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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/12/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria
LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
Part
con l'avv. Putorti
ricorrente
contro
e IN ON, con l'avv. De Candia e Pulito CP_1
convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Fatto e diritto Part Con ricorso del 12.8.25 la proponeva opposizione a precetto avverso il precetto relativo alla sentenza n.1553 del 2025 del Tribunale di Taranto, in particolare segnalando il mancato rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Gli opposti si costituivano.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
L'opposizione a precetto è fondata.
L'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, preclude infatti al creditore la possibilità di agire giudizialmente nei confronti delle amministrazioni statali e/o degli enti pubblici non economici per il recupero forzoso del proprio credito derivante da un provvedimento giurisdizionale prima che sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. E' quindi accordato alla P.A., attraverso il differimento dell'esecuzione, un periodo di tempo (c.d. termine di grazia) affinché vengano apprestati i mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei propri debiti, per scongiurare la paralisi dell'attività amministrativa. In altri termini, come affermato dalla Corte Costituzionale, il termine di grazia per l'esecuzione dei pagamenti si giustifica per la necessità di scongiurare il blocco dell'attività amministrativa che deriverebbe da plurimi pignoramenti, di garantire il buon andamento dell'amministrazione, senza tuttavia escludere la responsabilità civile della P.A. per il ritardo nei pagamenti.
Durante la pendenza del termine dei centoventi giorni, la condanna della P.A. al pagamento è sospesa ed il creditore non può agire esecutivamente, né notificare atto di precetto, neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico. Si tratta in altri termini di una condizione per l'esercizio dell'azione esecutiva.
La norma in questione si applica, oltre che alle Amministrazioni LO TA (sia centrali che periferiche, agli enti pubblici non economici – ovvero agli enti che svolgono concretamente un'attività di impresa improntata a criteri di economicità (cioè diretta a realizzare un equilibrio tra costi e ricavi), anche se non necessariamente a fini di lucro – con l'eccezione dell'
[...]
, a cui si applica l'art.14 comma 3, D. L. 16 ottobre 2017, convertito nella L. Controparte_2
n. 172/2017 (eccezione che non si applica alle società private affidatarie del servizio di riscossione dei tributi). La norma si applica quindi anche alle Aziende sanitarie locali, in quanto enti pubblici non economici.
Pertanto essendo pacifico il mancato rispetto del termine nel caso di specie l'opposizione deve essere accolta e il precetto dichiarato nullo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto. Part
2. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 678,oo, oltre iva e cpa
Taranto, 18.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria
LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da
Part
con l'avv. Putorti
ricorrente
contro
e IN ON, con l'avv. De Candia e Pulito CP_1
convenuto
Oggetto: opposizione a precetto
Fatto e diritto Part Con ricorso del 12.8.25 la proponeva opposizione a precetto avverso il precetto relativo alla sentenza n.1553 del 2025 del Tribunale di Taranto, in particolare segnalando il mancato rispetto del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Gli opposti si costituivano.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
L'opposizione a precetto è fondata.
L'art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, preclude infatti al creditore la possibilità di agire giudizialmente nei confronti delle amministrazioni statali e/o degli enti pubblici non economici per il recupero forzoso del proprio credito derivante da un provvedimento giurisdizionale prima che sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. E' quindi accordato alla P.A., attraverso il differimento dell'esecuzione, un periodo di tempo (c.d. termine di grazia) affinché vengano apprestati i mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei propri debiti, per scongiurare la paralisi dell'attività amministrativa. In altri termini, come affermato dalla Corte Costituzionale, il termine di grazia per l'esecuzione dei pagamenti si giustifica per la necessità di scongiurare il blocco dell'attività amministrativa che deriverebbe da plurimi pignoramenti, di garantire il buon andamento dell'amministrazione, senza tuttavia escludere la responsabilità civile della P.A. per il ritardo nei pagamenti.
Durante la pendenza del termine dei centoventi giorni, la condanna della P.A. al pagamento è sospesa ed il creditore non può agire esecutivamente, né notificare atto di precetto, neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico. Si tratta in altri termini di una condizione per l'esercizio dell'azione esecutiva.
La norma in questione si applica, oltre che alle Amministrazioni LO TA (sia centrali che periferiche, agli enti pubblici non economici – ovvero agli enti che svolgono concretamente un'attività di impresa improntata a criteri di economicità (cioè diretta a realizzare un equilibrio tra costi e ricavi), anche se non necessariamente a fini di lucro – con l'eccezione dell'
[...]
, a cui si applica l'art.14 comma 3, D. L. 16 ottobre 2017, convertito nella L. Controparte_2
n. 172/2017 (eccezione che non si applica alle società private affidatarie del servizio di riscossione dei tributi). La norma si applica quindi anche alle Aziende sanitarie locali, in quanto enti pubblici non economici.
Pertanto essendo pacifico il mancato rispetto del termine nel caso di specie l'opposizione deve essere accolta e il precetto dichiarato nullo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto. Part
2. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 678,oo, oltre iva e cpa
Taranto, 18.12.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE