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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2024
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 810/2024 tra
) Parte_1 C.F._1
Avv. BASSI ANNALISA
APPELLANTE
e
) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
APPELLATO
Oggi 10 giugno 2025 innanzi alla Corte composta dai Consiglieri
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr. Antonella Romano Consigliere sono comparsi:
Per 'Avv. MAGNANI ALESSANDRA in sost. Avv. BASSI ANNALISA Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1 L'Avv. MAGNANI si riporta all'atto di appello e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Dopo breve discussione orale, la Corte si ritira per deliberare in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Presidente
Giovanni Salina
pagina 1 di 3 N. R.G. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
Dr. Antonella Romano Giudice nella causa di appello n. 810/2024 R.G. promossa da Avv. BASSI ANNALISA) Parte_1 contro Controparte_1 contumace sulle conclusioni di parte appellante come da note scritte depositate telematicamente per l'odierna udienza visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 1448/2023 del 30.11.2023, qui gravata, accoglieva di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di , odierno appellante, volto alla liberatoria del Parte_1 fideiussore ex art. 1956 c.c., con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Anche nel presente grado di appello l'appellata non si è costituita, nonostante Controparte_1 rituale notifica a mezzo PEC in data 16.5.2024; ne va quindi dichiarata la contumacia. appella con unico motivo, lamentando l'errore del primo giudice nella compensazione Pt_1 delle spese di lite.
Il motivo è fondato.
In effetti, era totalmente vittorioso e la motiva addotta dal primo giudice (“Tenuto conto Pt_1 della mancata costituzione in giudizio della convenuta, che nulla ha contestato, e della limitata attività processuale svolta in questa sede, oltre che della discussione nelle forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.”) non corrisponde alle ipotesi specificamente individuate dall'art. 92 c.p.c. (assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragion (cfr.
pagina 2 di 3 corte Cost. n. 132/2014), sicchè non si giustifica la compensazione delle spese di lite;
peraltro il primo grado ha richiesto una attività processuale affatto limitata (ordine ex art. 210 c.p.c. e prove testi).
La decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali – comprese quelle della mediazione obbligatoria ex art. D.Lgs. 28/2010 – siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. Controparte_1 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del'attività stragiudiziale, del primo e del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 16.5.2024, così Controparte_1 provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese della mediazione e dei due gradi di giudizio, che liquida per il procedimento di
[...] mediazione in € 48.80 per esborsi ed € 255,00 per compenso di avvocato, per il primo grado in € 299,58 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso di avvocato e per il grado di appello in € 385,43 per esborsi ed in € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 10.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 3 di 3
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 810/2024 tra
) Parte_1 C.F._1
Avv. BASSI ANNALISA
APPELLANTE
e
) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
APPELLATO
Oggi 10 giugno 2025 innanzi alla Corte composta dai Consiglieri
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Silvia Romagnoli Consigliere rel.
Dr. Antonella Romano Consigliere sono comparsi:
Per 'Avv. MAGNANI ALESSANDRA in sost. Avv. BASSI ANNALISA Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1 L'Avv. MAGNANI si riporta all'atto di appello e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Dopo breve discussione orale, la Corte si ritira per deliberare in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio la Corte pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. come da allegato al presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Presidente
Giovanni Salina
pagina 1 di 3 N. R.G. 810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE TERZA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Giudice rel.
Dr. Antonella Romano Giudice nella causa di appello n. 810/2024 R.G. promossa da Avv. BASSI ANNALISA) Parte_1 contro Controparte_1 contumace sulle conclusioni di parte appellante come da note scritte depositate telematicamente per l'odierna udienza visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 1448/2023 del 30.11.2023, qui gravata, accoglieva di ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di , odierno appellante, volto alla liberatoria del Parte_1 fideiussore ex art. 1956 c.c., con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Anche nel presente grado di appello l'appellata non si è costituita, nonostante Controparte_1 rituale notifica a mezzo PEC in data 16.5.2024; ne va quindi dichiarata la contumacia. appella con unico motivo, lamentando l'errore del primo giudice nella compensazione Pt_1 delle spese di lite.
Il motivo è fondato.
In effetti, era totalmente vittorioso e la motiva addotta dal primo giudice (“Tenuto conto Pt_1 della mancata costituzione in giudizio della convenuta, che nulla ha contestato, e della limitata attività processuale svolta in questa sede, oltre che della discussione nelle forme di cui all'art. 281 sexies
c.p.c., ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.”) non corrisponde alle ipotesi specificamente individuate dall'art. 92 c.p.c. (assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragion (cfr.
pagina 2 di 3 corte Cost. n. 132/2014), sicchè non si giustifica la compensazione delle spese di lite;
peraltro il primo grado ha richiesto una attività processuale affatto limitata (ordine ex art. 210 c.p.c. e prove testi).
La decisione nel merito, con riforma parziale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali – comprese quelle della mediazione obbligatoria ex art. D.Lgs. 28/2010 – siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. Controparte_1 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del'attività stragiudiziale, del primo e del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 16.5.2024, così Controparte_1 provvede:
DICHIARA la contumacia di Controparte_1 in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata
CONDANNA in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese della mediazione e dei due gradi di giudizio, che liquida per il procedimento di
[...] mediazione in € 48.80 per esborsi ed € 255,00 per compenso di avvocato, per il primo grado in € 299,58 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso di avvocato e per il grado di appello in € 385,43 per esborsi ed in € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 10.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
pagina 3 di 3