Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.sa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 980/2025 promossa con ricorso depositato in data 26 marzo 2025 da nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. Parte_1
residente a [...]19 – dirigente c/o C.F._1 Pt_2
– rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Breda (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Monfalcone (GO), Via Plinio n. 6
Email_1
e
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. Controparte_1
, ivi residente in [...]19 – dirigente c/o C.F._3 [...]
– rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Torre (C.F. Controparte_2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Trieste Via F. C.F._4
Severo n. 37 Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale in famiglia di fatto
1
Condizioni
1. disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. disporre il collocamento alternato dei medesimi presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la mamma in Via S. Francesco n. 3 di Trieste;
3. darsi atto che, allo stato e da quasi un anno, la frequentazione dei minori con entrambi i genitori avviene con tempistica assolutamente paritaria, nel senso che i ragazzini stanno per
2 giorni consecutivi con l'uno per poi passare per altri 2 giorni consecutivi dall'altro e così via e vengono riportati dall'altro genitore la sera del secondo giorno verso le ore 1900; al termine di quest'anno scolastico, i genitori valuteranno l'opportunità di estendere il numero di giorni consecutivi durante i week-end alternati, ferma restando la parità dei tempi di visita;
3bis. darsi atto che lo schema delle visite come sopra individuato potrà venir derogato nel caso di: a) malattia dei bambini e/o dei genitori;
b) impegni lavorativi dei genitori (ad esempio trasferte fuori Trieste); in tali ipotesi, le visite potranno saltare, salva la facoltà di recuperarle nelle settimane successive, in giornata da concordare tra i genitori stessi;
sempre in tali ipotesi, il genitore impossibilitato si impegna preferibilmente a contattare l'altro per raccoglierne la disponibilità a tenere i figli e solo nel caso in cui ciò non sia possibile, ad avvalersi dell'ausilio di una baby-sitter, di cui peraltro entrambi già dispongono;
3ter. disporre che i minori siano sempre dotati dei documenti di identità abilitanti all'espatrio quando staranno con l'uno o con l'altro genitore;
3quater. darsi atto che i Centri Estivi e/o le attività sportive dei figli, anche a prescindere dal rimborso della correlata spesa, andranno sempre previamente concordati con largo anticipo tra genitori, anche tenendo conto dei desiderata dei minori;
3quinquies. darsi atto che entrambi i genitori trascorreranno dei periodi di ferie con i figli:
a) di 2/3 settimane, di cui 2 settimane durante l'estate ed una ulteriore eventuale settimana durante il resto dell'anno, al momento non consecutive (sino al raggiungimento dei 10 anni di età di ), garantendo pur sempre contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore;
Per_2
le ferie estive, da concordarsi entro il 31/3 di ciascun anno;
in caso di disaccordo, vi sarà
2 priorità di scelta alternata ad iniziare dall'estate 2025 per il papà; b) di 1 settimana durante l'inverno, da concordarsi entro il 31/9 di ciascun anno;
in caso di disaccordo, vi sarà priorità di scelta alternata ad iniziare dall'inverno 2025 per la mamma;
c) la festività rituale del
24/12 preferibilmente sempre con la mamma e quella del 25/12 preferibilmente sempre con il papà; il 31/12 e l'1/1 alternati di anno in anno;
l'alternanza del 24/12 e 25/12 dipenderà da quale genitore trascorrerà con i figli la settimana dal 26/12 (ad esempio, qualora li tenesse il padre in quella settimana, staranno con la mamma il 24/12 e viceversa). Il calendario del periodo di chiusura della scuola per le festività natalizie e di fine anno sarà concordato di anno in anno;
i turni relativi a Vigilia di Natale – Natale, 31/1 – 1/1 seguiranno pertanto l'accordo relativo all'intera settimana di Natale – Capodanno/ Capodanno – Epifania;
Pasqua e Pasquetta alternati;
4. disporre che, data l'attuale differenza reddituale tra genitori, nonostante la tempistica paritaria di frequentazione, il contribuisca al mantenimento dei figli mediante CP_1
versamento alla di importo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), Pt_1
rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul c/c che verrà comunicato dalla seconda;
oltre all'80% delle spese straordinarie, restando il
20% a carico della individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano Pt_1
di aver letto ed approvato;
resta inteso tra le parti che la quota dell'80% viene fissata in ragione delle attuali coperture previste dal contratto di lavoro del;
CP_1
4bis. disporre che l'Assegno Unico venga riservato in via esclusiva e per l'intero alla
Pt_1
5. darsi atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali dei minori abilitanti all'espatrio;
6. darsi atto che le parti concordano che le clausole del presente accordo avranno efficacia sin dal mese successivo alla data di sottoscrizione dello stesso;
7. spese e compensi professionali del procedimento compensati.
