Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/1972, n. 1950
CASS
Sentenza 19 giugno 1972

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il principio dell'autonomia funzionale tra la giurisdizione ordinaria e il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie importa che nel giudizio ordinario non e preclusa l'indagine su questioni gia esaminate dalle commissioni tributarie, anche se di fatto, salvo che siano esplicitamente sottratte ad esso (quali quelle sulla Determinazione del valore). ( V 1923'72; 2175'69, mass n 341493).*

L'art 3 lettera a) del DPR 4 maggio 1950 n 203,secondo cui -ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti a titolo gratuito ai discendenti dopo il 28 marzo 1937 con esclusione dei trasferimenti effettuati per Costituzione di dote o per Costituzione di patrimonio ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di seguito matrimonio, ha inteso riferirsi alle donazioni fatte a norma dell'art 785 cod civ. pertanto l'atto di liberalita deve essere fatto in riguardo di un determinato matrimonio futuro e salva la produzione degli effetti, quando il matrimonio effettivamente segua.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/06/1972, n. 1950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1950
    Data del deposito : 19 giugno 1972

    Testo completo