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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 363/2024 posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 tra:
, appresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Pizzicaria e Parte_1
Sergio Usai, con studio in Roma, lungotevere dei Mellini 10 e elettivamente domiciliato nello Studio di quest'ultimo in Roma,
Lungotevere dei Mellini 10 E
E
– ente pubblico economico subentrante Controparte_1
a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo CP_2 per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1/12/16, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.
14, in persona di in qualità di Responsabile Parte_2
Contenzioso , rappresentata e difesa nel presente procedimento CP_3 avvocato Claudia Saccone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia Corso Vannucci n. 10 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in 12 aprile 2024 quale legale Parte_1 rappresentante della omonima Ditta, riceveva a mezzo pec notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (All. 2 al) ricorso emesso da Agenzia delle Entrate –Riscossione per la Provincia di Terni. Chiedeva accertare la insussistenza, nonché la inesigibilità del credito e l'impossibilità di procedere a fermo amministrativo sulla autovettura AUDI Q5 SB 2.0 40
TDI Q (targata GJ380MS numero di telaio WAUZZZFY3N2037051 – cfr libretto auto – All. 6) in quanto le cartelle di pagamento non erano state mai notificate.
Eccepiva l'illegittimità e inefficacia del fermo amministrativo perché eseguito su bene strumentale all'esercizio dell'impresa individuale (art. 86, comma 2 D.P.R. 602/73). Invero, l''autovettura AUDI Q5 SB 2.0 40 TDI Q
(targata GJ380MS numero di telaio WAUZZZFY3N2037051 – cfr. libretto auto – All. 6) è stata acquistata per l'esercizio dell'attività di impresa (come si evince dalla fattura num S22/01870 del09.05.2022 – All. 3 al ricorso) e iscritta nel libro cespiti ammortizzabili (All. 4 e 5 al ricorso).
Ha lamentato la nullità della notifica del preavviso e degli atti presupposti per omessa notifica nonché la prescrizione quinquennale dei crediti maturata dalla presunta notifica delle cartelle alla notifica del preavviso di fermo.
Ha quindi convenuto in giudizio l' per Controparte_1 vedere accertata l'illegittimità del preavviso di fermo per nullità della notifica o prescrizione dei crediti previdenziali sottesi e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Doc. num 10980202400000528000 –
Fascicolo num 2024/000003942) limitatamente alle cartelle Inps e Inail 1.
Cartella n. 10920110011302134000 notificata il 27.12.2011 per € 2.067,85;
2. Cartella n. 10920140004121162000 notificata il 22.10.2014 per €
1.526,13; 3. Avviso di addebito n. 40920160000351581000 notificato il
20.12.2019 per € 2.444,68; 4. Avviso di addebito n.
40920160001164426000 notificato il 28.01.2020 per € 2.741,65; 5. Avviso di addebito n. 40920170000993365000 notificato il 08.01.2018 per €
5.407,79; 6. Avviso di addebito n. 40920180000315458000 notificato il
20.06.2018 per € 4.077,28; 7. Avviso di addebito n.
40920180000399259000 notificato il 08.07.2018 per € 1.196,77; 8. Avviso di addebito n. 40920180001177934000 notificato il 24.12.2018 per €
2.694,91; 9. Cartella n. 10920190000340825000 notificata il 25.01.2019 per
€ 808,54; 10. Avviso di addebito n. 40920190000451406000 notificato il
06.07.2019 per € 2.678,40; 11. Avviso di addebito n.
40920190001127369000 notificato il 04.12.2019 per € 4.822,83; 12. Avviso di addebito n. 40920190001470055000 notificato il 15.01.2020 per €
843,10; 13. Avviso di addebito n. 40920210000512727000 notificato il
28.01.2022 per € 10.824,96; 14. Avviso di addebito n.
40920220000930604000 notificato il 05.10.2022 per € 2.571,70..
Si è costituita l' eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla dedotta estinzione del credito previdenziale, essendo legittimato ad causam il solo ente previdenziale, di cui chiedeva la chiamata in causa e contestando, nel resto,
l'opposizione deducendo la rituale notifica delle cartelle esattoriali e di successivi avvisi di intimazione, oltre al preavviso di fermo impugnato in questa sede. Ha in ogni caso dedotto l'interruzione della prescrizione anche in ragione della sospensione del termine prevista dalla legislazione emergenziale.
