Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini in data 13.03.2025 alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21052/2023 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Buono. ricorrente e
, in persona del Sindaco pt. Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Paolo Castelluccio. resistente
OGGETTO: annullamento sanzione disciplinare;
impugnazione revoca incarico.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio il
, rassegnando le seguenti conclusioni “1) accertare e dichiarare, per i motivi di cui Controparte_1 alla premessa, l'illegittimità e/o infondatezza del provvedimento disciplinare prot. n. 0051021/2023 - U -
12/09/2023 e, per l'effetto revocarlo con effetto ex tunc;
2) in conseguenza di ciò, ordinare alla resistente la restituzione delle retribuzioni illegittimamente non corrisposte al ricorrente, 'per il periodo di sospensione decorrenti dal 13/09/2023 alla effettiva reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, parametrata su una retribuzione tabellare pari ad €.1.917,42, quantificate nella somma lorda oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia;
3) dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dall'incarico di elevata qualificazione del 21.06.2023, nonché del provvedimento di revoca dal predetto incarico di elevata qualificazione professionale del 16.10.2023, con ogni effetto e
1
(uno), così come previsto dalle disposizioni disciplinari del CCNL Enti locali. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite a distrarsi, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Egli, a sostegno delle domande formulate, ha esposto di essere dipendente del CP_1
a far data dal 01.12.2019, con qualifica di prof. Direttivo Contabile, categoria D/2; con
[...] determinazione dirigenziale RCG n. 998/2023 del 27.03.2023 veniva assegnato allo stesso l'incarico di Economica e Parte_2
Controlli GENERALE, Economato e Provveditorato, Gestione del Patrimonio, Autoparco, Parte_3 per anni tre con decorrenza dal 01.04.2023 al 31.03.2026; che con nota PEC riservata del Part 21.06.2023, il Dirigente del Settore IV, segnalava all che: “Rilevato che a fronte di azione periodica di monitoraggio e controllo, in data 19.06.2023 sono emerse incongruenze ed errori ascrivibili a figura apicale n.q. di Funzionario E.Q. del Settore IV Risorse e Patrimonio che di seguito si dettagliano: - Liquidazione indennità di risultato posizioni organizzative anno 2022: risulta elaborato e trasmesso a personale della società responsabile dei cedolini paga mensili prospetto con erronea indicazione degli emolumenti – errore, tra l'altro, reiterato nell'importo totale della determinazione di liquidazione (preventivamente bloccata dalla dirigenza e sottoposta al Settore Amministrativo naturalmente competente) – All. n. 1; - Liquidazione e corresponsione emolumenti commissione di concorso Dirigente Amministrativo ex art. 110 TUEL: sebbene, per le vie brevi, si disponeva di non procedere ad alcuna liquidazione, essendo l'attività compiuta dalla commissione solo limitata e residuale, alla luce dell'intervenuta sostituzione del Segretario Generale a procedura in itinere, procedura successivamente revocata- il dipendente procedeva a trasmettere a personale della società di elaborazione un prospetto di liquidazione per i soli membri e segretario della commissione, con esclusione della Pt_5 scrivente che aveva espressamente e pubblicamente dato indicazioni contrarie alla procedibilità della liquidazione, e soprattutto, senza che la scrivente avesse adottato e/o disposto l'adozione Controparte_2
: SETTORE IV - RISORSE E PATRIMONIO Prt.G. 0035788/2023 - I - 21/06/2023 13:01:25 PDF
[...] conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 Pagina 1 - ercolano_0035788/2023 Smistamento:
[...]
Prt.G. 0041725/2023 - I - 18/07/2023 11:33:18 Pagina 1 - Controparte_3 ercolano_0041725/2023 di alcun atto gestionale;
- Indicazione impegno di spesa incapiente: nell'ambito della procedura di nomina della commissione di concorso per dirigente ambiente – il dipendente, pubblicamente in ufficio, sebbene risultasse palese dalla videata del sistema in uso al settore l'incapienza dell'impego 3719/2022, ovvero dell'impegno assunto all'atto della nomina della precedente commissione per la nomina del dirigente
AA (di cui lo stesso in autonomia e contrariamente alle disposizioni impartite aveva disposto la liquidazione) forniva tale dato e per l'effetto induceva la formazione di atto non propriamente confacente – All. n. 3; Tenuto conto: - Della rilevanza dei fatti sopra riportati e del potenziale danno cui ha esposto l'Ente; - Del reiterarsi di condotta errata, nonché dell'inosservanza di disposizioni impartite dal dirigente anche per le vie brevi;
- Del ruolo di Funzionario E.Q. – funzionario apicale – del Settore Risorse e Patrimonio;
Considerato che
l'art. 71 del
CCNL Vigente statuisce in modo espresso “Obblighi del dipendente” tra cui: - Comma 1: “Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
2 rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione.”; - Comma 3 lett. h): “ eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori;
se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo”; Rilevata, alla luce di quanto sopra riportato, la competenza a procedere in capo all'Ufficio Procedimenti Disciplinari personale non dirigente, relativamente a quanto ascritto al dipendente Dott. Visti: - Il D.lgs. n. 165/01 con particolare riferimento agli artt. 55-bis e Parte_1 ss.; - Il CCNL Funzioni Locali vigente;
- Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di;
CP_1
Pagina 2 - Pagina 2 - - La documentazione in premessa Email_1 Email_2 Part richiamata;
Per tutto quanto sopra, trasmette, per quanto di competenza, al Personale non Dirigente, la presente con allegati gli atti richiamati, precisando di aver preliminarmente provveduto a disporre l'immediato recupero dell'indebito disposto in violazione delle direttive impartite. In ragione di quanto sopra esposto si è proceduto, con separato provvedimento a sospendere l'efficacia dell'attribuzione della Parte_2 nelle more della definizione del procedimento disciplinare”; che con nota integrativa del 22.06.2023 (All.2
– integrazione), veniva ulteriormente segnalato che: “Facendo seguito a quanto rappresentato con nota prot. 35788 del 21/6/2023 in ordine a potenziali condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dal dipendente dr da ulteriori verifiche è emerso che l'email con la disposizione di pagamento del Parte_1
17 gennaio inviata dallo stesso a personale della società di elaborazione paghe, in cui veniva riportato
“l'inoltro”, seppur per conoscenza, della disposizione alla scrivente, è apparso solo fittizio, in quanto l'indirizzo riportato è palesemente errato “mleone invece di ” e pertanto, ove fosse stato semplicemente Per_1 sbagliato, il gestionale avrebbe segnalato immediatamente l'errore sostituendolo con l'indirizzo mail corretto.
L'apparente invio della mail alla scrivente con cui l disponeva il pagamento a suo favore, appare viepiù Pt_1 un artifizio, ove si rifletta che anche se fosse stato un inconsapevole errore, lo stesso, inserito a seguito di una volontaria e consapevole digitazione sbagliata, sarebbe stato comunque segnalato dal sistema con l'avviso
“mail delivery System”, come in allegato. Tanto dovuto, si rimette alle opportune valutazioni di ogni ordine e profilo che le SSVV vorranno ravvedere, unitamente alla nota inviata dal maggiore in riscontro alla Per_2 nota prot. 37582 con cui, nella giornata di ieri avevo disposto il recupero dell'indebito.”; che in data
04.07.2023, a seguito della nota della dr.ssa , n.0035788, veniva tenuta una sessione Per_3 straordinaria di controllo di regolarità amministrativa (tra il dr. , Segretario generale e la Per_4
Dr.ssa , ove veniva riscontrato che: “relativamente all'importo di € 1.300,00 di cui al Persona_5 cedolino gennaio 2023 (Causale Comp. Commissioni di Concorso) non è stato rinvenuto alcun atto di liquidazione. Per quanto concerne la progressione economica orizzontale (PEO) si rileva che il relativo trattamento stipendiale è stato riconosciuto dall'anno 2023 (a partire dal mese di febbraio). Tuttavia, già dai cedolini dell'anno 2022 (da gennaio) il dipendente in questione veniva classificato come D/2 pur non ricevendo
3 alcun trattamento a titolo di PEO. Per quanto concerne l'indennità di disagio 2022 corrisposta nel mese di gennaio 2023, la stessa trova fondamento nella determinazione dirigenziale n.199 del 24.01.2023 pari a €
660,00. Per quanto concerne la liquidazione degli incentivi di progettazione corrisposta con il cedolino di aprile
2023, detta voce stipendiale trova fondamento nella determinazione n.1314 del 28.04.2023”; che con nota
PEC del 06.07.2023 l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Ercolano, notificava al sig.
l'apertura di un procedimento disciplinare per il comminamento di una sanzione Parte_1 disciplinare prevista dall'art.72, comma 9, CCNL ENTI LOCALI, Let. G;
che, a sostegno del procedimento, venivano riportate le note di segnalazione di illeciti disciplinari sottoscritte dalla dr.ssa dirigente del IV dipartimento del Comune di , di cui all'allegato 1 del presente ricorso;
Per_3 CP_1 che veniva, pertanto, espletato il procedimento disciplinare a fronte del quale parte ricorrente Part depositava, a verbale, note difensive e nonostante il deposito delle note difensive, l emetteva provvedimento di sospensione per mesi sei, prot. n. 0051021/2023 - U - 12/09/2023; che detto provvedimento è assolutamente illegittimo nonché infondato in fatto ed in diritto. Egli ha rappresentato i motivi a sostegno dell'azione e ha concluso nei termini innanzi trascritti.
Il , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha dedotto con articolate Controparte_1 considerazioni giuridiche, che l'irrogazione del provvedimento disciplinare da parte dell
[...] risulta pienamente legittima e tempestiva e ha chiesto “1) In via principale, rigettare CP_4 integralmente l'avverso ricorso in quanto inammissibile e, nel merito, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti opportuni e consequenziali;
2) In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, degli onorari e dei diritti di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
È stata ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta soltanto dal , Controparte_1
a mezzo dei due testi ammessi;
indi, disposta la trattazione scritta dell'udienza su consenso espresso delle parti (cfr. verbale udienza del 22/10/2024), sono state acquisite note difensive e di trattazione scritta;
all'esito, la causa, scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Il tema d'indagine si incentra innanzitutto sull'impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi sei, adottata nei confronti del ricorrente con provvedimento prot. n. 0051021/2023 - U - 12/09/2023, all'esito del procedimento disciplinare avviato a seguito della segnalazione prot. n. 35788 del 21/06/2023 (integrate con nota prot. 36168 del 22/06/2023) e contestazione di addebito disciplinare prot. n. 39393/2023 del 06/07/2023.
4 In sede processuale, il ha ribadito la correttezza del proprio operato Controparte_1 richiamando gli atti posti alla base del procedimento disciplinare e gli esiti valutativi acquisiti durante l'istruttoria, confutando i motivi di censura sollevati dal ricorrente.
Per la soluzione della controversia devono essere posti a base della decisione sia la documentazione versata in atti sia gli esiti della prova testimoniale effettuata mediante i testi
[...]
e . . Testimone_1 Per_2 CP_5
Il teste ha dichiarato:” Sono dipendente del dal Testimone_1 Controparte_1
01/07/2022 all'esito di una procedura concorsuale a cui ho partecipato provenendo da altra amministrazione.
Dal 24-25 luglio 2022 fino al 30 giugno 2024 ho ricoperto l'incarico di dirigente finanziario ed in quanto tale sono stata la superiore gerarchica del ricorrente. Preciso che costui era alle mie dirette dipendenze in quanto ricopriva una posizione apicale nell'ambito dell'ufficio da me diretto. Sono stata io stessa ad attivare il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, mentre non ho partecipato alla procedura intrapresa dall'organo di disciplina in quanto ero direttamente coinvolta in quanto denunciante. In relazione al capo 11) del ricorso, preciso che la determina di liquidazione sarebbe dovuta provenire dall'ufficio “Affari Generali e
Personali” e, non dall' “Ufficio Finanziario”. Sono assolutamente sicura che tale determina non è stata adottata dall'ufficio competente da me presieduto, in quanto avrei dovuto firmarla io e, ciò non è affatto avvenuto.
Aggiungo che la commissione di concorso si era insediata in una sola occasione e per la sola verifica dei curricula dei partecipanti, ed io stessa che ero presente a tale seduta avevo dato disposizione al ricorrente e agli altri componenti di fermare l'attività e, di non richiedere alcun compenso in quanto stava per insediarsi il nuovo segretario istituzionalmente deputato alla presidenza della commissione. A domanda di vostra signoria Per_ preciso che tale segretario nella persona del Dott. si è effettivamente insediato, nominando nuova commissione di cui non ha fatto parte il ricorrente, la quale ha svolto e concluso i suoi lavori, conseguendo la liquidazione dei compensi. Aggiungo che per tale liquidazione era stato previsto di utilizzare l'impegno di spesa che avrebbe dovuto essere integro, relativo alla precedente commissione, presieduta da me e composta dal ricorrente. Durante il periodo di causa e tutt'oggi c'è una società affidataria dell'elaborazione delle buste paga, che riceve i dati presso l'ufficio finanziario attraverso le determine di liquidazione firmate dai vari dirigenti di settore. Era l in quanto funzionario apicale per la contabilità a dare tutte le indicazioni contabili ai due Pt_1 delegati della società per l'elaborazione delle buste paga. Era lo stesso ricorrente ad occuparsi delle imputazioni degli impegni di spesa in quanto ricopriva il ruolo di funzionario contabile. Aggiungo di avere riscontrato che
è stato lo stesso ricorrente tramite il suo log di accesso al sistema informatico e, tramite informazioni ricevute dalla società incaricata, ad avere effettuato l'imputazione dell'impegno di spesa della nuova commissione Per_ presieduta dal dott. sul precedente impegno di spesa evidentemente incapiente, in quanto era stato destinato in favore dell e degli altri 2 componenti della commissione ed il segretario, quale liquidazione Pt_1 della partecipazione al precedente concorso e, da me vietata. Le verifiche sull'operato del ricorrente sono scaturite dalla predisposizione da parte del ricorrente del documento di liquidazione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa dell'intero comune di . Io rilevai le seguenti CP_1 criticità: in primo luogo, il documento risultava elaborato all'interno del settore Finanziario e non del settore
Affari Generali, che aveva una specifica competenza in tale ambito;
inoltre, il ricorrente non aveva
5 rappresentato di avere un conflitto di interessi, essendo anch'egli titolare di una P.O. da liquidare;
inoltre, risultava predisposto un pagamento unitario senza l'indicazione specifica, nella determina degli importi da liquidare per ciascun funzionario;
infine, solo in un foglio Excel separato dalla determina, e non ricordo se ad essa allegata, erano indicati i singoli compensi che per il ricorrente erano pari al doppio di quelli indicati per gli altri funzionari, benché avrebbe dovuto essere uguale per tutti. Aggiungo di non ricordare se il foglio Excel anzidetto, era inserito nei flussi documentali caricati sul canale informatico dell'ente o di averlo richiesto io stessa alla società in sede di verifica. Il “Zimbra” è il canale informatico attraverso cui i dipendenti del comune di ricevono la posta inerente a comunicazioni istituzionali. Il mio indirizzo di posta è il seguente: CP_1
t. Tale indirizzo esce in automatico nel momento in cui il mittente intende Email_3 inoltrare un'e-mail al mio indirizzo. Aggiungo che io ed il ricorrente eravamo soliti usare tale canale per inviare e ricevere e-mail durante la giornata innumerevoli volte. Aggiungo che in caso di erronea digitazione del mio indirizzo di posta, il sistema genera in automatico un messaggio di errore al mittente. In relazione al capo 34) del ricorso, nego di avere ricevuto l'e-mail a me presuntivamente inoltrata per conoscenza e, aggiungo di avere recuperato tale e-mail dalla società incaricata dell'elaborazione e liquidazione dei compensi allorquando ho proceduto ad effettuare le verifiche che ho sopra menzionato, riguardanti l'intero operato del ricorrente nel periodo di mia sottoposizione. Ho effettuato tali verifiche anche nei confronti degli altri due destinatari della liquidazione della partecipazione alla commissione. Si trattava dei signori ed , i quali a Per_2 Pt_6 mia richiesta mi dissero di non essersi accorti dell'accredito in busta paga di tale compenso, avendo riscontrato la dicitura generica “compenso commissione concorso” e, avendo ricoperto vari incarichi, non avevano attribuito la liquidazione alla loro partecipazione alla commissione “Concorso Dirigente Amministrativo”.
Aggiungo, altresì, che nella mia busta paga non è stato accreditato alcun compenso per il mio incarico di presidente di detta commissione, il che è coerente con il mio divieto di disporre pagamenti per i lavori di detta commissione. Il responsabile del controllo dei cedolini paga e dei pagamenti ivi annotati sono io, e in relazione a tale attività effettuo “controlli a campione” avendo delegato questa attività al ricorrente. Manca la delega formale al ricorrente ma come ho detto all'inizio della deposizione, avevo delegato a lui con atto formale le funzioni di “funzionario contabile addetto alla contabilità programmazione bilancio e rendiconto”, comprensivo del controllo delle buste paga. Aggiungo che il ricorrente conoscendo le buste paga dei dipendenti del comune, avvisava i colleghi di eventuali incrementi stipendiari riconosciuti in loro favore. Su domanda dell'avv. Buono dichiaro che rientra nelle facoltà del comune di utilizzare quale” impegno di spesa” per il medesimo titolo, ossia, per la medesima finalità, un impegno di spesa già assunto e non utilizzato, in tal modo, il comune nella determina con la quale prevede il nuovo “impegno di spesa” richiama il precedente impegno di spesa e, se residua una differenza, azzera tale importo svincolandolo per altri fini”.
Il secondo teste ha dichiarato: ”Lavoro alle dipendenze del Comune d Testimone_2 CP_1 dal 2019, ricoprendo sino 17/12/2021 le funzioni di “funzionario di vigilanza” e, successivamente fino al dicembre 2022 ho ricoperto un incarico dirigenziale con nomina sindacale per il settore “AFFARI GENERALI” e per il settore “POLIZIA MUNICIPALE”; dopo dicembre 2022 per un periodo di circa sei mesi sono rientrato nell'incarico di funzionario di vigilanza;
e di seguito, fino a tutt'oggi, sono “funzionario E.Q. responsabile del settore sicurezza”. In relazione al capo 11) della memoria, preciso di avere ricevuto la designazione formale di componente della commissione del concorso per dirigente amministrativo di cui faceva parte la dott.ssa
6 quale presidente, la dott.ss quale segretario verbalizzante. La commissione ha svolto Per_3 Persona_6
i lavori in una sola seduta redigendo un verbale di insediamento e un verbale di verifica dei curricula dei partecipanti, dopodiché, nel corso della stessa seduta la dott.ssa riferì a me e agli altri componenti
Per_3 presenti, ivi compreso il ricorrente, che c'erano profili di un'eventuale illegittimità della commissione dovuta alla mancata corrispondenza al regolamento dell'ente della necessità del possesso da parte dei componenti della commissione della stessa qualifica messa a concorso. La dott.ssa in tale occasione ci disse che i
Per_3 lavori erano sospesi e saremmo rimasti in attesa di una successiva comunicazione. Non ricordo se nella stessa occasione la ci disse che non avremmo percepito il compenso per la seduta della commissione che si
Per_3 era svolta, né ho ricevuto alcuna comunicazione in merito. Non sono stato più interpellato per comporre detta commissione, né ho seguito la procedura concorsuale indetta per la nomina a dirigente amministrativo, per cui non so riferire se tale concorso è stato poi espletato. Se non sbaglio, per le procedure concorsuali finalizzate alla posizione dirigenziale il presidente è il segretario generale dell'ente, e i suoi componenti devono avere la qualifica dirigenziale, e ciò in base al regolamento dell'ente. A distanza di tempo ho avuto la comunicazione dall'ufficio “Economico - Finanziario” a firma della dott.ssa ove mi veniva chiesta la restituzione degli
Per_3 emolumenti percepiti e non dovuti. Se non sbaglio in detta comunicazione l faceva riferimento ai lavori
Per_3 della commissione concorsuale a dirigente amministrativo, e alla busta paga in cui mi era stato accreditato l'importo. Io controllai lo statino ove la dicitura “comp.comm.” o simile, non mi aveva consentito di risalire a quale procedura io avevo partecipato come “componente”. Aggiungo che io avevo preso parte a molteplici procedure sia come componente, sia come presidente che come segretario. Alla comunicazione della Per_3 io ho prestato consenso alla restituzione in un'unica soluzione dell'importo lordo di euro 1300, e nel contempo ho preteso che mi fosse indicato per gli importi riscossi per precedenti concorsi, a quali essi si riferissero Pt_1 era il vice del dirigente, sottoposto alla dott.ssa , e presumo ma non ne ho conoscenza diretta che sia Per_3 stata l quale figura apicale, o l quale suo diretto sottoposto a dare mandato alla società che si Per_3 Pt_1 occupa dell'elaborazione delle buste paga di accreditare l'importo a mio favore. Ho appreso che la dott.ssa non ha ricevuto la liquidazione del suo importo quale presidente della commissione, mentre oltre a me, Per_3 hanno ricevuto la liquidazione anche ed . Da voci apprese in ufficio, anche la ha Pt_1 Pt_6 Pt_6 restituito l'importo erroneamente ricevuto. Ho appreso che il ricorrente è stato destinatario di un procedimento disciplinare, ma non ho conoscenza diretta di cosa gli è stato contestato e di come si è concluso. Non mi occupo del settore contabilità e, quindi posso riferire soltanto genericamente che l'impegno di spesa non utilizzato dall'ente, deve essere disimpegnato con apposita determina da parte di un dirigente preposto a quello specifico capitolo, per traslare quei fondi prima impegnati e, dunque disimpegnarli dalla precedente imputazione, ed originare un nuovo impegno di spesa. Per quanto riguarda le comunicazioni all'interno dell'ente, utilizziamo un dominio di posta, e il mio è il seguente: t e, Email_4 digitando anche soltanto l'iniziale o la prima sillaba del nome o del cognome esce in automatico, e se c'è un errore di battitura nell'indicazione completa dell'indirizzo del destinatario arriva un messaggio di errore istantaneo”.
