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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1606/2021
All'udienza collegiale del giorno 18/03/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Giulia Spadaro
ConSIliere Raffaele Pasquale Luca Miele
ConSIliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERULLI SIMONA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. SPORTELLI CARLO
Avv. CRAPOLICCHIO SILVIO Avv. Fumia in sostituzione
Controparte_2
Avv.
TE LAVORI SRL C/O C.F._1 CP_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi e l'appellante insiste anche nella CTU medico legale.
L'appellato si oppone per quanto dedotto in comparsa
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Pasquale Luca Miele - ConSIliere dott.ssa Domenica Capezzera - ConSIliere relatore all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato -ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1606/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Magna Parte_1 C.F._2 CP_1
Grecia n. 94 presso lo studio dell'Avv. Ferulli Simona che la rappresenta e difende giusto mandato a margine all'atto di citazione nel fascicolo di primo grado;
- APPELLANTE –
E
, (C.F. ), con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, in persona CP_1 P.IVA_1 CP_1
del Sindaco, legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e Determinazione Dirigenziale n. 1531 del 20.04.2018 - dagli
Avv.ti Carlo Sportelli ( ) e Crapolicchio Silvio (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Viale dei Parioli n. 44; CP_1
-APPELLATA-
E TE LAVORI SRL
-APPELLATA CONTUMACE –
E
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma n.11939/2020, pubblicata il 7/09/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
. Esponeva l'attrice che: - in data 28.9.2012, mentre percorreva a piedi un tratto della via CP_1
NA De PO in sul marciapiede, giunta all'altezza del civico 152, cadeva rovinosamente CP_1
in terra a causa del dissesto del marciapiede e della presenza di una buca che, a causa del fogliame
e di pezzi di giornale sparsi in strada, era resa invisibile ai passanti e che, a causa del ristretto transito pedonale, era inevitabile, riportando lesioni fisiche che ne rendevano necessario il trasporto in autoambulanza al pronto soccorso del CTO per le cure necessarie;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte a e all'impresa CH Lavori S.r.l., rispettivamente CP_1
proprietaria e impresa manutentrice del tratto di strada in questione, responsabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. o 2043 c.c.. Concludeva pertanto l'attrice per la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro, da liquidarsi in € 22.386,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva eccependo preliminarmente la CP_1
propria carenza di legittimazione passiva, per aver affidato in appalto al raggruppamento temporaneo di imprese fra CH Lavori S.r.l. (capogruppo) e il servizio Controparte_2
di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione del tratto teatro del sinistro, assumendone pertanto la sua eventuale esclusiva responsabilità nell'occorso, chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, non essendo peraltro intervenuta sul luogo del sinistro alcuna autorità, rilevando l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., assumendo la responsabilità della stessa attrice nell'occorso, quantomeno concorrente, contestando anche il quantum della pretesa attorea, concludendo per il rigetto o in subordine per la condanna delle imprese quali responsabili o in loro manleva. La chiamata veniva autorizzata. Nessuno si costituiva per la CH Lavori S.r.l. e la ”. Controparte_4
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-) rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della CH Lavori S.r.l., dichiara assorbite le domande Pt_1 CP_1 di manleva proposte dalla convenuta nei confronti della Controparte_5
e condanna l'attrice alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida
[...] CP_1 in € 60,00 per spese ed € 2.200,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in totale accoglimento del presente appello ad integrale annullamento e riforma della sentenza n. 11939/2020, pubblicata in data 7 settembre
2020, emessa a definizione del giudizio RG 18031/2018 dal Tribunale Ordinario di Roma – XIII
Sezione Civile, Giudice dott.ssa Emanuela Schillaci – non notificata:
1. Annullare la sentenza impugnata ed i capi singolarmente indicati e dichiarare accertata la esclusiva responsabilità del sinistro occorso alla concludente in capo a ex art. 2051 c.c., ovvero alla CH CP_1
Lavori srl, per non avere adeguatamente manutenuto e ripulito l'area in cui è avvenuto il sinistro, e per non avere adeguatamente conservato e vigilato sui luoghi di viabilità pubblica, tanto da costituire
e/o creare situazioni di pericolo ed insidiose (art. 2043 c.c.) per gli utenti, come meglio specificato nella parte motiva del presente appello e negli atti di primo grado che integralmente si richiamano.
