Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 16016/2014 R.G. affari contenziosi promossa da
e , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Trentadue, giusta procura in atti;
Persona_1
-Attori-
nei confronti di
ALLIANZ Spa, quale impresa designata per la Regione Puglia dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall'avv.
Gianluca Attanasio , giusta procura in atti;
-Convenuta -
Nonché
CP_1
-convenuto contumace-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale da circolazione dei veicoli.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti all'udienza del 7.11.2024 celebrata in forma cartolare, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e Persona_1 Parte_3 Parte_4
, in proprio e quali eredi di , convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale
[...] Persona_2
Garanzia per le Vittime della Strada, per ivi sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro verificatosi in data 24.11.2011 con conseguente condanna CP_1
dei convenuti in solido al risarcimento dei danni derivatine.
1.1. Esponevano, in particolare , gli attori che:
-essi erano rispettivamente moglie e figli di , deceduto in data 19.04.2012; Persona_2
-in data 24.11.11, verso le ore 19,00, il predetto provenendo a piedi da via Pende in Per_2
Modugno, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Bitritto in corrispondenza dell'incrocio, era stato investito dall'autovettura , priva di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da che procedeva ad elevata velocità; CP_1
-a seguito dell'urto il era stato sbalzato sul manto stradale ed aveva riportato gravi lesioni Per_2
tali da provocarne il ricovero in ospedale fino al successivo 5.12.11;
-dopo le dimissioni lo stato di salute del era progressivamente peggiorato tanto da Per_2
costringerlo a letto ed, infine, condurlo al decesso;
-essi avevano diritto al risarcimento dei danni patiti dal deceduto e trasmessi loro iure hereditatis nonché al risarcimento dei danni patiti iure proprio;
- avendo ricevuto solo un ristoro parziale dall'impresa designata alla gestione del sinistro essi avevano interesse ad una pronuncia giudiziale per l'integrale soddisfazione del credito.
1.2. Adivano, pertanto, l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Rimasto contumace l'Addante, si costituiva in giudizio l'Allianz Spa chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza.
3. Concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc, il giudizio era istruito a mezzo di acquisizione documentale, prova orale e ctu.
4. Nelle more, a seguito del decesso della si costituivano quali suoi eredi Per_1 Parte_3
e .
[...] Parte_4
5. All'udienza del 7.11.2024 , precisate le conclusioni in forma cartolare, la causa era riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
6. SUL NESSO CAUSALE
6.1. Assume parte attrice che, in data 24.11.11, verso le ore 19.00, percorreva a Persona_2
piedi la via Pende in Modugno e, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Bitritto in corrispondenza dell'incrocio con la via da lui percorsa, era stato investito dall'autovettura , priva di copertura assicurativa, di proprietà e condotta da che procedeva ad elevata velocità. CP_1
A seguito dell'urto il era stato sbalzato sul manto stradale ed aveva riportato gravi lesioni. Per_2 Dimesso dopo un periodo di ricovero ospedaliero le sue condizioni di salute erano progressivamente peggiorate tanto da costringerlo a letto ed, infine, condurlo al decesso.
Di qui la richiesta di risarcimento dei danni .
Ed invero sostengono che l'illecita condotta dell'Addante avrebbe causato alla vittima un danno biologico inteso quale lesione dell'integrità psico-fisica culminata nella morte ed un danno morale.
6.2. Sostiene, di contro, la convenuta che la domanda risarcitoria sarebbe infondata in ordine all'an poiché difetterebbe il nesso di causalità tra il decesso e la condotta dell' giacchè il CP_1 Per_2
soggetto quasi novantenne affetto da diverse patologie, sarebbe morto dopo diversi mesi dall'investimento per cause naturali (arresto cardiaco) e, comunque, a causa di una non idonea assistenza sanitaria sia ospedaliera che domiciliare.
6.3. Ebbene, ad avviso della scrivente, non vi sono dubbi circa il nesso di causalità tra la condotta del conducente e le lesioni patite dal pedone esitate nella morte.
Ed invero il fatto storico dell' investimento è risultato dimostrato a mezzo della documentazione prodotta da parte attrice (all. 5) e non contestata.
Inoltre non è stato provato alcun comportamento colposo da parte del idoneo a ritenere Per_2 interrotto il nesso causale tra l'urto da parte dell'auto condotta dall'Addante e le lesioni subite (sul punto vedasi ex multis Cass. civ. 2433/2024 per cui “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame).
Dall'investimento è pacificamente derivato il ricovero ospedaliero per la cura delle lesioni fisiche subite dalla vittima (al riguardo già nella prima relazione di ctu si afferma la compatibilità della diagnosi di ingresso, di tipo politraumatico, con la dinamica accertata dalle autorità intervenute)
BE , mentre gli attori ritengono che anche il decesso si ponga in rapporto di causalità con il sinistro, rappresentandone una evoluzione in un soggetto fragile per età e sottostanti patologie,
l'Allianz Spa sostiene che il nesso causale sarebbe circoscritto alle lesioni direttamente collegate all'investimento e che tutto ciò che si sarebbe verificato successivamente, ossia progressivo peggioramento fino al decesso non sarebbe imputabile alla condotta dell'Addante bensì alle erronee prescrizioni di cura alle dimissioni ospedaliere ed all'assistenza domiciliare.
Sul punto risulta dirimente quanto accertato in sede di ctu medico-legale. In particolare si fa riferimento alla seconda relazione (quella a firma del dott. le cui Per_3
conclusioni risultano immuni da vizi procedurali ed elaborate secondo metodologia ufficiale nel contraddittorio con le parti.
In essa, infatti, premesso come pacifico il nesso di causalità tra l'urto e le lesioni comportanti il ricovero ospedaliero, è stata affrontata più specificamente la questione se anche il decesso possa essere riconducibile eziologicamente al sinistro.
Si legge che: “Sul decorso successivo, sulla capacità di ripresa, sulla stessa possibilità di affrontare una riabilitazione post acuzie, influirono certamente -ed anche in maniera per nulla irrilevante- le condizioni preesistenti. Certamente , in particolare, influì l'età avanzata del soggetto danneggiato”
Vi fu , infatti, un periodo di riduzione della mobilità con insorgenza di ulcere da pressione, alternanza di periodi di sopore e periodi di agitazione, complicanze di tipo infettivologico anche a livello urologico per cui “Il quadro complessivo, inevitabilmente , si riverberò anche sull'apparato cardiocircolatorio comportando un progressivo collassamento dei valori tensivi , su base verosimilmente multifattoriale , che, in ultima analisi, condusse all'evento letale che si verificò il
19.04.2012”.
Il ctu ha, quindi, voluto precisare che “Alla luce di quello che si è detto in merito allo stato anteriore -soggetto grande anziano , con patologie preesistenti , inclusa una cerebropatia involutiva , ma ancora autonomo nella deambulazione- e alla evoluzione successiva al trauma- necessità di allettamento, progressivo scadimento delle condizioni generali, con sovrapposizioni infettive , fino allo scompenso letale- possiamo certamente affermare che, qualora il Sig. Parte_1
non fosse stato investito il 24.11.2011, il suo decesso non si sarebbe verificato con le modalità con cui , in concreto, ebbe a verificarsi”.
6.4. Ed allora, alla luce di quanto affermato dal ctu e confermato in risposta alle osservazioni della convenuta , anche il decesso può porsi in rapporto causale (secondo il criterio civilistico del più probabile che non) con il trauma poiché l'obbligato allettamento che ne è conseguito (e che non si sarebbe avuto ove fosse difettato l'evento del 24.11.2011) , in un soggetto quasi novantenne , ha ostacolato ogni forma di ripresa (vedasi Cass. civ. 28722/24 per cui “In tema di responsabilità civile non può negarsi il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia "più probabile che non", in concreto e in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41
c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l'esclusiva efficienza causale di una di esse”).
Sul punto si valorizza proprio quanto evidenziato in sede di relazione finale ove si è confermato che l'evento letale , accelerato e condizionato nella sua evoluzione dal quadro clinico preesistente del certamente non si sarebbe verificato ove, a monte, fosse mancato l'investimento da parte Per_2 dell'Addante.
Viceversa è risultata infondata la tesi della convenuta secondo cui il decesso del sarebbe Parte_1
stato provocato da una negligente condotta dei sanitari che ebbero in cura il paziente.
7. SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO IURE HEREDITATIS
7.1. Chiarito quanto sopra in merito al nesso causale tra la condotta del conducente e l'evento morte occorre esaminare la questione del risarcimento domandato dagli attori.
In primo luogo essi hanno rivendicato il diritto al ristoro dei danni direttamente subiti dalla vittima e che si è trasmesso ai suoi eredi .
7.2. Come noto, gli eredi della persona deceduta in conseguenza di un evento di danno possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure successionis .
Occorre premettere che, nel caso di morte immediata o sopravvenuta dopo breve tempo dall'evento lesivo, non sorge alcun diritto al risarcimento nel patrimonio della vittima da poter trasmettere ai propri eredi (sul punto la Suprema Corte è ancorata al principio secondo cui, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare ed insuscettibile di essere reintegrato per equivalente sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo- vedasi Cass. civ., SS.UU., n. 15350/15-).
Nel caso, invece, di morte non immediata della vittima, la giurisprudenza ha elaborato (a fini descrittivi) tre tipologie di danno non patrimoniale: il danno biologico cd. "terminale"; il danno morale cd. "catastrofale"; il danno tanatologico da perdita del bene vita.
