Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7663 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07663/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 21 ottobre 2022, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dalla procedura assunzionale di 500 allievi agenti della Polizia di Stato estratti tra i candidati idonei alle prove scritte del «concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020» recante la seguente motivazione «”Disturbo d'ansia” ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, lettera b), del D.M. 30 giugno 2003, n. 198»;
- del verbale di valutazione psicopatologica emesso in sede concorsuale e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 10 novembre 2022, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: «disturbo d'ansia»;
- di tutti i verbali di valutazione psicofisica stilati sul conto della ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne hanno rilevato l'inidoneità al ruolo di allievo agente della Polizia di Stato, conosciuti in data 10 novembre 2022 in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 12 del bando con il quale è stato indetto il «concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020» che ne disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, nella parte in cui prevede che «I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di non inidoneità del candidato»; - ove occorra e per quanto di ragione, delle «Procedure per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 maggio 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “concorsi ed esami” del 20 maggio 2022» emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità e pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (www.poliziadistato.it) nell'apposita pagina web dedicata alla procedura assunzionale in oggetto, nella parte in cui prevedono che «Il giudizio della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici è definitivo e, in caso di inidoneità del candidato, comporta l'esclusione dal concorso»;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020»;
- dell'avviso pubblicato in data 7 dicembre 2022 recante l'elenco dei candidati, identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale ammessi allo svolgimento del corso formativo propedeutico all'assunzione, nella parte in cui non include il codice identificativo di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Ritenuto di poter desumere da tale dichiarazione, priva in parte delle formalità richieste dall’art. 84, co. 1, c.p.a., la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione nel merito della causa;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza e della natura in rito della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio ER, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Orazio ER |
IL SEGRETARIO