2. Conseguentemente, condannare e la CH Lavori srl, ognuno per proprio conto, CP_1
ovvero in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra , danni che sin Parte_1
d'ora si quantificano in € 22.386,23, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma che verrà riconosciuta di diritto, anche a mezzo di CTU medico
– legale di cui si fa richiesta di disposizione anche nell'odierno giudizio di appello. Con vittoria di spese di giustizia. Ai fini del C.U. si dichiara che la presente causa ha valore pari ad € 23.000,00 circa. In via istruttoria si depositano gli atti contenuti nel fascicolo telematico di primo grado. Si chiede disporsi CTU medica sulla persona della SI.ra .”. Parte_1
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di tutte le suesposte CP_1 argomentazioni, salvo altre in caso di nuove risultanze, Voglia codesta On.le Corte d'Appello adita,
- in via preliminare: dichiarare la inammissibilità ex art. 348 bis Cod.Proc.Civ. dell'appello avversario;
- nel merito: rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- nel merito ed in subordine: per la denegata ipotesi in cui codesta On.le Corte ritenesse fondato l'appello avversario si chiede limitare l'importo oggetto di condanna alle sole somme provate e riconosciute come di effettiva spettanza e ciò anche ai sensi dell'art. 1227, I co., Cod. Civ. avuto riguardo alla gravità della colpa del danneggiato ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla 'Sig.ra dichiarare il Pt_1
' e quindi la CH Lavori s.r.l.' Controparte_6 Controparte_2 e la ' ciascuno in persona del proprio legale rappresentante in carica, Controparte_2
tenuti, tutti in solido tra loro ovvero ciascuno per le proprie responsabilità, a manlevare e tenere indenne ' da ogni pretesa attorea condannandoli conseguentemente a manlevare e CP_1 tenere indenne ' da quanto sarà eventualmente addebitato alla stessa in favore CP_1 dell'attrice, a qualsiasi titolo, anche in relazione alle spese di lite. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a ed i.v.a. come per legge”.
All'udienza del 27/10/2021 è stata dichiarata la contumacia della CH Lavori S.r.l. e della
Controparte_2
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_1
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'appello è articolato in quattro motivi.
Con il primo rubricato “1) Mancata decisione su di un punto fondamentale del giudizio”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla mancata partecipazione alla negoziazione assistita da parte di e CP_1
della CH Lavori srl, non considerandola quale indice di prova ai fini della decisione.
Con il secondo motivo, rubricato “2) Mancata-errata ed insufficiente valutazione delle prove orali - errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado”, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove testimoniali offerte a sostegno della propria domanda.
Con il terzo motivo, rubricato “3) Omessa insufficiente valutazione delle prove documentali. motivazione apparente – mancata disamina logico - giuridica del quadro probatorio”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, sempre a causa di un esame approssimativo delle prove documentali e delle prove testimoniali espletate, non avrebbe colto il nesso di causalità quale elemento costitutivo dell'illecito invocato.
Con il quarto motivo, rubricato “Omessa - erronea e falsa applicazione della normativa e dell'art.
2051 c.c. - responsabilità oggettiva fondata sul mero rapporto di custodia, inteso come relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui che ha l'effettivo potere su di essa a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa – responsabilità per danni da insidia” l'appellante censura la gravata sentenza lamentando il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso occorso all'appellante che avrebbe configurato oggettiva responsabilità in capo a CP_1
La sentenza impugnata è così motivata: “All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze documentali acquisite agli atti, può ritenersi adeguatamente provato che l'attrice, verso le ore 10,00 del 28.9.2012, mentre camminava sul marciapiede di via NA De PO in giunta CP_1 all'altezza del civico 152 cadde in terra riportando lesioni fisiche, successivamente refertate, a distanza di circa due ore, al pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I ove la stessa fu accompagnata per le cure necessarie. Quanto alle modalità e cause dell'evento, gli unici elementi utili possono ricavarsi dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, poiché sul luogo del sinistro non è stato richiesto
l'intervento dell'autorità né è stato sollecitato alcun successivo sopralluogo. La testimone _1
, figlia dell'attrice, ha riferito in merito che “…mia madre camminava sul marciapiede di
[...]
