Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1648 / 2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 1° ottobre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190ù e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, Via Goldoni n. 1, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Paltrinieri (pec: e dell'Avv. Luca Email_1
Paltrinieri (pec: , dai quali, anche disgiuntamente, è Email_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: ), dichiarata con TR P.IVA_2 sentenza del Tribunale di Cuneo del 18-22 agosto 2023, in persona del Curatore dott. CP_2
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 22, presso lo studio
[...] dell'Avv. Silvana Solavagione (pec: , dalla Email_3 quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
E
HDI (C.F. E P.IVA: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche P.IVA_3
1
, giusta procura in atti;
Email_6
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: Assicurazione azione di rivalsa.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 1° ottobre 2024 i difensori delle parti, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle relative difese in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice in riassunzione, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Rigettare l'eccezione di improcedibilità formulata dalla Liquidazione Giudiziale di CP_4 siccome infondata.
[...]
Nel merito
-Per tutti i motivi illustrati in atti, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche ai sensi degli artt. 1176, 2043 e 2055 cod. civ., della convenuta nella causazione dell'evento de quo e/o comunque in via subordinata ex art. 2041 cod. civ. e, per
l'effetto, riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice ai sensi dell'art. 1916 cod. civ.
e/o in forza della cessione dei diritti in suo favore nei confronti della responsabile del danno, accertare e dichiarare che ora TR Controparte_5
, è tenuta a corrispondere all'attrice per tutti i dedotti
[...] Parte_1 titoli la complessiva somma di €.3.728.479,00 ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese peritali sostenute nonché oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
-Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
In via istruttoria
-Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta (sui capitoli non ammessi) e prova per testimoni su tutti i capitoli articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c. del 7 giugno 2022, da intendersi qui integralmente trascritti, con i testi ivi
2 indicati.
-Ove occorra, qualora l'Ill.mo Tribunale non ritenesse sufficienti ai fini dell'accertamento della causa dell'evento e della valutazione dei danni, i dati e i documenti offerti dalla presente difesa, si insiste per l'ammissione di CTU volta all'accertamento della riconducibilità delle difettosità delle masse controrotanti e delle conseguenti contestazioni della Controparte_6 alle gravi non conformità delle lavorazioni delle masse da parte di
[...] TR nonché dell'entità dei danni da tale evento cagionati e della congruità dell'indennizzo corrisposto da .” Parte_1 Parte_2
Il difensore della parte convenuta in riassunzione, richiamando integralmente tutte le difese, eccezioni e contestazioni svolte in atti e nella comparsa di costituzione nonché le deduzioni svolte a verbale dell'udienza del 19 giugno 2024 e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle nuove eccezioni/deduzioni eventualmente sollevate dalle controparti, ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiarare improcedibili e, in ogni caso, respingere le domande formulate con il ricorso in riassunzione da nei confronti della Liquidazione Giudiziale di Parte_1 con ogni conseguente pronunzia;
TR
- dichiarare tenuto e condannare l'attore alla rifusione in favore della Liquidazione Giudiziale del compenso di avvocato e spese del giudizio oltre al rimborso forfettario delle spese generali
e accessori di legge”.
Il difensore della terza chiamata, richiamando tutti i precedenti scritti difensivi e dichiarando di non voler accettare il contraddittorio su domande nuove, con riserva di dedurre negli scritti conclusivi, ha chiesto l'accoglimento delle così precisate conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
- dichiarare improcedibili e, in ogni caso, respingere le domande formulate con il ricorso in riassunzione da nei confronti della Liquidazione Giudiziale di Parte_1 Parte_1 con ogni conseguente pronunzia;
TR
In via subordinata:
-stante l'eccepita improcedibilità della domanda e, in ogni caso, la mancata riproposizione di qualsiasi domanda nei confronti di HDI, estromettere quest'ultima dal presente giudizio.
