TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1204 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. LODI EMANUELA presso cui elettivamente domicilia in
VIA ISABELLA D'ESTE 17 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 03.05.1986 nel Comune di Guastalla (RE), tra i Sigg.ri e Parte_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze 2. Revocare l'obbligo per il padre di concorrere nel mantenimento del figlio corrispondendo la Per_1
1 2
somma mensile di euro 250,00 essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
3.Revocare l'assegnazione della casa coniugale nonché l'obbligo di concorrere nel pagamento delle utenze domestiche relative alla stessa.
4. Darsi atto che nessun assegno divorzile spetterà alle parti, non sussistendone i presupposti.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha dedotto che:
- in data 03.05.1986 nel Comune di Guastalla (RE), contraeva matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al Atto N. 28 parte II serie A - anno 1986 - con nata a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc. ; C.F._2
- dall'unione coniugale sono nati i figli il 02.10.1986, Per_2
prematuramente deceduta ed in data 28.12.2000 il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente;
- con decreto di omologa Cron. n. 324/2015 del 10.02.2015-RG 3478/2014 il Tribunale di AN omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 14.01.2015, prevedendo tra l'altro l'assegnazione della casa coniugale alla odierna resistente, collocataria del figlio minore, e un contributo economico a carico del padre per il mantenimento del figlio;
Per_1
- nel frattempo, il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente poiché lavora in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta Smeg di Guastalla (RE).
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, pur ritualmente citata non si è costituita.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 25.11.2025, senza termini per le memorie, non essendo stato assunto alcun mezzo istruttorio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 3
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa Cron. n. 324/2015 del 10.02.2015-RG 3478/2014 , con cui il Tribunale di
AN omologava la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi sin da epoca precedente alla separazione, e, dunque, certamente per un periodo ininterrotto richiesto dalla legge dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 , e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all'interno dell'ordinanza n. 5177/2024. In conseguenza a quanto sopra specificato, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Nel caso di specie il figlio ha ormai compiuto 25 anni, e avendo Per_1 superato anche l'età prevista per l'eventuale completamento del ciclo di studi universitari, può definirsi “figlio adulto”. Pertanto nella contumacia della resistente
, genitore presso cui tale figlio ancora risiede (cfr. certificato di residenza in atti) e quindi del genitore legittimato a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio,
3 4
deve ritenersi che sia venuto meno il diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori. Conseguentemente, avendo l'unico figlio della coppia residente presso la madre , raggiunto l'autosufficienza economica, deve revocarsi anche l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di lite nella misura della metà, con condanna della resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente , secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio ed a carico Persona_3
di Parte_1
Revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Suzzara Strada Sabbadini 1, a
; Controparte_1
non ripetibili le spese di lite nella misura della metà;
condanna alla refusione della residua metà delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1904,50 oltre iva e cpa come per legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guastalla (RE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile (Anno 1986, numero 28, parte
II, Serie A).
Così deciso in AN nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1204 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. LODI EMANUELA presso cui elettivamente domicilia in
VIA ISABELLA D'ESTE 17 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 03.05.1986 nel Comune di Guastalla (RE), tra i Sigg.ri e Parte_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze 2. Revocare l'obbligo per il padre di concorrere nel mantenimento del figlio corrispondendo la Per_1
1 2
somma mensile di euro 250,00 essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
3.Revocare l'assegnazione della casa coniugale nonché l'obbligo di concorrere nel pagamento delle utenze domestiche relative alla stessa.
4. Darsi atto che nessun assegno divorzile spetterà alle parti, non sussistendone i presupposti.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente ha dedotto che:
- in data 03.05.1986 nel Comune di Guastalla (RE), contraeva matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune al Atto N. 28 parte II serie A - anno 1986 - con nata a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc. ; C.F._2
- dall'unione coniugale sono nati i figli il 02.10.1986, Per_2
prematuramente deceduta ed in data 28.12.2000 il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente;
- con decreto di omologa Cron. n. 324/2015 del 10.02.2015-RG 3478/2014 il Tribunale di AN omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 14.01.2015, prevedendo tra l'altro l'assegnazione della casa coniugale alla odierna resistente, collocataria del figlio minore, e un contributo economico a carico del padre per il mantenimento del figlio;
Per_1
- nel frattempo, il figlio è maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente poiché lavora in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ditta Smeg di Guastalla (RE).
Tanto premesso, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, pur ritualmente citata non si è costituita.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 25.11.2025, senza termini per le memorie, non essendo stato assunto alcun mezzo istruttorio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 3
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il decreto di omologa Cron. n. 324/2015 del 10.02.2015-RG 3478/2014 , con cui il Tribunale di
AN omologava la separazione personale dei coniugi.
Del pari è provata, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi sin da epoca precedente alla separazione, e, dunque, certamente per un periodo ininterrotto richiesto dalla legge dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L. 55/2015 , e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, si osserva che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, all'interno dell'ordinanza n. 5177/2024. In conseguenza a quanto sopra specificato, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento.
Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Nel caso di specie il figlio ha ormai compiuto 25 anni, e avendo Per_1 superato anche l'età prevista per l'eventuale completamento del ciclo di studi universitari, può definirsi “figlio adulto”. Pertanto nella contumacia della resistente
, genitore presso cui tale figlio ancora risiede (cfr. certificato di residenza in atti) e quindi del genitore legittimato a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio,
3 4
deve ritenersi che sia venuto meno il diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori. Conseguentemente, avendo l'unico figlio della coppia residente presso la madre , raggiunto l'autosufficienza economica, deve revocarsi anche l'assegnazione della casa coniugale alla resistente.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di lite nella misura della metà, con condanna della resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del ricorrente , secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
Parte_1 Controparte_1
revoca l'assegno di mantenimento in favore del figlio ed a carico Persona_3
di Parte_1
Revoca l'assegnazione della casa coniugale sita in Suzzara Strada Sabbadini 1, a
; Controparte_1
non ripetibili le spese di lite nella misura della metà;
condanna alla refusione della residua metà delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1904,50 oltre iva e cpa come per legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Guastalla (RE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile (Anno 1986, numero 28, parte
II, Serie A).
Così deciso in AN nella Camera di Consiglio del 18/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
4