Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00805/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Di Paolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli studi Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento/accertamento della illegittimità
del silenzio serbato Università degli studi Perugia sull’istanza di rilascio della certificazione relativa agli esami svolti presentata dalla ricorrente,
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere detta certificazione, previa ricostituzione della sua posizione sul portale dell’Università;
in subordine, per la restituzione delle somme versate per il corso di studi finalizzato al rilascio della certificazione, maggiorate di interessi e rivalutazione, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa LA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la -OMISSIS- ha agito ex art. 117 cod. proc. amm. per l’annullamento/accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’Università degli studi di Perugia sull’istanza di rilascio della certificazione relativa agli esami svolti presentata dalla stessa ricorrente, nonché per l’accertamento del proprio diritto ad ottenere detta certificazione, previa ricostituzione della sua posizione sul portale dell’Università. In subordine, la ricorrente ha agito per la restituzione delle somme versate per il corso di studi finalizzato al rilascio della certificazione, maggiorate di interessi e rivalutazione, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
2. Emerge dagli atti di causa che l’odierna ricorrente ha conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia il diploma di laurea triennale in Scienze motorie e sportive in data 2 dicembre 2021 e la laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate in data 19 luglio 2023.
Riferisce la ricorrente che la -OMISSIS- « si è poi iscritta al percorso formativo Ambito Disciplinare A B e C, finalizzato all’acquisizione dei 24 CF di cui al Dlgvo 59/2017 per le classi di concorso A 48 e A/49 superando i relativi esami secondo la tempistica stabilita dallo stesso Ateneo ».
In data -OMISSIS- la ricorrente ha presentato, attraverso la procedura informatica disponibile in SOL (servizi on line del portale dell’Ateneo), una domanda di riconoscimento dei crediti già maturati nel corso degli studi universitari seguendo le indicazioni pubblicate nella pagina web dell’Ateneo visibile al link https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea-5cfu-e-24cfu e utilizzando il modulo ivi reperito (“Modello riservato ai laureati magistrali per il riconoscimento dei 24 CF conseguiti nel loro intero percorso formativo”). Tale istanza è stata presentata conformemente a quanto richiesto dall’art. 3, comma 7, del d.m. n. 616 del 2017 che prevede che « nelle more dell’attuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, per i laureati magistrali e per i diplomati di II livello che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i crediti di cui al comma 3, la certificazione di cui al comma 5 è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 ».
A completamento della procedura, la -OMISSIS- ha effettuato il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00 e del contributo di spese pratica di € 50,00 tramite il portale PagoPa, così come indicato nella pagina web dell’Università.
Riferisce la ricorrente che nelle more, confidando nella regolarità della sua posizione, la stessa si è iscritta al concorso per l’insegnamento nella classe di concorso A48 e A049; ha superato il concorso A049, collocandosi in posizione utile con punti 163,50. Evidenzia la ricorrente che il possesso dei 24 CF è titolo di accesso ai concorsi previsti dallo stesso d.lgs. n. 59 del 2017, nonché titolo riconosciuto per essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle graduatorie di circolo e di istituto.
In assenza di un riscontro da parte dell’Università, in data -OMISSIS- [ rectius -OMISSIS-] ha diffidato l’Ateneo a mezzo del proprio legale.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’Ateneo ha riscontrato detta diffida nei seguenti termini: « La -OMISSIS- ha inviato istanza per il rilascio della Dichiarazione dei 24 CF di cui al DM 616/2017 in data -OMISSIS-. Come previsto dalla L. 26 giugno 2022, n. 79 e come indicato nella pagina web https://www.unipg.it/didattica/percorsi-post-laurea/5cfu-e-24-cfu è possibile richiedere la dichiarazione dei 24 CF solo ed esclusivamente a coloro che hanno conseguito totalmente detti crediti entro la data del 31 ottobre 2022. La -OMISSIS- ha sostenuto l’esame di “PSICOLOGIA DELLO SPORT E MENTAL COACHING” in data 23 febbraio 2023, dunque successivamente al termine sopra indicato. Per tale motivo non è possibile rilasciare alla -OMISSIS- la Dichiarazione dei 24 CF ».
Nella medesima data, con pec del proprio legale assunta a prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, l’odierna ricorrente prendeva atto di quanto sopra, riservandosi ulteriori azioni.
Successivamente, con pec del -OMISSIS- (doc. 7 del deposito di parte ricorrente, recante come oggetto “richiesta di accesso”), l’odierna ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha richiesto all’Università degli studi di Perugia, alla luce dei chiarimenti dalla medesima forniti, « il rilascio della certificazione attestante il conseguimento dei 24 CF ». Nel corpo del medesimo atto si esplicita che è richiesto all’Ateneo « il rilascio di un atto che certifichi un fatto, ossia esami superati dalla -OMISSIS- e punteggi con relativi CF », evidenziando che « nulla era richiesto in ordine ad ammissioni in ruolo a codesta Università, come è evidente che codesta Università difetti in modo assoluto non di competenza ma proprio di attribuzione circa la validità degli FC, in qualunque data acquisiti, per quanto attiene a futuri sviluppi lavorativi della carriera della -OMISSIS- ».
Non risultano in atti ulteriori riscontro da parte dell’Università.
3. Nell’unico motivo in diritto la parte ricorrente ha lamentato che l’Università non si sia limitata a negare il rilascio del certificato in quanto non dovuto, bensì abbia effettuato un’istruttoria e una ricognizione normativa in base alla quale non ha rilasciato il certificato alla luce di una sopravvenuta modifica normativa in relazione alle abilitazioni concorsuali, pur avendo la ricorrente espletato tutto quanto richiesto dalla legge.
La parte ricorrente afferma che ciò che è stato richiesto all’Ateneo non sia la “normale” dichiarazione dei 24 CF, bensì che « l’Università, a prescindere, specificasse il percorso formativo seguito in ambito universitario per l’acquisizione dei 24 CF, previa ricognizione della propria posizione in ambito ... universitario, a prescindere da considerazioni riferite ai concorsi. Ha quindi chiesto l’espressione di una valutazione definitiva inerente la propria posizione nei confronti del percorso di studi seguito, come delineato dal DM 616/2017. Definitiva in quanto, tra l’altro, atta a risolvere il contrasto tra il provvedimento di -OMISSIS- e le risultanze del portale SOL». Rispetto a tale richiesta l’Università degli studi di Perugia sarebbe rimasta silente, mentre, ad avviso di parte ricorrente, graverebbe in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere «a prescindere da qualsiasi valutazione circa l’idoneità di uno degli esami sostenuti ai fini dell’ammissione a concorsi che non è l’Università a bandire ».
Si evidenzia che il d.m. n. 616 del 2017, in attuazione del d.lgs. n. 59 del 2017 ha dettato la disciplina relativa all’acquisizione dei crediti formativi necessari per l’accesso alla docenza (fissati in 24 CF); è fatto obbligo alle Università di individuare percorsi che consentano l’acquisizione di detti crediti secondo le modalità indicate, all’esito dei quali le singole Università certificano il raggiungimento degli obiettivi, indicando gli insegnamenti impartiti, i settori, le votazioni, e, infine, i crediti acquisiti per ciascuna materia. Il conseguimento dei crediti deve essere certificato dall’Ente che cura il percorso formativo, deputato a verificare la rispondenza tra il corso di studi seguito dallo studente ed i corsi individuati dagli allegati al decreto ministeriale stesso; essendo tale rispondenza espressione di attività valutativa rimessa alla Università, non può essere oggetto di autocertificazione.
Ritiene la ricorrente che tale attività valutativa debba essere svolta nei confronti della -OMISSIS- – prescindendo dalle sopravvenienze normative già ritenute ostative dall’Ateneo – e che, laddove la stessa risultasse negativa – non ritenendosi il percorso formativo coerente con le prescrizioni del d.m. – « l’Università dovrebbe rendere tutto quanto introitato sotto falsa promessa, salvo risarcimento del maggior danno ».
4. Si è costituita per resistere in giudizio l’Università degli studi di Perugia.
La difesa resistente ha preliminarmente puntualizzato in fatto che, diversamente da quanto parrebbe emergere dalla ricostruzione attorea, la -OMISSIS- non ha seguito il percorso formativo specifico finalizzato all’acquisizione dei 24 CF per il percorso da docente disciplinato dal d.lgs. n. 59 del 2017 e dal d.m. n. 616 del 2017 e non ha versato quindi le tasse per la frequenza di detto percorso; l’odierna ricorrente ha, invece, sostenuto gli esami ritenuti utili per il riconoscimento dei suddetti 24 CF nell’ambito dei propri studi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea triennale prima e della laurea magistrale poi.
In merito alla richiesta della ricorrente è stato evidenziato che, ai sensi del suddetto art. 3, comma 4, del d.m. n. 616 del 2017, come richiamato dal comma 7 del medesimo d.m., per ottenere la dichiarazione dei 24 CF devono essere maturati almeno 6 CF in almeno tre dei seguenti ambiti disciplinari: a) pedagogia, pedagogia speciale, didattica dell’inclusione (tutti i SSD M-PED); b) psicologia (tutti i SSD M-PSI); c) antropologia (M-DEA/01, M-FIL/03, L-ART/08); d) metodologie e tecnologie didattiche (M-PED/03, M-PED/04, MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02 - oppure i SSD previsti dagli allegati B e C di cui al D.M. 616/2017 per ciascuna classe di concorso). Con l’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 che ha introdotto la disciplina del riconoscimento dei CF necessari per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento, vi è stato un aumento del numero di CF necessari per l’accesso alle classi di concorso da 24 a 60, con la previsione di un regime transitorio: « Art. 18-bis (Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo). - 1. Fino al 31 dicembre 2024 ... sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CF/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento ». Conseguentemente, in data 2 novembre 2022 – pertanto in data anteriore all’istanza di parte ricorrente datata -OMISSIS- – è stato pubblicato dall’Ateneo un avviso nella pagina web relativo ai 24 CF, in cui si comunicava che « dal 01/11/2022 sarà possibile richiedere la dichiarazione dei 24 CF SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a coloro che hanno conseguito totalmente detti crediti alla data del 31/10/2022 come previsto dalla legge n. 79 del 29/06/2022 ».
Nel caso che occupa la studentessa ha sostenuto l’esame di psicologia dello sport e mental coaching, SSD M-PSI/05, 5 CF in data 23 febbraio 2023; di conseguenza la Commissione di Ateneo, nella riunione del 1° settembre 2023 – come da verbale versato in atti – ha ritenuto non riscontrabile positivamente l’istanza della -OMISSIS-. Sebbene la ricorrente asserisca di aver inizialmente visualizzato sulla piattaforma SOL un esito positiva alla propria domanda – probabilmente attribuibile ad un mero errore materiale – la dichiarazione non è mai stata prodotta – come più volte specificato telefonicamente alla stessa – non essendo il nominativo della -OMISSIS- mai comparso negli elenchi pubblicati nel sito dell’Università al paragrafo “Rilascio dichiarazione finale di cui al DM 616/2017”.
La difesa erariale ha eccepito l’insussistenza, nel caso in esame, del presupposto indefettibile del ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., ovvero dell’inerzia della P.A. L’Università non è rimasta inerte né a fronte della presentazione dell’istanza del -OMISSIS- né una volta ricevuta la diffida del legale in data -OMISSIS-: nel primo caso, l’istanza è stata valutata subito dalla Commissione secondo la procedura indicata nel portale e l’esito è stato pubblicato nel SOL della ricorrente perlomeno a far data dal -OMISSIS-, mentre la diffida del -OMISSIS- è stata riscontrata con un provvedimento di diniego esplicito in data -OMISSIS-. La mail inviata dal difensore della ricorrente in data -OMISSIS- non potrebbe essere qualificata come un’istanza formale, bensì come una mera doglianza che non necessitava di riscontro alcuno. In ogni caso, le censure formulate nel ricorso si risolverebbero in una contestazione delle ragioni poste a fondamento del provvedimento negativo reso dall’Amministrazione sull’istanza del -OMISSIS- e comunicato sul SOL della -OMISSIS- o, quantomeno, del diniego espresso in data -OMISSIS-; in relazione ad entrambi gli atti sono inutilmente decorsi i termini di impugnazione.
La parte resistente ha, in particolare, evidenziato che il calendario di esami disposto dall’Ateneo era quello relativo al corso di laurea magistrale che stava frequentando la -OMISSIS-, valido per tutti gli studenti immatricolati allo stesso corso e non finalizzato esclusivamente all’acquisizione dei CF necessari per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento. Considerando che l’Università degli studi di Perugia aveva comunicato che, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 69 del 2022, i 24 CF potevano essere riconosciuti purché conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (con avviso del 2 novembre 2022), la ricorrente ha presentato la domanda di riconoscimento dei 24 CF pur in assenza dei requisiti per il rilascio della dichiarazione stessa. Conseguentemente, del tutto legittimamente l’Ateneo, conformandosi alla normativa vigente, ha negato il rilascio della dichiarazione richiesta con l’istanza del -OMISSIS-.
5. La ricorrente ha replicato evidenziando, in particolare, come oggetto dell’istanza attorea rimasta inevasa fosse « il rilascio di un atto che certifichi gli esami superati dalla -OMISSIS- e punteggi con i relativi FC », essendo stato evidenziato già in quella sede « che codesta Università difetti di attribuzione circa la validità degli FC in qualunque modo acquisiti, per quanto attiene ai futuri sviluppi lavorativi della ricorrente. … Sarà poi cura delle Amministrazioni competenti decidere in ordine alla validità degli FC ( .. a fini concorsuali) ». Anche a fronte delle segnalate incongruenze del sistema SOL, l’Amministrazione avrebbe dovuto riscontrare l’istanza di parte ricorrente al fine di superare un problema che lo stesso ateneo avrebbe creato non dando corretta attuazione alla normativa transitoria, in modo da consentire il completamento del ciclo di studi da essa stessa attivato prima del 30 ottobre 2022, non notiziando gli studenti mentre era in corso il termine, e limitandosi ad un informale avviso a termine scaduto sul portale. La parte ricorrente ha, infine, eccepito « l’illegittimità costituzionale della L 69/2022, art 18 bis, nella parte in cui non coordina il termine del 10 ottobre 2022 con la durata e la calendarizzazione dei corsi universitari validi per il conseguimento degli FC in numero di 24, per violazione degli artt. 3, 34 e 35 della Costituzione ».
6. Alla camera di consiglio del 4 novembre 2025 il Collegio ha rilevato la sussistenza di possibili profili di improcedibilità del ricorso connessi al deposito in atti da parte della difesa resistente di due certificazioni in data 14 ottobre 2025; indi, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Può prescindersi, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dalla difesa resistente, presentandosi il ricorso non meritevole di accoglimento.
8. Appare opportuno richiamare, seppur succintamente, il quadro normativo in cui si colloca la vicenda per cui è causa.
Con d.lgs. n. 59 del 2017, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 -OMISSIS- 2015, n. 107”, è stato introdotto quale requisito per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento nelle scuole secondarie il possesso di 24 crediti formativi universitari (CF) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (cfr. art. 5 nell’originaria formulazione).
Il successivo decreto del Ministero dell’istruzione n. 616 del 2017 è intervenuto a specificare i settori disciplinari, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative e gli eventuali costi a carico degli interessati per il conseguimento dei predetti 24 CF. In particolare, ai sensi del art. 3, comma 5, del citato d.m. n. 616 del 2017, « al termine del percorso l’istituzione universitaria o accademica dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti. Detta certificazione assolve al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo ». I successivi commi 6 e 7 specificano che « 6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5, nei percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici ... purché relativi ai settori di cui al comma 3, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto ... 7. Nelle more dell’attuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, per i laureati magistrali e per i diplomati di II livello che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i crediti di cui al comma 3, la certificazione di cui al comma 5 è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 ».
Con le modifiche legislative introdotte dall’art. 44 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla l. n. 79 del 2022, il sistema dei 24 CF è stato gradualmente sostituito dal nuovo percorso abilitante di 60 CF. Il Legislatore ha introdotto una articolata disciplina transitoria, con la previsione, sino al 31 dicembre 2024, dell’ammissione alla partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico anche di « coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CF/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento » (cfr. art. 18 bis d.lgs. n. 59 del 2017).
9. Osserva preliminarmente il Collegio che le pretese fatte valere in giudizio dalla parte ricorrente si presentano invero non lineari e, anche a causa della mancata puntuale ricostruzione in fatto, di non facile esegesi.
La parte ricorrente espressamente afferma che l’ulteriore istanza rivolta all’Ateneo – relativamente alla quale non si specifica la data, onerando il Collegio dell’individuazione della stessa nella documentazione allegata al ricorso – non sarebbe volta ad ottenere la dichiarazione di cui all’art. 3 comma 7 d.m. n. 616 del 2017, già negata con il provvedimento del -OMISSIS-, non tempestivamente gravato.
La ricorrente ambirebbe, invece, al rilascio di una “certificazione relativa agli esami svolti” – così nell’epigrafe del ricorso – che tuttavia, secondo quanto esposto nel corpo del ricorso e delle successive difesa, dovrebbe risolversi in una verifica della rispondenza del corso di studi seguito dalla studentessa ( rectius , di taluni degli esami sostenuti nell’ambito dei corsi di laurea triennale e magistrale) ai corsi individuati dagli allegati al d.m. n. 616 del 2017 al fine del conseguimento dei 24 CF come decritto dalla normativa sopra richiamata.
In definitiva, l’istanza presentata dalla -OMISSIS-, rispetto alla quale la stessa lamenta un presunto silenzio serbato dall’Università degli studi di Perugia, era volta ad ottenere null’altro che il riconoscimento dei 24 CF maturati nel corso della sua carriera universitaria abilitanti per l’accesso alle classi di concorso per l’insegnamento, già negato dall’Ateneo.