3 In ogni caso:
-con condanna di a rifondere le spese di lite di HDI, con rimborso generale del 15% Parte_1 ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 31 maggio 2021, la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, la società in persona del TR legale rappresentante p.t., per ottenere il rimborso dell'importo di euro 3.728.479,00 corrisposto in favore della società propria assicurata, a titolo di Parte_3 risarcimento danni in conseguenza del sinistro meglio indicato infra.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice, nello specifico, ha dedotto:
a) che fondata nel 1936, è una società operante nelle lavorazioni Parte_3 meccaniche per il settore automobilistico e del veicolo industriale, per il primo equipaggiamento dei veicoli e vanta tra i propri clienti i principali produttori di veicoli industriali;
b) che nel novero dei propri clienti, aveva da anni rapporti di fornitura Parte_3 con FP AL S.p.A. (Gruppo FIAT);
c) che FP AL è il brand di dedicato allo sviluppo, produzione, CP_7 vendita e assistenza di propulsori per applicazioni su strada, fuori strada, marine e per la generazione di energia e, per tale ragione, i contratti erano stipulati con
[...]
CP_7
Con d) che aveva fornito a dei particolari meccanici definiti con Parte_3
“masse controrotanti” (la denominazione nei vari documenti è “balancer weight” o
“counterweight balancer”), vale a dire degli assiemi di organi meccanici impiegati per ridurre le vibrazioni dei motori dei veicoli, durante il loro normale funzionamento;
e) che, nello specifico, l'assieme è costituito da un corpo masse (telaio + coperchio) e da due masse controrotanti (una motrice, collegata all'albero principale del motore e una
4 condotta), entrambe montate su boccole, impiantate nei suddetti telaio e coperchio;
f) che l'insieme completo viene avvitato sul blocco motore;
g) che le masse erano state fabbricate secondo specifici documenti tecnici (disegni, macro-flusso del processo produttivo, procedure operative, piani di lavorazione e controllo), con affidamento a subfornitori approvati da e da Parte_3 [...]
, interessati alla produzione di questo assieme;
Controparte_8
h) che il fornitore delle masse lavorate, ossia il fornitore che aveva eseguito la lavorazione meccanica delle masse grezze provenienti da fusione, era la CP_1
con sede in Via Racconigi 4 - 12030 Murello (CN), in forza di rapporto di fornitura
[...] tra e normato dalle condizioni generali di Parte_3 TR fornitura, sottoscritte il 5 febbraio 2013 e dal capitolato “qualità delle forniture”, pure sottoscritto in pari data;
i) che, complessivamente, aveva lavorato circa 280.000 masse per TR conto di Parte_3
j) che, in particolare, nel periodo dal 16 febbraio 2017 al 29 luglio 2017, Parte_3 aveva fornito al proprio cliente 60.164 masse controrotanti;
ogni motore montava
[...] due masse controrotanti, per cui il numero dei motori risultava essere la metà di quello delle masse lavorate;
k) che, a partire dal 2017 e per tutto il 2018, 2019 e 2020, si erano verificati guasti ripetuti di motori montati su trattori già circolanti, originati da una grave non conformità delle Con lavorazioni eseguite da nella prima parte dell'anno 2017; CP_10
l) che, in particolare, le masse controrotanti fabbricate nella prima parte del 2017 avevano presentato un tasso di difettosità del tutto anomalo, evidenziando un problema che era stato oggetto di ampia indagine per la ricerca e l'eliminazione delle rispettive cause originarie;
m) che il problema in esame si era manifestato come grippaggio della massa montata su motori di trattori in esercizio, con conseguenti danni ai motori e necessità di riparazione o addirittura di sostituzione dei motori danneggiati;
n) che, a seguito dei continui grippaggi, il cliente di aveva eseguito, in Parte_3
Con data 22 luglio 2017, un controllo dimensionale sulle masse in giacenza presso e non ancora montate sui motori, misurando ogni singolo componente;
5 o) che questa verifica aveva identificato una grave non conformità, consistente in un errore di concentricità delle due portate della massa 504378384, essendo richiesto lo spessore di mm. 0,02 ed essendo stato riscontrato fino a mm. 0,118;
p) che Bo. aveva ammesso di avere generato questa non conformità, CP_10 identificando anche le cause originarie di questo scostamento dei pezzi lavorati, rispetto alle tolleranze previste a disegno e, con lettera inviata ad il Parte_3
7 novembre 2017, la stessa aveva ammesso di avere modificato il processo produttivo, senza previo avviso e benestare di senza presentare Parte_3 una campionatura per benestare e senza neppure predisporre un piano di controllo adeguato che mettesse al riparo dalle eventuali conseguenze Parte_3 negative di un processo modificato e non validato;
q) che la fase produttiva di generazione dell'errore di concentricità tra le due sedi era stata individuata da nell'operazione di rettifica;
CP_1 CP_1
r) che il controllo della caratteristica avvenuto in produzione mediante banco a contropunte e comparatore non era stato in grado di evidenziare il difetto e il controllo indiretto eseguito in sala metrologica con misuratore ottico con frequenza 1/40 non aveva portato in evidenza il fuori specifica, determinando il rilascio di una certa percentuale di pezzi non conformi;
s) che, pertanto, per sua stessa ammissione, aveva dichiarato di avere, TR in piena autonomia e senza avvisare modificato il processo Parte_3 produttivo e di controllo qualità della lavorazione affidata da così Parte_3 contravvenendo in particolare agli obblighi previsti al punto 12 delle Condizioni
Generali di Fornitura, sottoscritte alla stipula del contratto con che Parte_3 espressamente disponeva: “12. MODIFICA DELLA FORNITURA L'introduzione di
Modifiche di Prodotto e di Processo proposte dal Fornitore è subordinata al consenso scritto del Cliente”;
t) che la non conformità, consistente nella misura fuori tolleranza sopra identificata, aveva comportato una percentuale di guasto delle masse controrotanti in esercizio, in una misura che, a consuntivo, era stata valutata all'incirca del 3% (benché CP_1 avesse inizialmente ipotizzato una percentuale di guasto dell'1%);
[...]
u) che la correlazione causale tra la non conformità della lavorazione eseguita da CP_1
6 ed i guasti dei motori in funzione era stata confermata anche dalla puntuale CP_1 corrispondenza tra motori che avevano montato masse controrotanti lavorate nel periodo incriminato e casi di guasto segnalati dal mercato;
v) che tale non conformità aveva cagionato ingentissimi danni rappresentati dai costi di riparazione/sostituzione dei motori montati su trattori in circolazione e dalla necessità Con di effettuare la bonifica dei motori ancora a magazzino w) che, trattandosi di circa 30.000 motori interessati e non essendo possibile identificare a priori quelli che avevano montato masse non conformi su trattori immessi nella rete commerciale o già circolanti in diversi Paesi, non era stato possibile intervenire con una “recall”, ossia una campagna di richiamo e bonifica dei trattori;
x) che l'unica alternativa era stata, dunque, attendere i guasti e farvi fronte con le dovute riparazioni;
Con y) che, per quanto riguarda invece la bonifica dei motori ancora in magazzino riconoscendo la propria responsabilità, si era fatta carico della TR maggior parte dei costi di bonifica dei motori;
z) che aveva partecipato a questi costi con un contributo nella misura Parte_3 di euro 32.208,39, di cui euro 824,60 per materiali per allestimento area rilavorazione, euro 9.150,98 per mano d'opera per viaggi e allestimento ed euro 22.232,81 per costi di rimontaggio masse su gruppi smontati;
aa) che aveva denunciato il sinistro ad con la quale aveva in Parte_3 Parte_1 essere la copertura di cui alla polizza n. 2044/60/54949275; bb) che al fine di accertare le cause dei guasti nonché l'entità dei danni subiti Parte_1 dall'assicurata, aveva conferito incarico allo studio peritale che, all'esito dei Per_1 sopralluoghi espletati, delle indagini effettuate e della disamina della documentazione acquisita, aveva redatto la relazione peritale, accertando l'esclusiva responsabilità di nella determinazione dei guasti e delle gravi non conformità dei TR
Con motori forniti da alla propria cliente e quantificando i danni Parte_3 subiti da per i costi di riparazione e sostituzione dei motori montati Parte_3 sui trattori in circolazione nella misura non inferiore ad euro 3.828.479,00; cc) che nessun indennizzo era stato considerato per le lavorazioni di bonifica dei motori Con ancora a magazzino dei cui costi si era fatta carico per lo più TR
7 con una partecipazione di nella misura di euro 32.208,39, Parte_3 trattandosi quest'ultima di somma inferiore allo scoperto minimo di euro 36.000,00 previsto dalla specifica condizione particolare;
dd) che, in seguito alle indagini espletate, in forza di polizza n. Parte_1
2044/60/54949275, aveva provveduto a corrispondere in favore dell'assicurata dapprima la somma di euro 400.000,00 a titolo di anticipo di indennizzo e quindi il saldo della liquidazione concordata nel complessivo importo di euro 3.728.479,00, al netto dello scoperto contrattuale di euro 100.000,00 (doc. 11), facendosi cedere in quietanza ogni diritto ed azione nei confronti della convenuta, esclusiva responsabile del danno, per la surrogazione ai fini del recupero delle somme erogate;
ee) che, effettuati i pagamenti, ai sensi dell'art 1916 cod. civ., aveva richiesto al Parte_1
quale esclusiva responsabile delle gravi non conformità delle TR lavorazioni eseguite che avevano determinato il tasso di difettosità delle masse controrotanti con conseguenti contestazioni della il pagamento del Controparte_6 complessivo importo di euro 3.728.479,00 corrisposto alla propria assicurata a tacitazione di tutti i danni indennizzabili a sensi della polizza in conseguenza del rilevato grippaggio della massa montata su motori di trattori in esercizio forniti alla predetta cliente Controparte_6 ff) che aveva riscontrato la predetta missiva, allegando di aver TR provveduto alla rilavorazione (“rework”) e di aver riconosciuto anche, una volta completata la rilavorazione, una somma in denaro, contestando l'azione di surroga per
“la totale inesistenza del diritto oggetto di pretesa surroga, poiché transatto” e ciò sulla base di una e-mail del 14 maggio 2019 inviata da a Parte_3 CP_1 di natura asseritamente transattiva;
[...] gg) che era intervenuta esclusivamente nella rilavorazione dei motori TR
Con ancora a magazzino e gli accordi intercorsi avevano avuto ad oggetto soltanto tale rilavorazione, con costi sostenuti da nella misura di euro Parte_3
32.208,39 (di cui euro 824,60 per materiali per allestimento area rilavorazione, euro
9.150,98 per mano d'opera per viaggi e allestimento ed euro 22.232,81 per costi di rimontaggio masse su gruppi smontati) e non certo il danno indennizzato da Parte_1 pari ad euro 3.728.479,00 (al netto dello scoperto di euro 100.000,00) per i costi di
8 riparazione/sostituzione dei motori montati sui trattori in circolazione;
hh) che, pertanto, non aveva provveduto al pagamento in favore di TR del complessivo importo di euro 3.728.479,00 pagato da quest'ultima alla Parte_1 propria assicurata a tacitazione di tutti i danni indennizzabili a sensi della polizza in conseguenza del rilevato grippaggio della massa montata su motori di trattori in esercizio forniti alla predetta cliente Controparte_6
Tanto premesso in fatto ed evidenziata – in punto di diritto – la sussistenza della responsabilità della società tanto ai sensi della norma di cui all'art. 1218 c.c. quanto, in ogni TR caso, ex art. 2043 c.c. ed il proprio diritto di surroga nei confronti di quest'ultima ai sensi delle norme di cui agli artt. 1201. 1203 e 2916 c.c., parte attrice ha concluso affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “Nel merito:
Per tutti i motivi illustrati nella retroestesa narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche ai sensi degli artt. 1176, 2043 e 2055 cod. civ., della convenuta nella causazione dell'evento de quo e/o comunque in via subordinata ex art. 2041 cod. civ. e, per l'effetto, riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice ai sensi dell'art.