Ha quindi concluso per il difetto parziale di giurisdizione per i crediti tributari e il difetto di legittimazione passiva per i crediti previdenziali, e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarre.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa con motivazione contestuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, nella parte in cui è volta a far valere l'illegittimità del preavviso di fermo per errore nella sequenza procedimentale in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti, è inammissibile dacché tardivamente proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; nella parte in cui è volto a far valere la prescrizione dei crediti previdenziali quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il ricorso è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam dell'agente della riscossione.
Da un punto di vista generale occorre anzitutto rammentare che ai sensi dell'art. 77 dpr 602/1973, il concessionario della riscossione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (art. 50, 1° co.,
d.p.r. 602/73) può: 1) “disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri” (art. 86 d.p.r. 602/73); 2) “iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito” (art. 77 d.p.r. 602/73). La giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo e il preavviso e/o la comunicazione di iscrizione ipotecaria dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento della misura (reale, restrittiva), con la conseguenza che può spettare al giudice tributario o al giudice ordinario ovvero a entrambi, se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Pertanto, se il credito esecutato deriva da violazioni contributive, dell'opposizione al fermo amministrativo conosce il giudice ordinario previdenziale con il rito ex art. 442 ss. c.p.c. (Cass., Sez. U.,
5.6.2008, n. 14831, MGC, 2008, 6, 877).
Lo stesso criterio discretivo fra le giurisdizioni, nonchè, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, della competenza per materia, vale con riferimento all'opposizione contro l'ipoteca (Cass., Sez. U., 19.1.2010 n. 679, Dgius on line,
2010; Cass., Sez. U., 5.3.2009, n. 5286, MGC, 2009, 3, 385) assimilata dalla giurisprudenza, quanto a funzione e regime di impugnazione, al fermo amministrativo.
Si afferma infatti che essendo il fermo e l'ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione misure funzionali a garantire la fruttuosità dell'esecuzione di crediti contributivi, essi sono opponibili dinanzi al giudice previdenziale in applicazione della generale disciplina codicistica di cui agli artt. 615, 617 e 618 bis c.p.c.
E invero, la previsione specifica dell'art. 19, 1° co., d.lg. 31.12.1992, n. 546, novellato dall'art. 35, comma 26 quinquies, d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito in l.
4.8.2006, n. 248, che ha ammesso l'opposizione contro il fermo e l'ipoteca dinanzi alla commissione tributaria provinciale, riguarda esclusivamente il caso della esecuzione di crediti rientranti nella competenza di tale organo di giustizia
(ciò che in precedenza era escluso: Cass. 11.6.2014, n. 13190, CED), mentre nessun dubbio può sussistere circa la competenza del giudice del lavoro in caso di fermo o ipoteca disposti per crediti contributivi.
Si veda in tal senso in particolare, Cass. Ordinanza n. del 30/04/2014 che, nella analoga fattispecie della iscrizione ipotecaria, ha affermato: “In ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ” (nello stesso senso, v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. del 11/12/2012).
Occorre poi anche rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, in materia di crediti previdenziali avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs.
26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n.
18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma,
Sez. lavoro, 16/03/2010).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, o dell'avviso di addebito devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo o della emissione dell'avvisto debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella o dell'avviso stesso.
Ne discende che, decorso il predetto termine, la cartella o l'avviso divengono irretrattabili e, quindi, il credito in essi portato non può essere più contestato, in riferimento tanto alla legittimità della iscrizione a ruolo quanto alla prescrizione maturata anteriormente alla cartella o all'avviso (cfr., ex multis, da ultimo
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, n.6713).
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria o anche di un pignoramento, il contribuente ben può opporsi all'esecuzione, preannunciata o intrapresa, con un'opposizione all'esecuzione (anche preventiva, v. in proposito Cass.
Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione.
Anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del
Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto (cfr. Cass. n. 24506 del 30/11/2016, Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n.
3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, le Sezioni
Unite della S.C. di Cassazione, nella recente sentenza n. 26283 del 2022, hanno anche chiarito che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283).
Infine, quanto al tema della legittimazione a contraddire, va rilevato che le
Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno recentemente chiarito in tema di riscossione dei crediti previdenziali che “ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188. (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/03/2022,
n.7514, cfr. anche la più recente, Cassazione civile sez. lav., 18/11/2022,
n.34030, la quale ha ribadito che “nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione, trattandosi di un tipo di azione di accertamento negativo del credito, tendente a recuperare l'azione, altrimenti tardiva, finalizzata a far valere la prescrizione dei contributi previdenziali,
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), che ha efficacia estintiva e non meramente preclusiva, ed è sottratta alla disponibilità delle parti;
la mancata notifica di cartelle di pagamento di credito previdenziale ha una valenza neutra, in quanto può dipendere dall'inerzia del concessionario o dalla mancata o tardata trasmissione degli atti all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario le quali, in ogni caso non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione della estraneità dell'obbligato al rapporto
(di responsabilità) tra esattore e ente impositore;
tale fattispecie, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo).
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, occorre rilevare, quanto al caso di specie, che il ricorrente ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, lamentandone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti nonché per estinzione dei crediti per prescrizione intervenuta tra la presunta notifica delle cartelle e la notifica della comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
L'opposizione, così delineata, va quindi qualificata come opposizione agli atti esecutivi in riferimento ai vizi procedurali inerenti all'omessa previa notifica degli atti presupposti.
In quanto tale, l'opposizione, depositata il 12.04.2024, è palesemente tardiva in quanto spiegata ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, risalente al 15.2.2024, come da avviso di ricevimento nelle mani del portiere. Quanto alla validità di tale notifica, va in generale osservato che la stessa risulta ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile anche in materia di riscossione di crediti previdenziali in base agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n 46/1999) ai sensi del quale “La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Peraltro, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del
13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n.
11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32
e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n.
10037 del 10/04/2019).
Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario
l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso
l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n.
890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-
5, 13 maggio 2021, n. 12920).Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n.
10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
L'opposizione agli atti esecutivi risulta quindi ineluttabilmente tardiva.
È poi solo il caso di rammentare che è opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui la decadenza dall'azione giudiziaria è una decadenza di ordine pubblico, relativa a materia sottratta alla disponibilità delle parti, ed è, in quanto tale, rilevabile d'ufficio (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 11/05/2023,
n.12948 e Cass., Sez. U., 25/03/2021, n. 8501, nonché, in analoghe fattispecie di decadenza, Cass. 07/03/2006 n. 4843; Cass. 24/02/2006 n. 4184: Cass.
17/11/2000 n. 14893, Cass. 01/12/1998 n. 12141).
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. in relazione alla prescrizione maturata nel periodo successivo alla presunta notifica ed è quindi senz'altro sottratta all'applicazione del termine di decadenza.
Sennonché, come ampiamente argomentato, l'opposizione è inammissibile in quanto spiegata nei confronti del concessionario anziché dell'ente previdenziale, unico legittimato ad causam in relazione al detto vizio.
Il ricorso risulta dunque interamente inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel procedimento 363/2024, così provvede: Parte_1
1)dichiara inammissibile il ricorso;
b)condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del direttore pro tempore, che Controparte_1 liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge;
Terni, 2 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 363/2024 posta in deliberazione all'udienza del 2 aprile 2025 tra:
, appresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Pizzicaria e Parte_1
Sergio Usai, con studio in Roma, lungotevere dei Mellini 10 e elettivamente domiciliato nello Studio di quest'ultimo in Roma,
Lungotevere dei Mellini 10 E
E
– ente pubblico economico subentrante Controparte_1
a titolo universale nei rapporti processuali delle società del gruppo CP_2 per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito con modifiche dalla L. 225 dell'1/12/16, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n.
14, in persona di in qualità di Responsabile Parte_2
Contenzioso , rappresentata e difesa nel presente procedimento CP_3 avvocato Claudia Saccone ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Perugia Corso Vannucci n. 10 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in 12 aprile 2024 quale legale Parte_1 rappresentante della omonima Ditta, riceveva a mezzo pec notifica di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (All. 2 al) ricorso emesso da Agenzia delle Entrate –Riscossione per la Provincia di Terni. Chiedeva accertare la insussistenza, nonché la inesigibilità del credito e l'impossibilità di procedere a fermo amministrativo sulla autovettura AUDI Q5 SB 2.0 40
TDI Q (targata GJ380MS numero di telaio WAUZZZFY3N2037051 – cfr libretto auto – All. 6) in quanto le cartelle di pagamento non erano state mai notificate.
Eccepiva l'illegittimità e inefficacia del fermo amministrativo perché eseguito su bene strumentale all'esercizio dell'impresa individuale (art. 86, comma 2 D.P.R. 602/73). Invero, l''autovettura AUDI Q5 SB 2.0 40 TDI Q
(targata GJ380MS numero di telaio WAUZZZFY3N2037051 – cfr. libretto auto – All. 6) è stata acquistata per l'esercizio dell'attività di impresa (come si evince dalla fattura num S22/01870 del09.05.2022 – All. 3 al ricorso) e iscritta nel libro cespiti ammortizzabili (All. 4 e 5 al ricorso).
Ha lamentato la nullità della notifica del preavviso e degli atti presupposti per omessa notifica nonché la prescrizione quinquennale dei crediti maturata dalla presunta notifica delle cartelle alla notifica del preavviso di fermo.
Ha quindi convenuto in giudizio l' per Controparte_1 vedere accertata l'illegittimità del preavviso di fermo per nullità della notifica o prescrizione dei crediti previdenziali sottesi e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (Doc. num 10980202400000528000 –
Fascicolo num 2024/000003942) limitatamente alle cartelle Inps e Inail 1.
Cartella n. 10920110011302134000 notificata il 27.12.2011 per € 2.067,85;
2. Cartella n. 10920140004121162000 notificata il 22.10.2014 per €
1.526,13; 3. Avviso di addebito n. 40920160000351581000 notificato il
20.12.2019 per € 2.444,68; 4. Avviso di addebito n.
40920160001164426000 notificato il 28.01.2020 per € 2.741,65; 5. Avviso di addebito n. 40920170000993365000 notificato il 08.01.2018 per €
5.407,79; 6. Avviso di addebito n. 40920180000315458000 notificato il
20.06.2018 per € 4.077,28; 7. Avviso di addebito n.
40920180000399259000 notificato il 08.07.2018 per € 1.196,77; 8. Avviso di addebito n. 40920180001177934000 notificato il 24.12.2018 per €
2.694,91; 9. Cartella n. 10920190000340825000 notificata il 25.01.2019 per
€ 808,54; 10. Avviso di addebito n. 40920190000451406000 notificato il
06.07.2019 per € 2.678,40; 11. Avviso di addebito n.
40920190001127369000 notificato il 04.12.2019 per € 4.822,83; 12. Avviso di addebito n. 40920190001470055000 notificato il 15.01.2020 per €
843,10; 13. Avviso di addebito n. 40920210000512727000 notificato il
28.01.2022 per € 10.824,96; 14. Avviso di addebito n.
40920220000930604000 notificato il 05.10.2022 per € 2.571,70..
Si è costituita l' eccependo Controparte_1 preliminarmente il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla dedotta estinzione del credito previdenziale, essendo legittimato ad causam il solo ente previdenziale, di cui chiedeva la chiamata in causa e contestando, nel resto,
l'opposizione deducendo la rituale notifica delle cartelle esattoriali e di successivi avvisi di intimazione, oltre al preavviso di fermo impugnato in questa sede. Ha in ogni caso dedotto l'interruzione della prescrizione anche in ragione della sospensione del termine prevista dalla legislazione emergenziale.
Ha quindi concluso per il difetto parziale di giurisdizione per i crediti tributari e il difetto di legittimazione passiva per i crediti previdenziali, e, in ogni caso, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese da distrarre.
Essendo già agli atti di causa tutta la documentazione necessaria, all'odierna udienza, sul deposito di note autorizzate, la causa è stata decisa con motivazione contestuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, nella parte in cui è volta a far valere l'illegittimità del preavviso di fermo per errore nella sequenza procedimentale in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti, è inammissibile dacché tardivamente proposto oltre il termine di 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo ai sensi dell'art. 617
c.p.c.; nella parte in cui è volto a far valere la prescrizione dei crediti previdenziali quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il ricorso è inammissibile per difetto di legitimatio ad causam dell'agente della riscossione.
Da un punto di vista generale occorre anzitutto rammentare che ai sensi dell'art. 77 dpr 602/1973, il concessionario della riscossione, decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (art. 50, 1° co.,
d.p.r. 602/73) può: 1) “disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri” (art. 86 d.p.r. 602/73); 2) “iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito” (art. 77 d.p.r. 602/73). La giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo e il preavviso e/o la comunicazione di iscrizione ipotecaria dipende dalla natura dei crediti posti a fondamento della misura (reale, restrittiva), con la conseguenza che può spettare al giudice tributario o al giudice ordinario ovvero a entrambi, se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari. Pertanto, se il credito esecutato deriva da violazioni contributive, dell'opposizione al fermo amministrativo conosce il giudice ordinario previdenziale con il rito ex art. 442 ss. c.p.c. (Cass., Sez. U.,
5.6.2008, n. 14831, MGC, 2008, 6, 877).
