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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/09/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 813/2023 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to BEORCHIA LUCA, ricorrente contro
) difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to STELLA ALESSANDRA e dall'avv.to SARTORI
RAFFAELLA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
Essendo già stato statuito lo scioglimento del matrimonio, chiedono congiuntamente che venga pronunciata sentenza alle seguenti ulteriori
1 condizioni:
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva nonché Persona_1 rafforzata alla madre con collocazione prevalente presso la stessa.
2. Il padre potrà incontrare la figlia a semplice richiesta previi accordi con Persona_1 la madre da concordarsi in base agli impegni lavorativi degli stessi. La presenza eventuale di persone terze durante la frequentazione padre-figlia devono potersi considerare figure supportive della relazione.
3. I genitori si impegnano a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, nel periodo in cui essi hanno con sé la figlia.
4. Il sig. verserà alla CP_1 sig.ra l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia. Le spese straordinarie relative alla salute e all'educazione della minore sono a carico dei genitori giusta metà e al riguardo si riportano al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie
Trib. Di Udine n. 3477 del 28.08.2015. L'importo verrà versato dal padre sul conto corrente acceso dalla sig.ra i cui estremi sono noti al Parte_1 resistente.
5. Gli assegni per il nucleo familiare, ovvero l'assegno unico, saranno percepiti in via esclusiva dalla madre;
le deduzioni per la figlia a carico saranno godute al 50% tra i genitori.
6. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti. 7.
Spese di causa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
19.7.2016 con e che dalla loro unione è nata Controparte_1
(16.6.2017), ha chiesto la pronuncia di scioglimento del Persona_1 vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
18.1.2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì l'affido esclusivo della figlia alla madre con collocamento prevalente presso la
2 stessa, diritto di vista paterno subordinato all'avvio di un percorso psicologico da parte del padre, e concorso paterno nel mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili.
In fase presidenziale non si costituiva. Controparte_1
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, ha confermato le condizioni della separazione prevedenti, nello specifico, l'affido esclusivo della figlia alla madre, con possibilità per il padre di vedere la minore due pomeriggi a settimana e un contributo paterno nel mantenimento della figlia a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha dunque nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
Nelle more si è costituito in giudizio anche il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di divorzio ma ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto. Ha chiesto, in particolare, l'affido condiviso della figlia e la previsione di un diritto di visita più ampio in proprio favore.
All'udienza del 21.11.2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art
190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Pronunciata sentenza n. 1258/2023 sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
All'udienza del 22.1.2024, sentite le parti, il giudice istruttore ha disposto l'immediata e urgente presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali dell'ambito competente per il Comune di Udine per attività di sostegno e controllo;
in particolare, il servizio sociale è stato invitato a monitorare l'andamento dell'esercizio del diritto di vista paterno, anche mediante attivazione di adeguato servizio educativo presso il domicilio del padre, con il compito di agevolare la programmazione degli incontri padre- figlia, valutare l'interazione della minore con il padre e aiutare quest'ultimo a gestire eventuali problematiche insorte.
È seguito un adeguato periodo di monitoraggio all'esito del quale,
3 all'udienza del 24.9.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse. Infatti, la forma di affido esclusivo rafforzata della minore alla madre e il diritto di visita paterno concordato, nell'ambito di un monitoraggio demandato al servizio sociale per la durata di almeno un anno, paiono condizioni pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali della figlia minore.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti attesi i preminenti interessi della minore in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la sentenza non definitiva n. 1255/2023 sullo status, così dispone:
1. Affida la figlia minore in via esclusiva nonché rafforzata Persona_1 alla madre con collocazione prevalente presso la stessa.
2. Il padre potrà incontrare la figlia a semplice richiesta previi Persona_1 accordi con la madre da concordarsi in base agli impegni lavorativi degli stessi. La presenza eventuale di persone terze durante la frequentazione padre-figlia devono potersi considerare figure supportive della relazione.
3. Prende atto che i genitori si impegnano a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, nel periodo in cui essi hanno con sé la figlia.
4. Dispone che il sig. verserà alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Le spese straordinarie relative alla salute e all'educazione della minore sono a carico dei genitori giusta metà e al riguardo si riportano al
Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie Trib. Di Udine n. 3477 del 28.08.2015. L'importo verrà versato dal padre sul conto corrente acceso dalla sig.ra i cui estremi sono noti al resistente. Parte_1
5. Prende atto che gli assegni per il nucleo familiare, ovvero l'assegno unico, saranno percepiti in via esclusiva dalla madre;
le deduzioni per la figlia a carico saranno godute al 50% tra i genitori.
4 6. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
7. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del
Servizio Sociale competente con finalità di monitoraggio.
7. Spese di causa integralmente compensate.
Si comunichi ai servizi sociali competenti.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e Parte_1 C.F._1 rappresentata dall'avv.to BEORCHIA LUCA, ricorrente contro
) difeso e Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv.to STELLA ALESSANDRA e dall'avv.to SARTORI
RAFFAELLA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
Essendo già stato statuito lo scioglimento del matrimonio, chiedono congiuntamente che venga pronunciata sentenza alle seguenti ulteriori
1 condizioni:
1. Affidare la figlia minore in via esclusiva nonché Persona_1 rafforzata alla madre con collocazione prevalente presso la stessa.
2. Il padre potrà incontrare la figlia a semplice richiesta previi accordi con Persona_1 la madre da concordarsi in base agli impegni lavorativi degli stessi. La presenza eventuale di persone terze durante la frequentazione padre-figlia devono potersi considerare figure supportive della relazione.
3. I genitori si impegnano a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, nel periodo in cui essi hanno con sé la figlia.
4. Il sig. verserà alla CP_1 sig.ra l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia. Le spese straordinarie relative alla salute e all'educazione della minore sono a carico dei genitori giusta metà e al riguardo si riportano al Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie
Trib. Di Udine n. 3477 del 28.08.2015. L'importo verrà versato dal padre sul conto corrente acceso dalla sig.ra i cui estremi sono noti al Parte_1 resistente.
5. Gli assegni per il nucleo familiare, ovvero l'assegno unico, saranno percepiti in via esclusiva dalla madre;
le deduzioni per la figlia a carico saranno godute al 50% tra i genitori.
6. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti. 7.
Spese di causa come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.2.2023 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
19.7.2016 con e che dalla loro unione è nata Controparte_1
(16.6.2017), ha chiesto la pronuncia di scioglimento del Persona_1 vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Udine, con decreto del
18.1.2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al
Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare.
Oltre alla pronuncia di divorzio, la ricorrente ha chiesto altresì l'affido esclusivo della figlia alla madre con collocamento prevalente presso la
2 stessa, diritto di vista paterno subordinato all'avvio di un percorso psicologico da parte del padre, e concorso paterno nel mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili.
In fase presidenziale non si costituiva. Controparte_1
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza ex art 4 l. 898/1970, ha confermato le condizioni della separazione prevedenti, nello specifico, l'affido esclusivo della figlia alla madre, con possibilità per il padre di vedere la minore due pomeriggi a settimana e un contributo paterno nel mantenimento della figlia a carico del padre pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha dunque nominato la dott.ssa Marta Diamante quale giudice istruttore.
Nelle more si è costituito in giudizio anche il resistente, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di divorzio ma ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto. Ha chiesto, in particolare, l'affido condiviso della figlia e la previsione di un diritto di visita più ampio in proprio favore.
All'udienza del 21.11.2023, la parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia da parte dei procuratori ai termini di cui all'art
190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Pronunciata sentenza n. 1258/2023 sullo status, le parti sono state nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
All'udienza del 22.1.2024, sentite le parti, il giudice istruttore ha disposto l'immediata e urgente presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali dell'ambito competente per il Comune di Udine per attività di sostegno e controllo;
in particolare, il servizio sociale è stato invitato a monitorare l'andamento dell'esercizio del diritto di vista paterno, anche mediante attivazione di adeguato servizio educativo presso il domicilio del padre, con il compito di agevolare la programmazione degli incontri padre- figlia, valutare l'interazione della minore con il padre e aiutare quest'ultimo a gestire eventuali problematiche insorte.
È seguito un adeguato periodo di monitoraggio all'esito del quale,
3 all'udienza del 24.9.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui in epigrafe.
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse. Infatti, la forma di affido esclusivo rafforzata della minore alla madre e il diritto di visita paterno concordato, nell'ambito di un monitoraggio demandato al servizio sociale per la durata di almeno un anno, paiono condizioni pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali della figlia minore.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti attesi i preminenti interessi della minore in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferma la sentenza non definitiva n. 1255/2023 sullo status, così dispone:
1. Affida la figlia minore in via esclusiva nonché rafforzata Persona_1 alla madre con collocazione prevalente presso la stessa.
2. Il padre potrà incontrare la figlia a semplice richiesta previi Persona_1 accordi con la madre da concordarsi in base agli impegni lavorativi degli stessi. La presenza eventuale di persone terze durante la frequentazione padre-figlia devono potersi considerare figure supportive della relazione.
3. Prende atto che i genitori si impegnano a comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico, nel periodo in cui essi hanno con sé la figlia.
4. Dispone che il sig. verserà alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Le spese straordinarie relative alla salute e all'educazione della minore sono a carico dei genitori giusta metà e al riguardo si riportano al
Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie Trib. Di Udine n. 3477 del 28.08.2015. L'importo verrà versato dal padre sul conto corrente acceso dalla sig.ra i cui estremi sono noti al resistente. Parte_1
5. Prende atto che gli assegni per il nucleo familiare, ovvero l'assegno unico, saranno percepiti in via esclusiva dalla madre;
le deduzioni per la figlia a carico saranno godute al 50% tra i genitori.
4 6. Nulla a titolo di contributo per il mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
7. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del
Servizio Sociale competente con finalità di monitoraggio.
7. Spese di causa integralmente compensate.
Si comunichi ai servizi sociali competenti.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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