sinistra della via NA De PO – direzione via Talli, davanti a me;
poiché il marciapiede è stretto
e c'era transito di pedoni in direzione opposta, all'altezza del civico 152, mia madre si è spostata sulla destra, verso il ciglio del marciapiede ed è improvvisamente caduta poggiando il polso sinistro in terra riportando lesioni al polso. Sul marciapiede c'erano foglie. Ricordo che mia madre poggiò il piede su un foglio di giornale e cadde … il marciapiede era stretto. Nell'avvicinarmi per soccorrere mia madre insieme a mio zio che veniva verso di noi, ho notato una buca delle dimensioni di un foglio
A4, coperta da fogliame e il foglio di giornale;
era come se in quel punto fosse stato sradicato un albero;
non ricordo se vi fosse asfalto o terra. La buca era completamente coperta. Ho notato mia madre porre il piede sul bordo della buca e cadere a sinistra … io le camminavo dietro …”. Il teste
, cognato dell'attrice ha a sua volta dichiarato di aver visto sua cognata “…cadere Testimone_2 in terra e mi sono avvicinato di fretta per soccorrerla …il marciapiede è stretto … quando mi sono avvicinato per soccorrere mia cognata ho notato una buca verso il centro del marciapiede …non sono in grado di descrivere con precisione la buca in questione …”. Tali essendo le sole risultanze istruttorie acquisite agli atti, giova rilevare che a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile al caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per giurisprudenza pacifica, può consistere con il fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode non può infatti prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia
l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Orbene, nel caso di specie le risultanze acquisite agli atti non consentono una univoca ricostruzione dell'evento e delle sue cause. Secondo la figlia dell'attrice, che le camminava dietro, la madre si spostò sulla destra (a causa del transito di pedoni in senso opposto), verso il ciglio del marciapiede finendo in terra dopo aver posto il piede su un foglio di giornale che celava una buca sul terreno. Tuttavia, la figlia vide la madre “…porre il piede sul bordo della buca…”, segno questo che la buca, sia pure in parte, si notava. Il cognato veniva in direzione opposta, si trovava a circa 20 metri dall'attrice e la vide cadere
(segno questo, che fra i due non si frapponevano altri passanti). Tuttavia egli notò una buca al centro del marciapiede e non, invece, verso il ciglio dello stesso, ove si trovava l'attrice quando cadde. A ciò si aggiunga che c'era luce naturale del mattino, sia pure di una giornata nuvolosa e che l'attrice abitava poco distante dal punto della caduta. Ne consegue che, se da un lato non è emerso in modo adeguato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno, dall'altro le condizioni dei luoghi, come descritte dai testimoni, ben avrebbero impedito ad un pedone accorto e prudente di evitare cadute, ad esempio non transitando su tratti coperti da fogliame e fogli di giornale che ben potevano celare una irregolarità del suolo. Ne consegue che la domanda, come proposta, va pertanto rigettata. Le domande di manleva restano assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Per quanto concerne il primo motivo di appello, la censura non ha pregio. Il riconoscimento della responsabilità di non può fondarsi sulla mancata CP_1
partecipazione della stessa e della CH srl alla richiesta di negoziazione assistita come formulata da parte attrice. Tale condotta ante processuale poteva essere tuttalpiù oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'organo giudicante ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio non potendo di per sé sopperire all'onus probandi in capo alle parti.
Ciò posto osserva il Collegio che gli altri motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Anzitutto occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art.2051 c.c. rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Caso fortuito che, in astratto può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, come nel caso di specie.
Quanto all'onere della prova ex art.2967 c.c. deve inoltre osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante Cass.civ.n.12663/2024) incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, fermo restando che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
A ciò aggiungendosi che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo - in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c. - una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.,
Cass.civ.n.9315/2019).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi come il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni che caso per caso si impongono in simile fattispecie.
Difatti, la figlia dell'attrice , escussa in primo grado, ha riferito: “..mia madre Testimone_1
camminava sul marciapiede di sinistra della via NA De PO – direzione via Talli, davanti a me;
poiché il marciapiede è stretto e c'era transito di pedoni in direzione opposta, all'altezza del civico 152, mia madre si è spostata sulla destra, verso il ciglio del marciapiede ed è improvvisamente caduta polso sinistro in terra riportando lesioni al polso. Sul marciapiede c'erano foglie. Ricordo che mia madre poggiò il piede su un foglio di giornale e cadde … il marciapiede era stretto.
Nell'avvicinarmi per soccorrere mia madre insieme a mio zio che veniva verso di noi, ho notato una buca delle dimensioni di un foglio A4, coperta da fogliame e il foglio di giornale;
era come se in quel punto fosse stato sradicato un albero;
non ricordo se vi fosse asfalto o terra. La buca era completamente coperta. Ho notato mia madre porre il piede sul bordo della buca e cadere a sinistra
… io le camminavo dietro …”; il cognato della pure sentito in qualità di Pt_1 Testimone_2
testimone ha dichiarato di provenire dalla opposta direzione, di trovarsi a circa 20 metri dall'attrice e di averla vista cadere. Tuttavia, da un lato egli ha riferito di una buca posta al centro del marciapiede e non, invece, verso il ciglio dello stesso, ove la prima teste ha dichiarato trovarsi l'attrice quando cadde, dall'altro dalla dichiarazione resa dal detto secondo teste si evincerebbe che fra questi e l'attrice non si frapponevano affatto altri passanti, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dalla figlia dell'attrice che invece ha riferito che in senso opposto vi era transito di pedoni.
