TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Castrovillari
Verbale della causa n. 1762/25
Oggi 18.12.25 alle ore 10.14 e' comparso l'Avv. Valentina Filardi per delega dell'avv.
Sommario per parte ricorrente, la quale discute la causa riportandosi al ricorso
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
Alle ore 11.30, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
pagina 1 di 5
N. R.G. 1762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1762/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. SOMMARIO Parte_1 C.F._1
VERONICA
ATTORE
contro
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO REVOCA GRATUITO PATROCINIO
CONCLUSIONI: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di
legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale: In via principale, dichiarare l'illegittimità, la nullità o l'annullamento dei
provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammettere il ricorrente all'assistenza tecnica gratuità
nel procedimento n. 951/2022 dinnanzi al TRIBUNALE DI CASTROVILLARI con tutte le
pagina 2 di 5 conseguenze di legge;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa
e spese generali come per legge, da distrarre in favore del difensore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22.09.25, proponeva opposizione al Parte_1
provvedimento di revoca dell'ammissione a gratuito patrocinio, emesso in data 01.09.25,
deducendone l'erroneità e l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Travisamento dei fatti;
2.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, comma 2, 122, 126 136 Dpr n. 115/2002, e
111, sesto comma Cost.; 3. per violazione del diritto di difesa;
4. per mancanza di motivazione nonché per illogicità e contraddittorietà con la sentenza di cui al procedimento presupposto. Concludeva come in epigrafe.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nessuno si costituiva in giudizio per il , di cui CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18.12.25 previa discussione la causa veniva trattenuta in decisione
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. Invero ai sensi dell'art. 136,
comma 2, D.P.R. 115/2002, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocata qualora risulti che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Per giurisprudenza consolidata la manifesta infondatezza della domanda o del mezzo di impugnazione costituisce indice sintomatico della colpa grave e la revoca è legittima quando l'infondatezza della pretesa risulti evidente ex ante, ossia tale da poter essere apprezzata già
al momento della proposizione dell'azione.
pagina 3 di 5 Ne consegue che il giudice della revoca è tenuto a verificare se la parte, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto astenersi dall'introdurre o coltivare il giudizio, in quanto chiaramente privo di fondamento.
Nel caso di specie, l'azione proposta innanzi a questo Tribunale si è articolata, in primo luogo,
su un motivo che si poneva in diretto e insanabile contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi anche a livello di Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, già da tempo antecedente alla proposizione della domanda. Tale orientamento era univoco, non presentava oscillazioni interpretative, risultava pienamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, non emergendo elementi fattuali o giuridici idonei a differenziarla dal paradigma esaminato dalla giurisprudenza di legittimità.
In tale contesto, la parte, assistita da difensore, avrebbe dovuto rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza professionale, della palese inconsistenza della censura proposta.
Parimenti connotato da manifesta infondatezza è risultato il secondo motivo, con il quale è
stato contestato un accertamento avente efficacia fidefaciente, senza tuttavia allegare errori materiali, indicare contraddizioni intrinseche, né fornire elementi esterni idonei a superarne la presunzione di veridicità.
La contestazione si è dunque risolta in una mera affermazione assertiva, priva di qualsiasi supporto fattuale concreto, inidonea già in astratto a scalfire il valore probatorio dell'atto.
Anche sotto tale profilo, l'infondatezza del motivo risultava immediatamente percepibile, non richiedendo valutazioni complesse o controverse, ma discendendo dall'applicazione di principi pacifici in materia di prova e di fede privilegiata.
Dalla combinazione dei suddetti elementi emerge che l'azione giudiziaria: non si collocava nell'ambito di un fisiologico esercizio del diritto di difesa;
non presentava profili di incertezza pagina 4 di 5 interpretativa;
non era sorretta da un minimo apparato argomentativo o probatorio idoneo a giustificarne la proposizione.
La manifesta infondatezza dei motivi, valutata ex ante e non già sulla base del solo esito del giudizio, costituisce pertanto indice univoco di colpa grave, ai sensi dell'art. 136, comma 2,
D.P.R. 115/2002.
Da ultimo si osserva che la revoca del beneficio non si pone in contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., poiché il patrocinio a spese dello Stato non è destinato a sostenere iniziative giudiziarie palesemente prive di fondamento e la disciplina della revoca mira a evitare un uso distorto delle risorse pubbliche, senza comprimere l'accesso alla giustizia per le azioni seriamente sostenibili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del provvedimento impugnato.
3.Spese irripetibili, stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Spese irripetibili
Castrovillari, 18.12.25
Il Giudice
dott. RI Magaro'
pagina 5 di 5
Verbale della causa n. 1762/25
Oggi 18.12.25 alle ore 10.14 e' comparso l'Avv. Valentina Filardi per delega dell'avv.
Sommario per parte ricorrente, la quale discute la causa riportandosi al ricorso
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
Alle ore 11.30, all'esito della camera di consiglio, chiamata la causa nessuno e' comparso
Il Giudice da lettura della sentenza di seguito riportata
Il Giudice
Dott.ssa RI Magaro'
pagina 1 di 5
N. R.G. 1762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RI Magaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1762/2025 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. SOMMARIO Parte_1 C.F._1
VERONICA
ATTORE
contro
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO REVOCA GRATUITO PATROCINIO
CONCLUSIONI: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di
legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed
incidentale: In via principale, dichiarare l'illegittimità, la nullità o l'annullamento dei
provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammettere il ricorrente all'assistenza tecnica gratuità
nel procedimento n. 951/2022 dinnanzi al TRIBUNALE DI CASTROVILLARI con tutte le
pagina 2 di 5 conseguenze di legge;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa
e spese generali come per legge, da distrarre in favore del difensore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 22.09.25, proponeva opposizione al Parte_1
provvedimento di revoca dell'ammissione a gratuito patrocinio, emesso in data 01.09.25,
deducendone l'erroneità e l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. Travisamento dei fatti;
2.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, comma 2, 122, 126 136 Dpr n. 115/2002, e
111, sesto comma Cost.; 3. per violazione del diritto di difesa;
4. per mancanza di motivazione nonché per illogicità e contraddittorietà con la sentenza di cui al procedimento presupposto. Concludeva come in epigrafe.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nessuno si costituiva in giudizio per il , di cui CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18.12.25 previa discussione la causa veniva trattenuta in decisione
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento. Invero ai sensi dell'art. 136,
comma 2, D.P.R. 115/2002, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocata qualora risulti che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Per giurisprudenza consolidata la manifesta infondatezza della domanda o del mezzo di impugnazione costituisce indice sintomatico della colpa grave e la revoca è legittima quando l'infondatezza della pretesa risulti evidente ex ante, ossia tale da poter essere apprezzata già
al momento della proposizione dell'azione.
pagina 3 di 5 Ne consegue che il giudice della revoca è tenuto a verificare se la parte, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto astenersi dall'introdurre o coltivare il giudizio, in quanto chiaramente privo di fondamento.
Nel caso di specie, l'azione proposta innanzi a questo Tribunale si è articolata, in primo luogo,
su un motivo che si poneva in diretto e insanabile contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi anche a livello di Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, già da tempo antecedente alla proposizione della domanda. Tale orientamento era univoco, non presentava oscillazioni interpretative, risultava pienamente applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, non emergendo elementi fattuali o giuridici idonei a differenziarla dal paradigma esaminato dalla giurisprudenza di legittimità.
In tale contesto, la parte, assistita da difensore, avrebbe dovuto rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza professionale, della palese inconsistenza della censura proposta.
Parimenti connotato da manifesta infondatezza è risultato il secondo motivo, con il quale è
stato contestato un accertamento avente efficacia fidefaciente, senza tuttavia allegare errori materiali, indicare contraddizioni intrinseche, né fornire elementi esterni idonei a superarne la presunzione di veridicità.
La contestazione si è dunque risolta in una mera affermazione assertiva, priva di qualsiasi supporto fattuale concreto, inidonea già in astratto a scalfire il valore probatorio dell'atto.
Anche sotto tale profilo, l'infondatezza del motivo risultava immediatamente percepibile, non richiedendo valutazioni complesse o controverse, ma discendendo dall'applicazione di principi pacifici in materia di prova e di fede privilegiata.
Dalla combinazione dei suddetti elementi emerge che l'azione giudiziaria: non si collocava nell'ambito di un fisiologico esercizio del diritto di difesa;
non presentava profili di incertezza pagina 4 di 5 interpretativa;
non era sorretta da un minimo apparato argomentativo o probatorio idoneo a giustificarne la proposizione.
La manifesta infondatezza dei motivi, valutata ex ante e non già sulla base del solo esito del giudizio, costituisce pertanto indice univoco di colpa grave, ai sensi dell'art. 136, comma 2,
D.P.R. 115/2002.
Da ultimo si osserva che la revoca del beneficio non si pone in contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., poiché il patrocinio a spese dello Stato non è destinato a sostenere iniziative giudiziarie palesemente prive di fondamento e la disciplina della revoca mira a evitare un uso distorto delle risorse pubbliche, senza comprimere l'accesso alla giustizia per le azioni seriamente sostenibili.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va pertanto rigettata, con conferma del provvedimento impugnato.
3.Spese irripetibili, stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione.
Spese irripetibili
Castrovillari, 18.12.25
Il Giudice
dott. RI Magaro'
pagina 5 di 5