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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22544/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Lungo Po Antonelli n. 141, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. GRECO SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Giosuè Carducci n. 2, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. TAMBURELLO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 27/06/2024 e accettata dalle parti all'udienza del 21/01/2025.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in PALERMO il 29/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 215 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14/01/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21/12/2022. Con ricorso depositato il 21/12/2023 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la L. n. 898/1970, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Torino.
Con comparsa depositata il 27/05/2024 si costituiva in giudizio il sig. non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti ritualmente depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 27/06/2024 venivano sentite le parti e il Giudice proponeva loro una proposta transattiva ex artt. 185 bis e 91 c.p.c. I difensori delle parti chiedevano breve rinvio per valutare la proposta del Giudice e chiedevano disporsi, in via provvisoria e urgente, in conformità alla proposta stessa. Il Giudice, pertanto, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 21/01/2025, i difensori delle parti chiedevano precisarsi le conclusioni nei termini di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice alla precedente udienza. Il Giudice, quindi, si riservava.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini della proposta transattiva formulata, in sede d'udienza, dal Giudice Delegato, cui le parti hanno aderito. Le condizioni di cui alla predetta proposta appaiono adeguate alle condizioni economiche delle parti, nonché aderenti ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e pertanto:
DISPONE l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre Per_1
e collocazione paritaria. DISPONE un calendario di visite padre-minore come da comparsa di costituzione del resistente
27/05/2024 e precisamente:
-una settimana, quella nella quale il figlio trascorrerà il week end con lui, dal lunedì dalle ore 17.30 con pernottamento fino al mercoledì alle ore 08.00, se in periodo scolastico prelevandolo dall'uscita della scuola e riaccompagnandolo a scuola, se in periodo non scolastico oppure festivo e/o estivo prelevandolo da casa della madre e riaccompagnandolo presso la stessa. Il padre prenderà con sé il figlio minore il sabato dalle ore 9.00 da casa della madre e lo terrà con sé con pernottamento fino alle ore 08,00 del lunedì mattina, accompagnandolo a scuola se in periodo scolastico o presso l'abitazione della madre se in periodo non scolastico oppure festivo e/o estivo. Inoltre, nella settimana successiva
– quella nella quale il figlio minore trascorrerà il week end con la madre - il padre terrà con sé il figlio minore dal mercoledì dalle ore 17.30 con pernottamento fino alle ore 08.00 del sabato, se in periodo scolastico prelevandolo dall'uscita della scuola e riaccompagnandolo a scuola, se in periodo non scolastico oppure festivo e/o estivo prelevandolo da casa della madre e riaccompagnandolo presso la stessa;
-i genitori potranno concordare qualora se ne ravvisi la necessità modalità diverse nell'esercizio del diritto di visita nel rispetto delle esigenze del piccolo e degli stessi genitori;
Per_1
-il padre terrà con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre Per_1 ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
-il padre terrà con sé il figlio durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
Per_1
-il padre terrà con sé in occasione delle altre festività infrasettimanali, comprensive di Per_1 eventuali “ponti” ed il giorno del compleanno del figlio, ovvero Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2° Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre, alternandosi con l'altro genitore;
-durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a garantire una telefonata quotidiana di Per_1 con l'altro genitore.
DISPONE un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 200,00 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22544/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Lungo Po Antonelli n. 141, Torino presso lo Parte_1 studio dell'avv. GRECO SILVIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Giosuè Carducci n. 2, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. TAMBURELLO ANTONINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 27/06/2024 e accettata dalle parti all'udienza del 21/01/2025.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in PALERMO il 29/06/2018.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 215 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14/01/2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 21/12/2022. Con ricorso depositato il 21/12/2023 la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la L. n. 898/1970, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, conferma delle condizioni di separazione omologate dal Tribunale di Torino.
Con comparsa depositata il 27/05/2024 si costituiva in giudizio il sig. non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti ritualmente depositavano le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 27/06/2024 venivano sentite le parti e il Giudice proponeva loro una proposta transattiva ex artt. 185 bis e 91 c.p.c. I difensori delle parti chiedevano breve rinvio per valutare la proposta del Giudice e chiedevano disporsi, in via provvisoria e urgente, in conformità alla proposta stessa. Il Giudice, pertanto, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 21/01/2025, i difensori delle parti chiedevano precisarsi le conclusioni nei termini di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice alla precedente udienza. Il Giudice, quindi, si riservava.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini della proposta transattiva formulata, in sede d'udienza, dal Giudice Delegato, cui le parti hanno aderito. Le condizioni di cui alla predetta proposta appaiono adeguate alle condizioni economiche delle parti, nonché aderenti ai loro interessi e a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e pertanto:
DISPONE l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con residenza presso la madre Per_1
e collocazione paritaria. DISPONE un calendario di visite padre-minore come da comparsa di costituzione del resistente
27/05/2024 e precisamente:
-una settimana, quella nella quale il figlio trascorrerà il week end con lui, dal lunedì dalle ore 17.30 con pernottamento fino al mercoledì alle ore 08.00, se in periodo scolastico prelevandolo dall'uscita della scuola e riaccompagnandolo a scuola, se in periodo non scolastico oppure festivo e/o estivo prelevandolo da casa della madre e riaccompagnandolo presso la stessa. Il padre prenderà con sé il figlio minore il sabato dalle ore 9.00 da casa della madre e lo terrà con sé con pernottamento fino alle ore 08,00 del lunedì mattina, accompagnandolo a scuola se in periodo scolastico o presso l'abitazione della madre se in periodo non scolastico oppure festivo e/o estivo. Inoltre, nella settimana successiva
– quella nella quale il figlio minore trascorrerà il week end con la madre - il padre terrà con sé il figlio minore dal mercoledì dalle ore 17.30 con pernottamento fino alle ore 08.00 del sabato, se in periodo scolastico prelevandolo dall'uscita della scuola e riaccompagnandolo a scuola, se in periodo non scolastico oppure festivo e/o estivo prelevandolo da casa della madre e riaccompagnandolo presso la stessa;
-i genitori potranno concordare qualora se ne ravvisi la necessità modalità diverse nell'esercizio del diritto di visita nel rispetto delle esigenze del piccolo e degli stessi genitori;
Per_1
-il padre terrà con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre Per_1 ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
-il padre terrà con sé il figlio durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
Per_1
-il padre terrà con sé in occasione delle altre festività infrasettimanali, comprensive di Per_1 eventuali “ponti” ed il giorno del compleanno del figlio, ovvero Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2° Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre, alternandosi con l'altro genitore;
-durante le vacanze estive il minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo il minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a garantire una telefonata quotidiana di Per_1 con l'altro genitore.
DISPONE un assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 200,00 mensili, da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT e oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo.
PRENDE ATTO che l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
31.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.