Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995 n. 534, coordinato con il secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 cod. proc. civ. - e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni e perciò il giudice deve esaminare la questione di competenza territoriale semplice, ancorché rilevata in comparsa di risposta dal convenuto tardivamente costituitosi.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto ha l'onere di eccepire nella comparsa di risposta , a pena di decadenza, l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi, a pena di inefficacia dell' eccezione, quale è il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata, comunque, inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza della eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/07/1999, n. 8224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8224 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
ITALSERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore BO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARTINO,' che la difende insieme all'avvocato ANDREA MINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PAVONE CANAVESE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 851/97 del Tribunale di BRESCIA, emessa il 3/3/97 e depositata il24/03/97; RG.10302/95:
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/04/99 dal Consigliere Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE PALMIERI che ha chiesto si dichiari la competenza per territorio dell'adito Tribunale di Brescia, sotto il non tempestivamente contestato profilo del forum destinatae solutionis, con le pronunce seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata l'11.9.95 la società Italservizi s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia il Comune di Pavone Canavese (Torino) chiedendo che il Comune fosse condannato al pagamento del 50% dei proventi contravvenzionali incassati in seguito all'uso delle apparecchiature di essa attrice secondo il rapporto contrattuale in vigore fra le parti e venisse dichiarata illegittima la condotta del Comune convenuto condannando quest'ultimo al risarcimento dei danni, il tutto a titolo contrattuale o, in subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.2041 cc. Si costituiva il Comune di Pavone Canavese eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, ed assumendo che doveva ritenersi competente il Tribunale di Ivrea nel cui circondario rientra il territorio del Comune convenuto e l'obbligazione era sorta e doveva essere eseguita;
chiedeva comunque nel merito il rigetto delle domande.
Con sentenza 3 - 24.3.1997 il Tribunale di Brescia (il G.I. in funzione di Giudice Unico) così provvedeva:
"....: a) dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Brescia a conoscere della domanda proposta dalla società Italservizi srl nei confronti del Comune di Pavone Canavese;
b) indica quale giudice competente il Tribunale di Ivrea;
c) condanna la Italservizi srl a rimborsare al Comune di Pavone Canavese le spese di causa che si liquidano in complessive lire 5.000.000....".
Nella motivazione detto Giudice esponeva tra l'altro le seguenti argomentazioni. Anche se il Comune convenuto non si è costituito nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., l'eccezione sollevata deve comunque ritenersi ritualmente proposta nei termini previsti dal secondo comma di cui all'art. 180 c.p.c. (e ciò a prescindere dal fatto se le decadenze verificatesi a seguito della ritardata costituzione in giudizio siano o meno rilevabili d'ufficio, una volta che la controparte abbia accettato il contraddittorio contestando nel merito le eccezioni tardivamente sollevate). L'eccezione merita accoglimento. Nella specie il Comune ha contestato le competenza del Tribunale di Brescia sia con riferimento al criterio del foro generale del convenuto, sia con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione, che coincide con quello del Comune ai sensi dell'art.1326 c.c., sia con riferimento al luogo di adempimento delle relative obbligazioni, che coincide con l'ufficio della tesoreria comunale. Si deve ritenere che validamente il Comune convenuto ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento.
Contro questa decisione propone ricorso per regolamento di competenza la Italservizi s.r.l. con due motivi.
La controparte non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, con il primo motivo, denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione di legge ex artt. 38-166-180, 2^ c.p.c.
esponendo, in sintesi, le seguenti argomentazioni: -a) nonostante quanto stabilito dall'art. 180 c.p.c. l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, restando disciplinata dall'art. 38 c.p.c., deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata tempestivamente in causa;
e ciò a pena di decadenza;
-detta decadenza è rilevabile d'ufficio ed è irrilevante una eventuale (e comunque nella specie non rilevante in quanto non espressa dalla parte personalmente) accettazione del contraddittorio. Il motivo appare privo di pregio. Come rilevato da questa Corte Suprema in una recente sentenza (Cass. 4965 del 18.5.1998), ai sensi dell'art. 171 secondo comma c.c., " .... Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167...";
il che significa che se l'attore si è costituito in termini (come nella fattispecie) la parte convenuta, se si costituisce oltre il termine previsto dall'art. 166 c.p.c. ( almeno 20 gg. prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno dieci gg. prima nel caso di abbreviazione di termini), ma entro la suddetta prima udienza (come nel caso in esame), incorre nelle sole decadenze previste da tale art. 167 comma 2 (con il contenuto novellato, applicabile nella specie;
cfr. la predetta sentenza 4965/98); con la conseguenza che il Giudice (mentre non può prendere in esame le sue eventuali domande riconvenzionali) deve esaminare la sua eccezione di incompetenza per territorio derogabile. Con il secondo motivo la Italservizi s.r.l. denuncia ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione di legge ex art. 18,19,38,180,166,167,20 c.p.c. e ex art. 1182 c.c. esponendo, in sintesi, le seguenti argomentazioni: - a) nelle cause relative a diritti di obbligazione il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei criteri concorrenti previsti dalla legge con motivazione non generica ma articolata ed esaustiva;
- b) " ... ben due sono i fori che il convenuto non ha contestato: il foro della tesoreria comunale e quello ex art. 1182 cc.. . " Il motivo appare fondato per quanto di ragione. Infatti il convenuto deve eccepire detta incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, e deve farlo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo poi aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati nella comparsa di risposta, ne' apportare ad essi alcun mutamento (cfr. tra le altre Cass. 866 del 25/01/1995; e Cass. 10532/97). Nella Comparsa di costituzione e risposta datata 5.2.96 il Comune invece si è limitato a rilevare che " .... Il luogo in cui doveva eseguirsi l'obbligazione (ex art. 20 cpc ) è senz'altro Pavone Canavese....". Appare incontestabile che la motivazione, lungi dall'essere articolata ed esaustiva, era inesistente. L'eccezione era dunque irrituale e di conseguenza giuridicamente irrilevante. Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto rilevare d'ufficio la decadenza in cui era incorso il Comune (v. tra le altre Cass. n. 0 3985 del 04/12/1974: "il giudice adito, ed anche la corte di cassazione in sede di regolamento di competenza, possono d'ufficio rilevare i motivi che giustificano la competenza dello stesso giudice adito, incluso la decadenza in cui sia incorsa la parte che ha sollevato l'eccezione."; v. inoltre Cass. 15/1976) e ritenere radicata la propria competenza in base al profilo non ritualmente contestato.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione, e va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Brescia. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999