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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 2260/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025 e presentato dai coniugi
e con gli avv.ti VIRAGO ALBERTO e Parte_1 Parte_2
MACCAGNAN SERENA ( ); C.F._1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 22/09/2018 a MONTEBELLUNA
(TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
13.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 30.05.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2260/2025:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/09/2018 da (C.F. Parte_1
), n. a ASOLO (TV) il 18/09/1981, e (C.F. C.F._2 Parte_2
), n. a MONTEBELLUNA (TV) il 07/11/1970, e C.F._3
trascritto al n. 34, Parte II, Serie A, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) La sig.ra continuerà a vivere nella casa Parte_1
familiare di Montebelluna Via Anassillide n. 19, di sua esclusiva proprietà, unitamente alla figlia Persona_1
2) La figlia , che rimarrà residente presso la madre, è affidata Per_1
ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Per_1
3) Il sig. continuerà a vedere e tenere con sé nei tempi Pt_2 Per_1
e con le modalità di seguito indicate: il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 20.30 allorquando verrà riportata nella casa materna, compatibilmente con i turni di lavoro. Il sabato dalle ore
8.30 fino alle ore 22.00. Natale e Pasqua con ciascun genitore ad anni alterni. Una settimana durante le vacanze di Natale e due settimane consecutive nei mesi estivi, da comunicarsi e concordarsi con anticipo di almeno 60 giorni;
4) Il sig. continuerà a corrispondere alla sig.ra Pt_2 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma mensile di € 300,00, da Per_1
rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Il sig. Pt_2
inoltre, verserà il 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Treviso, di cui i ricorrenti hanno preso visione, da rimborsarsi mensilmente, anch'esse entro il giorno 15 del mese successivo l'esborso, e previa presentazione delle relative pezze giustificative;
5) I ricorrenti concordano che l'assegno unico continui ad essere percepito nella misura del 100% dalla sig.ra impegnandosi Parte_1
il sig. , ove necessario, a prestarsi per ogni incombente Pt_2
necessario per il conseguimento di detta prestazione;
6) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti, avendo ciascuno un proprio reddito, di avere già definito i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
7) I ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto valido ai fini dell'espatrio, anche per la figlia minore
.” Per_1 - dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MONTEBELLUNA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/06/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi