Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 256/2022 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Claudia Iacobucci e Gaetano Biasella, elettiv. domic. presso il loro studio in Castel di Sangro
(AQ), come da procura in atti
Attrice -
Opponente
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina CP_1 C.F._2
Bruno del Foro di Salerno, elettivamente domic. presso lo studio in Sulmona dell'avv. Sabrina
Aleandri, come da procura in atti
Convenuta - Opposta
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la IG.ra
[...] conveniva in giudizio il IG. , impugnando il decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_1
49/2022 reso nei propri confronti nel procedimento monitorio R.G. n.187/2022, esponendo:
– la sottoscrizione della scrittura privata del 26.02.2017 prodotta dal IG. e posta a CP_1 fondamento dell'ingiunzione di pagamento, non era mai stata apposta dall'istante e pertanto veniva espressamente disconosciuta ex art. 214. c.p.c.;
- per costante giurisprudenza, in conseguenza di detto disconoscimento controparte era tenuta a produrre l'originale, ed inoltre il giudice istruttore, una volta tempestivamente disconosciuta la scrittura privata prodotta, e sulla quale unicamente si basava la richiesta monitoria, era tenuto a sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in forza dell'art. 649 c.p.c., non potendo formulare qualsivoglia altra valutazione in fase pre-istruttoria sulla genuinità della sottoscrizione contestata, e derivandone in caso contrario per il preteso debitore un gravissimo danno;
1
per l'intero importo di cui al decreto ingiuntivo opposto (fondando appunto Parte_1 detta richiesta sulla scrittura privata del 26.02.2017), e ai IGg.ri e CP_2 CP_3 (rispettivamente fratello e madre dell'istante) per 1/3 ciascuno di detto importo, in qualità
[...] di eredi del IG. (padre dell'opponente). Persona_1 Tanto premesso, la IG.ra , chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle Parte_1 seguenti CONCLUSIONI:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvedere:
A) in via preliminare sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per
i motivi di cui in narrativa;
B) in accoglimento della presente opposizione dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, che nessuna somma è dovuta dalla opponente al IG. tanto in fatto CP_1 quanto in diritto. Dichiarare, quindi, nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo in questione perché infondato, ingiusto e illegittimo;
C) con vittoria di compensi e spese di causa.” Con memoria in data 9.06.2022 si costituiva in giudizio, per il preliminare esame dell'istanza di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, il IG. che, impugnando e CP_1 contestando quanto richiesto dalla opponente ne chiedeva il rigetto in quanto, innanzitutto mancanti i presupposti richiesti al riguardo dall'art. 649 c.p.c. dei gravi motivi e del pericolo di danno;
in secondo luogo, in quanto la firma sulla scrittura privata in questione era stata effettivamente apposta dalla opponente, ed anticipando sul punto formale istanza di verificazione giudiziale della sua autenticità.
Con provvedimento del 25.08.2022, emesso dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e con comparsa di costituzione in data 7.09.2022 il IG. insistendo per la CP_1 revoca di detto provvedimento, esponeva nel merito:
- di aver prestato dal 1982 al 2009, a suo cognato , nonchè padre dell' attrice, la Persona_1 somma complessiva di €.34.959,00 per eIGenze familiari e ristrutturazione della casa. Il IG. , purtroppo, il 25.02.2017 moriva in Barrea (AQ) per cui la IG.ra Persona_1 [...] chiedeva in prestito al IG. la somma di €.4.000,00 per varie spese, Parte_1 CP_1 tra cui quelle per il funerale del padre. Il IG. , in data 26.02.2017, le prestava la CP_1 somma richiesta pari a €.4.000,00 a mezzo assegno bancario. Con scrittura privata sottoscritta in pari data, la IG.ra riconosceva e prometteva di estinguere il debito del suo Parte_1 defunto padre, , pari a €.34.959,00, nei confronti del creditore e Persona_1 CP_1 prometteva contestualmente di restituire anche la somma di €.4.000,00 ricevuta direttamente dal IG. , per un totale di €.38.959,00; CP_1
- purtroppo vani erano stati i tentativi bonari nel corso degli anni, per ottenere la restituzione delle somme prestate sia al cognato e sia successivamente alla nipote e figlia di quest'ultimo odierna opponente;
- la firma apposta sulla scrittura privata datata 26.02.2017 era assolutamente della IG.ra
[...]
e, stante il disconoscimento compiuto dalla stessa, veniva presentata formale istanza Parte_1 di verificazione giudiziale della sua autenticità ex art. 216 e ss c.p.c., intendendo il CP_1 valersi di essa a fondamento della pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto. Tanto premesso il convenuto opposto concludeva affinchè l'Ill.mo Giudice adito:,
“Voglia preliminarmente revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.49/2022 per i motivi indicati in narrativa;
Voglia nel merito:
1) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.49/2022 perché palesemente e gravemente infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.49/2022 in
2 favore del IG. , accertando e dichiarando che la IG.ra è CP_1 Parte_1 debitrice del IG. ; CP_1
2) a causa dell'eccezione di disconoscimento ex art.214 c.p.c. della sottoscrizione della scrittura datata 26.02.2017 sulla base della quale è stato reso il decreto ingiuntivo impugnato, Voglia il giudice accogliere l'istanza di verificazione di cui al punto n.2 della narrativa e procedere al procedimento incidentale di verificazione ex art.216 e ss. c.p.c..
A tal fine chiede che il Giudice Istruttore di disporre gli accertamenti tecnici necessari e il IG.
può indicare come scrittura di comparazione la documentazione elencata nel CP_1 punto n.2 della narrativa, precisando che per giurisprudenza di legittimità sono ammissibili anche le scritture in copia (Corte di Cassazione, III Sezione Civile, ordinanza n.5629 del 28.02.2020) però, precisa la scrivente, dopo l'esibizione degli originali dinanzi al C.T.U. Per tale motivo, sempre ai fini della comparazione delle firme si RIDEPOSITA anche la copia dell'assegno con firma della in calce alla girata. Parte_1
Chiede, altresì, al Giudice Istruttore di ordinare alla parte convenuta di scrivere sotto dettatura alla presenza di un consulente tecnico, ai sensi dell'art.219 c.p.c., di cui sin da ora si chiede la nomina per la perizia grafologica/calligrafica al fine di accertare/confermare che la firma apposta sulla scrittura del 26.02.2017 è della IG.ra ; Parte_1
3) a causa della eccezione preliminare nonché delle eccezioni di merito, palesemente e gravemente inammissibili, temerarie, fantasiose e infondate, si chiede di condannare la opponente al pagamento, di una somma equitativamente determinata ex art.96, comma 1 e 3,
c.p.c.;
4) si chiede di condannare la opponente alla rifusione delle spese di lite, competenze professionali, spese generali (15%) e CNA (4%).” Concessi i termini di cui all'art. 183 com. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie istruttorie, veniva ammessa la consulenza tecnica grafologica nominando all'uopo il dott. Persona_2 e riservando all'esito l'eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste. Depositata la relazione peritale ed assegnato il fascicolo alla scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 26.02.2024 era fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Sostituita detta udienza ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, parte attrice precisava le conclusioni riportandosi a tutte le precedenti difese e chiedendo accogliersi le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
parte opposta insisteva disporsi, in revoca alla precedente ordinanza del 26.02.2024, la rinnovazione delle indagini ex art.196 c.p.c., nonchè l'ammissione della prova testimoniale richiesta e, in caso di rigetto, concludeva richiamando il proprio atto costitutivo come da conclusioni sopra riportate. La causa veniva pertanto trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. richiesti dalle parti.
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L'opposizione proposta dalla IG.ra deve essere accolta per i motivi di seguito Parte_1 esposti.
Va innanzitutto rimarcato il principio granitico in materia, secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. S.U. n.
13533/2001). Sicchè, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore-opposto (il quale, come noto, riveste la posizione di “attore in senso sostanziale”) ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre, una volta soddisfatto il predetto onere, grava sul debitore- opponente l'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 5915/2011).
3 Nel caso in esame il convenuto opposto non ha dato prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere, avendo fondato il proprio credito (secondo quanto affermato sia nel ricorso per decreto ingiuntivo e sia nella comparsa di costituzione nel presente giudizio, le cui conclusioni sono state richiamate in sede di udienza di precisazione delle conclusioni) unicamente sulla scrittura privata del 26.07.2017, risultata apocrifa all'esito della ctu svolta, ed avendo insistito per la rinnovazione della consulenza e per l'ammissione di prova testimoniale volta però, non a provare circostanze sottostanti il riconoscimento di debito di cui alla citata scrittura, ma soltanto a confermare l'effettiva sottoscrizione della scrittura da parte dell'attrice-opponente, esclusa fermamente, invece, dalla esperita consulenza tecnica. L'esame della fondatezza dell'assunto attoreo deve necessariamente fondarsi sulle risultanze della CTU grafologica, disposta in corso di causa ed affidata al dott. Persona_2 pienamente condivise dalla scrivente in quanto fondate su argomentazioni logiche, complete e corroborate da di puntuali e coerenti richiami scientifici e bibliografici. Nello specifico, al ctu veniva conferito l'incarico di accertare la genuinità o meno della sottoscrizione della IG.ra
, sulla base dei quesiti formulati e di seguito riportati: Pt_1
“Dica il CTU, sentite le parti ed i CCTTPP eventualmente nominati, esaminate le sottoscrizioni presenti sulla scrittura privata del 26.2.2017, documento 2 del fasc. parte attrice da acquisire in originale, apparentemente riferibili a . esaminate le sottoscrizioni di parte
Parte_1 opponente presenti nel fascicolo di causa (procura/e alle liti), acquisito
Parte_1 saggio grafico della detta parte, esaminate le sottoscrizioni rese da su
Parte_1 documenti di identità (carta di identità, patente e passaporto da esibire in originale) che la parte stessa esibirà al CTU, se le sottoscrizioni disconosciute nella scrittura privata siano o meno riferibili a e perché e con quale grado di certezza”.
Parte_1
Si evidenzia al riguardo, che il consulente nominato ha utilizzato, secondo quanto ritenuto dai maggiori studiosi della scienza peritale grafica, le diverse metodologie di indagine, comprendenti i metodi grafometrico, grafocinetico, grafologico e grafonomico, seguendo le linee guida indicate dall'ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes - Appendice 1
“Elementi Fondamentali per l'Analisi della grafia”), in applicazione dei relativi precisi criteri di protocollarità, indagando la gestualità grafica della scrittura della attrice e comparando la stessa con le molteplici scritture prodotte in atti. In particolare, l'iter investigativo è stato espletato secondo corrette metodologie ed in osservanza del protocollo di indagine mediante: una preliminare disamina strumentale (osservazione sia all'ultravioletto, sia a luce radente, sia a raggi IR); seguita da osservazione della manoscrittura contestata, passando poi alla fase segnaletica, con approfondite indagini delle caratteristiche generali e poi di quelle particolari, sia della scrittura della firma in verifica, sia delle scritture comparative;
seguita poi dalla fase confrontuale, all'esito della quale sono emerse, e dettagliatamente riportate e corredate da immagini esplicative, numerose discordanze a livello evolutivo e grafomotorio, di pressione, di tratto, di ritmo motorio, di continuità, di direzione assiale, di larghezze, di gesti fuggitivi e dinamica vergativa ed infine nelle caratteristiche di dettaglio. Sono state riscontrate, quindi, numerose discordanze in specifiche caratteristiche generali, tra loro associate, nonché in elementi grafodinamici - riguardanti la struttura globale degli scritti e la continuità del gesto grafico – che conducono, unitamente a quanto emerso dall'ispezione strumentale, in particolare dall'esame a luce radente – che ha riscontrato tracce di grafite preesistenti, tali da far ipotizzare la presenza di una “bozza”, ripassata poi a penna – a ritenere che la manoscrittura in verifica sia il risultato di un falso grafico.
Sulla scorta di tale compiuta indagine tecnografica, svolta secondo le direttive del Protocollo per l'analisi e la manoscrittura, nell'ultima versione approvata dall' Controparte_4
il 14.02.2023, anche riguardo alla fase conclusiva, che suggerisce l'adozione della Scala
[...] di espressione verbale dei giudizi (di , riportata CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 interamente in perizia) il CTU ha pertanto concluso:
4 -) all'esito degli esami strumentali – in particolare dall'ispezione a luce radente – sono emerse tracce di grafite preesistenti, tali da far ipotizzare la presenza di una “bozza”, ripassata poi a penna;
-) l'esame preliminare della firma contestata ha rivelato la presenza di incoerenze grafiche, segni intrinseci di non autenticità;
-) dai confronti tra le manoscritture autografe della IG.ra ) e la firma Parte_1 contestata (V) sono affiorate discordanze grafiche in specifiche caratteristiche generali, tra loro associate, e negli elementi grafodinamici realizzativi - riguardanti la struttura globale degli scritti, come argomentato ed illustrato. Le predette risultanze forniscono, pertanto, un supporto estremamente forte all'ipotesi di eterografia”. Per quanto sopra, l'espletamento delle indagini peritali ha consentito di accertare la fondatezza della tesi della apocrifia della sottoscrizione, come sostenuto dalla opponente, avendo il consulente del Tribunale concluso che le risultanze supportano in modo estremamente forte l'ipotesi di eterografia, ovvero che tale scrittura NON è riconducibile, con il massimo grado di confidenza tecnica (livello 4, il più alto della scala di valutazione adottata, conIGliata secondo l'indicato protocollo), alla mano della IGnora . Pt_1 Il consulente tecnico d'ufficio è pervenuto a tali conclusioni sulla base di convincenti argomentazioni che fanno leva sulla comparazione con sottoscrizioni riportate in documenti di sicura e pacifica provenienza, alcune preesistenti, tutte ritenute idonee a formare oggetto di valutazione grafologica e relative al periodo 2004-2022 (in cui è ricompresa la data del
26.02.2017 della sottoscrizione contestata) ed altre formate nel corso delle operazioni peritali.
Le predette risultanze della CTU, effettuata con rigore di analisi, nel contraddittorio delle parti, devono essere senz'altro condivise, tenuto conto anche delle esaurienti risposte date dal perito d'ufficio, il quale ha ampiamente ed esaustivamente motivato anche in merito alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte, in particolare dalla dott.ssa ctp Persona_3 di parte convenuta, come dettagliatamente riportato nella relazione peritale definitiva in data
24.08.2023, i cui contenuti si intendono in questa sede integralmente richiamati.
In conclusione, come ribadito dal dott. nelle proprie risposte, i diversi parametri Per_2 considerati, facendo uso contemporaneo di tutte le metodologie di indagine, ad eccezione del metodo calligrafico oggi desueto, portano alle stesse suddette conclusioni, che consentono di superare ogni dubbio sull'effettiva ricorrenza di un'ipotesi di firma apocrifa. Ne discende la totale infondatezza delle contestazioni in ordine alla validità della CTU nonché l'irrilevanza delle istanze di prova orale formulate da parte convenuta. Tutto ciò considerato, la domanda attorea non può che essere accolta, dovendosi in conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto del 5.03.2024, sono poste definitivamente a carico del convenuto per il principio di causalità, con condanna altresì dello stesso a restituire alla controparte quanto eventualmente già dalla stessa versato in via provvisoria al CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così provvede:
5 - accoglie per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta dalla IG.ra Parte_1
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 49/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Sulmona in data 15.03.2022 nel procedimento monitorio R.G. n.187/2022;
- condanna il IG. al pagamento in favore dell'attrice opponente delle spese di CP_1 giudizio, liquidate in € 5.330,00 per compensi, oltre € 286,00 per spese esenti, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico del convenuto opposto, con obbligo dello stesso di restituire alla controparte quanto eventualmente già corrisposto al consulente.
Sulmona, 26.03.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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