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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8791/2023,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Lazzari, per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 11.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.12.2023 conveniva in giudizio il Parte_1
deducendo che quest'ultimo, con contratto stipulato il Controparte_1
27.1.2014, gli aveva concesso un'area pubblica sita in Piazza Savoia, nella frazione di Santa Maria di Leuca, per la durata di quindici anni, al fine di consentirgli di realizzare e gestire un chiosco-bar per la somministrazione di alimenti e bevande. La concessione seguiva una procedura a evidenza pubblica, bandita dal con l'intento di promuovere lo sviluppo imprenditoriale e CP_1 occupazionale locale. A seguito dell'aggiudicazione, il aveva sostenuto varie spese Parte_1 per l'avvio dell'iniziativa, in particolare, per la progettazione, per il rilascio delle autorizzazioni amministrative, per l'inizio dei lavori e per l'acquisto di forniture, dell'ammontare complessivo di
€ 75.580,00. I lavori erano stati avviati nel mese di ottobre 2014, ma successivamente, con ricorso del 27.1.2015, una residente nelle vicinanze di Piazza Savoia aveva impugnato dinanzi al T.A.R. di
Lecce gli atti comunali autorizzativi rilasciati in favore del , contestandone la Parte_1 legittimità. Il con ordinanza n. 91/2015, aveva sospeso, in via cautelare, l'efficacia dei CP_2 provvedimenti impugnati, tra cui il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica, e successivamente, con sentenza n. 1750/2015, ne aveva disposto l'annullamento, rilevando la violazione dell'art. 146, co 8 D Lgs 42/2004, per l'omessa attesa del termine di 45 giorni previsto per l'acquisizione del parere della Soprintendenza. Il Consiglio di Stato, investito della controversia, con sentenza n. 2313/2018 aveva, però, dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Parallelamente, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, avverso i medesimi atti, si era concluso con dichiarazione di inammissibilità, nel 2019. L'attore aggiungeva che, nel lungo arco temporale intercorso tra l'instaurazione del contenzioso e la sua definizione, l'efficacia degli atti comunali era risultata sospesa, o comunque gravemente compromessa, impedendo di fatto l'utilizzo dell'area e l'avvio dell'attività commerciale. Inoltre, nonostante i reiterati solleciti e le proposte formulate dal
-tra cui una ipotesi transattiva trasmessa con nota pec del 15.10.2019, che prevedeva Parte_1
l'assegnazione di locali alternativi di proprietà comunale- l'Amministrazione comunale non aveva adottato alcuna iniziativa concreta volta a sanare o superare le criticità emerse, né aveva rilasciato nuovi atti idonei a consentire la prosecuzione del rapporto. Nel corso degli anni, la mancata disponibilità dell'area, unita alla riduzione sostanziale del periodo utile di gestione, aveva inciso gravemente sull'equilibrio economico del contratto, rendendo l'operazione non più sostenibile, così determinando per il concessionario un pregiudizio patrimoniale, consistente nelle spese già sostenute e nei mancati guadagni derivanti dall'impossibilità di avviare l'attività programmata.
Pertanto, il concludeva al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: a) Parte_1 dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto di concessione del
27.1.2014; b) accertare l'inadempimento del all'obbligo di Controparte_1 rinegoziazione del contratto di concessione;
c) per l'effetto, condannare il CP_1 Controparte_1
, al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 75.580,00, a titolo di danno
[...] emergente, e di € 40.000,00, a titolo di lucro cessante;
d) in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, accertare la sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione della P.A., per causa ad essa imputabile, a fronte della quale il ha esercitato il diritto di recesso dal contratto;
e) per l'effetto, condannare il Parte_1
al risarcimento dei danni patiti dal , nella medesima Controparte_1 Parte_1 misura richiesta al punto sub c); f) con vittoria delle spese di causa.
Il restava contumace. Controparte_1
2 La causa, matura per la decisione, era rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del giorno
11.3.2025 e quindi era trattenuta in decisione.