Lo stesso criterio discretivo fra le giurisdizioni, nonchè, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, della competenza per materia, vale con riferimento all'opposizione contro l'ipoteca (Cass., Sez. U., 19.1.2010 n. 679, Dgius on line,
2010; Cass., Sez. U., 5.3.2009, n. 5286, MGC, 2009, 3, 385) assimilata dalla giurisprudenza, quanto a funzione e regime di impugnazione, al fermo amministrativo.
Si afferma infatti che essendo il fermo e l'ipoteca iscritta dal concessionario della riscossione misure funzionali a garantire la fruttuosità dell'esecuzione di crediti contributivi, essi sono opponibili dinanzi al giudice previdenziale in applicazione della generale disciplina codicistica di cui agli artt. 615, 617 e 618 bis c.p.c.
E invero, la previsione specifica dell'art. 19, 1° co., d.lg. 31.12.1992, n. 546, novellato dall'art. 35, comma 26 quinquies, d.l. 4.7.2006, n. 223, convertito in l.
4.8.2006, n. 248, che ha ammesso l'opposizione contro il fermo e l'ipoteca dinanzi alla commissione tributaria provinciale, riguarda esclusivamente il caso della esecuzione di crediti rientranti nella competenza di tale organo di giustizia
(ciò che in precedenza era escluso: Cass. 11.6.2014, n. 13190, CED), mentre nessun dubbio può sussistere circa la competenza del giudice del lavoro in caso di fermo o ipoteca disposti per crediti contributivi.
Si veda in tal senso in particolare, Cass. Ordinanza n. del 30/04/2014 che, nella analoga fattispecie della iscrizione ipotecaria, ha affermato: “In ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. ovvero con quelle dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ” (nello stesso senso, v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. del 11/12/2012).
Occorre poi anche rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, in materia di crediti previdenziali avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs.
26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n.
18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma,
Sez. lavoro, 16/03/2010).
Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, o dell'avviso di addebito devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo o della emissione dell'avvisto debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella o dell'avviso stesso.
Ne discende che, decorso il predetto termine, la cartella o l'avviso divengono irretrattabili e, quindi, il credito in essi portato non può essere più contestato, in riferimento tanto alla legittimità della iscrizione a ruolo quanto alla prescrizione maturata anteriormente alla cartella o all'avviso (cfr., ex multis, da ultimo
Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, n.6713).
Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria o anche di un pignoramento, il contribuente ben può opporsi all'esecuzione, preannunciata o intrapresa, con un'opposizione all'esecuzione (anche preventiva, v. in proposito Cass.
Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione.
Anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del
Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto (cfr. Cass. n. 24506 del 30/11/2016, Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n.
3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, le Sezioni
Unite della S.C. di Cassazione, nella recente sentenza n. 26283 del 2022, hanno anche chiarito che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71;
n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283).
Infine, quanto al tema della legittimazione a contraddire, va rilevato che le
Sezioni Unite della S.C. di Cassazione hanno recentemente chiarito in tema di riscossione dei crediti previdenziali che “ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione
a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188. (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/03/2022,
n.7514, cfr. anche la più recente, Cassazione civile sez. lav., 18/11/2022,
n.34030, la quale ha ribadito che “nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione, trattandosi di un tipo di azione di accertamento negativo del credito, tendente a recuperare l'azione, altrimenti tardiva, finalizzata a far valere la prescrizione dei contributi previdenziali,
(Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), che ha efficacia estintiva e non meramente preclusiva, ed è sottratta alla disponibilità delle parti;
la mancata notifica di cartelle di pagamento di credito previdenziale ha una valenza neutra, in quanto può dipendere dall'inerzia del concessionario o dalla mancata o tardata trasmissione degli atti all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario le quali, in ogni caso non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione della estraneità dell'obbligato al rapporto
(di responsabilità) tra esattore e ente impositore;
tale fattispecie, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo).
Tanto chiarito, da un punto di vista generale, occorre rilevare, quanto al caso di specie, che il ricorrente ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, lamentandone l'illegittimità per omessa notifica degli atti presupposti nonché per estinzione dei crediti per prescrizione intervenuta tra la presunta notifica delle cartelle e la notifica della comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
L'opposizione, così delineata, va quindi qualificata come opposizione agli atti esecutivi in riferimento ai vizi procedurali inerenti all'omessa previa notifica degli atti presupposti.
