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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/04/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3975/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3975/2022
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SERENA FUSILLI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pistoia-Piazzetta Romana 9, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Dott. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CARLOTTA SANTARNECCHI e del Prof. Avv. CLAUDIO CECCHELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pisa-Via San Martino 51, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIULIO GUARNIERI, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Via San Paolino 99, giusta procura in calce CP_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
ASSICURATRICE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
MORGANA DE CASTRO e dell'Avv. DAVIDE TAPONECCO, elettivamente domiciliata
1 presso lo studio di quest'ultimo in Marina di Carrara-Viale XX Settembre 295, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per - accertato e dichiarato che il danno subito dalla comparente è esclusivamente riconducibile Parte_1 alla condotta del Dott. c.f. , residente in 56017 San Giuliano Terme (PI), Controparte_1 C.F._2 Via Campolungo n. 8 e alla struttura sanitaria , in persona del Suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Via del Panificio n. 13, 55100, p.i. , dichiarare tenute le parti convenute al risarcimento CP_2 P.IVA_3 dei danni consequenziali patrimoniali e non patrimoniali e per l'effetto condannarle al pagamento, a favore dell'attrice €630.652,48, oltre agli importi relativi alla modifica della vettura (adeguata alle condizioni fisiche della Sig.ra pari ad €12.000,00 come da preventivo di cui al doc. n. 15, nonché di tutte le spese mediche sostenute Pt_1 per la CTU in sede di ATP e per la CTP del Prof. e del Prof. , come documentate ed al danno alla Per_1 Per_2 capacità lavorativa che sarà quantificato dal Giudice o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17/03/2016. -Vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio ed anche della precedente fase di ATP, procedura rg 1985/2021, Tribunale di Lucca.
Per Dott.
1. in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda essendo stata Controparte_1 proposta con rito ordinario anziché sommario ex art. 702 bis c.p.c. con ogni effetto conseguente;
2. in subordine e nel merito: nelle denegata ipotesi in cui la CTU medico-legale venisse acquisita d'ufficio al presente procedimento, dichiararne la nullità per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e comunque rigettare la domanda per assenza di responsabilità del Dott. e comunque per carenza di prova del nesso di Controparte_1 causalità tra l'intervento chirurgico eseguito dal Dott. e le lesioni e/o patologie lamentate dalla Sig. Controparte_1
in ogni caso, nel quantum, per la riduzione percentuale dell'entità delle lesioni permanenti e della Parte_1 incidenza delle stesse sulla capacità di lavoro specifico dell'attrice.
3. nel denegato caso in cui venisse accertata una responsabilità del Dott. per i fatti di causa, condannare la terza chiamata in garanzia Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2 Milano, Corso Libertà 53, ai sensi di polizza, a rilevare indenne il proprio assicurato;
4. condannare in ogni caso la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella ridetta qualità di suo datore di Controparte_4 lavoro, a rilevare indenne il Dott. per le ragioni dedotte in atti.
5. In ogni caso, con vittoria di spese Controparte_1 di lite e compensi difensivi.
Per : - in via istruttoria, Parte_3 rilevato che la CTU in atti ha sostenuto di aver riscontrato una frattura peduncolare di L4 che sarebbe all'origine del danno lamentato da parte attrice, e considerato per converso che dagli atti di causa (referti, cartella clinica, esiti esami strumentali) non vi è traccia e/o evidenza di siffatta frattura, si chiede il rinnovo integrale della medesima CTU in quanto oggettivamente inattendibile per quanto già esposto in atti;
- nel merito, in via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda di parte attrice nei riguardi di - In via subordinata, ed in punto di Controparte_2 quantum, ridurre la percentuale di danno biologico differenziale alla persona secondo le osservazioni in atti dei CTP ( da liquidarsi in ipotesi a mezzo rendita periodica anziché somma capitale) e comunque escludere il danno cd. estetico, i cd. danni patrimoniali futuri e quello da riduzione della capacità lavorativa generica e specifica;
- in via ulteriormente subordinata, qualora fosse accolta in tutto o in parte la domanda di parte attrice, accertare che i danni subiti da quest'ultima sono da ascrivere, nella specie, ad esclusiva ed unica responsabilità del Dott. quale CP_1CP_ chirurgo professionista collaboratore autonomo di , e quindi rigettare la domanda subordinata Controparte_2 di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti della in quanto inammissibile e/o infondata, Controparte_2 come anche rigettare la domanda subordinata di condanna in surroga formulata da in Parte_2 danno di;
- Con vittoria delle spese di causa, spese di CTU e CTP anche per la pregressa fase Controparte_2 di ATP.
2 Per In via principale, respingere la domanda di garanzia per intervenuta Parte_2 prescrizione ex art. 2952 c.c. In gradato subordine, ritenere comunque inoperativa la polizza stante l'obbligo della Struttura Sanitaria di tenere primariamente indenne il medico dipendente ai sensi del vigente contratto collettivo. In ulteriore subordine, ove la Compagnia fosse tenuta al pagamento del danno nella quota gravante sul medico, operando la surroga nei confronti della nella posizione del medico stesso, condannare la Controparte_5 CP_5
al rimborso di quanto versato. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari a carico del
[...] Dott. tanto del procedimento di ATP che del presente giudizio. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_2
ed il Dott. per sentirli condannare al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti, deducendo, in punto di an debeatur che: nell'ottobre 2015, si era rivolta al Dott. ortopedico, per la risoluzione di una forte sintomatologia Controparte_1
dolorosa alla schiena, pur avendo piena capacità deambulatoria;
in data 17.3.2016 era stata sottoposta, in regime di convenzione presso la ad un intervento Controparte_2
chirurgico di artrodesi L4, L5, S1 e cage intersomatica tra L4 ed L5, eseguito dal Dott. CP_1
durato circa 4 ore e 30, all'esito del quale aveva riportato forti dolori e la totale parestesia della gamba sinistra;
nonostante le rassicurazioni circa la natura solo transitoria della sintomatologia manifestatasi, la parestesia alla gamba sinistra aveva assunto carattere cronico, costringendo l'attrice in sedia a rotelle ed a sottoporsi in data 13.4.2016 ad un secondo intervento, eseguito parimenti dal Dott. ed anch'esso non risolutivo;
è stato espletato un procedimento ex CP_1
art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale è stata accertata la responsabilità del convenuto per errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 17.3.2016, in rapporto alla medializzazione della vite peduncolare su L4.
Ha pertanto domandato:
- il risarcimento dei danni come accertati e quantificati all'esito della consulenza preventiva
(danno biologico iatrogeno e danno da perdita della capacità lavorativa in ragione del
50%);
- il risarcimento del danno non patrimoniale estetico, viste le molteplici cicatrici, menomazione rilevante in rapporto alla giovane età dell'attrice;
- il risarcimento del danno non patrimoniale morale, asserendo che la sua sfera intima e sessuale si è completamente annullata, di essere impossibilitata a guidare e muoversi in
3 autonomia, di non poter svolgere le stesse attività ludiche che svolgeva in precedenza (es. passeggiate in montagna, raccolta dei funghi);
- il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, spese di riabilitazione, spese di consulenza preventiva e per i propri consulenti di parte;
- il risarcimento del danno patrimoniale, conseguente alla perdita della capacità lavorativa, data la presumibile contrazione dei redditi futuri e gli esborsi da sostenersi per assumere un dipendente;
- il danno patrimoniale per i necessari adeguamenti dell'immobile adibito a casa familiare;
- il danno patrimoniale che deriverà dall'assunzione di una collaboratrice domestica;
- il danno patrimoniale per un autoveicolo adeguato allo stato di immobilità.
Si è costituito il Dott. in rito eccependo l'improcedibilità dell'azione in quanto Controparte_1
introdotta nelle forme del rito ordinario anziché del rito sommario di cognizione, come previsto dalla L. 24/2017 e di conseguenza evidenziando l'impossibilità di acquisire la c.t.u. svolta in tale fase.
In punto di an debeatur, ha rappresentato che la ricostruzione dei fatti, come prospettata dall'attrice non era conforme al contenuto delle cartelle cliniche, atteso che la paziente era stata pienamente informata dei rischi connessi all'intervento, l'intervento aveva avuto durata di sole 2 ore e 40 minuti, alle dimissioni la paziente deambulava con busto e camminava con il carrello, a sei giorni dall'intervento il 24.3.2016 era presente un dolore lombare ma in assenza di deficit di tipo muscolare, i successivi esami strumentali effettuati in data 2.4.2016 ed in data 3.4.2016 non avevano mostrato patologie ricollegabili all'intervento, mentre il secondo intervento del
13.4.2016 era stato effettuato solo in ragione della lamentata persistente lombalgia, ancorché non accompagnata da riscontri oggettivi clinico strumentali. Ha inoltre contestato gli esiti della consulenza tecnica preventiva, evidenziando che dalla documentazione prodotta e dagli esami strumentali non è evincibile la sussistenza della frattura del peduncolo L4, dovendosi il danno iatrogeno riscontrato imputare allo stiramento del plesso lombare L2-L3-L4, evento non evitabile né prevenibile e determinato dalla tecnica percutanea a cielo coperto ed essendosi l'attrice in data
12.7.2017 sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, con conseguente interruzione del nesso causale. Ha anche contestato anche il danno come quantificato in citazione.
4 Per il caso di accertata responsabilità, ha domandato la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, al fine di essere manlevato e tenuto indenne ed altresì ha chiesto di essere tenuto indenne dalla convenuta, in quanto dipendente della stessa all'epoca CP_2
dei fatti.
Si è costituita la congregazione religiosa Parte_3
associandosi in punto di an debeatur alle difese del Dott. ma rappresentando
[...] CP_1
che la fattispecie oggetto del giudizio è regolata ratione temporis dalla legge Balduzzi, non trovando applicazione la legge , con conseguente riparto solidale della responsabilità CP_6
tra struttura sanitaria e medico dipendente di essa. In punto di quantum debeatur: ha contestato la quantificazione del danno biologico proposta in citazione, chiedendo comunque la liquidazione a mezzo di una rendita periodica in luogo di somma capitalizzata;
ha rappresentato che il danno estetico risulta già ricompreso e quantificato nel relativo punto di danno biologico accertato, che le conseguenze lamentate per il riconoscimento di un danno morale sono da attribuire ad un danno neurologico, non ricondotto all'operato del Dott. e che i danni futuri non sono CP_1
provati; ha aggiunto che l'attrice continua regolarmente a svolgere l'attività lavorativa già in precedenza intrapresa (negozio di abbigliamento) e percepisce una pensione di invalidità pari, al gennaio 2023, in valore capitalizzato ad €140.362,16, oltre ad ulteriore prestazione INPS pari in valore capitalizzato ad €83.467,92.
Si è costituita quale terza chiamata dal Dott. Parte_2 Controparte_1 eccependo la prescrizione del diritto dell'assicurato alla manleva in quanto la prima richiesta di risarcimento era stata ricevuta dal convenuto in data 5.9.2016, mentre il sinistro era stato denunciato soltanto il 25.3.2019. Ha aggiunto che il convenuto beneficia del Contratto Nazionale di Categoria ARIS che all'art. 25 onera la Struttura Sanitaria di tenere indenne il medico dipendente della azione risarcitoria dei terzi.
Respinta l'istanza di provvisionale, la causa è stata istruita mediante acquisizione della consulenza tecnica ex art. 696bis c.p.c. e mediante escussione di testimoni.
All'udienza del 18.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
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5 In rito ed in via istruttoria.
Deve essere respinta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato rispetto delle norme di cui alla L. 24/2017.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme sostanziali contenute nel D.L.
158/2012, convertito in L. 189/2012 (legge Balduzzi), al pari di quelle di cui alla L. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi. Del resto, quanto ai criteri di liquidazione, già l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012 aveva esteso i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica;
tale previsione è stata confermata dall'art. 7 L. 24/2017.
Il presente procedimento, in quanto ha ad oggetto un intervento chirurgico eseguito nell'anno
2016, è regolato dalla previgente disciplina normativa, ossia la c.d. legge Balduzzi, dunque risultando correttamente introdotto nelle forme della citazione, in luogo del procedimento sommario ex art. 702bis c.p.c., come previsto nella successiva L. 24/2017.
Parimenti, è pienamente ammissibile l'acquisizione della consulenza esperita nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., a prescindere da ogni considerazione sul mancato rispetto delle forme del rito sommario ed a fronte di un accertamento peritale che è stato ritenuto completo, articolato, ben motivato, rispettoso del contraddittorio tra le parti e di cui non si è ritenuto di disporre la rinnovazione. Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dal collegio peritale a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito, per cui le conclusioni rassegnate sono integralmente recepite.
6 Fatti di causa.
Sulla base della documentazione versata in atti (in particolare le cartelle cliniche versate in atti) e delle deduzioni delle parti, i fatti di causa sono stati così accuratamente ricostruiti nella c.t.u. medico legale esperita ante causam, di cui si riportano le considerazioni: “Il giorno 1/7/2015 risulta l'esecuzione di una RM del rachide lombo-sacrale per “sciatalgia dx”. Il Prof.
[...]
ortopedico, il 19/10/2015, come da certificazione in atti, rilevava un'importante CP_1
instabilità vertebrale con compressione radicolare su L5 prevalentemente dx, rilevando iniziale deficit di L5 a dx, consigliando stabilizzazione vertebrale percutanea L4−>S1, ritenendo utile un accertamento radiografico e in attesa busto semirigido lombare basso solo al carico. La documentazione agli atti attesta la prescrizione del curante Prof.ssa del 9/2/2016 Persona_3
di ricovero in Ortopedia e Traumatologia presso per intervento di Controparte_4 stabilizzazione vertebrale. La paziente veniva ricoverata presso l'
[...]
di (responsabile Prof. in data Controparte_7 CP_2 Controparte_1
17/3/2016, in pari data sottoposta ad intervento di stabilizzazione percutanea con barra e viti
L4-L5-S1 + cage L4-L5; dimessa il 5/4/2016 con diagnosi di “Instabilità vertebrale L4-L5 e L5-
S1 in esiti di pregresso intervento di decompressione radicolare” […] “nel post intervento risulta
l'esecuzione di controlli RM, TAC e EMG. Alla dimissione consigliata deambulazione con carico libero e busto da mantenere per 1 mese, oltre a terapia farmacologica. Sono stati sopra richiamati i dati anamnestici e clinici emergenti dalla cartella clinica agli atti. In data 11/4/2016 il medico curante Prof.ssa prescriveva ricovero in Ortopedia e Traumatologia Persona_3
Villa S. Zita per intervento di stabilizzazione vertebrale e in pari data prescriveva trasporto in ambulanza per immobilità post-operatoria dal domicilio a Villa Zita per ricovero. Presente anche il referto Pubblica Assistenza Maresca relativamente a viaggio sanitario a carico USL paziente barellato con ambulanza. La Sig.ra veniva ricoverata dal 13/4 al 18/4/2016 Pt_1 presso l' con diagnosi di lombalgia con Controparte_7
irradiazione dolorosa alla sacro-iliaca di sinistra e parestesie su lesione anteriore di coscia, sottoposta ad intervento di asportazione barre e vita a sx” ed altresì “alla dimissione veniva consigliata deambulazione con carico libero e busto per 1 mese, applicare ghiaccio, desutura il
26/4 e terapia farmacologica anche con Palexia cp in caso i dolore”.
7 Come confermato dalla consulenza, è attestata nella documentazione medica in atti l'effettuazione, successivamente agli interventi su cui il presente giudizio verte, di ulteriori accertamenti strumentali ed interventi ad opera di professionisti diversi dall'odierno convenuto.
Ma, per quel che qui rileva, tra il primo intervento, praticato il 17.3.2016 presso la CP_4
, in regime convenzionato (sulla cui durata le ricostruzioni delle parti non collimano;
la
[...]
circostanza è in realtà irrilevante, facendosi questione delle modalità dell'esecuzione e non dei tempi di essa) ed il secondo intervento praticato nella medesima clinica il successivo 13.4.2016, entrambi svolti dal Dott. emerge che effettivamente si era verificata una situazione di CP_1
immobilità post-operatoria, attestata dalla richiesta del medico curante e dal referto della Pubblica
Assistenza.
Parimenti tutti i testimoni ( e hanno confermato che già all'uscita Tes_1 Tes_2 Tes_3
dalla sala operatoria, come nei giorni successivi, l'attrice aveva accusato forti e persistenti dolori e non riusciva a muovere la gamba sinistra.
Qualificazione giuridica della domanda e dei rapporti tra convenuti.
Ciò premesso, l'attrice assume la responsabilità della struttura sanitaria e del Controparte_4
Dott. in relazione alle conseguenze dannose lamentate, ritenendo che Controparte_1
l'intervento del 17.3.2016 non fosse stato correttamente eseguito.
Ferma l'applicabilità, ratione temporis, della disciplina prevista dal D.L. 158/2012 convertito in
L. 189/2012, la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio, quanto alla struttura sanitaria, va inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale.
E' infatti pacifico in giurisprudenza che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutti i medicinali e le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento.
L'orientamento prevalente in giurisprudenza, che ha trovato poi avallo nel dato normativo con la successiva L. Gelli Bianco, qualificava tale fattispecie di responsabilità in capo alla struttura sanitaria quale responsabilità di tipo contrattuale;
essa può discendere sia, ex art. 1218 c.c.,
8 dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a carico della struttura sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, la struttura sanitaria adempie comunque alle prestazioni che le competono, siano esse derivanti dalla scelta elettiva di tale struttura in regime privato, siano essere derivanti dall'eventuale convenzione con il SSN, attraverso il personale medico ed ausiliario legato alla struttura da un rapporto di lavoro subordinato o da un distinto contratto.
Il medico che abbia concretamente prestato la sua attività professionale risponde invece a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (in tal senso espressamente si veda l'art. 3 comma 1 della
Legge Balduzzi), a meno che egli non abbia praticato l'intervento in regime libero professionale, nel qual caso la scelta elettiva del paziente conduce a ricondurre all'art. 1218 c.c. la responsabilità.
In ordine agli elementi costitutivi delle responsabilità dedotte in giudizio, circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11.09.2002 n.
30328-Franzese). Difatti, il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
9 preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Il diverso titolo di responsabilità, se incide senz'altro sul riparto dell'onere probatorio
(incombendo sul paziente l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito o di contro potendosi limitare ad allegare l'inadempimento e il nesso causale fra tale inadempimento e il danno alla salute che ne è derivato), non incide invece sulla solidarietà dei responsabili nei confronti del paziente.
In tal senso, non è condivisibile la tesi prospettata dal convenuto Dott. poiché la CP_1 [...]
ed il medico rispondono sempre in solido nei confronti del paziente, a mente dell'art. CP_2
2055 c.c., la cui applicabilità non è infatti esclusa dal diverso titolo di responsabilità, né dall'eventuale sussistenza dei presupposti per la manleva da parte della . CP_2
Domanda di manleva da parte del Dott. nei confronti della CP_1 CP_4
.
[...]
Sotto tale ultimo profilo, il convenuto invoca la manleva da parte della convenuta, CP_2
in ragione del contratto di lavoro dipendente in essere con la struttura, cui consegue anche la relativa richiesta in regresso della compagnia assicuratrice (sulla quale si veda il paragrafo dedicato).
In particolare, pacifico essendo che il Dott. all'epoca dei fatti era alle Controparte_1
dipendenze della , è invocato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Controparte_2
per il Personale Medico Dipendente da Case di Cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di
Riabilitazione.
All'art. 25 il contratto collettivo recita “le Strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della Struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato”.
10 Afferma tuttavia la di Cura che il Dott. avrebbe operato l'attrice in regime libero CP_2 CP_1
professionale, allo scopo rimettendo delle fatture relative ai compensi del mese di marzo ed aprile
2016. Alcunché deduce circa la sussistenza colpa grave del medico, idonea ad escludere in forza del contratto collettivo la manleva.
Ciò che è certo è che è stata operata in regime di convenzione e non in regime libero Parte_1
professionale, su richiesta del medico di base, e che l'intervento è stato poi praticato dal Dott.
presso la struttura di cui era dipendente. Controparte_1
Non vi sono elementi per inferire la sicura riferibilità delle fatture rimesse in atti proprio agli interventi di cui è causa, né dalle stesse può desumersi che l'intervento dell'attrice sia stato svolto in regime di libera professione, essendo fatture che il Dott. rimette alla CP_1 CP_2
con causale generica “prestazioni sanitarie libero professionali marzo 2016” e
[...]
“prestazioni sanitarie aprile 2016”, ben potendo trattarsi di prestazioni diverse da quella di cui si discute.
Sussistono pertanto i presupposti per la manleva del Dott. da parte della CP_1 CP_2
, all'esito dell'accertamento che segue.
[...]
Domanda di manleva nei confronti della terza chiamata Parte_2
inoperatività della polizza.
L'assicurazione terza chiamata solleva, nel presente giudizio, nei confronti del proprio assicurato un'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. della garanzia assicurativa, eccezione che
è fondata e dunque assorbente rispetto alla domanda subordinata di regresso.
L'art. 2952, comma 2, c.c. stabilisce che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione
[…] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”,
Non risulta che l'Assicurato, a fronte della ricezione di una richiesta di risarcimento dei danni con nota del legale dell'attrice in data 5.9.2016, abbia posto in essere validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione nei confronti della Compagnia Assicuratrice.
La prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale sia proposto un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo) o comunque da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Secondo l'unanime interpretazione della richiamata disposizione, gli atti che possono sancire l'interruzione del decorso prescrizionale sono
11 tassativamente elencati e consistono in atti che importano l'esercizio del legittimo diritto da parte del titolare;
a ciò non valendo, ad esempio, una diffida o una comunicazione soltanto orale.
Il primo atto con cui la compagnia è stata messa a conoscenza della richiesta di risarcimento è rappresentato dalla denuncia di sinistro, effettuata solo il 25.3.2019 dal Dott. CP_1
Viene dunque respinta la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata
, per intervenuta prescrizione. Parte_2
Di conseguenza risultano assorbite le domande in regresso formulate, in via subordinata, dalla
Compagnia nei confronti della . CP_2
An debeatur.
All'esito dell'accertamento peritale esperito è stata accertata “la sussistenza di una inadeguata condotta tecnica nell'esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito il 17/03/2016 in rapporto alla medializzazione della vite peduncolare di L4 a sx con conseguente frattura del penduncolo, sussistendo le condizioni per valutare un danno alla persona di in nesso causale con Parte_1
l'intervento chirurgico del 17/3/2016, tenendo peraltro in considerazione come nel contesto di un interessamento pluriradicolare (da L2 a L4) solo una parte del danno di natura iatrogena è correlabile alla inadeguata condotta tecnica evidenziata, in quanto sussiste una componente di danno – come già sopra dettagliatamente specificato – in particolare di natura neurologica ed in rapporto alla lesione parziale del plesso lombare, da ritenere non evitabile né prevenibile. Il
Collegio peritale identifica una componente iatrogena del danno sia di natura temporanea che permanente alla persona di da porre in nesso causale con l'inadeguata condotta Parte_1 tecnica già evidenziata, nell'ambito del periodo di 2 anni e 8 mesi, contrassegnato peraltro anche da accertamenti e trattamenti non direttamente pertinenti alla patologia oggetto della presente indagine peritale e tenendo altresì presente la componente iatrogena ai fini valutativi nel contesto del complessivo quadro clinico-obiettivo”.
Sia la difesa del Dott. che la difesa della contestano le conclusioni CP_1 Controparte_4
cui è pervenuto il collegio peritale, affermando che da alcuna della documentazione agli atti emergerebbe riscontro della verificazione della “frattura” del peduncolo in L4 a causa dell'errata esecuzione da parte del Dott. dell'intervento del 17.3.2016. CP_1
12 Nel sostenere questa tesi, anche nel presente procedimento, i convenuti riportano le osservazioni dei propri consulenti di parte già confluite nelle operazioni peritali;
sul punto, infatti, il dibattito tra gli specialisti, in sede peritale, è stato particolarmente ampio e sviluppato con dovizia di dettagli alle pagine 120 e ss. della relazione.
