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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2284 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
Bernardo do Campo (SP) il 03/06/1999;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_2 C.F._2
(SP) il 25/10/1983;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_3 C.F._3
do Campo (SP) il 19/07/1970;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._4
31/05/1990;
• (C.F.: 000.547.048-04), nato in Brasile a [...] Parte_5
il 24/09/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_4
(come sopra generalizzato) e (C.F.: Per_1 Parte_5 C.F._5
[...
), nata in Brasile a [...]é (SP) il 26/07/1988;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_6 C.F._6
Bernardo do Campo (SP) il 07/07/1983;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_7 C.F._7
24/11/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e (C.F: Parte_6 Persona_2
), nata in Brasile a [...] il [...]; C.F._8 • (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Controparte_1 C.F._9
Campo (SP) il 29/11/1984;
• (C.F.: 584.891.458.30), nato in Brasile a [...] Controparte_2
Bernardo do Campo (SP) il 02/12/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzato) e Controparte_1 [...]
(C.F.: ), nata in Brasile a [...]é do Egito (PE) il Persona_3 C.F._10
23/11/1981;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_3 C.F._11
Bernardo do Campo (SP) il 02/06/2022, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e Controparte_1 Persona_3
(come sopra generalizzati);
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_8 C.F._12
Campo (SP) il 11/01/1981;
• (C.F. ), nata in Brasile a [...] Parte_9 C.F._13
Campo (SP) il 05/08/1988; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando
Parisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito Vagner Teixeira
Cardoso;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_4 o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti;
L'amministrazione resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
Per le stesse ragioni, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato, che i ricorrenti hanno allegato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente , attesa l'assenza di posti Pt_10
disponibili presso il portale telematico all'uopo messo a disposizione per la prenotazione;
- dall'altro lato, che i ricorrenti hanno, in ogni caso, allegato e documentato le lunghissime liste di attesa, nelle quali si viene collocati a seguito di presentazione della domanda in sede amministrativa, prima di essere convocati dai competenti Consolati esteri per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dai ricorrenti, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Tale situazione, del resto, costituisce ormai un fatto notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n.
10204/2016, n. 5438/2017 e n. 5530/2017) –, atteso che lo stesso legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Sull'onere della prova.
Quanto, infine, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_4
fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come già osservato, la Suprema corte a Sezioni unite ha, di recente, chiarito che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato a [...] il [...], Persona_4 successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione in atti.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da ai di lui figli: Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino verosimilmente brasiliano in Persona_6 data 23/12/1966;
o , nata il [...]; Persona_7
o , nato il [...]; Persona_8
o , nato il [...]; Persona_9
- da , alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_3
25/01/1997;
o , nata il [...]; Parte_2
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_7 Controparte_1
29/11/1984;
- da al di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_1
o nato il [...]; Controparte_2
o nata il [...]; Controparte_3
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_8
o nato il [...]; Parte_4
o , nata il [...]; Parte_1
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_4 Parte_5
24/09/2023;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_9
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_8
25/05/2013;
o nato il [...]; Parte_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_9
22/11/2019;
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Parte_6 Parte_7
24/11/2023. Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1966 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è Persona_6
dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero), alla figlia nata nel 1970.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare, il doc n. 4 allegato al ricorso, raffigurante la pagina web del sito internet del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, al 1° agosto 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, altresì, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (come emerge, in particolare, dal doc. n. 7 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari: a n.
7.805 per l'anno 2023, a n. 35.023 per il 2021, a n. 11.576 per il 2020, a n. 20.509 per il 2019 e a n. 18.123 per il 2018.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, come già osservato, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_4
non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2284/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2284 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_1 C.F._1
Bernardo do Campo (SP) il 03/06/1999;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_2 C.F._2
(SP) il 25/10/1983;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_3 C.F._3
do Campo (SP) il 19/07/1970;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] il Parte_4 C.F._4
31/05/1990;
• (C.F.: 000.547.048-04), nato in Brasile a [...] Parte_5
il 24/09/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_4
(come sopra generalizzato) e (C.F.: Per_1 Parte_5 C.F._5
[...
