Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3770 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, vertente
TRA
NA OL, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...], (C.F. [...]), rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Paola Genito, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Benevento al viale
Mellusi n. 53;
RICORRENTE
E
COMUNE DI BENEVENTO (P.I. 00074270620), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti ed in conformità della determina dirigenziale n.27 del 12/02/2024, dall'Avv. Francesca Paola Basile ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Casa Comunale in Benevento, alla Via Annunziata, Palazzo Mosti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludono come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che qui si intendano integralmente riportate e trascritte
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.09.2023, DO BR esponeva di essere stato assunto alle dipendenze del Comune di Benevento in data
19.02.2001, con la qualifica di “Vigile Urbano” - Cat. C1, giusta atto di
G.M. n. 29 del 01.02.2001; di aver prestato servizio presso la Polizia
Municipale del predetto Ente con la qualifica di Vigile Urbano, a partire dal giorno della propria assunzione e sino al 31.05.2023; di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro, in data 03.09.2019, e di aver riportato la lesione dell'arto superiore sinistro con conseguente limitazione della funzionalità; che, al rientro dal periodo d'infortunio, con distinte e successive disposizioni di servizio del Comandante della P.M., pur mantenendo il proprio inquadramento all'interno del Settore della Polizia Municipale, veniva escluso dai turni di “servizio esterno” ed adibito esclusivamente allo svolgimento di attività d'ufficio presso il Nucleo verbali
– cassa;
che, continuava a svolgere detta attività d'ufficio anche
1
che- facendo seguito all'atto d'indirizzo con cui si statuiva l'applicazione dell'art.6 del vigente regolamento sulla mobilità interna del personale, approvato dall'Amministrazione comunale di Benevento con deliberazione n. 44 del 23.03.2023-, in data 04.04.2023, gli veniva notificato l'avviso di avvio del procedimento per la modifica d'ufficio del proprio profilo professionale da Agente di Polizia Locale (Vigile Urbano) ad
Istruttore Amministrativo;
che, avverso il predetto avviso, proponeva tempestivamente le proprie osservazioni, non accolte dall'Amministrazione; che, con determinazione dirigenziale n. 36 del 16.05.2023 del Servizio Gestione Risorse Umane, l'Ente modificava il suo profilo professionale da Agente di P.M. ad Istruttore Amministrativo con decorrenza 01.06.2023 e, contemporaneamente, lo applicava ad altro Settore del Comune di Benevento denominato “Attività Produttive” adducendo come motivazione la sua inidoneità ai servizi esterni ed allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 L. n. 65/1986; che, tali provvedimenti erano discriminatori rispetto agli altri colleghi di P.M. che svolgevano esclusivamente attività di ufficio e comportavano la perdita dell'intero bagaglio esperienziale acquisito in più di venti anni di servizio prestati all'interno della Polizia Municipale, nonché un danno patrimoniale consistente nella perdita dell'indennità di vigilanza riconosciuta esclusivamente ai dipendenti in servizio presso la Polizia Municipale e della conseguente riduzione della retribuzione mensile, dell'indennità di turnazione e del riconoscimento della pensione complementare (Fondo Perseo-Sirio). Tanto premesso, chiedeva di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia della deliberazione n. 44 del 23.03.2023 e la determina n. 36 del 16.05.2023 con le quali il Comune di
Benevento ha modificato il profilo professionale del Sig. BR da Agente di P.M. ad Istruttore Amministrativo con decorrenza 01.06.2023 e, contemporaneamente, ha applicato lo stesso ad altro Settore del Comune di Benevento denominato “Attività Produttive” e di tutti gli atti ad esse conseguenti per tutti i motivi di cui al presente ricorso;
e per l'effetto, 2) disapplicare, in via incidentale, la delibera n. 44 del 23.03.2022 e la determina n. 36 del 16.05.2023 ed ordinare al Comune di Benevento di riassegnare il Sig. BR al Settore Polizia Municipale nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale;
3) adottare ogni altro e più opportuno provvedimento ritenuto idoneo ai fini dell'accoglimento delle richieste formulate”, con vittoria delle spese di lite con attribuzione. Si costituiva in giudizio il Comune eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. L'Ente deduceva che la limitazione riportata dal ricorrente non gli consentiva lo svolgimento delle funzioni primarie, tipiche della figura professionale con la quale era stato assunto, che il mutamento del profilo professionale del BR era avvenuto nel pieno rispetto degli art. 52 d.lgs.
165/2001 e art.42 del D.lgs n.81 del 9/04/2008; che le rivendicazioni
2 economiche in merito all'indennità di vigilanza, di turnazione e di accesso al fondo pensione Perseo erano infondate, che i provvedimenti adottati non comportavano differenziazioni tra il ricorrente ed i suoi colleghi del Corpo di P.M.
La causa, di natura documentale, veniva decisa, alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È incontestato tra le parti e risulta documentalmente che il ricorrente, dipendente del Comune con mansioni di Vigile Urbano, è stato dichiarato inidoneo permanente alle attività esterne relative alla mansione ed idoneo con prescrizione allo svolgimento della attività d'ufficio, a seguito di giudizio di idoneità del 30.05.2022 e che, con deliberazione n. 44 del
23.03.2023 e determina n. 36 del 16.05.2023, il Comune di Benevento ha modificato il profilo professionale del Sig. BR da Agente di P.M. ad
Istruttore Amministrativo con decorrenza 01.06.2023 e, contemporaneamente, lo ha applicato al Settore “Attività Produttive” del Comune, a causa della sua inidoneità allo svolgimento dei servizi esterni e, in particolare, delle funzioni di cui all'art. 5 L. 65/1986.
Il BR sostiene la natura discriminatoria, poiché basata sulla propria disabilità, della modifica del proprio profilo professionale, deducendo di essere ancora idoneo allo svolgimento delle attività di ufficio rientranti nella mansione di Agente di P.M.- svolte dal momento del suo rientro in servizio e fino al 30.05.2023-; che altri agenti di P.M., tra i quali due inidonei alle attività esterne, erano stati addetti prevalentemente o esclusivamente alle sole attività di ufficio, che il mantenimento della posizione ricoperta fino al 30.05.2023 non avrebbe comportato oneri eccessivi per l'Ente. Occorre premettere in diritto che, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 2000/78
“Ai fini della presente direttiva, per «principio della parità di trattamento» si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai
3 principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi”. L'art. 3 D.lgs. 216/2003, emanato in attuazione della Direttiva 2000/78/CE, prevede che “Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età ((, di nazionalità)) e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento ((, la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il ricollocamento)); c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni. d-bis) accesso all'alloggio; d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di collocamento;
d- quinquies) iscrizione alle organizzazioni sindacali ed eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori))….. 3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età ((,alla nazionalità)) o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima”. La tutela contro la discriminazione sulla base della disabilità si fonda, oltre che sulla della direttiva 2000/78/CE, attuata nell'ordinamento italiano, sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che include il motivo della disabilità nell'ambito dell'art. 21 (che sancisce il divieto generale di discriminazioni) e contiene anche una disposizione specifica (art. 26) che riconosce il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (azioni positive). È inoltre fondata sulla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”). Detta Convenzione (CDPD) è stata altresì approvata dall'UE, nell'ambito delle proprie competenze, con
“Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui
4 diritti delle persone con disabilità” (2010/48/CE), con la conseguenza che per la Corte di giustizia UE le stesse direttive normative antidiscriminatorie vanno interpretate alla luce della Convenzione.
Già con la sentenza 11 aprile 2013 in cause riunite C-335/11 e C-337/11,
HK Danmark, la CGUE ha chiarito che la nozione di «handicap» di cui alla direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa include una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, e tale limitazione sia di lunga durata, e che la natura delle misure che il datore di lavoro deve adottare non è determinante al fine di ritenere che lo stato di salute di una persona sia riconducibile a tale nozione.
In tale pronuncia, la CGUE ha sottolineato che la direttiva 2000/78 deve essere oggetto, per quanto possibile, di un'interpretazione conforme alla CDPD (§§ 28-32); infatti, la nozione di «handicap» non è definita dalla direttiva 2000/78 stessa (cfr. sentenza 11 luglio 2006 in causa C-13/05,
C.N.). Peraltro, la Convenzione dell'ONU, ratificata dall'Unione europea con decisione del 26 novembre 2009, alla sua lettera e) riconosce che «la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». In tal modo, l'articolo 1, secondo comma, di tale Convenzione dispone che sono persone con disabilità «coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri». Inoltre, dall'articolo 1, secondo comma, della Convenzione dell'ONU risulta che le menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali debbano essere
«durature». Né risulta che la direttiva 2000/78 miri a coprire unicamente gli handicap congeniti o derivanti da incidenti, escludendo quelli cagionati da una malattia;
sarebbe, infatti, in contrasto con la finalità stessa della direttiva in parola, che è quella di realizzare la parità di trattamento, ammettere che essa possa applicarsi in funzione della causa dell'handicap (§§ 36 -41). La nozione di handicap/disabilità quale limitazione risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, ed il principio per cui le direttive normative antidiscriminatorie UE vanno interpretate alla luce della Convenzione ONU, sono stati ribaditi nelle sentenze CGUE 4 luglio 2013, in causa C- 312/2011
Commissione c. Italia (§ 56-57) e 18 dicembre 2014, in causa C- 354/13,
5 FOA;
§§53-56) (cfr. Cass. Civile S. lav. n. 9095/2023; Cass. Civile S. Lav.
n. 35747/2023). In ordine alla possibilità per la PA datrice di lavoro di esercitare il cd. Ius variandi, l'art. 52 c. 1 d.lgs. 165/2001 stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “in tema di pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.” (Cassazione civile sez. lav., 12/02/2021, n.3666, cfr. anche Cass., n. 11503/2022; Cass.
16 luglio 2018, n. 18817; Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 5 agosto
2010, n. 18283; Cass. 11 maggio 2010, n. 11405; Cass. 21 maggio 2009, n.
11835; Cass., S.U., 4 aprile 2008., n. 8740). In base alla disciplina normativa ed ai principi di diritto sopra richiamati, quindi, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato il datore di lavoro può assegnare il dipendente allo svolgimento di mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, purché formalmente rientranti nella qualifica di inquadramento e sempre che non costituiscano atti discriminatori. Non è contestato tra le parti che le mansioni di Istruttore Amministrativo assegnate al ricorrente a seguito di riqualificazione professionale rientrano nella medesima area C di inquadramento dei Vigili Urbani, come espressamente previsto dall'allegato A del CCNL 16/11/2022. Va, quindi, verificato se sussiste nel caso di specie la discriminazione lamentata dal ricorrente, ovvero un trattamento diversificato rispetto agli altri Agenti di P.M. in virtù della propria disabilità.
Innanzitutto, dagli atti del giudizio risulta che gli agenti di P.M. OV e
AN sono inidonei solo temporaneamente allo svolgimento di attività esterne (cfr. relativi giudizi di idoneità, doc. 8 produzione del Comune) e non risulta vi siano altri Agenti di P.M. con inidoneità permanente al pari del BR.
Ancora, non risulta che vi siano Agenti di P.M. addetti esclusivamente ad attività di ufficio. Dall'ordine di servizio n. 1/2023 a firma del Comandane BO emerge che a decorrere dal 02.01.2023 è stato ripristinato il servizio in turnazione di tutto il personale in servizio presso il Corpo di Polizia municipale, con l'eccezione delle unità che – al momento – risultavano non idonee al servizio esterno e dai turni di servizio depositati dall'Ente, relativi ad alcuni
6 dei turni effettuati nei mesi da giugno a settembre 2023 risulta che il Mar. Sandra Pescatore, il Mar. Gabriele Carbone, il Lgt. Maurizio D'Onofrio, il Mar. Nicola Quarantiello, il Lgt. Antonio De Soricellis non svolgono solo attività di ufficio, essendo inseriti nella turnazione relativa ai servizi di viabilità, vigilanza esterna e piantonamento.
Gli unici non addetti al servizio esterno risultano gli Istruttori
Amministrativi, qualifica attualmente rivestita dal ricorrente. Ma il Comune, nel riscontrare le osservazioni del BR con nota prot. N.
52961 del 16.05.2023 ha chiarito che per esigenze di servizio non era possibile adibire alcuna unità lavorativa del Comando alle sole funzioni interne di ufficio, in quanto tutti i dipendenti, inquadrati quali agenti di polizia municipale dovevano poter essere impiegati in pronto intervento, partecipando alla totalità dei servizi programmati ed esigibili dall'ente e che la riqualificazione del ricorrente, non utilizzabile per lo svolgimento dei servizi esterni, era necessaria per procedere a rimodulare l'intera dotazione organica del Comando di Polizia Municipale ed al fine di programmare il fabbisogno di personale e le future assunzioni. Come chiarito dalla giurisprudenza sopra riportata, non è di ostacolo alla riqualificazione, neanche, la perdita della professionalità in concreto acquisita dal ricorrente.
Né vi è prova che la riqualificazione operata abbia comportato un danno economico al ricorrente, in termini indennità di vigilianza, di turnazione e di accesso al Fondo Perseo, essendo tali emolumenti legati allo svolgimento delle attività per le quali il BR è stato dichiarato inidoneo permanentemente.
In primo luogo, come si evince dai cedolini depositati dal ricorrente, la retribuzione mensile percepita a seguito della riqualificazione era inferiore a quella precedentemente goduta solo perché non veniva corrisposta l'indennità di vigilanza ex art. 37 comma 1 lett. b) del CCNL del 6.7.1995, come integrato dall'art.16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, e succ. integr. ex art.99 CCNL del 16.11.2022, non essendo mutate tutte le altre voci che compongono la retribuzione mensile. Riguardo all'indennità di vigilanza il ricorrente si è limitato ad affermare di averla percepita fino all'operata riqualificazione e a dedurre semplicemente l'infondatezza di quanto affermato dal Comune in merito ai presupposti per la percezione della predetta indennità. Sul punto, però, si osserva che l'art. 37 comma 1 lett. b) del CCNL del 6.7.1995 ha introdotto due distinte ipotesi, prevedendo il riconoscimento di due diversi importi agli appartenenti al settore vigilanza a seconda che espletino o meno tutte le funzioni previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986. L'art. 16, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, e l'art. 99 CCNL del 16.11.2022 ne hanno solo aumentato gli importi. Nel caso di specie, il ricorrente è inidoneo allo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 5 l. 65/86, quindi non avrebbe comunque avuto diritto a percepire l'indennità di vigilanza in misura piena, anche ove non fosse stato riqualificato.
7 Come dimostrato dallo stesso ricorrente, poi, con determina n. 77 del
04.07.2024, il Comune ha disposto di corrispondere al BR, a titolo di indennità professionale, l'indennità prevista dall'art.37, comma 1 lettera b) secondo periodo del CCNL del 6.7.1995, a decorrere dal 01.06.2023.
Ne consegue, che il ricorrente non ha subito, a causa della riqualificazione operata, alcun danno economico sotto tale profilo. In merito all'indennità di turnazione, dalla busta paga del mese di maggio 2023 non risulta che il ricorrente ne fosse percettore e non può desumersi la percezione automatica della suddetta indennità solo sulla base del provvedimento del Comandante BO del 29.05.2023 (doc. 8 produzione di parte ricorrente).
Dal predetto provvedimento, infatti, risulta che tutti gli Agenti di P.M. e non tutto il personale addetto al Comando avrebbe dovuto svolgere la prestazione lavorativa su turni, non essendo compresi quindi gli impiegati amministrativi addetti a sole mansioni di ufficio- uniche mansioni che il ricorrente poteva svolgere.
Infine, la riqualificazione non ha comportato alcun danno in termini di perdita di accesso alla previdenza complementare. L'art.208, comma 4 d.lgs n. 285/1992, prevede che gli Enti locali possono destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada a misure di previdenza per il personale che svolge i compiti di cui all'art. 12 c. 1 lett. d bis) ed e), ovvero servizi di polizia stradale.
Con la delibera di G.C. n.240 del 19/12/2021, il Comune di Benevento ha adottato il Regolamento per la destinazione delle risorse ex art. 208 D.lgs n.285/1992 al fondo di previdenza complementare "PERSEO-SIRIO" per il personale della polizia locale dell'Ente, prevedendo all'art. 2 che i
“destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti alla Polizia Locale del Comune di Benevento, a tempo indeterminato e con il profilo di vigilanza e non di amministrativo, destinatario di tutte le attribuzioni di cui all'art.5 della Legge 7 marzo 1986, n.65” e il ricorrente è stato appunto dichiarato inidoneo permanentemente allo svolgimento delle mansioni di cui all'art. 5 della L. 65/1986. In definitiva, non è emerso che il ricorrente sia stato trattato diversamente da altri colleghi a causa del suo handicap e, quindi, il Comune ha proceduto alla sua riqualificazione per legittime esigenze riorganizzative, avendone la piena facoltà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 d.lgs. 165/2001. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei valori minimi dello scaglione di valore della controversia
(indeterminabile- complessità bassa), tenuto conto del mancato espletamento di attività istruttoria e previa riduzione del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OL NA, così provvede:
8 1) Rigetta il ricorso;
2) condanna OL NA al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.190, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento il 18.03.2025
Il Giudice
(Dott.ssa Claudia Chiariotti)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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