Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00895/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02761/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2761 del 2025, proposto da
IU SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Palazzolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
nei confronti
ICS SP di Guardo-Quasimodo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1117/2025 del Tribunale di Catania – sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AT CO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che, dopo lo svolgimento presso l’Istituto Comprensivo P. S. Di Guardo – Quasimodo di Catania, a seguito di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 6/4/2020 e cessazione in data 30/6/2020 di attività di Assistente Tecnico, per n. 36 ore settimanali di servizio, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catania aveva provveduto, fino al mese di aprile 2023, all’effettuazione di trattenute mensili pari, complessivamente, ad € 4.972,45, derivanti, come da nota in calce al cedolino relativo al pagamento della mensilità di novembre 2021, dal fatto che tale contratto, in quanto inferiore ad un anno scolastico, sarebbe rientrato nella tipologia dei contratti per supplenza breve, il cui trattamento economico sarebbe dovuto gravare sulla scuola presso la quale lo stesso soggetto aveva esercitato l’attività.
Presentato dal ricorrente, avverso tale provvedimento della RTS, ricorso al Tribunale di Catania, era stato, infine, accertato il suo diritto alla restituzione delle predette somme e, per l’effetto, erano stati condannati “ in solido, Ministero dell’Istruzione e del Merito e ICS SP Di Guardo-Quasimodo di Catania a pagare a SI IU la somma di € 4.972,45, al lordo delle ritenute previdenziali, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16 comma 6 l. 30.12.1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 l. n. 724/94” .
2. Lamentava che, nonostante la regolare notificazione della sentenza ed il suo passaggio in giudicato, le Amministrazioni condannate non avrebbero provveduto all’effettuazione dei pagamenti dovuti.
Agiva, pertanto, per l’ottemperanza di tale pronuncia, chiedendo a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di disporre i pagamenti dovuti o, eventualmente, di disporre i relativi provvedimenti in luogo dell’Amministrazione, con la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva delle medesime attività.
2. Le Amministrazioni intimate, benché destinatarie di regolare notificazione del ricorso, non si costituivano in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 24 febbraio 2026, nessuno compariva ed il Collegio, preso atto dell’istanza di passaggio in giudicato depositata dal ricorrente, poneva la causa in decisione.
4. Tanto riportato in fatto, il Collegio dichiara il ricorso fondato.
5. Rileva, infatti, il Collegio che la procedura risulta ritualmente incardinata, dal momento che la sentenza regolarmente notificata con formula esecutiva, via PEC, in data 13 marzo 2025, è, passata in giudicato giusta certificato di non proposto appello rilasciato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Catania ed è, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, dunque, motivi giustificativi dell'inadempienza dell’Amministrazione intimata, in capo alla quale deve affermarsi, pertanto, la persistenza dell’obbligo di dare completa ottemperanza al titolo portato in esecuzione, liquidando anche gli interessi legali e la rivalutazione, entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
6. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato, sin da ora, nel Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
L’eventuale compenso del Commissario, a calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà posto a carico dell’Ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 D.P.R. 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
7. Le spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina, fin da ora, Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio di coordinamento e di segreteria del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna, altresì, il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NA NE, Presidente
Giovanni IU Antonio Dato, Primo Referendario
AT CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT CO | AG NA NE |
IL SEGRETARIO