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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/07/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N° 4761 / 2023
TRIBUNALE FOGGIA CONTENZIOSO CIVILE TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
ATTORE Parte_1
E
- Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI/CONTUACI
Oggi 24/07/2025 alle ore 9:00 innanzi al dott. Lucia Napolitano, sono comparsi:
Per parte attrice , rappresentata e difesa dall'avv. Corsini Gianfranco , Parte_2
Per parte convenuta , rappresenta e difesa dall'avv. D'ADDATO GIOVANNA è Controparte_3 comparsa l'avv. Adele Di Roma
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. G. Corsini precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e ribadite con le note a verbale del 30.11.2023, alle quali si riporta;
l'avv. Adele Di Roma precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di costituzione e con le note del 21.2.2025 alle quali si riporta,
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il Giudice dott. Lucia Napolitano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Lucia Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4761 / 2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Corsini ATTORE Parte_1 Contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 D'addato Giovanna CONVENUTO
Nonché nei confronti di CP
Terzo pignorato non costituito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
l' ha proceduto – in data 28 ottobre 2022 – Controparte_6 procedeva alla notifica del pignoramento ex artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, fasc. 43/2022/13890, in danno di Parte_1
e del terzo pignorato;
[...] Controparte_7 l' assumeva di essere creditrice della somma di € 12.265,04, comprensivi degli interessi di mora e degli oneri della riscossione, CP_1 nonché degli accessori di legge, oltre interessi ed oneri maturandi, come da cartelle di pagamento notificate tutte in precedenza, con avviso di intimazione notificato per tutte in data 13/09/2022;
La debitrice esecutata proponeva opposizione, chiedendo la sospensione dell'esecuzione basata su tre motivi:
1)- nullità del pignoramento per: a) violazione o falsa applicazione dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 543 c.p.c; b) per mancata specificazione dei crediti asseritamente vantati, di cui non era stata indicata la fonte e la natura, contenendo l'atto solo la generica dicitura : “ per tributi/entrate “ ; c) per omessa prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali;
2)- Superamento del limite di pignorabilità fissata dalla legge, in quanto l'ordine di pagamento, era riferito alla corresponsione di tutto il credito e non già del solo quinto della somma dovuta
3)- Improcedibilità del pignoramento per avvenuta richiesta di rateazione dell'intero credito asseritamente preteso;
IL G.E. del procedimento cautelare iscritto al n°2195/22 RG, con ordinanza del 6.8.2203, rigettava la richiesta di sospensione sia per mancanza di fumus che in quanto non provato il periculum in mora, ponendo a carico dell'opponente le spese del cautelare;
la medesima opponente ha introdotto il giudizio di merito che ci occupa rassegnando le seguenti conclusioni:
“Previa revoca o modifica dell'ordinanza emessa dal primo giudice nel procedimento n. 2195/22 R.G.E. dell'intestato Tribunale, dichiarare illegittimo e/o improponibile e/o inammissibile l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 28/10/22 dall'
[...]
, Agente della riscossione per la , per tutti i motivi rappresentati nella narrativa che Controparte_6 Controparte_2 precede;
B)- per l'effetto, ordinare lo svincolo delle somme pignorate e la loro immediata restituzione a favore della odierna attrice in opposizione, maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno, determinato in via equitativa, ove ritenuto sussistente;
C)- statuire in ordine alle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, relative alle due fasi del giudizio;
costituitasi, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione; nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto carenza di interesse, in quanto la ha chiesto la rateizzazione e la definizione agevolata, che sono state accettate, e l' ha accettato Pt_1 CP_1 di non proseguire nel pignoramento e ha restituito le somme pignorate;
entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale e rinviarsi sul punto per discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Considerato che la cessazione della materia del contendere si verifica quando, a causa di eventi sopravvenuti, la situazione oggetto del contendere viene meno, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. In questi casi, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ma deve comunque decidere su chi ricadono le spese processuali.
Il principio della soccombenza virtuale, applicato in queste circostanze, implica che il giudice:
1. valuta la fondatezza delle ragioni di ciascuna parte:
2. Individua il soccombente virtuale:
3. pone le spese a carico del soccombente virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale
(cfr. Cass. n. 3148 del 2016).
Ritiene questo Giudice che nella fattispecie in esame debba dichiararsi la compensazione delle spese, essendosi verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Dalla documentazione in atti risulta l'infondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'atto di pignoramento e gli atti prodromici risultano ritualmente notificati all'opponente, mentre il secondo e terzo motivo di opposizione devono ritenersi solo parzialmente fondati.
Con riferimento ai due ultimi indicati motivi di opposizione, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento all'eccezione di superamento del limite, sebbene l' abbia accantonato le somme solo nella misura pignorabile CP_8 ex lege, il pignoramento ha un contenuto estremamente generico e indeterminato e effettivamente idoneo a ingenerare errori interpretativi;
l'eccepita istanza di rateizzazione, invece, (istanza 194146) non comprende tutte le cartelle poste a base del pignoramento opposto.
