si tratta di controversia tra privati ( è pacificamente una società Parte_1 commerciale di diritto privato, anche se di proprietà pubblica); b) la controversia attiene a diritti soggettivi, avendo la azionato il proprio diritto a non essere discriminata nell'accesso al CP_1 lavoro sulla base di un requisito fisico previsto in identica misura per uomini e donne;
c) la richiesta di parte ricorrente in primo grado non era di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ossia la disposizione di n. 55/06 ed i presupposti Parte_1 provvedimenti (il DPCM 411/87 e le disposizione dell'ANSF), né il Tribunale di Roma ha provveduto esorbitando dai suoi poteri.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, motivata da parte appellante in ragione della non addebitabilità della condotta discriminatoria, trattandosi di comportamento dovuto, sicché il soggetto passivamente legittimato sarebbe la NF (ora ). CP_8
La controversia verte su un'ipotesi di discriminazione indiretta, definita dall'art. 25, comma 2 del d.lgs. 198/2006 come segue: <si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, prassi, atto, patto o comportamento, compresi quelli di natura organizzativa incidenti sull'orario lavoro, apparentemente neutri mettono possono mettere i candidati in fase selezione e lavoratori determinato sesso posizione particolare svantaggio rispetto a dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati necessari.>>.
La discriminazione indiretta, quindi, può trovare la propria fonte in una disposizione (di legge, di regolamento, di atto amministrativo), così come in un criterio, una prassi, un atto, un patto (ad es. contrattazione collettiva di qualsiasi livello), in un comportamento apparentemente neutri che, però, mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai candidati ed ai lavoratori dell'altro sesso.
Rispetto alla discriminazione indiretta, non ha dunque alcun rilievo l'intento del datore di lavoro, che potrebbe anche essere obbligato o comunque autorizzato, in virtù di una disposizione di legge o regolamentare o della contrattazione collettiva, ad adottare un determinato comportamento.
15 Ciò non esclude, in ogni caso, la sussistenza della discriminazione e, quindi, la sua esclusiva legittimazione passiva rispetto alla pretesa del candidato in fase di selezione o del lavoratore di non essere trattato in maniera deteriore rispetto a quelli dell'altro sesso.
In identica fattispecie la Suprema Corte ha rilevato <l'infondatezza della doglianza con cui si deduce la legittimazione passiva necessaria competente autorità di garanzia sicurezza, atteso che – come condivisibilmente evidenziato dalla - l'oggetto principale parte_3 domanda proposta … innanzi al giudice merito era costituito richiesta accertamento natura discriminatoria condotta posta in essere da , per il parte_1 ricorso è stato correttamente proposto nei riguardi del soggetto destinatario degli effetti pronuncia richiesta, dal quale l'odierna controricorrente pretendeva ottenere “bene vita” aspirava, non potendo considerarsi detta litisconsorte necessario nel giudizio;
…>> (Cass. 18668/2023).
Il primo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.
6. Con il secondo motivo d'impugnazione censura la decisione del Tribunale nella parte Parte_1 in cui ha affermato l'irrilevanza del requisito dell'altezza e l'errata valutazione dell'accertamento specifico effettuato nei confronti della ricorrente.
Contesta, poi, la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale che, a suo dire, non avrebbe considerato che le prescrizioni in materia di altezza rispondono a documentate esigenze di sicurezza e non avrebbe nemmeno correttamente valutato gli esiti dell'accertamento peritale effettuato, riferito alla idoneità o meno della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni.
Al riguardo, osserva che la ricorrente non avrebbe superato la prova relativa all'azionamento del rubinetto di isolamento pneumatico della porta intercomunicante.
Osserva, al riguardo, che l'azionamento, così come è stato effettuato dalla ricorrente, comporterebbe una situazione di rischio non accettabile per la sicurezza ferroviaria.
Deduce, infine, che il Tribunale con l'impugnata decisione avrebbe violato gli artt. 1 e ss. della l.