Sicchè, condivisibilmente il giudice, presenza di tali dichiarazioni tra loro contrastanti ed in assenza di alcun intervento di autorità nell'immediatezza del fatto, ha ritenuto che le risultanze acquisite agli atti non potessero consentire una univoca ricostruzione dell'evento e delle sue cause e quindi dello stesso nesso di derivazione causale, atteso oltretutto che la teste ha riferito che la madre _1
cadde spostandosi a destra, riportando però lesioni al polso sinistro. A tal proposito, le fotografie riportate nella consulenza di parte del geometra e ritraenti i luoghi in cui sarebbe avvenuto il Per_1
sinistro raffigurano la buca posta in prossimità del ciglio e non già al centro del marciapiede;
ma soprattutto in esse viene indicata come direzione seguita dalla quella che invece pone il ciglio Pt_1
del marciapiede sul lato sinistro e non già su quello destro come invece riferito dalla teste . _1
Ad ogni buon conto, dall'istruttoria complessivamente espletata è possibile desumere non solo che la buca sul marciapiede in questione non fosse affatto nascosta, ben potendo essere vista anche da chi camminava più indietro (teste ) o più avanti nel verso opposto ( cfr teste Testimone_1 [...]
che dichiarava “..quando mi sono avvicinato per soccorrere mia cognata ho notato una Tes_2
buca verso il centro del marciapiede..”), ma soprattutto che la stessa fosse grande abbastanza da poter essere coperta solo parzialmente da un foglio di giornale come riferito dalla teste Testimone_1
nella dichiarazione scritta del 21.11.2012 e pure prodotta in giudizio, in cui si afferma che l'appellante, prima della caduta, poneva il piede “su un foglio di giornale che copriva solo parzialmente la buca”.
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, allora, la responsabilità di quanto accaduto risulta ben ascrivibile alla stessa danneggiata che percorrendo un marciapiede stretto ed a prescindere dalla presenza di pedoni provenienti dal lato opposto avrebbe dovuto porre il giusto grado di prudenza ed accortezza nell'attraversare tratti coperti da fogliame e fogli di giornale che ben potevano celare una irregolarità del suolo, ad esempio attendendo di avere lo spazio necessario per passare dal lato opposto a quello coperto. La invece, ha dimostrato di non porre la dovuta Pt_1
attenzione richiesta dalle circostanze del caso, così inciampando in una buca oltretutto visibile e come tale evitabile da parte del pedone, rispondendo a normali criteri di diligenza il procedere, lentamente e con attenzione, in presenza di spazi limitati e con notevole affluenza e transito di persone.
La in definitiva, nonostante fosse pacificamente nei pressi della propria abitazione (cfr Pt_1
interrogatorio formale reso dalla stessa) e stesse quindi percorrendo una strada a lei certamente conosciuta, in orario ed in condizioni di piena visibilità mattutina (erano le 10 del mattino del 28 settembre) ha agito perciò solo in maniera poco accorta non avvedendosi della buca.
Dunque, in simile frangente con piena visibilità mattutina e buca di grandi dimensioni e visibile, la cosa non può considerarsi causa del danno, da ascriversi invece alla condotta del danneggiato che deve qualificarsi in termini di cd. fortuito incidentale, svilendo il ruolo della cosa a mera occasione del danno.
Ed in tal senso risulta la giurisprudenza della Cassazione sul punto.
La responsabilità del custode va, infatti, esclusa laddove il danno si sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato. Ed a tal fine merita richiamare l'orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; (cfr., Cass.civ.n.9315/2019).
Ed ancora “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (tra le più recenti, Cass. 17 novembre
2021, n.34886).
La Cassazione, con orientamento a cui si intende qui dare continuità, ha altresì precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass.civ.23 maggio 2023, n.14228).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), applicati i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11939/2020 del Tribunale di Roma e pubblicata il 7/09/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro 2906 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa. CP_1
3) Nulla sulle spese in relazione a CH Lavori srl. e rimasti contumaci. Controparte_2
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma il 18.03.2025
Il conSIliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 1606/2021
All'udienza collegiale del giorno 18/03/2025 ore 10:55
Presidente Dott. Giulia Spadaro
ConSIliere Raffaele Pasquale Luca Miele
ConSIliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FERULLI SIMONA Presente
Appellato/i
CP_1
Avv. SPORTELLI CARLO
Avv. CRAPOLICCHIO SILVIO Avv. Fumia in sostituzione
Controparte_2
Avv.
TE LAVORI SRL C/O C.F._1 CP_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi e l'appellante insiste anche nella CTU medico legale.