In ordine alla prova testimoniale espletata, va evidenziato che ad onta di quanto eccepito dal ricorrente sia dopo la deposizione della teste che nelle note difensive, in ordine Per_3 all'inutilizzabilità della deposizione di tale teste in considerazione del ruolo che la predetta ha avuto
7 nell'avvio del procedimento disciplinare a carico del ricorrente, non sussistono ragioni formali ostative alla deposizione, non ricorrendo alcuno specifico interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio ex art.246 c.p.c. Il ruolo avuto dalla nella fase di avvio del Per_3 procedimento disciplinare denota solo che è stata ella, quale dipendente e superiore gerarchico, a segnalare i fatti agli organi sovraordinati per l'instaurazione del procedimento a cui ella non ha preso parte. Resta da valutare in sede giurisdizionale la tenuta della ricostruzione offerta dal teste in ordine alla sussistenza e alla rilevanza disciplinare degli addebiti, quanto i loro profili soggettivi e oggettivi, con la doverosa cautela valutativa, resa necessaria dal suo ruolo di denunciante. Al tal fine le dichiarazioni del teste sono utilizzabili in quanto si pongono in chiave integrativa e/o Per_3 rafforzativa della documentazione in atti e della posizione assunta dal ricorrente sia nella fase disciplinare che in sede processuale.
Tanto premesso, va detto che in punto di fatto, è pacifico oltre che documentato che il ricorrente, dipendente del di dal 01.12.2019, ha la qualifica di prof. Direttivo CP_1 CP_1
Contabile, categoria D/2 e, con determinazione dirigenziale RCG n. 998/2023 del 27.03.2023 ha ricevuto l'incarico di
[...]
Parte_7
, per anni tre con decorrenza dal 01.04.2023 al 31.03.2026.
[...]
Al ricorrente sono state addebitate tre condotte e precisamente: 1)la liquidazione in suo favore della indennità di risultato posizione organizzativa anno 2022, dal momento che “risulta elaborato e trasmesso a personale della società responsabile dei cedolini paga mensili il prospetto con erronea indicazione degli emolumenti – errore, tra l'altro, reiterato nell'importo totale della determinazione di liquidazione (preventivamente bloccata dalla dirigenza e sottoposta al Settore Amministrativo naturalmente competente)”; 2) liquidazione e corresponsione emolumenti commissione di concorso dirigente amministrativo ex art. 110 TUEL, “sebbene, per le vie brevi, si disponeva di non procedere ad alcuna liquidazione, essendo l'attività compiuta dalla commissione solo limitata e residuale, alla luce dell'intervenuta sostituzione del Segretario Generale a procedura in itinere, procedura successivamente revocata- il dipendente procedeva a trasmettere a personale della società di un prospetto di liquidazione per i Parte_8 soli membri e segretario della commissione, con esclusione della scrivente che aveva espressamente e pubblicamente dato indicazioni contrarie alla procedibilità della liquidazione, e soprattutto, senza che la scrivente avesse adottato e/o disposto l'adozione di alcun atto gestionale”; 3) indicazione impegno di spesa incapiente dal momento che “nell'ambito della procedura di nomina della commissione di concorso per dirigente ambiente – il dipendente, pubblicamente in ufficio, sebbene risultasse palese dalla videata del sistema in uso al settore l'incapienza dell'impego 3719/2022, ovvero dell'impegno assunto all'atto della nomina della precedente commissione per la nomina del dirigente AA (di cui lo stesso in autonomia e contrariamente alle disposizioni impartite aveva disposto la liquidazione) forniva tale dato e per l'effetto induceva la formazione di atto non propriamente confacente”. 8 Le contestazioni vanno esaminate separatamente per un'ordinata esposizione motivazionale.
1. in relazione alla prima contestazione, viene addebitato al ricorrente di avere effettuato la liquidazione in suo favore dell'indennità di risultato posizione organizzativa anno 2022 sebbene in conflitto di interessi e di avere conseguito la liquidazione di detta indennità in un importo non dovuto. Egli ha dedotto in ricorso che la determina di presa d'atto della valutazione della posizione organizzativa non chiarisce affatto che sia stato lui a redigere il file relativo ai compensi;
che tale determina è dotata di divieto di conformità contabile, in quanto sottoposta al vaglio di controllo contabile;
che, in data 29 giugno 2023, dopo le due segnalazioni di infrazione, la determina di presa d'atto di quanto asseritamente da lui comunicato al fine di appropriarsi di somme non dovute, era stata ritenuta meritevole di accoglimento per cui non si comprende a che titolo la quantificazione asseritamente operata dal ricorrente (anche se si volesse ritenere da lui eseguita) sarebbe da ritenersi illegittima stante il parere di conformità contabile;
che, da sempre, il metodo utilizzato nell'ente convenuto nella determina è di indicare l'importo totale delle indennità di posizione da erogare;
che è onere del datore di lavoro dimostrare che non sia stato l'effettivo responsabile della liquidazione ad inviare quel file o che tale attività sia stata delegata al ricorrente.
In ordine a tale addebito, il ricorrente, in sede di libero interrogatorio, ha riferito quanto segue
“confermo quanto dichiarato in sede di audizione, ossia, di avere provveduto io all'inoltro della stessa nonché dei due allegati. In merito agli allegati preciso che si tratta di documentazione a me pervenuta;
in particolare quella concernente la liquidazione dei dirigenti, mi è stata inviata dall'ufficio contabilità del personale e l'altra concernente la liquidazione della p.o., mi è stata inviata dalla mia collega . Nell'allegato Controparte_6 inviatomi da costei, ella ha erroneamente inserito la liquidazione in mio favore l'importo di € 3.000,00 anziché di € 1.800,00”. Tale affermazione -che nell'ottica di meglio specificare la propria posizione rispetto ai fatti contestati, è pianamente utilizzabile in giudizio- consente di evincere l'ammissione da parte del ricorrente della paternità dell'inoltro via e-mail sia della determina sia degli allegati e quindi l'intenzione di far proprio il loro contenuto, rendendo superfluo l'assolvimento da parte del Comune dell'onere probatorio di provare la paternità del file relativo ai compensi, accluso alla e-mail.
Difatti, la trasmissione via e-mail della determina presuppone che la procedura sia stata istruita dal ricorrente, in ragione della sua posizione lavorativa di funzionario apicale per la contabilità
(come del resto risultante dalla RCG n. 1894/2023 del 29.06.2023 n. det. Set. 248/2023 del
12.06.2023 ad oggetto “PRESA D'ATTO VALUTAZIONE P.O. DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
PER INDENNITA' RISULTATO 2022 E RELATIVA LIQUIDAZIONE” ove lo viene designato quale Pt_1
Responsabile del procedimento: Esecutore e quale sottoscrittore quale Il Funzionario E.Q. cfr. pag.
1 e 4.) e la circostanza -riferita dal ricorrente- che con la e-mail vi fosse l'allegato a lui pervenuto, con cui la collega avrebbe inserito la liquidazione in suo favore dell'importo di € Controparte_6
9 3.000,00 anziché di € 1.800,00, non evita al ricorrente la responsabilità. Quest'ultima nei suoi confronti si fonda sulla circostanza di avere istruito la pratica in ipotesi di conflitto di interessi e di avere tentato di conseguire un importo superiore a quello a lui spettante, circostanza pacificamente a lui nota e di cui non poteva non essersi avvenuto nel momento in cui ha allegato all'e-mail il file dei compensi, a prescindere da chi avesse materialmente redatto tale atto, se lui o la , e CP_6
a prescindere dalla circostanza che la determina di presa d'atto della valutazione della posizione organizzativa è dotata di divieto di conformità contabile, in quanto sottoposta al vaglio di controllo contabile e che essa quand'anche generica abbia superato detto controllo.
Del resto, il ricorrente, sia in sede disciplinare che in sede giudiziale, non ha affatto allegato e meno che mai provato di essersi trovato nell'impossibilità di conoscere il contenuto dell'allegato inoltrato alla società preposta all'elaborazione delle buste paga. Per completezza, non sortisce conseguenze utili ad escludere la sua responsabilità, la circostanza che risulta poi liquidato nel cedolino di giugno 2023 l'esatto importo di € 1.800,00, essendo ciò conseguenza della segnalazione da parte della che ha consentito alla dirigenza di bloccare preventivamente la determinazione Per_3 di liquidazione.
Tali circostanze suffragano le dichiarazioni rese sul punto dal teste la quale ha riferito Per_3 che, nell'esaminare il documento di liquidazione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa dell'intero comune di , è stata allertata da una serie di criticità: “il CP_1 documento risultava elaborato all'interno del settore Finanziario e non del settore Affari Generali, che aveva una specifica competenza in tale ambito;
inoltre, il ricorrente non aveva rappresentato di avere un conflitto di interessi, essendo anch'egli titolare di una P.O. da liquidare;
inoltre, risultava predisposto un pagamento unitario senza l'indicazione specifica, nella determina degli importi da liquidare per ciascun funzionario” ed inoltre “solo in un foglio Excel separato dalla determina, e non ricordo se ad essa allegata, erano indicati i singoli compensi che per il ricorrente erano pari al doppio di quelli indicati per gli altri funzionari, benché avrebbe dovuto essere uguale per tutti”. Che fosse necessario indicare specificamente nella determina di presa d'atto della valutazione della posizione organizzativa, i singoli compensi per ciascuno dei titolari di PO risulta ragionevolmente comprensibile -ad onta di una diversa prassi riferita dal ricorrente e del tutto indimostrata- in ragione della necessità di procedere all'imputazione dei compensi ai fini della loro liquidazione in busta paga per ciascuno dei funzionari. L'omessa ripartizione dei compensi nella determina e la trasmissione, quale mero allegato, del foglio excel di ripartizione dei compensi -in cui è attribuito allo un importo superiore al dovuto- rendono Pt_1 ragionevole ipotizzare che all'esito dell'istruttoria da lui effettuata, egli intendesse celare la ripartizione nella determina e avvalersi della stessa in fase liquidativa conseguendo un vantaggio non spettante. Tale riscontro rende fondata la relativa contestazione disciplinare.
10 2.in relazione alla seconda contestazione, viene addebitato al ricorrente di avere effettuato la liquidazione e corresponsione di emolumenti alla commissione di concorso dirigente amministrativo ex art. 110 TUEL. Il ricorrente ha disconosciuto in ricorso che la dirigente gli avesse dato Per_3 indicazioni di non provvedere al pagamento;
ha dedotto non è suo specifico compito procedere alla quantificazione ed all'emanazione dell'ordine di pagamento, ma è compito specifico della dr.ssa che il pagamento di tali somme era stato specificatamente autorizzato con la determinazione Per_3
RCG 3153/2022 del 06.12.2022, con cui era stata istituita la commissione giudicatrice (All.11 – determinazione rcg n. 3153.2022 del 06.12.2022) e tardivamente solo 5 mesi dopo la dr.ssa Per_3 ha lamentato che tale importo sia stato illegittimamente pagato, visto che la commissione sarebbe stata revocata in itinere, in violazione del termine di 48 ore previsto dalla recente riforma Madia, sia di ogni principio di immediatezza previsto per i procedimenti di natura disciplinare, in quanto è onere del datore di lavoro procedere ad un controllo contabile continuo;
che la Commissione ha effettivamente svolto il proprio compito, provvedendo a fare quanto previsto dal Regolamento
Comunale e dal disciplinare di concorso, anche se la selezione degli idonei è stata poi annullata, per cui il compenso era assolutamente dovuto e appare addirittura illegittima la trattenuta operata per il mese di luglio dallo stipendio del sig. che la stessa restituzione della somma, lungi dal Pt_1 costituire ammissione di colpa, chiarisce che anche sotto tale aspetto, alcun danno patrimoniale si è verificato in capo al Comune di;
che senza danno non si configura alcun inadempimento CP_1 del lavoratore, o quanto meno, rende inapplicabile il massimo della sanzione disciplinare.
In ordine a tale addebito e, in risposta alla nota prot. N. 35782 del 21.06.2023, egli aveva inoltrato una e-mail alla ( Prt.G. 0036541/2023 - I - 26/06/2023) in cui aveva scritto “Il Per_3 sottoscritto dott. vista la nota richiamata in oggetto, fin da SUBITO, dichiara la sua assoluta Parte_1 disponibilità a chiarire la sua posizione e ovviamente non può che essere d'accordo con quanto disposto dal
Dirigente del IV Settore dott.ssa in merito al recupero delle somme erroneamente Testimone_1 erogate e percepite dallo scrivente sul cedolino paga 2023 con contestuale addebito sul prossimo cedolino paga di Luglio 2023”, esprimendo la sua adesione all'iniziativa della di provvedere al recupero Per_3 delle somme erroneamente erogate e il suo consenso all'addebito in busta paga, circostanza che, ad onta dell'intento attoreo in sede processuale di sminuirne la portata confessoria, denota la sua sostanziale ammissione dell'insussistenza del suo diritto a percepire i compensi liquidati per la sua partecipazione alla commissione concorsuale e non è accompagnata da alcuna riserva di approfondimento né tampoco dalla prospettazione di un eventuale stato soggettivo di buona fede.
Ciò posto, quanto alla condotta a lui addebitata, lo in sede di libero interrogatorio, ha Pt_1 detto “escludo decisamente che la dott.ssa mi abbia detto verbalmente di non procedere all'inoltro Per_3 della documentazione finalizzata ai compensi della commissione concorsuale. A tale riguardo aggiungo che in ordine ai lavori della commissione ci sono due verbali e nel contempo rappresento che esula dai poteri della dott.ssa la gestione della liquidazione dei compensi, che all'epoca era di competenza dell'ufficio affari Per_3
11 generali”. Sul punto la in sede testimoniale ha riferito: “preciso che la determina di liquidazione Per_3 sarebbe dovuta provenire dall'ufficio “Affari Generali e Personali” e, non dall' “Ufficio Finanziario”. Sono assolutamente sicura che tale determina non è stata adottata dall'ufficio competente da me presieduto, in quanto avrei dovuto firmarla io e, ciò non è affatto avvenuto”.