874/1986, del d.lgs. 188/2003, del d.lgs. 162/2007, nonché del decreto ANSF n. 1/2009 del 6 aprile
2009 e di ogni altra norma e principio in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e distribuzione delle relative competenze accertatorie e dispositive e/o di legittimazione necessaria della competente autorità per la sicurezza della circolazione ferroviaria nonché in materia di discriminazione ex art. 38 del d.lgs. 38/2006.
6.1. Il motivo d'appello è infondato.
La Corte Suprema, in identica fattispecie in cui la Corte d'appello di Roma aveva accolto le ragioni della candidata che, dopo avere superato le prove, non era stata assunta da per la Parte_1
16 mancanza del requisito staturale di cm 160, ha affermato quanto segue: <
2. Deve rilevarsi che, come esposto nello storico di lite, la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali di per sé idonea a sostenere il decisum: a) l'irragionevolezza della normativa secondaria che aveva previsto il limite minimo di statura in relazione alle mansioni che la vincitrice del concorso avrebbe dovuto espletare;
b) il carattere indirettamente discriminatorio di un limite staturale uguale per gli uomini e per le donne.
Al riguardo - e con riferimento alla prima delle suddette ragioni del decidere - si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr, Cass., n. 23562/2007, richiamata anche nella sentenza impugnata), il giudice deve apprezzare incidentalmente la legittimità, ai fini della sua disapplicazione, della previsione di un'altezza minima, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni, attraverso l'accertamento di quali siano le mansioni a cui il lavoratore interessato potrebbe essere addetto e se le stesse potrebbero essere espletate nonostante una statura inferiore a quella richiesta.
Nel caso di specie la Corte territoriale, nei termini già diffusamente ricordati, ha svolto la necessaria indagine, escludendo che le mansioni che la … sarebbe stata chiamata a svolgere, secondo il profilo professionale di Capo Servizio Treno, richiedessero necessariamente un'altezza minima di m. 1,60; ciò ha fatto svolgendo un percorso motivazionale esaustivo, coerente con le conclusioni che ne sono state tratte e immune da vizi logici, come tale sottratto al sindacato di congruità sotto il profilo logico formale demandato a questa Corte di legittimità.
In particolare, per ciò che concerne l'eventuale effettuazione di operazioni che, secondo la parte datoriale, avrebbero necessariamente richiesto l'altezza minima suindicata, la Corte territoriale non solo ne ha constatato l'eccezionalità in comparazione del complesso delle mansioni proprie della qualifica, ma ha anche rilevato che la parte datoriale non aveva dedotto quegli elementi tecnici specifici da cui poter eventualmente desumere l'impossibilità ad espletarle da parte della … tenuto conto della sua statura;
né tale osservazione può ritenersi scalfita dall'enunciazione, nel ricorso per cassazione, di ulteriori mansioni che, peraltro senza indicazione delle fonti probatorie che dovrebbero sostenere l'assunto, non sarebbero compatibili con una statura inferiore al limite prescritto, trattandosi di questioni di mero fatto neppure portate all'attenzione dei Giudici del merito, né dal rilievo che la necessità del rispetto di tale limite dovrebbe ritenersi in re ipsa, siccome fissata dalle ricordate fonti normative, posto che oggetto dell'indagine necessariamente svolta dalla Corte territoriale era proprio la verifica della intrinseca ragionevolezza, nel caso di specie, delle disposizioni dettate al riguardo da tali fonti regolamentari.>> (Cass. 25734/2013).
Successivamente, in altra identica fattispecie, con orientamento conforme la giurisprudenza di legittimità ha affermato quanto segue <
5.4. Ebbene, nel caso di specie, la Corte capitolina ha
17 ritenuto, come già il Tribunale, che il limite staturale di 160 cm. prescritto, sulla base del quadro normativo oggetto di denuncia di violazione con il primo motivo, nella procedura di assunzione di personale con qualifica di Capo Servizio Treno, bandita dall'azienda nel 2006, costituisca appunto una discriminazione indiretta, in violazione dell'art. 4 l. 125/1991 come modificato dall'art. 2 d.lg.
145/2005 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE (in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e di condizioni di lavoro) poi confluito nell'art. 25 d.lg.
198/2006, siccome non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla suddetta qualifica.
Nella suddetta valutazione, essa ha esattamente applicato il principio di diritto, secondo cui, in tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni (Cass. 13 novembre 2007, n.
23562; in termini: Cass. 15 novembre 2013, n. 25734, con affermazione della valutazione in concreto, ai fini della disapplicazione, della funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni;
Cass. 14 dicembre 2017, n. 30083). E ciò sulla base di un apprezzamento in concreto del non avere "l'azienda", come "avrebbe dovuto" secondo l'onere probatorio a suo carico sopra illustrato, provato "la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alla sicurezza del servizio da svolgere" (così al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza), a dimostrazione di una congrua giustificazione della statura minima in riferimento alle mansioni comportate dalla qualifica. Sicché, la Corte territoriale ha compiuto un accertamento incensurabile in sede di legittimità, di sindacato di ragionevolezza nell'individuazione e disapplicazione della norma discriminatoria indiretta, nel caso di specie rispettato.>> (Cass. 3196/2019).
In altra identica fattispecie, in cui ricorrendo per cassazione aveva dedotto l'avvenuta Parte_1 violazione e falsa applicazione, da parte della Corte d'appello, degli artt. 1 e sgg. della legge n.
847/1986, del d. lgs. n. 188/2003, del d. lgs. n. 162/2007 nonché del decreto ANSF 1/2009 e di ogni altra norma o principio in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria e distribuzione delle relative competenze accertatorie e dispositive e/o di legittimazione necessaria della competente autorità per la sicurezza della circolazione ferroviaria (motivo identico a quello proposto nell'odierno appello), la Corte Suprema, in linea con il costante orientamento già richiamato, ha affermato quanto segue: <
5.3. la deduzione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto deve essere respinta alla luce della giurisprudenza di legittimità, che si richiama anche ai sensi
18 dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, scrutinando fattispecie di analogo oggetto, ha affermato il principio che la previsione di un medesimo limite staturale per uomini e donne configura discriminazione indiretta ove non oggettivamente giustificato, né comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica attribuita (Cass.
61967/2019, Cass. n. 27219/2019, Cass n. 23562/2007, Cass. n. 25734/2013);
6. il secondo motivo di ricorso non si confronta con le ragioni alla base della decisione;
la sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto che nello specifico la previsione del limite staturale non fosse appropriata e funzionale all'espletamento delle mansioni di Capo treno/Capo Servizi Treno neppure con riferimento al momento nel quale la … aveva sostenuto le prove selettive;
ha fondato tale accertamento sulla considerazione, qualificata dirimente, che attualmente il requisito minimo di statura non è richiesto per l'accesso alle dette mansioni e che la società non aveva Parte_1 dedotto né dimostrato che vi era stata specifica modifica del materiale rotabile e delle sue dotazioni tale da giustificare il venir meno del vincolo della statura;
la valutazione della Corte di merito, fondata su un ragionamento presuntivo tratto dalla circostanza che il requisito staturale non era più stato richiesto in epoca successiva a quella di espletamento delle prove selettive, ha quindi espressamente preso in considerazione l'epoca della selezione alla quale aveva partecipato la …; …>> (Cass. 14448/2023).
Da ultimo, con la pronuncia n. 18668/2023, la Corte Suprema ha di nuovo confermato il suo orientamento su un ricorso proposto da (il cui secondo motivo era identico a quello Parte_1 oggetto del presente esame) affermando quanto segue: <
2. il ricorso non può trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata è conforme a numerosi precedenti di questa Corte - da cui non è dato discostarsi per evidenti ragioni di uniformità di trattamento di casi analoghi - ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato (cfr. Cass. n. 23562 del 2007; Cass. n. 25734 del 2013; Cass. n. 26866 del 2017; Cass.
n. 3196 del 2019; Cass. n. 27729 del 2019; Cass. n. 7982 del 2020; Cass. n. 8167 del 2020; da ultimo Cass. n. 14448 del 2023); sin dalla prima pronuncia di legittimità richiamata si è affermato il principio, poi ribadito, secondo cui, in tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza perché presuppone erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporta una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni (in termini, Cass. n.
23562/2007 cit., in cui questa Corte ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che
19 si era limitata a ritenere, ai fini dell'assunzione alla Metropolitana di Roma, il requisito dell'altezza minima di m. 1,55 - previsto nel d.m. n. 88 del 1999, identico per uomini e donne - una garanzia sia per l'incolumità del personale in servizio sia per la sicurezza degli utenti, senza accertare a quali mansioni l'attrice potesse adeguatamente attendere nonostante l'altezza fisica inferiore rispetto a quella richiesta); tanto sulla base dell'assunto della Corte costituzionale (sentenza n. 163 del 1993) secondo cui
“ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono”; per il Giudice delle leggi il principio di eguaglianza impone di verificare che non sussista violazione del criterio di “proporzionalità del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita”; …>>.
6.2. Fatte tali premesse in diritto, si osserva che la società appellante sostiene la legittimità del limite staturale sulla base delle seguenti disposizioni di normazione secondaria: a) il DPCM 411/87 il cui art. 6 prescriveva che per l'ammissione ai concorsi di assunzione per il personale dell'Ente
Ferrovie dello Stato era richiesto il limite minimo di statura di m. 1,60 per le mansioni di conduttore di treno;
b) l'ordine di servizio n. 110/1993 emesso da Ferrovie dello Stato S.p.a., dopo la privatizzazione dell'ente, con cui venne confermato il detto limite;
c) la disposizione 55/2006 emessa da nella sua qualifica di gestore dell'infrastruttura Controparte_5 ferroviaria nazionale, con cui parimenti si confermò il limite staturale;
d) il decreto n. 1/2009 di che ha dichiarato applicabile e vincolante come norma tecnica e standard di sicurezza la CP_2 disposizione 55/2006 di Controparte_5
Si tratta, quindi, di una normativa secondaria che prevede un limite unico di altezza per uomini e donne la cui legittimità, ai sensi della pacifica giurisprudenza in precedenza richiamata, deve essere valutata, ai fini della disapplicazione, accertando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni.
6.3. In proposito, in primo luogo non si può omettere di rilevare che, alla data della selezione da cui
è stata interessata la , avvenuta negli anni 2016 – 2017, era già in vigore il Regolamento UE CP_1
2015/995, entrato in vigore il 20 luglio 2015.
20 Tale regolamento non prevede alcun requisito staturale per accedere alle mansioni di capo treno/capo servizi treno.
Quindi, è irrilevante quanto dedotto da nella memoria difensiva del primo grado circa il Parte_1 fatto che con circolari 196/2017 del 10 gennaio 2017 e 3351/2017 del 27 marzo 2017, abbia CP_2 fornito chiarimenti e prescrizioni circa la disciplina comunitaria, stabilendo l'obbligo, per le imprese ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza e per i gestori di infrastruttura in possesso dell'autorizzazione di sicurezza, di uniformarsi a detto Regolamento a partire dal 1° gennaio 2018.
Infatti, indipendentemente dalle circolari di ANSF, le disposizioni del Regolamento europeo erano vigenti ed obbligatorie per tutti gli Stati membri fin dalla data di entrata in vigore sopra indicata.
Il già menzionato Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2015, all'art. 2 prevede che <il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'unione europea. esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2015. è obbligatorio tutti i suoi elementi e direttamente applicabile ciascuno degli stati membri.>>.
Quindi, indipendentemente dalle circolari tardivamente adottate da e dalla data nelle stesse CP_2 indicata da cui le imprese ferroviarie si sarebbero dovute uniformare al predetto Regolamento, è certo, invece, che lo stesso era già pienamente operante nell'ordinamento nazionale dal 20 luglio
2015, non potendo la data di vigenza di una normativa primaria sovranazionale, direttamente efficace nell'ordinamento interno, essere posticipata da un atto di normazione secondaria di uno
Stato membro.
Pertanto, dal 20 luglio 2015 tutte le disposizioni secondarie attinenti al limite staturale per l'accesso all'impiego di capo treno/capo servizi treno sono state abrogate dalla normativa europea.
6.4. È altresì vero, come dedotto dalla società appellante, che il regolamento pone requisiti minimi valevoli per tutti i 27 paesi della UE, sicché i singoli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti in relazione al proprio materiale rotabile.
Ebbene, come dedotto sempre dalla società appellante nella memoria difensiva di primo grado,
(quale soggetto esercente attività di trasporto ed in possesso del necessario certificato Parte_1 di sicurezza) con propri atti denominati COCS 61.0 (Comunicazione Organizzativa per il
Certificato di Sicurezza)5 e DOCS 34.0 (Disposizione Organizzativa per il Certificato di
Sicurezza), entrambi del 28 luglio 2017 (doc.ti 35-36), ha recepito all'interno del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza di Esercizio (SGSE) le indicazioni delle predette note ANSF ed ha previsto, per certe mansioni, il possesso di specifici requisiti fisici, tenuto conto delle caratteristiche del proprio materiale rotabile e delle connesse esigenze di sicurezza.
21 In particolare, e per quanto qui interessa, la già menzionata COCS 61.0 per tutto il personale chiamato a mansioni di “conduzione”, tanto che siano svolte sia in via esclusiva (come per i macchinisti), quanto che siano svolte in via occasionale (come per i Capi Treno che proprio per questa ragione, come sarà chiarito più avanti, debbono conseguire la certificazione “ASC”, cioè
Attività di Supporto alla Condotta), ha confermato un limite di altezza minimo di mt 1,55 e che coincide con quello previsto dalla normativa nazionale ed europea per la progettazione e costruzione delle cabine treno …)” (pag. 9 della richiamata memoria).
Quindi, con una disposizione organizzativa interna – che non assurge nemmeno al valore di norma secondaria – , tardivamente adeguandosi al Regolamento UE vigente e cogente fin dal 20 Parte_1 luglio 2015, ha stabilito il limite staturale per l'accesso alla mansione di capo treno/capo servizi treno di cm 155, esattamente l'altezza dell'odierna appellata . CP_1
Parte appellante non ha dedotto una modifica del materiale rotabile intervenuta tra il 2016 ed il
2018 (data del recepimento della normativa europea), sicché si deve ritenere che il limite staturale di cm 160, già abrogato in virtù dell'entrata in vigore del Regolamento UE, fosse già ampiamente ingiustificato alla data della disposta selezione, oggetto del presente giudizio, per l'accesso all'impiego di capo treno/capo servizi treno.
6.5. In ogni caso, trattandosi di norma di carattere secondario, la stessa deve trovare una specifica giustificazione tecnica che non emerge nel caso di specie perché dalla c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio è risultato che la è in grado di effettuare tutte le manovre di sicurezza CP_1 richieste in caso di emergenza.
In proposito la relazione di consulenza, depositata a seguito dell'integrazione istruttoria richiesta dal giudice di prime cure, ha accertato, riguardo alle prove relative all'effettuazione di manovre di emergenza, quanto segue: <si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, prassi, atto, patto o comportamento, compresi quelli di natura organizzativa incidenti sull'orario lavoro, apparentemente neutri mettono possono mettere i candidati in fase selezione e lavoratori determinato sesso posizione particolare svantaggio rispetto a dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati necessari./> all'effettuazione di prove sulle porte e sul freno di emergenza del treno: Parte_1
1) azionamento del rubinetto di isolamento pneumatico e bloccaggio porte (mi è stato riferito che detta manovra viene effettuata a treno fermo e si esegue se le porte, per qualche motivo, restano aperte ed occorre chiuderle manualmente): la ha aperto la mantovana della porta CP_1 collocata ad un'altezza dal suolo di 201 cm, con la chiave quadrata riuscendoci a piedi a terra, ovvero senza sollevarsi sulle punte dei piedi, ha poi azionato il rubinetto di isolamento pneumatico collocato ad un'altezza dal suolo di 208 cm. sollevandosi sulle punte dei piedi ed azionando lo stesso rubinetto con la punta delle dita della mano, ha ruotato sempre con la chiave quadrata il chiavistello di blocco meccanico collocato ad un'altezza dal suolo di 207 cm, con il piede sinistro poggiato a terra ed il piede destro poco sollevato da terra, sulla punta;
22 2) azionamento della manopola del freno di emergenza (mi è stato riferito che detta manovra viene effettuata a treno in movimento, ma nel caso del sopralluogo per vari motivi è stata fatta a treno fermo), manopola collocata a 192 cm dal gradino;
la ricorrente ha azionato detto dispositivo con i piedi poggiati completamente a terra;
3)azionamento del rubinetto di isolamento pneumatico della porta intercomunicante tra le due carrozze, posizionato ad un'altezza dal suolo di 203 cm. (mi è stato riferito che detta manovra viene eseguita a treno in movimento) la ha effettuato detta manovra in punta di piedi, CP_1 poiché è presente un piccolo gradino antistante la suddetta porta intercomunicante (altezza suolo- manopola cm 201,5) la ha ripetuto la manovra di azionamento del rubinetto di isolamento CP_1 pneumatico, posizionandosi su detto piccolo gradino, ha effettuato la manovra con il piede sinistro sollevato dal suolo ed il piede destro a terra, è stata effettuata nuova prova, su richiesta della parte attrice, e le parti non si sono opposte, riuscendo ad azionare il rubinetto con la punta delle dita ed i piedi a terra.>>.
Infondata è la critica avanzata da parte appellante alla valutazione della consulenza tecnica effettuata dal giudice di prime cure, con esclusivo riferimento alla terza prova relativa all'azionamento del rubinetto di isolamento pneumatico della porta intercomunicante tra le due carrozze.
Osserva che <ricorrere al sollevamento sulle punte dei piedi (e o appoggiare i su parte_1 gradini di foggia non progettata per l'appoggio stabile perché caratterizzati anche da superfici orizzontali, in quanto “di passaggio”) fine azionare manipolatori cui è prevista la manovra parte del ct cst durante il movimento treno, comporta una situazione rischio accettabile sicurezza ferroviaria.>>.
In primo luogo, non si apprezza l'affermazione che la manovra comporterebbe una situazione di rischio inaccettabile per la sicurezza ferroviaria.
Infatti, la declaratoria del contratto collettivo prevede che il capo treno/capo servizi treno “svolge attività relative alla dirigenza, sorveglianza e responsabilità del convoglio relativamente alla circolazione, anche con interventi sul materiale, ivi compresa l'effettuazione della prova freno nei casi previsti sulla base dei regolamenti e della normativa vigenti;
alla compilazione e conservazione dei documenti di viaggio, al coordinamento del personale di scorta, alla sorveglianza e controllo sulla regolarità del servizio viaggiatori e sui servizi svolti da terzi a bordo treno nell'ambito delle rispettive responsabilità, alla emissione e controllo di biglietti di viaggio, alla assistenza e informazione della clientela, anche dialogando in lingua straniera, al controllo e intervento nelle attività di manovra e scambi in particolari situazioni, di coadiutore del macchinista nei casi previsti e in eventuali altri casi con il possesso di specifiche abilitazioni.”.
23 Dalla suddetta declaratoria, infatti, emerge evidente che le manovre di emergenza non costituiscono l'attività ordinaria del capo treno/capo servizi treno.
E' ben vero, come osserva la società appellante, che quest'ultimo, per la sicurezza del convoglio e dei viaggiatori, debba essere in grado di effettuare le manovre di emergenza richieste dalla situazione contingente, ma, a parte il fatto che la ricorrente è stata in grado di effettuare la manovra,
l'azionamento del rubinetto di isolamento pneumatico della porta intercomunicante tra le due carrozze è un'attività del tutto residuale, né certamente di importanza primaria fra le manovre di emergenza, come sottolineato dallo stesso c.t.u. che ha evidenziato che la ha eseguito CP_1
“senza alcuna difficoltà la manovra più cogente, in termini di sicurezza, fra le tre effettuate, ovvero quella di azionamento del freno di emergenza” (e che questa sia la manovra più importante è confermato dall'espresso richiamo contenuto nella declaratoria contrattuale).
Inoltre, trattandosi di un rubinetto attinente all'apertura/chiusura della porta intercomunicante tra le due carrozze, è situato in un luogo in cui ordinariamente non sostano viaggiatori, sicché il dedotto rischio alla sicurezza ferroviaria, asseritamente derivante dall'effettuare la manovra in punta dei piedi o salendo sul gradino, francamente non è apprezzabile.
Né si apprezza la possibilità di un rischio all'incolumità personale della – peraltro CP_1 nemmeno dedotto dalla società appellante - perché quest'ultima potrà effettuare la manovra, stante la mancata sosta di viaggiatori in prossimità del richiamato rubinetto, in tranquillità prendendo le opportune precauzioni personali.
6.6. Infine, la giustificatezza del limite deve essere valutata proprio alla luce della normativa tecnica internazionale richiamata da parte appellante che prevede l'altezza minima del conducente del treno pari a cm 155, ritenuta indispensabile in relazione alla particolare conformazione della motrice.
Ebbene, poiché l'altezza del capo treno/capo servizio treno è mutuata su quella del conducente, potendo essere chiamato in caso di necessità a prendere la guida del convoglio, non sussiste alcuna logica nell'esclusione della ricorrente che risulta essere alta 155 cm, come comprovato dalla misurazione fatta dal c.t.u. (riportata nel primo elaborato depositato in data 22 gennaio 2022) e dall'istituto medico sportivo di CP_4
La seconda misurazione effettuata dal c.t.u., avvenuta in occasione dell'integrazione istruttoria richiesta dal Tribunale di Roma, ha dato come esito un'altezza di cm 154,50, ma il c.t.u. ne ha dato una spiegazione convincente evidenziando che <rispetto a precedenti determinazioni dello stesso parametro effettuate in altre sedi e occasioni, che la misurazione dell'altezza della ricorrente è stata effettuata nel primo pomeriggio può aver risentito fisiologica riduzione si registra progredire giornata rispetto quella determinabile dopo il riposo notturno;
detta
24 riduzione non è precisamente quantificabile con certezza risentendo anche della costituzione del soggetto e delle attività fisiche svolte nel corso della stessa giornata.>>.
In ogni caso, come affermato dall'univoca giurisprudenza di legittimità in precedenza richiamata, il giudice deve valutare in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni: la ricorrente, come già in precedenza evidenziato, è riuscita ad effettuare tutte le manovre di sicurezza che possano eventualmente essere richieste ad un capo treno/capo servizi treno, sicché l'indicato limite staturale non ha alcuna giustificazione tecnica né appare proporzionato ed appropriato al conseguimento del richiesto obiettivo di sicurezza.
Merita, quindi, piena condivisione l'accertamento, effettuato dal giudice di prime cure, sul carattere discriminatorio del limite staturale invocato da . Parte_1
6.7. Anche il secondo motivo d'appello deve, dunque, essere disatteso.
7.Con il terzo motivo d'appello impugna il capo della decisione nella parte in cui il Parte_1
Tribunale avrebbe emesso una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro.
Deduce, al riguardo, che il Tribunale non avrebbe considerato che aveva emanato solo un Parte_1 bando selettivo di personale che avrebbe potuto assumere, senza obbligazione in tal senso.
Osserva che con tale decisione, quindi, il giudice a quo avrebbe violato le norme in materia di autonomia negoziale.