L'appellato si oppone per quanto dedotto in comparsa
La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dr. Raffaele Pasquale Luca Miele - ConSIliere dott.ssa Domenica Capezzera - ConSIliere relatore all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato -ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.- la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1606/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Magna Parte_1 C.F._2 CP_1
Grecia n. 94 presso lo studio dell'Avv. Ferulli Simona che la rappresenta e difende giusto mandato a margine all'atto di citazione nel fascicolo di primo grado;
- APPELLANTE –
E
, (C.F. ), con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, in persona CP_1 P.IVA_1 CP_1
del Sindaco, legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado e Determinazione Dirigenziale n. 1531 del 20.04.2018 - dagli
Avv.ti Carlo Sportelli ( ) e Crapolicchio Silvio (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Viale dei Parioli n. 44; CP_1
-APPELLATA-
E TE LAVORI SRL
-APPELLATA CONTUMACE –
E
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Roma n.11939/2020, pubblicata il 7/09/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
. Esponeva l'attrice che: - in data 28.9.2012, mentre percorreva a piedi un tratto della via CP_1
NA De PO in sul marciapiede, giunta all'altezza del civico 152, cadeva rovinosamente CP_1
in terra a causa del dissesto del marciapiede e della presenza di una buca che, a causa del fogliame
e di pezzi di giornale sparsi in strada, era resa invisibile ai passanti e che, a causa del ristretto transito pedonale, era inevitabile, riportando lesioni fisiche che ne rendevano necessario il trasporto in autoambulanza al pronto soccorso del CTO per le cure necessarie;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni rivolte a e all'impresa CH Lavori S.r.l., rispettivamente CP_1
proprietaria e impresa manutentrice del tratto di strada in questione, responsabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. o 2043 c.c.. Concludeva pertanto l'attrice per la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro, da liquidarsi in € 22.386,23 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva eccependo preliminarmente la CP_1
propria carenza di legittimazione passiva, per aver affidato in appalto al raggruppamento temporaneo di imprese fra CH Lavori S.r.l. (capogruppo) e il servizio Controparte_2
di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione del tratto teatro del sinistro, assumendone pertanto la sua eventuale esclusiva responsabilità nell'occorso, chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa, contestando nel merito gli assunti attorei, infondati e non provati, non essendo peraltro intervenuta sul luogo del sinistro alcuna autorità, rilevando l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 2051 c.c. e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c., assumendo la responsabilità della stessa attrice nell'occorso, quantomeno concorrente, contestando anche il quantum della pretesa attorea, concludendo per il rigetto o in subordine per la condanna delle imprese quali responsabili o in loro manleva. La chiamata veniva autorizzata. Nessuno si costituiva per la CH Lavori S.r.l. e la ”. Controparte_4
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “-) rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti di e della CH Lavori S.r.l., dichiara assorbite le domande Pt_1 CP_1 di manleva proposte dalla convenuta nei confronti della Controparte_5
e condanna l'attrice alla rifusione, in favore di delle spese di lite, che liquida
[...] CP_1 in € 60,00 per spese ed € 2.200,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in totale accoglimento del presente appello ad integrale annullamento e riforma della sentenza n. 11939/2020, pubblicata in data 7 settembre
2020, emessa a definizione del giudizio RG 18031/2018 dal Tribunale Ordinario di Roma – XIII
Sezione Civile, Giudice dott.ssa Emanuela Schillaci – non notificata:
1. Annullare la sentenza impugnata ed i capi singolarmente indicati e dichiarare accertata la esclusiva responsabilità del sinistro occorso alla concludente in capo a ex art. 2051 c.c., ovvero alla CH CP_1
Lavori srl, per non avere adeguatamente manutenuto e ripulito l'area in cui è avvenuto il sinistro, e per non avere adeguatamente conservato e vigilato sui luoghi di viabilità pubblica, tanto da costituire
e/o creare situazioni di pericolo ed insidiose (art. 2043 c.c.) per gli utenti, come meglio specificato nella parte motiva del presente appello e negli atti di primo grado che integralmente si richiamano.