In particolare, il collegio peritale, proprio alla luce delle osservazioni dei consulenti delle parti in causa, formulate rispetto alla prima bozza della relazione peritale redatta dal medico legale Dott. con l'ausilio dello specialista ortopedico Prof. allo scopo di dirimere Per_4 Persona_5
tutti i dubbi interpretativi sollevati dalle parti in ordine alla mancanza di riscontro radiologico circa la riscontrata lesione del peduncolo in L4, ha richiesto una proroga dei termini per il deposito dell'elaborato definitivo ed integrato l'accertamento con una consulenza specialistica neuroradiologica, avvalendosi del Prof. Il collegio peritale ha dunque redatto Persona_6
una seconda bozza delle operazioni, dopo aver raccolto il parere autorevole del Prof.
e consentito nuovamente ai consulenti di parte di rimettere ulteriori e puntuali Persona_6
osservazioni in merito.
Alle pagine 136 e ss. della relazione peritale è contenuta la risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte;
si rimanda a tale puntuale ed articolata motivazione sottolineando e riportando soltanto alcuni passaggi salienti.
La consulenza neuroradiologica così conclude: “Gli esami radiologici visualizzati mostrano una lesione della radice L4 sinistra, identificata con la RM del 25/03/2016 effettuata 8 giorni dopo
l'intervento del 17/03/2016. La successiva TC del 02/04/2016 dimostra la coesistenza di una posizione medializzata della vite traspeduncolare L4 omolaterale con rottura della corticale ossea. La RM del 25/05/2016 dimostra la lesione radicolare e la contiguità della radice con il decorso della vite e il difetto della corticale peduncolare. Nei successivi controlli si evidenzia
l'evoluzione della lesione ossea e della lesione radicolare. Si associano gli esiti fibrocicatriziali del tragitto di posizionamento del cage in sede extraforaminale. Transitoriamente si è evidenziata una distrazione della articolazione interapofisaria L5-S1 sinistra con conseguente riduzione del calibro del corrispondente forame di coniugazione, risolti dopo la rimozione delle viti”.
13 Dunque, è dato evincere che la lesione al peduncolo L4 di cui si discute emergeva già a livello documentale e non è invece frutto, come sostenuto dalle parti convenute, di una ricostruzione innovativa del collegio peritale;
infatti, era già visibile sia nel referto della RMN del 25.03.2016 che in quello della TAC del 02.04.2016. Come chiaramente rappresentato nella consulenza tecnica “non si tratta di discutere della diagnosi di “frattura” ma di esaminare attentamente le immagini e trarre le relative conclusioni, trattandosi di immagini ben chiare, seguendo il decorso di una vite peduncolare che avrebbe dovuto seguire il percorso prefissato: entrare nel peduncolo, rimanervi per tutta la sua lunghezza e terminare nel corpo vertebrale senza mai superare i confini dell'osso, per garantire una fissazione stabile della vertebra senza coinvolgere le strutture nervose adiacenti”.
Risulta dunque evidenza documentale di un'inadeguata condotta del medico convenuto che non ha correttamente praticato l'intervento, determinando una lesione diretta della radice di L4 da malposizionamento della vite transpeduncolare sul peduncolo di sinistra e così causando conseguenze dannose, come di seguito quantificate.
Quantum debeatur.
Somme già corrisposte dall'INPS.
Dalla documentazione rimessa in atti dalla convenuta si evince che Controparte_8
l'INPS in data 9.1.2023 ha agito in regresso nei confronti di entrambi i convenuti per il recupero degli emolumenti erogati in favore dell'attrice ossia della pensione di invalidità pari, al gennaio
2023, in valore capitalizzato ad €140.362,16, oltre ad ulteriore prestazione, pari in valore capitalizzato ad €83.467,92, da ritenersi relativa all'assegno di accompagnamento.
La stessa attrice infatti ha precisato e documentato gli emolumenti mensili che riceve dall'INPS: oltre ad una pensione ai superstiti, che chiaramente nulla a che vedere con questo giudizio,
l'INPS a seguito di visite mediche effettuate da 2016 al 2020 tramite la propria Commissione medica preposta, ha accertato la riduzione permanente della capacità lavorativa in ragione dell'80% nel 2017 e del 100% dal 2018 con dicitura “Invalido con totale e permanente incapacità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e nel 2020 “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 5.2.92 n. 104”.
14 Ha dunque riconosciuto una pensione di invalidità mensile ed un assegno di accompagnamento, indennità che vanno considerate allorquando si procede al risarcimento del danno, trattandosi di voci da scomputare dal danno patrimoniale eventualmente riconosciuto in conseguenza della perdita o riduzione della capacità lavorativa del soggetto o per spese di assistenza futura, secondo il principio della necessaria compensatio lucri cum damno. L'incidenza sulla sfera patrimoniale di tali emolumenti è pacifica, trattandosi di indennità che ristorano l'inabilità lavorativa e l'assenza di autonomia del soggetto.
Tale principio è espresso da un consolidato orientamento della Suprema Corte che ha statuito, quanto alla pensione di invalidità (Cass., sez. III, 17/05/2023, n.13540), che “in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'Inps, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore” e, quanto all'assegno di accompagnamento, in fattispecie proprio di responsabilità sanitaria, che “dall'ammontare del danno subito […] in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto” (Cass. S.U., 22/5/2018 n. 12567).
Si deve dunque procedere al calcolo del cd. “danno differenziale”, quale differenza tra quanto eventualmente spettante al danneggiato, a titolo di danno patrimoniale, secondo i criteri civilistici e quanto già indennizzato dall'INPS. Chiaramente l'importo non va scomputato dal danno non patrimoniale eventualmente riconosciuto (a differenza di quanto previsto per le indennità INAIL, espressamente diretta a ristorare la sfera non patrimoniale del soggetto).
Né ha rilevanza alcuna la circostanza che il terzo responsabile, verso cui l'INPS ha titolo per il regresso abbia o meno adempiuto nei confronti dell'istituto, allorquando sia pacifica l'erogazione dell'emolumento in favore del danneggiato.
Così come, stante la quantificazione dell'indennizzo riconosciuto dall'INPS risultante dagli atti di causa, è superflua la richiesta di esplicitazione dei criteri di capitalizzazione degli importi, che non rilevano in questo giudizio, rilevando esclusivamente la loro, pacifica, erogazione.
15 Danni risarcibili.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal collegio peritale, danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa (“si conferma pertanto la sussistenza di un'inadeguata condotta tecnica nell'esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito il 17/3/2016 in rapporto alla medializzazione della vite peduncolare di L4 a sx, con conseguente
“frattura” del peduncolo da intendersi come interruzione e “rottura della corticale”, con conseguente danno alla persona di in nesso causale con tale intervento chirurgico Parte_1 valutabile come componente iatrogena”).
Come anticipato, l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012 aveva esteso i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica. Poiché le nuove tabelle di cui al D.P.R.
12/2025 trovano applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, per la liquidazione del risarcimento del danno patito dall'attrice, tenuto conto della riscontrata lesione superiore ai nove punti percentuali, deve aversi riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7
16 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Inoltre, deve considerarsi che, nella fattispecie, il danno patito ha natura iatrogena, ossia contribuisce ad aggravare un quadro già compromesso per ragioni diverse dalla condotta imperita. Ai fini della liquidazione, secondo un consolidato orientamento di merito, confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 19.03.2014, n. 6341, che si pronuncia proprio in ambito di responsabilità sanitaria), il calcolo differenziale va compiuto non sottraendo il grado di invalidità permanente effettivamente residuato, da quello che sarebbe residuato se non vi fosse stato l'aggravamento addebitabile al danneggiante, ma al contrario deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante all'esito del sinistro, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e conseguente al pregresso stato patologico e, perciò, non riconducibile alla responsabilità del danneggiante.
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
17 Fatte tali doverose premesse, il danno estetico di cui l'attrice chiede separato ristoro rappresenta voce che, in realtà, non va autonomamente ristorata, essendo già ricompresa nella quantificazione del danno biologico e nel relativo barhème medico legale di riferimento. Trattasi invero di una conseguenza dannosa da ristorarsi nell'unitario danno non patrimoniale, potendo semmai la lesione anche di carattere estetico rilevare ai fini del riconoscimento di un maggiore e più intenso patema d'animo subito dalla vittima.
Si ritiene infatti che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da riconoscersi in aggiunta rispetto al danno biologico, essendo stata raggiunta, tramite l'esame testimoniale, la prova di un particolare turbamento dell'attrice, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Particolarmente gravosa, infatti, è stata la fase del decorso post operatorio dell'attrice, connotato da un quadro di sostanziale immobilità dell'arto e da notevoli sofferenze psicofisiche, incrementate anche dalle richiamate conseguenze di natura estetica, incidenti sulla percezione di sé da parte dell'attrice.
Si giustifica quindi un incremento per sofferenza soggettiva, nella misura del 30%.
Quanto alla richiesta di personalizzazione, in sede di esame testimoniale è emerso che l'attrice ha ritratto conseguenze sotto il profilo della propria sfera intima e sessuale, dovendo sensibilmente ridurre anche attività ludiche cui in precedenza era solita dedicarsi (sebbene anche queste, trattandosi di attività all'aria aperta del tipo passeggiate e simili, già incide dal quadro patologico preesistente).
Per una compiuta disamina di tale incremento percentuale è tuttavia opportuno affrontare contestualmente le richieste formulate dall'attrice in ordine alla sua capacità lavorativa.
Mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale
(biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di
18 un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno” (così Cass. 12.9.2000 n.
12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n. 1816).
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III ,
19 16.2.2024 , n. 4289). Chiaramente, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, rileva il reddito dichiarato.
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito evidenza dello svolgimento di un'attività lavorativa, essendo titolare di un negozio di abbigliamento, ma non ha documentato la propria condizione reddituale prima dell'evento dannoso, né quella che ne è successivamente derivata.
Ha soltanto indicato come presumibile la contrazione dei redditi futuri, ma non ha fornito un aggancio probatorio adeguato per ancorare il criterio di calcolo, patrimoniale, del danno lamentato. Peraltro, è pacifico che quale lavoratore autonomo, un separato ristoro della contrazione della propria capacità lavorativa è già stato accordato per il tramite dell'erogazione da parte dell'INPS di pensione di invalidità (il beneficiario dell'assegno mensile può pacificamente svolgere attività lavorativa purché non superi il limite di reddito previsto per il riconoscimento della prestazione).
Dunque, la conseguenza dannosa acclarata anche nella consulenza d'ufficio, in difetto di prova circa il pregiudizio patrimoniale concretamente derivante dal sinistro, è più correttamente inquadrabile nel danno da lesione della cinestesi lavorativa: l'attrice ha, in conseguenza del sinistro, mantenuto aperta la propria attività commerciarle, ancorché lo svolgimento di essa risulti parzialmente compromesso e maggiormente gravoso.
In conclusione, è riconosciuto un incremento percentuale del danno non patrimoniale liquidato a titolo di personalizzazione, per le considerazioni espresse nella misura del 25%.
Né si ritiene che la scelta di assumere una dipendente al negozio, attualmente la madre, e quella di dotarsi di una collaboratrice domestica possano sic et simpliciter essere ricondotte alla lesione di cui oggi si discute e ciò in ragione della circostanza oggettiva della natura iatrogena del danno ristorato, che va ad incidere su un quadro patologico già compromesso ed al quale può ritenersi riconducibile la necessità di maggiore assistenza sia domiciliare che in ambito lavorativo.
Più nello specifico, per poter riconoscere il risarcimento di un danno patrimoniale per assistenza domiciliare tale necessità, da parte del richiedente, deve essere dimostrata con ragionevole grado di certezza.
20 Non è dato effettuare, sulla base delle allegazioni attoree, un puntuale calcolo prognostico della necessità di assistenza domestica, in termini di monte ore settimanali o giornalieri, risultandone preclusa la quantificazione ed alla luce del fatto che l'attrice ha visto sensibilmente ridurre, ma non certo escludere le autonomie (es. nell'igiene propria e della propria casa). Del resto, la scelta di dotarsi di una collaboratrice domestica rappresenta una situazione non concretizzatasi né attuale (al momento l'attrice non se ne serve), che potenzialmente potrebbe anche non realizzarsi.
Peraltro, anche in questo caso, la riduzione dell'autonomia del soggetto ha trovato ristoro per il tramite del riconoscimento dell'assegno mensile di accompagnamento da parte dell'INPS volto proprio ad indennizzare tale profilo.