Anche il teste , che ha ricevuto i compensi per i lavori di tale commissione, ha prestato Per_2 consenso al rimborso quando è emerso l'indebito. Sul punto egli ha dichiarato: “ho avuto la comunicazione dall'ufficio “Economico - Finanziario” a firma della dott.ssa , ove mi veniva chiesta la
Per_3 restituzione degli emolumenti percepiti e non dovuti. Se non sbaglio in detta comunicazione la faceva
Per_3 riferimento ai lavori della commissione concorsuale a dirigente amministrativo, e alla busta paga in cui mi era stato accreditato l'importo. Io controllai lo statino ove la dicitura “comp.comm.” o simile, non mi aveva consentito di risalire a quale procedura io avevo partecipato come “componente”. Aggiungo che io avevo preso parte a molteplici procedure sia come componente, sia come presidente che come segretario. Alla comunicazione della io ho prestato consenso alla restituzione in un'unica soluzione dell'importo lordo
Per_3 di euro 1300”). Il ha inoltre aggiunto: “preciso di avere ricevuto la designazione formale di Per_2 componente della commissione del concorso per dirigente amministrativo di cui faceva parte la dott.ss
Per_3 quale presidente, la dott.ss quale segretario verbalizzante. La commissione ha svolto i lavori Persona_6 in una sola seduta redigendo un verbale di insediamento e un verbale di verifica dei curricula dei partecipanti, dopodiché, nel corso della stessa seduta la dott.ssa riferì a me e agli altri componenti presenti, ivi
Per_3 compreso il ricorrente, che c'erano profili di un'eventuale illegittimità della commissione dovuta alla mancata corrispondenza al regolamento dell'ente della necessità del possesso da parte dei componenti della commissione della stessa qualifica messa a concorso. La dott.ssa in tale occasione ci disse che i lavori
Per_3 erano sospesi e saremmo rimasti in attesa di una successiva comunicazione” Egli ha aggiunto di non ricordare “se nella stessa occasione l ci disse che non avremmo percepito il compenso per la seduta
Per_3 della commissione che si era svolta, né ho ricevuto alcuna comunicazione in merito” ma l'avere appreso dalla sia lui che il ricorrente, di profili di illegittimità della commissione dovuta alla sua
Per_3 composizione in difformità al regolamento dell'ente, (essendovi la necessità del possesso da parte dei componenti della commissione della stessa qualifica messa a concorso) e l'avere la riferito
Per_3 ad entrambi che i lavori erano sospesi e che avrebbero ricevuto una successiva comunicazione, consentono -univocamente e senza ragionevoli dubbi- di ritenere che il ricorrente abbia avuto sicura notizia che la commissione, costituita in un'unica seduta, non aveva svolto attività suscettibile di remunerazione dal momento che era stato redatto solo un verbale di insediamento e un verbale di verifica dei curricula dei partecipanti.
La tesi del ricorrente, secondo cui il pagamento di tali somme era stato specificatamente autorizzato con la determinazione RCG 3153/2022 del 06.12.2022, con cui era stata istituita la commissione giudicatrice, sconta l'errore di valorizzare solo il momento della pianificazione dei compensi ed ancorare il diritto ai compensi alla fase progettuale, laddove è pacifico, oltre che riferito concordemente dai testi, che vi è stata una sola seduta e che è mancata la necessaria determina di
12 liquidazione da parte del Dirigente competente. ha aggiunto: era il vice del dirigente, Per_2 Pt_1 sottoposto alla dott.ss e presumo ma non ne ho conoscenza diretta che sia stata l quale figura Per_3 Per_3 apicale, o lo quale suo diretto sottoposto a dare mandato alla società che si occupa dell'elaborazione Pt_1 delle buste paga di accreditare l'importo a mio favore...Ho appreso che la dott.ssa non ha ricevuto la Per_3 liquidazione del suo importo quale presidente della commissione, mentre oltre a me, hanno ricevuto la liquidazione anche ed . Da voci apprese in ufficio, anche la ha restituito l'importo Pt_1 Pt_6 Pt_6 erroneamente ricevuto”. Le dichiarazioni del -della cui attendibilità non vi è motivo di Per_2 dubitare per la precisione del narrato, la diretta conoscenza dei fatti su cui ha deposto e l'assenza di evidenti ragioni di animosità nei confronti del ricorrente e/o di compiacenza nei confronti del
[...] militano a sfavore del ricorrente in quanto smentiscono clamorosamente la sua tesi che CP_1 vi sarebbero state più sedute e la sua asserzione che la dott.ssa aveva limitato tale "blocco" Per_3 solo alla figura del Presidente della Commissione, considerato che stava per insediarsi un altro
Segretario "istituzionalmente deputato alla presidenza della commissione”.
La condotta del ricorrente che ha avuto la paternità del prospetto di liquidazione (circostanza da lui ammessa e comprovata dalla e-mail del 17.01.2023) e ha redatto un prospetto di liquidazione per i soli membri e per il segretario della commissione nonostante la sospensione dei lavori della commissione e la circostanza che in tale prospetto non risulta inclusa la che in qualità di Per_3
Presidente della commissione avrebbe avuto diritto al compenso se questo fosse stato dovuto, consentono di accreditare, senza ragionevoli dubbi, la tesi che il ricorrente ha proceduto in tal senso per evitare che, essendo a lui noto il disposto della di bloccare i lavori in attesa di nuovo Per_3 ordine per un vizio genetico di costituzione della commissione e non essendovi in ogni caso attività formali imputabili alla commissione, costei si avvedesse della liquidazione.
Da ultimo, in ordine alla dedotta tardività della contestazione, siccome avvenuta a distanza di oltre 5 mesi dal 17 gennaio 2023, allorquando alla dr.ssa risultano trasmesse le quantificazioni Per_3 degli emolumenti, ella ha adeguatamente chiarito in sede di deposizione che “Il responsabile del controllo dei cedolini paga e dei pagamenti ivi annotati sono io, e in relazione a tale attività effettuo “controlli a campione” avendo delegato questa attività al ricorrente. Manca la delega formale al ricorrente ma come ho detto all'inizio della deposizione, avevo delegato a lui con atto formale le funzioni di “funzionario contabile addetto alla contabilità programmazione bilancio e rendiconto”, comprensivo del controllo delle buste paga”, rendendo plausibile il tempo trascorso tra l'accredito in busta paga dei compensi rispetto alla scoperta della liquidazione non spettante. A tanto va aggiunto che non risulta allegata la specifica ipotesi normativa secondo cui l'eventuale violazione del termine (di 48 ore) stabilito per la contestazione dell'addebito determini la decadenza dall'azione disciplinare e in ogni caso il dies a quo deve necessariamente decorrere dalla conoscenza dell'addebito e non già dalla data di commissione. In proposito, la Corte di Cassazione nella sentenza del 07 ottobre 2015, n. 20083, quanto alla "notizia dell'infrazione", di cui all'art. 55 bis, comma 4, terzo periodo, cit. D.Lgs. ha
13 correttamente evidenziato che “non può risolversi in segnalazioni o conoscenze generiche e frammentarie delle circostanze fattuali, costituendo il momento propedeutico alla trasmissione degli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 3), il quale, a sua volta, nel rispetto di rigorosi termini di legge, deve procedere alla contestazione degli addebiti con la necessaria specificità. La notizia dell'infrazione deve essere pertanto tale da consentire all'amministrazione la conoscenza dell'esatta portata dei fatti da addebitare, ancorché ulteriori elementi possano eventualmente essere acquisiti pure successivamente”. A tanto va aggiunto che, ad ostacolare la conoscenza tempestiva da parte della dell'email con la disposizione di pagamento del 17 gennaio inviata dal ricorrente al personale Per_3 della società di elaborazione paghe, in cui risulta riportato “l'inoltro”, seppur per conoscenza, della disposizione alla ha avuto un ruolo fondamentale l'erroneo indirizzo riportato, palesemente Per_3 errato quale “mleone2 dovendo essere invece “m.leone”. L'inoltro, per effetto di tale errore, è risultato infatti già ex ante infruttuoso, e di tale errore il ricorrente avrebbe potuto e dovuto avvedersi in quanto il gestionale segnala immediatamente l'errore, per cui egli avrebbe potuto e dovuto re- inoltrare la e-mail alla con l'indirizzo corretto. Può quindi condividersi l'ipotesi del Per_3 CP_1 secondo cui l'apparente invio della mail alla con cui lo disponeva il pagamento a suo Per_3 Pt_1 favore, deve essere stato un artifizio conseguente ad una volontaria e consapevole digitazione sbagliata, perché se l'erroneo indirizzo fosse stato involontario, esso -segnalato dal sistema con l'avviso “mail delivery System”- sarebbe stato rettificato dal ricorrente inserendo il corretto indirizzo di posta della Per_3
3.In relazione alla terza contestazione concernente l'indicazione impegno di spesa incapiente, correlato alla seconda, viene addebitato al ricorrente che, sebbene risultasse palese dalla videata del sistema in uso al settore, l'incapienza dell'impegno 3719/2022, ovvero dell'impegno assunto all'atto della nomina della precedente commissione per la nomina del dirigente AA (di cui lo stesso in autonomia e contrariamente alle disposizioni impartite aveva disposto la liquidazione), egli forniva tale dato e per l'effetto induceva la formazione di atto non propriamente confacente.
Egli ha dedotto in ricorso che la circostanza che nella determina n. 1608/2023 del 26/05/2023, la dr.ssa stabilisse di coprire l'impegno di spesa relativo alla nomina della Commissione per la Per_3 selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e determinato di un posto di dirigente ex art. 110 comma 1 d.lgs 267/2000 per il settore V ambiente, con l'impegno di spesa già utilizzato per la precedente commissione, non può essere certamente a lui addebitato;
che la stessa dott.ssa Per_3 dall'analisi dei Residui Passivi relativi all'anno 2022, avrebbe potuto chiaramente individuare che i citati compensi erano stati regolarmente liquidati e, pertanto, avrebbe chiaramente potuto prevedere un nuovo impegno di spesa;
che non era suo compito comunicare alla dr.ssa l'avvenuta Per_3 liquidazione visto che ciò non è mai successo;
che, essendo la determinazione n. 1608/2023 priva di attestazione di conformità contabile, si sarebbe potuto riscontrare l'incapienza e disporre il blocco
14 immediato della procedura;
che l'assenza di tale controllo rende evidente la responsabilità degli organi competenti.
Su tale contestazione, i testi escussi hanno reso le seguenti dichiarazioni: la ha riferito Per_3
“Rientra nelle facoltà del Comune utilizzare, quale impegno di spesa per il medesimo titolo, un impegno di spesa già assunto e non utilizzato;
in tal modo, i nella determina con cui prevede il nuovo impegno CP_1 di spesa, richiama il precedente e, se residua una differenza, azzera tale importo svincolandolo per altri fini”; il teste ha riferito “L'impegno di spesa non utilizzato dall'Ente deve essere disimpegnato con Per_2 apposita determina da parte del dirigente preposto a quello specifico capitolo, per riutilizzare quei fondi e, dunque, disimpegnarli dalla precedente imputazione, creando un nuovo impegno di spesa.”
In ordine a tale addebito, va evidenziato che la responsabilità del ricorrente di avere effettuato erroneamente e indebitamente la liquidazione dei compensi per sé stesso e per gli altri due componenti della commissione di concorso dirigente amministrativo ex art. 110 TUEL, ha reso incapiente l'impegno di spesa che la nella determina n. 1608/2023 DEL 26/05/2023, aveva Per_3 stabilito di coprire per la nomina della per la selezione pubblica per la copertura a CP_7 tempo pieno e determinato di un posto di dirigente ex art. 110 comma 1 d.lgs 267/2000 per il settore
V ambiente. Infatti, la credendo che l'impegno nr. 3719 assunto nel 2022 fosse capiente “in Per_3 quanto mai utilizzato”, aveva dato indicazione di inserire nella determina la dicitura “di dare atto che la spesa complessiva nascente dal presente provvedimento, individuata in via presuntiva in € 5.600,00 risulta già impegnata, giusto impegno 3719/2022”, e ciò sarebbe stato corretto se il ricorrente non avesse disposto una liquidazione illegittima a suo favore. È evidente che l'errore inerente alla determinazione rcg n° 1608/2023 del 26.05.2023 -che non è atto del ricorrente e che quindi non è sicuramente addebitabile a lui in via diretta- risulta da lui causato in via indiretta, essendo stato l'impegno di spesa già utilizzato in modo illegittimo ed indebito per la precedente commissione, a causa della sua condotta che ha portato all'illegittima liquidazione da parte del dei relativi Controparte_1 compensi. La deduzione attorea che la stessa dott.ssa dall'analisi dei Residui Passivi relativi Per_3 all'anno 2022, avrebbe potuto chiaramente individuare che i citati compensi erano stati regolarmente liquidati e, pertanto, avrebbe chiaramente potuto prevedere un nuovo impegno di spesa, è frutto di una fuorviante lettura dei fatti, dal momento che la contestazione, ad onta di come risulta letta dal ricorrente, ravvisa elementi di responsabilità a carico del ricorrente per avere indotto in errore la nell'elaborazione della determina n. 1608/2023 del 26/05/2023. Per_3
In base a tale riscontro e rispetto alla condotta contestata al ricorrente, va detto che è del tutto irrilevante l'accertamento del rispetto da parte del dell'iter procedurale in caso di utilizzo di CP_1 un precedente impegno di spesa non utilizzato;
è del pari del tutto irrilevante la possibilità per la di evincere che l'impegno di spesa assunto con la precedente commissione, n. 3719/2022 era Per_3 incapiente perché vi era stata la liquidazione dei compensi e bloccare, prima ancora di adottarla, la determina rcg n° 1608/2023 del 26.05.2023 per evitarne l'illegittimità, tanto più che ella ha potuto
15 rilevare solo a distanza di tempo le criticità che hanno dato luogo alla seconda contestazione (per quanto sopra ricostruito).
All'esito delle suesposte considerazioni, risultata provata la complessiva condotta ascritta al ricorrente (risultante dalle tre contestazioni disciplinari), quanto ai profili oggettivi e soggettivi, la sanzione disciplinare a lui applicata risulta adeguata e proporzionata, considerando la sua posizione lavorativa di funzionario apicale e il suo ruolo di delegato dal dirigente a svolgere funzioni di
“funzionario contabile addetto alla contabilità programmazione bilancio e rendiconto”, comprensivo del controllo delle buste paga”.
La gravità dei fatti e la loro riconducibilità al ruolo svolto presso il Comune di , avallano CP_1 la decisione di applicare nei confronti del ricorrente la sanzione conservativa, prevista dall'art.72, comma 9, CCNL ENTI LOCALI, Let. G “violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
”. Nella comunicazione conclusiva del procedimento disciplinare, sono espressamente richiamate le norme legali e regolamentari violate dalle condotte poste in essere dal ricorrente, di fondamentale importanza nella dinamica del rapporto di impiego del pubblico dipendente (art. 97 Cost;
codice di comportamento di cui all'art. 54 e ss. del D.lgs. n.
165/2001 e codice di comportamento di amministrazione di cui art. 71 del CCNL Vigente), in ordine alla cui operatività egli non ha mosso specifiche contestazioni. A tali fattispecie enucleate nell'atto si rinvia integralmente.
Per completezza, va detto che è del tutto irrilevante, rispetto ai fatti addebitati e risultati provati, la circostanza che lo abbia firmato altre determini dirigenziali “anche di particolare rilievo”; Pt_1 così come la gravità dei fatti e la loro incidenza sul rapporto di impiego, rendono ininfluente l'assenza di danno economico, conseguente alla mancata erogazione del maggior importo dell'indennità di risultato e alla restituzione del compenso quale componente della commissione concorsuale.
Quanto alla supposta illegittimità del provvedimento di sospensione dall'incarico di elevata qualificazione del 21.06.2023, il ricorrente ritiene che esso non è in alcun modo previsto né dalla disciplina contrattuale (che prevede la sospensione dalle funzioni esclusivamente per condanna penale ovvero per danni afferenti alla propria attività lavorativa), né dalla normativa vigente ed effettivamente lo stesso Comune di dà atto della mancanza di previsione, nel CP_1 provvedimento dirigenziale di cui al prot. 57874 del 16/10/2023.
