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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 849/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 19.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Renzo Filoia e Francesca Torre ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, contumace; resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto del ricorrente vittima del dovere al riconoscimento di una percentuale di invalidità indennizzabile superiore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis a) rideterminare, previa CTU, nella misura del 34%, o nella misura anche superiore determinanda, ma comunque non inferiore al 25%, la percentuale di invalidità complessiva indennizzabile in favore del Sig. già Parte_1
riconosciuto Vittima del dovere, e dunque procedersi alla riliquidazione, sulla base di tale percentuale, della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 L. n. 206/2004 come estesa alle Vittime del dovere ex art. 34 D.L. n. 159/2007 conv. in L. n. 222 del 2007, con la perequazione ex lege dalla data di manifestazione delle lesioni che hanno creato
l'invalidità permanente, detratto l'importo di Euro 29.260,00 (€ ventinovemiladuecentosessanta/00) già percepito, b) dello speciale assegno vitalizio non reversibile di Euro 1.033,00 mensili (€ milletrentatre/00), soggetto alla perequazione automatica ex art. 11 D.lgs. n. 503/1992, c) dell'assegno vitalizio non reversibile aggiornato ad Euro 500,00 (€ cinquecento/00) mensili a norma dell'art. 4 co. 238 L. n. 350/2003 con la perequazione ex lege, d) oltre al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla L. n.
206/2004 agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 con la perequazione ex lege, con conseguente condanna del , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2
liquidazione, in favore del ricorrente, della speciale elargizioni di cui al punto a), nonché alla erogazione di tutte le altre somme spettanti per i titoli di cui ai punti b), c) e
d). Con vittoria dei compensi professionali da distrarre in favore degli scriventi difensori.”
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 02.09.2021, Parte_1
Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, già riconosciuto “vittima del dovere”, chiedeva la rideterminazione della propria invalidità nella misura del
34% o in misura diversa, ma non inferiore al 25%. Conseguentemente, chiedeva la liquidazione, sulla base di tale percentuale, della speciale elargizione prevista dall'art. 5, comma 1, L. 206/2004, come estesa alle Vittime del dovere ai sensi dell'art. 34 D.L. 159/2007, conv. in L. 222/2007, detratto l'importo di €
29.260,00 già percepito;
l'assegno vitalizio non reversibile aumentato a € 500,00
Pag. 2 di 8 mensili ai sensi dell'art. 4 co. 238 L. n. 350/2003; infine, il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla L. n. 206/2004 agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con la perequazione ex lege.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di essersi sottoposto ad accertamento sanitario, ai fini del riconoscimento di status di Vittima del dovere – a seguito di ripetuti infortuni occorsi in servizio – e di aver ricevuto, al termine di tale indagine, la valutazione da parte della Commissione medica di La Spezia con decreto notificato in data 05.06.2019, contenente il riconoscimento all'istante dello status richiesto con una percentuale di invalidità permanente del 15%. Il ricorrente contestava tale valutazione medica, in quanto ritenuta non conforme al dettato di legge e riteneva sottostimata la percentuale di invalidità da parte della
Commissione medica e riteneva non conteggiato il danno morale. Secondo parte ricorrente, infatti, l'invalidità doveva essere valutata al 34%, come da consulenza medico-legale prodotta, elaborata dal dott. Persona_1
Segnatamente, indicava che l'invalidità complessiva, di cui all'art. 6 L.
206/2004, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale di danno biologico;
inoltre, riteneva che la percentuale di invalidità dovesse essere individuata prediligendo il valore più favorevole tra quelli indicati nella Tabella di cui al D.M. del 05.02.1992 e quelli riportati nella Tabella di cui al d.P.R. 915/1978. Per quanto riguarda il danno biologico, indicava le Tabelle approvate con il D.M. del 12.07.2000; mentre per il danno morale, sottolineava la necessità di computarlo al calcolo. Precisava che le infermità derivanti dai tre sinistri rilevanti, e indicati nel verbale del
04.12.20218, erano già stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio e ritenuti ascrivibili alla 7° categoria di cui alla Tabella A del d.P.R. 915/1978 e alla 6° categoria per cumulo con altre infermità, dipendenti sempre da causa di servizio, ma non rientranti in quelle suscettibili di valutazione ai fini della L.
206/1994.
Pag. 3 di 8 Riteneva applicabile il valore più favorevole tra i valori ricavabili dalla Tabella del D.P.R. 915/1978 e dalla Tabella di cui al D.M. 05.02.1992. Come da elaborato di parte, rilevava che “alla settima categoria della tabella A corrisponde una percentuale di invalidità compresa tra il 31% e il 40% (nella fattispecie 31%); la voce della tabella di cui al DM 5.02.1992 applicabile al caso oggetto della presente trattazione, con criterio analogico, è rappresentata dalla voce con codice 7208 'anchilosi di spalla in posizione favorevole 30%'; nella fattispecie il grado di deficit è pari alla metà della fisiologica funzionalità della spalla, per cui la menomazione è computabile nella misura del 15%”; il danno biologico veniva individuato “avuto riguardo alla Tabella approvata con
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio è computabile nella misura del 10% se si considera che la voce n. 223, per la menomazione “anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale, con arto in posizione favorevole”, per l'arto dominante prevede una invalidità del 20% e, nel caso in esame, la menomazione è pari alla metà della normale articolarità”; quanto al danno morale, non valutato dalla Commissione medica
“è computabile in misura pari a 1/3 del danno biologico”.
3. Concludeva come riportato in epigrafe.
4. Nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il non si costituiva e Controparte_1
pertanto veniva dichiarato contumace all'udienza del 05.04.2022.
5. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento della consulenza medica legale.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Nel caso di specie, la pretesa del ricorrente – al quale è stato già riconosciuto lo status di Vittima del dovere con percentuale di invalidità pari al 13% - concerne il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore o quantomeno non inferiore al 25%, al fine di poter ottenere la liquidazione della speciale
Pag. 4 di 8 elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206/2004, come estesa alle Vittime del dovere ai sensi dell'art. 34 D.L. 159/2007.
8. Ai fini della risoluzione della presente causa, trattandosi di materia medica che richiede assistenza tecnica, è stata incaricata la consulente medico legale, dott.ssa a rispondere al seguente quesito: “letti gli atti ed espletata Persona_2
ogni opportuna indagine, determini il indennizzabile in favore del ricorrente secondo i criteri di legge”
9. Con l'elaborato peritale, la CTU incaricata ha individuato una percentuale superiore rispetto a quella valutata dalla Commissione medica, ma tuttavia inferiore rispetto a quella ambita dal ricorrente.
10. Nell'elaborato in questione si dà atto dell'errore commesso dalla Commissione medica, che ha ricondotto la condizione del alla voce 7308 “lesioni del Pt_1
nervo circonflesso dominante 11-20%”. La consulente, infatti, ha rilevato che i traumatismi subiti dal ricorrente hanno determinato una tendinosa cronica a carico della cuffia dei rotatori e di un'artrosi a carico dell'articolazione acromion-calveare; nonché evidenziava una live ipotrofia della muscolatura della spalla destra con limitazione di tipo antalgico della mobilità articolare in pressoché tutte le direzioni di movimento esaminate (elevazione, abduzione e rotazione posteriore), che risultava pertanto ridotta, complessivamente, in misura compresa tra circa 1/3 e 1/2. Tale condizione, secondo la CTU, era da ricondursi alla voce di riferimento 7215 “anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole in misura pari al 25% che identifica un deficit funzionale più simile alla situazione riportata dal sig. seppur comunque più Pt_1 grave”. Sul punto, infatti, non ha ritenuto di condividere quanto sostenuto dal consulente di parte, dott. , che sostiene l'ascrivibilità della menomazione Per_1
alla 7° categoria, riportandosi al precedente verbale della CMO del 23.06.2016.
In tale verbale, infatti, venivano considerati eventi poi non identificati nel successivo verbale del 04.12.2018 della CMO di La Spezia ai fini del riconoscimento di Vittima del dovere (sinistro occorso nel mese di gennaio
2016). Infatti, si legge che “stante che le menomazioni attribuite agli eventi riconosciuti per configurare i benefici per le vittime del dovere, riguardano
Pag. 5 di 8 soltanto la spalla ed il ginocchio destro (attualmente privo di esiti funzionali rilevanti) si ritiene comunque più congrua la valutazione così come proposta, rispondente ai criteri tabellari previsti per una limitazione di circa un terzo della spalla dominante.”
11. Occorre a tal proposito, rammentare che il ricorrente non ha dedotto alcuna contestazione in merito agli eventi (occorsi nel mese di maggio 2009 e nei mesi di agosto e novembre 2014) e le menomazioni considerate ai fini della determinazione dello status riconosciuto.
12. Proseguendo nella lettura della relazione peritale, la Consulente ha ritenuto che le limitazioni del ricorrente “denotano una compromissione della articolazione della spalla di circa 1/3 si ritiene ragionevole riconoscere, con criterio di analogia, una percentuale di invalidità (IP) pari al 20%”. Quanto al danno biologico, la consulente ha ritenuto “ragionevole condividere la percentuale di danno biologico del 10% proposta anche dal dott. ”. Infine, calcolava il Per_1
danno morale – omesso dalla Commissione di La Spezia – e concludeva per una valutazione di 1/3 “tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso […] In considerazione della tipologia di eventi e dell'entità del trauma patito”. Seguendo correttamente i riferimenti normativi – D.P.R. 181/2009 e L. 2065/2004 – la consulente è ricorsa alla formula IC=DB+DM+(IP-DB), dove IC rappresenta il totale, DB il danno biologico, DM il danno morale e IP l'invalidità permanente.
13. In sede di chiarimenti, la consulente ha risposto alle contestazioni del difensore di parte ricorrente – e non specificatamente indicate nelle osservazioni del consulente di parte – in merito alla valutazione circa l'ipotrofia della muscolatura della spalla destra in un punto considerata ridotta in una misura compresa fra 1/3 e 1/2 e successivamente valutata nella misura di 1/3. Tali contraddizioni sono state superate dai chiarimenti resi dal CTU incaricato, rilevando che “Descrivere una limitazione funzionale di una articolazione compresa tra 1/3 ed ½ non significa che quella articolazione ha una riduzione di 5/12 (41% circa) dei movimenti e pertanto se la assenza completa dei
Pag. 6 di 8 movimenti vale 61 basta moltiplicare tale valore per avere il risultato voluto. La spalla è una enartrosi, ovvero una articolazione costituita da un capo articolare simile ad una sfera ospitato in una cavità articolare a forma di sfera cava. Si tratta delle articolazioni dotate di maggiore mobilità del corpo umano ed i movimenti sono possibili lungo tutti e tre gli assi fondamentali (sagittale, trasverso e verticale)”. Viene, infatti, osservato che i movimenti che possono essere effettuati non hanno la stessa rilevanza, ma si dà importanza alla possibilità di superare i 90° di escursione articolare, mentre gli ultimi gradi di escursione hanno un impatto inferiore nella funzionalità complessiva dell'arto.
Osserva il CTU che il “sig. riesce a muovere la spalla oltre tale soglia Pt_1
sia in elevazione che in abduzione e pertanto la funzionalità complessiva dell'arto è assai superiore alla metà sebbene alcuni movimenti complessi e combinati (quali le rotazioni/adduzioni necessarie, ad esempio, per portare la mano a toccare la regione scapolare) possano essere limitati anche della metà.
In questa ottica la valutazione proposta del 20% appare assai più confacente alla reale funzionalità dell'arto nonché anche a quanto previsto dalle tabelle che, come sopra detto, non prevedono una applicazione aritmetica ma una interpretazione specialistica funzionale”.
14. Le conclusioni a cui è pervenuta la consulente incaricata sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, che meritano di essere condivise. Apparendo l'elaborato medico scevro da illogicità e incompletezza, si ritiene che il danno indennizzabile, a seguito degli eventi occorsi nel maggio 2009 e nei mesi di agosto e novembre 2024, debba essere valutato nella misura indicata dal CTU, ossia 23%.
15. Sono nulle le spese di lite nei confronti del , parte Controparte_1
convenuta vittoriosa rimasta contumace. Questi, infatti, non avendo espletato nessuna attività processuale, non ha sopportato alcuna spesa al cui rimborso abbia diritto.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ nulla sulle spese di lite.
➢ pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Pisa, 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 849/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 19.02.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Renzo Filoia e Francesca Torre ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, contumace; resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto del ricorrente vittima del dovere al riconoscimento di una percentuale di invalidità indennizzabile superiore
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, Parte_1
contrariis reiectis a) rideterminare, previa CTU, nella misura del 34%, o nella misura anche superiore determinanda, ma comunque non inferiore al 25%, la percentuale di invalidità complessiva indennizzabile in favore del Sig. già Parte_1
riconosciuto Vittima del dovere, e dunque procedersi alla riliquidazione, sulla base di tale percentuale, della speciale elargizione ex art. 5 co. 1 L. n. 206/2004 come estesa alle Vittime del dovere ex art. 34 D.L. n. 159/2007 conv. in L. n. 222 del 2007, con la perequazione ex lege dalla data di manifestazione delle lesioni che hanno creato
l'invalidità permanente, detratto l'importo di Euro 29.260,00 (€ ventinovemiladuecentosessanta/00) già percepito, b) dello speciale assegno vitalizio non reversibile di Euro 1.033,00 mensili (€ milletrentatre/00), soggetto alla perequazione automatica ex art. 11 D.lgs. n. 503/1992, c) dell'assegno vitalizio non reversibile aggiornato ad Euro 500,00 (€ cinquecento/00) mensili a norma dell'art. 4 co. 238 L. n. 350/2003 con la perequazione ex lege, d) oltre al riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla L. n.
206/2004 agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 con la perequazione ex lege, con conseguente condanna del , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2
liquidazione, in favore del ricorrente, della speciale elargizioni di cui al punto a), nonché alla erogazione di tutte le altre somme spettanti per i titoli di cui ai punti b), c) e
d). Con vittoria dei compensi professionali da distrarre in favore degli scriventi difensori.”
Per la parte resistente : contumace Controparte_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 02.09.2021, Parte_1
Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, già riconosciuto “vittima del dovere”, chiedeva la rideterminazione della propria invalidità nella misura del
34% o in misura diversa, ma non inferiore al 25%. Conseguentemente, chiedeva la liquidazione, sulla base di tale percentuale, della speciale elargizione prevista dall'art. 5, comma 1, L. 206/2004, come estesa alle Vittime del dovere ai sensi dell'art. 34 D.L. 159/2007, conv. in L. 222/2007, detratto l'importo di €
29.260,00 già percepito;
l'assegno vitalizio non reversibile aumentato a € 500,00
Pag. 2 di 8 mensili ai sensi dell'art. 4 co. 238 L. n. 350/2003; infine, il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla L. n. 206/2004 agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con la perequazione ex lege.
2. In particolare, il ricorrente esponeva di essersi sottoposto ad accertamento sanitario, ai fini del riconoscimento di status di Vittima del dovere – a seguito di ripetuti infortuni occorsi in servizio – e di aver ricevuto, al termine di tale indagine, la valutazione da parte della Commissione medica di La Spezia con decreto notificato in data 05.06.2019, contenente il riconoscimento all'istante dello status richiesto con una percentuale di invalidità permanente del 15%. Il ricorrente contestava tale valutazione medica, in quanto ritenuta non conforme al dettato di legge e riteneva sottostimata la percentuale di invalidità da parte della
Commissione medica e riteneva non conteggiato il danno morale. Secondo parte ricorrente, infatti, l'invalidità doveva essere valutata al 34%, come da consulenza medico-legale prodotta, elaborata dal dott. Persona_1
Segnatamente, indicava che l'invalidità complessiva, di cui all'art. 6 L.
206/2004, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale di danno biologico;
inoltre, riteneva che la percentuale di invalidità dovesse essere individuata prediligendo il valore più favorevole tra quelli indicati nella Tabella di cui al D.M. del 05.02.1992 e quelli riportati nella Tabella di cui al d.P.R. 915/1978. Per quanto riguarda il danno biologico, indicava le Tabelle approvate con il D.M. del 12.07.2000; mentre per il danno morale, sottolineava la necessità di computarlo al calcolo. Precisava che le infermità derivanti dai tre sinistri rilevanti, e indicati nel verbale del
04.12.20218, erano già stati riconosciuti dipendenti da causa di servizio e ritenuti ascrivibili alla 7° categoria di cui alla Tabella A del d.P.R. 915/1978 e alla 6° categoria per cumulo con altre infermità, dipendenti sempre da causa di servizio, ma non rientranti in quelle suscettibili di valutazione ai fini della L.
206/1994.
Pag. 3 di 8 Riteneva applicabile il valore più favorevole tra i valori ricavabili dalla Tabella del D.P.R. 915/1978 e dalla Tabella di cui al D.M. 05.02.1992. Come da elaborato di parte, rilevava che “alla settima categoria della tabella A corrisponde una percentuale di invalidità compresa tra il 31% e il 40% (nella fattispecie 31%); la voce della tabella di cui al DM 5.02.1992 applicabile al caso oggetto della presente trattazione, con criterio analogico, è rappresentata dalla voce con codice 7208 'anchilosi di spalla in posizione favorevole 30%'; nella fattispecie il grado di deficit è pari alla metà della fisiologica funzionalità della spalla, per cui la menomazione è computabile nella misura del 15%”; il danno biologico veniva individuato “avuto riguardo alla Tabella approvata con
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio è computabile nella misura del 10% se si considera che la voce n. 223, per la menomazione “anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale, con arto in posizione favorevole”, per l'arto dominante prevede una invalidità del 20% e, nel caso in esame, la menomazione è pari alla metà della normale articolarità”; quanto al danno morale, non valutato dalla Commissione medica
“è computabile in misura pari a 1/3 del danno biologico”.
3. Concludeva come riportato in epigrafe.
4. Nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il non si costituiva e Controparte_1
pertanto veniva dichiarato contumace all'udienza del 05.04.2022.
5. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'espletamento della consulenza medica legale.
6. Il ricorso è infondato e va rigettato.
7. Nel caso di specie, la pretesa del ricorrente – al quale è stato già riconosciuto lo status di Vittima del dovere con percentuale di invalidità pari al 13% - concerne il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore o quantomeno non inferiore al 25%, al fine di poter ottenere la liquidazione della speciale
Pag. 4 di 8 elargizione ex art. 5, comma 1, L. n. 206/2004, come estesa alle Vittime del dovere ai sensi dell'art. 34 D.L. 159/2007.
8. Ai fini della risoluzione della presente causa, trattandosi di materia medica che richiede assistenza tecnica, è stata incaricata la consulente medico legale, dott.ssa a rispondere al seguente quesito: “letti gli atti ed espletata Persona_2
ogni opportuna indagine, determini il indennizzabile in favore del ricorrente secondo i criteri di legge”
9. Con l'elaborato peritale, la CTU incaricata ha individuato una percentuale superiore rispetto a quella valutata dalla Commissione medica, ma tuttavia inferiore rispetto a quella ambita dal ricorrente.
10. Nell'elaborato in questione si dà atto dell'errore commesso dalla Commissione medica, che ha ricondotto la condizione del alla voce 7308 “lesioni del Pt_1
nervo circonflesso dominante 11-20%”. La consulente, infatti, ha rilevato che i traumatismi subiti dal ricorrente hanno determinato una tendinosa cronica a carico della cuffia dei rotatori e di un'artrosi a carico dell'articolazione acromion-calveare; nonché evidenziava una live ipotrofia della muscolatura della spalla destra con limitazione di tipo antalgico della mobilità articolare in pressoché tutte le direzioni di movimento esaminate (elevazione, abduzione e rotazione posteriore), che risultava pertanto ridotta, complessivamente, in misura compresa tra circa 1/3 e 1/2. Tale condizione, secondo la CTU, era da ricondursi alla voce di riferimento 7215 “anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole in misura pari al 25% che identifica un deficit funzionale più simile alla situazione riportata dal sig. seppur comunque più Pt_1 grave”. Sul punto, infatti, non ha ritenuto di condividere quanto sostenuto dal consulente di parte, dott. , che sostiene l'ascrivibilità della menomazione Per_1
alla 7° categoria, riportandosi al precedente verbale della CMO del 23.06.2016.
In tale verbale, infatti, venivano considerati eventi poi non identificati nel successivo verbale del 04.12.2018 della CMO di La Spezia ai fini del riconoscimento di Vittima del dovere (sinistro occorso nel mese di gennaio
2016). Infatti, si legge che “stante che le menomazioni attribuite agli eventi riconosciuti per configurare i benefici per le vittime del dovere, riguardano
Pag. 5 di 8 soltanto la spalla ed il ginocchio destro (attualmente privo di esiti funzionali rilevanti) si ritiene comunque più congrua la valutazione così come proposta, rispondente ai criteri tabellari previsti per una limitazione di circa un terzo della spalla dominante.”
11. Occorre a tal proposito, rammentare che il ricorrente non ha dedotto alcuna contestazione in merito agli eventi (occorsi nel mese di maggio 2009 e nei mesi di agosto e novembre 2014) e le menomazioni considerate ai fini della determinazione dello status riconosciuto.
12. Proseguendo nella lettura della relazione peritale, la Consulente ha ritenuto che le limitazioni del ricorrente “denotano una compromissione della articolazione della spalla di circa 1/3 si ritiene ragionevole riconoscere, con criterio di analogia, una percentuale di invalidità (IP) pari al 20%”. Quanto al danno biologico, la consulente ha ritenuto “ragionevole condividere la percentuale di danno biologico del 10% proposta anche dal dott. ”. Infine, calcolava il Per_1
danno morale – omesso dalla Commissione di La Spezia – e concludeva per una valutazione di 1/3 “tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso […] In considerazione della tipologia di eventi e dell'entità del trauma patito”. Seguendo correttamente i riferimenti normativi – D.P.R. 181/2009 e L. 2065/2004 – la consulente è ricorsa alla formula IC=DB+DM+(IP-DB), dove IC rappresenta il totale, DB il danno biologico, DM il danno morale e IP l'invalidità permanente.
13. In sede di chiarimenti, la consulente ha risposto alle contestazioni del difensore di parte ricorrente – e non specificatamente indicate nelle osservazioni del consulente di parte – in merito alla valutazione circa l'ipotrofia della muscolatura della spalla destra in un punto considerata ridotta in una misura compresa fra 1/3 e 1/2 e successivamente valutata nella misura di 1/3. Tali contraddizioni sono state superate dai chiarimenti resi dal CTU incaricato, rilevando che “Descrivere una limitazione funzionale di una articolazione compresa tra 1/3 ed ½ non significa che quella articolazione ha una riduzione di 5/12 (41% circa) dei movimenti e pertanto se la assenza completa dei
Pag. 6 di 8 movimenti vale 61 basta moltiplicare tale valore per avere il risultato voluto. La spalla è una enartrosi, ovvero una articolazione costituita da un capo articolare simile ad una sfera ospitato in una cavità articolare a forma di sfera cava. Si tratta delle articolazioni dotate di maggiore mobilità del corpo umano ed i movimenti sono possibili lungo tutti e tre gli assi fondamentali (sagittale, trasverso e verticale)”. Viene, infatti, osservato che i movimenti che possono essere effettuati non hanno la stessa rilevanza, ma si dà importanza alla possibilità di superare i 90° di escursione articolare, mentre gli ultimi gradi di escursione hanno un impatto inferiore nella funzionalità complessiva dell'arto.
Osserva il CTU che il “sig. riesce a muovere la spalla oltre tale soglia Pt_1
sia in elevazione che in abduzione e pertanto la funzionalità complessiva dell'arto è assai superiore alla metà sebbene alcuni movimenti complessi e combinati (quali le rotazioni/adduzioni necessarie, ad esempio, per portare la mano a toccare la regione scapolare) possano essere limitati anche della metà.
In questa ottica la valutazione proposta del 20% appare assai più confacente alla reale funzionalità dell'arto nonché anche a quanto previsto dalle tabelle che, come sopra detto, non prevedono una applicazione aritmetica ma una interpretazione specialistica funzionale”.
14. Le conclusioni a cui è pervenuta la consulente incaricata sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, che meritano di essere condivise. Apparendo l'elaborato medico scevro da illogicità e incompletezza, si ritiene che il danno indennizzabile, a seguito degli eventi occorsi nel maggio 2009 e nei mesi di agosto e novembre 2024, debba essere valutato nella misura indicata dal CTU, ossia 23%.
15. Sono nulle le spese di lite nei confronti del , parte Controparte_1
convenuta vittoriosa rimasta contumace. Questi, infatti, non avendo espletato nessuna attività processuale, non ha sopportato alcuna spesa al cui rimborso abbia diritto.
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P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso;
➢ nulla sulle spese di lite.
➢ pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Pisa, 17.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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