), nata in Brasile a [...]é (SP) il 26/07/1988;
• (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Parte_6 C.F._6
Bernardo do Campo (SP) il 07/07/1983;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] il Parte_7 C.F._7
24/11/2023, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
[...]
(come sopra generalizzata) e (C.F: Parte_6 Persona_2
), nata in Brasile a [...] il [...]; C.F._8 • (C.F.: ), nato in Brasile a [...] Controparte_1 C.F._9
Campo (SP) il 29/11/1984;
• (C.F.: 584.891.458.30), nato in Brasile a [...] Controparte_2
Bernardo do Campo (SP) il 02/12/2014, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, (come sopra generalizzato) e Controparte_1 [...]
(C.F.: ), nata in Brasile a [...]é do Egito (PE) il Persona_3 C.F._10
23/11/1981;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Controparte_3 C.F._11
Bernardo do Campo (SP) il 02/06/2022, tramite i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, e Controparte_1 Persona_3
(come sopra generalizzati);
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_8 C.F._12
Campo (SP) il 11/01/1981;
• (C.F. ), nata in Brasile a [...] Parte_9 C.F._13
Campo (SP) il 05/08/1988; tutti elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6, presso lo studio dell'avv. Carlofernando
Parisi, che li rappresenta e difende nel presente giudizio unitamente all'avv. stabilito Vagner Teixeira
Cardoso;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_1
domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_4
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
Si è costituito il , eccependo: CP_4 o la carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, non avendo questi documentato di aver previamente formulato alcuna istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa;
o la mancata prova in ordine alla non naturalizzazione degli ascendenti dei ricorrenti;
L'amministrazione resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio o un congruo rinvio dello stesso, nell'attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna e, in via principale, la declaratoria di inammissibilità della domanda o, in ogni caso, il suo rigetto nel merito.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 19 marzo 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal P.M. e sulla richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con
l'ordinanza del 26/11/2024.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
Per le stesse ragioni, deve essere rigettata la richiesta, formulata dall'amministrazione resistente, di sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. o di rinvio del presente giudizio, in attesa della decisione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 91/1992, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26/11/2024.
Si osserva, infatti, al riguardo, che “la pendenza di questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile al rapporto dedotto in causa, sollevata da altro giudice, non determina, ex art.
295 c.p.c., la sospensione del giudizio, che è rimessa all'apprezzamento del giudice davanti al quale la questione si pone nuovamente, il quale ne valuta la necessità alla stregua di un autonomo giudizio di fondatezza ed imprescindibile rilevanza per la pronuncia da rendere” (così: Corte conti n.
43A/1998).
Ferma, quindi, la non necessarietà della sospensione ex art. 295 c.p.c. e stante la ritenuta manifesta infondatezza dell'analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26/11/2024, deve, in definitiva, essere rigettata sia l'istanza di sospensione del processo, sia, a fortiori, l'istanza di rinvio formulate dall'amministrazione resistente.
Sull'interesse ad agire.
Infondata è, poi, l'eccezione, formulata dall'amministrazione resistente, avente ad oggetto l'asserita insussistenza dell'interesse ad agire in capo agli odierni ricorrenti, per non avere questi documentato la previa proposizione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in via amministrativa e per non avere, quindi, atteso l'inutile decorso del termine di 730 gg., decorrenti dalla presentazione dell'istanza, di cui godono le amministrazioni per provvedere.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato, che i ricorrenti hanno allegato l'impossibilità sostanziale di presentazione della domanda in via amministrativa presso il competente , attesa l'assenza di posti Pt_10
disponibili presso il portale telematico all'uopo messo a disposizione per la prenotazione;
- dall'altro lato, che i ricorrenti hanno, in ogni caso, allegato e documentato le lunghissime liste di attesa, nelle quali si viene collocati a seguito di presentazione della domanda in sede amministrativa, prima di essere convocati dai competenti Consolati esteri per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, con conseguente vanificazione del diritto vantato dai ricorrenti, che, a sua volta, giustifica il loro interesse ad agire in via giurisdizionale.