In quanto tale, l'opposizione, depositata il 12.04.2024, è palesemente tardiva in quanto spiegata ben oltre il termine di venti giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, risalente al 15.2.2024, come da avviso di ricevimento nelle mani del portiere. Quanto alla validità di tale notifica, va in generale osservato che la stessa risulta ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (applicabile anche in materia di riscossione di crediti previdenziali in base agli artt. 18 e 19 D.Lgs. n 46/1999) ai sensi del quale “La notifica puo' essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove
e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
Peraltro, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale modalità di notifica non è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1992 quanto piuttosto dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008 (cfr., sul tema, Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014; n. 4567 del 06/03/2015, Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 12351 del 15/06/2016, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del
13/06/2016, Ordinanza n. 25128 del 2013), con la conseguenza che in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non si debba rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario (v., Sentenza n.
11708 del 27/05/2011, ove, in particolare, si legge: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32
e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata"; v. anche da ultimo Ordinanza n.
10037 del 10/04/2019).
Nondimeno, recentemente si è andato consolidando anche l'insegnamento secondo il quale, stante l'applicabilità del solo regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, neppure è necessario ai fini della validità della notifica l'invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario.
Si veda in tal senso quanto recentemente affermato dalla S. C. di Cassazione nella sentenza n.38548 del 06/12/2021, le cui argomentazioni vale la pena richiamare: “le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono, a differenza della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, che si renda necessario
l'invio della raccomandata informativa del deposito degli atti notificati all'ufficio postale. Pertanto, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, il regolamento postale (D.M. 1 ottobre 2008), contenente la disciplina del servizio postale ordinario, si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni con decorrenza dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25); nessuna disposizione di detto regolamento conteneva, quindi, una regola analoga a quella dettata in materia di notifiche effettuate a mezzo posta dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, sul momento in cui si dovesse ritenere pervenuto al destinatario un atto, che l'agente postale avesse depositato in giacenza presso
l'ufficio postale a causa della impossibilità di recapitarlo per l'assenza del medesimo destinatario o di altra persona abilitata. Quindi, nel caso di specie, per il perfezionamento della notifica con il meccanismo della c.d. "compiuta giacenza", deve farsi ricorso, in via analogica, alla regola dettata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, secondo cui: "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2 ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore". Peraltro, poiché il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto il "rilascio dell'avviso di giacenza", la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica L. 20 novembre 1982, n.
890, ex art. 14, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore” (Cfr., in tal senso, anche Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5, 21 settembre 2020, n. 19680; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8187; Cass., Sez. 6"-
5, 13 maggio 2021, n. 12920).Ne' tale soluzione sulla c.d. "notifica postale diretta" risulta essere contraddetta dalla recente pronunzia delle Sezioni Unite n.
10012 del 15 aprile 2021, che ha sì affermato la necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(C.A.D.) per l'ipotesi di irreperibilità "relativa" del destinatario, ma con riguardo alle notifiche degli atti impositivi e degli atti processuali eseguite ex L. 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. per una tale lettura, Cass. n.38548 del 06/12/2021 cit.).
L'opposizione agli atti esecutivi risulta quindi ineluttabilmente tardiva.
È poi solo il caso di rammentare che è opinione consolidata in giurisprudenza quella per cui la decadenza dall'azione giudiziaria è una decadenza di ordine pubblico, relativa a materia sottratta alla disponibilità delle parti, ed è, in quanto tale, rilevabile d'ufficio (cfr., da ultimo, Cassazione civile sez. III, 11/05/2023,
n.12948 e Cass., Sez. U., 25/03/2021, n. 8501, nonché, in analoghe fattispecie di decadenza, Cass. 07/03/2006 n. 4843; Cass. 24/02/2006 n. 4184: Cass.
17/11/2000 n. 14893, Cass. 01/12/1998 n. 12141).
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. in relazione alla prescrizione maturata nel periodo successivo alla presunta notifica ed è quindi senz'altro sottratta all'applicazione del termine di decadenza.
Sennonché, come ampiamente argomentato, l'opposizione è inammissibile in quanto spiegata nei confronti del concessionario anziché dell'ente previdenziale, unico legittimato ad causam in relazione al detto vizio.
Il ricorso risulta dunque interamente inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel procedimento 363/2024, così provvede: Parte_1
1)dichiara inammissibile il ricorso;
b)condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona del direttore pro tempore, che Controparte_1 liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge;
Terni, 2 aprile 2025
Il giudice
Michela Francorsi