***
3 Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 26 marzo 2025 i signori e hanno Parte_1 Controparte_1
esposto e documentato:
a) di aver intrattenuto una relazione sentimentale, dalla quale sono nati due figli, entrambi in Trieste: il 5/10/2012 e il 17.11.2017; Persona_3 Persona_4
b) attualmente, frequenta la IIa della Scuola secondaria di primo grado e Per_1 Per_2
la IIa della Scuola primaria ed i minori attualmente svolgono le attività ricreativo/sportive come da piani genitoriali che sono stati allegati al ricorso;
c) l'alloggio familiare era costituito dall'immobile sito in Via Bonomea n. 108/19 di
Trieste, di proprietà esclusiva del;
CP_1
d) dipendente c/o l' gode di un reddito netto annuo di ca. € Parte_1 Pt_2
38.500,00 ed è proprietaria dell'immobile sito in Capriva del Friuli, Via San Lorenzo 10-12
e pro quota dell'immobile sito in Gorizia, fraz. Lucinico, Via Nuova n. 30/2; è infine proprietaria del veicolo tg. GN353SY e del motoveicolo tg. EY07648;
f) , dipendente c/o gode di un Controparte_1 Controparte_2 reddito netto annuo di ca. € 114.000,00, è, inoltre, proprietario dell'immobile sito in Via
Bonomea n. 108/19 di Trieste, già alloggio familiare, nonché proprietario e/o nudo proprietario pro quota di ulteriori beni immobili, assieme a propri parenti;
è infine proprietario del veicolo tg. CF 424VJ;
Hanno dichiarato che il loro rapporto sentimentale è venuto meno, tanto che sin dal marzo
2024 la aveva lasciato l'alloggio familiare e si era trasferita in quello in locazione Pt_1
in Via S. Francesco n. 3 di Trieste, per cui sostiene un canone mensile di € 680,00; da allora,
i genitori hanno frequentato i figli con tempistica paritaria, che sono d'accordo di mantenere;
con il presente procedimento hanno dunque chiesto al Tribunale di formalizzare la regolamentazione di tutte le questioni inerenti ai loro due figli sia relative al mantenimento che all'affidamento e al diritto di visita, che hanno articolato in dettagliate conclusioni, chiedendo al Tribunale di omologarle;
4 hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, in cui hanno ribadito le conclusioni di cui al ricorso esternando altresì di non volersi riconciliare e di prestare sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
Alla luce elle note depositate, il giudie delegato per la trattazione ha rimesso la decisione al collegio con ordinanza dd 29 maggio 2025
2. Questo Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti e le omologa ritenendo che le stesse siano coerenti con l'esigenza dei figli di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori e, quanto alle condizioni relative al mantenimento, ritiene che le stesse siano proporzionate ai redditi documentati da entrmabi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
omologa le condizioni inerenti all'affidamento, al mantenimento, al diritto di visita dei minori presso ciascun genitore, riportate nelle condizioni concordate dai genitori e da aversi qui integralmente trascritte.
Trieste 29 maggio 2025
Il giudie estensore La presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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