Tale situazione, del resto, costituisce ormai un fatto notorio – intendendosi per tale una qualunque circostanza conosciuta o che possa essere obiettivamente conosciuta da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione solo probabile (così, ex multis: Cass. civ. n.
10204/2016, n. 5438/2017 e n. 5530/2017) –, atteso che lo stesso legislatore, nella manovra finanziaria del 2025, nello stanziare apposite risorse in favore dei consolati esteri, ha espressamente previsto che esse “sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di persone locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari” (art. 1, co. 640, lett. “a”, della legge n.
207/2024).
Sull'onere della prova.
Quanto, infine, all'eccezione avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere della prova, sugli stessi (asseritamente) gravante, circa la mancata naturalizzazione degli ascendenti, l'eccezione è, invero, priva di pregio.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il tradizionale criterio di ripartizione dell'onore della prova affermato dall'art. 2697, co. 1 e 2, c.c., recentemente declinato, in subiecta materia, dalla stessa Corte di cassazione, la quale, infatti, ha avuto modo di affermare, al riguardo, che “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (così: Cass. civ. n. 25317/2022).
Ne deriva che, in assenza di allegazione specifica e di prova – che sarebbe stato onere del CP_4
fornire – circa l'interruzione della linea di trasmissione della cittadinanza per avvenuta naturalizzazione di uno degli ascendenti (prova nel caso di specie non fornita), e ove sussistano, invece, i presupposti delineati, in positivo, dalla Suprema corte (ossia il “fatto acquisitivo” e la “linea di trasmissione”), la domanda non possa che essere accolta.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come già osservato, la Suprema corte a Sezioni unite ha, di recente, chiarito che “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione”
(v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro discendenza dall'avo, nato a [...] il [...], Persona_4 successivamente emigrato in Brasile, senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione in atti.
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da , al di lui figlio, nato il [...]; Persona_4 Persona_5
- da ai di lui figli: Persona_5
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino verosimilmente brasiliano in Persona_6 data 23/12/1966;
o , nata il [...]; Persona_7
o , nato il [...]; Persona_8
o , nato il [...]; Persona_9
- da , alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Persona_6
o , nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_3
25/01/1997;
o , nata il [...]; Parte_2
- da al di lei figlio, (odierno ricorrente), nato il Persona_7 Controparte_1
29/11/1984;
- da al di lui figli (odierni ricorrenti): Controparte_1
o nato il [...]; Controparte_2
o nata il [...]; Controparte_3
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_8
o nato il [...]; Parte_4
o , nata il [...]; Parte_1
- da al di lui figlio, (odierno ricorrente), nato il Parte_4 Parte_5
24/09/2023;
- da , ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_9
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_8
25/05/2013;
o nato il [...]; Parte_6
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Parte_9
22/11/2019;
- da , alla di lui figlia, (odierna ricorrente), nata il Parte_6 Parte_7
24/11/2023. Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da
[...]
(coniugatasi nel 1966 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è Persona_6
dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero), alla figlia nata nel 1970.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente Consolato (v. in particolare, il doc n. 4 allegato al ricorso, raffigurante la pagina web del sito internet del Consolato Generale di San Paolo, portale “Prenotami”, dal quale si evince che, al 1° agosto 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili), dando, altresì, contezza delle lunghissime liste di attesa, verosimilmente, necessarie per la convocazione (come emerge, in particolare, dal doc. n. 7 allegato al ricorso, dal quale si evince che il numero dei richiedenti in lista di attesa è pari: a n.
7.805 per l'anno 2023, a n. 35.023 per il 2021, a n. 11.576 per il 2020, a n. 20.509 per il 2019 e a n. 18.123 per il 2018.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali, pertanto, come già osservato, hanno legittimamente optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_4
relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La posizione meramente formale rivestita nel presente procedimento dal , che Controparte_4
non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2284/2024, così provvede:
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 30 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo