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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5061/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 5061/2021
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 03 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
R.G. n. 5061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 03 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5061 R.G.A.C dell'anno 2021, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - assicurazione contro i danni, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Avellino, alla via Carmelo Errico n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Nicolino Iacovone
(C.F. , con il seguente domicilio digitale: CodiceFiscale_1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, alla via
Stalingrado n. 45, quale società incorporante, a far data dal 6 giugno 2014, la rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Pietro Modafferi (C.F. C.F._2
) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Scarlatti
[...]
n.211/E presso lo studio dell'avv. Fernando Dascillo;
OPPOSTA R.G. n. 5061/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 dicembre
2021, la ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1333/2021, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 03 novembre 2021, le ha ingiunto, ad istanza di
[...]
il pagamento della somma complessiva di € 66.966,94, a Controparte_1 titolo di franchigie non versate per la liquidazione dei sinistri rubricati F-0431-
2012-0050042 e F-0431-2016-0050005, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 e spese e competenze di lite.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 163 n.3 e n.4 e 164 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza e genericità delle ragioni di fatto e di diritto ad esso sottese, risolvendosi le ragioni fattuali e giuridiche in un mero ed insufficiente richiamo alla nota-prospetto riepilogativa delle franchigie allegata al ricorso monitorio e priva dell'indicazione dei sinistri cui si fa riferimento, dei procedimenti giudiziali presupposti, della data di liquidazione dei sinistri e della specificazione se tale liquidazione sia avvenuta in virtù di transazione o di statuizione di condanna.
Sempre in via preliminare, la ha eccepito la nullità ed inefficacia Parte_1 ex art.1341, co. 2, c.c. della clausola di scoperto al 10% con franchigia integrata, contenuta nelle condizioni aggiuntive del contratto di assicurazione intercorso tra la ed Parte_1 Controparte_1 in quanto vessatoria, atteso che essa incide sull'ammontare dell'indennizzo dovuto e non è stata specificamente approvata per iscritto. R.G. n. 5061/2021
Nel merito, parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria ed, in particolare, quanto al sinistro rubricato sub F-0431-2012-
0050042 ed afferente al caso clinico di , ha dedotto che lo Persona_1 stesso, avvenuto nel 2005, era garantito dalla polizza stipulata con CP_2
n. 0431.490425.53 che non prevedeva l'applicazione di clausole di
[...] franchigia o scoperto e non dalla diversa polizza n. 0431050159178, erroneamente richiamata nel procedimento monitorio;
che la Parte_1
in relazione al predetto sinistro, ha posto il negozio assicurativo n.
[...]
0431.490425.53 e l'accoglimento della domanda di manleva è avvenuta in virtù dell'operatività della predetta polizza e non in relazione alla richiesta del terzo, sicché con la sentenza n. 958/2019 (resa nel giudizio recante R.G. n.
4410/2012), il Tribunale di Avellino ha condannato già CP_1 CP_2
, alle spese di resistenza ex art.1917 comma 3 c.c. postulando e
[...] accertando, dunque, la piena operatività della polizza vigente, ratione temporis, per il sinistro de quo;
che, pur volendo ritenere l'operatività della polizza n. 0431050159178, comunque la pretesa creditoria è priva di fondamento, in quanto il sinistro è stato liquidato, in sede di gravame ed a seguito di transazione, dalla compagnia assicurativa per una somma pari ad €.
50.000,00, oltre spese legali, senza il consenso della a transigere Parte_1 la controversia e contro l'interesse della struttura sanitaria, in quanto, in primo grado, la domanda attorea era stata rigettata, non essendo stati ravvisati, a seguito di perizia medico-legale, elementi di censura nell'operato dei sanitari della che, inoltre, nell'ipotesi di riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, la comunque sarebbe stata esposta per la somma Parte_1 pari o inferiore alla franchigia, in ragione della fondatezza della domanda di manleva;
che il sinistro di cui trattasi involge un credito, sorto nell'anno 2005, ratione temporis inserito, quale rischio, nel piano concordatario e che dunque poteva esser liquidato esclusivamente con moneta concordataria e nei limiti di soddisfazione fissati dal concordato;
che, pertanto, anche in caso di condanna giudiziale della ad una somma equivalente a quella transatta, Parte_1 previa riforma della sentenza gravata, ciò che la parte soccombente avrebbe dovuto corrispondere agli istanti sarebbe stato pari al 30 per cento della quota franchigia di € 50.000,00, in quanto credito chirografario, mentre se avesse dato pieno e rituale consenso alla transazione di Controparte_1 R.G. n. 5061/2021
con onere di pagamento della franchigia, si sarebbe trovata a dover corrispondere alla stessa l'integrale somma prevista dalla clausola di scoperto;
che, pur in presenza di un patto di gestione della lite, la società assicuratrice che abbia transatto la lite da essa gestita in forza del potere di gestione, non può opporre all'assicurato tale transazione, al fine di ottenere il rimborso di quanto versato al danneggiato, nei limiti della franchigia, laddove è da ravvisarsi la responsabilità per “mala gestio” dell'assicuratore che, avvalendosi del patto di gestione della lite, rechi pregiudizio all'assicurato; che ciò è avvenuto nel caso di specie, ove a fronte dell'eccezione dell'assicurato, pur implicita, a non corrispondere alcuna somma a titolo di risarcimento danni in favore del danneggiato, l'assicuratore ha comunque ritenuto di dover liquidare il sinistro, in mancanza di prova di una corretta gestione della lite che l'assicuratore era tenuto a fornire ma non ha reso.
L'opponente, quanto al sinistro rubricato ed afferente al NumeroDiCartaIde_1 caso clinico di , ha contestato la fondatezza della pretesa Persona_2 creditoria, dal momento che tale giudizio è stato definito con la sentenza n.
1931/2019, passata ormai in giudicato che, previo rigetto di tutte le domande della garante compagnia assicurativa per essersi costituita tardivamente, ha condannato in via solidale la struttura sanitaria e la compagnia assicuratrice e, dunque, quest'ultima avrebbe potuto agire esclusivamente ex art. 2055 e 1298
c.c. per il regresso pro quota del 50% di quanto liquidato in esecuzione della sentenza e non per il recupero della franchigia che di fatto non è stata riconosciuta.
Parte opponente ha, poi, contestato il quantum debeatur, attesa l'irrilevanza probatoria della nota riepilogativa delle franchigie, in quanto mero documento di parte e delle attestazioni bancarie, in quanto del tutto insufficienti a provare che i pagamenti corrisposti siano stati effettuati a titolo di indennizzo per i sinistri scaturiti da responsabilità della società in Pt_1 Parte_1 qualità di assicurata/danneggiante e non a diverso titolo.
Infine, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito ex artt. 2952 comma
2 e 2934 c.c., essendo decorsi i termini contrattuali per il recupero ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso in monitorio ex art.163 e 164 c.p.c. e, nel merito, di dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria formulata ed, in via subordinata, di dichiarare in ogni R.G. n. 5061/2021
caso la prescrizione del diritto creditorio ex art. 2952 co.2 c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 maggio 2022, contestando l'eccezione di Controparte_1 prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c., dal momento che, trattandosi di ripetizione d'indebito, il diritto al rimborso della franchigia assicurativa si prescrive in dieci anni dalla data di liquidazione del sinistro e che, in ogni caso, non appare ipotizzabile neppure la prescrizione biennale del credito, atteso che i sinistri sono stati definiti e liquidati nell'anno 2019 e il primo atto interruttivo rappresentato dalla diffida di pagamento l'intimazione di pagamento è stato notificato a mezzo pec in data 22 maggio 2020; quanto all'eccezione di indeterminatezza del petitum e della causa petendi, l'opposta ha dedotto che la domanda monitoria esplicita e chiarisce, non solo il fondamento giuridico del rapporto tra le parti, ma anche la causa e la natura del credito vantato e, dunque, è perfettamente delineata e contiene in sé tutti gli elementi per il suo agevole accoglimento;
che, invero, la clinica ha stipulato con Pt_1 il contratto assicurativo n. 0431050159178, Controparte_3 il quale, tra le altre cose, conteneva nelle condizioni aggiuntive, alla lett. B), la previsione di una franchigia/scoperto in percentuale del 10% rispetto all'indennizzo liquidato con un minimo assoluto di €50.000,00 ed il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di franchigia è stato comprovato, in sede monitoria, dalla produzione della polizza assicurativa, dalla nota – riepilogativa e dalle attestazioni bancarie di pagamento in favore dei danneggiati.
Quanto alla ritenuta vessatorietà della clausola della franchigia, l'istituto assicurativo ne ha escluso la vessatorietà ex art. 1341 c.c., sia perché, nel caso de quo, risulta non applicabile la normativa consumeristica, sia perché la previsione di franchigia in un contratto assicurativo non può presentare i caratteri della vessatorietà perché con essa non si conviene alcuna esclusione e/o limitazione dei diritti del contraente debole né tantomeno si prevede una limitazione della responsabilità dell'assicuratore ma si prevede semplicemente la delimitazione dell'oggetto del contratto, cioè del rischio garantito. R.G. n. 5061/2021
L'opposta ha aggiunto che vi è stata corretta gestione dei sinistri per cui è causa, avendo la compagnia assicurativa adempiuto alla normativa codicistica di cui all'art. 1917 c.c. ed alle clausole contrattuali di cui agli artt. 10 e 33 delle condizioni Generali di Assicurazione, Gestione delle vertenze di danno e spese legali, che conferiscono all'assicuratore il potere di gestire direttamente la trattazione dei sinistri, con conseguente “delega” in suo favore di tutte le relative competenze e con ampio potere gestorio;
che, pertanto, infondata è
l'eccezione di cui all'art. 1460 cc, stante l'assenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico;
che, quanto al sinistro
“ ”, esso è stato denunciato dall'assicurata con nota del 14 giugno Per_1
2012 e, quindi, rientra nel periodo di garanzia fornita dalla polizza n.0431050159178 e non di quella sostitutiva n. 043149042553 con validità
18/3/03-18/3/04, in virtù della clausola A) delle Condizioni Speciali della polizza n.0431050159178, secondo cui le richieste, anche se riferite a comportamenti colposi posti durante il periodo di validità della polizza sostituita n.043149042553, ovvero comportamenti colposi posti in essere successivamente al 30/12/1998, ma pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità della polizza n.0431050159178, saranno da quest'ultima gestite.
Quanto alla gestione del sinistro, l'opposta ha evidenziato che il giudizio si è concluso con la sentenza n. 958/19, che ha escluso la responsabilità dell'assicurata ma, contestualmente, ha condannato Controparte_4
l'assicuratore a tenere indenne l'assicurata delle patite spese legali e che, a seguito di insaturazione del giudizio di gravame, l'istituto assicurativo, ben valutando l'alea del giudizio e le conseguenze che dallo stesso sarebbero potute derivare, ha provveduto a transigere la lite, anche a seguito di parere dell'assicurata che, con nota dell'11.09.2019, ha segnalato l'opportunità di addivenire ad un bonario componimento, senza nulla eccepire in ordine alla condotta del proprio assicuratore;
che tale sinistro è stato liquidato, in virtù dell'operatività del patto di polizza che imponeva all'assicuratore di tenere indenne l'assicurato delle (intere) conseguenze derivanti dai sinistri (art.1917 cc), apparendo evidente che il ristoro versato al terzo, provenendo ed essendo onere dal garante e non dal garantito non avrebbe potuto essere diminuito R.G. n. 5061/2021
secondo le percentuali concordatarie e di cui al decreto d'omologa di concordato preventivo presentato nell'anno 2015.
Quanto, invece, al sinistro “ ” identificato con F- 0431-2016-0050005 Per_2 ed afferente al caso clinico di , l'istituto assicurativo ha Persona_2 evidenziato che lo stesso è stato liquidato in forza di ordinanza ex art.702-ter
c.p.c. del 25 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Avellino e, dunque, di aver tenuto indenne l'assicurata a norma dell'art.1917 c.c. e di esser, pertanto, pienamente legittimata a chiedere il rimborso della franchigia, anche in virtù dell'avvenuto passaggio in giudicato della decisione;
che, nell'ordinanza decisoria, a seguito della quale l'impresa assicurativa ha corrisposto l'indennizzo, la condanna, ancorchè definita impropriamente in solido con la
è in realtà una condanna in manleva, atteso che Parte_1
l'assicuratore è stata evocato in giudizio, non già quale soggetto causativo del danno, ma nella veste di mallevadore della struttura sanitaria danneggiante.
Dunque, l'opposta ha concluso chiedendo il Controparte_1 rigetto della proposta opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo dell'opponente di corrispondere le chieste somme a titolo di franchigie, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, alla prima udienza di comparizione e trattazione del 31 maggio
2022, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, non avendo alcuna delle parti formulato istanze istruttorie, il presente giudizio
è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso monitorio formulata dall'opponente per indeterminatezza e genericità delle Parte_1 ragioni di fatto e di diritto ad esso sottese, in quanto la domanda monitoria consente di individuare, in modo adeguato, le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c..
La ricorrente non è, dunque, incorsa in alcun vizio dell'editio actionis, poiché la stessa ha esposto le ragioni di fatto della domanda di ripetizione dell'indebito, R.G. n. 5061/2021
avendo posto a fondamento della stessa il fatto storico consistente nell'aver liquidato i due sinistri ed anticipato la quota di franchigia a carico dell'assicurata nonché gli elementi di diritto che costituiscono la ragione giuridica della domanda, avendo allegato e posto a fondamento della pretesa azionata il fatto oggettivo derivante dai contratti assicurativi.
Tali elementi depongono inequivocabilmente nel senso dell'avvenuta proposizione di una domanda di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della propria assicurata come, peraltro, comprovato dalla circostanza che parte opponente con l'opposizione al decreto ingiuntivo ha spiegato difese specifiche nel merito dell'avversa domanda di ingiunzione.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'opposizione proposta dalla è infondata e deve essere, Parte_1 pertanto, rigettata sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla ed, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. tra le tante Cass. n. 20613/2011).
Quanto, poi, al riparto dell'onus probandi in materia contrattuale,
l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass.
SS.UU. 30.10.2001 n.13533; Cass. 15.07.2011 n.15659; Cass. 20/01/2015
n.826).
Inoltre, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la R.G. n. 5061/2021
posizione sostanziale, per cui risulta a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
7. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il
Tribunale che l'opposta abbia fornito la prova del Controparte_1 credito azionato e che, dunque, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante consistente nel fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda di pagamento.
Invero, in primo luogo, risulta provata l'invocata operatività della polizza assicurativa sulla responsabilità civile rischi diversi n.0431050159178 a copertura di eventuali sinistri insorti o denunciati nel periodo di vigenza dal
11.03.2011 al 11.03.2012, laddove per sinistro si intende “la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione” ed in virtù della clausola di rinnovo tacito di cui all'art. 9 (rubricato “durata dell'assicurazione”) delle norme che regolano l'assicurazione in generale (circostanza non contestata dall'opponente) e della condizioni aggiuntive di polizza, di cui al punto A) delle condizioni aggiuntive di polizza, secondo cui “per quanto attiene alle richieste di risarcimento relative alla garanzia RCT/O pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del presente contratto e riferite a comportamenti colposi posti durante il periodo di validità della polizza sostituita n.043149042553, ovvero comportamenti colposi posti in essere successivamente al 30/12/1998, le stesse saranno gestite esclusivamente dalla presente polizza nel limite del massimale della polizza sostituita, rinunciando quindi ad ogni diritto derivante dalla precedente polizza”.
Dunque, essendo i fatti dedotti in lite denunciati con le richieste di risarcimento danni rispettivamente in data 14/06/2012 ( ) e in data Persona_1
29/11/2015 ( ), si ritiene operante la polizza Persona_2
n.0431050159178, invocata dall'opposta.
8. Dal canto suo, la ha eccepito la vessatorietà della Parte_1 clausola di cui alla lett. B delle Condizioni Aggiuntive (rubricata “scoperto”) e, per l'appunto, recante la previsione dello scoperto al 10% con franchigia integrata per € 50.000,00, per esser tale clausola, non già delimitativa del rischio assicurato, ma della responsabilità e per esser priva della specifica sottoscrizione ex art. 1341, co. 2, c.c.. R.G. n. 5061/2021
Orbene, ritiene il Tribunale che tale eccezione sia infondata, in quanto, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Cass., 3, n. 395 dell'11/1/2007, Cass.,
3, n. 23741 del 10/11/2009, Cass., 3, n. 8235 del 7/4/2010; Cass.
11/06/2019, n. 15598; recentemente, Cass. 4/02/2021, n. 2660, non mass;
Cassazione civile sez. III, 04/09/2023, n.25743; Cassazione civile sez. III,
08/04/2025 n.9267).
Nel caso di specie, non può ritenersi che la previsione di uno scoperto e/o di una franchigia costituisca una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, come richiesto dalla norma citata, trattandosi piuttosto di una definizione dell'oggetto del contratto.
Del resto, la stessa non è imposta al contrante, il quale può sempre scegliere una polizza priva di tale previsione, pagando un premio maggiore.
Quanto, poi, all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. formulata dall'opponente per mala gestio del caso clinico da parte della Per_1 compagnia assicurativa per aver condotto le trattative di bonario componimento e per aver liquidato il sinistro in assenza del consenso della propria assicurata, tale eccezione va disattesa, non essendo l'atto di transazione da parte dell'assicuratore indizio di mala gestio.
Invero, secondo una ragionevole ricostruzione, la normativa fa sorgere una obbligazione ex lege dell'assicurazione verso il terzo, obbligazione che presuppone il contratto ed il fatto illecito dell'assicurato ai danni del terzo, ma che, verificatisi questi due presupposti, ha la sua fonte nella legge stessa.
L'obbligazione ex lege è suscettibile di transazione come ogni altra obbligazione. La compagnia, dunque, nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa che transigere una propria obbligazione, senza R.G. n. 5061/2021
che venga in discussione un mandato da parte del danneggiante e senza che dunque rilevi la natura (revocabile o meno) di tale mandato.
È per questo che la medesima norma consente poi alla assicurazione di agire in rivalsa (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, n.8109).
Inoltre, in tema di assicurazione della responsabilità civile la responsabilità da
"mala gestio" propriamente detta (afferente i rapporti assicuratore- assicurato/danneggiante) trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede o correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c. ed è configurabile, non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato, ma anche nell'ipotesi in cui, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio allo stesso assicurato.
In tale eventualità, pertanto, è necessaria la formulazione di un'espressa domanda proposta dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore (o introdotta dal danneggiato in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.) per responsabilità per "mala gestio" con la specifica allegazione e prova dei comportamenti colpevoli che la sostanziano (cfr. Cassazione civile sez. III,
23/03/2010, n.6951; Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, n.15397).
Nel caso di specie, non solo non risultano provati i comportamenti colpevoli dell'assicuratore ed integranti la mala gestio, ma risulta documentalmente provato oltre ad esser incontestato che l'assicurata Parte_1 sia stata resa edotta delle trattative di bonario componimento ed,
[...] invero, con nota dell'11 settembre 2019, la struttura sanitaria ha espresso, a seguito di richiesta dell'assicuratore, anche parere favorevole alla transazione della lite e, proprio a seguito di tale parere favorevole dell'assicurata, non giungere ad indennizzare il danneggiato da parte dell'assicuratore avrebbe comportato “mala gestio” per ritardo nell'inadempimento e consistente nel rifiuto di gestire la lite arredando pregiudizio allo stesso assicurato, sicché è da ritenersi legittimo l'operato dell'istituto assicurativo e, dunque, insussistente l'eccepito inadempimento della compagnia.
Irrilevanti ai fini della decisione sono, poi, le doglianze formulate dall'opponente in ordine alle percentuali di soddisfazioni concordatarie (per aver l'opponente ottenuto, nel 2016, decreto di omologa del concordato R.G. n. 5061/2021
preventivo presentato nel 2015), dal momento che il risarcimento del danno versato al terzo, essendo versato dalla compagnia assicuratrice e non già dalla struttura sanitaria garantita, non avrebbe dovuto esser ridotto secondo le percentuali concordatarie e comunque il credito del danneggiato contro l'assicurato responsabile riveste, ai sensi dell'art. 2767 c.c., natura privilegiata e, dunque, la pretesa risarcitoria del terzo danneggiato è sottratta al concorso dei creditori del danneggiante.
A tanto aggiungasi che la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 1917 cod. civ., ai fini della sussistenza del corrispondente obbligo di indennizzo spettante all'assicuratore verso l'assicurato, conduce a ritenere irrilevante il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati da parte dell'assicurato, atteso che l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile, regolato dall'art. 1917 cod. civ., sorge nel momento in cui l'assicurato causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato. L'assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente a un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato stesso (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020;
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
22054 del 22/09/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014).
Dunque, con riferimento a tale sinistro vanno riconosciute le somme portate dalla domanda monitoria.
Parimenti vanno riconosciute le somme versate a titolo di franchigia per il sinistro riferibile al caso clinico , essendo stato l'istituto Persona_2 assicurativo evocato in giudizio in manleva dalla Parte_1 ed avendo indennizzato il danneggiato, così tenendo indenne la propria assicurata Parte_1
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c., peraltro, genericamente formulata (in via subordinata) dall'opponente , la Parte_1 stessa non è fondata, atteso che la richiesta di restituzione delle franchigie costituisce un'azione di ripetizione dell'indebito che non trova titolo nel contratto assicurativo e, pertanto, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sent. n. 7897/2014). R.G. n. 5061/2021
Invero, appare indubbio che la Compagnia assicurativa, versando ai danneggiati le franchigie, vale a dire la quota di danno che doveva rimanere a carico dell'assicurato, ha adempiuto ad una obbligazione alla quale non era tenuta in virtù delle norme contrattuali e della quale ha diritto ad ottenere la ripetizione quale indebito oggettivo.
Quand'anche, poi, volesse applicarsi al caso di specie il più breve termine biennale di cui all'art. 2952 c.c., comunque alcuna prescrizione può ritenersi maturata, in quanto dalla documentazione prodotta dall'istituto assicurativo risulta che, in data 20.09.2019, è stato effettuato il pagamento per il sinistro
F-0431-2016-0050005 (caso clinico ) ed, in data 01.09.2019, il Persona_2 pagamento per il sinistro F-0431-2012-0050042 (caso clinico Per_1
), ragion per cui, dovendosi individuare in tale data il dies a quo
[...]
(atteso che il diritto dell'assicuratore a chiedere la restituzione della quota- parte di danno ricadente in franchigia viene ad esistenza solo nel momento in cui avviene l'effettiva liquidazione dell'indennizzo in favore del danneggiato) e tenendo conto del compimento in data 22 maggio 2020 del primo atto interruttivo della prescrizione infrabiennale (a mezzo diffida ad adempiere notificata a mezzo pec), la prescrizione biennale non può ritenersi maturata.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dalla deve essere rigettata ed Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1333/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 3.11.2021, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del
D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione che va da €. 52.001,00 ad €. 260,000,00) e dell'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova e del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
R.G. n. 5061/2021
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione n. 5061/2021 R.G., proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1333/2021,
[...] emesso dal Tribunale di Avellino in data 3.11.2021, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente Parte_1 alla rifusione, in favore dell'opposta delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso all'udienza che si è tenuta in data 03 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 5061/2021
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 03 NOVEMBRE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c..
R.G. n. 5061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 03 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 5061 R.G.A.C dell'anno 2021, aventi ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - assicurazione contro i danni, pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Avellino, alla via Carmelo Errico n. 2, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Nicolino Iacovone
(C.F. , con il seguente domicilio digitale: CodiceFiscale_1
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, alla via
Stalingrado n. 45, quale società incorporante, a far data dal 6 giugno 2014, la rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce al Controparte_2 ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Pietro Modafferi (C.F. C.F._2
) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Scarlatti
[...]
n.211/E presso lo studio dell'avv. Fernando Dascillo;
OPPOSTA R.G. n. 5061/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
2. Ciò posto, con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 dicembre
2021, la ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1333/2021, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 03 novembre 2021, le ha ingiunto, ad istanza di
[...]
il pagamento della somma complessiva di € 66.966,94, a Controparte_1 titolo di franchigie non versate per la liquidazione dei sinistri rubricati F-0431-
2012-0050042 e F-0431-2016-0050005, oltre interessi moratori al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 e spese e competenze di lite.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 163 n.3 e n.4 e 164 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza e genericità delle ragioni di fatto e di diritto ad esso sottese, risolvendosi le ragioni fattuali e giuridiche in un mero ed insufficiente richiamo alla nota-prospetto riepilogativa delle franchigie allegata al ricorso monitorio e priva dell'indicazione dei sinistri cui si fa riferimento, dei procedimenti giudiziali presupposti, della data di liquidazione dei sinistri e della specificazione se tale liquidazione sia avvenuta in virtù di transazione o di statuizione di condanna.
Sempre in via preliminare, la ha eccepito la nullità ed inefficacia Parte_1 ex art.1341, co. 2, c.c. della clausola di scoperto al 10% con franchigia integrata, contenuta nelle condizioni aggiuntive del contratto di assicurazione intercorso tra la ed Parte_1 Controparte_1 in quanto vessatoria, atteso che essa incide sull'ammontare dell'indennizzo dovuto e non è stata specificamente approvata per iscritto. R.G. n. 5061/2021
Nel merito, parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria ed, in particolare, quanto al sinistro rubricato sub F-0431-2012-
0050042 ed afferente al caso clinico di , ha dedotto che lo Persona_1 stesso, avvenuto nel 2005, era garantito dalla polizza stipulata con CP_2
n. 0431.490425.53 che non prevedeva l'applicazione di clausole di
[...] franchigia o scoperto e non dalla diversa polizza n. 0431050159178, erroneamente richiamata nel procedimento monitorio;
che la Parte_1
in relazione al predetto sinistro, ha posto il negozio assicurativo n.
[...]
0431.490425.53 e l'accoglimento della domanda di manleva è avvenuta in virtù dell'operatività della predetta polizza e non in relazione alla richiesta del terzo, sicché con la sentenza n. 958/2019 (resa nel giudizio recante R.G. n.
4410/2012), il Tribunale di Avellino ha condannato già CP_1 CP_2
, alle spese di resistenza ex art.1917 comma 3 c.c. postulando e
[...] accertando, dunque, la piena operatività della polizza vigente, ratione temporis, per il sinistro de quo;
che, pur volendo ritenere l'operatività della polizza n. 0431050159178, comunque la pretesa creditoria è priva di fondamento, in quanto il sinistro è stato liquidato, in sede di gravame ed a seguito di transazione, dalla compagnia assicurativa per una somma pari ad €.
50.000,00, oltre spese legali, senza il consenso della a transigere Parte_1 la controversia e contro l'interesse della struttura sanitaria, in quanto, in primo grado, la domanda attorea era stata rigettata, non essendo stati ravvisati, a seguito di perizia medico-legale, elementi di censura nell'operato dei sanitari della che, inoltre, nell'ipotesi di riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, la comunque sarebbe stata esposta per la somma Parte_1 pari o inferiore alla franchigia, in ragione della fondatezza della domanda di manleva;
che il sinistro di cui trattasi involge un credito, sorto nell'anno 2005, ratione temporis inserito, quale rischio, nel piano concordatario e che dunque poteva esser liquidato esclusivamente con moneta concordataria e nei limiti di soddisfazione fissati dal concordato;
che, pertanto, anche in caso di condanna giudiziale della ad una somma equivalente a quella transatta, Parte_1 previa riforma della sentenza gravata, ciò che la parte soccombente avrebbe dovuto corrispondere agli istanti sarebbe stato pari al 30 per cento della quota franchigia di € 50.000,00, in quanto credito chirografario, mentre se avesse dato pieno e rituale consenso alla transazione di Controparte_1 R.G. n. 5061/2021
con onere di pagamento della franchigia, si sarebbe trovata a dover corrispondere alla stessa l'integrale somma prevista dalla clausola di scoperto;
che, pur in presenza di un patto di gestione della lite, la società assicuratrice che abbia transatto la lite da essa gestita in forza del potere di gestione, non può opporre all'assicurato tale transazione, al fine di ottenere il rimborso di quanto versato al danneggiato, nei limiti della franchigia, laddove è da ravvisarsi la responsabilità per “mala gestio” dell'assicuratore che, avvalendosi del patto di gestione della lite, rechi pregiudizio all'assicurato; che ciò è avvenuto nel caso di specie, ove a fronte dell'eccezione dell'assicurato, pur implicita, a non corrispondere alcuna somma a titolo di risarcimento danni in favore del danneggiato, l'assicuratore ha comunque ritenuto di dover liquidare il sinistro, in mancanza di prova di una corretta gestione della lite che l'assicuratore era tenuto a fornire ma non ha reso.
L'opponente, quanto al sinistro rubricato ed afferente al NumeroDiCartaIde_1 caso clinico di , ha contestato la fondatezza della pretesa Persona_2 creditoria, dal momento che tale giudizio è stato definito con la sentenza n.
1931/2019, passata ormai in giudicato che, previo rigetto di tutte le domande della garante compagnia assicurativa per essersi costituita tardivamente, ha condannato in via solidale la struttura sanitaria e la compagnia assicuratrice e, dunque, quest'ultima avrebbe potuto agire esclusivamente ex art. 2055 e 1298
c.c. per il regresso pro quota del 50% di quanto liquidato in esecuzione della sentenza e non per il recupero della franchigia che di fatto non è stata riconosciuta.
Parte opponente ha, poi, contestato il quantum debeatur, attesa l'irrilevanza probatoria della nota riepilogativa delle franchigie, in quanto mero documento di parte e delle attestazioni bancarie, in quanto del tutto insufficienti a provare che i pagamenti corrisposti siano stati effettuati a titolo di indennizzo per i sinistri scaturiti da responsabilità della società in Pt_1 Parte_1 qualità di assicurata/danneggiante e non a diverso titolo.
Infine, l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito ex artt. 2952 comma
2 e 2934 c.c., essendo decorsi i termini contrattuali per il recupero ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità del ricorso in monitorio ex art.163 e 164 c.p.c. e, nel merito, di dichiarare l'infondatezza della domanda monitoria formulata ed, in via subordinata, di dichiarare in ogni R.G. n. 5061/2021
caso la prescrizione del diritto creditorio ex art. 2952 co.2 c.c. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 maggio 2022, contestando l'eccezione di Controparte_1 prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c., dal momento che, trattandosi di ripetizione d'indebito, il diritto al rimborso della franchigia assicurativa si prescrive in dieci anni dalla data di liquidazione del sinistro e che, in ogni caso, non appare ipotizzabile neppure la prescrizione biennale del credito, atteso che i sinistri sono stati definiti e liquidati nell'anno 2019 e il primo atto interruttivo rappresentato dalla diffida di pagamento l'intimazione di pagamento è stato notificato a mezzo pec in data 22 maggio 2020; quanto all'eccezione di indeterminatezza del petitum e della causa petendi, l'opposta ha dedotto che la domanda monitoria esplicita e chiarisce, non solo il fondamento giuridico del rapporto tra le parti, ma anche la causa e la natura del credito vantato e, dunque, è perfettamente delineata e contiene in sé tutti gli elementi per il suo agevole accoglimento;
che, invero, la clinica ha stipulato con Pt_1 il contratto assicurativo n. 0431050159178, Controparte_3 il quale, tra le altre cose, conteneva nelle condizioni aggiuntive, alla lett. B), la previsione di una franchigia/scoperto in percentuale del 10% rispetto all'indennizzo liquidato con un minimo assoluto di €50.000,00 ed il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di franchigia è stato comprovato, in sede monitoria, dalla produzione della polizza assicurativa, dalla nota – riepilogativa e dalle attestazioni bancarie di pagamento in favore dei danneggiati.
Quanto alla ritenuta vessatorietà della clausola della franchigia, l'istituto assicurativo ne ha escluso la vessatorietà ex art. 1341 c.c., sia perché, nel caso de quo, risulta non applicabile la normativa consumeristica, sia perché la previsione di franchigia in un contratto assicurativo non può presentare i caratteri della vessatorietà perché con essa non si conviene alcuna esclusione e/o limitazione dei diritti del contraente debole né tantomeno si prevede una limitazione della responsabilità dell'assicuratore ma si prevede semplicemente la delimitazione dell'oggetto del contratto, cioè del rischio garantito. R.G. n. 5061/2021
L'opposta ha aggiunto che vi è stata corretta gestione dei sinistri per cui è causa, avendo la compagnia assicurativa adempiuto alla normativa codicistica di cui all'art. 1917 c.c. ed alle clausole contrattuali di cui agli artt. 10 e 33 delle condizioni Generali di Assicurazione, Gestione delle vertenze di danno e spese legali, che conferiscono all'assicuratore il potere di gestire direttamente la trattazione dei sinistri, con conseguente “delega” in suo favore di tutte le relative competenze e con ampio potere gestorio;
che, pertanto, infondata è
l'eccezione di cui all'art. 1460 cc, stante l'assenza di un inadempimento grave incidente sul nucleo essenziale del rapporto giuridico;
che, quanto al sinistro
“ ”, esso è stato denunciato dall'assicurata con nota del 14 giugno Per_1
2012 e, quindi, rientra nel periodo di garanzia fornita dalla polizza n.0431050159178 e non di quella sostitutiva n. 043149042553 con validità
18/3/03-18/3/04, in virtù della clausola A) delle Condizioni Speciali della polizza n.0431050159178, secondo cui le richieste, anche se riferite a comportamenti colposi posti durante il periodo di validità della polizza sostituita n.043149042553, ovvero comportamenti colposi posti in essere successivamente al 30/12/1998, ma pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità della polizza n.0431050159178, saranno da quest'ultima gestite.
Quanto alla gestione del sinistro, l'opposta ha evidenziato che il giudizio si è concluso con la sentenza n. 958/19, che ha escluso la responsabilità dell'assicurata ma, contestualmente, ha condannato Controparte_4
l'assicuratore a tenere indenne l'assicurata delle patite spese legali e che, a seguito di insaturazione del giudizio di gravame, l'istituto assicurativo, ben valutando l'alea del giudizio e le conseguenze che dallo stesso sarebbero potute derivare, ha provveduto a transigere la lite, anche a seguito di parere dell'assicurata che, con nota dell'11.09.2019, ha segnalato l'opportunità di addivenire ad un bonario componimento, senza nulla eccepire in ordine alla condotta del proprio assicuratore;
che tale sinistro è stato liquidato, in virtù dell'operatività del patto di polizza che imponeva all'assicuratore di tenere indenne l'assicurato delle (intere) conseguenze derivanti dai sinistri (art.1917 cc), apparendo evidente che il ristoro versato al terzo, provenendo ed essendo onere dal garante e non dal garantito non avrebbe potuto essere diminuito R.G. n. 5061/2021
secondo le percentuali concordatarie e di cui al decreto d'omologa di concordato preventivo presentato nell'anno 2015.
Quanto, invece, al sinistro “ ” identificato con F- 0431-2016-0050005 Per_2 ed afferente al caso clinico di , l'istituto assicurativo ha Persona_2 evidenziato che lo stesso è stato liquidato in forza di ordinanza ex art.702-ter
c.p.c. del 25 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Avellino e, dunque, di aver tenuto indenne l'assicurata a norma dell'art.1917 c.c. e di esser, pertanto, pienamente legittimata a chiedere il rimborso della franchigia, anche in virtù dell'avvenuto passaggio in giudicato della decisione;
che, nell'ordinanza decisoria, a seguito della quale l'impresa assicurativa ha corrisposto l'indennizzo, la condanna, ancorchè definita impropriamente in solido con la
è in realtà una condanna in manleva, atteso che Parte_1
l'assicuratore è stata evocato in giudizio, non già quale soggetto causativo del danno, ma nella veste di mallevadore della struttura sanitaria danneggiante.
Dunque, l'opposta ha concluso chiedendo il Controparte_1 rigetto della proposta opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo dell'opponente di corrispondere le chieste somme a titolo di franchigie, oltre interessi moratori ex Dlgs 231/02 e spese. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Ciò posto, alla prima udienza di comparizione e trattazione del 31 maggio
2022, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, non avendo alcuna delle parti formulato istanze istruttorie, il presente giudizio
è stato, in ultimo, rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso monitorio formulata dall'opponente per indeterminatezza e genericità delle Parte_1 ragioni di fatto e di diritto ad esso sottese, in quanto la domanda monitoria consente di individuare, in modo adeguato, le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c..
La ricorrente non è, dunque, incorsa in alcun vizio dell'editio actionis, poiché la stessa ha esposto le ragioni di fatto della domanda di ripetizione dell'indebito, R.G. n. 5061/2021
avendo posto a fondamento della stessa il fatto storico consistente nell'aver liquidato i due sinistri ed anticipato la quota di franchigia a carico dell'assicurata nonché gli elementi di diritto che costituiscono la ragione giuridica della domanda, avendo allegato e posto a fondamento della pretesa azionata il fatto oggettivo derivante dai contratti assicurativi.
Tali elementi depongono inequivocabilmente nel senso dell'avvenuta proposizione di una domanda di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della propria assicurata come, peraltro, comprovato dalla circostanza che parte opponente con l'opposizione al decreto ingiuntivo ha spiegato difese specifiche nel merito dell'avversa domanda di ingiunzione.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, l'opposizione proposta dalla è infondata e deve essere, Parte_1 pertanto, rigettata sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla ed, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. tra le tante Cass. n. 20613/2011).
Quanto, poi, al riparto dell'onus probandi in materia contrattuale,
l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass.
SS.UU. 30.10.2001 n.13533; Cass. 15.07.2011 n.15659; Cass. 20/01/2015
n.826).
Inoltre, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la R.G. n. 5061/2021
posizione sostanziale, per cui risulta a carico del creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
7. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il
Tribunale che l'opposta abbia fornito la prova del Controparte_1 credito azionato e che, dunque, abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante consistente nel fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda di pagamento.
Invero, in primo luogo, risulta provata l'invocata operatività della polizza assicurativa sulla responsabilità civile rischi diversi n.0431050159178 a copertura di eventuali sinistri insorti o denunciati nel periodo di vigenza dal
11.03.2011 al 11.03.2012, laddove per sinistro si intende “la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione” ed in virtù della clausola di rinnovo tacito di cui all'art. 9 (rubricato “durata dell'assicurazione”) delle norme che regolano l'assicurazione in generale (circostanza non contestata dall'opponente) e della condizioni aggiuntive di polizza, di cui al punto A) delle condizioni aggiuntive di polizza, secondo cui “per quanto attiene alle richieste di risarcimento relative alla garanzia RCT/O pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità del presente contratto e riferite a comportamenti colposi posti durante il periodo di validità della polizza sostituita n.043149042553, ovvero comportamenti colposi posti in essere successivamente al 30/12/1998, le stesse saranno gestite esclusivamente dalla presente polizza nel limite del massimale della polizza sostituita, rinunciando quindi ad ogni diritto derivante dalla precedente polizza”.
Dunque, essendo i fatti dedotti in lite denunciati con le richieste di risarcimento danni rispettivamente in data 14/06/2012 ( ) e in data Persona_1
29/11/2015 ( ), si ritiene operante la polizza Persona_2
n.0431050159178, invocata dall'opposta.
8. Dal canto suo, la ha eccepito la vessatorietà della Parte_1 clausola di cui alla lett. B delle Condizioni Aggiuntive (rubricata “scoperto”) e, per l'appunto, recante la previsione dello scoperto al 10% con franchigia integrata per € 50.000,00, per esser tale clausola, non già delimitativa del rischio assicurato, ma della responsabilità e per esser priva della specifica sottoscrizione ex art. 1341, co. 2, c.c.. R.G. n. 5061/2021
Orbene, ritiene il Tribunale che tale eccezione sia infondata, in quanto, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (Cass., 3, n. 395 dell'11/1/2007, Cass.,
3, n. 23741 del 10/11/2009, Cass., 3, n. 8235 del 7/4/2010; Cass.
11/06/2019, n. 15598; recentemente, Cass. 4/02/2021, n. 2660, non mass;
Cassazione civile sez. III, 04/09/2023, n.25743; Cassazione civile sez. III,
08/04/2025 n.9267).
Nel caso di specie, non può ritenersi che la previsione di uno scoperto e/o di una franchigia costituisca una limitazione di responsabilità dell'assicuratore, come richiesto dalla norma citata, trattandosi piuttosto di una definizione dell'oggetto del contratto.
Del resto, la stessa non è imposta al contrante, il quale può sempre scegliere una polizza priva di tale previsione, pagando un premio maggiore.
Quanto, poi, all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.p.c. formulata dall'opponente per mala gestio del caso clinico da parte della Per_1 compagnia assicurativa per aver condotto le trattative di bonario componimento e per aver liquidato il sinistro in assenza del consenso della propria assicurata, tale eccezione va disattesa, non essendo l'atto di transazione da parte dell'assicuratore indizio di mala gestio.
Invero, secondo una ragionevole ricostruzione, la normativa fa sorgere una obbligazione ex lege dell'assicurazione verso il terzo, obbligazione che presuppone il contratto ed il fatto illecito dell'assicurato ai danni del terzo, ma che, verificatisi questi due presupposti, ha la sua fonte nella legge stessa.
L'obbligazione ex lege è suscettibile di transazione come ogni altra obbligazione. La compagnia, dunque, nel concludere una transazione con il terzo danneggiato altro non fa che transigere una propria obbligazione, senza R.G. n. 5061/2021
che venga in discussione un mandato da parte del danneggiante e senza che dunque rilevi la natura (revocabile o meno) di tale mandato.
È per questo che la medesima norma consente poi alla assicurazione di agire in rivalsa (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/04/2020, n.8109).
Inoltre, in tema di assicurazione della responsabilità civile la responsabilità da
"mala gestio" propriamente detta (afferente i rapporti assicuratore- assicurato/danneggiante) trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede o correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli art. 1175 e 1375 c.c. ed è configurabile, non solo nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato, ma anche nell'ipotesi in cui, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite e se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio allo stesso assicurato.
In tale eventualità, pertanto, è necessaria la formulazione di un'espressa domanda proposta dal danneggiante nei confronti dell'assicuratore (o introdotta dal danneggiato in via surrogatoria ex art. 2900 c.c.) per responsabilità per "mala gestio" con la specifica allegazione e prova dei comportamenti colpevoli che la sostanziano (cfr. Cassazione civile sez. III,
23/03/2010, n.6951; Cassazione civile sez. III, 28/06/2010, n.15397).
Nel caso di specie, non solo non risultano provati i comportamenti colpevoli dell'assicuratore ed integranti la mala gestio, ma risulta documentalmente provato oltre ad esser incontestato che l'assicurata Parte_1 sia stata resa edotta delle trattative di bonario componimento ed,
[...] invero, con nota dell'11 settembre 2019, la struttura sanitaria ha espresso, a seguito di richiesta dell'assicuratore, anche parere favorevole alla transazione della lite e, proprio a seguito di tale parere favorevole dell'assicurata, non giungere ad indennizzare il danneggiato da parte dell'assicuratore avrebbe comportato “mala gestio” per ritardo nell'inadempimento e consistente nel rifiuto di gestire la lite arredando pregiudizio allo stesso assicurato, sicché è da ritenersi legittimo l'operato dell'istituto assicurativo e, dunque, insussistente l'eccepito inadempimento della compagnia.
Irrilevanti ai fini della decisione sono, poi, le doglianze formulate dall'opponente in ordine alle percentuali di soddisfazioni concordatarie (per aver l'opponente ottenuto, nel 2016, decreto di omologa del concordato R.G. n. 5061/2021
preventivo presentato nel 2015), dal momento che il risarcimento del danno versato al terzo, essendo versato dalla compagnia assicuratrice e non già dalla struttura sanitaria garantita, non avrebbe dovuto esser ridotto secondo le percentuali concordatarie e comunque il credito del danneggiato contro l'assicurato responsabile riveste, ai sensi dell'art. 2767 c.c., natura privilegiata e, dunque, la pretesa risarcitoria del terzo danneggiato è sottratta al concorso dei creditori del danneggiante.
A tanto aggiungasi che la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 1917 cod. civ., ai fini della sussistenza del corrispondente obbligo di indennizzo spettante all'assicuratore verso l'assicurato, conduce a ritenere irrilevante il pagamento del risarcimento ai terzi danneggiati da parte dell'assicurato, atteso che l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne il proprio assicurato dalla responsabilità civile, regolato dall'art. 1917 cod. civ., sorge nel momento in cui l'assicurato causi un danno a terzi, costituendo tale evento l'oggetto del rischio assicurato. L'assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente a un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato stesso (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14481 del 09/07/2020;
Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28811 del 08/11/2019; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n.
22054 del 22/09/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014).
Dunque, con riferimento a tale sinistro vanno riconosciute le somme portate dalla domanda monitoria.
Parimenti vanno riconosciute le somme versate a titolo di franchigia per il sinistro riferibile al caso clinico , essendo stato l'istituto Persona_2 assicurativo evocato in giudizio in manleva dalla Parte_1 ed avendo indennizzato il danneggiato, così tenendo indenne la propria assicurata Parte_1
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione ex art. 2952 co. 2 c.c., peraltro, genericamente formulata (in via subordinata) dall'opponente , la Parte_1 stessa non è fondata, atteso che la richiesta di restituzione delle franchigie costituisce un'azione di ripetizione dell'indebito che non trova titolo nel contratto assicurativo e, pertanto, soggiace alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. Cass., sent. n. 7897/2014). R.G. n. 5061/2021
Invero, appare indubbio che la Compagnia assicurativa, versando ai danneggiati le franchigie, vale a dire la quota di danno che doveva rimanere a carico dell'assicurato, ha adempiuto ad una obbligazione alla quale non era tenuta in virtù delle norme contrattuali e della quale ha diritto ad ottenere la ripetizione quale indebito oggettivo.
Quand'anche, poi, volesse applicarsi al caso di specie il più breve termine biennale di cui all'art. 2952 c.c., comunque alcuna prescrizione può ritenersi maturata, in quanto dalla documentazione prodotta dall'istituto assicurativo risulta che, in data 20.09.2019, è stato effettuato il pagamento per il sinistro
F-0431-2016-0050005 (caso clinico ) ed, in data 01.09.2019, il Persona_2 pagamento per il sinistro F-0431-2012-0050042 (caso clinico Per_1
), ragion per cui, dovendosi individuare in tale data il dies a quo
[...]
(atteso che il diritto dell'assicuratore a chiedere la restituzione della quota- parte di danno ricadente in franchigia viene ad esistenza solo nel momento in cui avviene l'effettiva liquidazione dell'indennizzo in favore del danneggiato) e tenendo conto del compimento in data 22 maggio 2020 del primo atto interruttivo della prescrizione infrabiennale (a mezzo diffida ad adempiere notificata a mezzo pec), la prescrizione biennale non può ritenersi maturata.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta dalla deve essere rigettata ed Parte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 1333/2021, emesso dal Tribunale di Avellino in data 3.11.2021, deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opponente ai sensi Parte_1 dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione del
D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione che va da €. 52.001,00 ad €. 260,000,00) e dell'attività effettivamente espletata (fase di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e decisoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova e del modulo decisionale adottato.
P.Q.M.
R.G. n. 5061/2021
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice, dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione n. 5061/2021 R.G., proposto da
[...] nei confronti di Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1333/2021,
[...] emesso dal Tribunale di Avellino in data 3.11.2021, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente Parte_1 alla rifusione, in favore dell'opposta delle spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso all'udienza che si è tenuta in data 03 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani