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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3558/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2014, avente a oggetto “Servitu” e promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LAGHI ROBERTO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MACARIO MANUELA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione regolarmente notificato ha promosso il presente giudizio nei Parte_1 confronti di deducendo che: Controparte_1
- è proprietaria di un immobile ubicato in Cassano Allo Ionio, frazione Lauropoli, alla Via Leonardo da
Vinci n. 9, con antistante terreno di mq 60 circa, confinante ad est con via Timpone Rosso, a nord con proprietà , a sud con fabbricato mediante corte di proprietà eredi e ad ovest Parte_1 Per_1 con corte di proprietà del convenuto (divenutone quest'ultimo proprietario in forza di Controparte_1 atto pubblico di donazione del 7.10.2009, rep. n. 4830/2576 per NO , donante Per_2 CP_2
);
[...]
- il terreno de quo è riportato al Catasto terreni del Comune di Cassano allo Ionio, al fg. di mappa 31,
p.lla 308 di mq 60;
- il predetto terreno è pervenuto all'odierna attrice – totalmente libero da pesi e vincoli, reali e personali in favore di terzi – con atto di divisione del 5.1.1990 stipulato per NO , da Cassano Ionio, rep. Per_3
n. 81967, racc. n. 20240, del 5.1.1990;
- l'atto notarile interveniva tra le sorelle IG.re (odierna attrice) e a Parte_1 Controparte_3 divisione del patrimonio relitto dai genitori (deceduto il 25.7.1989) e Persona_4 Persona_5
(deceduta il 2.8.1989);
- nella menzionata divisione testualmente si disponeva che “a resta Parte_1 definitivamente assegnata la quota formata dai seguenti beni:
1) Intero fabbricato sito in Cassano Jonio, frazione Lauropoli, alla Via Laura Serra, composto da una porzione di locale a piano terra, scala interna di accesso dal piano terra al primo piano, sei vani catastali e mezzo al primo piano e soffitta impraticabile;
confinante con proprietà , Persona_6 Pt_1 pagina 1 di 11 eredi, strada Provinciale Cassano-Sibari, corte adiacente che sarà assegnata alla Per_7 stessa e porzione di locale, a piano terra”. Parte_1
- ai fini della corretta individuazione dei luoghi di causa, si precisava che a seguito della nuova toponomastica eseguita dal Comune di Cassano Allo Jonio, la via confinante con le proprietà interessate
– citata nell'atto pubblico che precede, nonché in quello che si menzionerà di seguito per NO Per_8
– indicata come Via Laura Serra, ha acquisito la nuova denominazione di Via Leonardo da Vinci;
- il terreno in contesa costituisce la corte di proprietà esclusiva dell'attrice , confinante Parte_1 con la proprietà dell'odierno convenuto Controparte_1
- detta piccola porzione di terreno è pervenuta all'istante totalmente libera da ogni peso, vincolo, servitù in favore di terzi;
tale dato risulta chiaramente dall'atto di compravendita per NO da Per_8 Castrovillari, racc. n. 5125 e rep. n. 16275, datato 29.3.1965, con il quale l'immobile in contesa è stato acquisito in proprietà dal IG. (dante causa dell'attrice); Persona_4
- inoltre, è maggiormente comprovato dall'assenza di qualsivoglia trascrizione – relativa al terreno per cui è causa – contro la IG.ra ed a favore di e dei suoi danti causa;
Parte_1 Controparte_1
- il terreno in questione – per come sopra descritto – di pacifica proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
(alla luce dei titoli sopra descritti) è da sempre adibito a strada di accesso al fabbricato della Parte_1 medesima attrice;
- in particolare, la fascia di terreno in questione congiunge il fabbricato dell'attrice con Via Timpone Rosso, e rappresenta l'unico accesso della IG.ra alla via pubblica;
Pt_1
- al contrario, il IG. al fine di accedere alla sua porzione di fabbricato, ha sempre avuto Controparte_1 a disposizione un'altra fascia di terreno – di sua esclusiva proprietà – sfociante nella via pubblica denominata Leonardo da Vinci, come si evince da documentazione fotografica allegata alla perizia di parte per Arch. Per_9
- occorre precisare che nell'atto pubblico di donazione del 7.10.2009, rep. n. 4830/2576 per NO
da parte della IG.ra (cugina dell'odierna attrice) in favore del IG. Per_2 Controparte_2
non è menzionato alcun passaggio attraverso la particella n. 308 (il terreno dell'istante Controparte_1 oggetto della presente controversia), in quanto sia l'accesso carrabile che quello pedonale, venivano e vengono esercitati attraverso Via Leonardo da Vinci;
- di recente il IG. ha proceduto alla recinzione ed alla pavimentazione della suddetta fascia di CP_1 terreno, aperta su via L. da Vinci, di sua proprietà ed esclusivo utilizzo alla porzione di fabbricato di sua spettanza;
- nello specifico ha creato una gradinata che ha reso il passaggio inidoneo al transito carrabile;
- di conseguenza, circa da un anno il convenuto ha iniziato a passare sulla corte di proprietà dell'odierna attrice al fine di accedere alla sua porzione di fabbricato;
- ciò dapprima è avvenuto dopo che su richiesta del convenuto – cugino della IG.ra Parte_1
– l'istante aveva a quest'ultimo, verbalmente concesso, a mero titolo di cortesia il permesso;
- tuttavia, dopo pochi mesi, il IG. ha iniziato ad accampare pretese in ordine al predetto CP_1 passaggio, tanto da intentare azione possessoria in danno dell'odierna attrice, nonostante non esista in favore dello alcun diritto di servitù di passaggio sul terreno di proprietà dell'istante o Controparte_1 alcuna trascrizione in tal senso, né a livello catastale si può tanto riscontrare;
- la pretesa da parte del convenuto di una supposta servitù di passaggio sulla proprietà della IG.ra
[...]
risulta priva di qualsivoglia titolo e/o fondamento di diritto;
Parte_1
- un mero passaggio di fatto esercitato dal , sebbene riconosciuto con l'ordinanza possessoria CP_1 resa nel 2013 dal Tribunale di Castrovillari tra le odierne parti in causa, non potrebbe che soccombere dinanzi all'accertamento petitorio;
- alla supposta situazione di fatto non corrisponde la titolarità di alcun diritto reale tale da legittimarla;
- l'odierna attrice a seguito del comportamento illegittimo della controparte, che pretende di esercitare un passaggio su un sito altrui, ha subito e continua a subire ingenti danni;
infatti, la ha visto violato Pt_1 il proprio diritto a godere in maniera piena, pacifica ed esclusiva del proprio terreno, in uno stato d'animo pagina 2 di 11 di continua incertezza circa la possibilità di poter subire intrusioni da parte di terzi e di poter vivere la propria privacy domestica. La liquidazione di tali danni si chiede in via equitativa. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare Parte_1
l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà della IG.ra , Parte_1 sito in Comune di cassano allo Ionio, in via Timpone Rosso, riportato al Catasto terreno del Comune di
Cassano allo Ionio, al fg. di mappa 31, p.lla 308 di mq 60, in favore della limitrofa proprietà del convenuto - ordinare all'odierno convenuto di astenersi dal passare sul detto fondo Controparte_1 dell'attrice, direttamente o a mezzo di incaricati, nonché di cessare ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della IG.ra ; - condannare il convenuto Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice nella misura equitativamente ritenuta di giustizia. Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf., cap ed iva come per legge. Il tutto con sentenza immediatamente esecutiva”. Con comparsa di costituzione e riposta depositata il 19.3.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, eccepito in via preliminare il difetto della mediazione, ha dedotto che:
- lo , avendo deciso di contrarre matrimonio in data 7/10/2009 acquistò in forza di donazione CP_1 della propria genitrice la piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di Cassano allo Ionio, frazione
Lauropoli in via Leonardo Vinci (già via Laura Serra) composto da un locale garage al piano terra nonché da un appartamento al primo piano con antistante corte dei mq. 122;
- l'accesso veicolare pedonale al garage posto al piano terra dell'immobile dello e alla relativa CP_1 corte è sempre avvenuto attraverso l'esercizio di un passaggio, esercitato ab immemorabili e comunque almeno dal 1965, in modo indisturbato, pubblico, pacifico, non interrotto e continuo su una stradina - appositamente creata e da sempre appositamente adibita a stradina per i veicoli e per l'accesso al garage e alla corte de qua - facente parte di una corte più ampia di proprietà dell'odierna attrice, ma da questa materialmente separata;
- infatti, la stradina oggetto di causa è sempre stata materialmente divisa dalla restante parte della corte della ed è sempre stata delimitata da un muretto con rete metallica (sul quale è stata impiantata Pt_1 anche una siepe) proprio al fine di definire la quota di terreno finalizzata e destinata a stradina e all'uso del predetto passaggio pedonale e veicolare;