Analoga argomentazione vale per la decisione di assumere un dipendente per lo svolgimento di attività lavorativa: all'attualità è presente la madre, che supporta l'attrice in negozio, rappresenta non una conseguenza del sinistro, ma una scelta di gestione aziendale, che dovrebbe essere effettuata anche in base alle concrete potenzialità di maggior guadagno conseguenti al supporto del collaboratore per le attività non coperte dal titolare (tutte circostanze non provate e non documentate).
Alcun elemento concreto, in difetto di prova documentale, è ricavabile anche circa i maggiori guadagni, che sarebbero stati potenzialmente ritraibili dall'attività lavorativa espletata.
Circa l'acquisto di un montascale, tale voce è da considerarsi un danno patrimoniale se è direttamente e necessariamente legato alla necessità di assistenza di un soggetto con disabilità, che non potrebbe altrimenti raggiungere le aree dell'abitazione, circostanza che è rimasta indimostrata all'esito dell'istruttoria, posto che sulla base di quanto risulta in atti l'attrice continua a vivere nell'immobile di sua proprietà ove sono presenti scale, mentre non emerge che non riesca o che le sia del tutto interdetto l'accesso ad aree di essa.
Costituisce invece conseguenza immediata e diretta della lesione, il danno per l'acquisto di un veicolo, essendo emerso dall'istruttoria che l'attrice non è più in grado di guidare in autonomia un veicolo tradizionale, quale conseguenza dell'intervento di cui è causa. In atti è rimesso un preventivo di adeguamento della vettura con sedile girevole per €12.000; il danno è riconosciuto in tale ammontare potendosi ritenere corrispondente alla somma normalmente necessaria allo scopo, mentre la circostanza che l'adeguamento in questione non sia effettivamente effettuabile
21 sulla vettura dell'attrice non può certo condurre a riconoscere l'intero valore di un nuovo veicolo, in quanto in tal senso si andrebbe a riconoscere un'ulteriore voce che non ha alcuna diretta ed immediata correlazione con l'illecito.
Vanno infine riconosciute le spese mediche ritenute congrue in sede di c.t.u. medico legale;
precisano sul punto i consulenti “Per quanto attiene le spese mediche documentate, tra quelle sopra dettagliatamente elencate dalla pag. 61 alla pag. 68 dell'elaborato peritale, il Collegio peritale ritiene congrue quelle decorrenti dal 2/05/2016 fino al 23/03/2019, con esclusione delle ricevute per visite ginecologiche, per ecografia addome completo e per ecografia bilaterale della mammella (non pertinenti), non ritenendo necessario sostenere ulteriori spese, potendo ritenere orientativamente e con criterio equitativo la metà circa dell'importo complessivo di tali spese ascrivibili alla componente iatrogena” ed aggiungono inoltre: “Le spese mediche documentate sono da ritenere congrue con le precisazioni sopra esplicitate, ritenendole con criterio equitativo correlabili orientativamente nella misura della metà alla componente di natura iatrogena connessa alla condotta”.
Dunque, si escludono in quanto non pertinenti le seguenti spese: • Bollettino postale intestato a del 23/7/2015 di 21,00 € per ticket analisi mediche. • Bollettino postale Parte_4 intestato a del 23/7/2015 di 46,00 € per ticket analisi mediche. • Ricevuta di Parte_4 pagamento ticket Azienda USL Toscana Centro del 3/2/2016 di 38,00 €. • Ricevuta Dott.ssa del 22/6/2016 di 70,00 € per visita ginecologica • Ricevuta Dott.ssa del Per_7 Per_7
11/1/2017 di 70,00 € per visita ginecologica. • Fattura Data Medica Montecatini del 25/1/2017 di
48,00 € per ecografia addome completo • Fattura Villa Maria Centro Diagnostico del 21/12/2017 di 91,00 € per ecografia bilaterale della mammella.
Si escludono anche: • Preventivo con mandato Dott. del 30/1/2017 di 200,00 € Persona_8
(acconto) per consulenza medico-legale • R Ricevuta Prof. del 14/7/2018 di Persona_9
610,00 € per relazione ortopedica;
infatti, le spese relative all'ATP, anche per quanto riguarda gli esborsi, consulente di parte si liquidano unitamente alle spese di lite e non costituiscono invece danno patrimoniale.
Si riconosce, dunque, per spese mediche la complessiva somma di €24.664,14, di cui solo il 50%
è riferibile al sinistro per cui €12.332,07.
22 ***
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attrice alla data del fatto aveva 38 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
- Danno differenziale per postumi permanenti (“confermando come il danno biologico nel suo complesso sia del 35% (trentacinque), e da scorporare una quota del 50%
(cinquanta), ovvero 17-18%, di natura iatrogena in nesso causale con l'inadeguata condotta tecnica già evidenziata nell'esecuzione del primo intervento chirurgico”) considerando un incremento per sofferenza del 30% e con personalizzazione del 25%
Dunque, 35% danno biologico, oltre incremento sofferenza 30% e personalizzazione del 25% da calcolare sul punto base
Danno biologico € 159.917,00
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 30%) € 207.892,10
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 39.979,25
Tot. 247.867,35 cui va sottratto 17% danno biologico, oltre incremento sofferenza 30% e personalizzazione del
25% da calcolare sul punto base
Danno biologico € 47.813,00
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 30%) € 62.156,90
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 11.953,25
Tot. 74.110,15
TOT €247.867,35-€74.110,15=€173.757,20
- Danno differenziale per postumi temporanei (“di cui con criterio differenziale circa la metà è da ritenere quale prolungamento iatrogeno di malattia”)
o 90 giorni per inabilità temporanea totale, €10.350
o 180 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, €15.525
o 270 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 15.525 dunque, complessivi €41.400:2= €20.700.
- Spese mediche € 12.332,07
23 - Spese autovettura €12.000
TOTALE €218.789,27
Dal danno così calcolato, che non comprende alcuna voce di danno patrimoniale correlata all'assistenza futura o alla perdita di capacità lavorativa specifica, non debbono essere sottratti, per le ragioni espresse sopra
I convenuti sono dunque condannati in solido a corrispondere all'attrice la complessiva somma di
€218.789,27.
Il Dott. dovrà essere tenuto indenne per tale importo e per spese di lite dalla CP_1 CP_2
Convenuta.
[...]
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando
24 tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Per l'individuazione della data del fatto poiché è indicato genericamente che il primo intervento è stato effettuato ad inizio 2011, senza più precisa datazione, si considererà il giorno 1.2.2011.
Il danno non patrimoniale come sopra quantificato ed anche il danno per spese mediche future
(come sottolineato dalla Suprema Corte, ordinanza 10/4/2019, n. 9985, trattasi di debito di valore) va dunque maggiorato della rivalutazione, calcolata secondo i criteri di legge.
Non vi sono ragioni per accogliere, invece, la richiesta di erogazione periodica della somma come sopra calcolata, anche alla luce della riduzione conseguente allo scomputo dell'indennità
INPS.
Spese di lite.
Le spese di lite, in favore dell'attrice, da porsi in solido a carico dei convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa (in base al danno accertato e riconosciuto, tra €52.001 ed €260.000) e secondo i parametri medi. Secondo analoghi parametri sono liquidate anche le spese per la fase di consulenza preventiva.
Le spese di c.t.u., come liquidate in fase di consulenza preventiva e su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Circa le spese per le c.t.p. come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, parte attrice domanda espressamente la corresponsione di tale voce di spese.
Ai c.t.u. nominati sono stati liquidati € 4.627 oltre accessori ciascuno. Pertanto, il compenso richiesto dai c.t.p. pari ad €610 (comprensivo di IVA) da parte del Prof. (ortopedico), Per_2
25 €1.830 (comprensivo di IVA) da parte del Dott. (medico legale) e ad €800 (comprensivo Per_1
di Iva) da parte del Dott. (radiologo) risultano congruamente parametrate. Per_10
Si è già detto che la è tenuta a manlevare il Dott. anche per le spese di CP_2 CP_1
lite. Si ritiene tuttavia non operativa la manleva per le spese relative alla fase di accertamento preventivo, ivi comprese quelle per i consulenti, posto che in tale sede, come si desume dalla comparsa di costituzione, il Dott. non aveva spiegato analoga domanda di manleva nei CP_1
confronti della . CP_2
Conseguentemente la in virtù della manleva è tenuta a rimborsare al convenuto CP_2
anche le spese processuali sostenute per la difesa in questo giudizio che tuttavia si liquidano secondo i minimi tabellare, giacché, ferma la condanna in solido, tra le parti processuali il rapporto reciproco e la conseguente decisione è stata assunta sulla base dell'unico assorbente motivo della sussistenza dei presupposti per la manleva;
per il resto le difese sono state speculari.
Non viene invece riconosciuto alcunché a titolo di spese sostenute nella fase di accertamento preventivo, poiché, come sopra evidenziato, il Dott. non aveva spiegato analoga CP_1
domanda di manleva.
Ugualmente tra il Dott. e la compagnia assicurativa le spese di lite parimenti seguono CP_1
la soccombenza e si applicano i parametri minimi tabellari, posto che la decisione è stata assunta sull'unico assorbente motivo dell'intervenuta prescrizione del diritto. Non viene invece riconosciuto alcunché a titolo di spese sostenute nella fase di accertamento preventivo, posto che in tale sede l'Assicurazione non aveva mosso alcuna contestazione ai diritti dell'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il DOTT.
[...]
in solido, a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€218.789,27 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (17.3.2016) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi,
26 secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il DOTT.
[...]
in solido, a corrispondere a e spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in €14.103, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio ed €3.827, oltre spese generali, IVA e CPA per la fase di accertamento preventivo;
3) pone definitivamente a carico di
[...]
, in persona del legale Parte_5
rappresentante pro tempore, e del DOTT. le spese di c.t.u., Controparte_1
come liquidate in fase di accertamento preventivo, nonché le spese di c.t.p. come da fatture allegate all'atto introduttivo;
4) dichiara Parte_5 Parte_5 Parte_5
tenuto a manlevare il Dott. da quanto
[...] Controparte_1
questi sia chiamato a corrispondere a sulla base della presente decisione, Parte_1
per capitale, interessi e spese, ad eccezione delle spese di lite per la fase di accertamento preventivo e per c.t.u. e c.t.p.;
5) condanna Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
corrispondere al DOTT. e spese di lite per il presente giudizio, Controparte_1 che liquida in €7.052, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) rigetta la domanda formulata dal Dott. nei confronti di Controparte_1
Parte_2
7) condanna il Dott. a corrispondere ad Controparte_1 [...]
le spese di lite per il presente giudizio, che liquida in €7.052, oltre Parte_2
spese generali, IVA e CPA.
Lucca, 30 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3975/2022
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. SERENA FUSILLI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Pistoia-Piazzetta Romana 9, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
Dott. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
CARLOTTA SANTARNECCHI e del Prof. Avv. CLAUDIO CECCHELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pisa-Via San Martino 51, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIULIO GUARNIERI, elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio dello stesso in Via San Paolino 99, giusta procura in calce CP_2
alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
ASSICURATRICE (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
MORGANA DE CASTRO e dell'Avv. DAVIDE TAPONECCO, elettivamente domiciliata
1 presso lo studio di quest'ultimo in Marina di Carrara-Viale XX Settembre 295, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità medica
CONCLUSIONI
Per - accertato e dichiarato che il danno subito dalla comparente è esclusivamente riconducibile Parte_1 alla condotta del Dott. c.f. , residente in 56017 San Giuliano Terme (PI), Controparte_1 C.F._2 Via Campolungo n. 8 e alla struttura sanitaria , in persona del Suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, Via del Panificio n. 13, 55100, p.i. , dichiarare tenute le parti convenute al risarcimento CP_2 P.IVA_3 dei danni consequenziali patrimoniali e non patrimoniali e per l'effetto condannarle al pagamento, a favore dell'attrice €630.652,48, oltre agli importi relativi alla modifica della vettura (adeguata alle condizioni fisiche della Sig.ra pari ad €12.000,00 come da preventivo di cui al doc. n. 15, nonché di tutte le spese mediche sostenute Pt_1 per la CTU in sede di ATP e per la CTP del Prof. e del Prof. , come documentate ed al danno alla Per_1 Per_2 capacità lavorativa che sarà quantificato dal Giudice o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17/03/2016. -Vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio ed anche della precedente fase di ATP, procedura rg 1985/2021, Tribunale di Lucca.
