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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3479/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: lettivamente domiciliata in Via Antonio del Re, Parte_1 Pt_1
n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Baisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Luca Candiano e dell'Avv. Nicola Candiano, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 01.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 912 del 12.09.2024, emesso per l'importo di Euro 36.692,46, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per rapporto di fornitura di beni destinati alla rivendita.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto
[...] dell'opposizione spiegata. 2
All'udienza del 11.06.2025, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale entrambe le parti hanno espressamente dichiarato di aderire.
All'udienza del 01.10.2025, entrambe le parti hanno confermato l'accettazione della proposta conciliativa formulata, precisando le conclusioni in senso conforme alla proposta, con domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. n. 2063 del 2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775 del 2004). Inoltre, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, la cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (cfr. Trib. Torre Annunziata, 29.02.2024, n. 617). Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e applicazione delle condizioni oggetto della proposta conciliativa accettata da entrambe le parti.
In conformità con la proposta conciliativa accettata da entrambe le parti, deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e applicazione delle condizioni oggetto della proposta conciliativa accettata da entrambe le parti;
- Compensa le spese di lite Tivoli, 02.10.2025
3
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3479/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: lettivamente domiciliata in Via Antonio del Re, Parte_1 Pt_1
n. 4/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Baisi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione OPPONENTE contro elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Luca Candiano e dell'Avv. Nicola Candiano, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 01.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo del Tribunale di Tivoli, n. 912 del 12.09.2024, emesso per l'importo di Euro 36.692,46, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per rapporto di fornitura di beni destinati alla rivendita.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1 insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto
[...] dell'opposizione spiegata. 2
All'udienza del 11.06.2025, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale entrambe le parti hanno espressamente dichiarato di aderire.
All'udienza del 01.10.2025, entrambe le parti hanno confermato l'accettazione della proposta conciliativa formulata, precisando le conclusioni in senso conforme alla proposta, con domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. n. 2063 del 2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775 del 2004). Inoltre, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, la cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (cfr. Trib. Torre Annunziata, 29.02.2024, n. 617). Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e applicazione delle condizioni oggetto della proposta conciliativa accettata da entrambe le parti.
In conformità con la proposta conciliativa accettata da entrambe le parti, deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e applicazione delle condizioni oggetto della proposta conciliativa accettata da entrambe le parti;
- Compensa le spese di lite Tivoli, 02.10.2025
3
Il Giudice Valerio Ceccarelli