Articolo 3 della Legge 18 luglio 1984, n. 370
Articolo 2
Versione
9 agosto 1984
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Versione
4 giugno 1990
Art. 3.
La presente legge ha effetto fino al 31 dicembre 1989. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 maggio 1990, n. 128 , ha disposto ( con l'art.27, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall' articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370 , riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, e' prorogato al 31 dicembre 1990."
Entrata in vigore il 4 giugno 1990