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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3059 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16645/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16645/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,45 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per 'avv. D. Romani in sost. Avv. MILANO Parte_1
Per IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE L&O nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte attrice opponente offre prova cartacea della regolare notifica alla società opposta del ricorso in riassunzione. Il Giudice dichiara la contumacia dell'opposta.
Il procuratore dell'opponente precisa le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16645/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO Parte_1 P.IVA_1
DIAFERIO e dell'avv. ALBERTO MILANO ( ) PIAZZA SAN PIETRO IN C.F._1
GESSATE, 2 20100 MILANO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. DIAFERIO;
ATTORE-OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 41400/2022 emesso dal Tribunale di Milano con la quale è stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di 51.505,80 euro euro su ricorso dell'opposta eccependo di non averne mai richiesto, né di avere mai usufruito dei servizi di trasporto richiesti in pagamento da quest'ultima. Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del
Tribunale di Cuneo, in forza della clausola 18.1 dell'accordo inter partes (cfr. doc. 1), l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura della negoziazione assistita ex art. 1 comma
249/2014; l'estinzione dell'eventuale credito dell'opposta per il maturare della prescrizione;
il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per la tutela monitoria;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. L'opposizione dev'essere accolta, conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato.
L'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito è inammissibile.
Come è noto, l'indicazione del Giudice che si ritiene competente va preceduta dall'allegazione delle ragioni che rendono incompetente quello scelto invece dall'attore.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il soggetto che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ha l'onere di contestare tutti i “criteri di collegamento” previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. astrattamente idonei a radicare la competenza presso il Giudice scelto dall'attore, pena l'inammissibilità ed inefficacia dell'eccezione formulata e conseguente radicamento della competenza presso quel Giudice (cfr. Cass. 10532/97 e, conf., Cass. S.U. n. 248/99 e n. 14236/99; si vedano anche Cass. n. 8224/99, n. 9192/03, n. 6893/01, n. 313/01, n. 15101/00, n.
2301/00, n. 1976/00, n. 7377/1997, n. 465/1990 e n. 9435/1991, n. 4781/82). In particolare l'eccipiente, per evitare che – come precisa Cass. 4781/82 – si radichi definitivamente la competenza del Giudice adito deve contestare analiticamente il ricorrere di tutti e ciascuno dei criteri che porterebbero alla competenza di quest'ultimo: una contestazione che deve essere “specifica ed espressa” (Cass. 6571/81), con “motivazione articolata ed esaustiva” (ex pluribus, v. Cass.1018/83).
Così conferita ammissibilità all'eccezione, l'eccipiente deve poi dimostrarne la fondatezza provando “i fatti posti a fondamento” (Cass. 5482/81) di ciascuna delle sue allegazioni contestative.
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione, la suddetta esigenza di completezza imponeva alla parte convenuta di sviluppare la propria contestazione sia rispetto ai luoghi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. sia rispetto a ciascuno dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
Invece l'eccezione - sollevata solo rispetto al criterio del foro convenzionale - non fa alcun riferimento né in relazione all'art. 18 c.p.c. né ad alcuno dei due criteri di cui all'art. 19 c.p.c., in particolare a quello di cui alla seconda parte del comma 1.
Pertanto l'eccezione è tamquam non esset e deve ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Milano.
pagina 3 di 5 L'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda è fondata. Infatti la convenuta opposta avrebbe dovuto esperire la relativa procedura ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014 (conv. in L. 10/11/2014
n. 162) in vigore dal 13.9.2014, trattandosi peraltro di controversia in materia di trasporto non avente ad oggetto le azioni di rivalsa del subvettore verso il destinatario art. 7 ter del D.Lgs 286/2005, tuttavia non essendosi costituita in giudizio la convenuta non ha dato alcuna prova di avere esperito la procedura di negoziazione assistita.
In ogni caso nel merito la domanda di pagamento è infondata. Invero, in base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alle eccezioni processuali in rito (procedibilità, difetto di giurisdizione) fatte valere nell'interesse delle parti convenute e alla legittimazione passiva delle stesse, successivamente occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda quantificando eventualmente il danno, da ultimo, occorrerebbe valutare poi se il diritto azionato in ordine ad alcune delle domande “a cascata”, ove ritenuto sussistente, risultasse prescritto. E' avviso del Giudice che, essendo manifestamente infondata la domanda, essa possa essere rigettata in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007,
Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011,
28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App.
Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette (in questi termini, per tutte Cass.
Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
Nel caso di specie la controversia dev'essere risolta facendo integrale riferimento alle risultanze documentali che rilevano la totale infondatezza della domanda attorea
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità pagina 4 di 5
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, pertanto il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Nel presente giudizio l'opponente riveste il ruolo di convenuta sostanziale e tutti gli oneri probatori ricadono sull'opposta che non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle proprie pretese. Pertanto deve ritenersi che la domanda azionata in sede monitoria sia infondata non essendo stato provato il titolo posto a fondamento della stessa.
Si impone dunque l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 41400/2022 emesso dal Tribunale di Milano;
condanna l'opposta soccombente, in persona del liquidatore giudiziale, al pagamento nei confronti dell'opponente, in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in 3.000 euro, oltre oneri di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16645/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12,45 innanzi al dott. Caterina Centola, sono comparsi:
Per 'avv. D. Romani in sost. Avv. MILANO Parte_1
Per IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE L&O nessuno è comparso. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte attrice opponente offre prova cartacea della regolare notifica alla società opposta del ricorso in riassunzione. Il Giudice dichiara la contumacia dell'opposta.
Il procuratore dell'opponente precisa le conclusioni come da fogli separati, depositati al fascicolo telematico che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16645/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO Parte_1 P.IVA_1
DIAFERIO e dell'avv. ALBERTO MILANO ( ) PIAZZA SAN PIETRO IN C.F._1
GESSATE, 2 20100 MILANO;
elettivamente domiciliato in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. DIAFERIO;
ATTORE-OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
L'opponente ha concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 41400/2022 emesso dal Tribunale di Milano con la quale è stato alla stessa ingiunto il pagamento della somma di 51.505,80 euro euro su ricorso dell'opposta eccependo di non averne mai richiesto, né di avere mai usufruito dei servizi di trasporto richiesti in pagamento da quest'ultima. Ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del
Tribunale di Cuneo, in forza della clausola 18.1 dell'accordo inter partes (cfr. doc. 1), l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura della negoziazione assistita ex art. 1 comma
249/2014; l'estinzione dell'eventuale credito dell'opposta per il maturare della prescrizione;
il difetto dei requisiti ex art. 633 c.p.c. per la tutela monitoria;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite. L'opposizione dev'essere accolta, conseguentemente il decreto ingiuntivo va revocato.
L'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito è inammissibile.
Come è noto, l'indicazione del Giudice che si ritiene competente va preceduta dall'allegazione delle ragioni che rendono incompetente quello scelto invece dall'attore.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il soggetto che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ha l'onere di contestare tutti i “criteri di collegamento” previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. astrattamente idonei a radicare la competenza presso il Giudice scelto dall'attore, pena l'inammissibilità ed inefficacia dell'eccezione formulata e conseguente radicamento della competenza presso quel Giudice (cfr. Cass. 10532/97 e, conf., Cass. S.U. n. 248/99 e n. 14236/99; si vedano anche Cass. n. 8224/99, n. 9192/03, n. 6893/01, n. 313/01, n. 15101/00, n.
2301/00, n. 1976/00, n. 7377/1997, n. 465/1990 e n. 9435/1991, n. 4781/82). In particolare l'eccipiente, per evitare che – come precisa Cass. 4781/82 – si radichi definitivamente la competenza del Giudice adito deve contestare analiticamente il ricorrere di tutti e ciascuno dei criteri che porterebbero alla competenza di quest'ultimo: una contestazione che deve essere “specifica ed espressa” (Cass. 6571/81), con “motivazione articolata ed esaustiva” (ex pluribus, v. Cass.1018/83).
Così conferita ammissibilità all'eccezione, l'eccipiente deve poi dimostrarne la fondatezza provando “i fatti posti a fondamento” (Cass. 5482/81) di ciascuna delle sue allegazioni contestative.
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione, la suddetta esigenza di completezza imponeva alla parte convenuta di sviluppare la propria contestazione sia rispetto ai luoghi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. sia rispetto a ciascuno dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
Invece l'eccezione - sollevata solo rispetto al criterio del foro convenzionale - non fa alcun riferimento né in relazione all'art. 18 c.p.c. né ad alcuno dei due criteri di cui all'art. 19 c.p.c., in particolare a quello di cui alla seconda parte del comma 1.
Pertanto l'eccezione è tamquam non esset e deve ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Milano.
pagina 3 di 5 L'eccezione relativa all'improcedibilità della domanda è fondata. Infatti la convenuta opposta avrebbe dovuto esperire la relativa procedura ai sensi dell'art. 3 D.L. 132/2014 (conv. in L. 10/11/2014
n. 162) in vigore dal 13.9.2014, trattandosi peraltro di controversia in materia di trasporto non avente ad oggetto le azioni di rivalsa del subvettore verso il destinatario art. 7 ter del D.Lgs 286/2005, tuttavia non essendosi costituita in giudizio la convenuta non ha dato alcuna prova di avere esperito la procedura di negoziazione assistita.
In ogni caso nel merito la domanda di pagamento è infondata. Invero, in base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alle eccezioni processuali in rito (procedibilità, difetto di giurisdizione) fatte valere nell'interesse delle parti convenute e alla legittimazione passiva delle stesse, successivamente occorrerebbe scrutinare nel merito la domanda quantificando eventualmente il danno, da ultimo, occorrerebbe valutare poi se il diritto azionato in ordine ad alcune delle domande “a cascata”, ove ritenuto sussistente, risultasse prescritto. E' avviso del Giudice che, essendo manifestamente infondata la domanda, essa possa essere rigettata in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007,
Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Piacenza 22/11/2011 n. 885, 16/2/2011,
28/10/2010 n. 713, Trib. S. Angelo dei Lombardi 12/1/2011, Trib. Torino 21/11/2010 n. 6709, App.
Firenze 7/10/2003, Trib. Lucca 8/2/2001). Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette (in questi termini, per tutte Cass.
Sez. Un. n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.
Nel caso di specie la controversia dev'essere risolta facendo integrale riferimento alle risultanze documentali che rilevano la totale infondatezza della domanda attorea
Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori di siffatta azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., onde incombe al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spettando al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per… l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento….Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità pagina 4 di 5
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento….” (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Sempre ai fini dell'onere della prova, va altresì ricordato che, per effetto del novellato art. 115
c.p.c., applicabile alla presente controversia, la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi per la controparte, pertanto il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Nel presente giudizio l'opponente riveste il ruolo di convenuta sostanziale e tutti gli oneri probatori ricadono sull'opposta che non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle proprie pretese. Pertanto deve ritenersi che la domanda azionata in sede monitoria sia infondata non essendo stato provato il titolo posto a fondamento della stessa.
Si impone dunque l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alle fasi del giudizio effettivamente svoltesi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo n. 41400/2022 emesso dal Tribunale di Milano;
condanna l'opposta soccombente, in persona del liquidatore giudiziale, al pagamento nei confronti dell'opponente, in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, delle spese del giudizio che liquida in 3.000 euro, oltre oneri di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Caterina Centola
pagina 5 di 5