Le istanze 199045 e 199046 sono state parzialmente accolte. Esaminando dette istanze e detti provvedimenti di parziale accoglimento risulta che permangono, non oggetto di rateazione, alcuni atti sottesi al pignoramento, ossia quelli contraddistinti dai nn.:04320190025394535001, 04320190025394636001 e 250TULM000586/2012 (corrispondenti all' avviso di accertamento
64319016006895003000) per l'importo di €5.310,89: il corrispondente motivo di opposizione risulta pertanto infondato. ritenuta conseguentemente la reciproca soccombenza virtuale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere
Dichiara la compensazione delle spese e competenze sia della procedura cautelare che del presente giudizio di merito.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Foggia, 24/07/2025
Il GOT Lucia Napolitano
TRIBUNALE FOGGIA CONTENZIOSO CIVILE TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
ATTORE Parte_1
E
- Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI/CONTUACI
Oggi 24/07/2025 alle ore 9:00 innanzi al dott. Lucia Napolitano, sono comparsi:
Per parte attrice , rappresentata e difesa dall'avv. Corsini Gianfranco , Parte_2
Per parte convenuta , rappresenta e difesa dall'avv. D'ADDATO GIOVANNA è Controparte_3 comparsa l'avv. Adele Di Roma
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
L'avv. G. Corsini precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione e ribadite con le note a verbale del 30.11.2023, alle quali si riporta;
l'avv. Adele Di Roma precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di costituzione e con le note del 21.2.2025 alle quali si riporta,
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il Giudice dott. Lucia Napolitano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Lucia Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4761 / 2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Corsini ATTORE Parte_1 Contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 D'addato Giovanna CONVENUTO
Nonché nei confronti di CP
Terzo pignorato non costituito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
l' ha proceduto – in data 28 ottobre 2022 – Controparte_6 procedeva alla notifica del pignoramento ex artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, fasc. 43/2022/13890, in danno di Parte_1
e del terzo pignorato;
[...] Controparte_7 l' assumeva di essere creditrice della somma di € 12.265,04, comprensivi degli interessi di mora e degli oneri della riscossione, CP_1 nonché degli accessori di legge, oltre interessi ed oneri maturandi, come da cartelle di pagamento notificate tutte in precedenza, con avviso di intimazione notificato per tutte in data 13/09/2022;
La debitrice esecutata proponeva opposizione, chiedendo la sospensione dell'esecuzione basata su tre motivi:
1)- nullità del pignoramento per: a) violazione o falsa applicazione dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 543 c.p.c; b) per mancata specificazione dei crediti asseritamente vantati, di cui non era stata indicata la fonte e la natura, contenendo l'atto solo la generica dicitura : “ per tributi/entrate “ ; c) per omessa prova dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali;
2)- Superamento del limite di pignorabilità fissata dalla legge, in quanto l'ordine di pagamento, era riferito alla corresponsione di tutto il credito e non già del solo quinto della somma dovuta
3)- Improcedibilità del pignoramento per avvenuta richiesta di rateazione dell'intero credito asseritamente preteso;
IL G.E. del procedimento cautelare iscritto al n°2195/22 RG, con ordinanza del 6.8.2203, rigettava la richiesta di sospensione sia per mancanza di fumus che in quanto non provato il periculum in mora, ponendo a carico dell'opponente le spese del cautelare;
la medesima opponente ha introdotto il giudizio di merito che ci occupa rassegnando le seguenti conclusioni:
“Previa revoca o modifica dell'ordinanza emessa dal primo giudice nel procedimento n. 2195/22 R.G.E. dell'intestato Tribunale, dichiarare illegittimo e/o improponibile e/o inammissibile l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 28/10/22 dall'
[...]
, Agente della riscossione per la , per tutti i motivi rappresentati nella narrativa che Controparte_6 Controparte_2 precede;
B)- per l'effetto, ordinare lo svincolo delle somme pignorate e la loro immediata restituzione a favore della odierna attrice in opposizione, maggiorate di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno, determinato in via equitativa, ove ritenuto sussistente;
C)- statuire in ordine alle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, relative alle due fasi del giudizio;
costituitasi, la creditrice opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione; nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto carenza di interesse, in quanto la ha chiesto la rateizzazione e la definizione agevolata, che sono state accettate, e l' ha accettato Pt_1 CP_1 di non proseguire nel pignoramento e ha restituito le somme pignorate;
entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale e rinviarsi sul punto per discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Considerato che la cessazione della materia del contendere si verifica quando, a causa di eventi sopravvenuti, la situazione oggetto del contendere viene meno, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. In questi casi, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ma deve comunque decidere su chi ricadono le spese processuali.
Il principio della soccombenza virtuale, applicato in queste circostanze, implica che il giudice:
1. valuta la fondatezza delle ragioni di ciascuna parte:
2. Individua il soccombente virtuale:
3. pone le spese a carico del soccombente virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale
(cfr. Cass. n. 3148 del 2016).
Ritiene questo Giudice che nella fattispecie in esame debba dichiararsi la compensazione delle spese, essendosi verificata un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Dalla documentazione in atti risulta l'infondatezza del primo motivo di opposizione, in quanto l'atto di pignoramento e gli atti prodromici risultano ritualmente notificati all'opponente, mentre il secondo e terzo motivo di opposizione devono ritenersi solo parzialmente fondati.
Con riferimento ai due ultimi indicati motivi di opposizione, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento all'eccezione di superamento del limite, sebbene l' abbia accantonato le somme solo nella misura pignorabile CP_8 ex lege, il pignoramento ha un contenuto estremamente generico e indeterminato e effettivamente idoneo a ingenerare errori interpretativi;
l'eccepita istanza di rateizzazione, invece, (istanza 194146) non comprende tutte le cartelle poste a base del pignoramento opposto.
Le istanze 199045 e 199046 sono state parzialmente accolte. Esaminando dette istanze e detti provvedimenti di parziale accoglimento risulta che permangono, non oggetto di rateazione, alcuni atti sottesi al pignoramento, ossia quelli contraddistinti dai nn.:04320190025394535001, 04320190025394636001 e 250TULM000586/2012 (corrispondenti all' avviso di accertamento
64319016006895003000) per l'importo di €5.310,89: il corrispondente motivo di opposizione risulta pertanto infondato. ritenuta conseguentemente la reciproca soccombenza virtuale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere
Dichiara la compensazione delle spese e competenze sia della procedura cautelare che del presente giudizio di merito.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Foggia, 24/07/2025
Il GOT Lucia Napolitano