Quanto sopra è confermato dall’esito della discussione in pubblica udienza, laddove al rilievo officioso della possibile improcedibilità del ricorso atteso il deposito agli atti di causa da parte della difesa resistente di due certificazioni recanti, tanto per il percorso di studi che ha condotto al diploma di laurea che per quello relativo alla successiva laurea magistrale, il dettaglio degli esami sostenuti con data, voto riportato e corrispondenti CF (allegati 8 e 9, depositati in data 14 ottobre 2025), la difesa attorea ha evidenziato la persistenza dell’interesse al giudizio, essendo differente l’oggetto della richiesta della ricorrente.
Risulta, pertanto, evidente che la ricorrente non aspiri alla mera certificazione degli esami svolti e dei crediti conseguiti (pienamente soddisfatta dalla produzione documentale richiamata), bensì postuli il rilascio di un provvedimento assunto all’esito della medesima valutazione già svolta con esito negativo dall’Ateneo, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non fatta oggetto di impugnativa.
La domanda di parte ricorrente non può che essere considerata che come una sostanziale istanza di riesame di valutazioni già assunte dall’Amministrazione. Deve, pertanto, ritenersi che non sussisteva in capo all’Università alcun obbligo di provvedere rispetto all’istanza avanzata dall’odierna ricorrente in data -OMISSIS-, non potendo, conseguentemente, ritenersi formato alcun illegittimo silenzio.
Difatti, per orientamento consolidato, « il giudizio avverso il silenzio della P.A. (disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a.) ... ha in primo luogo un contenuto necessario di accertamento circa l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere a fronte di una istanza. La giurisprudenza è assolutamente concorde e consolidata nel ritenere che, a fronte di istanze volte a sollecitare l’esercizio da parte della P.A. dei suoi poteri di autotutela e, in particolare, del potere di annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento (art. 21 nonies L. n. 241/1990), non sussista tale obbligo provvedimentale. L’inconfigurabilità di un obbligo della P.A. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, discende, da un lato, dalla natura officiosa e ampiamente discrezionale (soprattutto nell’an) del potere di autotutela; dall’altro, dal fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 aprile 2022 n. 2564 secondo il quale “La proposizione dell’esercizio dei poteri di autotutela non è, di per sé, in grado di generare, un obbligo giuridico di provvedere, il cui inadempimento possa legittimare l’attivazione delle tutele avverso i rifiuti, le inerzie o i silenzi antigiuridici; questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 che prefigura l’iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, ma si giustifica, alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (Cons. Stato, Sent. V, 24 settembre 2019, n. 6420)”. (…) “L’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico)” (…) “il potere di autotutela è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. (cfr. ex multis, Cons. di Stato, V, 4 maggio 2015, n. 2237; Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309; 7 -OMISSIS- 2014, n. 3426; 24 settembre 2013, n. 4714; Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 355; sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5199; sez. VI, 9 -OMISSIS- 2013, n. 3634) salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia”); - per consolidata giurisprudenza, non è poi consentito al privato di eludere il prescritto termine decadenziale, introducendo le censure riferite ad un atto divenuto inoppugnabile (come è medio tempore diventato l’esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente ed il decreto di approvazione della graduatoria che lo vede pretermesso) attraverso il meccanismo dell’impugnazione del silenzio serbato dalla P.A. sulla istanza di rimozione in autotutela dello stesso atto, aggirando così il citato termine in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche » (T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV ter, 4 ottobre 2023, n. 14693).
10. Alla luce degli atti di causa si presenta come destituita di fondamento la domanda, formulata in via subordinata, di « restituzione delle somme versate per il corso di studi finalizzato al rilascio della certificazione ». In disparte ogni considerazione circa l’assenza di ogni allegazione, la ricorrente risulta aver frequentato unicamente i corsi di studi universitari finalizzati al rilascio rispettivamente diploma di laurea triennale in Scienze motorie e sportive e la laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate del diploma di laurea, affettivamente conseguiti in data in data 2 dicembre 2021 e 19 luglio 2023.
11. In questo quadro, si presenta infine priva della necessaria rilevanza l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente con la memoria di replica, peraltro in modo del tutto generico e con errata indicazione della norma oggetto. Difatti, in alcun modo un eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18 bis del d.lgs. n. 59 del 2017, introdotto dall’art. 44 del d.l. n. 36 del 2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 79 del 2022 (cui si ritiene volesse riferirsi parte ricorrente indicando la l. n. 69 del 2022), potrebbe incidere sull’oggetto del presente giudizio.
12. Per quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IE NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
LA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA EL | IE NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.