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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati: dott. Miro Santangelo -Presidente dott. Maria Eugenia Pupa -Giudice Relatore dott. Alessandra Ardito -Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 137/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 14/05/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Portigliola presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Raschillà, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra
e il Sig. alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e che, decorso il Parte_1 CP_1
termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni per quella statuite. pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Legnano il 21/12/2017 è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti risultano, infatti, vivere separate fin dall'autorizzazione concessa con provvedimento del
17/04/2024 nel corso della fase separativa del presente giudizio, conclusasi con la sentenza n. 580/24
(passata in giudicato) e da allora le parti non si sono più riconciliate.
La domanda attrice, il decorso del termine di legge ed il disinteresse dimostrato dal resistente, rimasto contumace per tutto il giudizio, dimostrano che non vi è spazio per la ricostituzione del consorzio coniugale.
Stante la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 21/12/2017 in Legnano;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 106, parte I, anno 2017;
3) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati: dott. Miro Santangelo -Presidente dott. Maria Eugenia Pupa -Giudice Relatore dott. Alessandra Ardito -Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 137/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 14/05/2025 e promossa da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Parte_1
Portigliola presso lo studio dell'avv. Anna Lisa Raschillà, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
, contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra
e il Sig. alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e che, decorso il Parte_1 CP_1
termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione,
Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni per quella statuite. pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Legnano il 21/12/2017 è fondata e meritevole di accoglimento.
Le parti risultano, infatti, vivere separate fin dall'autorizzazione concessa con provvedimento del
17/04/2024 nel corso della fase separativa del presente giudizio, conclusasi con la sentenza n. 580/24
(passata in giudicato) e da allora le parti non si sono più riconciliate.
La domanda attrice, il decorso del termine di legge ed il disinteresse dimostrato dal resistente, rimasto contumace per tutto il giudizio, dimostrano che non vi è spazio per la ricostituzione del consorzio coniugale.
Stante la mancata opposizione del resistente, rimasto contumace, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 21/12/2017 in Legnano;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto n. 106, parte I, anno 2017;
3) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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