Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 233 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F.: ), rappresentata in giudizio dal curatore Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. e (C.F. ), tutti
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Livio Di Noi, presso il cui studio, in Brindisi alla via Plinio 10, è elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Anna Laura Conte, Controparte_2 C.F._4
presso il cui studio, in Lecce alla via Matteotti 25, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATO
All'udienza del 20 marzo 2024, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Brindisi con la sentenza impugnata n. 59/2022 del
08.01.2022, dep. il 14.1.2022:
1
somma di euro 40.000,00 che egli aveva concesso in prestito alla predetta convenuta nel corso di una relazione sentimentale iniziata nell'anno 2008 e conclusasi nel 2009; riferiva che la , con scrittura del 21.04.2009, aveva riconosciuto il Pt_1
suddetto debito e si era impegnata alla restituzione delle somme ricevute in prestito;
lamentava che la debitrice, in epoca successiva al sorgere del credito, aveva compiuto atti di disposizione del suo patrimonio che arrecano pregiudizio ad esso deducente, in quanto sottraggono le garanzie patrimoniali del credito, rendendone difficoltoso il recupero;
in particolare la
, con atto per notaio dott. del 28.04.2010, Rep. 75.387 e Racc. n. 21.845, registrato il Pt_1 Persona_2
29.04.2010 al n. 3413/1T e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Brindisi nella medesima data al n.
8217/5176, aveva donato a suo figlio riservandosi il diritto di abitazione, l'immobile di seguito Parte_2
descritto: “appartamento di civile abitazione in Brindisi, alla via Quinto Ennio n. 49, al piano settimo (attico), interno 13 della scala C, composto da vani quattro ed accessori;
distinto nel NCEU al foglio 53, p.lla 1143, sub 14, via Q. Ennio
n. 49, piano settimo (attico), interno 13 della scala C, Cat. A/3, cl. 3, vani 5,0, R.C. Euro 477,72”; inoltre con atto per notaio del 04.10.2010, aveva venduto un altro immobile a . Tanto premesso, citava a Per_2 Persona_3
comparire davanti a questo Tribunale la predetta , chiedendo dichiararsi - ai sensi dell'art. 2901 cc - Parte_1
l'inefficacia de suddetto atto di donazione, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta si costituiva la convenuta ed eccepiva che il credito dedotto dall'attore è inesistente, essendo nulla e inefficace la scrittura privata del 21.04.2009 richiamata dall'attore; deduceva che non ricorrono i presupposti per la revocatoria dell'atto di donazione e ne chiedeva il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale – regolarmente citato – non si Parte_2
costituiva e restava contumace;
esperiti interrogatorio formale e prova testi;
da ultimo la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.7.21.
Con la suddetta sentenza n. 59/2022, il Tribunale di Brindisi così decideva: “dichiara l'inefficacia - ai sensi dell'art. 2901 cc - dell'atto per notaio dott. del 28.04.2010, Rep. 75.387 e Racc. n. 21.845, registrato Persona_2
il 29.04.2010 al n. 3413/1T e trascritto, nella medesima data, presso la Conservatoria dei RR.II. di Brindisi al n.
8217/5176, con il quale ha donato a riservandosi il diritto di abitazione, Parte_1 Parte_2
l'immobile di seguito descritto: “appartamento di civile abitazione in Brindisi, alla via Quinto Ennio n. 49, al piano settimo
(attico), interno 13 della scala C, composto da vani quattro ed accessori;
distinto nel NCEU al foglio 53, p.lla 1143, sub
14, via Q. Ennio n. 49, piano settimo (attico), interno 13 della scala C, Cat. A/3, cl. 3, vani 5,0, R.C. Euro 477,72”.
Ordina al competente Conservatore dei RR.II, di provvedere alla conseguente trascrizione. Condanna in solido Pt_1
e alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, nella misura di complessivi euro
[...] Parte_2
4.600,00 di cui euro 600,00 per spese ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.”.
2 Il tribunale innanzitutto precisava che “l'azione revocatoria può essere esercitata anche per un credito che sia contestato o il cui accertamento giudiziale sia in corso. In tal senso è costante la giurisprudenza di legittimità.” E quindi, sottolineava che “le ragioni di credito dedotte dall'attore, quali risultano dalla dichiarazione di riconoscimento di debito resa dalla convenuta con la scrittura del 21.04.201 costituiscono antefatto “idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito, o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi”. Trattandosi di atto a titolo gratuito (donazione) anteriore al sorgere del credito, in base all'art. 2901 n. 1 cc, oltre allo “eventus damni”, ossia il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, è necessario accertare la sola “scientia damni” in capo al debitore, ossia che questi fosse consapevole del suddetto pregiudizio. Nel caso in esame, oltre a ricorre lo “eventus damni”, appare evidente che la debitrice fosse perfettamente consapevole di arrecare un pregiudizio all'attore – suo creditore – considerato che la stessa in breve tempo si è spogliata degli unici due immobili costituenti garanzia del credito dedotto:
l'immobile donato al figlio con l'atto impugnato dal nel presente giudizio e l'atto di vendita di altro immobile posto CP_2
in essere in data 5.11.2010.”
Avverso la predetta sentenza, la sig.ra e il sig. hanno proposto appello, cui ha Pt_1 Parte_2
resistito il sig. . CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.3.2024, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico
3 e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Va ora esaminato l'appello.
B. L'appellante censura l'impugnata sentenza “in ordine al requisito della consapevolezza della debitrice di arrecare un pregiudizio all'attore: il Tribunale ritiene provata questa consapevolezza dalla sola unica circostanza che la
“in breve tempo si è spogliata degli unici due immobili costituenti la garanzia del credito dedotto”; il breve Pt_1
periodo riguarda l'atto del 28 aprile 2010 di cui alla revocatoria ed altro atto effettuato del 5 novembre 2010 che riguarda una cessione di quota di immobile a seguito di divisione ereditaria con i RM .” E ancora “Per l'esperimento Pt_1
della revocatoria serve il credito del revocante verso chi ha compiuto l'atto da revocare. Certamente come indicato dal Tribunale può essere un credito a termine, condizionato o addirittura illiquido, ma l'atto di disposizione deve aver causato o aggravato il pericolo dell'insufficienza patrimoniale del debitore a far fronte al credito del revocante ed il pericolo deve essere attuale e concreto: La valutazione dell'incapienza patrimoniale andava fatta con riguardo alla posizione del revocante (che potrebbe infatti essere assistito da adeguate garanzie o prelazioni) e andava valutata rispetto al tempo del compimento dell'atto dispositivo il
Tribunale non ha per niente valutato che al momento dell'atto dispositivo il credito non fosse ancora sorto”.
Le doglianze sono infondate.
La corte concorda con la decisione del primo giudice.
Correttamente il primo giudice ha evidenziato la sussistenza di tutte le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria: l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
l'eventus damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, di un atto di disposizione e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, si venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Il sig. ha dimostrato di essere creditore nei confronti della sig.ra in forza di una scrittura CP_2 Pt_1
privata di ricognizione di debito sottoscritta da quest'ultima in data 21.4.2009, anche se sub iudice.
Il primo giudice ha correttamente sottolineato che “L'esistenza del suddetto credito è “sub iudice”, pendendo fra le stesse parti, davanti a questo stesso Tribunale altro giudizio avente tale oggetto l'accertamento del credito in questione.
Tuttavia, l'azione revocatoria può essere esercitata anche per un credito che sia contestato o il cui accertamento giudiziale sia in corso. In tal senso è costante la giurisprudenza di legittimità. Da ultimo (ex multis) Cassazione, Sez. VI, 22/03/2021,
Ordinanza n. 8019, nella quale viene ribadito il “principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui,
4 in tema di azione revocatoria, occorre conferire rilievo a una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito contestato è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito, o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020, Rv.
657295 – 01)”.”.
La giurisprudenza, invero, ha inteso la qualità di creditore in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, dilatandosi così la tutela alla semplice aspettativa e ad una «ragione di credito anche eventuale», non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito;
facendo rientrare nella nozione di credito eventuale anche il credito litigioso, cioè in contestazione.
Nella fattispecie in questione, poi, ricorre anche il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ovvero la sussistenza dell'atto dispositivo, costituito dall'atto di donazione dell'immobile in oggetto da parte della sig.ra in favore del figlio in data 28.4.2010, successivo alla scrittura privata Pt_1 Parte_2
di ricognizione di debito sottoscritta dalla sig.ra il 21.4.2009. Pt_1
Ciò posto, occorre, quindi, verificare la sussistenza o meno dell'eventus damni, ossia del pregiudizio che tale atto possa aver arrecato alle ragioni dell'attore, anche sul punto la decisione del tribunale è corretta e conforme agli arresti della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, la giurisprudenza ritiene che l'eventus damni - che è uno dei presupposti a fondamento dell'azione
- non richieda la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficoltoso il conseguimento del credito e che il debitore, per sottrarsi agli effetti della revocatoria, debba provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del credito (“ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale” (Cass 28423/2021)
La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni (Cass., n.
7452/2000). In particolare, per giurisprudenza pacifica, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità di tale pregiudizio nel debitore e, solo in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) e la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis) (Cass., n. 7262/2000).
5 E come emerge dagli atti, e come sottolineato dal primo giudice “appare evidente che la debitrice fosse perfettamente consapevole di arrecare un pregiudizio all'attore – suo creditore – considerato che la stessa in breve tempo si è spogliata degli unici due immobili costituenti garanzia del credito dedotto: l'immobile donato al figlio con l'atto impugnato dal nel presente giudizio e l'atto di vendita di altro immobile posto in essere in data 5.11.2010”. CP_2
La dismissione del patrimonio da parte della sig. si configura come disegno preordinato a liberarsi Pt_1
dei beni ed evitare che gli stessi potessero essere aggrediti da eventuali creditori, fra i quali il sig. . CP_2
La consapevolezza di arrecare pregiudizio all'appellato è rappresentata pure dal fatto che l'atto dispositivo in esame è avvenuto fra soggetti legati da rapporti di parentela: madre e figlio, con conservazione del diritto di abitazione in favore della stessa madre.
C. Gli appellanti si dolgono, poi, che il primo giudice ha condannato alla rifusione delle spese processuali anche il convenuto contumace in solido con la sig.ra Parte_2 Pt_1
La doglianza è infondata.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione della condanna alle spese del convenuto contumace, ha già da tempo chiarito che “ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio”; pertanto “la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”. Nella stessa ordinanza ha espressamente chiarito che “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015).
In altri termini, la condanna alle spese processuali dovrà essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita.
Assorbiti ogni altra eccezione e motivo.
Per tutto quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di questo grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del rigetto dell'impugnazione si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P Q M
6 La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Brindisi n. n. 59/2022 del 08.01.2022, dep. il 14.1.2022, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, liquidate, in complessivi €. 6.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario in misura del 15%.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 9.5.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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