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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/07/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2360/2024
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2360/2024 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Ferraiuolo Controparte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti in atti nel 1° grado di giudizio e presso il cui studio domicilia elettivamente in Caivano (Na) alla Via Francesco Izzo n. 30 ………………………………………………. Appellante
contro c.f. ………………………………………….. Appellato contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11 dicembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato al l'appellante ha esposto Controparte_2
che propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Cassino per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione (n. 2024/2156 del 12/01/2024 Cod. Ident. 55748, emessa dalla Concessionaria Sogert per il e pervenuta in data 09/02/2024) emessa nei suoi confronti per l'importo di Parte_1
€ 166,87. Nello specifico, il ha riferito che il Giudice di Pace con sentenza n. 590/2024, n. CP_1
cronol. 4358/2024 del 20/08/2024, ha accolto l'opposizione ma ha compensato le spese di giudizio.
pagina 1 di 4 Avverso la predetta sentenza l'appellante ha prodotto appello parziale lamentando la mancata liquidazione delle spese in suo favore e ha così concluso: “…Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cassino ,
nella fattispecie in funzione di Giudice di Appello avverso la sentenza impugnata n. 590/2024 del
Giudice di Pace di Cassino (…) non notificata, resa in data 05.07.2024 e pubblicata in Cancelleria in
data 20/08/2024 al n. cronologico 4358/2024, nella causa di cui al R.G. n. 528/2024, fissata l'udienza
di discussione e respinta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto
appello riformare parzialmente per i motivi innanzi esposti la suddetta sentenza e per l'effetto, previa
rispettiva ricostruzione del fatto storico come innanzi illustrato, così provvedere : A) condannare il
in persona del l.r.p.t., al pagamento, come per legge, delle spese , anche Parte_1
generali al 15%, oltre C.P.A e competenze professionali di lite del giudizio di primo grado, per la
complessiva somma di €. 825,56, come da relativa nota che si versa in atti, con attribuzione in favore
della scrivente difesa Avv. Maria Grazia Ferraiuolo dichiaratasi anticipataria nel giudizio di primo
grado, ovvero in quella diversa somma maggiore o, ma in via assolutamente gradata, minore che
Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse comunque ritenere di Giustizia. B) Condannare il
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento, come per legge, delle spese , anche generali al Parte_1
15%, oltre C.P.A e competenze professionali di lite del presente giudizio di appello, con distrazione in
favore dell' Avv. Maria Grazia Ferraiuolo che si dichiara anche per questo grado di giudizio
anticipataria ex art. 93 cpc”.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Instauratosi il Giudizio il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e con ordinanza del 3 giugno 2025 ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato all'udienza virtuale del 21 gennaio 2026. Il ricorrente ha rinunziato ai termini ex art. 352 c.p.c. dichiarando di non volersi avvalere del deposito degli scritti e ha chiesto trattenersi la causa in decisione.
All'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni. pagina 2 di 4 Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il primo Giudice non ha motivato la decisione sulle spese tanto che sul punto così si è espresso “… Considerata la peculiarità delle questioni esaminate
sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese”, senza null'altro aggiungere né
si è riferito o ha specificato quali sarebbero stati i “giusti motivi” richiesti dalla legge. Si tratta di motivazione apparente: l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste,
dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo richiede pur sempre una motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. (Cass.
n. 23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014). Nelle specie non ricorrono neppure sotto l'aspetto sostanziale i giusti motivi, perché il ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81del ricorrente fu accolto perché la Pubblica Amministrazione non depositò i documenti relativi all'accertamento dell'infrazione ed è pure rimasta contumace in primo e secondo grado.
Le altre questioni devono ritenere assorbite.
Le spese di primo grado si liquidano in conformità alla tabella n. 1 del D.M. 55 del 2014 e al valore dichiarato, esclusa la fase istruttoria;
parimenti per questo giudizio con riferimento alla tabella n.2.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
-in riforma della sentenza n. 590/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cassino;
CONDANNA pagina 3 di 4 l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore di la Parte_2
complessiva somma di euro 321,00 di cui euro 43 ,00 per esborsi ed euro 278,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore che si dichiara antistataria.
Conferma nel resto la predetta sentenza.
Liquida a favore della le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi euro 526,50 di cui euro 64,50 per esborsi ed euro 462,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA
e CPA come per legge con attribuzione al difensore che si dichiara antistataria.
