Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4044/2018 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 4044/2018 R.G., vertente
TRA
PO RM, elettivamente domiciliato in Massa Lubrense alla Via Regina
Margherita n. 37, presso lo studio dell'avvocato Maria IS, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
GO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Sorrento, alla via degli Aranci n. 35, presso lo studio dell'avvocato Emiliostefano Marzuillo, che la rappresenta e difende, in virtù apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHÈ
COMUNE DI MASSA LUBRENSE, in persona del Sindaco p.t., con sede in Massa
Lubrense al Largo Vescovado n. 2.
CONVENUTO - CONTUMACE
Oggetto: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
pag. 1
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22-6/3-7-2018, IS ND conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, rispettivamente, il Comune di Massa Lubrense e la
Gori s.p.a., per sentirli dichiarare responsabili delle infiltrazioni e tracimazioni verificatesi all'interno e all'esterno della propria abitazione e, per l'effetto, sentirli condannare all'esecuzione di tutti i lavori necessari, al fine di eliminare definitivamente le cause dei suddetti fenomeni infiltrativi, e al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti quantificati in euro 26.000,00, ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche mediante c.t.u., con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del difensore anticipatario.
A tal fine premetteva che: nel corso dell'anno 1992 il Comune di Massa Lubrense eseguiva lavori di modifica della condotta fognaria per acque nere nel tratto che passa davanti alla propria abitazione, sita in via Regina Margherita n. 37, con una contestuale riconfigurazione delle pendenze della sede stradale;
da ciò derivava un innalzamento della pavimentazione stradale, in conseguenza della quale, la precedente pendenza a “schiena d'asino”, veniva sostituita da una pendenza unica verso il fabbricato dell'istante e ciò aveva determinato che le acque meteoriche defluivano verso la sua abitazione;
le griglie caditoia presenti dinanzi alla sua abitazione oltre a non essere mai pulite, erano inadeguate;
il sistema di captazione delle acque piovane presente lungo l'intero tratto di via Regina Margherita, era inidoneo in quanto si era rivelato inefficiente in condizioni di pioggia normali e ancora più in occasione delle frequenti piogge torrenziali a carattere temporalesco;
in tali circostanze in tale zona vi era un repentino arrivo di enormi quantità
d'acqua, in parte per caduta diretta sulla strada, in gran parte perché i sistemi di captazione poste nelle vicinanze non facevano in tempo a deglutire tutta l'acqua che vi arrivava sopra anche per la notevole pendenza della stradina;
tale situazione già di per sé difficile era stata ulteriormente aggravata dagli innesti creati in occasione della costruzione degli alloggi popolari in tale area;
il tutto in aggiunta la prassi, consolidata ed avallata dal
Comune, degli utenti di immettere le acque pluviali nella fogna nera;
ne derivava che spesso lungo il tratto di strada in questione, anche nei periodi estivi, il cattivo funzionamento del sistema idrico fognario generava episodi di tracimazione delle fogne con conseguente fuoriuscita di liquami dai pozzetti fognari presenti sul marciapiede pag. 2 dell'abitazione dell'attore e da quelli posti lungo tale via che penetravano all'interno dell'abitazione e del piano cantinato ostruendo inevitabilmente anche la fogna domestica con ulteriore fuoriuscita delle acque nere di scarico all'interno dei servizi igienici e della cucina;
inoltre, in concomitanza del passaggio dei veicoli, l'abbondante acqua mista a liquami si riversava sugli infissi esterni con danni agli stessi e con difficoltà per gli occupanti ad entrare e/o uscire dalla propria casa;
dalla fine del 2017, all'interno delle griglie di raccolta delle acque posto lungo il tratto stradale Regina Margherita e a confine con l'abitazione dell'attore, vi era un continuo ed incessante ruscellamento di acque con conseguente straripamento all'interno del sistema di acque private ed emanazione nauseabonde che rendevano inaccettabile la conduzione di una vita dignitosa e serena oltre che costituire grave pericolo di infiltrazione all'abitazione e alla staticità della stessa;
infatti, in tale periodo, operai della Gori s.p.a. avevano eseguito interventi lungo il rettilineo di Reola che probabilmente avevano dato vita a fenomeni prima inesistenti e contribuito a peggiorare una situazione che da molti anni persisteva e che era stato più volte denunciato;
lo stesso intervento eseguito nel marzo del 2015 su incarico del Comune di Massa Lubrense era un mero palliativo debitamente denunciato mediante raccomandata del 2-4-2015; con raccomandata del 3-1-2018, a seguito dell'ennesimo episodio di tracimazione delle fogne verificatosi nel primo pomeriggio di quel giorno (successivo a quello avvenuto il 29-12-2017), per il quale fu prontamente allertato sia il Comune che la
Gori che intervenne solo in tardissima sera, mediante il proprio legale di fiducia, aveva formalmente diffidato i convenuti ad effettuare i necessari accertamenti onde individuare gli opportuni interventi volti alla risoluzione definitiva dei lamentati problemi a risarcire i danni subiti e subendi ma ciò senza esito;
in data 18-4-2018 era stata spedita negoziazione assistita senza esito;
sussisteva la responsabilità dei convenuti ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., risultando il Comune di Massa Lubrense proprietario e custode della strada deputato al controllo del territorio, Gori s.p.a. società affidataria della gestione del
“Servizio Idrico Integrato” e quindi tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere oggetto di tale servizio.
Gori s.p.a. si costituiva in giudizio, contestando la domanda in rito e nel merito.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in ogni caso, dichiararsi la nullità e l'infondatezza della domanda di accertamento della responsabilità proposta nei propri confronti o, in via gradata, la riduzione del danno risarcibile.
pag. 3 Il Comune di Massa Lubrense, sebbene ritualmente evocato in giudizio, restava contumace.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c..
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle condotte descritte in citazione, ritenendo questi responsabili per le ragioni ivi esposte.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti. Si osserva, inoltre, che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015); nel caso di specie, parte attrice oltre ad esporre le proprie doglianze in maniera puntuale, allega copiosa documentazione.
3. L'attore ha agito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal proprio immobile e personalmente, a causa della penetrazione nel proprio immobile di liquami tracimati dai pozzetti fognari posti nelle vicinanze e dell'acqua piovana non captata dal sistema di raccolta.
In diritto, si rammenta che ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del “custode”, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
Ne consegue che il “custode” è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione
“iuris tantum” della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, pag. 4 cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. nn. 3651/2006; 15383 e
15384/2006; 20427/2008; 5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ., nn. 1106/2011;
20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-
2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Per quanto riguarda la fattispecie concreta, la giurisprudenza ha costantemente affermato al riguardo che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito;
il concorrente apporto causale di un terzo, pag. 5 rilevante solo in sede di eventuale regresso in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che non integri il fortuito. Con riguardo ai danni subiti da un immobile a seguito di inondazione per mancato tempestivo adeguamento della rete fognaria comunale, è stata individuata la responsabilità del comune, a carico del quale è posta l'attività di costruzione e gestione delle fognature, ove risulti che, malgrado la conoscenza di analoghi inconvenienti verificatisi in precedenza e la prevedibilità dei danni, l'amministrazione non abbia provveduto all'adeguamento della rete fognaria con la dovuta diligenza e nel rispetto delle norme tecniche che impongono un costante rapporto prudenziale tra il volume di afflusso delle acque meteoriche e delle altre immissioni con la capacità di assorbimento e smaltimento delle fogne (cfr., Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 6665 del 19-3-2009). Ancora più specificamente è stato sottolineato (cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 6515 del 2-4-
2004) che è configurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art. 2051 c.c. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell'ente ad esso preposto
(nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte si trattava appunto della rete fognaria comunale).
4. La convenuta ha contestato la propria responsabilità, ritenendo che la responsabilità esclusiva dell'evento fosse del Comune di Massa Lubrense, quale ente proprietario delle strade, che ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada è tenuto, tra l'altro, alla manutenzione gestione e pulizia nonché al controllo tecnico dell'efficienza di esse e delle relative pertinenze.
Inoltre ha sottolineato che sono escluse dalla propria gestione e competenza il servizio di smaltimento delle acque meteoriche tramite fognature dedicate, cosiddette bianche, la gestione delle opere sotterranee e/o di superficie, di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche alla rete fognaria mista, la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, non facenti parte del Sistema Idrico Integrato di cui era gestore, nonché “la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria dei pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria, la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successivo collegamento alla rete fognaria” (art. 2 comma 4 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato, Parte II - Fognatura e depurazione).
pag. 6 Al riguardo deve osservarsi che l'art. 141, comma 2, d.lgs. 152/2006 prevede che il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Pertanto, alla luce della normativa illustrata – e di quanto riconosciuto dalla stessa convenuta nelle proprie difese - deve ritenersi che Gori s.p.a., in quanto gestore del servizio idrico integrato, sia obbligata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, degli impianti e delle reti fognarie nere o miste e che la gestione del servizio di smaltimento delle acque meteoriche (c.d. acque bianche), e delle relative opere, invece, rientra tra gli obblighi del Comune.
5.1. Tanto premesso, si osserva, in punto di fatto, che dalle dichiarazioni testimoniali raccolte – rese dai testi OR RO e SO NC – apparsi credibili per la univocità
e concordanza delle loro dichiarazioni, è rimasto provata la verificazione delle circostanze descritte in citazione, ovvero il susseguirsi dal 2007 di fenomeni di tracimazioni di liquami dai pozzetti fognari presenti sul marciapiede dell'abitazione dell'attore e da quelli posti lungo la Via Regina Margherita, anche nel periodo estivo, e delle conseguenti infiltrazioni di tali liquami nell'immobile dell'attore, incluso il cantinato, nonché quelli di ostruzione della fogna domestica.
I testi hanno anche riferito che nel 2013 e nel 2014 vi era stata una fiumana di fango e detriti vari che aveva provocato la tracimazione del sistema di raccolta delle acque piovane nel cortile interno dell'abitazione del IS, poi riversate nel locale lavanderia (ove l'acqua raggiungeva circa 10 cm., invadendo gli elettrodomestici ivi presenti), e che, al passaggio dei veicoli, tale acqua si riversava sugli infissi e pareti esterni.
Ancora, i testi hanno dichiarato che dalla fine del 2017 all'interno delle griglie di raccolta delle acque poste lungo Via Regina Margherita e a confine con la proprietà dell'attore vi era un continuo e periodico fenomeno di ruscellamento di acque che provocava emanazioni nauseabondi e la conseguente chiusura degli infissi da parte dell'attore – e la presenza di insetti in estate;
in data 19-12-2017 e in data 3-1-2018 si erano verificati ulteriori fenomeni di tracimazione delle fogne sia dal pozzetto presente sul marciapiede dell'abitazione del IS sia da quelli posti lungo la strada Comunale.
pag. 7 5.2. Conferma e riscontro di tali circostanze è stata fornita, oltre che dalle diffide e costituzioni in mora depositate, dalla perizia di parte, redatta dall'architetto OR Giovanni del 20-12-2018, corredata di relativa documentazione fotografica.
Nella perizia è stato ben evidenziato che nel periodo 2010/2018, sia il collettore delle acque nere che quello delle acque bianche presenti sulla Via comunale Regina Margherita, nel tratto in corrispondenza dell'abitazione di proprietà dell'attore, erano stati periodicamente interessati da continue e ripetute tracimazioni e che tali fenomeni si verificano indistintamente sia nei periodi di pioggia che nei periodi secchi;
il perito, evidenziava che il tratto di collettore fognario delle acque nere, in corrispondenza dell'abitazione dell'attore, entrava frequentemente e facilmente in pressione mandando in pressione anche l'allacciamento alla fognatura del fabbricato IS con conseguente rigurgito all'esterno di cospicue quantità di liquami misti ad acqua.
Inoltre, il tecnico sottolineava che in occasione di piogge, sia pure di bassa intensità, nel tratto di strada in corrispondenza del fabbricato IS si verifica unitamente all'entrata in pressione del collettore fognario pubblico delle acque nere, e conseguenti descritte tracimazioni di liquami, anche l'entrata in pressione del collettore fognario pubblico delle acque bianche a cui segue sempre l'allagamento dell'area cortilizia retrostante il fabbricato del IS e copiose infiltrazioni all'interno del piano cantinato. Ciò accadeva perché il sistema fognario pubblico delle acque bianche non riusciva a captare e a convogliare tutte le acque di scorrimento superficiali che in occasione di piogge defluivano in enormi quantità su Via Regina Margherita e che, raggiunte il tratto in corrispondenza del fabbricato IS, per la pendenza data al piano viabile, vi si accumulavano ingorgando le griglie di raccolta già sature e mandando in pressione il collettore e l'allacciamento del fabbricato alla fognatura e di conseguenza provocando rigurgiti dal pozzetto di ispezione e l'occlusione totale della fognatura domestica. Le acque meteoriche che si raccoglievano nell'area cortilizia retrostante il fabbricato del IS e quelle delle coperture non potendo più defluire in fognatura ristagnavano allagando sia la detta area cortilizia che i locali caldaia e lavanderia/wc ivi presenti ed infiltrandosi inevitabilmente anche nel piano cantinato.
Il perito di parte infine, individuava quali cause di tali eventi le seguenti: a) il sotto dimensionamento dei collettori fognari ed in generale dei sistemi di smaltimento delle acque nere e bianche presenti su Via Regina Margherita ed in particolare in località
Pastena; b) la quota troppo alta in cui era stato posto il collettore fognario delle acque pag. 8 nere nel tratto antistante il fabbricato IS che impone poca pendenza agli allacciamenti privati e provoca in caso di pioggia o di un piccolo aumento di pressione, la veloce risalita dei liquami fino ai pozzetti di ispezione con conseguente blocco delle fogne domestiche;
c) la errata regimentazione delle acque superficiali ed in particolare la eccessiva pendenza data al piano stradale nel tratto antistante il fabbricato IS che provoca la concentrazione verso il detto fabbricato di una grande quantità di acqua ed il conseguente ingolfamento delle tubazioni e delle griglie di raccolta;
d) la mancata pulizia delle griglie di raccolta ed in generale dei collettori fognari che complice, per questi ultimi, la poca pendenza sono soggetti alla formazione di sedimenti e, quindi, soggetti a continue ostruzioni come dimostrato dai tantissimi interventi di disostruzione ed espurgo eseguiti dall'Ente di gestione;
e) la presenza di immissioni di acque bianche nel collettore fognario delle acque nere evidenziata dalle continue tracimazioni di liquami misti ad acqua che si verificano in occasione di precipitazioni piovose anche di modesta entità.
5.3. Nell'elaborato redatto dal c.t.u. ingegnere Parmendola Michele, depositato in data
9-1-2021, questi riteneva che con la modifica della sezione stradale, da una pendenza a sezione a “schiena d'asino” ad una sezione a pendenza unica, verso il fabbricato, era stato generato un cambio di quota che conduceva al deflusso delle acque meteoriche verso il fabbricato (pag. 6 della c.t.u.).
L'ausiliario aggiungeva che il Comune di Massa Lubrense, a mitigazione del deflusso delle acque meteoriche, procedeva ad aumentare il numero di caditoie presenti, per far sì che lo smistamento delle acque meteoriche risultasse sufficiente (cfr. allegato n. 2 foto n.
1-2-3 della c.t.u.); questi lavori, però, si dimostravano inadeguati, al punto che, negli anni a seguire, a seguito di reiterate lamentele da parte dell'attore, erano stati effettuati ulteriori interventi di manutenzione all'impianto, sostituendo la sezione del condotto fognario, aumentandola. (pag. 6 della c.t.u.).
Nonostante ciò, all'esito dei sopralluoghi effettuati, il c.t.u. accertava la presenza di infiltrazioni al piano cantinato del fabbricato, generate dalle percolazioni di acque provenienti dal troppo pieno e probabilmente anche dalla mancata pulizia delle caditoie atte a ricevere le acque meteoriche. Infatti, durante l'ispezione era emerso che nelle stesse caditoie si presentavano strati di materiali terrosi (vedi Allegato n. 2 foto n. 4 - 5 della c.t.u.), i quali, una volta depositatosi, fanno sì che “il tirante idrico nonché la capacita di raccolta e smistamento sono insufficienti a raccogliere tutte le acque provenienti dalla sede stradale facendo sì che tali acque vanno ad invadere il marciapiede antistante pag. 9 l'abitazione nonché l'abitazione stessa generando così fenomeni infiltrativi cosi come si evince dalle foto allegate alla produzione di parte attrice”. (pag. 6 della c.t.u.).
L'ausiliario accertava la presenza di due condotti fognari indipendenti, e precisamente quello di raccolta e smistamento delle acque fognarie nere presente in mezzeria sul tratto di strada comunale antistante l'immobile di parte attorea e quello di raccolta e smistamento delle acque bianche che costeggia il marciapiede antistante al fabbricato di parte attore;
dalle ispezioni dei due condotti fognari, era emerso che il condotto fognario, delle acque nere, non necessita di alcun tipo di intervento di manutenzione, in quanto i lavori erano stati eseguiti correttamente per come verificato mediante sversamento di liquido colorato all'interno del condotto fognario attraverso i tombini presenti che defluiva senza stagnare e non si riversava nel condotto di raccolta e smistamento delle acque bianche.
Circa la corretta esecuzione dei lavori eseguiti al condotto fognario di raccolta e smistamento delle acque bianche, sottolineando che durante i sopralluoghi ispettivi alle caditoie presenti, verificava la presenza di piccolo quantitativo di acque stagnanti mista a reflui domestici e materiali di riporto trasportato dalle acque meteoriche, precisava che tali lavori erano stati eseguiti correttamente;
quelli non eseguiti correttamente erano invece quelli riguardanti la sezione della pavimentazione stradale prima descritta (da una sezione con pendenza a schiena d'asino, ad una sezione a pendenza unica con inclinazione verso le caditoie del condotto fognario di raccolta e smistamento delle acque bianche, situato in adiacenza del fabbricato di parte attorea). La modifica effettuata aveva alterato il deflusso delle acque meteoriche, indirizzandolo verso un solo impianto di smistamento delle acque bianche, “il quale sebbene dotato di n. 8 caditoie ed una tubazione di diametro 200 mm, non riesce a far defluire le stesse acque meteorologiche, generando così un troppo pieno all'interno della caditoia producendo fenomeni infiltrativi al piano cantinato dell'immobile di proprietà di parte attrice” (cfr. c.t.u. pagg. 3/7).
5.4. Con la seconda c.t.u. – a firma dell'ingegnere D'Apuzzo Vittorio, depositata il 19-3-
2024 – espletata con la collaborazione con la squadra operativa della convenuta, la verificazione dei descritti fenomeni di tracimazione trovava ulteriore conferma.
L'ausiliario, in particolare, osservava che: “I fenomeni di tracimazione che da oltre 18 anni interessano sia il tratto fognario di acque bianche, quello che scorre sottostante le griglie di raccolta adiacenti il marciapiede, sia i pozzetti della fognatura che si sviluppa nel corpo stradale antistante l'immobile del sig. IS ND, persistono ancora tant'è che pag. 10 il giorno 23 febbraio 2023 dopo aver eseguito un accesso sui luoghi …. al termine, dopo essermi allontanato, venivo nuovamente contattato dal geom. OR, trascorse poche decine di minuti, che mi comunicava che erano in atto fenomeni di tracimazioni dai pozzetti della fognatura. Recatomi nuovamente in Massa Lubrense alla Via Regina
Margherita dopo aver avvisato telefonicamente l'ing. Cigliano di quanto stava accadendo, constatavo che i tratti di fognatura appena ispezionati e posizionati interrati, a monte, a valle e prospicienti l'immobile di proprietà dell'attore, venivano interessati da un anomalo aumento di portata delle acque luride. Le acque luride a causa dell'aumento della loro portata non venivano completamente recepite dal tratto di fognatura di cui sopra e, in parte, fuoriuscivano dal tombino antistante l'edificio degli attori riversandosi copiose sulla pubblica via e infiltrandosi anche nei locali cantinati degli attori stessi. Ma vi è di più: si constatava che le acque luride scorrevano, a cielo aperto, anche in quel tratto di fogna destinato e raccogliere, tramite le apposite 8 griglie, le acque piovane che ruscellano sul tratto di strada sul quale si affaccia l'edificio attoreo” (pag. 23 della c.t.u.).
Il consulente tecnico chiariva che: “Il malfunzionamento del sistema fognario lungo la via Regina Margherita in Massa Lubrense, nel tratto prospiciente l'immobile del sig. IS, come innanzi riferito, è diventato persistente ed avviene anche in assenza di particolari eventi meteorici ragion per cui tale malfunzionamento è da associare, …, alla mancanza di una corretta manutenzione o all'afflusso di particolari portate che, diverse da quelle generate dagli eventi meteorici, il sistema non è in grado di smaltire perché, molto probabilmente, non correttamente e/o adeguatamente progettato per ricevere tali portate.
Per affermare con certezza che le cause del malfunzionamento del sistema idrico-fognario lungo il tratto di strada antistante la proprietà del sig. IS, sono quelle innanzi elencate si sarebbe dovuta visionare la documentazione tecnica, progettuale ed esecutiva (relazioni tecniche, relazioni di calcolo e di dimensionamento idraulico, grafici, tubazioni, pozzetti, regolamento di fognatura, ecc.) di tutta la rete fognaria che comprende anche il tratto prospiciente l'immobile di proprietà attorea;
nonché l'esistenza di eventuali bacini di influenza, le immissioni nella fognatura, le portate delle acque bianche - nere e/o miste che attraversano la fognatura di cui sopra. Tale documentazione è stata richiesta con insistenza sia alla GO SP (odierna convenuta) che al Comune di Massa Lubrense”.
(pag. 45 della c.t.u.).
Inoltre, in replica alle osservazioni del consulente di parte convenuta, osservava che: “Si
è constatato che la fognatura viene attraversata, all'improvviso, da aumenti di portata pag. 11 delle acque luride che non completamente recepite dall'impianto fognario fuoriescono dal tombino antistante l'edificio degli attori riversandosi copiose sulla pubblica via e infiltrandosi anche nei locali cantinati degli attori stessi…. Le acque luride scorrono, a cielo aperto, anche in quel tratto di fogna destinato e raccogliere, tramite le apposite 8 griglie, le acque piovane che ruscellano sul tratto di strada sul quale si affaccia l'edificio attoreo”;
“…fenomeni di tracimazione per cui è causa riguardano le acque luride che attraversano la rete fognaria gestita dalla GO e non già “le acque pluviali” ragion per cui si ritiene che la
GO non sia estranea ai fatti di lite”; “Il rigurgito all'interno dell'immobile di proprietà attorea, indipendentemente dall'eventuale presenza multipla di difetti di opera, si verifica perché il tratto di fognatura in questione va in pressione mentre il tratto di strada antistante l'immobile di proprietà dell'attore si allaga perché, con la fogna in pressione, si verificano tracimazioni di acque luride sia dai pozzetti che dalle 8 griglie poste sul collettore che dovrebbe, invece, assorbire le acque piovane. È evidente che le acque luride tracimano anche dal canale coperto dalle otto griglie perché, presumibilmente, esiste un collegamento con la fognatura che immette dette acque luride nel canale di cui sopra quest'ultimo realizzato per recepire unicamente le acque di pioggia” (pag. 52 della c.t.u.).
6. Sulla base del descritto ampio materiale istruttorio le doglianze di parte attrice sono rimaste provate.
Le risultanze istruttorie hanno evidenziato che l'immobile dell'attore ha subito le tracimazioni di acque luride e piovane, oltre le ulteriori conseguenze descritte, e che queste derivano da una molteplicità di concause che sono da ricondurre alla responsabilità di entrambi i convenuti.
Non vi è dubbio che la verificazione costante negli anni delle tracimazioni, infiltrazioni e ruscellamenti siano da ricondurre alla modifica della sezione della pavimentazione stradale, alla mancata adeguata costante manutenzione delle griglie di raccolta ed in generale dei collettori fognari, alla erronea progettazione dell'impianto fognario (risultato inadeguato a smaltire le acque bianche e nere), alla presenza di immissioni di acque bianche nel collettore fognario delle acque nere e alla mancanza di interventi riparatori/modificativi delle opere nonostante le molteplici diffide e richieste di intervento del danneggiato.
Ed infatti, è insegnamento giurisprudenziale quello per cui il principio dell'equivalenza delle cause posto dall'art. 41 c.p. sta a significare che tutti gli antecedenti, in mancanza dei quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato, sono causa efficiente di esso, salvo che sia intervenuta una causa prossima idonea da sola a produrlo, la quale interrompe il pag. 12 nesso causale a norma del co. 2 dell'art. 41 c.p. (Cass. civ., sentenza n. 10719 dell'11-8-
2000).
È evidente che l'omessa custodia della strada e l'inidoneità del sistema di smaltimento delle acque piovane, in uno all'omessa doverosa manutenzione dell'impianto fognario, si pongono come elementi causali in assenza dei quali l'evento dannoso non si sarebbe verificato.
6.1. La responsabilità dell'evento dannoso, quindi, deve essere ricondotto sia al Comune di Massa Lubrense, quale proprietario – e custode - della sede stradale e dei relativi sistemi di smaltimento delle acque piovane e degli impianti fognari di cui aveva l'onere di custodia, sia alla Gori s.p.a. quale gestore – e custode - del servizio idrico integrato, tenuto alla manutenzione degli impianti fognari relativi alle acque nere o miste.
Sulla scorta di quanto accertato, quindi, risulta che mentre il danneggiato ha provato il nesso causale tra la cosa in custodia e i danni arrecati, i convenuti non hanno assolto all'onere probatorio su di essi incombente, dimostrando la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento” (così, ancora una volta, Cass. civ., 18528/2024, 26142/2023), per cui devono ritenersi responsabile dei descritti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c..
6.2. Pertanto, la domanda è fondata e merita accoglimento ed entrambi i convenuti devono essere condannati, in solido, alla eliminazione delle cause degli eventi dannosi descritti e al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
7.1. Per quanto riguarda le opere da realizzare per eliminare le cause in questione, tenuto conto di tutto quanto emerso e delle conclusioni esposte dagli ausiliari, i convenuti devono essere condannati ad eseguire i seguenti interventi: a) ripristinare la sezione della pavimentazione stradale con pendenze a schiena d'asino e creazione di un altro condotto fognario di raccolta e smistamento delle acque bianche sul lato opposto del tratto di strada comunale interessato;
b) eliminazione del collegamento tra il collettore delle acque bianche e la fognatura;
c) realizzazione del collegamento del collettore fognario insistente su Via Regina Margherita al sottostante collettore fognario posto su Via Canale.
7.2. In ordine al quantum debeatur, il c.t.u. D'Apuzzo Vittorio ha sottolineato – alla pag.
47 dell'elaborato peritale - che i danni riportati all'immobile, sono quantificati in euro pag. 13 14.571,49 (al netto dell'IVA), così come riportato nel computo metrico, allegato 8 al medesimo documento, dove è ricostruita stima dei danni subiti dall'immobile.
Tale somma, rivalutata in quella di euro 14.760,92, appare adeguata in relazione alle opere da eseguire.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 1.446,04 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè, rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del l'ultimo evento (dicembre 2017) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Complessivamente, quindi, i danni patrimoniali ammontano ad euro 16.206,96.
7.3. Non può essere accolta, invece, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, per la situazione di pericolo all'intera abitazione e disagio dell'attore e dei suoi familiari, che IS ND ha lamentato a seguito delle infiltrazioni.
Non vi è prova, invero, che a seguito degli eventi descritti siano stati lesi, oltre alla proprietà, in cui risarcimento è stato riconosciuto, beni ulteriori di rilevanza costituzionale,
7.4. Pertanto, i convenuti devono essere condannati, in solido, ad eseguire le opere descritte, necessarie per eliminare le cause degli eventi lesivi lamentati nonché a corrispondere, in favore dell'attore, la somma di euro 16.206,96, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo e.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del valore indeterminato della controversia (indeterminabile, complessiva media: fase studio, euro 2.127,00; fase introduttiva, euro 1.416,00; fase istruttoria, euro 3.738,00; fase decisoria, euro 3.579,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da IS
ND, nei confronti della Gori s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., e del pag. 14 Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) condanna Gori s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., e il Comune di Massa
Lubrense, in persona del Sindaco p.t., in solido, all'esecuzione delle opere descritte al punto 7.1.;
B) condanna Gori s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., e il Comune di Massa
Lubrense, in persona del Sindaco p.t., in solido, al pagamento, in favore di IS
ND, della somma di euro 16.206,96, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna Gori s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., e il Comune di Massa
Lubrense, in persona del Sindaco p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di IS ND, che liquida euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Maria IS, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico Gori s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., e il Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco p.t., in solido.
Torre Annunziata, 15 marzo 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 15