un passaggio esercitato dallo , dai suoi danti causa CP_1
e persino da coloro che in passato ebbero in godimento il garage (per un lungo tempo adibito anche a cantina) posto al piano terra della proprietà del convenuto;
- queste circostanze sono già emerse chiaramente nel corso del giudizio possessorio, nel corso del quale
è peraltro anche emersa la inesistenza di qualsivoglia altro passaggio veicolare in favore del garage e della corte di proprietà dello;
CP_1
- lo stato dei luoghi è sempre stato tale da non consentire un diverso accesso veicolare alla proprietà del convenuto se non attraverso la stradina dei qua e non già da e per via Leonardo da Vinci, come controparte sostiene;
- l'immobile, dopo l'acquisto per donazione, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione al fine di poterlo adibire a prima abitazione dello;
CP_1
- i lavori hanno interessato anche la corte antistante la cui superficie è stata integrata attraverso l'acquisto di un'ulteriore quota di terreno;
lo zucchero infatti con scrittura privata registrata in data 1/08/2011 ha acquistato dai IGnori e un'area di circa mq. 23 consistenti in una striscia Persona_10 CP_4 di terreno confinante con la sua corte;
- la superficie della corte e la conformazione della stessa non hanno mai consentito, né consentono ancora oggi, il passaggio di un veicolo da e per via Leonardo Vinci;
la predetta aria presenta un restringimento tra la proprietà e la proprietà di 1,22 mt, ossia di uno spazio talmente ristretto da Parte_2 CP_1 non consentire il passaggio di alcun veicolo;
- all'atto dell'avvio dei lavori nell'autunno del 2009 fu deciso di abbattere una parte di fabbricato posto sulla corte prospiciente via Leonardo Vinci;
la distanza che vi era tra lo spigolo del muro prima esistente e la proprietà era appena di 0,71 cm;
distanza che impediva anch'essa il passaggio dei Parte_2
pagina 3 di 11 veicoli;
- in corrispondenza della eliminazione di questa struttura si decise quindi di realizzare l'entrata dell'immobile con realizzazione di una scala di accesso con ben 7 gradini e cancello;
una scala creata non per impedire il passaggio dei veicoli ma per poter accedere all'immobile causa del dislivello presente;
- il IGnor e la sua proprietà ha certamente maturato il diritto di passaggio sulla stradina per CP_1 usucapione avendone goduto per un periodo ultraventennale in modo indisturbato pubblico pacifico non interrotto e continuo;
si spiega, pertanto, la domanda riconvenzionale al fine di accertare l'esistenza del diritto di passaggio in favore della proprietà di e dei suoi danti causa sulla striscia di Controparte_1 terreno facente parte della p.lla 308 del fg. 31 di proprietà della e, specificamente, Parte_1 sulla stradina ivi già esistente;
- in via subordinata, sempre invia riconvenzionale, si chiede di voler dichiarare sussistendone, i presupposti di legge, e costituire la servitù coattiva di passaggio in favore della proprietà di CP_1
e dei suoi danti causa sulla striscia di terreno facente parte della p.lla 308 del fg. 31 di proprietà
[...] della e, specificamente, sulla stradina ivi già esistente;
all'uopo lo si dichiara Parte_1 CP_1 disposto a corrispondere la somma che il giudice riterrà equa e giusta.
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, voglia accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù del diritto di passaggio, pedonale e veicolare, in favore del fabbricato sito nel Comune di
Cassano Ionio, alla fazione Lauropoli, in via Leonardo Vinci, composto da locale garage al piano terra nonché da un appartamento, con antistante corte, il tutto censito in Catasto al fg. 37, p.lla 104, di proprietà di e dei suoi eventuali danti causa, e sulla corte identificata in Catasto Controparte_1
Terreni del Comune di Cassano Ionio al fg. 31, p.lla 308 e, specificamente, sulla stradina già ivi esistente, con onere del Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di procedere, con esonero di ogni sua responsabilità, alla relativa trascrizione;
in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, accertare, dichiarare e costituire la servitù di passaggio in favore del fabbricato sito nel Comune di
Cassano Ionio, alla fazione Lauropoli, in via Leonardo Vinci, composto da locale garage al piano terra nonché da un appartamento al primo piano, con antistante corte, il tutto censito in Catasto al fg. 37,
p.lla 104, di proprietà di e dei suoi eventuali danti causa, e sulla corte identificata Controparte_1 in Catasto Terreni del Comune di Cassano Ionio al fg. 31, p.lla 308 e, specificamente, sulla stradina già ivi esistente, al fine di consentire l'accesso pedonale e veicolare alla strada pubblica, e/o stabilendo eventualmente, a norma di legge, ogni diversa e necessaria modalità e/o percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, nonchè l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente, con onere del Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di procedere, con esonero di ogni sua responsabilità, alla relativa trascrizione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. Espletato il procedimento di mediazione, dopo l'interrogatorio formale delle parti e l'esame di alcuni dei testi indicati la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Nel merito 2.1 Tanto premesso, la domanda attorea è da qualificare come actio negatoria servitutis (art. 949 c.c.).
Giova osservare come tale ultima azione si differenzi dalla revindica: la seconda tutela, invero, ha ad oggetto l'affermazione del diritto di proprietà di una cosa di cui non si ha il possesso, per ottenerne, previo riconoscimento del diritto, la relativa restituzione;
nell'azione di cui all'art. 949 c.c., l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi (Cass. Civ., Sez. II, 11.1.2017, n. 472). La legittimazione attiva all'esercizio dell'actio negatoria servitutis compete al proprietario o titolare di pagina 4 di 11 altro diritto reale, il quale - correlativamente - ha soltanto l'onere di dimostrare il suo diritto sul bene, non essendo necessario la prova rigorosa della proprietà come nella rivendica (arg. da Cass. n. 24028/2004).
Sul punto, infatti, è stato precisato che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905). L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
Quanto, invece, all'onere probatorio incombente sul convenuto, questi deve dimostrare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905).
2.2. Sulla scorta di tali premesse è possibile affrontare la fattispecie oggetto di esame.
Nel caso di specie deve osservarsi che non è in contestazione tra le parti la titolarità in capo a
[...]
del terreno identificato alla particella 308, foglio 31 del catasto terreni del Comune di Cassano Parte_1 All'Ionio, ossia del terreno sul quale è presente la stradina oggetto della lamentata attività di passaggio che il convenuto intende esercitare.
Ciò posto, lo non ha dedotto la sussistenza del titolo contrattuale costitutivo del diritto di servitù. CP_1
Il convenuto , in effetti, nel costituirsi tempestivamente ha chiesto in via riconvenzionale CP_1 l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, pedonale e veicolare, a vantaggio del fabbricato sito nel Comune di Cassano All'Ionio in via “Leonardo Vinci, composto da locale garage al piano terra nonché da un appartamento, con antistante corte, il tutto censito in Catasto al fg. 37, p.lla 104”. A tal fine, l'attore ha dedotto che da tempo immemorabile e, comunque, almeno dal 1965, lo stesso e i suoi danti causa esercitano il passaggio in modo indisturbato, pubblico, pacifico, non CP_1 interrotto e continuo sulla stradina, appositamente creata e da sempre adibita a stradina per i veicoli e per l'accesso al garage e alla corte dello . CP_1
2.3. È noto che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.
All'uopo è necessario che quella IGnoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di IGnoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 1300/80). Ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione l'istante ha l'onere di fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché di provarne il momento iniziale e la decorrenza del termine ventennale previsto dalla legge, salvo i casi di usucapione abbreviata.
Inoltre, atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass. civ. sez. II, 6- 9-2002, n.
12984, in Gius, 2003, 2, 183), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata pagina 5 di 11 la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Con riferimento specifico all'usucapione della servitù, va ricordato che l'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento sia alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, sia alla ricorrenza dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas (da ultimo v. Cass. n. 8320 del 2023).
In particolare, il diritto di servitù deve sempre corrispondere ad una utilitas del fondo dominante, sicché non è possibile ipotizzare la sussistenza di un diritto reale sfornito di tale requisito essenziale.
Inoltre, le servitù, per poter essere usucapite, devono essere apparenti (art. 1061 c.c.). La situazione di apparenza deve persistere per tutto il periodo necessario per l'usucapione. Sul punto costituisce ius receptum nella giurisprudenza di merito e legittimità che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
Infine, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, il possesso da considerare è esclusivamente quello che sia stato posto a base dell'usucapione, non potendo essersi usucapito qualcosa di più o di diverso di ciò che si è posseduto
(Cass. n. 5060 del 1992), donde l'obbligo del giudice di determinare il contenuto della servitù unicamente in rapporto alla precisa attività svolta dal possessore e limitarne l'esercizio secondo l'uso che della servitù medesima se ne è fatto per tutto il periodo di tempo necessario ad usucapire.
Tanto precisato, nella specie la domanda riconvenzionale proposta è generica.
È opportuno precisare, infatti, che già dal punto di vista dell'allegazione, non è specificamente indicato dallo quando è iniziato il possesso della servitù, il tempo e le modalità del suo esercizio. CP_1
A ben vedere, il convenuto ha genericamente riferito di una attività di passaggio sin dal 1965 esercitata da lui e dai suoi danti causa.
Vi è da rilevare che il convento è titolare del fabbricato di cui alla comparsa di costituzione e risposta per effetto di donazione del relativo diritto di proprietà da parte della madre, . Controparte_2 L'atto di donazione risale al 7.10.2009, sicchè, salvo assumere che il convenuto abbia chiesto il riconoscimento dell'usucapione in relazione al solo periodo successivo al proprio acquisto, si deve ritenere che il riferimento ai “danti causa” evochi l'ipotesi di accessione nel possesso ex art. 1146 c.c.. Tuttavia, anche sul punto la domanda è formulata in modo generico, atteso che ai fini dell'art. 1146 c.c. l'unico dante causa individuabile dall'esame complessivo delle allegazioni è la madre dell'attore
[...]
, la quale nell'atto di donazione ha dichiarato che i beni donati le pervenivano per effetto Parte_1 dell'apertura della successione del padre, avvenuta il 19.4.1991. Neppure risulta che l'attore abbia inteso agire quale erede del defunto genitore della di lui madre. Orbene, escluso che il convenuto abbia maturato in proprio il periodo di possesso utile all'usucapione, circostanza mai dedotta o oggetto della richiesta di prova testimoniale, deve osservarsi come non risulti precisato in comparsa di costituzione il tempo, il modo di manifestarsi e la durata del possesso facente capo a . Né parte convenuta ha inteso depositare le memorie di cui all'art. 183, Controparte_2 co. 6, n. 1 c.p.c. al fine di chiarire tali aspetti. Neppure sotto il profilo dell'apparenza risultano dedotti elementi ai quali ancorare la specifica destinazione della strada all'esclusivo accesso al fondo dominante, anch'esso genericamente identificato. Procedendo con ordine, infatti, è necessario osservare che l'apparenza della servitù richiede la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di pagina 6 di 11 attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (tra le altre, Cass. civ. n. 11834/2021). Inoltre, l'apparenza deve permanere per tutto il tempo necessario all'usucapione. Ebbene, sulla stradina in oggetto dalla stessa produzione di parte convenuta emerge l'esistenza di un cancello che consente l'accesso ad una porzione recintata del fondo dell'attrice, sicchè in tale contesto fattuale diveniva ancor più pregnante l'onere assertivo e probatorio dello . CP_1
Il convenuto, infatti, non ha chiarito quando è avvenuta la costruzione della recinzione e del cancello che dà accesso anche alla porzione recintata della proprietà della parte attrice. A tal fine, il generico riferimento all'apertura di un accesso da parte della “su via Marroncelli Pt_1 nel 2010” (cfr. capitolo n. 15 di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata da parte convenuta) non chiarisce la presenza del cancello sulla stradina che dà accesso a Via Timpone Rosso;
fermo restando che, in effetti, trattasi di circostanza dedotta solo tardivamente. Il convenuto, peraltro, pur assumendo che la stradina che dà accesso alla Via Timpone Rosso sia l'unica che consente il passaggio carrabile verso il “garage”, contemporaneamente assume che il fondo preteso dominante sia costituito dal “fabbricato”, composto dal garage al piano terra e dall'appartamento al primo piano.
Orbene, la pretesa unitaria individuazione del fondo dominante nella combinazione di tali beni, dotati anche di distinta considerazione catastale, avrebbe richiesto una specifica allegazione non solo sull'effettiva unicità del fondo dominante ma anche dell'utilitas per il fondo dominante così inteso;
circostanza, quest'ultima, contrastane con la stessa allegazione, laddove il convenuto assume che il
“garage” un tempo adibito anche a “cantina” sarebbe stato oggetto di concessione in godimento a terzi. Da ultimo, si evidenzia che l'appartamento nel 2009 si trovava allo stato “grezzo” (cfr. atto di donazione), né risultano mai indicate dal convenuto specifiche attività involgenti l'appartamento anteriormente al suo acquisto avvenuto nel 2009. Come sopra osservato, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta usucapione risulta altresì sfornita di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare una decisione di accoglimento della domanda, sicchè l'ordinanza di ammissione di tale prova testimoniale è stata implicitamente revocata ritenendo la causa matura per la decisione. Giova rammentare, infatti, che la richiesta di provare per testimoni un fatto eIGe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento specifico a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assume rilievo la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza ulteriori pagina 7 di 11 precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. sent. n. 1824 del 2000, nonché Tribunale Castrovillari sez. I, 06/09/2021, n. 907).
Va osservato, inoltre, che il giudice non potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche. D'altronde, una prova testimoniale generica, pur ammessa ed assunta, non sarebbe utilizzabile in sede decisoria (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del
1980).
Nella specie, di fatto, alcuno dei capitoli di prova, pur ammessi, fa effettivo riferimento a specifici episodi di passaggio materialmente esercitati dallo o dai suoi “danti causa”; questi ultimi tardivamente CP_1 e genericamente identificati solo in sede di articolazione della prova orale: “danti causa di CP_1
(e in particolare, dalla madre e dal nonno dello stesso, nonché dai familiari dei rispettivi nuclei
[...] familiari)”. Da alcuno dei capitoli di prova, dunque, è possibile evincere quando è avvenuto il passaggio e le sue modalità, né la durata del presunto possesso ad uscapionem della servitù. La lunga estensione temporale del preteso possesso non esime il convenuto dalla specifica indicazione di concreti episodi di esercizio della servitù. Ed infatti, l'idoneità del capitolo di prova a dimostrare l'attività di fatto posta a base del possesso non può prescindere dal riferimento a specifici episodi concreti con la precisa indicazione del soggetto che ha esercitato il passaggio, del tempo, delle relative modalità. Trattasi, di fatto, degli elementi che servono a descrivere il contenuto del diritto che si assume acquistato a titolo originario, sicchè non è possibile adempiere al relativo onere della prova mediante la generica affermazione dell'esistenza della strada e di un passaggio “veicolare e pedonale (..) da sempre”. Il mantenimento dell'opera, infatti, è utile per l'usucapione delle servitù continue, mentre la servitù discontinua, quali sono le distinte servitù di passaggio pedonale e carrabile, per essere acquista per usucapione richiede che sia offerta la prova precisa dell'attività posta in essere dal preteso titolare con i requisiti del possesso ad usucapionem e per il tempo necessario alla maturazione della fattispecie acquisitiva. Da ultimo, l'unico teste escusso tra quelli indicati da parte convenuta ha riferito in modo generico di un'attività di passaggio esercitata con un trattore dal nonno del convenuto su quella stradina quando ivi c'era una cantina. Il teste, peraltro, ha precisato che tale passaggio avveniva in virtù di un accordo con il titolare del terreno,
, padre dell'attrice . Secondo il teste, inoltre, il passaggio era stato Persona_4 Parte_1 concesso da a più persone: e (nonno dello Persona_4 Persona_11 Persona_6
). CP_1
Il teste, infine, non ha riferito su alcuna attività di passaggio della madre dello . CP_1 In definitiva, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisito per usucapione delle servitù di passaggio pedonale e carraio va rigettata. 2.4. Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche con riferimento all'asserita configurabilità, nel caso di specie, dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo dominante sopra indicato. L'art. 1051 c.c. regola le ipotesi di costituzione della servitù di passaggio coattivo, prevedendo che:
“Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio,
pagina 8 di 11 qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”. La costituzione coattiva della servitù di passaggio richiede, dunque, la prova da parte di chi la invoca dell'impossibilità giuridica di accesso alla via pubblica, ovvero dell'impossibilità di procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Nella specie non risulta che sussistente il presupposto dell'interclusione, assoluta o relativa. In effetti, il fabbricato del convenuto è posto sulla via pubblica, via Leonardo da Vinci (indicata dal convenuto come via “Leonardo Vinci”). Dalla stessa documentazione fotografica allegata dal convenuto emerge con una certa evidenza che lo stesso può raggiungere il proprio fabbricato a piedi e con veicoli utilizzando la via pubblica.