Cassino, 11 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 2360/2024 promosso da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Ferraiuolo Controparte_1 C.F._1
in virtù di procura alle liti in atti nel 1° grado di giudizio e presso il cui studio domicilia elettivamente in Caivano (Na) alla Via Francesco Izzo n. 30 ………………………………………………. Appellante
contro c.f. ………………………………………….. Appellato contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 11 dicembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato al l'appellante ha esposto Controparte_2
che propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Cassino per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione (n. 2024/2156 del 12/01/2024 Cod. Ident. 55748, emessa dalla Concessionaria Sogert per il e pervenuta in data 09/02/2024) emessa nei suoi confronti per l'importo di Parte_1
€ 166,87. Nello specifico, il ha riferito che il Giudice di Pace con sentenza n. 590/2024, n. CP_1
cronol. 4358/2024 del 20/08/2024, ha accolto l'opposizione ma ha compensato le spese di giudizio.
pagina 1 di 4 Avverso la predetta sentenza l'appellante ha prodotto appello parziale lamentando la mancata liquidazione delle spese in suo favore e ha così concluso: “…Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Cassino ,
nella fattispecie in funzione di Giudice di Appello avverso la sentenza impugnata n. 590/2024 del
Giudice di Pace di Cassino (…) non notificata, resa in data 05.07.2024 e pubblicata in Cancelleria in
data 20/08/2024 al n. cronologico 4358/2024, nella causa di cui al R.G. n. 528/2024, fissata l'udienza
di discussione e respinta ogni contraria istanza , eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto
appello riformare parzialmente per i motivi innanzi esposti la suddetta sentenza e per l'effetto, previa
rispettiva ricostruzione del fatto storico come innanzi illustrato, così provvedere : A) condannare il
in persona del l.r.p.t., al pagamento, come per legge, delle spese , anche Parte_1
generali al 15%, oltre C.P.A e competenze professionali di lite del giudizio di primo grado, per la
complessiva somma di €. 825,56, come da relativa nota che si versa in atti, con attribuzione in favore
della scrivente difesa Avv. Maria Grazia Ferraiuolo dichiaratasi anticipataria nel giudizio di primo
grado, ovvero in quella diversa somma maggiore o, ma in via assolutamente gradata, minore che
Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse comunque ritenere di Giustizia. B) Condannare il
[...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento, come per legge, delle spese , anche generali al Parte_1
15%, oltre C.P.A e competenze professionali di lite del presente giudizio di appello, con distrazione in
favore dell' Avv. Maria Grazia Ferraiuolo che si dichiara anche per questo grado di giudizio
anticipataria ex art. 93 cpc”.
Il è rimasto contumace. Controparte_2
Instauratosi il Giudizio il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e con ordinanza del 3 giugno 2025 ha ritenuto la causa matura per la decisione e ha concesso i termini ai sensi dell'art. 189 cpc e ha rinviato all'udienza virtuale del 21 gennaio 2026. Il ricorrente ha rinunziato ai termini ex art. 352 c.p.c. dichiarando di non volersi avvalere del deposito degli scritti e ha chiesto trattenersi la causa in decisione.
All'udienza del 7 luglio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni. pagina 2 di 4 Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il primo Giudice non ha motivato la decisione sulle spese tanto che sul punto così si è espresso “… Considerata la peculiarità delle questioni esaminate
sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese”, senza null'altro aggiungere né
si è riferito o ha specificato quali sarebbero stati i “giusti motivi” richiesti dalla legge. Si tratta di motivazione apparente: l'art. 92 cod. proc. civ. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite ovvero, in caso di contumacia, lasciarle interamente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste,
dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo richiede pur sempre una motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. (Cass.
n. 23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014). Nelle specie non ricorrono neppure sotto l'aspetto sostanziale i giusti motivi, perché il ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81del ricorrente fu accolto perché la Pubblica Amministrazione non depositò i documenti relativi all'accertamento dell'infrazione ed è pure rimasta contumace in primo e secondo grado.
Le altre questioni devono ritenere assorbite.
Le spese di primo grado si liquidano in conformità alla tabella n. 1 del D.M. 55 del 2014 e al valore dichiarato, esclusa la fase istruttoria;
parimenti per questo giudizio con riferimento alla tabella n.2.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
-in riforma della sentenza n. 590/2024 emessa dal Giudice di Pace di Cassino;
CONDANNA pagina 3 di 4 l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore di la Parte_2
complessiva somma di euro 321,00 di cui euro 43 ,00 per esborsi ed euro 278,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore che si dichiara antistataria.
Conferma nel resto la predetta sentenza.
Liquida a favore della le spese di questo giudizio che si quantificano in complessivi euro 526,50 di cui euro 64,50 per esborsi ed euro 462,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA
e CPA come per legge con attribuzione al difensore che si dichiara antistataria.
Cassino, 11 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4