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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/05/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di VA LL NI
Il Tribunale di VA LL NI in persona LL dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1854/2009 RG, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Gennaro Feo, presso il cui studio domiciliata, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Francesco Amendolito, Rosa Maria Mongelli e Claudio Carrato e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Claudio Carrato in VA LL
NI alla P.zza Vittorio Emanuele n. 50, come da manto in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso e per la riforma LL sentenza del giudice di pace di
VA LL NI , n. 484/2008, resa nel procedimento r.g. 1372/c/2004, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/2004 emesso dal gdp di VA LL NI
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE:
“1) in accoglimento dell'appello proposto col presente atto, accertare la fondatezza dei motivi proposti, riformare la sentenza n 484/2008 emessa in primo grado dal Giudice di Pace di VA LL NI
e, per l'effetto,
2) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntiva spiegata e per l'effetto,
1 3) dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo,
4)dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta con il monitorio e, in conseguenza, rigettarla;
5)accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado e condannare la società appellata alla restituzione in favore dell'appellante LL somma versata (e. 615,62) ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. La domanda contenuta nel limite di euro 1032,00;
6)in ogni caso onerare la società appellata delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA:
“1) Rigettare l'appello come infondato in fatto e diritto e confermarsi in toto la sentenza di primo grado;
2)accertare in ogni caso e dichiarare la validità del contratto intercorso tra le parti, nonché
l'inadempimento LL (rectius: Pinto) e per l'effetto condannarla al pagamento LL Parte_2 somma di euro 625,80, oltre interessi, rigettata ogni contraria istanza, ivi compresa la domanda riconvenzionale;
3)condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da liquidare in favore LL società.
FATTO E DIRITTO
La IGnora proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di VA Parte_1 LL NI avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2004, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 409,03 in favore LL oltre accessori e Controparte_1 spese.
Eccepiva, innanzitutto, il carattere vessatorio delle clausole contenute nel contratto in dispregio LL normativa di cui all'art. 1469 bis c.c.. In particolare contestava che il contratto non prevedesse alcuna azione per il consumatore in caso di inadempimento parziale o totale ovvero di inesatto inadempimento o la possibilità di formulare eccezione di inadempimento e neanche il diritto di eIGere il doppio LL somma corrisposta in caso di recesso da parte del proponente, imponesse il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento eccessiva in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, nonché individuasse quale foro competente una località diversa da quella del domicilio o LL residenza del consumatore.
2 Deduceva che il pagamento richiesto quale corrispettivo di un contratto stipulato con la società opposta in data 28/3/2000, avente ad oggetto la partecipazione ad un corso teorico-pratico di informatica, non era dovuto, perché le prestazioni pattuite non erano state rese e di aver abbandonato le lezioni dopo averne frequentate alcune ed aver corrisposto l'acconto di euro 615,62. Argomentava che il recesso era avvenuto a causa del mancato inserimento nelle lezioni dei moduli didattici contrattualmente previsti, nonché a causa LL inadeguatezza delle lezioni impartite.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione dell'importo di euro 615,62 indebitamente versato, oltre la condanna LL controparte al risarcimento del danno, con vittoria di spese.
La società opposta si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'opposizione e LL domanda riconvenzionale con vittoria di spese.
Rappresentava che l'opponente aveva stipulato il contratto con un consulente di per la somma complessiva di euro 1.984,000, da corrispondersi in 10 rate, che CP_1 nonostante la convocazione telefonica non aveva partecipato all'incontro preliminare nel quale erano state programmate la data di inizio corso e le modalità e giornate di svolgimento delle lezioni e, dopo aver partecipato ad alcune lezioni, aveva abbandonato il corso senza alcuna comunicazione, interrompendo anche i pagamenti.
Richiamava a sostegno LL domanda proposta quanto statuito nel contratto circa il recesso, le conseguenze LL mancata comunicazione dello stesso da parte dell'interessato e la decadenza dal beneficio LL rateizzazione.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale;
all'esito il giudice di pace con la sentenza n. 484/2008 rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 629,00, oltre accessori.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello la IG.ra per i seguenti Parte_1 motivi: 1) violazione dei principi LL materia con riferimento all'articolo 1469-bis c.c., avendo il giudice di prime cure errato nel ritenere non vessatorie le clausole impugnate;
2) violazione delle norme sul procedimento, essendo la sentenza appellata priva di motivazione;
3) violazione delle norme sul procedimento per avere il primo Giudice erroneamente interpretato le risultanze istruttorie. Concludeva per l'accoglimento di
3 tutte le domande formulate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/2/2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di ordine logico e sistematico impongo di esaminare innanzitutto il secondo motivo di gravame, col quale l'appellante denunciava un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c..
È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta o che si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo LL sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( cfr. Cass. civ. n. 4166/2024, Cass. civ. n. 7090/2022). In altre parole il vizio LL motivazione sussiste tutte le volte che la decisione non rende percepibile il fondamento LL decisione e di comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento ( cfr. Cass. civ. n. 6758/2022).
Tali condizioni non ricorrono nel caso in esame nel quale il primo giudice, dopo aver riassunto gli esiti dell'istruttoria, argomentava in ordine alla natura non vessatoria delle clausole del contratto concluso fra le parti e alla mancanza di un tempestivo recesso.
Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente correlati l'uno all'altro; col primo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva considerato inefficace e/o nulla la clausola disciplinante il diritto di recesso e più in generale nullo l'intero contratto concluso fra le parti e col secondo motivo di gravame lamentava la non corretta ricostruzione degli esiti LL prova testimoniale.
Il primo giudice motivava, quanto alla denunciata vessatorietà di numerose clausole contrattuali, come segue: “Orbene, preliminarmente, va osservato che le clausole n. 3, 7 e 9 sono state oggetto di specifica contrattazione fra le parti in quanto oltre ad essere contenute nel contesto uniforme di clausole di pari rilevanza, sono state inserite nel contratto anche separatamente rispetto
4 alle altre, onde renderle chiare, immediate e trasparente l'informazione, pertanto non possono essere considerate cessatore”.
L'appellante assumeva che, viceversa, andasse dichiarata l'inefficacia LL clausola n.
7, sia perché non era stata in essa prevista la facoltà del consumatore di eIGere una somma doppia in caso di recesso del professionista, sia perché con tale previsione si consentiva al professionista di trattenere in caso di recesso tempestivo una somma eccessiva, senza alcuna giustificazione e che l'intero contratto fosse in ogni caso nullo, contenendo molteplici clausole dirette a sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza giudiziaria e restrizioni alla libertà contrattuale ( impegno definitivo del consumatore a fronte di un adempimento LL società rimesso alla sua volontà, potere attribuito alla società di accertare la conformità del servizio prestato a quello previsto dal contratto,, pagamento del corso in caso di non adesione, mancata o parziale frequenza al corso, risarcimento del danno eccessivo, foro competente).
Deduceva che alcuna trattativa individuale era stata effettuata, e sul punto alcuna prova era stata fornita dalla società appellata, e, ancora, che la facoltà di recedere non può essere temporalmente regimentata e che non può essere limitato il diritto del consumatore di risolvere il contratto per l'inadempimento LL controparte.
Il contratto in esame rientra senz'altro tra quelli le cui clausole sono soggette al sindacato sulla vessatorietà, trattandosi di contratto concluso tra soggetti che rientrano nelle nozioni di “professionista” e di “consumatore” di cui all'art. 1469 bis c.c. (ora art. 3 D.Lgs. 206/2005); la fattispecie va inquadrata in quella prevista e disciplinata dagli articoli 1469-bis e seguenti del codice civile, nella formulazione ratione temporis vigente in quanto l'articolo 142 del d.lgs 206/2005 ha sostituito gli articoli da 1469-bis a 1469- sexsies del codice civile, a far data dal 23 ottobre 2005 e il decreto ingiuntivo era notificato il 12/7/2004.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, non può affatto ritenersi che le clausole contrattuali siano state oggetto di specifica contrattazione;
il contratto era concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto per disciplinare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti e, dunque, era onere del professionista a norma dell'ultimo comma dell'art. 5 1469 ter c.c., ratione temporis applicabile, provare che le clausole fossero state oggetto di specifica trattativa col consumatore.
Ciò posto, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 1469-bis, primo comma cod. civ., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206), sia alla luce delle fattispecie tipizzate (di cui al terzo comma dello stesso articolo) ( cfr. Cass. civ. n. 6481/2010).
La lettura del contratto nel suo complesso, con una attenta valutazione del tessuto costituito dall'intreccio delle singole condizioni, e in particolare delle clausole nn. 3 e 7 consente di ritenere sussistente un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti;
in particolare alla società era attribuito un recesso esercitabile pressochè ad libitum, fino ad una comunicazione scritta del consumatore ed il diritto di incamerare tutta la somma pattuita quale corrispettivo in caso di parziale o mancata frequenza a prescindere dalla causa legittimante l'assenza, con evidente limitazione del diritto del consumatore ad esercitare le azioni conseguenti un eventuale inadempimento del professionista ( art. 3: l' inizierà le lezioni entro 120 giorni dalla data del presente CP_1 contratto;
decorso detto termine il contratto potrà essere sciolto tramite lettera raccomandata inviata alla sede legale LL società alla ricevimento LL quale la Scuola provvederà alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente percepite. Non ricevendo alcuna comunicazione scritta da parte del contraente, il contratto manterrà la sua validità e non potrà più essere sciolto qualora la CP_1 comunichi la data di inizio del corso…..art. 7: In considerazione del fatto che la scuola CP_1 appronta ed organizza i corsi sulla base delle adesioni raccolte l'iscrizione è irrevocabile: pertanto si conviene che il contrante sarà ugualmente tenuto all'integrale pagamento dell'importo anche in caso di non adesione, mancata o parziale frequenza al corso da parte del partecipante, posto che non abbia esercitato entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto la richiesta di risoluzione inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale LL società. In tal caso verrà trattenuta la somma di l. 150.000 per spese amministrative e postali”).
Può, dunque, ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui all'art. 1469 bis c.c., secondo cui, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole in forza
6 delle quali si riconosce al solo professionista, e non anche al consumatore, la medesima facoltà di recedere dal contratto e si limitano le azioni e i diritti dei consumatori in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto. Non può che considerarsi vessatoria la clausola che preveda un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione LL prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà e non sono stati allegati elementi per affermare che tale disciplina risponda ad effettive eIGenze imprenditoriali.
La Suprema Corte di Cassazione ha già riconosciuto la natura presuntivamente vessatoria LL clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, “per di più quando,…., la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra
l'altro, con l'art. 1469 bis c.c., n. 7 (oggi corrispondente alla lettera g) dell'art. 33 del Codice del
Consumo) (Cass. civ. n. 6481/2010 e 10910/2017)
La inefficacia delle clausole nn. 3 e 7, limitatamente agli aspetti concernenti la limitazione dell'esercizio del diritto di recesso e delle azioni previste in tema di inadempimento, contrariamente a quanto assunto dall'appellante non travolge, tuttavia,
l'intero contratto a norma dell'art. 1469 quinquies c.c., atteso che è possibile far valere l'inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, solo con riferimento alla vicenda processuale rappresentata nell'atto introduttivo, idonea ad incidere direttamente sulla posizione di consumatore dell'attore, cosicchè, prima di procedere oltre, deve procedersi alla dettagliata ricostruzione del fatto e degli esiti LL prova testimoniale, non valutati dal primo giudice, che fondava la propria decisione sulla ritenuta legittimità delle clausole contrattuali disciplinanti il diritto di recesso e la risoluzione del contratto.
Giova ricordare che in seguito alla notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito e le parti recuperano le posizioni che ad esse sarebbero spettate se non fosse stato momentaneamente pretermesso il contraddittorio: il ricorrente/opposto riveste la sostanziale posizione di attore e il resistente/opponente quella di convenuto, con la conseguenza che incombe al creditore ogni onere LL prova dei fatti a sostegno LL
7 propria pretesa e al debitore di provare gli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr.
Cass. civ. sez. III 15 gennaio 1969 n. 77; Cass. civ. sez. I 27 giugno 2000 n. 8718; Cass. civ. sez. III 4 maggio 1994 n. 4286; Cass. civ. sez. lav. 17 novembre 1997 n. 11417;
Cass. civ. n. 440/2017; Cass. civ. n. 5915/2011).
Parte appellante con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado riconosceva di aver avuto comunicazione dell'inizio delle lezioni, di averne anche frequentate alcune e di aver abbandonato il corso a causa del mancato insegnamento dei moduli didattici pur previsti nel contratto sotto la voce “Gestione Documenti” e “Reti informatiche” ed, anche, per l'inadeguatezza e precarietà delle lezioni impartite svolte in un ambiente di lavoro inidoneo e con strumentazione obsoleta ed insufficiente.
Non allegava di aver mai formalizzato alcun recesso, fino a quando nelle note conclusive evidenziava di aver, dopo un iniziale approccio negativo con il corso, manifestato con comportamento concludente la propria volontà di non volerlo più frequentare a causa delle gravi deficienze dello stesso, eccependo fin dalla costituzione in giudizio che non fossero state rese dalla società opposta tutte le prestazioni pattuite e che, dunque, in ogni caso non fosse dovuto alcunchè.
Ritiene il Tribunale che l'appellante non abbia esercitato alcun valido recesso, non potendosi ritenere inefficace alla luce di quanto fin qui argomentato, quanto alla inefficacia meramente parziale delle clausole, la previsione di una particolare forma per l'esercizio del diritto di recedere dal contratto ( cfr. Cass. civ. n. 18414/2019: “La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali LL permanenza del contratto rispetto al quale si esplica”).
Deve, dunque, unicamente valutarsi la fondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata da parte appellante fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado;
per completezza di esposizione va evidenziato che solo con l'atto di appello la difesa LL IG.ra chiedeva pronunciarsi la risoluzione per inadempimento e che tale Parte_1 domanda è inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Il contratto concluso fra le parti aveva ad oggetto la fruizione di un corso teorico pratico di informatica secondo l'esclusiva metodologia Alfabyte, avente ad oggetto concetti teorici di base, elaborazione testi, gestione dei documenti, fogli elettronici, reti
8 informatiche e esami di certificazione con la previsione di una lezione settimanale di due ore.
La testimone dichiarava che l'insegnante originariamente assegnato era stato Tes_1 sostituito con altro docente, molto piu “esauriente”, che le lezioni erano state di circa due ore ciascuna e che in qualche occasione si era trattenuta più a lungo con l'insegnante, che la sala ove si svolgeva il corso era attrezzata con circa un computer per ciascun partecipante, che i computer erano trasportati di volta in volta e montati dall'insegnante con l'aiuto volontario dei discenti, che gli ambienti non erano riscaldati, di aver conseguito un diploma e di aver soprattutto imparato l'utilizzo del sistema
Word, di non aver potuto lavorare con collegamento internet, che le lezioni erano state effettuate off-line, che una lezione si era svolta presso la sua abitazione proprio per poter usufruire del collegamento alla rete internet, che i computer utilizzati erano obsoleti e che ogni tanto qualche computer si bloccava.
La testimone dichiarava che il corso si era svolto con circa 2 o 3 Testimone_2 computer “un po' vecchiotti” per dieci corsisti, che presso la sede ove si svolgeva il corso non c'era collegamento Internet, che i locali presso i quali si svolgeva il corso non erano riscaldati, di aver imparato l'uso di word, window ed excell e che le lezioni duravano circa due ore.
Il difensore di parte appellante all'udienza del 5/7/2007 chiedeva di acquisire le deposizioni rese dai IGg. e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 rispettivamente nei procedimenti nn. 1373/05, 1374/04 e 1371/04 e il Giudice di Pace con provvedimento del 22/11/2007 ne disponeva l'acquisizione.
La IG.ra , dapprima dichiarava che non erano stati oggetto di lezione Testimone_3 tutti gli argomenti indicati nel contratto, per poi lamentare che gli argomenti fossero stati affrontati, ma in modo frammentato e non organico, che le lezioni spesso a cagione LL necessità di trasportare e montare i computer si riducevano ad un'ora, che più persone lavoravano sullo stesso computer e che il locale era privo del riscaldamento e poco illuminato.
La IG.ra dichiarava che il corso era staro portato a termine e di aver Testimone_4 conseguito il diploma, che quando aveva deciso di aderire le era stato detto che vi sarebbero state lezione on line, che non erano state eseguite, che il locale era privo di
9 riscaldamento e che le lezioni duravano effettivamente un'ora e mezzo perché parte del tempo era impiegato nel trasporto e montaggio dei computer.
Il IG. dichiarava che il locale ove di svolgeva il corso era normale, ma Parte_3 privo di riscaldamento, che le lezioni su internet erano off-line, che le lezioni coprivano le due ore pattuite, che non tutti i discenti avevano a propria disposizione un computer e che, quindi, lavoravano in gruppo e di aver ottenuto il diploma finale.
Secondo l'insegnamento LL Suprema Corte di Cassazione l'esercizio LL eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. a) presuppone che vi sia l'inadempimento LL controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass.,
29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass.,
22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta LL parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse LL controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass.,
29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880)” (cfr. Cass. civ. n. 4134/2025).
Il giudice di merito è chiamato, dunque, a verificare se la condotta LL parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse LL controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
ciascuna delle parti contrattuali può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione LL controparte, ma anche nel caso di inesatto adempimento, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede ( cfr. Cass. civ. n. 36295/2023 e Cass. civ. n. 14986/2021).
La valutazione degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria esclude che possa trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento formulata nell'interesse dell'appellante.
Ed, invero, pur volendo ritenere sussistente un inesatto adempimento per l'utilizzo di computer “un po' vecchiotti” ed in numero ridotto rispetto a quello dei corsisti, in un
10 locale privo di riscaldamento, il rifiuto del pagamento del prezzo non risulta nel caso di specie giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti.
Il corso oggetto del contratto era portato a termine, i discenti conseguivano il diploma previsto e imparavano, secondo quanto riferito dai testimoni l'utilizzo dei programmi word, window e excell, le lezioni sulle reti informatiche erano svolte off-line, e sul punto va evidenziato che il contratto concluso prevedeva lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche, e non vi è neanche prova certa LL riduzione delle ore di insegnamento, avendo taluni testimoni riferito che le lezioni erano di due ore e che talvolta i discenti si trattenevano anche oltre con il docente.
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione va confermata, seppure con una motivazione diversa da quella adottata dal primo giudice;
il rigetto dell'opposizione in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo rende vano esaminare le altre domande riproposte dall'appellante in caso di accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 LL legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di VA LL NI, Sezione Civile, in persona LL dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di VA LL NI recante n. 484/2008, da
[...]
, nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione ed Pt_1 CP_1 eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
11 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore LL Parte_1 CP_1
che liquida in euro 660,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro
[...] dovuto per legge;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
VA LL NI, 21/5/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di VA LL NI
Il Tribunale di VA LL NI in persona LL dott.ssa Elvira Bellantoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1854/2009 RG, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Gennaro Feo, presso il cui studio domiciliata, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Francesco Amendolito, Rosa Maria Mongelli e Claudio Carrato e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Claudio Carrato in VA LL
NI alla P.zza Vittorio Emanuele n. 50, come da manto in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso e per la riforma LL sentenza del giudice di pace di
VA LL NI , n. 484/2008, resa nel procedimento r.g. 1372/c/2004, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/2004 emesso dal gdp di VA LL NI
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE:
“1) in accoglimento dell'appello proposto col presente atto, accertare la fondatezza dei motivi proposti, riformare la sentenza n 484/2008 emessa in primo grado dal Giudice di Pace di VA LL NI
e, per l'effetto,
2) accogliere l'opposizione a decreto ingiuntiva spiegata e per l'effetto,
1 3) dichiarare nullo e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, revocandolo,
4)dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta con il monitorio e, in conseguenza, rigettarla;
5)accogliere la spiegata domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado e condannare la società appellata alla restituzione in favore dell'appellante LL somma versata (e. 615,62) ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa. La domanda contenuta nel limite di euro 1032,00;
6)in ogni caso onerare la società appellata delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA:
“1) Rigettare l'appello come infondato in fatto e diritto e confermarsi in toto la sentenza di primo grado;
2)accertare in ogni caso e dichiarare la validità del contratto intercorso tra le parti, nonché
l'inadempimento LL (rectius: Pinto) e per l'effetto condannarla al pagamento LL Parte_2 somma di euro 625,80, oltre interessi, rigettata ogni contraria istanza, ivi compresa la domanda riconvenzionale;
3)condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio da liquidare in favore LL società.
FATTO E DIRITTO
La IGnora proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di VA Parte_1 LL NI avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2004, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 409,03 in favore LL oltre accessori e Controparte_1 spese.
Eccepiva, innanzitutto, il carattere vessatorio delle clausole contenute nel contratto in dispregio LL normativa di cui all'art. 1469 bis c.c.. In particolare contestava che il contratto non prevedesse alcuna azione per il consumatore in caso di inadempimento parziale o totale ovvero di inesatto inadempimento o la possibilità di formulare eccezione di inadempimento e neanche il diritto di eIGere il doppio LL somma corrisposta in caso di recesso da parte del proponente, imponesse il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento eccessiva in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, nonché individuasse quale foro competente una località diversa da quella del domicilio o LL residenza del consumatore.
2 Deduceva che il pagamento richiesto quale corrispettivo di un contratto stipulato con la società opposta in data 28/3/2000, avente ad oggetto la partecipazione ad un corso teorico-pratico di informatica, non era dovuto, perché le prestazioni pattuite non erano state rese e di aver abbandonato le lezioni dopo averne frequentate alcune ed aver corrisposto l'acconto di euro 615,62. Argomentava che il recesso era avvenuto a causa del mancato inserimento nelle lezioni dei moduli didattici contrattualmente previsti, nonché a causa LL inadeguatezza delle lezioni impartite.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione dell'importo di euro 615,62 indebitamente versato, oltre la condanna LL controparte al risarcimento del danno, con vittoria di spese.
La società opposta si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'opposizione e LL domanda riconvenzionale con vittoria di spese.
Rappresentava che l'opponente aveva stipulato il contratto con un consulente di per la somma complessiva di euro 1.984,000, da corrispondersi in 10 rate, che CP_1 nonostante la convocazione telefonica non aveva partecipato all'incontro preliminare nel quale erano state programmate la data di inizio corso e le modalità e giornate di svolgimento delle lezioni e, dopo aver partecipato ad alcune lezioni, aveva abbandonato il corso senza alcuna comunicazione, interrompendo anche i pagamenti.
Richiamava a sostegno LL domanda proposta quanto statuito nel contratto circa il recesso, le conseguenze LL mancata comunicazione dello stesso da parte dell'interessato e la decadenza dal beneficio LL rateizzazione.
La causa era istruita con l'espletamento di una prova testimoniale;
all'esito il giudice di pace con la sentenza n. 484/2008 rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 629,00, oltre accessori.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello la IG.ra per i seguenti Parte_1 motivi: 1) violazione dei principi LL materia con riferimento all'articolo 1469-bis c.c., avendo il giudice di prime cure errato nel ritenere non vessatorie le clausole impugnate;
2) violazione delle norme sul procedimento, essendo la sentenza appellata priva di motivazione;
3) violazione delle norme sul procedimento per avere il primo Giudice erroneamente interpretato le risultanze istruttorie. Concludeva per l'accoglimento di
3 tutte le domande formulate in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
La società appellata si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa era assunta in decisione sulle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/2/2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ragioni di ordine logico e sistematico impongo di esaminare innanzitutto il secondo motivo di gravame, col quale l'appellante denunciava un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 339, comma terzo, c.p.c..
È apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta o che si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo LL sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ( cfr. Cass. civ. n. 4166/2024, Cass. civ. n. 7090/2022). In altre parole il vizio LL motivazione sussiste tutte le volte che la decisione non rende percepibile il fondamento LL decisione e di comprendere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento ( cfr. Cass. civ. n. 6758/2022).
Tali condizioni non ricorrono nel caso in esame nel quale il primo giudice, dopo aver riassunto gli esiti dell'istruttoria, argomentava in ordine alla natura non vessatoria delle clausole del contratto concluso fra le parti e alla mancanza di un tempestivo recesso.
Tanto premesso, il primo ed il secondo motivo di gravame possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente correlati l'uno all'altro; col primo motivo di gravame l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva considerato inefficace e/o nulla la clausola disciplinante il diritto di recesso e più in generale nullo l'intero contratto concluso fra le parti e col secondo motivo di gravame lamentava la non corretta ricostruzione degli esiti LL prova testimoniale.
Il primo giudice motivava, quanto alla denunciata vessatorietà di numerose clausole contrattuali, come segue: “Orbene, preliminarmente, va osservato che le clausole n. 3, 7 e 9 sono state oggetto di specifica contrattazione fra le parti in quanto oltre ad essere contenute nel contesto uniforme di clausole di pari rilevanza, sono state inserite nel contratto anche separatamente rispetto
4 alle altre, onde renderle chiare, immediate e trasparente l'informazione, pertanto non possono essere considerate cessatore”.
L'appellante assumeva che, viceversa, andasse dichiarata l'inefficacia LL clausola n.
7, sia perché non era stata in essa prevista la facoltà del consumatore di eIGere una somma doppia in caso di recesso del professionista, sia perché con tale previsione si consentiva al professionista di trattenere in caso di recesso tempestivo una somma eccessiva, senza alcuna giustificazione e che l'intero contratto fosse in ogni caso nullo, contenendo molteplici clausole dirette a sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza giudiziaria e restrizioni alla libertà contrattuale ( impegno definitivo del consumatore a fronte di un adempimento LL società rimesso alla sua volontà, potere attribuito alla società di accertare la conformità del servizio prestato a quello previsto dal contratto,, pagamento del corso in caso di non adesione, mancata o parziale frequenza al corso, risarcimento del danno eccessivo, foro competente).
Deduceva che alcuna trattativa individuale era stata effettuata, e sul punto alcuna prova era stata fornita dalla società appellata, e, ancora, che la facoltà di recedere non può essere temporalmente regimentata e che non può essere limitato il diritto del consumatore di risolvere il contratto per l'inadempimento LL controparte.
Il contratto in esame rientra senz'altro tra quelli le cui clausole sono soggette al sindacato sulla vessatorietà, trattandosi di contratto concluso tra soggetti che rientrano nelle nozioni di “professionista” e di “consumatore” di cui all'art. 1469 bis c.c. (ora art. 3 D.Lgs. 206/2005); la fattispecie va inquadrata in quella prevista e disciplinata dagli articoli 1469-bis e seguenti del codice civile, nella formulazione ratione temporis vigente in quanto l'articolo 142 del d.lgs 206/2005 ha sostituito gli articoli da 1469-bis a 1469- sexsies del codice civile, a far data dal 23 ottobre 2005 e il decreto ingiuntivo era notificato il 12/7/2004.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, non può affatto ritenersi che le clausole contrattuali siano state oggetto di specifica contrattazione;
il contratto era concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto per disciplinare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti e, dunque, era onere del professionista a norma dell'ultimo comma dell'art. 5 1469 ter c.c., ratione temporis applicabile, provare che le clausole fossero state oggetto di specifica trattativa col consumatore.
Ciò posto, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (art. 1469-bis, primo comma cod. civ., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente al d.lgs. 6 settembre
2005, n. 206), sia alla luce delle fattispecie tipizzate (di cui al terzo comma dello stesso articolo) ( cfr. Cass. civ. n. 6481/2010).
La lettura del contratto nel suo complesso, con una attenta valutazione del tessuto costituito dall'intreccio delle singole condizioni, e in particolare delle clausole nn. 3 e 7 consente di ritenere sussistente un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti;
in particolare alla società era attribuito un recesso esercitabile pressochè ad libitum, fino ad una comunicazione scritta del consumatore ed il diritto di incamerare tutta la somma pattuita quale corrispettivo in caso di parziale o mancata frequenza a prescindere dalla causa legittimante l'assenza, con evidente limitazione del diritto del consumatore ad esercitare le azioni conseguenti un eventuale inadempimento del professionista ( art. 3: l' inizierà le lezioni entro 120 giorni dalla data del presente CP_1 contratto;
decorso detto termine il contratto potrà essere sciolto tramite lettera raccomandata inviata alla sede legale LL società alla ricevimento LL quale la Scuola provvederà alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente percepite. Non ricevendo alcuna comunicazione scritta da parte del contraente, il contratto manterrà la sua validità e non potrà più essere sciolto qualora la CP_1 comunichi la data di inizio del corso…..art. 7: In considerazione del fatto che la scuola CP_1 appronta ed organizza i corsi sulla base delle adesioni raccolte l'iscrizione è irrevocabile: pertanto si conviene che il contrante sarà ugualmente tenuto all'integrale pagamento dell'importo anche in caso di non adesione, mancata o parziale frequenza al corso da parte del partecipante, posto che non abbia esercitato entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto la richiesta di risoluzione inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede legale LL società. In tal caso verrà trattenuta la somma di l. 150.000 per spese amministrative e postali”).
Può, dunque, ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui all'art. 1469 bis c.c., secondo cui, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole in forza
6 delle quali si riconosce al solo professionista, e non anche al consumatore, la medesima facoltà di recedere dal contratto e si limitano le azioni e i diritti dei consumatori in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto. Non può che considerarsi vessatoria la clausola che preveda un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione LL prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà e non sono stati allegati elementi per affermare che tale disciplina risponda ad effettive eIGenze imprenditoriali.
La Suprema Corte di Cassazione ha già riconosciuto la natura presuntivamente vessatoria LL clausola contrattuale che sanziona indiscriminatamente il recesso dell'allievo, assistito o meno da un giustificato motivo, “per di più quando,…., la somma dovuta dall'allievo nel caso di recesso - che viene sostanzialmente ad integrare una penale - non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista. Infatti, una simile clausola riserva implicitamente al professionista - che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo nel caso di recesso colpevole - un trattamento differenziato e migliore, in contrasto, tra
l'altro, con l'art. 1469 bis c.c., n. 7 (oggi corrispondente alla lettera g) dell'art. 33 del Codice del
Consumo) (Cass. civ. n. 6481/2010 e 10910/2017)
La inefficacia delle clausole nn. 3 e 7, limitatamente agli aspetti concernenti la limitazione dell'esercizio del diritto di recesso e delle azioni previste in tema di inadempimento, contrariamente a quanto assunto dall'appellante non travolge, tuttavia,
l'intero contratto a norma dell'art. 1469 quinquies c.c., atteso che è possibile far valere l'inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, solo con riferimento alla vicenda processuale rappresentata nell'atto introduttivo, idonea ad incidere direttamente sulla posizione di consumatore dell'attore, cosicchè, prima di procedere oltre, deve procedersi alla dettagliata ricostruzione del fatto e degli esiti LL prova testimoniale, non valutati dal primo giudice, che fondava la propria decisione sulla ritenuta legittimità delle clausole contrattuali disciplinanti il diritto di recesso e la risoluzione del contratto.
Giova ricordare che in seguito alla notificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito e le parti recuperano le posizioni che ad esse sarebbero spettate se non fosse stato momentaneamente pretermesso il contraddittorio: il ricorrente/opposto riveste la sostanziale posizione di attore e il resistente/opponente quella di convenuto, con la conseguenza che incombe al creditore ogni onere LL prova dei fatti a sostegno LL
7 propria pretesa e al debitore di provare gli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr.
Cass. civ. sez. III 15 gennaio 1969 n. 77; Cass. civ. sez. I 27 giugno 2000 n. 8718; Cass. civ. sez. III 4 maggio 1994 n. 4286; Cass. civ. sez. lav. 17 novembre 1997 n. 11417;
Cass. civ. n. 440/2017; Cass. civ. n. 5915/2011).
Parte appellante con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado riconosceva di aver avuto comunicazione dell'inizio delle lezioni, di averne anche frequentate alcune e di aver abbandonato il corso a causa del mancato insegnamento dei moduli didattici pur previsti nel contratto sotto la voce “Gestione Documenti” e “Reti informatiche” ed, anche, per l'inadeguatezza e precarietà delle lezioni impartite svolte in un ambiente di lavoro inidoneo e con strumentazione obsoleta ed insufficiente.
Non allegava di aver mai formalizzato alcun recesso, fino a quando nelle note conclusive evidenziava di aver, dopo un iniziale approccio negativo con il corso, manifestato con comportamento concludente la propria volontà di non volerlo più frequentare a causa delle gravi deficienze dello stesso, eccependo fin dalla costituzione in giudizio che non fossero state rese dalla società opposta tutte le prestazioni pattuite e che, dunque, in ogni caso non fosse dovuto alcunchè.
Ritiene il Tribunale che l'appellante non abbia esercitato alcun valido recesso, non potendosi ritenere inefficace alla luce di quanto fin qui argomentato, quanto alla inefficacia meramente parziale delle clausole, la previsione di una particolare forma per l'esercizio del diritto di recedere dal contratto ( cfr. Cass. civ. n. 18414/2019: “La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali LL permanenza del contratto rispetto al quale si esplica”).
Deve, dunque, unicamente valutarsi la fondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata da parte appellante fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado;
per completezza di esposizione va evidenziato che solo con l'atto di appello la difesa LL IG.ra chiedeva pronunciarsi la risoluzione per inadempimento e che tale Parte_1 domanda è inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Il contratto concluso fra le parti aveva ad oggetto la fruizione di un corso teorico pratico di informatica secondo l'esclusiva metodologia Alfabyte, avente ad oggetto concetti teorici di base, elaborazione testi, gestione dei documenti, fogli elettronici, reti
8 informatiche e esami di certificazione con la previsione di una lezione settimanale di due ore.
La testimone dichiarava che l'insegnante originariamente assegnato era stato Tes_1 sostituito con altro docente, molto piu “esauriente”, che le lezioni erano state di circa due ore ciascuna e che in qualche occasione si era trattenuta più a lungo con l'insegnante, che la sala ove si svolgeva il corso era attrezzata con circa un computer per ciascun partecipante, che i computer erano trasportati di volta in volta e montati dall'insegnante con l'aiuto volontario dei discenti, che gli ambienti non erano riscaldati, di aver conseguito un diploma e di aver soprattutto imparato l'utilizzo del sistema
Word, di non aver potuto lavorare con collegamento internet, che le lezioni erano state effettuate off-line, che una lezione si era svolta presso la sua abitazione proprio per poter usufruire del collegamento alla rete internet, che i computer utilizzati erano obsoleti e che ogni tanto qualche computer si bloccava.
La testimone dichiarava che il corso si era svolto con circa 2 o 3 Testimone_2 computer “un po' vecchiotti” per dieci corsisti, che presso la sede ove si svolgeva il corso non c'era collegamento Internet, che i locali presso i quali si svolgeva il corso non erano riscaldati, di aver imparato l'uso di word, window ed excell e che le lezioni duravano circa due ore.
Il difensore di parte appellante all'udienza del 5/7/2007 chiedeva di acquisire le deposizioni rese dai IGg. e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 rispettivamente nei procedimenti nn. 1373/05, 1374/04 e 1371/04 e il Giudice di Pace con provvedimento del 22/11/2007 ne disponeva l'acquisizione.
La IG.ra , dapprima dichiarava che non erano stati oggetto di lezione Testimone_3 tutti gli argomenti indicati nel contratto, per poi lamentare che gli argomenti fossero stati affrontati, ma in modo frammentato e non organico, che le lezioni spesso a cagione LL necessità di trasportare e montare i computer si riducevano ad un'ora, che più persone lavoravano sullo stesso computer e che il locale era privo del riscaldamento e poco illuminato.
La IG.ra dichiarava che il corso era staro portato a termine e di aver Testimone_4 conseguito il diploma, che quando aveva deciso di aderire le era stato detto che vi sarebbero state lezione on line, che non erano state eseguite, che il locale era privo di
9 riscaldamento e che le lezioni duravano effettivamente un'ora e mezzo perché parte del tempo era impiegato nel trasporto e montaggio dei computer.
Il IG. dichiarava che il locale ove di svolgeva il corso era normale, ma Parte_3 privo di riscaldamento, che le lezioni su internet erano off-line, che le lezioni coprivano le due ore pattuite, che non tutti i discenti avevano a propria disposizione un computer e che, quindi, lavoravano in gruppo e di aver ottenuto il diploma finale.
Secondo l'insegnamento LL Suprema Corte di Cassazione l'esercizio LL eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. a) presuppone che vi sia l'inadempimento LL controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: v. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass.,
29/1/2021 n. 2154), dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore (Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass.,
22/11/2016 n. 23759); b) deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta LL parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse LL controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass.,
29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880)” (cfr. Cass. civ. n. 4134/2025).
Il giudice di merito è chiamato, dunque, a verificare se la condotta LL parte in concreto inadempiente ha influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse LL controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non già in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva;
ciascuna delle parti contrattuali può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione LL controparte, ma anche nel caso di inesatto adempimento, purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede ( cfr. Cass. civ. n. 36295/2023 e Cass. civ. n. 14986/2021).
La valutazione degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria esclude che possa trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento formulata nell'interesse dell'appellante.
Ed, invero, pur volendo ritenere sussistente un inesatto adempimento per l'utilizzo di computer “un po' vecchiotti” ed in numero ridotto rispetto a quello dei corsisti, in un
10 locale privo di riscaldamento, il rifiuto del pagamento del prezzo non risulta nel caso di specie giustificato dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti.
Il corso oggetto del contratto era portato a termine, i discenti conseguivano il diploma previsto e imparavano, secondo quanto riferito dai testimoni l'utilizzo dei programmi word, window e excell, le lezioni sulle reti informatiche erano svolte off-line, e sul punto va evidenziato che il contratto concluso prevedeva lo svolgimento di lezioni teoriche e pratiche, e non vi è neanche prova certa LL riduzione delle ore di insegnamento, avendo taluni testimoni riferito che le lezioni erano di due ore e che talvolta i discenti si trattenevano anche oltre con il docente.
Alla luce delle considerazioni fin qui formulate la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione va confermata, seppure con una motivazione diversa da quella adottata dal primo giudice;
il rigetto dell'opposizione in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo rende vano esaminare le altre domande riproposte dall'appellante in caso di accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 LL legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma
1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di VA LL NI, Sezione Civile, in persona LL dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto, avverso la sentenza del Giudice di Pace di VA LL NI recante n. 484/2008, da
[...]
, nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione ed Pt_1 CP_1 eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
11 2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore LL Parte_1 CP_1
che liquida in euro 660,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro
[...] dovuto per legge;
3) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
VA LL NI, 21/5/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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