Per Dott.
1. in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda essendo stata Controparte_1 proposta con rito ordinario anziché sommario ex art. 702 bis c.p.c. con ogni effetto conseguente;
2. in subordine e nel merito: nelle denegata ipotesi in cui la CTU medico-legale venisse acquisita d'ufficio al presente procedimento, dichiararne la nullità per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e comunque rigettare la domanda per assenza di responsabilità del Dott. e comunque per carenza di prova del nesso di Controparte_1 causalità tra l'intervento chirurgico eseguito dal Dott. e le lesioni e/o patologie lamentate dalla Sig. Controparte_1
in ogni caso, nel quantum, per la riduzione percentuale dell'entità delle lesioni permanenti e della Parte_1 incidenza delle stesse sulla capacità di lavoro specifico dell'attrice.
3. nel denegato caso in cui venisse accertata una responsabilità del Dott. per i fatti di causa, condannare la terza chiamata in garanzia Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_2 Milano, Corso Libertà 53, ai sensi di polizza, a rilevare indenne il proprio assicurato;
4. condannare in ogni caso la
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella ridetta qualità di suo datore di Controparte_4 lavoro, a rilevare indenne il Dott. per le ragioni dedotte in atti.
5. In ogni caso, con vittoria di spese Controparte_1 di lite e compensi difensivi.
Per : - in via istruttoria, Parte_3 rilevato che la CTU in atti ha sostenuto di aver riscontrato una frattura peduncolare di L4 che sarebbe all'origine del danno lamentato da parte attrice, e considerato per converso che dagli atti di causa (referti, cartella clinica, esiti esami strumentali) non vi è traccia e/o evidenza di siffatta frattura, si chiede il rinnovo integrale della medesima CTU in quanto oggettivamente inattendibile per quanto già esposto in atti;
- nel merito, in via principale: respingere ogni e qualsiasi domanda di parte attrice nei riguardi di - In via subordinata, ed in punto di Controparte_2 quantum, ridurre la percentuale di danno biologico differenziale alla persona secondo le osservazioni in atti dei CTP ( da liquidarsi in ipotesi a mezzo rendita periodica anziché somma capitale) e comunque escludere il danno cd. estetico, i cd. danni patrimoniali futuri e quello da riduzione della capacità lavorativa generica e specifica;
- in via ulteriormente subordinata, qualora fosse accolta in tutto o in parte la domanda di parte attrice, accertare che i danni subiti da quest'ultima sono da ascrivere, nella specie, ad esclusiva ed unica responsabilità del Dott. quale CP_1CP_ chirurgo professionista collaboratore autonomo di , e quindi rigettare la domanda subordinata Controparte_2 di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti della in quanto inammissibile e/o infondata, Controparte_2 come anche rigettare la domanda subordinata di condanna in surroga formulata da in Parte_2 danno di;
- Con vittoria delle spese di causa, spese di CTU e CTP anche per la pregressa fase Controparte_2 di ATP.
2 Per In via principale, respingere la domanda di garanzia per intervenuta Parte_2 prescrizione ex art. 2952 c.c. In gradato subordine, ritenere comunque inoperativa la polizza stante l'obbligo della Struttura Sanitaria di tenere primariamente indenne il medico dipendente ai sensi del vigente contratto collettivo. In ulteriore subordine, ove la Compagnia fosse tenuta al pagamento del danno nella quota gravante sul medico, operando la surroga nei confronti della nella posizione del medico stesso, condannare la Controparte_5 CP_5
al rimborso di quanto versato. Con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari a carico del
[...] Dott. tanto del procedimento di ATP che del presente giudizio. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_2
ed il Dott. per sentirli condannare al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti, deducendo, in punto di an debeatur che: nell'ottobre 2015, si era rivolta al Dott. ortopedico, per la risoluzione di una forte sintomatologia Controparte_1
dolorosa alla schiena, pur avendo piena capacità deambulatoria;
in data 17.3.2016 era stata sottoposta, in regime di convenzione presso la ad un intervento Controparte_2
chirurgico di artrodesi L4, L5, S1 e cage intersomatica tra L4 ed L5, eseguito dal Dott. CP_1
durato circa 4 ore e 30, all'esito del quale aveva riportato forti dolori e la totale parestesia della gamba sinistra;
nonostante le rassicurazioni circa la natura solo transitoria della sintomatologia manifestatasi, la parestesia alla gamba sinistra aveva assunto carattere cronico, costringendo l'attrice in sedia a rotelle ed a sottoporsi in data 13.4.2016 ad un secondo intervento, eseguito parimenti dal Dott. ed anch'esso non risolutivo;
è stato espletato un procedimento ex CP_1
art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale è stata accertata la responsabilità del convenuto per errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 17.3.2016, in rapporto alla medializzazione della vite peduncolare su L4.
Ha pertanto domandato:
- il risarcimento dei danni come accertati e quantificati all'esito della consulenza preventiva
(danno biologico iatrogeno e danno da perdita della capacità lavorativa in ragione del
50%);
- il risarcimento del danno non patrimoniale estetico, viste le molteplici cicatrici, menomazione rilevante in rapporto alla giovane età dell'attrice;
- il risarcimento del danno non patrimoniale morale, asserendo che la sua sfera intima e sessuale si è completamente annullata, di essere impossibilitata a guidare e muoversi in
3 autonomia, di non poter svolgere le stesse attività ludiche che svolgeva in precedenza (es. passeggiate in montagna, raccolta dei funghi);
- il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche, spese di riabilitazione, spese di consulenza preventiva e per i propri consulenti di parte;
- il risarcimento del danno patrimoniale, conseguente alla perdita della capacità lavorativa, data la presumibile contrazione dei redditi futuri e gli esborsi da sostenersi per assumere un dipendente;
- il danno patrimoniale per i necessari adeguamenti dell'immobile adibito a casa familiare;
- il danno patrimoniale che deriverà dall'assunzione di una collaboratrice domestica;
- il danno patrimoniale per un autoveicolo adeguato allo stato di immobilità.
Si è costituito il Dott. in rito eccependo l'improcedibilità dell'azione in quanto Controparte_1
introdotta nelle forme del rito ordinario anziché del rito sommario di cognizione, come previsto dalla L. 24/2017 e di conseguenza evidenziando l'impossibilità di acquisire la c.t.u. svolta in tale fase.
In punto di an debeatur, ha rappresentato che la ricostruzione dei fatti, come prospettata dall'attrice non era conforme al contenuto delle cartelle cliniche, atteso che la paziente era stata pienamente informata dei rischi connessi all'intervento, l'intervento aveva avuto durata di sole 2 ore e 40 minuti, alle dimissioni la paziente deambulava con busto e camminava con il carrello, a sei giorni dall'intervento il 24.3.2016 era presente un dolore lombare ma in assenza di deficit di tipo muscolare, i successivi esami strumentali effettuati in data 2.4.2016 ed in data 3.4.2016 non avevano mostrato patologie ricollegabili all'intervento, mentre il secondo intervento del
13.4.2016 era stato effettuato solo in ragione della lamentata persistente lombalgia, ancorché non accompagnata da riscontri oggettivi clinico strumentali. Ha inoltre contestato gli esiti della consulenza tecnica preventiva, evidenziando che dalla documentazione prodotta e dagli esami strumentali non è evincibile la sussistenza della frattura del peduncolo L4, dovendosi il danno iatrogeno riscontrato imputare allo stiramento del plesso lombare L2-L3-L4, evento non evitabile né prevenibile e determinato dalla tecnica percutanea a cielo coperto ed essendosi l'attrice in data
12.7.2017 sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, con conseguente interruzione del nesso causale. Ha anche contestato anche il danno come quantificato in citazione.
4 Per il caso di accertata responsabilità, ha domandato la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, al fine di essere manlevato e tenuto indenne ed altresì ha chiesto di essere tenuto indenne dalla convenuta, in quanto dipendente della stessa all'epoca CP_2
dei fatti.
Si è costituita la congregazione religiosa Parte_3
associandosi in punto di an debeatur alle difese del Dott. ma rappresentando
[...] CP_1
che la fattispecie oggetto del giudizio è regolata ratione temporis dalla legge Balduzzi, non trovando applicazione la legge , con conseguente riparto solidale della responsabilità CP_6
tra struttura sanitaria e medico dipendente di essa. In punto di quantum debeatur: ha contestato la quantificazione del danno biologico proposta in citazione, chiedendo comunque la liquidazione a mezzo di una rendita periodica in luogo di somma capitalizzata;
ha rappresentato che il danno estetico risulta già ricompreso e quantificato nel relativo punto di danno biologico accertato, che le conseguenze lamentate per il riconoscimento di un danno morale sono da attribuire ad un danno neurologico, non ricondotto all'operato del Dott. e che i danni futuri non sono CP_1
provati; ha aggiunto che l'attrice continua regolarmente a svolgere l'attività lavorativa già in precedenza intrapresa (negozio di abbigliamento) e percepisce una pensione di invalidità pari, al gennaio 2023, in valore capitalizzato ad €140.362,16, oltre ad ulteriore prestazione INPS pari in valore capitalizzato ad €83.467,92.
Si è costituita quale terza chiamata dal Dott. Parte_2 Controparte_1 eccependo la prescrizione del diritto dell'assicurato alla manleva in quanto la prima richiesta di risarcimento era stata ricevuta dal convenuto in data 5.9.2016, mentre il sinistro era stato denunciato soltanto il 25.3.2019. Ha aggiunto che il convenuto beneficia del Contratto Nazionale di Categoria ARIS che all'art. 25 onera la Struttura Sanitaria di tenere indenne il medico dipendente della azione risarcitoria dei terzi.
Respinta l'istanza di provvisionale, la causa è stata istruita mediante acquisizione della consulenza tecnica ex art. 696bis c.p.c. e mediante escussione di testimoni.
All'udienza del 18.12.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
5 In rito ed in via istruttoria.
Deve essere respinta l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato rispetto delle norme di cui alla L. 24/2017.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, le norme sostanziali contenute nel D.L.
158/2012, convertito in L. 189/2012 (legge Balduzzi), al pari di quelle di cui alla L. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi. Del resto, quanto ai criteri di liquidazione, già l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012 aveva esteso i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica;
tale previsione è stata confermata dall'art. 7 L. 24/2017.
Il presente procedimento, in quanto ha ad oggetto un intervento chirurgico eseguito nell'anno
2016, è regolato dalla previgente disciplina normativa, ossia la c.d. legge Balduzzi, dunque risultando correttamente introdotto nelle forme della citazione, in luogo del procedimento sommario ex art. 702bis c.p.c., come previsto nella successiva L. 24/2017.
Parimenti, è pienamente ammissibile l'acquisizione della consulenza esperita nel procedimento ex art. 696bis c.p.c., a prescindere da ogni considerazione sul mancato rispetto delle forme del rito sommario ed a fronte di un accertamento peritale che è stato ritenuto completo, articolato, ben motivato, rispettoso del contraddittorio tra le parti e di cui non si è ritenuto di disporre la rinnovazione. Invero, il percorso logico e le argomentazioni poste dal collegio peritale a base della consulenza, che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti, nonché delle osservazioni formulate dai c.t.p., cui è stata fornita ampia e motivata risposta, sono intrinsecamente coerenti e congrui, oltre che in linea con le ulteriori emergenze istruttorie, evidenziando la correttezza metodologica dell'approccio seguito, per cui le conclusioni rassegnate sono integralmente recepite.
6 Fatti di causa.
Sulla base della documentazione versata in atti (in particolare le cartelle cliniche versate in atti) e delle deduzioni delle parti, i fatti di causa sono stati così accuratamente ricostruiti nella c.t.u. medico legale esperita ante causam, di cui si riportano le considerazioni: “Il giorno 1/7/2015 risulta l'esecuzione di una RM del rachide lombo-sacrale per “sciatalgia dx”. Il Prof.
[...]
ortopedico, il 19/10/2015, come da certificazione in atti, rilevava un'importante CP_1
instabilità vertebrale con compressione radicolare su L5 prevalentemente dx, rilevando iniziale deficit di L5 a dx, consigliando stabilizzazione vertebrale percutanea L4−>S1, ritenendo utile un accertamento radiografico e in attesa busto semirigido lombare basso solo al carico. La documentazione agli atti attesta la prescrizione del curante Prof.ssa del 9/2/2016 Persona_3
di ricovero in Ortopedia e Traumatologia presso per intervento di Controparte_4 stabilizzazione vertebrale. La paziente veniva ricoverata presso l'
[...]
di (responsabile Prof. in data Controparte_7 CP_2 Controparte_1
17/3/2016, in pari data sottoposta ad intervento di stabilizzazione percutanea con barra e viti
L4-L5-S1 + cage L4-L5; dimessa il 5/4/2016 con diagnosi di “Instabilità vertebrale L4-L5 e L5-
S1 in esiti di pregresso intervento di decompressione radicolare” […] “nel post intervento risulta
l'esecuzione di controlli RM, TAC e EMG. Alla dimissione consigliata deambulazione con carico libero e busto da mantenere per 1 mese, oltre a terapia farmacologica. Sono stati sopra richiamati i dati anamnestici e clinici emergenti dalla cartella clinica agli atti. In data 11/4/2016 il medico curante Prof.ssa prescriveva ricovero in Ortopedia e Traumatologia Persona_3
Villa S. Zita per intervento di stabilizzazione vertebrale e in pari data prescriveva trasporto in ambulanza per immobilità post-operatoria dal domicilio a Villa Zita per ricovero. Presente anche il referto Pubblica Assistenza Maresca relativamente a viaggio sanitario a carico USL paziente barellato con ambulanza. La Sig.ra veniva ricoverata dal 13/4 al 18/4/2016 Pt_1 presso l' con diagnosi di lombalgia con Controparte_7
irradiazione dolorosa alla sacro-iliaca di sinistra e parestesie su lesione anteriore di coscia, sottoposta ad intervento di asportazione barre e vita a sx” ed altresì “alla dimissione veniva consigliata deambulazione con carico libero e busto per 1 mese, applicare ghiaccio, desutura il
26/4 e terapia farmacologica anche con Palexia cp in caso i dolore”.
7 Come confermato dalla consulenza, è attestata nella documentazione medica in atti l'effettuazione, successivamente agli interventi su cui il presente giudizio verte, di ulteriori accertamenti strumentali ed interventi ad opera di professionisti diversi dall'odierno convenuto.
Ma, per quel che qui rileva, tra il primo intervento, praticato il 17.3.2016 presso la CP_4
, in regime convenzionato (sulla cui durata le ricostruzioni delle parti non collimano;
la
[...]
circostanza è in realtà irrilevante, facendosi questione delle modalità dell'esecuzione e non dei tempi di essa) ed il secondo intervento praticato nella medesima clinica il successivo 13.4.2016, entrambi svolti dal Dott. emerge che effettivamente si era verificata una situazione di CP_1
immobilità post-operatoria, attestata dalla richiesta del medico curante e dal referto della Pubblica
Assistenza.
Parimenti tutti i testimoni ( e hanno confermato che già all'uscita Tes_1 Tes_2 Tes_3
dalla sala operatoria, come nei giorni successivi, l'attrice aveva accusato forti e persistenti dolori e non riusciva a muovere la gamba sinistra.
Qualificazione giuridica della domanda e dei rapporti tra convenuti.
Ciò premesso, l'attrice assume la responsabilità della struttura sanitaria e del Controparte_4
Dott. in relazione alle conseguenze dannose lamentate, ritenendo che Controparte_1
l'intervento del 17.3.2016 non fosse stato correttamente eseguito.
Ferma l'applicabilità, ratione temporis, della disciplina prevista dal D.L. 158/2012 convertito in
L. 189/2012, la fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio, quanto alla struttura sanitaria, va inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale.
E' infatti pacifico in giurisprudenza che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura o ente ospedaliero ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutti i medicinali e le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento.
L'orientamento prevalente in giurisprudenza, che ha trovato poi avallo nel dato normativo con la successiva L. Gelli Bianco, qualificava tale fattispecie di responsabilità in capo alla struttura sanitaria quale responsabilità di tipo contrattuale;
essa può discendere sia, ex art. 1218 c.c.,
8 dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a carico della struttura sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infatti, la struttura sanitaria adempie comunque alle prestazioni che le competono, siano esse derivanti dalla scelta elettiva di tale struttura in regime privato, siano essere derivanti dall'eventuale convenzione con il SSN, attraverso il personale medico ed ausiliario legato alla struttura da un rapporto di lavoro subordinato o da un distinto contratto.
Il medico che abbia concretamente prestato la sua attività professionale risponde invece a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (in tal senso espressamente si veda l'art. 3 comma 1 della
Legge Balduzzi), a meno che egli non abbia praticato l'intervento in regime libero professionale, nel qual caso la scelta elettiva del paziente conduce a ricondurre all'art. 1218 c.c. la responsabilità.
In ordine agli elementi costitutivi delle responsabilità dedotte in giudizio, circa l'accertamento del nesso di causalità, secondo un principio ormai consolidato, una condotta umana si pone come causa dell'evento nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrlo se, eliminata mentalmente la condotta (nel caso di condotta attiva) o introdotta nella catena causale la condotta omessa (nel caso di condotta omissiva), l'evento dannoso non si sarebbe in concreto verificato (in questo senso, si veda la nota pronuncia della Cassazione penale, SS.UU, sentenza 11.09.2002 n.
30328-Franzese). Difatti, il giudice deve essere in grado di affermare che, nel caso concreto, non esistono altre possibili spiegazioni dell'evento, diverse da quelle evidenziate dall'attore; la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve, pertanto, essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto.
In ambito civilistico, diversamente da quanto accade in sede di accertamento del fatto di reato, nell'analisi della causalità materiale, è univocamente adottato il meno stringente criterio della probabilità relativa, anche detto criterio del “più probabile che non”, in luogo del criterio dell'accertamento “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Una volta accertato il nesso di causalità tra la condotta dedotta e la patologia riscontrata, occorrerà poi indagare circa l'elemento soggettivo del dolo e della colpa, tenendo conto che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità
9 preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Il diverso titolo di responsabilità, se incide senz'altro sul riparto dell'onere probatorio
(incombendo sul paziente l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito o di contro potendosi limitare ad allegare l'inadempimento e il nesso causale fra tale inadempimento e il danno alla salute che ne è derivato), non incide invece sulla solidarietà dei responsabili nei confronti del paziente.
In tal senso, non è condivisibile la tesi prospettata dal convenuto Dott. poiché la CP_1 [...]
ed il medico rispondono sempre in solido nei confronti del paziente, a mente dell'art. CP_2
2055 c.c., la cui applicabilità non è infatti esclusa dal diverso titolo di responsabilità, né dall'eventuale sussistenza dei presupposti per la manleva da parte della . CP_2
Domanda di manleva da parte del Dott. nei confronti della CP_1 CP_4
.
[...]
Sotto tale ultimo profilo, il convenuto invoca la manleva da parte della convenuta, CP_2
in ragione del contratto di lavoro dipendente in essere con la struttura, cui consegue anche la relativa richiesta in regresso della compagnia assicuratrice (sulla quale si veda il paragrafo dedicato).
In particolare, pacifico essendo che il Dott. all'epoca dei fatti era alle Controparte_1
dipendenze della , è invocato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Controparte_2
per il Personale Medico Dipendente da Case di Cura, I.R.C.C.S., Presidi e Centri di
Riabilitazione.
All'art. 25 il contratto collettivo recita “le Strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all'attività di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della Struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo decretati con sentenza passata in giudicato”.
10 Afferma tuttavia la di Cura che il Dott. avrebbe operato l'attrice in regime libero CP_2 CP_1
professionale, allo scopo rimettendo delle fatture relative ai compensi del mese di marzo ed aprile
2016. Alcunché deduce circa la sussistenza colpa grave del medico, idonea ad escludere in forza del contratto collettivo la manleva.
Ciò che è certo è che è stata operata in regime di convenzione e non in regime libero Parte_1
professionale, su richiesta del medico di base, e che l'intervento è stato poi praticato dal Dott.
presso la struttura di cui era dipendente. Controparte_1
Non vi sono elementi per inferire la sicura riferibilità delle fatture rimesse in atti proprio agli interventi di cui è causa, né dalle stesse può desumersi che l'intervento dell'attrice sia stato svolto in regime di libera professione, essendo fatture che il Dott. rimette alla CP_1 CP_2
con causale generica “prestazioni sanitarie libero professionali marzo 2016” e
[...]
“prestazioni sanitarie aprile 2016”, ben potendo trattarsi di prestazioni diverse da quella di cui si discute.
Sussistono pertanto i presupposti per la manleva del Dott. da parte della CP_1 CP_2
, all'esito dell'accertamento che segue.
[...]
Domanda di manleva nei confronti della terza chiamata Parte_2
inoperatività della polizza.
L'assicurazione terza chiamata solleva, nel presente giudizio, nei confronti del proprio assicurato un'eccezione di prescrizione ex art. 2952 comma 2 c.c. della garanzia assicurativa, eccezione che
è fondata e dunque assorbente rispetto alla domanda subordinata di regresso.
L'art. 2952, comma 2, c.c. stabilisce che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione
[…] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”,
Non risulta che l'Assicurato, a fronte della ricezione di una richiesta di risarcimento dei danni con nota del legale dell'attrice in data 5.9.2016, abbia posto in essere validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione nei confronti della Compagnia Assicuratrice.
La prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale sia proposto un giudizio (di cognizione, conservativo o esecutivo) o comunque da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore. Secondo l'unanime interpretazione della richiamata disposizione, gli atti che possono sancire l'interruzione del decorso prescrizionale sono
11 tassativamente elencati e consistono in atti che importano l'esercizio del legittimo diritto da parte del titolare;
a ciò non valendo, ad esempio, una diffida o una comunicazione soltanto orale.
Il primo atto con cui la compagnia è stata messa a conoscenza della richiesta di risarcimento è rappresentato dalla denuncia di sinistro, effettuata solo il 25.3.2019 dal Dott. CP_1
Viene dunque respinta la domanda di manleva formulata nei confronti della terza chiamata
, per intervenuta prescrizione. Parte_2
Di conseguenza risultano assorbite le domande in regresso formulate, in via subordinata, dalla
Compagnia nei confronti della . CP_2
An debeatur.
All'esito dell'accertamento peritale esperito è stata accertata “la sussistenza di una inadeguata condotta tecnica nell'esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito il 17/03/2016 in rapporto alla medializzazione della vite peduncolare di L4 a sx con conseguente frattura del penduncolo, sussistendo le condizioni per valutare un danno alla persona di in nesso causale con Parte_1
l'intervento chirurgico del 17/3/2016, tenendo peraltro in considerazione come nel contesto di un interessamento pluriradicolare (da L2 a L4) solo una parte del danno di natura iatrogena è correlabile alla inadeguata condotta tecnica evidenziata, in quanto sussiste una componente di danno – come già sopra dettagliatamente specificato – in particolare di natura neurologica ed in rapporto alla lesione parziale del plesso lombare, da ritenere non evitabile né prevenibile. Il
Collegio peritale identifica una componente iatrogena del danno sia di natura temporanea che permanente alla persona di da porre in nesso causale con l'inadeguata condotta Parte_1 tecnica già evidenziata, nell'ambito del periodo di 2 anni e 8 mesi, contrassegnato peraltro anche da accertamenti e trattamenti non direttamente pertinenti alla patologia oggetto della presente indagine peritale e tenendo altresì presente la componente iatrogena ai fini valutativi nel contesto del complessivo quadro clinico-obiettivo”.
Sia la difesa del Dott. che la difesa della contestano le conclusioni CP_1 Controparte_4
cui è pervenuto il collegio peritale, affermando che da alcuna della documentazione agli atti emergerebbe riscontro della verificazione della “frattura” del peduncolo in L4 a causa dell'errata esecuzione da parte del Dott. dell'intervento del 17.3.2016. CP_1
12 Nel sostenere questa tesi, anche nel presente procedimento, i convenuti riportano le osservazioni dei propri consulenti di parte già confluite nelle operazioni peritali;
sul punto, infatti, il dibattito tra gli specialisti, in sede peritale, è stato particolarmente ampio e sviluppato con dovizia di dettagli alle pagine 120 e ss. della relazione.