********
La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame della documentazione in atti, infatti, è emerso come in data 18.4.2013 il abbia deliberato l'affidamento in concessione di un'area verde Controparte_1 CP_1 sita in Piazza Savoia, nella frazione di Santa Maria di Leuca, che a seguito di gara pubblica del
30.4.2013 è stata assegnata a , con determinazione del 25.10.2013. Parte_1
La presente controversia rientra, pertanto, nella giurisdizione ordinaria, in considerazione del rilievo che assume la dinamica iure privaturum sottesa al contratto di concessione del 27.1.2014 -a valle della determina di concessione dell'area verde di Piazza Savoia- di cui l'attore domanda la risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva una durata, non sottoposta a rinnovazione, di anni quindici, entro cui il avrebbe erogato il servizio di pubblico interesse di cui sarebbe Parte_1 divenuto gestore (esercizio commerciale per la vendita di alimenti e bevande), incamerando ricavi in grado di remunerare l'attività economica, rendendola in tal modo finanziariamente sostenibile.
Invero, successivamente alla concessione dell'area verde e alla sottoscrizione del contratto del
27.1.2014, il provvedeva ad ottenere tutte le autorizzazioni da parte Parte_1 dell'Amministrazione del Comune di necessarie per addivenire all'apertura Controparte_1 del chiosco-bar adibito alla vendita di alimenti e bevande;
sennonché in data 27.1.2015 le autorizzazioni Comunali -permesso di costruire n. 64 prot. 491/2014 pratica edilizia n.16/2014 e autorizzazione paesaggistica n.58/2014- venivano impugnate da una vicina dinanzi al CP_3 ingenerandosi un contenzioso amministrativo che vedeva la sua conclusione solo il 17.4.2018, quando il Consiglio di Stato con sentenza n.2313/2018, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava l'inammissibilità del ricorso di primo grado della ricorrente, poiché quest'ultima veniva considerata priva della legittimazione attiva ad impugnare i suddetti provvedimenti amministrativi.
Peraltro, il contenzioso amministrativo, successivo alla nascita del rapporto contrattuale tra le parti, si caratterizzava anche per la proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, definito con D.P.R. del 14.10.2019 trasmesso in data 8.1.2020 previo parere del Consiglio di Stato reso con pronuncia n.1165/2019 del 16.4.2019, parimenti di inammissibilità per difetto di legittimazione delle ricorrenti.
Orbene, la ricostruzione della vicenda così come esposta è utile a comprendere come a fronte della concessione di un'area verde intervenuta in favore del in data 25.10.2013, cui seguiva Parte_1
3 la stipulazione di un contratto di concessione in data 27.1.2014, che vincolava le parti per un periodo di quindici anni, secondo quanto previsto dall'art. 4 del contratto, il contenzioso amministrativo generava una stasi dell'attività dal 27.1.2015 fino all'8.1.2020, cioè fino alla trasmissione della decisione di inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Tali vicissitudini di certo hanno inciso sull'equilibrio sinallagmatico insito nell'accordo stipulato tra le parti in causa, atteso che su quindici anni messi a disposizione dal contratto, il per Parte_1 un periodo di circa sei anni si è visto inibita l'attività commerciale connessa alla concessione dell'area verde di Piazza Savoia. Pertanto, si deve ritenere che lo iato temporale tra il 27.1.2015 e l'8.1.2020 che ha interessato il contratto di concessione abbia determinato uno squilibrio significativo all'interno del sinallagma tale da giustificare, in questa sede, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1467, co. 1 c.c., per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Tale conclusione discende dalla rilevanza di elementi oggettivi che, nel caso di specie, consentono di sussumere la fattispecie posta all'attenzione nell'alveo della norma invocata, atteso che si è in presenza di una vera e propria alterazione del rapporto originario delle prestazioni, sol che si consideri, in base ad una valutazione globale del contratto, come dopo aver perso i primi sei anni per ragioni che non attengono all'organizzazione imprenditoriale, l'investimento posto in essere dal sia divenuto antieconomico e, pertanto, la domanda di risoluzione per eccessiva Parte_1 onerosità della prestazione vada accolta.
Sotto altro profilo, invece, la domanda di risarcimento del danno, formulata dall'attore con riferimento al presunto inadempimento di un obbligo di rinegoziazione da parte del
[...]
, non può trovare accoglimento, in considerazione del fatto che non appare CP_1 CP_1 configurabile, allo stato, un simile obbligo.
L'attore, in particolare, ha richiesto il risarcimento di danni quantificati in € 75.580,00, a titolo di danno emergente, in considerazione delle spese sostenute per far fronte all'impegno assunto con l'Amministrazione, nonché in € 40.000,00, a titolo di lucro cessante, quali ulteriori gravi danni patrimoniali patiti a causa dell'inattività, nonché in considerazione delle occasioni di guadagno alternative perdute. La richiesta si appunta sull'inoltro da parte del di una nota pec in Parte_1 data 15.10.2019, con cui questi avanzava un'ipotesi transattiva, successivamente alla conclusione del contenzioso amministrativo che aveva caratterizzato gli atti autorizzativi alla base della concessione-contratto del 27.1.2014. Il chiedeva l'assegnazione di due locali a Parte_1 destinazione commerciale sempre in piazza Savoia, con onere, da parte dell'Autorità Comunale di eseguire lavori di recupero funzionale degli immobili.
Al riguardo, tuttavia, occorre sottolineare come secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità nei contratti a prestazioni corrispettive la parte che subisce l'eccessiva
4 onerosità sopravvenuta della prestazione può solo agire in giudizio per la risoluzione del contratto, ex art. 1467, co 1 c.c., purché non abbia già eseguito la propria prestazione, ma non ha diritto di ottenere l'equa rettifica delle condizioni del negozio, la quale può essere invocata soltanto dalla parte convenuta in giudizio con l'azione di risoluzione, ai sensi del comma 3 della medesima norma, in quanto il contraente a carico del quale si verifica l'eccessiva onerosità della prestazione non può pretendere che l'altro contraente accetti l'adempimento a condizioni diverse da quelle pattuite (Cass.
Civ. Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2018, n. 2047). Conseguentemente la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, in ragione del fatto che il non può Controparte_1 CP_1 subire l'imposizione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite in data 27.1.2014, tenuto conto, altresì, che la concessione-contratto oggetto di attenzione, avendo natura pubblicistica non può non tener conto dei principi che governano il sistema amministrativo di riferimento. La proposta di rinegoziazione del contratto, di cui alla nota pec del 15.10.2019, risulta essere modificativa delle condizioni iniziali del contratto, giungendo ad un sostanziale stravolgimento del rapporto così come voluto a monte dai paciscenti, sicché non sarebbe possibile dare corso in modo così diretto ad una trattativa privata avente ad oggetto la modifica di un contratto pubblico, senza passare attraverso una nuova procedura di evidenza pubblica. Giova sul punto sottolineare come
[…] al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di concessione di servizi costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto di concessione iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto;
la rinegoziazione del contratto, ove conduca a prefigurare condizioni significativamente diverse da quelle originarie, deve considerarsi alla stregua di una vera e propria trattativa privata in spregio dei principi di libera concorrenza imposti dalle regole dell'evidenza pubblica e fuori dai casi eccezionalmente e tassativamente previsti dalla legge […] (Cons. Stato, Sez. III, 28/05/2019,
n. 3520).
A fronte dell'accoglimento anche se in misura solo parziale delle domande attoree, si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico del convenuto, nell'importo liquidato in dispositivo. CP_1
Rilevato che , con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parte_1 del giorno 7.2.2024, è stato ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con CP_3 decorrenza dal 18.12.2023 (data dell'istanza), le spese processuali sostenute sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto di concessione stipulato il 27.1.2014 tra e il Parte_1 Controparte_4
per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione;
[...]
2) rigetta le ulteriori domande;
3) condanna il al pagamento in favore dell'Erario delle Controparte_4 spese di lite che liquida in € 5.800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 7 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Pierandrea Fulgenzi Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Lecce
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