TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.4.2025, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2024 promossa da:
La ditta (p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Pierpaolo Barretta (c.f. pec: , presso il quale CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via Sibilla Aleramo n. 5
OPPONENTE contro
(c.o.e. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Santagostino Pretina (C.F. C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simone Castellano (C.F.: C.F._4
pec. Pec. C.F._5 Email_2
sito in Montella (AV) Via Isca n. 15 Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1125/2023, emesso dal Tribunale di Avellino, notificato in data 5 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto alla ditta di pagare in favore della società Controparte_1
l'importo di euro 18.601,27 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo Controparte_2
effettivo e spese di giudizio, liquidate in euro 567,00 oltre spese generali e accessori.
pagina 1 di 4 Con ricorso per decreto ingiuntivo, invero, la parte opposta chiedeva al Tribunale di Avellino di ingiungere l'odierna società opponente al pagamento di euro 18.601,27, in ragione di n. 5 ordinativi di capi di abbigliamento per la stagione Autunno/Inverno 2023-2024, merce per un valore complessivo di
€. 26.573,24. L'odierna opponente in relazione al suddetto decreto ingiuntivo, preliminarmente eccepiva il difetto di competenza (poi riqualificata d'ufficio in prima udienza quale difetto di giurisdizione) in favore della Repubblica di San Marino, in quanto le parti avevano convenzionalmente derogato agli ordinari criteri di determinazione del foro mediante l'art. 7 delle condizioni generali di contratto, in relazione ad ogni singolo ordinativo, prevedendo la devoluzione al Foro della Repubblica di San Marino di ogni controversia relativa alle vicende negoziali del rapporto contrattuale.
In ordine a tale eccezione, il convenuto opposto - che si costituiva in giudizio in data 16.5.2024 – rappresentava come il criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana fosse il domicilio o la residenza in Italia del convenuto, ai sensi dell'art. 3 L.218/1995, atteso che la ditta avesse sede in
Itali ed il suo titolare fosse residente in Italia. Inoltre, parte opposta evidenziava che l'art. 7 del regolamento di Bruxelles I bis dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Infine, eccepiva come la giurisprudenza di legittimità ritenga che il luogo di consegna dei beni oggetto di vendita sia la sede del Tribunale competente a decidere le controversie relative alla vendita.
***
§Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
È noto che il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, di talché l'erronea qualificazione dell'eccezione non osta alla delibazione della stessa.
Con riferimento alla giurisdizione straniera, la riforma del diritto internazionale, intervenuta con l. 218 del 1995, prevede all'art.4 la possibilità per le parti di derogare alla giurisdizione attraverso un accordo, avente forma scritta e per oggetto diritti disponibili, che attribuisce al giudice designato la giurisdizione per le controversie relative ai rapporti in questione, soltanto qualora le parti abbiano manifestato in maniera espressa ed inequivoca la loro volontà di devolvere a questi la cognizione della causa.
Un consolidato orientamento ritiene che la clausola attributiva della giurisdizione contenuta in un contratto possa, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro espresso consenso alla stipula di tale clausola.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito come: “l'accordo di deroga della giurisdizione dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale di quest'ultima, non essendo all'uopo sufficiente
pagina 2 di 4 l'inserimento della clausola di proroga della giurisdizione in atti postnegoziali, atteso che tali atti sono inidonei a disciplinare, con efficacia “ex ante”, la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati, e sono inoltre sottoscritti da personale dipendente, non meglio identificato e comunque privo del potere di rappresentanza della società destinataria della merce.” (Cassazione civile , sez. un. , 10/02/2017 , n. 3559)
Il Supremo Consesso civile ha chiarito come, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, “il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all' art. 5, n. 1, lett. b) del
Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44 , laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini
e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms
(International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale.” (Cassazione civile , sez. un. , 28/06/2019 , n. 17566).
Inoltre, qualora il convenuto opponente residente o domiciliato in Italia intenda contestare la giurisdizione italiana sulla scorta di una deroga convenzionale in favore della giurisdizione del giudice straniero, la clausola deve risultare per iscritto e la causa non deve vertere in materia di diritti indisponibili e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “a tali condizioni, l'effetto negativo della clausola di scelta del giudice straniero vincola il giudice italiano adito a declinare la propria giurisdizione, senza possibilità di compiere una valutazione sull'opzione espressa dai contraenti”
(Cassazione civile, Sez. Un. , 03/06/2024, n. 15389).
Pertanto, l'orientamento costante della giurisprudenza ritiene che la giurisdizione internazionale sia derogabile tramite accordo delle parti, purché tale clausola sia espressa e chiara e la deroga sia approvata per iscritto. Detta clausola di deroga deve ritenersi approvata dalle parti, laddove le parti abbiano apposto la propria sottoscrizione specificamente riguardante la previsione derogatoria.
Negli ordinativi prodotti in atti, che hanno natura di proposte irrevocabili di acquisto, tra le condizioni generali di contratto l'art.7 prevede che “Ogni controversia direttamente o indirettamente relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento, validità, invalidità o inefficacia del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino. Per le sole controversie relative al pagamento in favore di delle somme dovute da parte CP_2 dell'acquirente quale corrispettivo della vendita di cui all'art.3 che precede, viene congiuntamente riconosciuta e scelta da entrambe le parti la Giurisdizione nazionale e la competenza ordinaria e
pagina 3 di 4 territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l'acquirente”.
La clausola in questione espressamente stabilisce la deroga contrattuale alla giurisdizione italiana, devolvendo al giudice individuato le controversie insorgenti tra le parti, salvo che nel caso di mero corrispettivo per la vendita.
Invero, sin dal ricorso proposto in sede monitoria, la parte ingiungente evidenziava come “la ditta
(p.i. , C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 C.F._6
legale rappresentante pro tempore, con sede in Lauro (AV) Via Remondini snc, cap 83023, arbitrariamente e senza ragione alcuna, rifiutava di dare corso agli ordinativi inoltrati rifiutando il versamento dei titoli di credito previsti e il ritiro della merce”, con ciò evidenziando che la controversia non fosse relativa al mero corrispettivo della vendita, bensì alla esecuzione del contratto, in relazione all'applicazione penale per inadempimento, con evidente applicazione della clausola di deroga della competenza.
Alla luce dei principi suesposti, atteso che chiaramente la società attrice non è qualificabile come consumatore, ne consegue che la clausola in questione rispetti i requisiti richiesti dalla normativa richiamata e dalla giurisprudenza in materia, in quanto la previsione è chiara, redatta per iscritto e non riguarda diritti indisponibili ed, infine, è stato oggetto di doppia sottoscrizione da parte della società opponente. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Repubblica di San Marino.
Si rileva altresì che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
22874 del 16/08/2024). Ne discende che all'accoglimento della eccezione d'incompetenza consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e la sua revoca.
§ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alla natura documentale del giudizio ed alla pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere pattiziamente individuato il foro del Tribunale di San Marino, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e, per l'effetto, revoca l'opposto d.i. n. 1125/2023 emesso dal Tribunale di Avellino il 22/27.12.2023;
- Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Il Giudice
AVELLINO, 9 maggio 2025 dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.4.2025, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 514/2024 promossa da:
La ditta (p.i. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te pro tempore (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Pierpaolo Barretta (c.f. pec: , presso il quale CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via Sibilla Aleramo n. 5
OPPONENTE contro
(c.o.e. , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Santagostino Pretina (C.F. C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Simone Castellano (C.F.: C.F._4
pec. Pec. C.F._5 Email_2
sito in Montella (AV) Via Isca n. 15 Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1125/2023, emesso dal Tribunale di Avellino, notificato in data 5 gennaio 2024, con il quale è stato ingiunto alla ditta di pagare in favore della società Controparte_1
l'importo di euro 18.601,27 oltre interessi moratori dalle singole scadenze al saldo Controparte_2
effettivo e spese di giudizio, liquidate in euro 567,00 oltre spese generali e accessori.
pagina 1 di 4 Con ricorso per decreto ingiuntivo, invero, la parte opposta chiedeva al Tribunale di Avellino di ingiungere l'odierna società opponente al pagamento di euro 18.601,27, in ragione di n. 5 ordinativi di capi di abbigliamento per la stagione Autunno/Inverno 2023-2024, merce per un valore complessivo di
€. 26.573,24. L'odierna opponente in relazione al suddetto decreto ingiuntivo, preliminarmente eccepiva il difetto di competenza (poi riqualificata d'ufficio in prima udienza quale difetto di giurisdizione) in favore della Repubblica di San Marino, in quanto le parti avevano convenzionalmente derogato agli ordinari criteri di determinazione del foro mediante l'art. 7 delle condizioni generali di contratto, in relazione ad ogni singolo ordinativo, prevedendo la devoluzione al Foro della Repubblica di San Marino di ogni controversia relativa alle vicende negoziali del rapporto contrattuale.
In ordine a tale eccezione, il convenuto opposto - che si costituiva in giudizio in data 16.5.2024 – rappresentava come il criterio generale dell'applicazione della giurisdizione italiana fosse il domicilio o la residenza in Italia del convenuto, ai sensi dell'art. 3 L.218/1995, atteso che la ditta avesse sede in
Itali ed il suo titolare fosse residente in Italia. Inoltre, parte opposta evidenziava che l'art. 7 del regolamento di Bruxelles I bis dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Infine, eccepiva come la giurisprudenza di legittimità ritenga che il luogo di consegna dei beni oggetto di vendita sia la sede del Tribunale competente a decidere le controversie relative alla vendita.
***
§Sull'eccezione di difetto di giurisdizione
È noto che il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, di talché l'erronea qualificazione dell'eccezione non osta alla delibazione della stessa.
Con riferimento alla giurisdizione straniera, la riforma del diritto internazionale, intervenuta con l. 218 del 1995, prevede all'art.4 la possibilità per le parti di derogare alla giurisdizione attraverso un accordo, avente forma scritta e per oggetto diritti disponibili, che attribuisce al giudice designato la giurisdizione per le controversie relative ai rapporti in questione, soltanto qualora le parti abbiano manifestato in maniera espressa ed inequivoca la loro volontà di devolvere a questi la cognizione della causa.
Un consolidato orientamento ritiene che la clausola attributiva della giurisdizione contenuta in un contratto possa, in linea di principio, esplicare i suoi effetti soltanto nei rapporti tra le parti che hanno prestato il loro espresso consenso alla stipula di tale clausola.
La giurisprudenza di legittimità ha sul punto chiarito come: “l'accordo di deroga della giurisdizione dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale di quest'ultima, non essendo all'uopo sufficiente
pagina 2 di 4 l'inserimento della clausola di proroga della giurisdizione in atti postnegoziali, atteso che tali atti sono inidonei a disciplinare, con efficacia “ex ante”, la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati, e sono inoltre sottoscritti da personale dipendente, non meglio identificato e comunque privo del potere di rappresentanza della società destinataria della merce.” (Cassazione civile , sez. un. , 10/02/2017 , n. 3559)
Il Supremo Consesso civile ha chiarito come, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, “il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all' art. 5, n. 1, lett. b) del
Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44 , laddove una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza, deve essere chiara ed esplicita, sì da risultare nitidamente dal contratto, con possibilità di far ricorso, ai fini dell'identificazione del luogo, ai termini
e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms
(International Commercial Terms), purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale.” (Cassazione civile , sez. un. , 28/06/2019 , n. 17566).
Inoltre, qualora il convenuto opponente residente o domiciliato in Italia intenda contestare la giurisdizione italiana sulla scorta di una deroga convenzionale in favore della giurisdizione del giudice straniero, la clausola deve risultare per iscritto e la causa non deve vertere in materia di diritti indisponibili e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “a tali condizioni, l'effetto negativo della clausola di scelta del giudice straniero vincola il giudice italiano adito a declinare la propria giurisdizione, senza possibilità di compiere una valutazione sull'opzione espressa dai contraenti”
(Cassazione civile, Sez. Un. , 03/06/2024, n. 15389).
Pertanto, l'orientamento costante della giurisprudenza ritiene che la giurisdizione internazionale sia derogabile tramite accordo delle parti, purché tale clausola sia espressa e chiara e la deroga sia approvata per iscritto. Detta clausola di deroga deve ritenersi approvata dalle parti, laddove le parti abbiano apposto la propria sottoscrizione specificamente riguardante la previsione derogatoria.
Negli ordinativi prodotti in atti, che hanno natura di proposte irrevocabili di acquisto, tra le condizioni generali di contratto l'art.7 prevede che “Ogni controversia direttamente o indirettamente relativa all'interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento, validità, invalidità o inefficacia del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino. Per le sole controversie relative al pagamento in favore di delle somme dovute da parte CP_2 dell'acquirente quale corrispettivo della vendita di cui all'art.3 che precede, viene congiuntamente riconosciuta e scelta da entrambe le parti la Giurisdizione nazionale e la competenza ordinaria e
pagina 3 di 4 territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l'acquirente”.
La clausola in questione espressamente stabilisce la deroga contrattuale alla giurisdizione italiana, devolvendo al giudice individuato le controversie insorgenti tra le parti, salvo che nel caso di mero corrispettivo per la vendita.
Invero, sin dal ricorso proposto in sede monitoria, la parte ingiungente evidenziava come “la ditta
(p.i. , C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 C.F._6
legale rappresentante pro tempore, con sede in Lauro (AV) Via Remondini snc, cap 83023, arbitrariamente e senza ragione alcuna, rifiutava di dare corso agli ordinativi inoltrati rifiutando il versamento dei titoli di credito previsti e il ritiro della merce”, con ciò evidenziando che la controversia non fosse relativa al mero corrispettivo della vendita, bensì alla esecuzione del contratto, in relazione all'applicazione penale per inadempimento, con evidente applicazione della clausola di deroga della competenza.
Alla luce dei principi suesposti, atteso che chiaramente la società attrice non è qualificabile come consumatore, ne consegue che la clausola in questione rispetti i requisiti richiesti dalla normativa richiamata e dalla giurisprudenza in materia, in quanto la previsione è chiara, redatta per iscritto e non riguarda diritti indisponibili ed, infine, è stato oggetto di doppia sottoscrizione da parte della società opponente. Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Repubblica di San Marino.
Si rileva altresì che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
22874 del 16/08/2024). Ne discende che all'accoglimento della eccezione d'incompetenza consegue la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e la sua revoca.
§ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alla natura documentale del giudizio ed alla pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere pattiziamente individuato il foro del Tribunale di San Marino, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e, per l'effetto, revoca l'opposto d.i. n. 1125/2023 emesso dal Tribunale di Avellino il 22/27.12.2023;
- Condanna parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in €
1.700,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Il Giudice
AVELLINO, 9 maggio 2025 dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4