1916 cod. civ. e/o in forza della cessione dei diritti in sua favore nei confronti della responsabile del danno, condannare in persona del suo legale rappresentante pro TR tempore, a corrispondere all'attrice, per tutti i dedotti titoli, la complessiva somma di €
3.728.479,00, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese peritali sostenute nonché oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta società
la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta ha contestato tutto TR quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto. In particolare, la società convenuta ha rappresentato in fatto quanto segue:
a) di operare da molti anni nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione, con specifico riferimento al settore automotive, con primari risultati di qualità e procedure controllate a seguito dei più attuali standard qualitativi certificati da enti tecnici indipendenti, possedendo l'attestazione di Sistema di Qualità Aziendale ISO 9001:
2008 ISO/ts e IATF 16949;
9 b) che ed erano da più di 20 anni legate da rapporto TR Parte_3 contrattuale di fornitura ove la prima fornisce pezzi che, assemblati da Parte_3 con altri componenti provenienti da altri fornitori, vanno a costituire parti di
[...] motore;
c) che il pezzo in questione nella causa era, infatti, una parte di un motore destinato a trattori agricoli di plurime marche facenti capo a FP AL (gruppo Fiat);
d) che trattavasi di una “massa controrotante” con lo scopo di limitare e riequilibrare le forze dinamiche che inducono vibrazioni nel veicolo, la quale era inserita, in numero di
2, in un sistema meccanico definito “gruppo dinamico di bilanciamento”;
e) che il sistema “gruppo dinamico di bilanciamento” era appunto composto da numerose parti la cui costruzione era demandata ad un gruppo di sub - fornitori, le quali venivano poi successivamente assemblate da Parte_3
f) che tale componente era stato realizzato per lo stesso committente, Parte_3
a far tempo dal 2010, con circa 500.000 pezzi realizzati, senza che essi
[...] avessero mai originato contestazioni o problematiche a carico di che TR aveva sempre operato al massimo della professionalità e diligenza in tutto il corso del rapporto contrattuale, così come nelle forniture in questione g) che la difformità dedotta in causa era consistita in un “errore nel valore di concentricità” che talune masse consegnate da avrebbero TR presentato, diverso per eccesso da quello presente nei disegni tecnici di Parte_3
(0,02 mm) che, nella tesi attorea, avrebbe causato grippaggi dei motori;
[...]
h) che aveva sempre escluso e contestato che la caratteristica TR lamentata da controparte – ossia l'eccesso oltre tolleranza dell'eccentricità – avesse potuto causare le anomalie lamentate (grippaggio del motore nelle prime 250 ore di funzionamento).
Tanto premesso, la società convenuta ha contestato, in primo luogo, la sussistenza dei vizi lamentati, evidenziando l'assenza di nesso di causa tra il valore di concentricità ed il problema meccanico riscontrato. Ha eccepito, inoltre, l'inadempimento di agli obblighi Parte_3 contrattualmente assunti, anche avuto riguardo al controllo dalla stessa dovuto in ordine alla conformità del prodotto, con conseguente configurazione di una sua responsabilità in ordine alla causazione dei pregiudizi subiti. Ha eccepito, in ogni caso, l'estinzione di qualsivoglia
10 pretesa creditoria di controparte essendo intervenuta con una transazione, Parte_3 contestando altresì la domanda della compagnia assicuratrice anche in ordine alla quantificazione dei danni.
La società convenuta ha, pertanto, concluso chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE
PROCESSUALE
Vista la dichiarazione ex art 269 II co. cpc di voler chiamare in causa il terzo HDI GLOBAL
S.E., in persona del legale rappresentante pro tempore, con rapp. generale in Milano, differire la prima udienza per consentirne la citazione nel rispetto del termine a comparire.
NEL MERITO
Respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
Con vittoria delle spese di giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa di HDI Global SE, con decreto reso fuori udienza in data 26 novembre 2021, quest'ultima si è costituita in giudizio contestando la fondatezza della chiamata in garanzia tanto in fatto quanto in diritto. Nello specifico, ha eccepito, in via preliminare, l'estinzione del diritto all'indennizzo vantato dalla propria assicurata per effetto della transazione conclusa tra quest'ultima ed in data 7 settembre 2018. Ha Parte_3 contestato, poi, la fondatezza della domanda di garanzia evidenziando l'inoperatività della polizza azionata per carenza del requisito della accidentalità e, in ogni caso, per essere i danni richiesti oggetto di espressa esclusione dall'ambito di copertura del rischio assicurato. La compagnia assicuratrice terza chiamata ha, pertanto, concluso chiedendo: “In via preliminare:
- stante l'intervenuto accordo transattivo intercorso tra e HDI Global SE, TR
, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione di (o Controparte_3 comunque l'intervenuta rinuncia a) qualsivoglia diritto in base alla Polizza e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata da in persona del legale rappresentante pro- TR tempore, nei confronti di HDI Global SE, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia pro-tempore;
In via principale:
- rigettare la domanda di in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore per uno o più dei motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita e/o rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata da in persona del TR legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di HDI Global SE, in persona del
11 Rappresentante Generale per l'Italia pro-tempore;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata da nei confronti di in persona del Parte_1 TR legale rappresentante pro-tempore, rigettare la domanda di manleva e garanzia avanzata da
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di HDI TR
Global SE, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia pro-tempore, per uno o più dei motivi esposti in narrativa;
- In via di estremo subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avanzata da nei confronti di in persona del Parte_1 TR legale rappresentante pro-tempore, in ogni caso escludere il risarcimento per i danni causati da o, in ogni caso, diminuire il risarcimento del danno in ragione del concorso Parte_2 colposo di nella causazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_2
1227 c.c., e comunque accogliere la domanda avanzata da solo Parte_1 limitatamente al danno immediato e diretto e nei limiti della quota di responsabilità eventualmente ascrivibile a . TR
All'udienza del 7 aprile 2022, di prima comparizione e trattazione, su richiesta delle parti sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle relative memorie istruttorie, assunta in parte la prova orale articolata dalle parti, all'udienza del 6 dicembre 2023, preso atto che, con sentenza n. 29/2023 del Tribunale di Cuneo del 22 agosto
2023, era stata dichiarata la liquidazione giudiziale della società è stata TR dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso, depositato in data 18 dicembre 2023, ha riassunto il TR1 giudizio, richiamando le proprie difese e chiedendo la fissazione di una udienza per il prosieguo ai fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: per tutti i motivi illustrati in atti, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche ai sensi degli artt. 1176, 2043 e 2055 cod. civ., della convenuta nella causazione dell'evento de quo e/o comunque in via subordinata ex art. 2041 cod. civ. e, per
l'effetto, riconosciuto altresì il diritto di surrogazione dell'attrice ai sensi dell'art.1916 cod. civ.
e/o in forza della cessione dei diritti in suo favore nei confronti della responsabile del danno,
12 accertare e dichiarare che ora , è TR Controparte_5 tenuta a corrispondere all'attrice, per tutti i dedotti ti toli, la complessi TR2 va somma di € 3.728.479,00, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al rimborso delle spese peritali sostenute nonché oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali.
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie tutte già articolate nella seconda memoria ex art. 183 comma
6 n.2 c.p.c. depositata in atti.
Con ogni più ampia riserva”.
Si è costituita in giudizio la Liquidazione Giudiziale di eccependo in via TR3 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e l'improcedibilità del giudizio atteso che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori nella sede esclusiva concorsuale
(cfr. art. 151, comma 1 CCII) e, ai sensi dell'art.151 2° co. CCII, ogni accertamento di pretesi crediti va effettuato unicamente nella sede di verifica avanti al Giudice Delegato con specifica domanda di ammissione al passivo secondo il rito e le modalità di cui agli artt. 200 e segg.
CCII.; ha chiesto, pertanto, la condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
Si è costituita, altresì, la terza chiamata HDI Global SE, richiamando integralmente le proprie difese e conclusioni in atti.
Pertanto, all'udienza del 19 giugno 2024, ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla questione preliminare della improcedibilità della domanda, la stessa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 1° ottobre 2024 ove, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta è stata riservata la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Diritto.
In via preliminare ed in limine litis, va osservato come sia emersa – anche alla luce della espressa eccezione formulata dalla curatela della società convenuta costituitasi in seguito alla riassunzione dell'originario giudizio – una questione idonea a definire la presente controversia.
Ed invero, occorre rilevare che la norma di cui all'art. 151 C.C.I.I. – ratione temporis applicabile
13 al caso di specie – prevede che “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale
o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo
150”.
Tanto i crediti, dunque, quanto i diritti reali o personali, sono devoluti al rito di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale di cui agli artt. 210 e ss. del nuovo Codice della crisi d'impresa.
Si tratta, di tutta evidenza, di disposizioni volte a tutelare il principio fondamentale della par condicio creditorum.
La ratio della citata disciplina normativa del nuovo Codice della crisi d'impresa – peraltro, in continuità con le norme della Legge Fallimentare – è, dunque, quella di assicurare un'unica e peculiare sede processuale per la valutazione della consistenza tanto del patrimonio del fallito quanto dell'entità dei crediti insoddisfatti in ragione dell'insolvenza del medesimo.
Proprio per questa ragione la legge impone la proposizione con ricorso al giudice delegato non solo delle domande volte all'accertamento di crediti, ma anche di quelle volte all'accertamento di diritti reali nei confronti del fallimento.
Ulteriore conferma dell'intenzione del legislatore di convogliare nella sede della liquidazione giudiziale – in continuità con la previgente disciplina fallimentare – tutte le domande dalle quali potrebbe scaturire una diminuzione del patrimonio del fallito, e perciò un potenziale indebito vantaggio per taluni dei creditori destinato a prodursi successivamente alla dichiarazione del fallimento, è poi ricavabile dall'art. 123 lett. h) del D. Lgs. 14/2019 che prevede che il giudice delegato “procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III” (in evidente analogia a quanto disciplinato dall'art. 25 L.F., il quale ricomprende tra i compiti del giudice delegato anche quello
(n. 8) di "procede[re] all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi").
La domanda della compagnia assicuratrice in riassunzione, volta a ottenere l'accertamento dell'esistenza del proprio diritto di credito in relazione all'importo di euro 3.728.479,00 a titolo di surrogazione ex art. 1916 c.c. di cui è causa, va quindi considerata improcedibile poiché
14 avrebbe dovuto essere proposta con domanda al giudice delegato e non, come invece è accaduto, riassumendo il giudizio innanzi a questo giudice a seguito di declaratoria di interruzione.
Si tratta, infatti, di domanda dalla cui sorte dipendono in modo evidente almeno parte delle ragioni dei creditori concorsuali, essendo la pretesa dell'attore volta a sottrarre dal patrimonio della società fallita una considerevole posta patrimoniale attiva, consistente appunto nel diritto di credito di cui è causa. Proprio al fine di evitare simili conseguenze la legge fallimentare prima – e, oggi, il nuovo Codice della crisi d'impresa – secondo la condivisibile interpretazione della Corte di Cassazione, applicabile evidentemente per analogia di ratio alla vicenda che ci vede impegnati, individua un sistema in cui "ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione" (cfr. Cass. n. 17035/2011).
Così la giurisprudenza afferma che è “pacifico che il vigente L. Fall., art. 52, nel fare riferimento omnicomprensivo a "ogni credito" e ad "ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare", ivi compresi i crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51", assoggetta inevitabilmente alla competenza dell'organo giurisdizionale fallimentare e al rito speciale dell'accertamento del passivo (cd. concorso formale) - "salvo diversa disposizione di legge" - anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle suddette pretese. Il principio del concorso formale può quindi essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge, come la L. Fall., art. 96, n. 3), - a norma del quale "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento" (quand'anche di accertamento negativo, secondo la consolidata interpretazione estensiva di questa Corte: Cass. 11362/2018, 26041/2010, 4646/2009, 18088/2007) vanno ammessi al passivo con riserva, potendo il curatore solo "proporre o proseguire il giudizio di impugnazione" dinanzi al giudice ordinario o speciale, destinato perciò a fare stato in sede fallimentare - e il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, il quale prevede analogamente
l'ammissione con riserva dei crediti tributari contestati, il cui accertamento resta perciò radicato nella sfera di competenza della giurisdizione tributaria” (così Cass. civ., Sez. I, n. 2990 del
07/02/2020).
Va, dunque, condivisa la statuizione della Corte di Cassazione secondo cui "la domanda
15 diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento" – e lo stesso deve valere, ex art. 151 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza – "per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. l. fall., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se era stata formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria" (cfr. Cass. n. 24156/2018).
In altri termini, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “le questioni concernenti
l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il tribunale fallimentare coincida con il tribunale ordinario;
pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda "litis ingressum impediens", concettualmente distinta dalla incompetenza” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 9198 del 10/04/2017).
Pertanto, sulla scorta di quanto evidenziato, va dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Ne consegue, altresì, l'assorbimento di ogni altra questione prospettata o prospettabile, ivi compresa la domanda di manleva originariamente proposta nei confronti della terza chiamata dalla società convenuta in bonis.
• Spese del giudizio.
Quanto alle determinazioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, le stesse meritano di essere integralmente compensate tra le stesse attesa la pronuncia esclusivamente in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
16 1) dichiara l'improcedibilità della domanda ab origine proposta da Parte_1
[...]
2) dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 18 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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