7.1. Il motivo d'impugnazione è palesemente infondato.
In primo luogo, è sufficiente leggere il dispositivo della sentenza per rilevare che non è stata emessa una pronuncia giudiziale costitutiva del rapporto di lavoro.
Il dispositivo, infatti, così statuisce: <accoglie parzialmente la domanda e, in riforma del decreto opposto, dichiara sussistente il requisito fisico richiesto nella procedura per l'immissione servizio alle dipendenze della convenuta con profilo professionale di capotreno caposervizi treno e ricorrente idonea all'attività controparte_1 accompagnamento treni;
l'effetto, ordina a parte resistente cessare comportamento illegittimo dare corso alla assunzione secondo l'ordine graduatoria, considerando superata fase verifica dell'idoneità fisica/>e dichiara la ricorrente idonea all'attività di accompagnamento treni;
per Controparte_1
l'effetto, ordina a parte resistente di cessare il comportamento illegittimo e di dare corso alla procedura di assunzione secondo l'ordine di graduatoria, considerando superata la fase della verifica dell'idoneità fisica>>.
Nessuna disposizione direttamente costitutiva del rapporto di lavoro è, quindi, stata pronunciata;
il contenuto della decisione, infatti, destinato a rimuovere l'accertato comportamento discriminatorio, consiste in una condanna ad un facere avente ad oggetto l'obbligo di “dare corso alla procedura di assunzione secondo l'ordine di graduatoria, considerando superata la fase della verifica dell'idoneità fisica”.
25 Peraltro, è infondata anche l'affermazione che aveva emanato solo un bando selettivo di Parte_1 personale che avrebbe potuto assumere, senza obbligazione in tal senso.
È sufficiente leggere, in proposito, le mail inviate dalla società odierna appellante alla per CP_1 la visita medica, in cui quest'ultima è sempre definita come “candidata” e la procedura cui partecipa è definita costantemente come “selezione”, per evincere che si trattava di una procedura selettiva per l'assunzione di personale.
Quanto sopra osservato trova aperta conferma nella mail del 23 novembre 2017, di invito alla visita medica del successivo giorno 30, con cui si richiede alla di portare una serie di documenti CP_1
(codice fiscale, documento di riconoscimento, certificazione anagrafica, casellario giudiziale e carichi pendenti, fotocopia autentica titolo di studio, foto formato tessera su fondo bianco, codice
IBAN) che, all'evidenza, erano destinati univocamente alla successiva assunzione in servizio.
Si trattava, quindi, con tutta evidenza di un'offerta al pubblico di assunzione mediante selezione, avente il valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1336 c.c.
Afferma al riguardo la giurisprudenza che <infondate appaiono le eccezioni preliminari di difetto giurisdizione e legittimazione passiva.
o integrate una volta intervenuta l'accettazione e comunque in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione.>> (Cass. 983/2020).
Anche il terzo motivo d'impugnazione merita, quindi, di essere respinto.
8. Con il quarto motivo d'appello la società censura la sentenza per l'omessa Parte_1 considerazione dell'aliunde perceptum.
Si duole che il Tribunale non abbia pronunciato sulla relativa eccezione proposta da e Parte_1 sulle connesse richieste di prova.
8.1. Anche tale motivo è palesemente infondato.
Il Tribunale non ha accolto la domanda risarcitoria, quindi non aveva alcun motivo per esaminare l'eccezione di aliunde perceptum proposta dalla società odierna appellante, evidentemente assorbita dal rigetto della prima.
9. L'appello deve, quindi, essere respinto.
26 Le spese di lite del grado sono a carico della società appellante in virtù del principio generale della soccombenza che regola l'onere delle spese giudiziali.
Queste ultime si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della domanda e dell'attività processuale effettivamente espletata nel grado (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
Le spese giudiziali sono distratte in favore dei difensori della parte appellata che si sono dichiarati antistatari.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., da distrarre ai difensori antistatari.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 4 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF FO
27