In particolare, il collegio peritale, proprio alla luce delle osservazioni dei consulenti delle parti in causa, formulate rispetto alla prima bozza della relazione peritale redatta dal medico legale Dott. con l'ausilio dello specialista ortopedico Prof. allo scopo di dirimere Per_4 Persona_5
tutti i dubbi interpretativi sollevati dalle parti in ordine alla mancanza di riscontro radiologico circa la riscontrata lesione del peduncolo in L4, ha richiesto una proroga dei termini per il deposito dell'elaborato definitivo ed integrato l'accertamento con una consulenza specialistica neuroradiologica, avvalendosi del Prof. Il collegio peritale ha dunque redatto Persona_6
una seconda bozza delle operazioni, dopo aver raccolto il parere autorevole del Prof.
e consentito nuovamente ai consulenti di parte di rimettere ulteriori e puntuali Persona_6
osservazioni in merito.
Alle pagine 136 e ss. della relazione peritale è contenuta la risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte;
si rimanda a tale puntuale ed articolata motivazione sottolineando e riportando soltanto alcuni passaggi salienti.
La consulenza neuroradiologica così conclude: “Gli esami radiologici visualizzati mostrano una lesione della radice L4 sinistra, identificata con la RM del 25/03/2016 effettuata 8 giorni dopo
l'intervento del 17/03/2016. La successiva TC del 02/04/2016 dimostra la coesistenza di una posizione medializzata della vite traspeduncolare L4 omolaterale con rottura della corticale ossea. La RM del 25/05/2016 dimostra la lesione radicolare e la contiguità della radice con il decorso della vite e il difetto della corticale peduncolare. Nei successivi controlli si evidenzia
l'evoluzione della lesione ossea e della lesione radicolare. Si associano gli esiti fibrocicatriziali del tragitto di posizionamento del cage in sede extraforaminale. Transitoriamente si è evidenziata una distrazione della articolazione interapofisaria L5-S1 sinistra con conseguente riduzione del calibro del corrispondente forame di coniugazione, risolti dopo la rimozione delle viti”.
13 Dunque, è dato evincere che la lesione al peduncolo L4 di cui si discute emergeva già a livello documentale e non è invece frutto, come sostenuto dalle parti convenute, di una ricostruzione innovativa del collegio peritale;
infatti, era già visibile sia nel referto della RMN del 25.03.2016 che in quello della TAC del 02.04.2016. Come chiaramente rappresentato nella consulenza tecnica “non si tratta di discutere della diagnosi di “frattura” ma di esaminare attentamente le immagini e trarre le relative conclusioni, trattandosi di immagini ben chiare, seguendo il decorso di una vite peduncolare che avrebbe dovuto seguire il percorso prefissato: entrare nel peduncolo, rimanervi per tutta la sua lunghezza e terminare nel corpo vertebrale senza mai superare i confini dell'osso, per garantire una fissazione stabile della vertebra senza coinvolgere le strutture nervose adiacenti”.
Risulta dunque evidenza documentale di un'inadeguata condotta del medico convenuto che non ha correttamente praticato l'intervento, determinando una lesione diretta della radice di L4 da malposizionamento della vite transpeduncolare sul peduncolo di sinistra e così causando conseguenze dannose, come di seguito quantificate.
Quantum debeatur.
Somme già corrisposte dall'INPS.
Dalla documentazione rimessa in atti dalla convenuta si evince che Controparte_8
l'INPS in data 9.1.2023 ha agito in regresso nei confronti di entrambi i convenuti per il recupero degli emolumenti erogati in favore dell'attrice ossia della pensione di invalidità pari, al gennaio
2023, in valore capitalizzato ad €140.362,16, oltre ad ulteriore prestazione, pari in valore capitalizzato ad €83.467,92, da ritenersi relativa all'assegno di accompagnamento.
La stessa attrice infatti ha precisato e documentato gli emolumenti mensili che riceve dall'INPS: oltre ad una pensione ai superstiti, che chiaramente nulla a che vedere con questo giudizio,
l'INPS a seguito di visite mediche effettuate da 2016 al 2020 tramite la propria Commissione medica preposta, ha accertato la riduzione permanente della capacità lavorativa in ragione dell'80% nel 2017 e del 100% dal 2018 con dicitura “Invalido con totale e permanente incapacità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e nel 2020 “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 5.2.92 n. 104”.
14 Ha dunque riconosciuto una pensione di invalidità mensile ed un assegno di accompagnamento, indennità che vanno considerate allorquando si procede al risarcimento del danno, trattandosi di voci da scomputare dal danno patrimoniale eventualmente riconosciuto in conseguenza della perdita o riduzione della capacità lavorativa del soggetto o per spese di assistenza futura, secondo il principio della necessaria compensatio lucri cum damno. L'incidenza sulla sfera patrimoniale di tali emolumenti è pacifica, trattandosi di indennità che ristorano l'inabilità lavorativa e l'assenza di autonomia del soggetto.
Tale principio è espresso da un consolidato orientamento della Suprema Corte che ha statuito, quanto alla pensione di invalidità (Cass., sez. III, 17/05/2023, n.13540), che “in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall'Inps, attese la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore” e, quanto all'assegno di accompagnamento, in fattispecie proprio di responsabilità sanitaria, che “dall'ammontare del danno subito […] in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'Inps in conseguenza di quel fatto” (Cass. S.U., 22/5/2018 n. 12567).
Si deve dunque procedere al calcolo del cd. “danno differenziale”, quale differenza tra quanto eventualmente spettante al danneggiato, a titolo di danno patrimoniale, secondo i criteri civilistici e quanto già indennizzato dall'INPS. Chiaramente l'importo non va scomputato dal danno non patrimoniale eventualmente riconosciuto (a differenza di quanto previsto per le indennità INAIL, espressamente diretta a ristorare la sfera non patrimoniale del soggetto).
Né ha rilevanza alcuna la circostanza che il terzo responsabile, verso cui l'INPS ha titolo per il regresso abbia o meno adempiuto nei confronti dell'istituto, allorquando sia pacifica l'erogazione dell'emolumento in favore del danneggiato.
Così come, stante la quantificazione dell'indennizzo riconosciuto dall'INPS risultante dagli atti di causa, è superflua la richiesta di esplicitazione dei criteri di capitalizzazione degli importi, che non rilevano in questo giudizio, rilevando esclusivamente la loro, pacifica, erogazione.
15 Danni risarcibili.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta dal collegio peritale, danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa (“si conferma pertanto la sussistenza di un'inadeguata condotta tecnica nell'esecuzione dell'intervento chirurgico eseguito il 17/3/2016 in rapporto alla medializzazione della vite peduncolare di L4 a sx, con conseguente
“frattura” del peduncolo da intendersi come interruzione e “rottura della corticale”, con conseguente danno alla persona di in nesso causale con tale intervento chirurgico Parte_1 valutabile come componente iatrogena”).
Come anticipato, l'art. 3 del D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012 aveva esteso i criteri di liquidazione del danno biologico stabiliti dal legislatore per i danni conseguenti a sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti, di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni), ai danni da malpractice medica. Poiché le nuove tabelle di cui al D.P.R.
12/2025 trovano applicazione solo ai sinistri verificatisi successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, per la liquidazione del risarcimento del danno patito dall'attrice, tenuto conto della riscontrata lesione superiore ai nove punti percentuali, deve aversi riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7
16 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Inoltre, deve considerarsi che, nella fattispecie, il danno patito ha natura iatrogena, ossia contribuisce ad aggravare un quadro già compromesso per ragioni diverse dalla condotta imperita. Ai fini della liquidazione, secondo un consolidato orientamento di merito, confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. 19.03.2014, n. 6341, che si pronuncia proprio in ambito di responsabilità sanitaria), il calcolo differenziale va compiuto non sottraendo il grado di invalidità permanente effettivamente residuato, da quello che sarebbe residuato se non vi fosse stato l'aggravamento addebitabile al danneggiante, ma al contrario deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante all'esito del sinistro, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e conseguente al pregresso stato patologico e, perciò, non riconducibile alla responsabilità del danneggiante.
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
17 Fatte tali doverose premesse, il danno estetico di cui l'attrice chiede separato ristoro rappresenta voce che, in realtà, non va autonomamente ristorata, essendo già ricompresa nella quantificazione del danno biologico e nel relativo barhème medico legale di riferimento. Trattasi invero di una conseguenza dannosa da ristorarsi nell'unitario danno non patrimoniale, potendo semmai la lesione anche di carattere estetico rilevare ai fini del riconoscimento di un maggiore e più intenso patema d'animo subito dalla vittima.
Si ritiene infatti che sussista, nel caso di specie, la prova in concreto di un danno morale da riconoscersi in aggiunta rispetto al danno biologico, essendo stata raggiunta, tramite l'esame testimoniale, la prova di un particolare turbamento dell'attrice, meritevole di autonomo ristoro, e di circostanze specifiche ed eccezionali che rendono il danno patito in concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi analoghi. Particolarmente gravosa, infatti, è stata la fase del decorso post operatorio dell'attrice, connotato da un quadro di sostanziale immobilità dell'arto e da notevoli sofferenze psicofisiche, incrementate anche dalle richiamate conseguenze di natura estetica, incidenti sulla percezione di sé da parte dell'attrice.
Si giustifica quindi un incremento per sofferenza soggettiva, nella misura del 30%.
Quanto alla richiesta di personalizzazione, in sede di esame testimoniale è emerso che l'attrice ha ritratto conseguenze sotto il profilo della propria sfera intima e sessuale, dovendo sensibilmente ridurre anche attività ludiche cui in precedenza era solita dedicarsi (sebbene anche queste, trattandosi di attività all'aria aperta del tipo passeggiate e simili, già incide dal quadro patologico preesistente).
Per una compiuta disamina di tale incremento percentuale è tuttavia opportuno affrontare contestualmente le richieste formulate dall'attrice in ordine alla sua capacità lavorativa.
Mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale
(biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di
18 un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno” (così Cass. 12.9.2000 n.
12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n. 1816).
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III ,
19 16.2.2024 , n. 4289). Chiaramente, ai fini della quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, rileva il reddito dichiarato.
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito evidenza dello svolgimento di un'attività lavorativa, essendo titolare di un negozio di abbigliamento, ma non ha documentato la propria condizione reddituale prima dell'evento dannoso, né quella che ne è successivamente derivata.
Ha soltanto indicato come presumibile la contrazione dei redditi futuri, ma non ha fornito un aggancio probatorio adeguato per ancorare il criterio di calcolo, patrimoniale, del danno lamentato. Peraltro, è pacifico che quale lavoratore autonomo, un separato ristoro della contrazione della propria capacità lavorativa è già stato accordato per il tramite dell'erogazione da parte dell'INPS di pensione di invalidità (il beneficiario dell'assegno mensile può pacificamente svolgere attività lavorativa purché non superi il limite di reddito previsto per il riconoscimento della prestazione).
Dunque, la conseguenza dannosa acclarata anche nella consulenza d'ufficio, in difetto di prova circa il pregiudizio patrimoniale concretamente derivante dal sinistro, è più correttamente inquadrabile nel danno da lesione della cinestesi lavorativa: l'attrice ha, in conseguenza del sinistro, mantenuto aperta la propria attività commerciarle, ancorché lo svolgimento di essa risulti parzialmente compromesso e maggiormente gravoso.
In conclusione, è riconosciuto un incremento percentuale del danno non patrimoniale liquidato a titolo di personalizzazione, per le considerazioni espresse nella misura del 25%.
Né si ritiene che la scelta di assumere una dipendente al negozio, attualmente la madre, e quella di dotarsi di una collaboratrice domestica possano sic et simpliciter essere ricondotte alla lesione di cui oggi si discute e ciò in ragione della circostanza oggettiva della natura iatrogena del danno ristorato, che va ad incidere su un quadro patologico già compromesso ed al quale può ritenersi riconducibile la necessità di maggiore assistenza sia domiciliare che in ambito lavorativo.
Più nello specifico, per poter riconoscere il risarcimento di un danno patrimoniale per assistenza domiciliare tale necessità, da parte del richiedente, deve essere dimostrata con ragionevole grado di certezza.
