CASS
Sentenza 1 agosto 2022
Sentenza 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/08/2022, n. 30290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30290 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG EG DI nato a [...] il [...]; DE NA EP nata a [...] il [...]; Lu, IU ON nata a [...] il [...]; IU CI nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 07/05/2021 della corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha chiesto l'annulamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la corte di appello di Napoli riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli del 25 giugno 2020, sostituiva la pena della reclusione stabilita nei confronti di IU ON e IU CI con la misura della semidetenzione per pari durata e confermava nel resto la sentenza, con cui NG EG DI era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 6 del DPR 309/90, mentre DE It. - 1 AGO 2022 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30290 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2022 ( NA EP, IU ON e IU CI erano state condannate in ordine al reato loro rispettivamente ascritto ex art. 648 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Suprema Corte prima indicata, NG EG DI, DE NA EP, IU ON e IU CI, mediante il rispettivo difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando il primo due motivi di impugnazione, la seconda un unico motivo, la terza due motivi, la quarta un unico motivo. 3. NG EG DI rappresenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 157, 416 cod. pen. e 74 comma 6 DPR 309/90 nonché la contraddittorietà della motivazione. La violazione conseguirebbe alla mancata considerazione del termine di prescrizione, tale da essere già maturato al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado del 25 giugno 2020, siccome da rapportarsi alla riconosciuta fattispecie, autonoma, di cui all'art. 73 comma 6 del DPR 309/90 ed alla considerazione della sussistenza della mera recidiva semplice, oltre che del termine ultimo di consumazione del reato associativo ascritto al ricorrente, individuato in sentenza con la data del 17 giugno 2011. La contraddittorietà della sentenza conseguirebbe alla circostanza in cui non si sarebbe preso atto della intervenuta qualificazione del fatto ex art. 73 comma 6 citato e della intervenuta rideterminazione temporale della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di contraddittorietà in ordine all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche, sussistendo, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, elementi positivi valutabili, e solo uno scarno contributo partecipativo del ricorrente. Quanto al diniego della esclusione dellla recidiva, non si sarebbe tenuto conto di circostanze utili a sostegno della richiesta, quali il limitato contributo partecipativo, le modalità di partecipazione, il comportamento successivo alla condotta. Con vizio correlato ad una motivazione apparente. Che sussisterebbe anche nella determinazione della pena, in assenza della valutazione degli r\) elementi positivi proposti con atto di gravame. 5. IU CI deduce, in relazione all'art. 648 cod. pen., il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione. Riepilogati i motivi di gravame proposti, si deduce la mancata risposta alla doglianza con cui era stata contestata la sussistenza dell'elemento materiale della ricettazione, avendo la corte omesso di indicare gli elementi dimostrativi della effettività della dazione;
inoltre, si contesta l'avvenuto riconoscimento del dolo, atteso che esso non potrebbe farsi coincidere con la consapevolezza delle attività 2 ilecite espletate dai soggetti che avrebbero consegnato il denaro né potendosi configurare il dolo eventuale circa la proveninza della res da delitto. Si precisa che il mero rinvio alle circostanze riscontranti la pregressa conoscenza delle attività illecite compiute dalla famiglia AD, non darebbe adeguato conto delle ragioni dimostrative della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata. Si contesta l'avvenuta elaborazione di una motivazione per relationem, in assenza di una mancata risposta ai motivi di doglianza, che avrebbe portato ad una motivazione meramente apparente. 6. IU ON, con il primo motivo deduce, analogamente a quanto riportato nel ricorso di IU CI, in relazione all'art. 648 cod. pen. il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione. Riepilogati i motivi di gravame proposti, in punto di insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, si deduce la mancata risposta alla doglianza con cui era stata contestata la sussistenza dell'elemento materiale della ricettazione, avendo la corte omesso di rispondere al gravame, indicando gli elementi dimostrativi della effettività della dazione, in assenza di incontri per la concreta consegna del denaro;
inoltre, si contesta l'avvenuto riconoscimento del dolo, atteso che esso non potrebbe farsi coincidere, come invece avvenuto, con la consapevolezza della qualità criminale del soggetto da cui il danaro sarebbe stato ricevuto né si potrebbe configurare il dolo eventuale circa la provenOza della res da delitto. Si precisa che il mero rinvio alle circostanze riscontranti la pregressa conoscenza delle attività illecite compiute dalla famiglia AD, non darebbe adeguato conto delle ragioni dimostrative della sussistenza dell'elemento soggettivo dela fattispecie contestata. Si contesta altresì l'avvenuta elaborazione di una motivazione per relationem, in assenza di una mancata risposta ai motivi di doglianza che avrebbe portato ad una motivazione meramente apparente. 7. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 175 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione. Sarebbe apparente la motivazione con cui si è escluso il beneficio della non menzione in base alla gravità della condotta, avendo già il tribunale ritenuto la stessa dii lievissimo impatto. Inoltre, non si chiarirebbero, attraverso l'esclusivo riferimento alla gravità del fatto, le reali ragioni del contestato diniego, anche alla luce di richiamata giurisprudenza di legittimità sul punto. 8. DE NA EP, deduce con il primo motivo in relazione all'art. 648 cod. pen. il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione 3 ripercorrendo le medesime considerazioni di wicui al primo motivo proposto da IU CI, cui si rinvia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Riguardo al ricorso proposto da NG EG DI, va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, la realtà e la operatività delle associazioni criminali deve fare i conti con la dinamica e le regole del processo penale che, fisiologicamente, comporta la individuazione di una condotta che deve essere contestata in termini più specifici possibile, anche sotto il profilo temporale ed a cui si collega, in maniera giuridicamente "vincolata" (cfr., artt. 516 e ss. cod. proc. pen.), la sentenza affermativa della penale responsabilità dell'imputato in relazione, per l'appunto, a quella determinata imputazione. In quest'ottica è stato più volte affrontato il problema dei rapporti tra reato permanente e cessazione della permanenza, con particolare riferimento al reato associativo;
questa Corte ha chiarito che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado;
ne consegue che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (cfr., Sez. 2 - , n. 680 del 19/11/2019 (dep. 10/01/2020 ) Rv. 277788 - 01; Cass. Pen., 6, 14.12.2017 n.
3.054. PG in proc. VI ed altri). 2. Alla luce di tali premesse, il ricorso è fondato. Seppur rispondendo al gravame inerente la limitatezza temporale della condotta valutabile ai fini della partecipazione al sodalizio, la corte di appello ha espressamente delimitato tale partecipazione sino al momento dell'arresto, del 17 giugno 2011. Data a partire dalla quale quindi, doveva calcolarsi già in sede di appello il decorso della prescrizione, anche computandosi 222 Torni di sospensione della stessa maturati durante il primo giudizio, come emergenti dalla decisione di primo grado. Con scadenza del termine massimo di prescrizione già all'inizio del 2020 ovvero prima della sentenza di appello, oltrte che di primo grado. 3. Dunque, sussistono i presupposti per rilevare, al sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo decorso il termine massimo di prescrizione. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 4 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto il primo giudice oltre che la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. 4. I ricorsi di DE NA EP, IU ON e IU CI, siccome omogenei anche in ordine alle censure proposte oltre che in relazione all'oggetto, inerente la sussisternza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato ex art. 648 cod. pen. loro ascritto, devono essere congiuntamente trattati. Esaminandosi, quindi, contemporaneamente, sia l'unico motivo dedotto da IU CI e DE NA EP che il primo motivo di IU ON. Essi sono manifestamente infondati. Va premesso che ricorre un caso di doppia conforme per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o 5 dístonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri). Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivítà, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio esaminando le censure proposte in quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico- giuridici della decisione, che emerge non solo l'illustrazione della provenienza del denaro da attività illecite del gruppo Paclulo nel settore degli stupefacenti - trattandosi dell'unica attività di rilevanza economica emersa nel corso delle indagini riguardanti il sodalizio e i soggetti nell'interesse dei quali erano effettuate le erogazioni - ma anche l'effettività delle dazioni delle somme di denaro di cui alle specifiche imputazioni - alla luce di una coerente valorizzazione di conversazioni chiare nonché di frequente espressamente attestative delle medesime dazioni, idonea come tale a dare contezza della circostanza contestata, anche in assenza di concrete verifiche della traditio, tanto più in assenza di specifica contestazione di una tale ricostruzione -; nonché l'evidenziazione delle ragioni della consapevolezza, in capo ai percettori, della natura illecita delle contribuzioni - desumibili dalla conversazioni medesime come anche dai rapporti delle imputate rispetto ai soggetti 122o=i quali ricevevano i soldi oltre che dal loro concreto atteggiarsi rispetto a coloro che erano tenuti alle rivendicate dazioni, nel quadro di pretese che non mostravano altro fondamento che nella piregressa attività illecita svolta dai congiunti, intesa come correlata al medesimo settore d'azione riferibile ai sogegtti contribuenti -. Si tratta dì una risposta completa e immune da vizi, non riducibile in termini di mera apparenza o carenza rispetto alle doglianze difensive. Sia 6 perché le stesse, come riportate nel riepilogo del gravame rimasto incontestato e, quindi, legittimamente valutabile come tale, si fondano essenzialmente nella lamentela della assenza di concreti riscontri a quanto citato nelle intercettazioni - come tale generica rispetto ai puntuali assunti illustrativi svolti in primo grado, circa il carattere eloquente e la genuinità sul punto delle conversazioni captate - oltre che, per la DE NA, nella altrettanto generica affermazione - per quanto sopra detto oltre che per l'intrinseca assenza di ragioni impeditive di efficaci quanto normali spostamenti - della residenza della medesima in Maddaloni. Sia perché con esse, nella sostanza, si sono prospettate questioni / oltre che generiche, palesemente infondate (a fronte, come osservato, di una puntuale e organica illustrazione di conversazioni a dir poco eloquenti nella attestazione delle avvenute "contribuzioni"); sia perché, quindi, mancano profiii non affrontati nel giudizio anteriore o argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute: cosicchè il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem, come già evidenziato in premessa, (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 cit.). DE resto la Corte / rispondendo alle dqiglianze sollevate e evidenziandone la ritenuta "pretestuosità"/ non si è limitata ad un esclusivo rinvio per relationem ma ha espressamente formulato, per ciascuna imputata, specifiche e perspicue notazioni - ispirate agli stessi criteri valutativi di cui alla prima sentenza -, in ordine a taluni passaggi ritenuti emblematici delle conversazioni captate e valorizzate. Non da ultimo, va evidenziato che anche in questa sede (come già in sede di gravame), a fronte della mera contestazione di carenze argomentative in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato, manca ogni specifica confutazione dei profili motivazionali emergenti dalle due sentenze conformi, nonostante il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 5. Quanto al secondo motivo proposto da IU ON, in ordine alla violazione dell'art. 175 cod. pen. ed al vizio di mancanza di motivazione, esso è manifestamente infondato. Va premesso che in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di 7 un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza, ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzac:atena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Ebbene, in questa prospettiva va osservato come la corte di appello abbia evidenziato la piena adesione delle ricorrenti e, quindi, della stessa IU ON, alla logica del "sistema" da cui pretendevano di dover ricevere contributi economici e, quindi, la "condivisa e radicata condizione di devianza in cui i fatti si svolgono". E' a tale quadro di riferimento che la corte di appello, nello spiegare le ragioni della esclusione del beneficio della non menzione, ha fatto riferimento al contesto (il)"lecito" di appartenenza quale condizione soggettiva di condivisione di un sistema illegale di vita, che come tale ben può suffragare il diniego del beneficio in parola. Cosicchè, l'ulteriore riferimento alla assente evidenziazione, da parte della ricorrente, di specifiche finalità di recupero morale e sociale assume un profilo marginale rispetto ad una motivazione già di per sé valida, nei termini sopra esposti. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio nei confronti di NG EG DI perché il reato è estinto per prescrizione. Mentre debbano essere dichiarati inammissibili i ricorsi di DE NA EP, IU ON e IU CI con condanna delle medesime ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NG EG DI perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di DE NA EP, IU ON e IU CI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15.6.2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha chiesto l'annulamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 maggio 2021, la corte di appello di Napoli riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Napoli del 25 giugno 2020, sostituiva la pena della reclusione stabilita nei confronti di IU ON e IU CI con la misura della semidetenzione per pari durata e confermava nel resto la sentenza, con cui NG EG DI era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 6 del DPR 309/90, mentre DE It. - 1 AGO 2022 Penale Sent. Sez. 3 Num. 30290 Anno 2022 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/06/2022 ( NA EP, IU ON e IU CI erano state condannate in ordine al reato loro rispettivamente ascritto ex art. 648 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Suprema Corte prima indicata, NG EG DI, DE NA EP, IU ON e IU CI, mediante il rispettivo difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, sollevando il primo due motivi di impugnazione, la seconda un unico motivo, la terza due motivi, la quarta un unico motivo. 3. NG EG DI rappresenta, con il primo motivo, la violazione degli artt. 157, 416 cod. pen. e 74 comma 6 DPR 309/90 nonché la contraddittorietà della motivazione. La violazione conseguirebbe alla mancata considerazione del termine di prescrizione, tale da essere già maturato al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado del 25 giugno 2020, siccome da rapportarsi alla riconosciuta fattispecie, autonoma, di cui all'art. 73 comma 6 del DPR 309/90 ed alla considerazione della sussistenza della mera recidiva semplice, oltre che del termine ultimo di consumazione del reato associativo ascritto al ricorrente, individuato in sentenza con la data del 17 giugno 2011. La contraddittorietà della sentenza conseguirebbe alla circostanza in cui non si sarebbe preso atto della intervenuta qualificazione del fatto ex art. 73 comma 6 citato e della intervenuta rideterminazione temporale della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale. 4. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di contraddittorietà in ordine all'intervenuto diniego delle attenuanti generiche, sussistendo, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, elementi positivi valutabili, e solo uno scarno contributo partecipativo del ricorrente. Quanto al diniego della esclusione dellla recidiva, non si sarebbe tenuto conto di circostanze utili a sostegno della richiesta, quali il limitato contributo partecipativo, le modalità di partecipazione, il comportamento successivo alla condotta. Con vizio correlato ad una motivazione apparente. Che sussisterebbe anche nella determinazione della pena, in assenza della valutazione degli r\) elementi positivi proposti con atto di gravame. 5. IU CI deduce, in relazione all'art. 648 cod. pen., il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione. Riepilogati i motivi di gravame proposti, si deduce la mancata risposta alla doglianza con cui era stata contestata la sussistenza dell'elemento materiale della ricettazione, avendo la corte omesso di indicare gli elementi dimostrativi della effettività della dazione;
inoltre, si contesta l'avvenuto riconoscimento del dolo, atteso che esso non potrebbe farsi coincidere con la consapevolezza delle attività 2 ilecite espletate dai soggetti che avrebbero consegnato il denaro né potendosi configurare il dolo eventuale circa la proveninza della res da delitto. Si precisa che il mero rinvio alle circostanze riscontranti la pregressa conoscenza delle attività illecite compiute dalla famiglia AD, non darebbe adeguato conto delle ragioni dimostrative della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata. Si contesta l'avvenuta elaborazione di una motivazione per relationem, in assenza di una mancata risposta ai motivi di doglianza, che avrebbe portato ad una motivazione meramente apparente. 6. IU ON, con il primo motivo deduce, analogamente a quanto riportato nel ricorso di IU CI, in relazione all'art. 648 cod. pen. il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione. Riepilogati i motivi di gravame proposti, in punto di insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, si deduce la mancata risposta alla doglianza con cui era stata contestata la sussistenza dell'elemento materiale della ricettazione, avendo la corte omesso di rispondere al gravame, indicando gli elementi dimostrativi della effettività della dazione, in assenza di incontri per la concreta consegna del denaro;
inoltre, si contesta l'avvenuto riconoscimento del dolo, atteso che esso non potrebbe farsi coincidere, come invece avvenuto, con la consapevolezza della qualità criminale del soggetto da cui il danaro sarebbe stato ricevuto né si potrebbe configurare il dolo eventuale circa la provenOza della res da delitto. Si precisa che il mero rinvio alle circostanze riscontranti la pregressa conoscenza delle attività illecite compiute dalla famiglia AD, non darebbe adeguato conto delle ragioni dimostrative della sussistenza dell'elemento soggettivo dela fattispecie contestata. Si contesta altresì l'avvenuta elaborazione di una motivazione per relationem, in assenza di una mancata risposta ai motivi di doglianza che avrebbe portato ad una motivazione meramente apparente. 7. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 175 cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione. Sarebbe apparente la motivazione con cui si è escluso il beneficio della non menzione in base alla gravità della condotta, avendo già il tribunale ritenuto la stessa dii lievissimo impatto. Inoltre, non si chiarirebbero, attraverso l'esclusivo riferimento alla gravità del fatto, le reali ragioni del contestato diniego, anche alla luce di richiamata giurisprudenza di legittimità sul punto. 8. DE NA EP, deduce con il primo motivo in relazione all'art. 648 cod. pen. il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione 3 ripercorrendo le medesime considerazioni di wicui al primo motivo proposto da IU CI, cui si rinvia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Riguardo al ricorso proposto da NG EG DI, va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità, la realtà e la operatività delle associazioni criminali deve fare i conti con la dinamica e le regole del processo penale che, fisiologicamente, comporta la individuazione di una condotta che deve essere contestata in termini più specifici possibile, anche sotto il profilo temporale ed a cui si collega, in maniera giuridicamente "vincolata" (cfr., artt. 516 e ss. cod. proc. pen.), la sentenza affermativa della penale responsabilità dell'imputato in relazione, per l'appunto, a quella determinata imputazione. In quest'ottica è stato più volte affrontato il problema dei rapporti tra reato permanente e cessazione della permanenza, con particolare riferimento al reato associativo;
questa Corte ha chiarito che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado;
ne consegue che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (cfr., Sez. 2 - , n. 680 del 19/11/2019 (dep. 10/01/2020 ) Rv. 277788 - 01; Cass. Pen., 6, 14.12.2017 n.
3.054. PG in proc. VI ed altri). 2. Alla luce di tali premesse, il ricorso è fondato. Seppur rispondendo al gravame inerente la limitatezza temporale della condotta valutabile ai fini della partecipazione al sodalizio, la corte di appello ha espressamente delimitato tale partecipazione sino al momento dell'arresto, del 17 giugno 2011. Data a partire dalla quale quindi, doveva calcolarsi già in sede di appello il decorso della prescrizione, anche computandosi 222 Torni di sospensione della stessa maturati durante il primo giudizio, come emergenti dalla decisione di primo grado. Con scadenza del termine massimo di prescrizione già all'inizio del 2020 ovvero prima della sentenza di appello, oltrte che di primo grado. 3. Dunque, sussistono i presupposti per rilevare, al sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo decorso il termine massimo di prescrizione. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 4 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto il primo giudice oltre che la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto questo profilo nella motivazione della sentenza della Corte di appello non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. 4. I ricorsi di DE NA EP, IU ON e IU CI, siccome omogenei anche in ordine alle censure proposte oltre che in relazione all'oggetto, inerente la sussisternza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato ex art. 648 cod. pen. loro ascritto, devono essere congiuntamente trattati. Esaminandosi, quindi, contemporaneamente, sia l'unico motivo dedotto da IU CI e DE NA EP che il primo motivo di IU ON. Essi sono manifestamente infondati. Va premesso che ricorre un caso di doppia conforme per cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez.3, n.13926 del 01/12/2011 Rv.252615 Valeri;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). Deve altresì aggiungersi che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o 5 dístonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri). Di rilievo, in tema di valutazione delle censure proposte in presenza di una cd. "doppia conforme", è anche il principio per cui «in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisivítà, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (cfr. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M e altri). Consegue, attraverso la lettura combinata della sentenza di appello e di quella di primo grado, cui la prima fa rinvio esaminando le censure proposte in quella sede con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico- giuridici della decisione, che emerge non solo l'illustrazione della provenienza del denaro da attività illecite del gruppo Paclulo nel settore degli stupefacenti - trattandosi dell'unica attività di rilevanza economica emersa nel corso delle indagini riguardanti il sodalizio e i soggetti nell'interesse dei quali erano effettuate le erogazioni - ma anche l'effettività delle dazioni delle somme di denaro di cui alle specifiche imputazioni - alla luce di una coerente valorizzazione di conversazioni chiare nonché di frequente espressamente attestative delle medesime dazioni, idonea come tale a dare contezza della circostanza contestata, anche in assenza di concrete verifiche della traditio, tanto più in assenza di specifica contestazione di una tale ricostruzione -; nonché l'evidenziazione delle ragioni della consapevolezza, in capo ai percettori, della natura illecita delle contribuzioni - desumibili dalla conversazioni medesime come anche dai rapporti delle imputate rispetto ai soggetti 122o=i quali ricevevano i soldi oltre che dal loro concreto atteggiarsi rispetto a coloro che erano tenuti alle rivendicate dazioni, nel quadro di pretese che non mostravano altro fondamento che nella piregressa attività illecita svolta dai congiunti, intesa come correlata al medesimo settore d'azione riferibile ai sogegtti contribuenti -. Si tratta dì una risposta completa e immune da vizi, non riducibile in termini di mera apparenza o carenza rispetto alle doglianze difensive. Sia 6 perché le stesse, come riportate nel riepilogo del gravame rimasto incontestato e, quindi, legittimamente valutabile come tale, si fondano essenzialmente nella lamentela della assenza di concreti riscontri a quanto citato nelle intercettazioni - come tale generica rispetto ai puntuali assunti illustrativi svolti in primo grado, circa il carattere eloquente e la genuinità sul punto delle conversazioni captate - oltre che, per la DE NA, nella altrettanto generica affermazione - per quanto sopra detto oltre che per l'intrinseca assenza di ragioni impeditive di efficaci quanto normali spostamenti - della residenza della medesima in Maddaloni. Sia perché con esse, nella sostanza, si sono prospettate questioni / oltre che generiche, palesemente infondate (a fronte, come osservato, di una puntuale e organica illustrazione di conversazioni a dir poco eloquenti nella attestazione delle avvenute "contribuzioni"); sia perché, quindi, mancano profiii non affrontati nel giudizio anteriore o argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute: cosicchè il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem, come già evidenziato in premessa, (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 cit.). DE resto la Corte / rispondendo alle dqiglianze sollevate e evidenziandone la ritenuta "pretestuosità"/ non si è limitata ad un esclusivo rinvio per relationem ma ha espressamente formulato, per ciascuna imputata, specifiche e perspicue notazioni - ispirate agli stessi criteri valutativi di cui alla prima sentenza -, in ordine a taluni passaggi ritenuti emblematici delle conversazioni captate e valorizzate. Non da ultimo, va evidenziato che anche in questa sede (come già in sede di gravame), a fronte della mera contestazione di carenze argomentative in punto di elemento oggettivo e soggettivo del reato, manca ogni specifica confutazione dei profili motivazionali emergenti dalle due sentenze conformi, nonostante il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 5. Quanto al secondo motivo proposto da IU ON, in ordine alla violazione dell'art. 175 cod. pen. ed al vizio di mancanza di motivazione, esso è manifestamente infondato. Va premesso che in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di 7 un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza, ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzac:atena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). Ebbene, in questa prospettiva va osservato come la corte di appello abbia evidenziato la piena adesione delle ricorrenti e, quindi, della stessa IU ON, alla logica del "sistema" da cui pretendevano di dover ricevere contributi economici e, quindi, la "condivisa e radicata condizione di devianza in cui i fatti si svolgono". E' a tale quadro di riferimento che la corte di appello, nello spiegare le ragioni della esclusione del beneficio della non menzione, ha fatto riferimento al contesto (il)"lecito" di appartenenza quale condizione soggettiva di condivisione di un sistema illegale di vita, che come tale ben può suffragare il diniego del beneficio in parola. Cosicchè, l'ulteriore riferimento alla assente evidenziazione, da parte della ricorrente, di specifiche finalità di recupero morale e sociale assume un profilo marginale rispetto ad una motivazione già di per sé valida, nei termini sopra esposti. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio nei confronti di NG EG DI perché il reato è estinto per prescrizione. Mentre debbano essere dichiarati inammissibili i ricorsi di DE NA EP, IU ON e IU CI con condanna delle medesime ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NG EG DI perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di DE NA EP, IU ON e IU CI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15.6.2022