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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/12/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 278/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 278/2020 RGAC vertente tra:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco PO, dall'Avv.
IL PO e dall'Avv. Annamaria PO
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Alessandra Labadessa
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 263/2020, pubblicata il
22.04.2020 nel giudizio iscritto al n. RG. 538/2017, notificata in data 01.05.2025
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 22.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
ha citato in giudizio la al fine
[...] Parte_1 di ottenere l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente n. 15929-29 Pt_3
la filiale di Brancaleone ed estinto in data 20.11.2015, per violazione delle prescrizioni
[...] in materia di forma di cui all'art. 117 TUB, dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione, in suo favore, della somma complessiva di €
91.555,78. Nel dettaglio, la società attrice ha eccepito: la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per inesistenza ab origine della forma riportando la sola sottoscrizione del correntista e non anche quella dell'istituto di credito;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed annuale di quelli creditori, in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; l'indeterminatezza del tasso di interesse, la cui fissazione, in maniera fissa o indicizzata, è rimessa alla discrezionalità della banca;
la nullità della commissione di massimo scoperto applicata al conte corrente per indeterminatezza e genericità, nonché per difetto di una causa giustificatrice.
La costituitasi in giudizio, contestata la domanda Parte_1 attorea, ne ha domandato il rigetto. Preliminarmente, eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento alle rimesse registrate nel decennio anteriore all'instaurazione del giudizio (30 marzo 2007) o ad un precedente atto interruttivo della prescrizione, ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dalla società attrice, sia il contratto di conto corrente sia la lettera di costituzione dell'affidamento appaiono validamente sottoscritte anche dalla banca convenuta, atteso che il requisito della forma scritta è integrato anche quando le firme dei contraenti sono riportate su fogli diversi del medesimo documento o in documenti diversi, purché la relativa apposizione sia idonea ad esternare l'avvenuto scambio dei consensi. Ha infine evidenziato la specifica approvazione per iscritto di tutte le clausole
2 relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto.
La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 263/2020, pubblicata il 22.04.2020, notificata in data
01.05.2025, nell'ambito del procedimento n. 538/2017 R.G., ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato la al pagamento della somma di € Parte_1
35.291,27 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza, la ha proposto appello, Parte_1 contestando:
a) l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito in difetto di prova dei relativi presupposti, atteso che, nonostante il conto corrente per cui è causa fosse chiuso, parte attrice avrebbe dovuto provare ed allegare i pagamenti effettuati e ripetibili, non potendo la storicità di questi ultimi ritenersi derivante dal predetto evento della chiusura. Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto accertare anche “la sussistenza di pagamenti, diretti a purgare gli addebiti operati sulla scorta di clausole illegittime tra quelli, solutori e non, effettuati in corso di rapporto, e quello, finale, diretto all'azzeramento del saldo conclusivo del rapporto debitorio per il cliente, di talchè, in mancanza di questo riscontro agli atti del processo, la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata per difetto di prova”;
b) la correttezza della sentenza nella parte in cui afferma l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi anche per il periodo posteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.02.2000, in quanto non è stata acquisita la prova di una specifica pattuizione in merito alla periodica capitalizzazione degli interessi. Sul punto l'appellante ha rappresentato che, nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della predetta delibera, l'adeguamento alle nuove prescrizioni in tema di anatocismo è consentito in via unilaterale, mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e successiva comunicazione al singolo correntista, nel caso in cui la nuova pattuizione, come nel caso di specie, è più favorevole rispetto alla precedente;
ha precisato, inoltre, che non fosse necessaria una specifica dimostrazione di tali circostanze, attesa la mancata contestazione da parte del correntista dell'intervenuto adeguamento.
3 Pertanto, previa richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Rigettare la domanda avversaria;
- In subordine, ricalcolare il quantum eventualmente dovuto in forza dell'accoglimento di detta domanda nei limiti del richiesto, del provato e del dovuto secondo legge e giustizia;
- Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte”.
In via istruttoria, ha domandato un nuovo accertamento tecnico contabile per la rideterminazione del saldo finale del rapporto controverso mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi al periodo di svolgimento del rapporto successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000.
La costituitasi in giudizio, Parte_2 eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di gravame, nonché l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del primo motivo di appello, per non essere stata la questione dell'onere probatorio gravante sul correntista mai sollevata nel giudizio innanzi al Tribunale, ha contestato la difesa avversaria, rappresentando che la società ha allegato e documentato tutti gli elementi posti a fondamento della Parte_2 propria domanda (contratto di conto corrente, estratti conto bancari e consulenza di parte); ha ribadito l'illegittimità del conto corrente per cui è causa e le relative clausole, evidenziando che incombeva sulla l'obbligo di provare l'adeguamento del Parte_1 rapporto contrattuale alla delibera CICR del 9.02.2000 mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale o comunicazione scritta al cliente;
ha, poi, contestato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria a mezzo c.t.u., rappresentando che l'appellante nel giudizio di primo grado non ha avanzato alcuna contestazione all'elaborato peritale, né ha proposto istanze di integrazione, rinnovazione o di chiarimenti. Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'impugnazione così concludendo. “1. IN VIA PRELIMINARE: DICHIARARE INAMMISSIBILE, per tutte le argomentazioni sopra esposte, l'appello proposto dalla Parte_4
[... in persona dell'Avv. NI NG;
- RIGETTARE, in forza delle superiori ragioni,
l'istanza avanzata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. NEL MERITO: - RITENUTE PRELIMINARI E ASSORBENTI LE SUPERIORI
ECCEZIONI, RIGETTARE, siccome infondato in fatto e diritto, per le motivazioni delineate,
l'appello presentato dalla in persona dell'Avv. Parte_4
NI NG, e, dunque, tutte le domande, anche istruttorie, deduzioni ed eccezioni
4 avversarie, con conferma, in ogni sua parte, anche quella relativa alle spese del giudizio di primo grado, della sentenza n. 263/2020, pubblicata il 22/04/2020 (Repert. n. 323/2020 del
30/04/2020), resa, in relazione al procedimento n. 538/2017 di R. G., dal Tribunale di Locri,
Sez. Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariagrazia Galati. Con vittoria di spese, competenze, onorario del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c. p. c. Si chiede, inoltre, di RIGETTARE, poiché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni illustrate, la richiesta avanzata da controparte di disposizione di consulenza tecnica d'ufficio “utile alla rideterminazione del saldo finale del rapporto controverso mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo di svolgimento del rapporto successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000.”
Con ordinanza collegiale del 31.03.2021 il Collegio ha rigettato la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e la richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 27.06.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Priva di fondamento è la tesi dell'appellante secondo cui il correntista avrebbe dovuto allegare e provare i pagamenti effettuati e ripetibili, non potendo la storicità di questi ultimi ritenersi derivante dalla mera chiusura del conto. Invero, a seguito della cessazione del rapporto, si verifica uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto viene meno l'indisponibilità dei singoli crediti prevista dall'art. 1823 comma 1 c.c. e sorge l'obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate (cfr. Cass. civ. 16/05/2024, n. 13586). Dunque, ogni versamento effettuato integra, dal momento di chiusura del conto, un pagamento e, pertanto, ripetibile se indebito.
Dirimendo il contrasto sulla decorrenza della prescrizione del diritto di credito nel caso di azione di ripetizione dell'indebito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di conto corrente bancario con apertura di credito, hanno affermato che “se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura
5 non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione” (Cass. civ. SU n. 24418/2010).
Inoltre, è pacifico che in tema di onere probatorio, laddove il correntista agisca giudizialmente con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, incombe sul correntista, in forza dell'art. 2697
c.c. , l'onere di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della mancanza della causa debendi o del suo successivo venir meno attraverso la produzione degli estratti conto da cui emergono gli avvenuti pagamenti, privi di una valida causa debendi, ferma restando la facoltà del correntista di avvalersi di altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni sul conto corrente (Cass. civ. 37800/2022).
Nella fattispecie, la società attrice ha prodotto sia il contratto - la cui estinzione in data
20.01.2015 è documentata e non contestata neppure dall'istituto di credito - sia tutti gli estratti conto relativi al rapporto, sicché essa non è incorsa in alcuna violazione dell'onere probatorio né è ravvisabile alcuna omissione nella pronuncia impugnata che, pertanto, va confermata.
2.2 Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di impugnazione.
L'istituto bancario ha contestato l'esclusione della clausola anatocistica anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, a suo avviso erroneamente ritenuto illegittimo dal primo giudice per difetto di prova dell'accettazione scritta della nuova condizione contrattuale da parte del cliente, nonostante la dimostrazione dell'avvenuto adeguamento alla citata delibera, mediante produzione in atti dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, conformemente alla previsione di cui all'art. 7 della citata delibera, la quale, per i contratti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore della delibera
CICR, consente l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle nuove regole in materia di anatocismo, non solo mediante espressa approvazione da parte del cliente, necessaria ove tali condizioni risultino più sfavorevoli, ma anche in via unilaterale, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al cliente, senza necessità di una sua accettazione scritta, ove tali condizioni risultino più favorevoli per quest'ultimo, come nella fattispecie in esame.
L'assunto non è condivisibile. Sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte affermando che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del D.lgs. n.
6 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché, in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. civ.
n. 9140/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 23853/2020; Cass. civ. n. 17634/2021).
Tale espressa pattuizione, nel caso in esame, non è mai stata stipulata né tanto meno l'istituto di credito ha mai allegato che fosse intervenuta nel corso del rapporto.
Ne consegue che non può essere applicata alcuna capitalizzazione, conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
24418/2010.
La sentenza impugnata è dunque corretta e va confermata anche sul punto.
3. Le spese processuali, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore dell'appellata sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
26.000,01 a 52.000,00) parametri minimi in ragione della non elevata complessità della controversia, della sussistenza di orientamenti consolidati sulle questioni oggetto di impugnazione e dell'assenza di attività istruttoria espletata nel presente grado di giudizio.
Le stesse vanno distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello;
7 - condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente procedimento che liquida in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 19 dicembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
8
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 278/2020 RGAC vertente tra:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco PO, dall'Avv.
IL PO e dall'Avv. Annamaria PO
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Alessandra Labadessa
APPELLATA
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 263/2020, pubblicata il
22.04.2020 nel giudizio iscritto al n. RG. 538/2017, notificata in data 01.05.2025
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del 22.05.2025
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
ha citato in giudizio la al fine
[...] Parte_1 di ottenere l'accertamento della nullità del contratto di conto corrente n. 15929-29 Pt_3
la filiale di Brancaleone ed estinto in data 20.11.2015, per violazione delle prescrizioni
[...] in materia di forma di cui all'art. 117 TUB, dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto e, per l'effetto, la condanna dell'istituto di credito alla restituzione, in suo favore, della somma complessiva di €
91.555,78. Nel dettaglio, la società attrice ha eccepito: la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per inesistenza ab origine della forma riportando la sola sottoscrizione del correntista e non anche quella dell'istituto di credito;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed annuale di quelli creditori, in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; l'indeterminatezza del tasso di interesse, la cui fissazione, in maniera fissa o indicizzata, è rimessa alla discrezionalità della banca;
la nullità della commissione di massimo scoperto applicata al conte corrente per indeterminatezza e genericità, nonché per difetto di una causa giustificatrice.
La costituitasi in giudizio, contestata la domanda Parte_1 attorea, ne ha domandato il rigetto. Preliminarmente, eccepita l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento alle rimesse registrate nel decennio anteriore all'instaurazione del giudizio (30 marzo 2007) o ad un precedente atto interruttivo della prescrizione, ha rappresentato che, contrariamente a quanto dedotto dalla società attrice, sia il contratto di conto corrente sia la lettera di costituzione dell'affidamento appaiono validamente sottoscritte anche dalla banca convenuta, atteso che il requisito della forma scritta è integrato anche quando le firme dei contraenti sono riportate su fogli diversi del medesimo documento o in documenti diversi, purché la relativa apposizione sia idonea ad esternare l'avvenuto scambio dei consensi. Ha infine evidenziato la specifica approvazione per iscritto di tutte le clausole
2 relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto.
La causa è stata istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 263/2020, pubblicata il 22.04.2020, notificata in data
01.05.2025, nell'ambito del procedimento n. 538/2017 R.G., ha accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato la al pagamento della somma di € Parte_1
35.291,27 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese processuali.
1.2 Avverso l'intervenuta sentenza, la ha proposto appello, Parte_1 contestando:
a) l'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito in difetto di prova dei relativi presupposti, atteso che, nonostante il conto corrente per cui è causa fosse chiuso, parte attrice avrebbe dovuto provare ed allegare i pagamenti effettuati e ripetibili, non potendo la storicità di questi ultimi ritenersi derivante dal predetto evento della chiusura. Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto accertare anche “la sussistenza di pagamenti, diretti a purgare gli addebiti operati sulla scorta di clausole illegittime tra quelli, solutori e non, effettuati in corso di rapporto, e quello, finale, diretto all'azzeramento del saldo conclusivo del rapporto debitorio per il cliente, di talchè, in mancanza di questo riscontro agli atti del processo, la domanda attorea avrebbe dovuto essere rigettata per difetto di prova”;
b) la correttezza della sentenza nella parte in cui afferma l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi passivi anche per il periodo posteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.02.2000, in quanto non è stata acquisita la prova di una specifica pattuizione in merito alla periodica capitalizzazione degli interessi. Sul punto l'appellante ha rappresentato che, nei contratti in essere alla data di entrata in vigore della predetta delibera, l'adeguamento alle nuove prescrizioni in tema di anatocismo è consentito in via unilaterale, mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, e successiva comunicazione al singolo correntista, nel caso in cui la nuova pattuizione, come nel caso di specie, è più favorevole rispetto alla precedente;
ha precisato, inoltre, che non fosse necessaria una specifica dimostrazione di tali circostanze, attesa la mancata contestazione da parte del correntista dell'intervenuto adeguamento.
3 Pertanto, previa richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- Rigettare la domanda avversaria;
- In subordine, ricalcolare il quantum eventualmente dovuto in forza dell'accoglimento di detta domanda nei limiti del richiesto, del provato e del dovuto secondo legge e giustizia;
- Porre le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico della controparte”.
In via istruttoria, ha domandato un nuovo accertamento tecnico contabile per la rideterminazione del saldo finale del rapporto controverso mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi relativi al periodo di svolgimento del rapporto successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000.
La costituitasi in giudizio, Parte_2 eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di gravame, nonché l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. del primo motivo di appello, per non essere stata la questione dell'onere probatorio gravante sul correntista mai sollevata nel giudizio innanzi al Tribunale, ha contestato la difesa avversaria, rappresentando che la società ha allegato e documentato tutti gli elementi posti a fondamento della Parte_2 propria domanda (contratto di conto corrente, estratti conto bancari e consulenza di parte); ha ribadito l'illegittimità del conto corrente per cui è causa e le relative clausole, evidenziando che incombeva sulla l'obbligo di provare l'adeguamento del Parte_1 rapporto contrattuale alla delibera CICR del 9.02.2000 mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale o comunicazione scritta al cliente;
ha, poi, contestato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria a mezzo c.t.u., rappresentando che l'appellante nel giudizio di primo grado non ha avanzato alcuna contestazione all'elaborato peritale, né ha proposto istanze di integrazione, rinnovazione o di chiarimenti. Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'impugnazione così concludendo. “1. IN VIA PRELIMINARE: DICHIARARE INAMMISSIBILE, per tutte le argomentazioni sopra esposte, l'appello proposto dalla Parte_4
[... in persona dell'Avv. NI NG;
- RIGETTARE, in forza delle superiori ragioni,
l'istanza avanzata dall'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. NEL MERITO: - RITENUTE PRELIMINARI E ASSORBENTI LE SUPERIORI
ECCEZIONI, RIGETTARE, siccome infondato in fatto e diritto, per le motivazioni delineate,
l'appello presentato dalla in persona dell'Avv. Parte_4
NI NG, e, dunque, tutte le domande, anche istruttorie, deduzioni ed eccezioni
4 avversarie, con conferma, in ogni sua parte, anche quella relativa alle spese del giudizio di primo grado, della sentenza n. 263/2020, pubblicata il 22/04/2020 (Repert. n. 323/2020 del
30/04/2020), resa, in relazione al procedimento n. 538/2017 di R. G., dal Tribunale di Locri,
Sez. Civile, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariagrazia Galati. Con vittoria di spese, competenze, onorario del presente giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c. p. c. Si chiede, inoltre, di RIGETTARE, poiché infondata in fatto e diritto per tutte le motivazioni illustrate, la richiesta avanzata da controparte di disposizione di consulenza tecnica d'ufficio “utile alla rideterminazione del saldo finale del rapporto controverso mediante capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo di svolgimento del rapporto successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000.”
Con ordinanza collegiale del 31.03.2021 il Collegio ha rigettato la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e la richiesta di rinnovazione della c.t.u.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 27.06.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Priva di fondamento è la tesi dell'appellante secondo cui il correntista avrebbe dovuto allegare e provare i pagamenti effettuati e ripetibili, non potendo la storicità di questi ultimi ritenersi derivante dalla mera chiusura del conto. Invero, a seguito della cessazione del rapporto, si verifica uno spostamento patrimoniale suscettibile di ripetizione, giacché soltanto a seguito della chiusura del conto viene meno l'indisponibilità dei singoli crediti prevista dall'art. 1823 comma 1 c.c. e sorge l'obbligo della banca di rimborsare le somme indebitamente incamerate (cfr. Cass. civ. 16/05/2024, n. 13586). Dunque, ogni versamento effettuato integra, dal momento di chiusura del conto, un pagamento e, pertanto, ripetibile se indebito.
Dirimendo il contrasto sulla decorrenza della prescrizione del diritto di credito nel caso di azione di ripetizione dell'indebito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di conto corrente bancario con apertura di credito, hanno affermato che “se, pendente l'apertura di credito, il correntista non si sia avvalso della facoltà di effettuare versamenti, pare indiscutibile che non vi sia alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo di interessi in misura
5 non consentita, l'eventuale azione di ripetizione d'indebito non potrà che essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà perciò a decorrere il relativo termine di prescrizione” (Cass. civ. SU n. 24418/2010).
Inoltre, è pacifico che in tema di onere probatorio, laddove il correntista agisca giudizialmente con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, incombe sul correntista, in forza dell'art. 2697
c.c. , l'onere di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento e della mancanza della causa debendi o del suo successivo venir meno attraverso la produzione degli estratti conto da cui emergono gli avvenuti pagamenti, privi di una valida causa debendi, ferma restando la facoltà del correntista di avvalersi di altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni sul conto corrente (Cass. civ. 37800/2022).
Nella fattispecie, la società attrice ha prodotto sia il contratto - la cui estinzione in data
20.01.2015 è documentata e non contestata neppure dall'istituto di credito - sia tutti gli estratti conto relativi al rapporto, sicché essa non è incorsa in alcuna violazione dell'onere probatorio né è ravvisabile alcuna omissione nella pronuncia impugnata che, pertanto, va confermata.
2.2 Parimenti destituito di fondamento è il secondo motivo di impugnazione.
L'istituto bancario ha contestato l'esclusione della clausola anatocistica anche per il periodo successivo alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, a suo avviso erroneamente ritenuto illegittimo dal primo giudice per difetto di prova dell'accettazione scritta della nuova condizione contrattuale da parte del cliente, nonostante la dimostrazione dell'avvenuto adeguamento alla citata delibera, mediante produzione in atti dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, conformemente alla previsione di cui all'art. 7 della citata delibera, la quale, per i contratti di conto corrente già in essere alla data di entrata in vigore della delibera
CICR, consente l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle nuove regole in materia di anatocismo, non solo mediante espressa approvazione da parte del cliente, necessaria ove tali condizioni risultino più sfavorevoli, ma anche in via unilaterale, mediante pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale e successiva comunicazione al cliente, senza necessità di una sua accettazione scritta, ove tali condizioni risultino più favorevoli per quest'ultimo, come nella fattispecie in esame.
L'assunto non è condivisibile. Sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte affermando che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 del D.lgs. n.
6 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché, in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” (Cass. civ.
n. 9140/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 23853/2020; Cass. civ. n. 17634/2021).
Tale espressa pattuizione, nel caso in esame, non è mai stata stipulata né tanto meno l'istituto di credito ha mai allegato che fosse intervenuta nel corso del rapporto.
Ne consegue che non può essere applicata alcuna capitalizzazione, conformemente all'indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
24418/2010.
La sentenza impugnata è dunque corretta e va confermata anche sul punto.
3. Le spese processuali, in forza del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore dell'appellata sulla base del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro
26.000,01 a 52.000,00) parametri minimi in ragione della non elevata complessità della controversia, della sussistenza di orientamenti consolidati sulle questioni oggetto di impugnazione e dell'assenza di attività istruttoria espletata nel presente grado di giudizio.
Le stesse vanno distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello;
7 - condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente procedimento che liquida in € 4996,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 19 dicembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
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