Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 186
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Terni, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, e riguarda un'opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo. La parte ricorrente ha richiesto l'accertamento dell'insussistenza e dell'inesigibilità del credito, contestando la legittimità del fermo amministrativo su un'autovettura strumentale all'attività d'impresa, sostenendo l'illegittimità della notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione e legittimazione passiva, contestando la ritualità delle notifiche.

Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso, argomentando che l'opposizione era tardiva rispetto al termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per contestare la notifica del preavviso di fermo. Inoltre, ha evidenziato che l'opposizione per prescrizione era inammissibile poiché proposta nei confronti del concessionario anziché dell'ente previdenziale, unico legittimato a contraddire. La decisione si fonda su consolidati principi giuridici riguardanti la legittimazione e i termini di decadenza, confermando la necessità di rispettare le procedure di notifica e i termini per l'opposizione. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 186
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 186
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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