TRIB
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/07/2024, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LAGAMBA MARIA TERESA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO ed ETTORE CP_1
TRIOLO ETTORE presso il cui studio si domicilia ai fini del presente giudizio;
resistente
nonchè
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore,
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5.4.20223 e ritualmente notificato
CP_ Contr parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' di Vibo Valentia e l' chiedendo al Giudice, l'estinzione per avvenuta prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito identificati dai seguenti codici 1)
43920120000893617000 notificato il 10.12.2012 dell'importo intimato di €
2.369,10; 2) 43920130000048512000 notificato il 05.05.2013 dell'importo intimato di € 1.218,50; il cui pagamento è stato richiesto dal concessionario per la riscossione dei tributi della provincia di Vibo Valentia tramite la notifica avvenuta in data 15 marzo 2022 dell'intimazione di pagamento n.
139/2021/90002486/20/000Il tutto con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.
p.c.
CP_
2. Si costituiva mediante deposito di memoria di costituzione l' il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere poiché tutti i crediti oggetto del presente giudizio risultano stralciati dall' e sgravati Controparte_4 dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1, commi da 222 a 230, della legge n.
197/2022, che prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro al 1° gennaio 2023.
Contr
3. Si costituiva inoltre l' la quale si riteneva estranea alla controversia poiché la mancata notifica degli Avvisi di addebito non può essere sollevata nei Contr confronti di , la quale agisce solo come agente della riscossione e non come ente creditore.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto dalle parti, poiché è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
5. A norma dell'art.100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ".
6. Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione
2 extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
7. Nel caso in esame la cessazione della materia del contendere risulta pacifica stante l'annullamento automatico (stralcio) dei carichi di importo residuo fino a
€ 1.000,00, affidati all dal1° gennaio 2002 al Controparte_5
31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
8. Si ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all'art, 92 c.p.c., essendo il credito venuto meno ope legis in data antecedente al deposito del ricorso
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Susanna Cirianni a seguito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.
Lì 5.7.2024
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. LAGAMBA MARIA TERESA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti VALERIA GRANDIZIO ed ETTORE CP_1
TRIOLO ETTORE presso il cui studio si domicilia ai fini del presente giudizio;
resistente
nonchè
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore,
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 5.4.20223 e ritualmente notificato
CP_ Contr parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' di Vibo Valentia e l' chiedendo al Giudice, l'estinzione per avvenuta prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito identificati dai seguenti codici 1)
43920120000893617000 notificato il 10.12.2012 dell'importo intimato di €
2.369,10; 2) 43920130000048512000 notificato il 05.05.2013 dell'importo intimato di € 1.218,50; il cui pagamento è stato richiesto dal concessionario per la riscossione dei tributi della provincia di Vibo Valentia tramite la notifica avvenuta in data 15 marzo 2022 dell'intimazione di pagamento n.
139/2021/90002486/20/000Il tutto con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.
p.c.
CP_
2. Si costituiva mediante deposito di memoria di costituzione l' il quale chiedeva la cessazione della materia del contendere poiché tutti i crediti oggetto del presente giudizio risultano stralciati dall' e sgravati Controparte_4 dall'Istituto ai sensi dell'articolo 1, commi da 222 a 230, della legge n.
197/2022, che prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro al 1° gennaio 2023.
Contr
3. Si costituiva inoltre l' la quale si riteneva estranea alla controversia poiché la mancata notifica degli Avvisi di addebito non può essere sollevata nei Contr confronti di , la quale agisce solo come agente della riscossione e non come ente creditore.
4. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto dalle parti, poiché è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
5. A norma dell'art.100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ".
6. Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione
2 extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
7. Nel caso in esame la cessazione della materia del contendere risulta pacifica stante l'annullamento automatico (stralcio) dei carichi di importo residuo fino a
€ 1.000,00, affidati all dal1° gennaio 2002 al Controparte_5
31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
8. Si ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all'art, 92 c.p.c., essendo il credito venuto meno ope legis in data antecedente al deposito del ricorso
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Susanna Cirianni a seguito della trattazione scritta della causa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.
Lì 5.7.2024
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle
ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
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