Partendo dall'ultima , è principio consolidato in giurisprudenza quello che non è risarcibile il danno tanatologico, da perdita del diritto alla vita, fatto valere iure successionis dagli eredi del de cuius per l'impossibilità tecnica di configurare l'acquisizione di un diritto risarcitorio derivante dalla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del titolare, e da questo fruibile solo in natura
(vedi sempre Cass SU 15350/2015 e Cass., 24 marzo 2011, n. 6754; Cass., 16 maggio 2003, n.
7632). Quanto, invece, alle prime due figure va detto che il danno biologico cd. terminale ed il danno morale cd. "catastrofale" compongono l'unitaria figura del danno cd. terminale.
Il primo è il danno alla salute patito dalla vittima di un illecito nel periodo intercorrente tra la lesione e la morte ovvero il danno biologico patito da colui che, sopravvissuto per un apprezzabile lasso di tempo ad un evento, poi rivelatosi mortale, abbia in tale periodo sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica, autonomamente considerabile come danno biologico, quindi accertabile con valutazione medico-legale e liquidabile come un'invalidità temporanea totale (in tal senso Cass Civ. 7923/24 secondo cui esso consiste nel “ pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”).
Il danno morale terminale, anche detto danno catastrofale, risarcisce la sofferenza che subisce colui che rimane in vita nella consapevolezza della propria imminente morte per cui implica che il paziente, prima di morire, sia rimasto in stato di “lucida agonia”, anche per un solo istante (e, quindi, non necessariamente per almeno un giorno), da intendersi quale stato in cui il paziente sia rimasto, non solo capace di intendere, ma anche consapevole della propria morte imminente (Cass. civ. n. 7923 del 23/03/2024).
In ragione della loro diversità morfologica, le due componenti di danno vanno liquidate con criteri distinti: il danno biologico terminale dà luogo ad una pretesa risarcitoria da commisurare ai coefficienti dell'inabilità temporanea assoluta, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (Cass. civ. n. 16592 del 20/06/2019).
Viceversa, la natura peculiare del danno morale terminale rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.
7.3.Ebbene, nel caso di specie può procedersi alla liquidazione del danno cd. terminale nei limiti di seguito esposti.
Con riferimento alla componente del danno biologico terminale vi è in atti una prima ed una seconda relazione di ctu che hanno confermato come, a seguito del trauma, il abbia subito Per_2
un lungo periodo di inabilità temporanea totale che , mai rientrata, è esitata nel decesso.
Sul punto si è determinata la durata del pregiudizio psico-fisico in giorni 147. Quanto, invece, alla componente del danno cd. catastrofale non vi è prova che, successivamente all'investimento, il abbia percepito la gravità della situazione e la possibilità della morte Per_2
partecipando in modo cosciente ad un' agonia iniziata il 24.11.2011 e protrattasi fino al
19.04.2012.
Risulta, dalla ctu a firma del dott. che il paziente , durante il ricovero, non era in Per_3
condizioni neurologiche ottimali e che, rientrato a casa, fu allettato alternando stati soporiferi a stati di agitazione.
Di conseguenza, a fronte di tali emergenze, l'assenza di rigorosa e puntuale prova da parte attrice circa la consapevolezza della vittima in ordine al progressivo peggioramento delle sue condizioni e all'imminenza della morte non consente di dare rilievo alla componente del danno cd. catastrofale.
7.4. Passando , pertanto, ad esaminare l'entità del risarcimento alla luce delle considerazioni suesposte si perviene alle seguenti conclusioni.
Utilizzando le tabelle milanesi (aventi indiscussa vocazione nazionale, nella versione aggiornata all'anno 2024, in quanto aderenti al consolidato orientamento giurisprudenziale che nega ogni automatismo tra lesione dell'integrità fisica e sussistenza della componente "morale" del danno, che va sempre allegata e provata, anche per presunzioni) e richiamando i principi ad esse sottese, per i primi 100 giorni (limite massimo) di inabilità temporanea totale spetta agli eredi di Per_2
l'importo di € 67.044,00 (di cui € 4500,00 stabiliti equitativamente per i primi 3 gg. ed €
[...]
62.544,00 per i successivi). Tale importo andrà, quindi , ridotto del 50% per l'assenza della voce del danno cd. catastrofale di cui l'attrice non ha dato prova (del resto tale modus operandi è conforme anche al fatto che liquidazione dei danni non patrimoniali è pur sempre equitativa ).
Nessun ulteriore aumento in termini di personalizzazione del danno sarà, inoltre, possibile difettandone i presupposti.
Per i successivi 47 gg. di invalidità temporanea totale (tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario così come stabilito nell'elaborazione delle succitate tabelle) , tenuto conto dell'età, si ritiene di poter liquidare un importo di € 5.405,00 (€ 115,00 al giorno x 47 gg.).
7.5.Ne deriva un importo complessivo a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima e trasmesso per via successoria ai suoi eredi pari ad € 38.927,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto dal deposito della ctu fino al momento del fatto e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza.
Sull'importo risultante vanno riconosciuti gli ulteriori interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Esso andrà diviso per metà ciascuno tra gli attori e essendo Parte_3 Parte_4 nelle more del giudizio deceduta l'altra erede in successione della quale essi hanno proseguito il giudizio.
8. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI IURE PROPRIO
8.1. Gli attori hanno chiesto anche il risarcimento dei danni non patrimoniali da essi direttamente subiti a seguito della morte del proprio congiunto per fatto illecito altrui.
Tale categoria , a cui attualmente viene attribuito il nome di “danno parentale” ricorre quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sezioni Unite n. 26972 del
2008), la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte Suprema con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un congiunto, e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale: "l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima ... è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del
15/02/2018 e da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 25843 del 13/11/2020).
Per ciò che concerne, in particolare, il novero dei soggetti legittimati alla richiesta, occorre rilevare che, in linea generale, come statuito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di società naturale a cui fa riferimento l'art. 29 Cost. non può essere limitata al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare: in particolare, è stato chiarito che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno jure proprio dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e, in particolare, l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata, altresì, dalla convivenza, quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (ex multis, Cass. 15.7.2022 n. 22397; Cass. 25.6.2021 n. 18284; Cass. 19.11.2018 n. 29784). In punto di prova del danno da perdita del rapporto parentale si è osservato in linea generale che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (in termini, Cass. sent. n. 9231 del 17.4.2013 n. 9231).
Ulteriormente, la medesima giurisprudenza ha precisato che il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, quale tipico danno conseguenza non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento tuttavia si ammette, in buona sostanza, la possibilità di provare il danno parentale anche mediante il ricorso a presunzioni legate alla stessa esistenza del vincolo di parentela o coniugio, la cui forza logico-deduttiva ha un'intensità via via decrescente quanto più dalla cd. famiglia nucleare, costituita dai congiunti più stretti (a partire dai conviventi), ci si sposta verso soggetti non appartenenti al ristretto ambito del nucleo familiare.
8.2.Ciò posto in termini generali va detto, che , in ogni caso, la possibilità di ricorrere a criteri presuntivi per la prova del danno parentale non può addirittura esonerare il richiedente dall'onere di allegazione .
Diversamente opinando il risarcimento del danno parentale costituirebbe una sorta di danno in re ipsa che verrebbe liquidato automaticamente ed in spregio ai principi in materia di onere della prova che governano il processo civile.
Nel caso di specie gli attori si sono limitati a chiedere il risarcimento del danno iure proprio da perdita del congiunto (oggi danno parentale) senza fornire la benchè minima allegazione della sofferenza emotiva e sconvolgimento della vita che sarebbe loro derivata dalla morte del coniuge/genitore ed ancora prima dall'avere assistito , anche solo indirettamente, alla sua agonia .
Quanto alla ci si è limitati a dedurre esclusivamente la convivenza con il congiunto Per_1
senza descrivere in alcun modo se e come sarebbe cambiata la sua vita a seguito dell'evento occorso al marito.
Quanto, invece, ai due figli essi si limitano a riportare la circostanza della non convivenza tacendo su qualsivoglia ulteriore elemento utile al giudice per presumere la sofferenza e non cadere in una liquidazione pressocchè automatica ed avulsa dall'attinenza al caso concreto. In siffatto contesto di generità e difetto di allegazione nessun risarcimento potrà essere liquidato a tale titolo.
Del resto tale conclusione è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi Cass.
1752/2023 per cui : “Il danno parentale può sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati. La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva -, ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale”; ed ancora Cass. 5769/2024 per cui : “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia
"originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico- relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione
o da altre allegazioni fornite di prova)”.
9. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite , in ragione del parziale accoglimento della domanda, possono essere poste a carico dei convenuti in solido per metà e compensate per l'altra metà.
Esse vengono liquidate secondo i parametri delle cause da € 26.001,00 ad € 52.000,00 (criterio del decisum ex Cass. civ. 9237/2022) nei valori medi.
Le spese di ctu restano a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG. 16016/2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_1
sinistro per cui è causa;
2. accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore degli attori l'importo complessivo di € 38.927,00 (da suddividersi per metà ciascuno), oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
3. liquida le spese di lite in € 786,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi , oltre RFS ed accessori di legge, che pone a carico dei convenuti per metà e compensa per l'altra metà.
4. pone le spese di ctu a carico di tutte le parti in causa, in misura paritaria tra le stesse.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, l'1.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Fasano