La situazione di interclusione alla quale, in effetti, si riferisce il convenuto dovrebbe individuarsi in relazione alla porzione della corte dell'abitazione ed al “garage” posto al piano terra posti sul lato del fabbricato che affaccia verso l'opposta via Timpone Rosso. Orbene, alla corte ed al c.d. garage il convenuto può accedere a piedi dalla stessa via Leonardo Da Vinci. Su quest'ultima, infatti, il convenuto ha un cancello di accesso pedonale e può senza sacrificio alcuno raggiungere la corte ed il “garage” che si trovano nella parte retrostante del proprio fabbricato, ossia la parte rivolta verso via Timpone Rosso. D'altronde è pacifico che il convenuto abbia realizzato anche una scalinata che consente il collegamento dell'intera corte del fabbricato all'accesso sulla via Leonardo Da Vinci, circostanza comunque chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica. Ebbene, ciò che residua è, dunque, comprendere se possa costituirsi una servitù solo volta al passaggio carrabile per raggiungere una specifica porzione del fabbricato, ossia il c.d. garage che affaccia su via
Timpone Rosso. Anche in tal caso non sussistono i presupposti di cui all'art. 1051 c.c.. Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, infatti, l'accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., va eseguito in riferimento all'immobile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, anche per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione non sia raggiungibile con mezzi meccanici (arg. da Cass.
n. 24367/2018). D'altronde, l'art. 1051 c.c. quando si riferisce alla nozione di “conveniente uso del fondo”, in relazione al consente la costituzione coattiva di servitù di passaggio, non è riferibile ad eIGenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, in presenza delle quali soltanto è legittima la costituzione di servitù coattive.
La costituzione ex novo di una servitù coattiva a favore del fabbricato, dunque, potrebbe solo ipotizzarsi ex art. 1052 c.c., il quale così dispone:
“Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle eIGenze dell'agricoltura o dell'industria”. Ebbene, anche ai fini dell'applicazione della norma de qua sarebbe risultato necessaria da parte del convenuto l'allegazione dell'inadeguatezza o insufficienza dell'attuale conformazione dei luoghi rispetto ai bisogni del fabbricato considerato nella sua interezza. Invece, parte convenuta si è limitata a dedurre di non avere un accesso carrabile alla corte ed al “garage”. La circostanza è tuttavia insufficiente ai fini della prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., il quale comunque presuppone l'inidoneità del preesistente accesso (C. 311/1999; C.
7996/1991) e l'impossibilità materiale o l'eccessiva onerosità del suo ampliamento (C. Cost. 10.5.1999,
pagina 9 di 11 n. 167; C. 25352/2016; C. 9860/1990; C. 2367/1988).
Nella specie, invero, il ricorrente, senza peraltro offrire alcuna prova circa l'effettiva possibilità di destinare il c.d. garage ad autorimessa – si evidenzia che il locale in oggetto è accatastato come magazzino –, ha solo allegato la preclusione all'acceso con veicoli alla propria area di corte nella quale ricade il c.d. garage. Tuttavia, pur tenendo presente l'ampliamento del perimetro applicativo della fattispecie di cui all'art. 1052 c.c., le eIGenze abitative devono essere tali da non essere soddisfatte con l'attuale stato di cose, mentre nella specie la mancanza di passaggio carrabile che consenta l'accesso ad un cortile di un fabbricato che si affaccia sulla via pubblica, e che alla stessa è collegato, non può giustificare la costituzione di una servitù di passaggio carrabile al solo scopo di permettere al proprietario il raggiungimento della predetta corte con la propria autovettura senza che risulti altrimenti impedita e gravemente ostacolata la piena accessibilità alla propria abitazione. In definitiva, va rigettata la domanda riconvenzionale volta alla costituzione di una servitù coattiva. 2.5. In assenza di prova del titolo a fondamento del preteso esercizio del passaggio sul fondo dell'attrice, pertanto, in accoglimento della domanda formulata da va dichiarata la libertà del Parte_1 fondo dalla pretesa servitù di passaggio.
2.6. La parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno patito a seguito del comportamento illegittimo della controparte, per aver visto violato il proprio diritto a godere in maniera piena, pacifica ed esclusiva del proprio terreno, in uno stato d'animo di continua incertezza circa la possibilità di poter subire intrusioni da parte di terzi e di poter vivere la propria privacy domestica. La domanda è formulata in modo generico quanto all'individuazione del danno lamentato ed è sprovvista di adeguato supporto probatorio sia nell'an che nel quantum. Sul punto giova ribadire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori
e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (Cass., Sez. II, sent. n. 4310/2018). Dunque, la valutazione equitativa del danno presuppone che lo stesso, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia comunque certo nella sua esistenza ontologica.
Questo principio costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non già sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse;
ragion per cui è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente a rendere possibile il ricorso alla stima equitativa, mentre, se
è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, non v'è alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 26051/2020, conforme a Cass. Sez. III, sent. n. 25912/2013). Nel caso in esame, invece, l'attrice, da un lato, non ha provato l'effettivo pregiudizio patito e, dall'altro, non ha allegato elementi ai quali ancorare una valutazione, anche presuntiva, circa l'effettiva esistenza ed entità della perdita di natura non patrimoniale subita. Anche il ricorso alle presunzioni, infatti, presuppone l'allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
pagina 10 di 11 La domanda, pertanto, va rigettata.
3. Le spese di lite. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio in favore della proprietà di , sul fondo di proprietà di , sito in Controparte_1 Parte_1 Cassano All'Ionio ed identificato alla particella 308 foglio 31;
2. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
3. RIGETTA le domande riconvenzionali formulata dal convenuto;
Controparte_1
4. le spese di lite;
CP_5
5. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il giorno 11.3.2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2014, avente a oggetto “Servitu” e promossa da:
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LAGHI ROBERTO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
ATTORE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. MACARIO MANUELA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione regolarmente notificato ha promosso il presente giudizio nei Parte_1 confronti di deducendo che: Controparte_1
- è proprietaria di un immobile ubicato in Cassano Allo Ionio, frazione Lauropoli, alla Via Leonardo da
Vinci n. 9, con antistante terreno di mq 60 circa, confinante ad est con via Timpone Rosso, a nord con proprietà , a sud con fabbricato mediante corte di proprietà eredi e ad ovest Parte_1 Per_1 con corte di proprietà del convenuto (divenutone quest'ultimo proprietario in forza di Controparte_1 atto pubblico di donazione del 7.10.2009, rep. n. 4830/2576 per NO , donante Per_2 CP_2
);
[...]
- il terreno de quo è riportato al Catasto terreni del Comune di Cassano allo Ionio, al fg. di mappa 31,
p.lla 308 di mq 60;
- il predetto terreno è pervenuto all'odierna attrice – totalmente libero da pesi e vincoli, reali e personali in favore di terzi – con atto di divisione del 5.1.1990 stipulato per NO , da Cassano Ionio, rep. Per_3
n. 81967, racc. n. 20240, del 5.1.1990;
- l'atto notarile interveniva tra le sorelle IG.re (odierna attrice) e a Parte_1 Controparte_3 divisione del patrimonio relitto dai genitori (deceduto il 25.7.1989) e Persona_4 Persona_5
(deceduta il 2.8.1989);
- nella menzionata divisione testualmente si disponeva che “a resta Parte_1 definitivamente assegnata la quota formata dai seguenti beni:
1) Intero fabbricato sito in Cassano Jonio, frazione Lauropoli, alla Via Laura Serra, composto da una porzione di locale a piano terra, scala interna di accesso dal piano terra al primo piano, sei vani catastali e mezzo al primo piano e soffitta impraticabile;
confinante con proprietà , Persona_6 Pt_1 pagina 1 di 11 eredi, strada Provinciale Cassano-Sibari, corte adiacente che sarà assegnata alla Per_7 stessa e porzione di locale, a piano terra”. Parte_1
- ai fini della corretta individuazione dei luoghi di causa, si precisava che a seguito della nuova toponomastica eseguita dal Comune di Cassano Allo Jonio, la via confinante con le proprietà interessate
– citata nell'atto pubblico che precede, nonché in quello che si menzionerà di seguito per NO Per_8
– indicata come Via Laura Serra, ha acquisito la nuova denominazione di Via Leonardo da Vinci;
- il terreno in contesa costituisce la corte di proprietà esclusiva dell'attrice , confinante Parte_1 con la proprietà dell'odierno convenuto Controparte_1
- detta piccola porzione di terreno è pervenuta all'istante totalmente libera da ogni peso, vincolo, servitù in favore di terzi;
tale dato risulta chiaramente dall'atto di compravendita per NO da Per_8 Castrovillari, racc. n. 5125 e rep. n. 16275, datato 29.3.1965, con il quale l'immobile in contesa è stato acquisito in proprietà dal IG. (dante causa dell'attrice); Persona_4
- inoltre, è maggiormente comprovato dall'assenza di qualsivoglia trascrizione – relativa al terreno per cui è causa – contro la IG.ra ed a favore di e dei suoi danti causa;
Parte_1 Controparte_1
- il terreno in questione – per come sopra descritto – di pacifica proprietà esclusiva della IG.ra
[...]
(alla luce dei titoli sopra descritti) è da sempre adibito a strada di accesso al fabbricato della Parte_1 medesima attrice;
- in particolare, la fascia di terreno in questione congiunge il fabbricato dell'attrice con Via Timpone Rosso, e rappresenta l'unico accesso della IG.ra alla via pubblica;
Pt_1
- al contrario, il IG. al fine di accedere alla sua porzione di fabbricato, ha sempre avuto Controparte_1 a disposizione un'altra fascia di terreno – di sua esclusiva proprietà – sfociante nella via pubblica denominata Leonardo da Vinci, come si evince da documentazione fotografica allegata alla perizia di parte per Arch. Per_9
- occorre precisare che nell'atto pubblico di donazione del 7.10.2009, rep. n. 4830/2576 per NO
da parte della IG.ra (cugina dell'odierna attrice) in favore del IG. Per_2 Controparte_2
non è menzionato alcun passaggio attraverso la particella n. 308 (il terreno dell'istante Controparte_1 oggetto della presente controversia), in quanto sia l'accesso carrabile che quello pedonale, venivano e vengono esercitati attraverso Via Leonardo da Vinci;
- di recente il IG. ha proceduto alla recinzione ed alla pavimentazione della suddetta fascia di CP_1 terreno, aperta su via L. da Vinci, di sua proprietà ed esclusivo utilizzo alla porzione di fabbricato di sua spettanza;
- nello specifico ha creato una gradinata che ha reso il passaggio inidoneo al transito carrabile;
- di conseguenza, circa da un anno il convenuto ha iniziato a passare sulla corte di proprietà dell'odierna attrice al fine di accedere alla sua porzione di fabbricato;
- ciò dapprima è avvenuto dopo che su richiesta del convenuto – cugino della IG.ra Parte_1
– l'istante aveva a quest'ultimo, verbalmente concesso, a mero titolo di cortesia il permesso;
- tuttavia, dopo pochi mesi, il IG. ha iniziato ad accampare pretese in ordine al predetto CP_1 passaggio, tanto da intentare azione possessoria in danno dell'odierna attrice, nonostante non esista in favore dello alcun diritto di servitù di passaggio sul terreno di proprietà dell'istante o Controparte_1 alcuna trascrizione in tal senso, né a livello catastale si può tanto riscontrare;
- la pretesa da parte del convenuto di una supposta servitù di passaggio sulla proprietà della IG.ra
[...]
risulta priva di qualsivoglia titolo e/o fondamento di diritto;
Parte_1
- un mero passaggio di fatto esercitato dal , sebbene riconosciuto con l'ordinanza possessoria CP_1 resa nel 2013 dal Tribunale di Castrovillari tra le odierne parti in causa, non potrebbe che soccombere dinanzi all'accertamento petitorio;
- alla supposta situazione di fatto non corrisponde la titolarità di alcun diritto reale tale da legittimarla;
- l'odierna attrice a seguito del comportamento illegittimo della controparte, che pretende di esercitare un passaggio su un sito altrui, ha subito e continua a subire ingenti danni;
infatti, la ha visto violato Pt_1 il proprio diritto a godere in maniera piena, pacifica ed esclusiva del proprio terreno, in uno stato d'animo pagina 2 di 11 di continua incertezza circa la possibilità di poter subire intrusioni da parte di terzi e di poter vivere la propria privacy domestica. La liquidazione di tali danni si chiede in via equitativa. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare Parte_1
l'inesistenza di servitù di passaggio gravante sul terreno di proprietà della IG.ra , Parte_1 sito in Comune di cassano allo Ionio, in via Timpone Rosso, riportato al Catasto terreno del Comune di
Cassano allo Ionio, al fg. di mappa 31, p.lla 308 di mq 60, in favore della limitrofa proprietà del convenuto - ordinare all'odierno convenuto di astenersi dal passare sul detto fondo Controparte_1 dell'attrice, direttamente o a mezzo di incaricati, nonché di cessare ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà della IG.ra ; - condannare il convenuto Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'odierna attrice nella misura equitativamente ritenuta di giustizia. Il tutto sempre ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimb. forf., cap ed iva come per legge. Il tutto con sentenza immediatamente esecutiva”. Con comparsa di costituzione e riposta depositata il 19.3.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, eccepito in via preliminare il difetto della mediazione, ha dedotto che:
- lo , avendo deciso di contrarre matrimonio in data 7/10/2009 acquistò in forza di donazione CP_1 della propria genitrice la piena proprietà di un fabbricato sito nel Comune di Cassano allo Ionio, frazione
Lauropoli in via Leonardo Vinci (già via Laura Serra) composto da un locale garage al piano terra nonché da un appartamento al primo piano con antistante corte dei mq. 122;
- l'accesso veicolare pedonale al garage posto al piano terra dell'immobile dello e alla relativa CP_1 corte è sempre avvenuto attraverso l'esercizio di un passaggio, esercitato ab immemorabili e comunque almeno dal 1965, in modo indisturbato, pubblico, pacifico, non interrotto e continuo su una stradina - appositamente creata e da sempre appositamente adibita a stradina per i veicoli e per l'accesso al garage e alla corte de qua - facente parte di una corte più ampia di proprietà dell'odierna attrice, ma da questa materialmente separata;
- infatti, la stradina oggetto di causa è sempre stata materialmente divisa dalla restante parte della corte della ed è sempre stata delimitata da un muretto con rete metallica (sul quale è stata impiantata Pt_1 anche una siepe) proprio al fine di definire la quota di terreno finalizzata e destinata a stradina e all'uso del predetto passaggio pedonale e veicolare;
un passaggio esercitato dallo , dai suoi danti causa CP_1
e persino da coloro che in passato ebbero in godimento il garage (per un lungo tempo adibito anche a cantina) posto al piano terra della proprietà del convenuto;
- queste circostanze sono già emerse chiaramente nel corso del giudizio possessorio, nel corso del quale
è peraltro anche emersa la inesistenza di qualsivoglia altro passaggio veicolare in favore del garage e della corte di proprietà dello;
CP_1
- lo stato dei luoghi è sempre stato tale da non consentire un diverso accesso veicolare alla proprietà del convenuto se non attraverso la stradina dei qua e non già da e per via Leonardo da Vinci, come controparte sostiene;
- l'immobile, dopo l'acquisto per donazione, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione al fine di poterlo adibire a prima abitazione dello;
CP_1
- i lavori hanno interessato anche la corte antistante la cui superficie è stata integrata attraverso l'acquisto di un'ulteriore quota di terreno;
lo zucchero infatti con scrittura privata registrata in data 1/08/2011 ha acquistato dai IGnori e un'area di circa mq. 23 consistenti in una striscia Persona_10 CP_4 di terreno confinante con la sua corte;
- la superficie della corte e la conformazione della stessa non hanno mai consentito, né consentono ancora oggi, il passaggio di un veicolo da e per via Leonardo Vinci;
la predetta aria presenta un restringimento tra la proprietà e la proprietà di 1,22 mt, ossia di uno spazio talmente ristretto da Parte_2 CP_1 non consentire il passaggio di alcun veicolo;
- all'atto dell'avvio dei lavori nell'autunno del 2009 fu deciso di abbattere una parte di fabbricato posto sulla corte prospiciente via Leonardo Vinci;
la distanza che vi era tra lo spigolo del muro prima esistente e la proprietà era appena di 0,71 cm;
distanza che impediva anch'essa il passaggio dei Parte_2
pagina 3 di 11 veicoli;
- in corrispondenza della eliminazione di questa struttura si decise quindi di realizzare l'entrata dell'immobile con realizzazione di una scala di accesso con ben 7 gradini e cancello;
una scala creata non per impedire il passaggio dei veicoli ma per poter accedere all'immobile causa del dislivello presente;
- il IGnor e la sua proprietà ha certamente maturato il diritto di passaggio sulla stradina per CP_1 usucapione avendone goduto per un periodo ultraventennale in modo indisturbato pubblico pacifico non interrotto e continuo;
si spiega, pertanto, la domanda riconvenzionale al fine di accertare l'esistenza del diritto di passaggio in favore della proprietà di e dei suoi danti causa sulla striscia di Controparte_1 terreno facente parte della p.lla 308 del fg. 31 di proprietà della e, specificamente, Parte_1 sulla stradina ivi già esistente;
- in via subordinata, sempre invia riconvenzionale, si chiede di voler dichiarare sussistendone, i presupposti di legge, e costituire la servitù coattiva di passaggio in favore della proprietà di CP_1
e dei suoi danti causa sulla striscia di terreno facente parte della p.lla 308 del fg. 31 di proprietà
[...] della e, specificamente, sulla stradina ivi già esistente;
all'uopo lo si dichiara Parte_1 CP_1 disposto a corrispondere la somma che il giudice riterrà equa e giusta.
Tanto premesso, il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare improcedibile e/o inammissibile e comunque rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, voglia accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù del diritto di passaggio, pedonale e veicolare, in favore del fabbricato sito nel Comune di
Cassano Ionio, alla fazione Lauropoli, in via Leonardo Vinci, composto da locale garage al piano terra nonché da un appartamento, con antistante corte, il tutto censito in Catasto al fg. 37, p.lla 104, di proprietà di e dei suoi eventuali danti causa, e sulla corte identificata in Catasto Controparte_1
Terreni del Comune di Cassano Ionio al fg. 31, p.lla 308 e, specificamente, sulla stradina già ivi esistente, con onere del Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di procedere, con esonero di ogni sua responsabilità, alla relativa trascrizione;
in via subordinata e sempre in via riconvenzionale, accertare, dichiarare e costituire la servitù di passaggio in favore del fabbricato sito nel Comune di
Cassano Ionio, alla fazione Lauropoli, in via Leonardo Vinci, composto da locale garage al piano terra nonché da un appartamento al primo piano, con antistante corte, il tutto censito in Catasto al fg. 37,
p.lla 104, di proprietà di e dei suoi eventuali danti causa, e sulla corte identificata Controparte_1 in Catasto Terreni del Comune di Cassano Ionio al fg. 31, p.lla 308 e, specificamente, sulla stradina già ivi esistente, al fine di consentire l'accesso pedonale e veicolare alla strada pubblica, e/o stabilendo eventualmente, a norma di legge, ogni diversa e necessaria modalità e/o percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, nonchè l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente, con onere del Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Cosenza di procedere, con esonero di ogni sua responsabilità, alla relativa trascrizione. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. Espletato il procedimento di mediazione, dopo l'interrogatorio formale delle parti e l'esame di alcuni dei testi indicati la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Nel merito 2.1 Tanto premesso, la domanda attorea è da qualificare come actio negatoria servitutis (art. 949 c.c.).
Giova osservare come tale ultima azione si differenzi dalla revindica: la seconda tutela, invero, ha ad oggetto l'affermazione del diritto di proprietà di una cosa di cui non si ha il possesso, per ottenerne, previo riconoscimento del diritto, la relativa restituzione;
nell'azione di cui all'art. 949 c.c., l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi (Cass. Civ., Sez. II, 11.1.2017, n. 472). La legittimazione attiva all'esercizio dell'actio negatoria servitutis compete al proprietario o titolare di pagina 4 di 11 altro diritto reale, il quale - correlativamente - ha soltanto l'onere di dimostrare il suo diritto sul bene, non essendo necessario la prova rigorosa della proprietà come nella rivendica (arg. da Cass. n. 24028/2004).
Sul punto, infatti, è stato precisato che la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905). L'azione, infatti, non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido.
Quanto, invece, all'onere probatorio incombente sul convenuto, questi deve dimostrare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2023, n. 1905).
2.2. Sulla scorta di tali premesse è possibile affrontare la fattispecie oggetto di esame.
Nel caso di specie deve osservarsi che non è in contestazione tra le parti la titolarità in capo a
[...]
del terreno identificato alla particella 308, foglio 31 del catasto terreni del Comune di Cassano Parte_1 All'Ionio, ossia del terreno sul quale è presente la stradina oggetto della lamentata attività di passaggio che il convenuto intende esercitare.
Ciò posto, lo non ha dedotto la sussistenza del titolo contrattuale costitutivo del diritto di servitù. CP_1
Il convenuto , in effetti, nel costituirsi tempestivamente ha chiesto in via riconvenzionale CP_1 l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, pedonale e veicolare, a vantaggio del fabbricato sito nel Comune di Cassano All'Ionio in via “Leonardo Vinci, composto da locale garage al piano terra nonché da un appartamento, con antistante corte, il tutto censito in Catasto al fg. 37, p.lla 104”. A tal fine, l'attore ha dedotto che da tempo immemorabile e, comunque, almeno dal 1965, lo stesso e i suoi danti causa esercitano il passaggio in modo indisturbato, pubblico, pacifico, non CP_1 interrotto e continuo sulla stradina, appositamente creata e da sempre adibita a stradina per i veicoli e per l'accesso al garage e alla corte dello . CP_1
2.3. È noto che affinché si abbia possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un ius in re aliena.
All'uopo è necessario che quella IGnoria permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, nel senso che il possessore in ogni momento deve poter esplicare gli atti di IGnoria e che, in ogni caso, i singoli atti e le singole attività non siano dovute a mera tolleranza. Questa è da ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato (Cass. n. 1300/80). Ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione l'istante ha l'onere di fornire adeguata prova del possesso caratterizzato dai suddetti requisiti, nonché di provarne il momento iniziale e la decorrenza del termine ventennale previsto dalla legge, salvo i casi di usucapione abbreviata.
Inoltre, atteso il rigore che normalmente assiste la prova del possesso ad usucapionem, deve ritenersi che la parte usucapente, sulla quale grava il relativo onere della prova (cfr. Cass. civ. sez. II, 6- 9-2002, n.
12984, in Gius, 2003, 2, 183), deve specificare, nei termini di legge, le circostanze di fatto su cui è fondata pagina 5 di 11 la propria pretesa possessoria, anche al fine di non lasciare spazio a dubbi in merito alla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Con riferimento specifico all'usucapione della servitù, va ricordato che l'accertamento dell'esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento sia alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, sia alla ricorrenza dei presupposti dell'apparenza e dell'utilitas (da ultimo v. Cass. n. 8320 del 2023).
In particolare, il diritto di servitù deve sempre corrispondere ad una utilitas del fondo dominante, sicché non è possibile ipotizzare la sussistenza di un diritto reale sfornito di tale requisito essenziale.
Inoltre, le servitù, per poter essere usucapite, devono essere apparenti (art. 1061 c.c.). La situazione di apparenza deve persistere per tutto il periodo necessario per l'usucapione. Sul punto costituisce ius receptum nella giurisprudenza di merito e legittimità che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art.1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
Infine, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", ai fini dell'usucapione di una servitù di passaggio, il possesso da considerare è esclusivamente quello che sia stato posto a base dell'usucapione, non potendo essersi usucapito qualcosa di più o di diverso di ciò che si è posseduto
(Cass. n. 5060 del 1992), donde l'obbligo del giudice di determinare il contenuto della servitù unicamente in rapporto alla precisa attività svolta dal possessore e limitarne l'esercizio secondo l'uso che della servitù medesima se ne è fatto per tutto il periodo di tempo necessario ad usucapire.
Tanto precisato, nella specie la domanda riconvenzionale proposta è generica.
È opportuno precisare, infatti, che già dal punto di vista dell'allegazione, non è specificamente indicato dallo quando è iniziato il possesso della servitù, il tempo e le modalità del suo esercizio. CP_1
A ben vedere, il convenuto ha genericamente riferito di una attività di passaggio sin dal 1965 esercitata da lui e dai suoi danti causa.
Vi è da rilevare che il convento è titolare del fabbricato di cui alla comparsa di costituzione e risposta per effetto di donazione del relativo diritto di proprietà da parte della madre, . Controparte_2 L'atto di donazione risale al 7.10.2009, sicchè, salvo assumere che il convenuto abbia chiesto il riconoscimento dell'usucapione in relazione al solo periodo successivo al proprio acquisto, si deve ritenere che il riferimento ai “danti causa” evochi l'ipotesi di accessione nel possesso ex art. 1146 c.c.. Tuttavia, anche sul punto la domanda è formulata in modo generico, atteso che ai fini dell'art. 1146 c.c. l'unico dante causa individuabile dall'esame complessivo delle allegazioni è la madre dell'attore
[...]
, la quale nell'atto di donazione ha dichiarato che i beni donati le pervenivano per effetto Parte_1 dell'apertura della successione del padre, avvenuta il 19.4.1991. Neppure risulta che l'attore abbia inteso agire quale erede del defunto genitore della di lui madre. Orbene, escluso che il convenuto abbia maturato in proprio il periodo di possesso utile all'usucapione, circostanza mai dedotta o oggetto della richiesta di prova testimoniale, deve osservarsi come non risulti precisato in comparsa di costituzione il tempo, il modo di manifestarsi e la durata del possesso facente capo a . Né parte convenuta ha inteso depositare le memorie di cui all'art. 183, Controparte_2 co. 6, n. 1 c.p.c. al fine di chiarire tali aspetti. Neppure sotto il profilo dell'apparenza risultano dedotti elementi ai quali ancorare la specifica destinazione della strada all'esclusivo accesso al fondo dominante, anch'esso genericamente identificato. Procedendo con ordine, infatti, è necessario osservare che l'apparenza della servitù richiede la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di pagina 6 di 11 attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (tra le altre, Cass. civ. n. 11834/2021). Inoltre, l'apparenza deve permanere per tutto il tempo necessario all'usucapione. Ebbene, sulla stradina in oggetto dalla stessa produzione di parte convenuta emerge l'esistenza di un cancello che consente l'accesso ad una porzione recintata del fondo dell'attrice, sicchè in tale contesto fattuale diveniva ancor più pregnante l'onere assertivo e probatorio dello . CP_1
Il convenuto, infatti, non ha chiarito quando è avvenuta la costruzione della recinzione e del cancello che dà accesso anche alla porzione recintata della proprietà della parte attrice. A tal fine, il generico riferimento all'apertura di un accesso da parte della “su via Marroncelli Pt_1 nel 2010” (cfr. capitolo n. 15 di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. depositata da parte convenuta) non chiarisce la presenza del cancello sulla stradina che dà accesso a Via Timpone Rosso;
fermo restando che, in effetti, trattasi di circostanza dedotta solo tardivamente. Il convenuto, peraltro, pur assumendo che la stradina che dà accesso alla Via Timpone Rosso sia l'unica che consente il passaggio carrabile verso il “garage”, contemporaneamente assume che il fondo preteso dominante sia costituito dal “fabbricato”, composto dal garage al piano terra e dall'appartamento al primo piano.
Orbene, la pretesa unitaria individuazione del fondo dominante nella combinazione di tali beni, dotati anche di distinta considerazione catastale, avrebbe richiesto una specifica allegazione non solo sull'effettiva unicità del fondo dominante ma anche dell'utilitas per il fondo dominante così inteso;
circostanza, quest'ultima, contrastane con la stessa allegazione, laddove il convenuto assume che il
“garage” un tempo adibito anche a “cantina” sarebbe stato oggetto di concessione in godimento a terzi. Da ultimo, si evidenzia che l'appartamento nel 2009 si trovava allo stato “grezzo” (cfr. atto di donazione), né risultano mai indicate dal convenuto specifiche attività involgenti l'appartamento anteriormente al suo acquisto avvenuto nel 2009. Come sopra osservato, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuta usucapione risulta altresì sfornita di adeguata articolazione probatoria idonea a fondare una decisione di accoglimento della domanda, sicchè l'ordinanza di ammissione di tale prova testimoniale è stata implicitamente revocata ritenendo la causa matura per la decisione. Giova rammentare, infatti, che la richiesta di provare per testimoni un fatto eIGe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo, nel luogo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. civ. Ord. n. 20997 del 2011), atteso che i capitoli generici sono forieri di una implicita violazione del contraddittorio, non consentendo alla controparte di controdedurre in maniera puntuale.
Occorre, dunque, che ai fini della loro ammissibilità i capitoli siano articolati dalle parti con una formulazione tale da consentire di collocare nel tempo e nello spazio la circostanza da provare, con specifico riferimento specifico a fatti, non potendo avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi (cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 1824 del 18.2.2000 e, conforme, Cass. civ. sez. II, sent. n. 22720 del 24.10.2014). In particolare, in tema di usucapione, la prova per testimoni del possesso, consistendo questo in una relazione materiale tra chi se ne assuma titolare e la cosa, può riguardare solo l'attività attraverso la quale il possesso si manifesta, non già il risultato del suo esercizio nel quale il possesso stesso si identifica, e ciò in applicazione della regola fondamentale secondo la quale la prova testimoniale deve avere ad oggetto non apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi (da ultimo v. Cass. n. 22720 del 2014). Per l'effetto, non assume rilievo la testimonianza allorché il capitolo sia formulato utilizzando locuzioni quali "ha posseduto", "si è comportato come proprietario" od anche "ha utilizzato" (senza ulteriori pagina 7 di 11 precisazioni), in quanto il teste non sarebbe chiamato a deporre su fatti specifici bensì, nella sostanza, ad esprimere valutazioni (cfr. Cass. civ. sent. n. 1824 del 2000, nonché Tribunale Castrovillari sez. I, 06/09/2021, n. 907).
Va osservato, inoltre, che il giudice non potrebbe intervenire di propria iniziativa per apportare specificazioni mancanti o per suggerire le opportune integrazioni o modifiche. D'altronde, una prova testimoniale generica, pur ammessa ed assunta, non sarebbe utilizzabile in sede decisoria (sulla inutilizzabilità in sede decisoria della prova, pur ugualmente ammessa, nonostante la mancata enunciazione specifica dei fatti, perché non univocamente collocati nello spazio e nel tempo, cfr. Cass. Civ. 1808 del 2015; Cass. Civ. 2201 del 2007; sul rilievo officioso cfr. Cass. Civ. 2231 del
1980).
Nella specie, di fatto, alcuno dei capitoli di prova, pur ammessi, fa effettivo riferimento a specifici episodi di passaggio materialmente esercitati dallo o dai suoi “danti causa”; questi ultimi tardivamente CP_1 e genericamente identificati solo in sede di articolazione della prova orale: “danti causa di CP_1
(e in particolare, dalla madre e dal nonno dello stesso, nonché dai familiari dei rispettivi nuclei
[...] familiari)”. Da alcuno dei capitoli di prova, dunque, è possibile evincere quando è avvenuto il passaggio e le sue modalità, né la durata del presunto possesso ad uscapionem della servitù. La lunga estensione temporale del preteso possesso non esime il convenuto dalla specifica indicazione di concreti episodi di esercizio della servitù. Ed infatti, l'idoneità del capitolo di prova a dimostrare l'attività di fatto posta a base del possesso non può prescindere dal riferimento a specifici episodi concreti con la precisa indicazione del soggetto che ha esercitato il passaggio, del tempo, delle relative modalità. Trattasi, di fatto, degli elementi che servono a descrivere il contenuto del diritto che si assume acquistato a titolo originario, sicchè non è possibile adempiere al relativo onere della prova mediante la generica affermazione dell'esistenza della strada e di un passaggio “veicolare e pedonale (..) da sempre”. Il mantenimento dell'opera, infatti, è utile per l'usucapione delle servitù continue, mentre la servitù discontinua, quali sono le distinte servitù di passaggio pedonale e carrabile, per essere acquista per usucapione richiede che sia offerta la prova precisa dell'attività posta in essere dal preteso titolare con i requisiti del possesso ad usucapionem e per il tempo necessario alla maturazione della fattispecie acquisitiva. Da ultimo, l'unico teste escusso tra quelli indicati da parte convenuta ha riferito in modo generico di un'attività di passaggio esercitata con un trattore dal nonno del convenuto su quella stradina quando ivi c'era una cantina. Il teste, peraltro, ha precisato che tale passaggio avveniva in virtù di un accordo con il titolare del terreno,
, padre dell'attrice . Secondo il teste, inoltre, il passaggio era stato Persona_4 Parte_1 concesso da a più persone: e (nonno dello Persona_4 Persona_11 Persona_6
). CP_1
Il teste, infine, non ha riferito su alcuna attività di passaggio della madre dello . CP_1 In definitiva, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'avvenuto acquisito per usucapione delle servitù di passaggio pedonale e carraio va rigettata. 2.4. Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche con riferimento all'asserita configurabilità, nel caso di specie, dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondo dominante sopra indicato. L'art. 1051 c.c. regola le ipotesi di costituzione della servitù di passaggio coattivo, prevedendo che:
“Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio,
pagina 8 di 11 qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti”. La costituzione coattiva della servitù di passaggio richiede, dunque, la prova da parte di chi la invoca dell'impossibilità giuridica di accesso alla via pubblica, ovvero dell'impossibilità di procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. Nella specie non risulta che sussistente il presupposto dell'interclusione, assoluta o relativa. In effetti, il fabbricato del convenuto è posto sulla via pubblica, via Leonardo da Vinci (indicata dal convenuto come via “Leonardo Vinci”). Dalla stessa documentazione fotografica allegata dal convenuto emerge con una certa evidenza che lo stesso può raggiungere il proprio fabbricato a piedi e con veicoli utilizzando la via pubblica.
La situazione di interclusione alla quale, in effetti, si riferisce il convenuto dovrebbe individuarsi in relazione alla porzione della corte dell'abitazione ed al “garage” posto al piano terra posti sul lato del fabbricato che affaccia verso l'opposta via Timpone Rosso. Orbene, alla corte ed al c.d. garage il convenuto può accedere a piedi dalla stessa via Leonardo Da Vinci. Su quest'ultima, infatti, il convenuto ha un cancello di accesso pedonale e può senza sacrificio alcuno raggiungere la corte ed il “garage” che si trovano nella parte retrostante del proprio fabbricato, ossia la parte rivolta verso via Timpone Rosso. D'altronde è pacifico che il convenuto abbia realizzato anche una scalinata che consente il collegamento dell'intera corte del fabbricato all'accesso sulla via Leonardo Da Vinci, circostanza comunque chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica. Ebbene, ciò che residua è, dunque, comprendere se possa costituirsi una servitù solo volta al passaggio carrabile per raggiungere una specifica porzione del fabbricato, ossia il c.d. garage che affaccia su via
Timpone Rosso. Anche in tal caso non sussistono i presupposti di cui all'art. 1051 c.c.. Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, infatti, l'accertamento della interclusione di un fondo, ai sensi dell'art. 1051 c.c., va eseguito in riferimento all'immobile nel suo complesso e, quindi, senza tenere conto del fatto che soltanto una parte di esso, anche per effetto di libere e legittime scelte del proprietario circa la sua utilizzazione non sia raggiungibile con mezzi meccanici (arg. da Cass.
n. 24367/2018). D'altronde, l'art. 1051 c.c. quando si riferisce alla nozione di “conveniente uso del fondo”, in relazione al consente la costituzione coattiva di servitù di passaggio, non è riferibile ad eIGenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di effettiva necessità, in presenza delle quali soltanto è legittima la costituzione di servitù coattive.
La costituzione ex novo di una servitù coattiva a favore del fabbricato, dunque, potrebbe solo ipotizzarsi ex art. 1052 c.c., il quale così dispone:
“Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle eIGenze dell'agricoltura o dell'industria”. Ebbene, anche ai fini dell'applicazione della norma de qua sarebbe risultato necessaria da parte del convenuto l'allegazione dell'inadeguatezza o insufficienza dell'attuale conformazione dei luoghi rispetto ai bisogni del fabbricato considerato nella sua interezza. Invece, parte convenuta si è limitata a dedurre di non avere un accesso carrabile alla corte ed al “garage”. La circostanza è tuttavia insufficiente ai fini della prova della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1052 c.c., il quale comunque presuppone l'inidoneità del preesistente accesso (C. 311/1999; C.
7996/1991) e l'impossibilità materiale o l'eccessiva onerosità del suo ampliamento (C. Cost. 10.5.1999,
pagina 9 di 11 n. 167; C. 25352/2016; C. 9860/1990; C. 2367/1988).
Nella specie, invero, il ricorrente, senza peraltro offrire alcuna prova circa l'effettiva possibilità di destinare il c.d. garage ad autorimessa – si evidenzia che il locale in oggetto è accatastato come magazzino –, ha solo allegato la preclusione all'acceso con veicoli alla propria area di corte nella quale ricade il c.d. garage. Tuttavia, pur tenendo presente l'ampliamento del perimetro applicativo della fattispecie di cui all'art. 1052 c.c., le eIGenze abitative devono essere tali da non essere soddisfatte con l'attuale stato di cose, mentre nella specie la mancanza di passaggio carrabile che consenta l'accesso ad un cortile di un fabbricato che si affaccia sulla via pubblica, e che alla stessa è collegato, non può giustificare la costituzione di una servitù di passaggio carrabile al solo scopo di permettere al proprietario il raggiungimento della predetta corte con la propria autovettura senza che risulti altrimenti impedita e gravemente ostacolata la piena accessibilità alla propria abitazione. In definitiva, va rigettata la domanda riconvenzionale volta alla costituzione di una servitù coattiva. 2.5. In assenza di prova del titolo a fondamento del preteso esercizio del passaggio sul fondo dell'attrice, pertanto, in accoglimento della domanda formulata da va dichiarata la libertà del Parte_1 fondo dalla pretesa servitù di passaggio.
2.6. La parte attrice ha formulato una domanda di risarcimento del danno patito a seguito del comportamento illegittimo della controparte, per aver visto violato il proprio diritto a godere in maniera piena, pacifica ed esclusiva del proprio terreno, in uno stato d'animo di continua incertezza circa la possibilità di poter subire intrusioni da parte di terzi e di poter vivere la propria privacy domestica. La domanda è formulata in modo generico quanto all'individuazione del danno lamentato ed è sprovvista di adeguato supporto probatorio sia nell'an che nel quantum. Sul punto giova ribadire che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., “dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori
e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno” (Cass., Sez. II, sent. n. 4310/2018). Dunque, la valutazione equitativa del danno presuppone che lo stesso, pur non potendo essere provato nel suo preciso ammontare, sia comunque certo nella sua esistenza ontologica.
Questo principio costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la liquidazione equitativa del danno ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza di un danno oggettivamente accertato, e non già sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti fossero incorse;
ragion per cui è l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente a rendere possibile il ricorso alla stima equitativa, mentre, se
è l'esistenza stessa di un pregiudizio economico ad essere incerta, eventuale, possibile ma non probabile, non v'è alcuno spazio per l'applicazione dell'art. 1226 c.c. (cfr., ex multis, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 26051/2020, conforme a Cass. Sez. III, sent. n. 25912/2013). Nel caso in esame, invece, l'attrice, da un lato, non ha provato l'effettivo pregiudizio patito e, dall'altro, non ha allegato elementi ai quali ancorare una valutazione, anche presuntiva, circa l'effettiva esistenza ed entità della perdita di natura non patrimoniale subita. Anche il ricorso alle presunzioni, infatti, presuppone l'allegazione da parte del danneggiato di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
pagina 10 di 11 La domanda, pertanto, va rigettata.
3. Le spese di lite. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di accertamento dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio in favore della proprietà di , sul fondo di proprietà di , sito in Controparte_1 Parte_1 Cassano All'Ionio ed identificato alla particella 308 foglio 31;
2. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno formulata da;
Parte_1
3. RIGETTA le domande riconvenzionali formulata dal convenuto;
Controparte_1
4. le spese di lite;
CP_5
5. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il giorno 11.3.2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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