Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1999, n. 8224
CASS
Sentenza 28 luglio 1999

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Ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, coordinato con il secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 cod. proc. civ. - e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni e perciò il giudice deve esaminare la questione di competenza territoriale semplice, ancorché rilevata in comparsa di risposta dal convenuto tardivamente costituitosi.

Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto ha l'onere di eccepire nella comparsa di risposta , a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell' eccezione, quale è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza della eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1999, n. 8224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8224
    Data del deposito : 28 luglio 1999

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