2. Conseguentemente, condannare e la CH Lavori srl, ognuno per proprio conto, CP_1
ovvero in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra , danni che sin Parte_1
d'ora si quantificano in € 22.386,23, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa somma che verrà riconosciuta di diritto, anche a mezzo di CTU medico
– legale di cui si fa richiesta di disposizione anche nell'odierno giudizio di appello. Con vittoria di spese di giustizia. Ai fini del C.U. si dichiara che la presente causa ha valore pari ad € 23.000,00 circa. In via istruttoria si depositano gli atti contenuti nel fascicolo telematico di primo grado. Si chiede disporsi CTU medica sulla persona della SI.ra .”. Parte_1
Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di tutte le suesposte CP_1 argomentazioni, salvo altre in caso di nuove risultanze, Voglia codesta On.le Corte d'Appello adita,
- in via preliminare: dichiarare la inammissibilità ex art. 348 bis Cod.Proc.Civ. dell'appello avversario;
- nel merito: rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- nel merito ed in subordine: per la denegata ipotesi in cui codesta On.le Corte ritenesse fondato l'appello avversario si chiede limitare l'importo oggetto di condanna alle sole somme provate e riconosciute come di effettiva spettanza e ciò anche ai sensi dell'art. 1227, I co., Cod. Civ. avuto riguardo alla gravità della colpa del danneggiato ed alle conseguenze che ne sono derivate;
- nel merito ed in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla 'Sig.ra dichiarare il Pt_1
' e quindi la CH Lavori s.r.l.' Controparte_6 Controparte_2 e la ' ciascuno in persona del proprio legale rappresentante in carica, Controparte_2
tenuti, tutti in solido tra loro ovvero ciascuno per le proprie responsabilità, a manlevare e tenere indenne ' da ogni pretesa attorea condannandoli conseguentemente a manlevare e CP_1 tenere indenne ' da quanto sarà eventualmente addebitato alla stessa in favore CP_1 dell'attrice, a qualsiasi titolo, anche in relazione alle spese di lite. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a ed i.v.a. come per legge”.
All'udienza del 27/10/2021 è stata dichiarata la contumacia della CH Lavori S.r.l. e della
Controparte_2
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da Essa non ha pregio. CP_1
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'appello è articolato in quattro motivi.
Con il primo rubricato “1) Mancata decisione su di un punto fondamentale del giudizio”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla mancata partecipazione alla negoziazione assistita da parte di e CP_1
della CH Lavori srl, non considerandola quale indice di prova ai fini della decisione.
Con il secondo motivo, rubricato “2) Mancata-errata ed insufficiente valutazione delle prove orali - errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado”, l'appellante lamenta l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove testimoniali offerte a sostegno della propria domanda.
Con il terzo motivo, rubricato “3) Omessa insufficiente valutazione delle prove documentali. motivazione apparente – mancata disamina logico - giuridica del quadro probatorio”, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, sempre a causa di un esame approssimativo delle prove documentali e delle prove testimoniali espletate, non avrebbe colto il nesso di causalità quale elemento costitutivo dell'illecito invocato.
Con il quarto motivo, rubricato “Omessa - erronea e falsa applicazione della normativa e dell'art.
2051 c.c. - responsabilità oggettiva fondata sul mero rapporto di custodia, inteso come relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui che ha l'effettivo potere su di essa a prescindere dalla pericolosità intrinseca della cosa stessa – responsabilità per danni da insidia” l'appellante censura la gravata sentenza lamentando il mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento dannoso occorso all'appellante che avrebbe configurato oggettiva responsabilità in capo a CP_1
La sentenza impugnata è così motivata: “All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze documentali acquisite agli atti, può ritenersi adeguatamente provato che l'attrice, verso le ore 10,00 del 28.9.2012, mentre camminava sul marciapiede di via NA De PO in giunta CP_1 all'altezza del civico 152 cadde in terra riportando lesioni fisiche, successivamente refertate, a distanza di circa due ore, al pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I ove la stessa fu accompagnata per le cure necessarie. Quanto alle modalità e cause dell'evento, gli unici elementi utili possono ricavarsi dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, poiché sul luogo del sinistro non è stato richiesto
l'intervento dell'autorità né è stato sollecitato alcun successivo sopralluogo. La testimone _1
, figlia dell'attrice, ha riferito in merito che “…mia madre camminava sul marciapiede di
[...]
sinistra della via NA De PO – direzione via Talli, davanti a me;
poiché il marciapiede è stretto
e c'era transito di pedoni in direzione opposta, all'altezza del civico 152, mia madre si è spostata sulla destra, verso il ciglio del marciapiede ed è improvvisamente caduta poggiando il polso sinistro in terra riportando lesioni al polso. Sul marciapiede c'erano foglie. Ricordo che mia madre poggiò il piede su un foglio di giornale e cadde … il marciapiede era stretto. Nell'avvicinarmi per soccorrere mia madre insieme a mio zio che veniva verso di noi, ho notato una buca delle dimensioni di un foglio
A4, coperta da fogliame e il foglio di giornale;
era come se in quel punto fosse stato sradicato un albero;
non ricordo se vi fosse asfalto o terra. La buca era completamente coperta. Ho notato mia madre porre il piede sul bordo della buca e cadere a sinistra … io le camminavo dietro …”. Il teste
, cognato dell'attrice ha a sua volta dichiarato di aver visto sua cognata “…cadere Testimone_2 in terra e mi sono avvicinato di fretta per soccorrerla …il marciapiede è stretto … quando mi sono avvicinato per soccorrere mia cognata ho notato una buca verso il centro del marciapiede …non sono in grado di descrivere con precisione la buca in questione …”. Tali essendo le sole risultanze istruttorie acquisite agli atti, giova rilevare che a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile al caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per giurisprudenza pacifica, può consistere con il fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode non può infatti prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia
l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Orbene, nel caso di specie le risultanze acquisite agli atti non consentono una univoca ricostruzione dell'evento e delle sue cause. Secondo la figlia dell'attrice, che le camminava dietro, la madre si spostò sulla destra (a causa del transito di pedoni in senso opposto), verso il ciglio del marciapiede finendo in terra dopo aver posto il piede su un foglio di giornale che celava una buca sul terreno. Tuttavia, la figlia vide la madre “…porre il piede sul bordo della buca…”, segno questo che la buca, sia pure in parte, si notava. Il cognato veniva in direzione opposta, si trovava a circa 20 metri dall'attrice e la vide cadere
(segno questo, che fra i due non si frapponevano altri passanti). Tuttavia egli notò una buca al centro del marciapiede e non, invece, verso il ciglio dello stesso, ove si trovava l'attrice quando cadde. A ciò si aggiunga che c'era luce naturale del mattino, sia pure di una giornata nuvolosa e che l'attrice abitava poco distante dal punto della caduta. Ne consegue che, se da un lato non è emerso in modo adeguato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno, dall'altro le condizioni dei luoghi, come descritte dai testimoni, ben avrebbero impedito ad un pedone accorto e prudente di evitare cadute, ad esempio non transitando su tratti coperti da fogliame e fogli di giornale che ben potevano celare una irregolarità del suolo. Ne consegue che la domanda, come proposta, va pertanto rigettata. Le domande di manleva restano assorbite. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Per quanto concerne il primo motivo di appello, la censura non ha pregio. Il riconoscimento della responsabilità di non può fondarsi sulla mancata CP_1
partecipazione della stessa e della CH srl alla richiesta di negoziazione assistita come formulata da parte attrice. Tale condotta ante processuale poteva essere tuttalpiù oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'organo giudicante ai fini della determinazione del regime delle spese del giudizio non potendo di per sé sopperire all'onus probandi in capo alle parti.
Ciò posto osserva il Collegio che gli altri motivi d'appello, da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, sono infondati.
Anzitutto occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
L'esame sistematico dell'art.2051 c.c. rispetto alle altre forme di responsabilità per cd. colpa presunta, mette infatti in risalto come il custode possa andar esente dall'addebito di responsabilità solo laddove dia prova del caso fortuito, ossia di quel fattore interruttivo del nesso di causalità che sia del tutto indipendente dalla natura della cosa ed operante in assoluta autonomia o che pur inserendosi nel medesimo decorso possieda comunque una tale efficacia da degradare il precedente fattore a semplice occasione del danno.
Caso fortuito che, in astratto può essere costituito dallo stesso comportamento del danneggiato a seguito del quale la cosa viene svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, come nel caso di specie.
Quanto all'onere della prova ex art.2967 c.c. deve inoltre osservarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante Cass.civ.n.12663/2024) incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res, fermo restando che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.
A ciò aggiungendosi che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo - in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1 c.c. - una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr.,
Cass.civ.n.9315/2019).
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi come il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni che caso per caso si impongono in simile fattispecie.
Difatti, la figlia dell'attrice , escussa in primo grado, ha riferito: “..mia madre Testimone_1
camminava sul marciapiede di sinistra della via NA De PO – direzione via Talli, davanti a me;
poiché il marciapiede è stretto e c'era transito di pedoni in direzione opposta, all'altezza del civico 152, mia madre si è spostata sulla destra, verso il ciglio del marciapiede ed è improvvisamente caduta polso sinistro in terra riportando lesioni al polso. Sul marciapiede c'erano foglie. Ricordo che mia madre poggiò il piede su un foglio di giornale e cadde … il marciapiede era stretto.
Nell'avvicinarmi per soccorrere mia madre insieme a mio zio che veniva verso di noi, ho notato una buca delle dimensioni di un foglio A4, coperta da fogliame e il foglio di giornale;
era come se in quel punto fosse stato sradicato un albero;
non ricordo se vi fosse asfalto o terra. La buca era completamente coperta. Ho notato mia madre porre il piede sul bordo della buca e cadere a sinistra
… io le camminavo dietro …”; il cognato della pure sentito in qualità di Pt_1 Testimone_2
testimone ha dichiarato di provenire dalla opposta direzione, di trovarsi a circa 20 metri dall'attrice e di averla vista cadere. Tuttavia, da un lato egli ha riferito di una buca posta al centro del marciapiede e non, invece, verso il ciglio dello stesso, ove la prima teste ha dichiarato trovarsi l'attrice quando cadde, dall'altro dalla dichiarazione resa dal detto secondo teste si evincerebbe che fra questi e l'attrice non si frapponevano affatto altri passanti, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dalla figlia dell'attrice che invece ha riferito che in senso opposto vi era transito di pedoni.
Sicchè, condivisibilmente il giudice, presenza di tali dichiarazioni tra loro contrastanti ed in assenza di alcun intervento di autorità nell'immediatezza del fatto, ha ritenuto che le risultanze acquisite agli atti non potessero consentire una univoca ricostruzione dell'evento e delle sue cause e quindi dello stesso nesso di derivazione causale, atteso oltretutto che la teste ha riferito che la madre _1
cadde spostandosi a destra, riportando però lesioni al polso sinistro. A tal proposito, le fotografie riportate nella consulenza di parte del geometra e ritraenti i luoghi in cui sarebbe avvenuto il Per_1
sinistro raffigurano la buca posta in prossimità del ciglio e non già al centro del marciapiede;
ma soprattutto in esse viene indicata come direzione seguita dalla quella che invece pone il ciglio Pt_1
del marciapiede sul lato sinistro e non già su quello destro come invece riferito dalla teste . _1
Ad ogni buon conto, dall'istruttoria complessivamente espletata è possibile desumere non solo che la buca sul marciapiede in questione non fosse affatto nascosta, ben potendo essere vista anche da chi camminava più indietro (teste ) o più avanti nel verso opposto ( cfr teste Testimone_1 [...]
che dichiarava “..quando mi sono avvicinato per soccorrere mia cognata ho notato una Tes_2
buca verso il centro del marciapiede..”), ma soprattutto che la stessa fosse grande abbastanza da poter essere coperta solo parzialmente da un foglio di giornale come riferito dalla teste Testimone_1
nella dichiarazione scritta del 21.11.2012 e pure prodotta in giudizio, in cui si afferma che l'appellante, prima della caduta, poneva il piede “su un foglio di giornale che copriva solo parzialmente la buca”.
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, allora, la responsabilità di quanto accaduto risulta ben ascrivibile alla stessa danneggiata che percorrendo un marciapiede stretto ed a prescindere dalla presenza di pedoni provenienti dal lato opposto avrebbe dovuto porre il giusto grado di prudenza ed accortezza nell'attraversare tratti coperti da fogliame e fogli di giornale che ben potevano celare una irregolarità del suolo, ad esempio attendendo di avere lo spazio necessario per passare dal lato opposto a quello coperto. La invece, ha dimostrato di non porre la dovuta Pt_1
attenzione richiesta dalle circostanze del caso, così inciampando in una buca oltretutto visibile e come tale evitabile da parte del pedone, rispondendo a normali criteri di diligenza il procedere, lentamente e con attenzione, in presenza di spazi limitati e con notevole affluenza e transito di persone.
La in definitiva, nonostante fosse pacificamente nei pressi della propria abitazione (cfr Pt_1
interrogatorio formale reso dalla stessa) e stesse quindi percorrendo una strada a lei certamente conosciuta, in orario ed in condizioni di piena visibilità mattutina (erano le 10 del mattino del 28 settembre) ha agito perciò solo in maniera poco accorta non avvedendosi della buca.
Dunque, in simile frangente con piena visibilità mattutina e buca di grandi dimensioni e visibile, la cosa non può considerarsi causa del danno, da ascriversi invece alla condotta del danneggiato che deve qualificarsi in termini di cd. fortuito incidentale, svilendo il ruolo della cosa a mera occasione del danno.
Ed in tal senso risulta la giurisprudenza della Cassazione sul punto.
La responsabilità del custode va, infatti, esclusa laddove il danno si sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato. Ed a tal fine merita richiamare l'orientamento della Corte di Legittimità secondo cui “Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”; (cfr., Cass.civ.n.9315/2019).
Ed ancora “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (tra le più recenti, Cass. 17 novembre
2021, n.34886).
La Cassazione, con orientamento a cui si intende qui dare continuità, ha altresì precisato che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che, “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (Cass. 13 gennaio 2015,
n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (Cass.civ.23 maggio 2023, n.14228).
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), applicati i valori minimi stante la ridotta attività espletata e la natura non complessa delle questioni giuridiche e fattuali trattate.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
11939/2020 del Tribunale di Roma e pubblicata il 7/09/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro 2906 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa. CP_1
3) Nulla sulle spese in relazione a CH Lavori srl. e rimasti contumaci. Controparte_2
4) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002
a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma il 18.03.2025
Il conSIliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-