20 Non è dato effettuare, sulla base delle allegazioni attoree, un puntuale calcolo prognostico della necessità di assistenza domestica, in termini di monte ore settimanali o giornalieri, risultandone preclusa la quantificazione ed alla luce del fatto che l'attrice ha visto sensibilmente ridurre, ma non certo escludere le autonomie (es. nell'igiene propria e della propria casa). Del resto, la scelta di dotarsi di una collaboratrice domestica rappresenta una situazione non concretizzatasi né attuale (al momento l'attrice non se ne serve), che potenzialmente potrebbe anche non realizzarsi.
Peraltro, anche in questo caso, la riduzione dell'autonomia del soggetto ha trovato ristoro per il tramite del riconoscimento dell'assegno mensile di accompagnamento da parte dell'INPS volto proprio ad indennizzare tale profilo.
Analoga argomentazione vale per la decisione di assumere un dipendente per lo svolgimento di attività lavorativa: all'attualità è presente la madre, che supporta l'attrice in negozio, rappresenta non una conseguenza del sinistro, ma una scelta di gestione aziendale, che dovrebbe essere effettuata anche in base alle concrete potenzialità di maggior guadagno conseguenti al supporto del collaboratore per le attività non coperte dal titolare (tutte circostanze non provate e non documentate).
Alcun elemento concreto, in difetto di prova documentale, è ricavabile anche circa i maggiori guadagni, che sarebbero stati potenzialmente ritraibili dall'attività lavorativa espletata.
Circa l'acquisto di un montascale, tale voce è da considerarsi un danno patrimoniale se è direttamente e necessariamente legato alla necessità di assistenza di un soggetto con disabilità, che non potrebbe altrimenti raggiungere le aree dell'abitazione, circostanza che è rimasta indimostrata all'esito dell'istruttoria, posto che sulla base di quanto risulta in atti l'attrice continua a vivere nell'immobile di sua proprietà ove sono presenti scale, mentre non emerge che non riesca o che le sia del tutto interdetto l'accesso ad aree di essa.
Costituisce invece conseguenza immediata e diretta della lesione, il danno per l'acquisto di un veicolo, essendo emerso dall'istruttoria che l'attrice non è più in grado di guidare in autonomia un veicolo tradizionale, quale conseguenza dell'intervento di cui è causa. In atti è rimesso un preventivo di adeguamento della vettura con sedile girevole per €12.000; il danno è riconosciuto in tale ammontare potendosi ritenere corrispondente alla somma normalmente necessaria allo scopo, mentre la circostanza che l'adeguamento in questione non sia effettivamente effettuabile
21 sulla vettura dell'attrice non può certo condurre a riconoscere l'intero valore di un nuovo veicolo, in quanto in tal senso si andrebbe a riconoscere un'ulteriore voce che non ha alcuna diretta ed immediata correlazione con l'illecito.
Vanno infine riconosciute le spese mediche ritenute congrue in sede di c.t.u. medico legale;
precisano sul punto i consulenti “Per quanto attiene le spese mediche documentate, tra quelle sopra dettagliatamente elencate dalla pag. 61 alla pag. 68 dell'elaborato peritale, il Collegio peritale ritiene congrue quelle decorrenti dal 2/05/2016 fino al 23/03/2019, con esclusione delle ricevute per visite ginecologiche, per ecografia addome completo e per ecografia bilaterale della mammella (non pertinenti), non ritenendo necessario sostenere ulteriori spese, potendo ritenere orientativamente e con criterio equitativo la metà circa dell'importo complessivo di tali spese ascrivibili alla componente iatrogena” ed aggiungono inoltre: “Le spese mediche documentate sono da ritenere congrue con le precisazioni sopra esplicitate, ritenendole con criterio equitativo correlabili orientativamente nella misura della metà alla componente di natura iatrogena connessa alla condotta”.
Dunque, si escludono in quanto non pertinenti le seguenti spese: • Bollettino postale intestato a del 23/7/2015 di 21,00 € per ticket analisi mediche. • Bollettino postale Parte_4 intestato a del 23/7/2015 di 46,00 € per ticket analisi mediche. • Ricevuta di Parte_4 pagamento ticket Azienda USL Toscana Centro del 3/2/2016 di 38,00 €. • Ricevuta Dott.ssa del 22/6/2016 di 70,00 € per visita ginecologica • Ricevuta Dott.ssa del Per_7 Per_7
11/1/2017 di 70,00 € per visita ginecologica. • Fattura Data Medica Montecatini del 25/1/2017 di
48,00 € per ecografia addome completo • Fattura Villa Maria Centro Diagnostico del 21/12/2017 di 91,00 € per ecografia bilaterale della mammella.
Si escludono anche: • Preventivo con mandato Dott. del 30/1/2017 di 200,00 € Persona_8
(acconto) per consulenza medico-legale • R Ricevuta Prof. del 14/7/2018 di Persona_9
610,00 € per relazione ortopedica;
infatti, le spese relative all'ATP, anche per quanto riguarda gli esborsi, consulente di parte si liquidano unitamente alle spese di lite e non costituiscono invece danno patrimoniale.
Si riconosce, dunque, per spese mediche la complessiva somma di €24.664,14, di cui solo il 50%
è riferibile al sinistro per cui €12.332,07.
22 ***
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attrice alla data del fatto aveva 38 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
- Danno differenziale per postumi permanenti (“confermando come il danno biologico nel suo complesso sia del 35% (trentacinque), e da scorporare una quota del 50%
(cinquanta), ovvero 17-18%, di natura iatrogena in nesso causale con l'inadeguata condotta tecnica già evidenziata nell'esecuzione del primo intervento chirurgico”) considerando un incremento per sofferenza del 30% e con personalizzazione del 25%
Dunque, 35% danno biologico, oltre incremento sofferenza 30% e personalizzazione del 25% da calcolare sul punto base
Danno biologico € 159.917,00
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 30%) € 207.892,10
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 39.979,25
Tot. 247.867,35 cui va sottratto 17% danno biologico, oltre incremento sofferenza 30% e personalizzazione del
25% da calcolare sul punto base
Danno biologico € 47.813,00
Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 30%) € 62.156,90
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 11.953,25
Tot. 74.110,15
TOT €247.867,35-€74.110,15=€173.757,20
- Danno differenziale per postumi temporanei (“di cui con criterio differenziale circa la metà è da ritenere quale prolungamento iatrogeno di malattia”)
o 90 giorni per inabilità temporanea totale, €10.350
o 180 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, €15.525
o 270 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, € 15.525 dunque, complessivi €41.400:2= €20.700.
- Spese mediche € 12.332,07
23 - Spese autovettura €12.000
TOTALE €218.789,27
Dal danno così calcolato, che non comprende alcuna voce di danno patrimoniale correlata all'assistenza futura o alla perdita di capacità lavorativa specifica, non debbono essere sottratti, per le ragioni espresse sopra
I convenuti sono dunque condannati in solido a corrispondere all'attrice la complessiva somma di
€218.789,27.
Il Dott. dovrà essere tenuto indenne per tale importo e per spese di lite dalla CP_1 CP_2
Convenuta.
[...]
Interessi e rivalutazione.
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando
24 tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Sulle somme liquidate a titolo di capitale, pertanto, come devalutate alla data del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, la convenuta dovrà corrispondere anche gli interessi al tasso legale.
Per l'individuazione della data del fatto poiché è indicato genericamente che il primo intervento è stato effettuato ad inizio 2011, senza più precisa datazione, si considererà il giorno 1.2.2011.
Il danno non patrimoniale come sopra quantificato ed anche il danno per spese mediche future
(come sottolineato dalla Suprema Corte, ordinanza 10/4/2019, n. 9985, trattasi di debito di valore) va dunque maggiorato della rivalutazione, calcolata secondo i criteri di legge.
Non vi sono ragioni per accogliere, invece, la richiesta di erogazione periodica della somma come sopra calcolata, anche alla luce della riduzione conseguente allo scomputo dell'indennità
INPS.
Spese di lite.
Le spese di lite, in favore dell'attrice, da porsi in solido a carico dei convenuti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa (in base al danno accertato e riconosciuto, tra €52.001 ed €260.000) e secondo i parametri medi. Secondo analoghi parametri sono liquidate anche le spese per la fase di consulenza preventiva.
Le spese di c.t.u., come liquidate in fase di consulenza preventiva e su cui parte convenuta è integralmente soccombente, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute.
Circa le spese per le c.t.p. come statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. 10173/2015), sebbene le spese di consulenza tecnica di parte rientrino tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia il giudice ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. ha la facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.
Nel caso di specie, parte attrice domanda espressamente la corresponsione di tale voce di spese.
Ai c.t.u. nominati sono stati liquidati € 4.627 oltre accessori ciascuno. Pertanto, il compenso richiesto dai c.t.p. pari ad €610 (comprensivo di IVA) da parte del Prof. (ortopedico), Per_2
25 €1.830 (comprensivo di IVA) da parte del Dott. (medico legale) e ad €800 (comprensivo Per_1
di Iva) da parte del Dott. (radiologo) risultano congruamente parametrate. Per_10
Si è già detto che la è tenuta a manlevare il Dott. anche per le spese di CP_2 CP_1
lite. Si ritiene tuttavia non operativa la manleva per le spese relative alla fase di accertamento preventivo, ivi comprese quelle per i consulenti, posto che in tale sede, come si desume dalla comparsa di costituzione, il Dott. non aveva spiegato analoga domanda di manleva nei CP_1
confronti della . CP_2
Conseguentemente la in virtù della manleva è tenuta a rimborsare al convenuto CP_2
anche le spese processuali sostenute per la difesa in questo giudizio che tuttavia si liquidano secondo i minimi tabellare, giacché, ferma la condanna in solido, tra le parti processuali il rapporto reciproco e la conseguente decisione è stata assunta sulla base dell'unico assorbente motivo della sussistenza dei presupposti per la manleva;
per il resto le difese sono state speculari.
Non viene invece riconosciuto alcunché a titolo di spese sostenute nella fase di accertamento preventivo, poiché, come sopra evidenziato, il Dott. non aveva spiegato analoga CP_1
domanda di manleva.
Ugualmente tra il Dott. e la compagnia assicurativa le spese di lite parimenti seguono CP_1
la soccombenza e si applicano i parametri minimi tabellari, posto che la decisione è stata assunta sull'unico assorbente motivo dell'intervenuta prescrizione del diritto. Non viene invece riconosciuto alcunché a titolo di spese sostenute nella fase di accertamento preventivo, posto che in tale sede l'Assicurazione non aveva mosso alcuna contestazione ai diritti dell'assicurato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il DOTT.
[...]
in solido, a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1
€218.789,27 oltre interessi al tasso legale dalla data del fatto (17.3.2016) ad oggi sulla somma devalutata al momento del fatto secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati e, quindi, rivalutata, anno per anno fino ad oggi,
26 secondo il medesimo indice, ed oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
2) condanna Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il DOTT.
[...]
in solido, a corrispondere a e spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in €14.103, oltre spese generali, IVA e CPA per il presente giudizio ed €3.827, oltre spese generali, IVA e CPA per la fase di accertamento preventivo;
3) pone definitivamente a carico di
[...]
, in persona del legale Parte_5
rappresentante pro tempore, e del DOTT. le spese di c.t.u., Controparte_1
come liquidate in fase di accertamento preventivo, nonché le spese di c.t.p. come da fatture allegate all'atto introduttivo;
4) dichiara Parte_5 Parte_5 Parte_5
tenuto a manlevare il Dott. da quanto
[...] Controparte_1
questi sia chiamato a corrispondere a sulla base della presente decisione, Parte_1
per capitale, interessi e spese, ad eccezione delle spese di lite per la fase di accertamento preventivo e per c.t.u. e c.t.p.;
5) condanna Parte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...]
corrispondere al DOTT. e spese di lite per il presente giudizio, Controparte_1 che liquida in €7.052, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) rigetta la domanda formulata dal Dott. nei confronti di Controparte_1
Parte_2
7) condanna il Dott. a corrispondere ad Controparte_1 [...]
le spese di lite per il presente giudizio, che liquida in €7.052, oltre Parte_2
spese generali, IVA e CPA.
Lucca, 30 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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