In ordine alla impugnata sospensione dell'incarico che ha comportato la perdita economica dei compensi da luglio 2023, il ha tuttavia riferito che le indennità dovute al ricorrente in CP_1 riferimento all'incarico di EQ dal mese di luglio, agosto e per i 12 giorni di settembre, precedentemente sospese “in via cautelare” nell'immediatezza della cognizione dei fatti contestati, gli sono state liquidate con il cedolino di ottobre 2023 nell'importo lordo di euro 2.912,66, con un 16 netto in busta paga di € 1.806,15 per cui la rivendicazione del ricorrente riguardante “la restituzione delle retribuzioni trattenute, a tale titolo, almeno sino alla data dell'emissione del provvedimento di revoca” del 16.10.2023 non tiene conto che già al momento del deposito del ricorso era stato elaborato il cedolino di ottobre con l'accredito delle indennità sospese.
In ordine alla revoca formale dell'efficacia dell'incarico di elevata qualificazione professionale conferito al ricorrente per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2026, ossia alla cosiddetta “revoca dell'EQ”, va rilevato che, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, risulta adottato il provvedimento dirigenziale di cui al prot. 57874 del 16/10/2023 a firma della dott. con cui è Per_3 disposta la “revoca dell'efficacia del provvedimento di conferimento della al Dr. Parte_2
in premessa richiamato, dando atto che gli effetti economici dello stesso decorrono dalla data Parte_1 di sospensione dal servizio avvenuta con provvedimento prot. 51021 del 12/9/2023” comunicato al ricorrente in cui egli, viene, tra l'altro, anche notiziato della decorrenza degli effetti economici della revoca dal 12.09.2023.
In ordine a tale provvedimento, il ricorrente sostiene che, ai sensi del CCNL Enti Locali, art.18, nonché della contrattazione integrativa, l'incarico è revocabile, prima della scadenza, con atto motivato e previa assicurazione del principio del contraddittorio:
1. per intervenuti mutamenti organizzativi;
2. in conseguenza di specifico accertamento di gravi inadempienze, che compromettono il raggiungimento di obiettivi strategici e/o il regolare funzionamento dei servizi;
3. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
per valutazione negativa ai fini della revoca si intende il conseguimento di un punteggio inferiore al 50% del punteggio massimo previsto.
Egli lamenta che nel caso de quo, la revoca è illegittima, per cui andrebbe reintegrato “nel posto di lavoro” (recte: nella EQ) e avrebbe diritto alle retribuzioni illegittimamente non corrisposte per il periodo di sospensione decorrenti dal 13/09/2023 alla effettiva reintegrazione del lavoratore, parametrata su una retribuzione tabellare pari ad €.1.917,42, quantificate nella somma lorda oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Orbene, va dato atto che rispetto a quanto prospettato dal ricorrente e a lui noto al momento del deposito del ricorso, la difesa del introduce nuove circostanze di cui fornisce prova CP_1 documentale. In particolare, l'Ente rappresenta che “la revoca dell'incarico EQ è intervenuta soltanto dopo l'adozione della delibera di Giunta Comunale nr. 17 del 8/03/2024 (all. 18) – avente ad oggetto
"MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELL'ORGANIGRAMMA DEL " - Controparte_1 ove, al punto 2 del dispositivo di delibera, si legge: "Di delegare ai Dirigenti, al Segretario Generale e alla
Conferenza dei Dirigenti - ciascuno per quanto di propria competenza - tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento (graduazione delle nuove posizioni di E. Q.; modifica della graduazione delle dirigenze;
assegnazione dei neoistituiti incarichi di E. Q., previa revoca - ove necessaria di quelli attualmente in essere;
riassegnazione delle risorse umane tra i Settori, ecc.), affinché il nuovo assetto possa essere operativo dalla
17 data di efficacia sopra indicata"; che nella medesima delibera, tra l'altro, è stata disposta la “riorganizzazione del Settore IV con previsione di una diversa suddivisione delle competenze tra le due posizioni di E.Q”; che soltanto dopo l'adozione della citata riorganizzazione, infatti, sono state adottate la DETERMINAZIONE RCG
N° 517/2024 DEL 11/03/2024 (all. 19) e la nota prot. 16081 dell'11 marzo 2024 ad oggetto “Revoca incarico di E.Q. Settore IV Dott. (all. 20) con cui, in ossequio all'art. 18, comma 3 del vigente CCNL Parte_1 che recita: “Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”, in considerazione della modifica della struttura organizzativa intervenuta con la citata delibera 17, veniva disposta la revoca dell'EQ precedentemente attribuita al dipendente che tale reale Parte_1 ricostruzione dei fatti, trova conferma nella missiva inoltrata dal Dott. con prot. 25862 del 24/4/2024 Pt_1
(all. 21), in cui lo stesso conferma che la revoca dell'incarico EQ è avvenuta l'11 marzo 2024 con nota prot.
16081/2024” (cfr. capi 45-48 della memoria difensiva).
Tale evenienza consente, senza ragionevoli dubbi, di ritenere che al precedente provvedimento dirigenziale di cui al prot. 57874 del 16/10/2023 di revoca dell'efficacia del conferimento dell'incarico di elevata qualificazione professionale, cosiddetta “revoca dell'EQ”, si è sostituito il nuovo provvedimento prot. 16081 dell'11 marzo 2024 ad oggetto “Revoca incarico di E.Q. Settore IV Dott.
a firma della dott. con cui viene dato atto che gli effetti economici dello stesso Parte_1 Per_3 decorrono dalla data di notifica della disposizione e quindi in pari data, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente nella comunicazione del 23.04.2024 in cui egli riferisce di essere rientrato in servizio l'11.03.2024 e di avere in quel momento appreso della suddetta revoca (cfr. prot. 25862 del
24/4/2024).
Pertanto, rispetto all'impugnato provvedimento prot. 57874 del 16/10/2023 e alla revoca formale dell'efficacia dell'incarico di elevata qualificazione professionale, cosiddetta “revoca dell'EQ” in esso prevista con decorrenza economica da settembre 2023, è subentrato il nuovo provvedimento prot. 16081 dell'11 marzo 2024 che ha di fatto neutralizzato e sostituito il precedente, fissando una diversa decorrenza formale ed economica della revoca della “EQ” dall'11.03.2024.
Ciò posto, in ordine alla retribuzione che il ricorrente ha reclamato, è evidente che dal
12.09.2023 all'11.03.2024, ossia al periodo in cui egli è stato sospeso dal servizio in esecuzione della sospensione disciplinare di sei mesi dal servizio e dalla retribuzione, alcun diritto egli può avere alla corresponsione dell'indennità EQ in quanto parte integrante del suo trattamento retributivo che gli
è stato legittimamente sospeso, in ragione della legittimità della sanzione conservativa.
Per il periodo successivo all'11.03.2024 a decorrere dal quale il ha ritenuto di rendere CP_1 efficace la revoca formale dell'efficacia dell'incarico di elevata qualificazione professionale, cosiddetta
“revoca dell'EQ”, la delibera adottata e i motivi rappresentati -sulla cui base la ha adottato il Per_3 provvedimento prot. 16081 dell'11 marzo 2024- in quanto sopravvenuti al deposito del ricorso, non
18 rientrano nel tema d'indagine, non avendo il ricorrente accettato il contraddittorio su di essi per cui essi esulano dalla cognizione del Giudicante.
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbita ogni ulteriore valutazione, il ricorso, siccome infondato, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base alle tariffe professionali vigenti ratione temporis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del di delle spese di lite, liquidate CP_1 CP_1 in € 5.323,35 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 13.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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